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  • Risponde dell’illecito amministrativo ex D. Lgs 231/2001 la società unipersonale

    Cassazione Penale, Sez. VI, 6 dicembre 2021, n. 45100

    La Suprema Corte di Cassazione torna sul tema dell’applicazione alla società unipersonale della disciplina prevista dal d. lgs. 231.

    Sul punto la Suprema Corte ha affermato che «è ben distinto, anche nella considerazione del legislatore, da quello dell’applicazione del decreto all’impresa individuale. Si è consapevoli che la estrema semplificazione della struttura, l’origine e la consistenza patrimoniale dell’ente, la gestione della società unipersonale inducono a ritenere, sul piano percettivo, inesistenti le differenze con l’impresa individuale ed a considerare di fatto coincidenti i due soggetti: tuttavia, i due istituti restano profondamente diversi».

    La società unipersonale, infatti, «è un soggetto giuridico autonomo e distinto dalla persona fisica dell’unico socio; un soggetto metaindividuale a cui la legge riconosce, in presenza di determinati presupposti, una personalità diversa rispetto a quella della persona fisica. Si tratta, cioè, di un soggetto che ha un proprio patrimonio autonomo, che costituisce un autonomo centro di imputazione di interessi, che ha una sua soggettività, che la legge fa discendere automaticamente in presenza di determinati presupposti».

    Sulla scorta di queste considerazioni «si deve evitare che la persona fisica, da una parte, si sottragga alla responsabilità patrimoniale illimitata, costituendo una società unipersonale a responsabilità limitata, ma, al tempo stesso, eviti l’applicazione del d. lgs. n. 231, sostenendo di essere una impresa individuale. Il fenomeno è quello della creazione di persone giuridiche di ridottissime dimensioni allo scopo di frammentare e polverizzare i rischi economici e normativi». Ne consegue la necessità di «accertare in concreto se, in presenza di una società unipersonale a responsabilità limitata, vi siano i presupposti per affermare la responsabilità dell’ente; un accertamento che non è indissolubilmente legato a criteri quantitativi, cioè di dimensioni della impresa, di tipologia della struttura organizzativa della società, quanto, piuttosto, a criteri funzionali, fondati sulla impossibilità di distinguere un interesse dell’ente da quello della persona fisica che lo governa, e dunque, sulla impossibilità di configurare una colpevolezza normativa dell’ente- di fatto inesigibile – disgiunta da quella dell’unico socio».

    Ne consegue che «il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati, essendosi limitato ad affermare che le società ricorrenti non costituirebbero un autonomo centro di interessi distinti dalla persona fisica – unico socio ed autore del reato presupposto – e dunque non sarebbero assoggettate al d. lgs n. 231, trattandosi di imprese sostanzialmente individuali. Un ragionamento viziato, in cui nessuna indicazione è stata fornita su come nel tempo dette società abbiano operato, sulle dimensioni delle imprese, sulla loro struttura , su quali siano stati i rapporti tra esse e l’unico socio, quale sia stata l’attività in concreto posta in essere, se sia distinguibile un interesse della società da quello del socio unico».

    Sulla scorta di quanto osservato dalla Suprema Corte di Cassazione si osserva che la scelta della forma societaria in forma unipersonale, non può e non deve essere svolta con la potenziale finalità di sottrarsi in futuro alla disciplina del d.lgs 231/01, posto che, anche per detta forma semplicata, è prevista la responsabilità amministrativa dipendente da reato.

  • La dichiarazione di responsabilità necessita di un pieno accertamento della consapevolezza in capo al datore di lavoro dell’esistenza della violazione di una regola cautelare, causa del sinistro.

    Cassazione Penale, Sez. 4, 21 dicembre 2020, n. 36778 

    Fatto
     



    1. La Corte d’appello di Bologna, in data 5 marzo 2019, ha riformato la sentenza con la quale il Tribunale di Rimini, in data 17 novembre 2015, aveva assolto G.C. dal reato di omicidio colposo con violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, e la L.A. M. s.r.l. dall’illecito amministrativo ex art. 25-septies comma 2, D.Lgs. 231/2001, rispettivamente contestati come commessi in danno di M.G., deceduto in San Giovanni di Marignano il 15 gennaio 2008. Per l’effetto il G.C. veniva condannato alla pena di otto mesi di reclusione, con pena sospesa, e la L.A.M. s.r.l. veniva condannata al pagamento della sanzione amministrativa di euro 20.000,00.
    Il G.C. risponde del reato nella sua qualità di datore di lavoro della vittima e legale rappresentante della L.A.M. s.r.l. da cui il M.G. dipendeva; l’infortunio mortale, secondo l’assunto accusatorio recepito nella sentenza d’appello, si sarebbe verificato all’interno dello stabilimento della società mentre il suddetto dipendente lavorava al quadro comandi di un macchinario per la cesoiatura – punzonatura di fogli metallici; a un tratto il meccanismo della macchina si inceppava e il M.G. si sarebbe introdotto nell’area pericolosa attraverso un cancelletto realizzato abusivamente anziché attraverso l’apposito varco protetto (munito di fotocellule che avrebbero bloccato il funzionamento della macchina); perciò, mentre egli tentava di sbloccare la macchina rimuovendo il materiale che l’aveva inceppata, il carrello di alimentazione ripartiva e travolgeva il M.G. , cagionandone la morte.
    Secondo l’imputazione, formulata non solo a carico del G.C. ma anche nei confronti di altri soggetti facenti parte dell’organigramma della società, l’addebito era quello di aver disposto la realizzazione del cancelletto abusivo da cui il G.C. era entrato nella zona a rischio del macchinario, laddove, se egli si fosse introdotto in tale area attraverso l’apposito varco munito di fotocellule, il macchinario si sarebbe automaticamente bloccato, consentendo in sicurezza l’operazione di rimozione del materiale che lo aveva inceppato. Alla L.A.M. s.r.l. veniva addebitato il suddetto illecito amministrativo, correlato al reato attribuito al G.C. (soggetto apicale), perché commesso nell’interesse e a vantaggio della predetta società mediante l’omissione delle misure di prevenzione previste dalla legge allo scopo di eseguire i lavori in modo più rapido e meno costoso.
    Mentre la sentenza di primo grado aveva escluso che fosse stato accertato che il M.G. aveva avuto accesso all’area pericolosa passando dal cancelletto realizzato abusivamente, la Corte di merito ha ritenuto acclarato che egli fosse entrato proprio da quest’ultimo varco, non facendo così scattare il dispositivo di sicurezza che avrebbe altrimenti bloccato il macchinario: a tale fine, sono stati risentiti in sede di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale il teste GA. e il perito ing. FI.i; e, a seguito di tale integrazione probatoria, i giudici d’appello hanno ritenuto che fosse da escludere il malfunzionamento del dispositivo di sicurezza, con conseguente certezza dell’accesso del M.G. all’area pericolosa attraverso il varco abusivo. Di ciò, secondo la sentenza impugnata, deve rispondere il G.C., nella sua qualità datoriale di garante generale della sicurezza dei lavoratori, avendo egli omesso di vigilare in ordine alla realizzazione del cancelletto e all’utilizzo dello stesso, la cui presenza – osserva la Corte di merito – era ampiamente nota all’interno della fabbrica; sussiste conseguentemente, sempre per la Corte distrettuale, anche l’illecito amministrativo contestato alla L.A.M. s.r.l..


    2. Avverso la prefata sentenza ricorrono sia il G.C. che la L.A.M. s.r.l..


    3. Il ricorso del G.C. é articolato in quattro motivi.
    3.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge processuale (con particolare riferimento agli artt. 521 e 522 cod.proc.pen.) in relazione al contenuto dell’imputazione mossa a carico del G.C., cui si addebita di avere disposto la realizzazione del cancelletto abusivo dal quale il M.G. sarebbe entrato nell’area a rischio. A fronte di tale imputazione – sottolinea il ricorrente riportando un ampio stralcio della sentenza impugnata – la sentenza con la quale é stata ribaltata la decisione assolutoria di primo grado imputa al G.C. di non avere esercitato la dovuta vigilanza sul corretto utilizzo del dispositivo di protezione (ossia l’accesso collegato alle fotocellule): ossia una condotta omissiva – riferita a un profilo di culpa in vigilando – diversa da quella oggetto di contestazione, ed anzi costituente un fatto nuovo. In aggiunta a ciò, nessuna delle fonti di prova orale (in particolare GA. , sentito sia in primo che in secondo grado; M.C., sentito in primo grado; e lo stesso coimputato F., che pure era venuto a conoscenza della realizzazione del varco abusivo) ha riferito in ordine a qualsivoglia comunicazione rivolta al datore di lavoro o alla direzione aziendale circa la presenza del cancelletto, il quale peraltro era camuffato dalla presenza di bulloni verniciati (e quindi praticamente invisibile).
    3.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta vizio di motivazione in riferimento all’esclusione della penale responsabilità dei coimputati R. F. (responsabile di produzione) e G.M. (responsabile di stabilimento) e all’esclusiva attribuzione di tale responsabilità al G.C.: richiamando stralci della sentenza impugnata e brani dell’audizione del F., il ricorrente evidenzia che costui, nella sua qualità, era da tempo venuto a conoscenza della presenza del cancelletto abusivo e non si era preoccupato di avvisare il G.C., né di impedire l’utilizzo di quel varco pericoloso; quanto al G.M., anch’egli era certamente a conoscenza dell’avvenuta realizzazione del cancelletto e, altrettanto certamente, non ne aveva reso edotto il G.C.. Quest’ultimo é stato invece ritenuto unico responsabile, in un’ottica molto simile a quella della responsabilità oggettiva per fatto altrui, sebbene non vi fossero elementi per affermare che egli fosse a conoscenza o potesse venire a conoscenza della presenza di un varco abusivamente realizzato, che consentiva di accedere all’area pericolosa del macchinario senza che venisse azionato il dispositivo di blocco.
    3.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge processuale (con particolare riferimento all’art. 603, cod.proc.pen.). Sottolinea il deducente che la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, deliberata d’ufficio dalla Corte di merito (dopo avere rigettato la richiesta del P.G. ricorrente in tal senso), veniva espletata mediante nuova audizione del teste GA.; quanto all’audizione del perito R.G., pure disposta d’ufficio dal Collegio d’appello e divenuta impossibile per il decesso del R.G., inopinatamente la Corte di merito ne disponeva la sostituzione con l’audizione del consulente tecnico FI., escusso in sede di incidente probatorio – durante il quale i consulenti degli imputati erano rimasti assenti – in modo da recuperare un pieno contraddittorio, consentendo la partecipazione ed eventualmente la richiesta di audizione dei consulenti di parte. Il tema di prova veniva tuttavia delimitato dalla Corte territoriale al verificarsi o meno del blocco dell’organo lavoratore in sede di esperimento giudiziale, in occasione del transito dal varco collegato alle fotocellule, mentre venivano dichiarate inammissibili le domande relative, in particolare, alle caratteristiche e al funzionamento del sistema di barriere a fotocellule in relazione alla normativa comunitaria (c.d. Direttiva macchine). Oltre a ciò, a fronte della richiesta difensiva di ammettere l’audizione anche del consulente tecnico del G.C., ing. B., la Corte – che pure ne aveva anticipato l’ammissione – dichiarava inammissibile ogni ulteriore richiesta istruttoria (compresa l’audizione del C.T. B.).
    3.4. Con il quarto e ultimo motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione, anche con travisamento della prova, in ordine alle finalità di realizzazione del varco abusivo, che la Corte di merito ha ritenuto essere finalizzato a consentire di evitare l’interruzione del ciclo produttivo a vantaggio della L.A.M. s.r.l., laddove non solo il C.T.D. ing. B., ma anche il perito R.G. avevano attribuito a tale varco tutt’altra funzione, ossia quella di evitare ai lavoratori un più faticoso trasporto degli utensili.

    4. Il ricorso della L.A.M. s.r.l. consta di tre motivi.
    4.1. Con il primo motivo la Società ricorrente denuncia violazione di legge processuale con riferimento al combinato disposto degli articoli 191 e 403 cod. proc.pen ., in relazione all’audizione – nel quadro della rinnovazione dell’istruzione dibattimentale – dell’ing. FI., con conseguente recupero (come già evidenziato nel terzo motivo del ricorso G.C.) di una fonte di prova soggettivamente inutilizzabile perché precedentemente assunta con incidente probatorio al quale la persona giuridica non aveva partecipato per il tramite del proprio difensore . L’inutilizzabilità del contributo dell’ing. FI. in sede di incidente probatorio era stata peraltro dichiarata in primo grado con apposita ordinanza del Tribunale, non impugnata dal Pubblico ministero appellante e come tale da reputarsi definitiva. L’audizione dell’ing. FI. in appello si risolveva quindi nell’acquisizione di una prova dichiarativa il cui contributo, determinante ai fini della condanna dell’Ente, costituiva la fase terminale di altra prova che nei confronti della L.A.M. s.r.l. é certamente inutilizzabile.
    4.2. Con il secondo motivo la Società deducente lamenta erronea applicazione della legge penale – segnatamente dell’art. 12, D.Lgs. 231/2001 – in relazione alla commisurazione della sanzione amministrativa pecuniaria, che doveva essere ridotta in misura compresa fra la metà e i due terzi in applicazione del terzo comma del citato art. 12: in aggiunta al risarcimento del danno (in relazione al quale la sanzione di € 30.000 é stata ridotta in ragione di un terzo ex art. 12, comma 2, lettera A) doveva infatti tenersi conto che la L.A.M. s.r.l., prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, aveva adottato e reso operativo un modello di organizzazione, gestione e controllo ex art. 8 del D.Lgs. 231/2001, idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
    4.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione in relazione al “travisamento per omissione” delle testimonianze fornite dal perito ing. R.G. e dal consulente tecnico della difesa ing. B., in base alle quali la funzione del cancelletto abusivo non aveva nulla a che vedere con logiche di risparmio, ma era quella di consentire agli operai di caricare più agevolmente gli utensili: sulla questione il motivo di ricorso in esame si sovrappone sostanzialmente alle argomentazioni del quarto motivo del ricorso G.C..

     

    Diritto




    1. Il ricorso del G.C. é fondato sotto più profili.
    In primo luogo, e con specifico riferimento al primo motivo di ricorso, deve ravvisarsi un’evidente discrasia fra l’oggetto specifico dell’imputazione – che poneva a carico di tutti gli imputati, ed anche del G.C., l’addebito di avere disposto la realizzazione del cancelletto abusivo – e la condotta criminosa ravvisata dalla Corte d’appello come colpevole da parte dell’odierno ricorrente, qualificabile come culpa in vigilando, per non avere il G.C. esercitato il dovuto controllo su quanto accadeva all’interno dello stabilimento e, dunque, anche sulla realizzazione del varco da cui sarebbe transitato il M.G..
    Non si tratta unicamente di una condanna per colpa omissiva a fronte di un’imputazione per colpa commissiva, ma di una modalità affatto diversa e del tutto incompatibile con l’originaria qualificazione dell’oggetto dell’imputazione, per di più in seguito a una pronunzia di assoluzione in primo grado dall’addebito originario. In altre parole, a carico del G.C. si é ravvisato un fatto radicalmente diverso rispetto a quello contestato.
    In giurisprudenza si é, invero, affermato – sia pure in una situazione in parte diversa rispetto a quella in esame – che, una volta contestata la condotta colposa e ritenuta dal giudice di primo grado la sussistenza di un comportamento commissivo, la qualificazione in appello della condotta medesima anche come colposamente omissiva non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza; ma ciò a condizione che l’imputato abbia avuto la concreta possibilità di apprestare in modo completo la sua difesa in relazione ad ogni possibile profilo dell’addebito (Sez. 4, n. 27389 del 08/03/2018, Siani, Rv. 273588). Nel caso di specie, il G.C. era chiamato a rispondere dell’evento non voluto per una condotta volontaria e, comunque, consapevole (quella di aver disposto che venisse realizzato il cancelletto) e, dopo un procedimento di primo grado in cui egli era stato assolto da tale addebito, é stato condannato in appello per una condotta omissiva ispirata a negligenza, ossia quella di non avere adempiuto al suo dovere di vigilanza. E’ evidente l’eterogeneità dei due addebiti, con conseguente compromissione del diritto di difesa.
    Tanto emerge soprattutto in relazione al thema probandum esplorato dalla Corte di merito – e, per vero, anche dal Tribunale in primo grado – ossia quello del funzionamento o del malfunzionamento dell’accesso collegato alle fotocellule (essendosi ritenuto in primo grado che tale punto non fosse stato chiarito, e in appello che il buon funzionamento del dispositivo di sicurezza ad esso collegato fosse la prova logica che il M.G. era entrato nell’area pericolosa dal varco vietato); non emerge in alcuno dei passaggi argomentativi della sentenza di condanna che l’istruttoria abbia riguardato la consapevolezza, da parte del G.C., della presenza del cancelletto abusivo.
    Venendo a quest’ultimo profilo (trattato anch’esso nel primo motivo di lagnanza), é di tutta evidenza che l’accertamento della conoscenza, da parte del G.C., dell’avvenuta realizzazione del varco incriminato non é stato effettuato nel corso dell’istruzione dibattimentale e di quella suppletiva effettuata in appello a seguito di rinnovazione parziale dell’istruttoria.
    La questione é liquidata dalla Corte felsinea con poche battute, laddove si afferma – senza il benché minimo riferimento al materiale probatorio raccolto – che non solo era pacifica la realizzazione «da diverso tempo» del varco incriminato, ma anche «che la presenza di tale apertura era ampiamente nota all’interno della fabbrica». Null’altro si dice a proposito di tale cruciale aspetto, che – se sviluppato – avrebbe permesso al G.C. di difendersi anche da tale (diverso) addebito, ossia quello di essere a conoscenza del cancelletto realizzato abusivamente; né si fa alcun riferimento alle fonti di prova in base alle quali tale diffusa conoscenza (peraltro non riferita specificamente all’odierno ricorrente) sarebbe stata accertata processualmente. Nulla risulta accertato in ordine a chi avrebbe disposto o eseguito il varco. Nulla risulta accertato, inoltre, a proposito del fatto che vi fosse una prassi illegittima all’interno dello stabilimento, costituita dall’utilizzo più o meno ricorrente di tale accesso per entrare nell’area pericolosa ove il M.G. rimase ucciso. Risulta invece accertato che il cancelletto era realizzato con la stessa colorazione della recinzione di protezione (sebbene la Corte di merito sostenga, senza fornire elementi specifici, che esso fosse «comunque visibile», salvo poi definire “irrilevante” tale aspetto ai fini della responsabilità del G.C. in quanto datore di lavoro e, come tale, portatore di un debito di sicurezza di ordine generale nei confronti dei dipendenti).
    E’, allora, del tutto pertinente il richiamo del ricorrente all’arresto giurisprudenziale in base al quale non può essere ascritta al datore di lavoro la responsabilità di un evento lesivo o letale per culpa in vigilando qualora non venga raggiunta la certezza della conoscenza o della conoscibilità, da parte sua, di prassi incaute, neppure sul piano inferenziale (ossia sulla base di una finalizzazione di tali prassi a una maggiore produttività), dalle quali sia scaturito l’evento (Sez. 4, n. 20833 del 15/05/2019, Stango, n.m.). Del resto in termini affatto analoghi si é espressa la giurisprudenza di legittimità in altro, recente arresto, in base al quale, in tema di infortuni sul lavoro, in presenza di una prassi dei lavoratori elusiva delle prescrizioni volte alla tutela della sicurezza, non é ravvisabile la colpa del datore di lavoro, sotto il profilo dell’esigibilità del comportamento dovuto omesso, ove non vi sia prova della sua conoscenza, o della sua colpevole ignoranza, di tale prassi (Sez. 4, n. 32507 del 16/04/2019, Romano, Rv. 276797).
    Nel caso di specie, si ripete, neppure é stata argomentata nella sentenza impugnata la prova dell’esistenza di una prassi in tal senso; ma, quand’anche tale prova fosse emersa in giudizio, sarebbe stato comunque necessario accertare ulteriormente – quanto meno in via logica, e non certo sulla sola base dell’astratta posizione di garanzia – che il datore di lavoro fosse, o dovesse necessariamente essere, a conoscenza della prassi incauta.
    Invero, anche sul piano dell’utilità del cancelletto abusivo in chiave di maggiore produttività (tema, questo, affrontato nel quarto motivo di ricorso), la motivazione della sentenza impugnata si presenta del tutto carente, limitandosi alla deduzione – pervero affatto assertiva e sprovvista di uno specifico sostegno logico e probatorio – che il cancelletto serviva a impedire l’interruzione del ciclo produttivo. A parte quanto si dirà fra un attimo a proposito della mancata audizione del consulente della difesa ing. B. da parte della Corte di merito nel corso del giudizio d’appello, deve constatarsi che non solo costui, ma anche il perito d’ufficio R.G. aveva escluso esplicitamente che lo scopo del cancelletto sarebbe stato quello di mantenere la continuità del ciclo produttivo ed aveva affermato che esso serviva a far «risparmiare fatica ai lavoratori».
    Infine, é fondato anche il terzo motivo di lagnanza. In luogo dell’audizione del perito R.G., deceduto nelle more del giudizio, la Corte di merito aveva disposto l’audizione del perito FI. (peraltro unicamente sugli esiti dell’esperimento giudiziale relativo al funzionamento del varco collegato alle fotocellule, e non anche sugli ulteriori temi di prova richiesti dalla difesa); la deposizione del perito, diversamente da quanto pure la Corte di merito aveva anticipato, non é stata però seguita da quella del consulente della difesa ing. B., in quanto “inammissibile” secondo la Corte di merito, pervenuta poi al convincimento di penale responsabilità del G.C.. Più in generale, poi, la parziale rinnovazione dell’istruzione dibattimentale che ha preceduto il ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado non ha avuto in alcun modo ad oggetto il tema della conoscenza o della conoscibilità, da parte del G.C., della realizzazione del cancelletto, non essendo state riesaminate fonti di prova orale decisive a tal fine.
    In proposito va ricordato che sussiste l’obbligo, per il giudice d’appello che intenda pervenire a reformatio in peius, di rinnovare l’istruzione dibattimentale attraverso l’esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487); merita pure di essere richiamato il principio in base al quale, in tema di rinnovazione dell’istruttoria, il giudice di appello che fondi sulle dichiarazioni rese dal perito o dal consulente tecnico, nel corso del dibattimento di primo grado, la riforma della sentenza di assoluzione, ha l’obbligo di procedere alla loro rinnovazione, anche nel caso in cui in secondo grado sia stata disposta nuova perizia, rendendo quest’ultima ancora più pregnante l’esigenza di procedere al confronto dialettico tra le tesi sostenute dai periti (Sez. 4, n. 31865 del 10/04/2019, Provincia di Massa Carrara, Rv. 276795); nel caso di specie, non essendo stata possibile una nuova audizione del perito R.G. ma essendosi disposta nuova audizione del perito sentito in sede di incidente probatorio (che era pervenuto a conclusioni diverse, oltretutto su un tema estremamente ristretto e specifico), proprio la necessità di un maggiore confronto dialettico tra tesi opposte, in una prospettiva di ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado, avrebbe imposto di procedere a nuovo esame del consulente tecnico della difesa.

    2. Le ragioni suesposte risultano assorbenti, sul piano logico, anche dei motivi posti a base del ricorso della L.A.M. s.r.l., la cui posizione ai fini dell’attribuzione di responsabilità quanto al contestato illecito amministrativo risulta strettamente dipendente dall’accertamento dell’illecito penale e della sua attribuzione al soggetto apicale (il G.C.).

    3. In base alle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna.

     

    P.Q.M.
     



    Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.
    Così deciso in Roma il 3 dicembre 2020.

  • Omessa fornitura di Dispositivi di protezione individuali e responsabilità dell’ente

    Cassazione Penale, Sez. 4, 05 maggio 2020, n. 13575

    “In tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, il vantaggio dell’ente può consistere anche nella velocizzazione degli interventi manutentivi che sia tale da incidere sui tempi di lavorazione (Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596).
    Risulta corretta la condanna dell’ente in quanto questo aveva risparmiato il danaro necessario all’acquisto di guanti di protezione, non aveva curato la formazione dei lavoratori mediante appositi corsi e si era avvantaggiato per l’imposizione di ritmi di lavoro che non osservavano i requisiti di messa in sicurezza della macchina, conseguendo, a scapito della sicurezza dei lavoratori, un aumento della produttività.”


    Presidente: BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 22/01/2020

    Fatto

    1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Venezia del 27 marzo 2015, con cui:
    a) M.D. è stato condannato alla pena di mesi tre di reclusione e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile in relazione al reato di cui all’art. 590, comma terzo, cod. pen.;
    b) la M.D. s.p.a. è stata dichiarata responsabile dell’illecito amministrativo ex art. 25-septies, comma 3, d.lvo n. 231 del 2001 ed era stata condannata al pagamento della sanzione di euro trentamila, con la sanzione interdittiva di contrarre con la pubblica amministrazione per la durata di mesi tre.
    Il M.D. è stato condannato per lesioni colpose, perché nella sua qualità di amministratore unico della M.D. s.p.a., per colpa generica e per violazione degli artt. 29, comma 3 (non aggiornata valutazione dei rischi in relazione all’operazione di sbloccaggio della plastica di seguito descritta, considerato il frequente numero degli infortuni per la medesima causa verificatasi nel corso degli anni), e 77, comma 3 (omessa fornitura di guanti ad alta protezione termica), d.lvo n. 81 del 2008, cagionava al dipendente S.F., con mansioni di attrezzista, un trauma alla mano sinistra con ferite ed ustioni.
    In particolare, a seguito del blocco della presa ad iniezione n. 24 dovuto all’intasamento di uno degli iniettori con del materiale plastico, l’operaio, senza indossare idonei guanti ad alta protezione termica, senza attendere che la camera calda si raffreddasse prima di procedere e con l’ausilio di una bacchetta di rame, rimuoveva la plastica che ostruiva l’iniettore: durante tali operazioni un getto di plastica liquida lo colpiva alla mano sinistra, cagionandogli le lesioni sopra descritte.
    La M.D. s.p.a. è stata condannata per l’adozione di un modello organizzativo insufficiente rispetto alle finalità di prevenzione e protezione contro i rischi derivanti dalla rimozione della plastica e per il vantaggio economico consistito in un risparmio di spesa per il mancato acquisto dei guanti di protezione nonché maggior guadagno determinato dal non rallentamento della produzione dovuta all’attesa del raffreddamento del materiale plastico nei casi frequenti (3 o 4 volte per turno di lavoro) di intasamento delle presse.
    2. Il M.D. e la M.D. s.p.a., a mezzo del comune difensore, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello.
    2.1. Vizio di illogicità della motivazione in punto di affermazione della responsabilità dell’imputato.
    Si censura l’affermazione di responsabilità penale del M.D. per l’infortunio occorso al lavoratore S.M., addebito fondato sulla mancata consegna all’infortunato di adeguati dispositivi di protezione individuale e sulla violazione dell’obbligo di aggiornare il DVR e di conseguente responsabilità della M.D. s.a.s. per l’illecito amministrativo.
    2.1.1. Come emerso dalle dichiarazioni dei testi S.F. e P., i lavoratori erano dotati di guanti di cuoio (oltre quelli di gomma), la cui idoneità ad annullare il rischio connesso alla specifica lavorazione non era stata valutata. La Corte territoriale ha fatto riferimento ad un unico dispositivo di protezione, incorrendo così in un travisamento della prova e in un’omessa valutazione di dati istruttori di decisiva rilevanza.
    2.1.2. Al M.D., peraltro, nel capo di imputazione era contestato un profilo di colpa attinente al mancato aggiornamento della valutazione dei rischi in relazione all’operazione di sbloccaggio dell’iniettore della plastica, considerato il frequente numero di infortuni. In base agli esiti dell’Istruttoria, tuttavia, emergeva che gli infortuni risalivano ad epoca anteriore all’aggiornamento del DVR e che il DVR prevedeva la necessità di sbloccare gli iniettori degli stampi solo dopo il loro allontanamento dal lavoratore, mediante bacchette di metallo di adeguata lunghezza.
    2.1.3. La Corte veneta non ha motivato sulla sussistenza della colpa, in relazione ai profili di prevedibilità e di evitabilità dell’evento nonostante i plurimi elementi di prova richiamati nell’atto di appello e non considerati nella sentenza di secondo grado: a) la predisposizione di un DVR, che prevedeva lo specifico pericolo connesso all’uso dei macchinari di stampa della plastica; b) la dotazione di dispositivi di protezione individuale; c) le istruzioni fornite ai lavoratori da Romare Mariano, preposto all’attività produttiva, che aveva spiegato la procedura da seguire in sicurezza per lo sbloccaggio dell’iniettore; d) le rilevanti dimensioni dell’azienda, composta da cento- sessantatre dipendenti e due stabilimenti.
    2.2. Violazione degli artt. 40 e 590, comma terzo, cod. pen., 29 e 77 D.lgs n. 81 del 2008 e vizio di motivazione in tema di ricostruzione del nesso di causalità.
    Si osserva che nella sentenza impugnata è stata erroneamente ritenuta sussistente la condotta omissiva ascritta all’imputato e che non era stata realizzata una verifica controfattuale della correlazione tra condotta ed evento. Sarebbe stato necessario verificare se l’infortunio si sarebbe realizzato anche qualora il lavoratore avesse adoperato i guanti forniti dall’azienda. Né era possibile affermare la sussistenza del nesso causale tra mancato aggiornamento del DVR e verificazione dell’infortunio, essendo pacifico il mancato rispetto da parte dei lavoratori delle disposizioni di sicurezza loro impartite (allontanamento dello stampo ed utilizzo di bacchette di idonea lunghezza). 
    2.3. Vizio di motivazione per essere stata affermata la responsabilità dell’ente, pur in assenza di vantaggio o di interesse, secondo quanto prescritto dall’art. 5 d.lvo n. 231 del 2001 e violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen..
    Si rileva che, tenuto conto della presenza di due stabilimenti e di 163 dipendenti, non sussisteva un effettivo e concreto vantaggio connesso al contestato mancato acquisto dei guanti idonei. D’altronde, la società aveva acquistato ben due tipi di guanti nella convinzione di aver fornito ai lavoratori dispositivi adeguati.
    Si osserva che, secondo la Corte di merito, la mancata formazione dei lavoratori avrebbe realizzato un vantaggio: tuttavia tale profilo non aveva formato oggetto di contestazione nel capo di imputazione, con conseguente violazione dell’art. 521 cod. proc. pen.. Il teste B. aveva specificato che il preposto R.M. era stato incaricato di illustrare agli addetti il comportamento da adottare nel caso di blocco della macchina a causa dell’ostruzione dell’iniettore della plastica.
     

    Diritto


    1. In via preliminare, va osservato che la sentenza deve essere annullata senza rinvio nei confronti dell’imputato per estinzione del reato dovuta a prescrizione, maturata nelle more del giudizio di legittimità, tenuto conto della data del fatto (7 maggio 2011), del periodo di centotrentaquattro giorni di sospensione della prescrizione e del titolo di reato, in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen. (prescrizione maturata in data 20 marzo 2019).
    Le doglianze prospettate dall’imputato non possono essere considerate prima facie infondate e si appalesano, quindi, di spessore tale da escludere la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione. Risulta, quindi, correttamente instaurato il rapporto processuale, poiché il ricorso non è inammissibile (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531).
    Com’è noto, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’Imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione ictu oculi, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). 
    3. Tuttavia, essendo stata affermata la responsabilità della M.D. s.p.a. per l’illecito amministrativo ex art. 25-septies, comma 3, D.lvo n. 231 del 2001, occorre comunque esaminare i motivi dei ricorsi (comuni ad imputato e società), per stabilire la sussistenza del fatto-reato. In tema di responsabilità degli enti, infatti, in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b), D.lgs. n. 231 del 2001, il giudice deve procedere all’accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l’illecito fu commesso che, però, non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato (Sez. 4, n. 22468 del 18/04/2018, Eurocos s.n.c., Rv. 273399; Sez. 6, n. 21192 del 25/01/2013, Baria, Rv. 255369).
    4. I primi due motivi di ricorso vanno trattati congiuntamente in quanto strettamente correlati tra loro, investendo tutti gli elementi costitutivi del reato ascritto al M.D..
    4.1. In ordine al nesso causale, la Corte territoriale, con motivazione lineare e coerente, ha rilevato che l’incidente si era verificato principalmente per l’omesso utilizzo da parte del lavoratore di idonei guanti ad alta protezione termica e del compimento della manovra diretta a rimuovere il tappo di plastica formatosi sull’iniettore, senza attendere il raffreddamento della camera calda prima di procedere.
    Nella sentenza impugnata si è dato atto dell’inadeguatezza dei guanti in gomma in dotazione, utili a proteggere dal rischio di taglio ma non dalle ustioni, e della loro pericolosità, in quanto si incollavano alle mani del lavoratore aumentando la probabilità di verificarsi di eventi lesivi. Anche il Tribunale ha illustrato l’insufficienza dei predetti guanti diversi da quelli specifici occorrenti per l’intervento sul macchinario.
    In sostanza, essendo stato dato atto dell’assoluta indispensabilità dei guanti ad alta protezione per prevenire il rischio di bruciature, non occorreva fornire ulteriori specificazioni relativamente all’inutilità di quelli di cuoio. Secondo la Corte veneta, il rischio era stato individuato nel DVR, ma l’imputato non aveva fornito ai lavoratori gli strumenti idonei, i quali erano stati consegnati solo successivamente all’incidente e dopo le disposizioni dell’USL al riguardo (vedi testimonianze di B. Emanuela dello Spisal e dell’attrezzista P.).
    Peraltro, i verbali di deposizione testimoniale che comprovavano la dotazione di tale tipologia di guanti agli operai non erano allegati ai ricorsi, in violazione del principio di autosufficienza.
    4.2. Per quanto attiene al giudizio controfattuale, la Corte di appello, con motivazione immune da censure, ha chiarito che l’infortunio non era dovuto soltanto al mancato utilizzo dei guanti, ma anche ad una serie di gravi carenze riscontrate a carico del datore di lavoro in materia di sicurezza, tra le quali principalmente l’omessa adeguata formazione dei lavoratori, l’assenza della scheda – stampo, l’omessa indicazione nel DVR dei rischi e delle modalità per farvi fronte. Essa, pertanto, ha addebitato anche al M.D. i comportamenti non corretti assunti dal lavoratore, perché conseguenti alle carenze informative relativamente alla dotazione necessaria e alle modalità di intervento in caso di intoppi al normale processo produttivo.
    Ne consegue che, logicamente, la tesi difensiva per cui il lavoratore non avrebbe considerato l’aggiornamento del DVR e non avrebbe adoperato i guanti ad alta protezione va chiaramente disattesa.
    A ciò va aggiunto che le ulteriori doglianze circa la completezza o meno del DVR non sono autosufficienti, in quanto lo stesso non era allegato ai ricorsi.
    La Corte territoriale ha altresì affermato che il rischio della lavorazione non derivava dalla posizione avanzata o arretrata della testa della macchina, ma dal comportamento del S.F. che, come i suoi colleghi, per non interrompere il ritmo della lavorazione non attendeva il raffreddamento della macchina. L’azienda, infatti, non aveva mai prospettato agli operai tale eventualità e non aveva fornito spiegazioni relative alla tecnica di rimozione dei tappi di plastica che ostruivano l’iniettore. La prassi seguita, secondo quanto esposto da tutti i testi, consisteva nel non interrompere il ciclo produttivo, senza attendere il raffreddamento per venti o trenta minuti nel caso in cui si fosse verificato l’inconveniente del tappo.
    4.3. Con riferimento all’elemento soggettivo, la Corte di merito ha approfonditamente ed esaurientemente illustrato le ragioni della prevedibilità e della prevenibilità dell’evento da parte del M.D., individuabili nei pregressi analoghi incidenti verificatisi, nelle plurime carenze in tema di sicurezza dei lavoratori circa la dotazione dei guanti ad alta protezione termica e del libretto di istruzione del macchinario, la formazione e l’informazione dei lavoratori, l’aggiornamento del DVR attuato solo in seguito all’accadimento in esame e l’omesso controllo circa la prassi scorretta seguita dagli operai.
    5. Con riferimento al terzo motivo di ricorso, va premesso che, in tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, il vantaggio di cui all’art. 5, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, operante quale criterio di imputazione oggettiva della responsabilità, può consistere anche nella velocizzazione degli interventi manutentivi che sia tale da incidere sui tempi di lavorazione (Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596).
    In linea con tale principio, conseguentemente all’affermazione della responsabilità dell’imputato, la Corte di appello ha logicamente confermato anche la condanna della M.D. s.p.a. al pagamento di una sanzione amministrativa, la quale aveva risparmiato il danaro necessario all’acquisto di guanti di protezione, non aveva curato la formazione dei lavoratori mediante appositi corsi e si era avvantaggiata per l’imposizione di ritmi di lavoro, che prescindevano dalla messa in sicurezza della macchina, tramite il raffreddamento della stessa, prima dell’intervento riparatore, in tal modo conseguendo, a scapito della sicurezza dei lavoratori, un aumento della produttività. Secondo quanto esposto dalla Corte di merito, i testi non riferivano dell’esistenza di una prassi esplicita volta a favorire la produzione aziendale, ma essa era insita nel divieto di ritardare in caso di ripetizione dell’inconveniente del tappo.
    Inoltre, deve escludersi la dedotta violazione dell’art. 521 cod. proc. pen.. Nei procedimenti per reati colposi, la sostituzione o l’aggiunta di un particolare profilo di colpa, sia pure specifica, al profilo di colpa originariamente contestato, non vale a realizzare diversità o immutazione del fatto ai fini dell’obbligo di contestazione suppletiva di cui all’art. 515 cod. proc. pen. e dell’eventuale ravvisabilità, in carenza di valida contestazione, del difetto di correlazione tra imputazione e sentenza ai sensi dell’art. 521 stesso codice (Sez. 4, n. 18390 del 15/02/2018, Di Landa, Rv. 273265, nella fattispecie, in tema di omicidio colposo stradale, la Corte ha escluso la dedotta violazione di legge nell’ipotesi di condanna per imperizia e mancato rispetto di norme cautelari previste dal codice della strada, diverse da quelle in contestazione).
    Ciò posto sui principi giurisprudenziali affermati in materia, va comunque rilevato che al M.D. ed alla società era stata ritualmente contestata un’ipotesi di colpa specifica concernente l’omessa adeguata previsione di un modello organizzativo adeguato, nel quale rientra anche la mancata formazione dei dipendenti, aspetto adeguatamente trattato nel corso del procedimento sin dal primo grado di giudizio, in ordine al quale era stata adeguatamente riconosciuta la possibilità di difendersi.
    6. Per tali ragioni, la sentenza va annullata senza rinvio, nei confronti dell’imputato, essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione; il ricorso proposto dalla società va rigettato, con conseguente condanna della stessa al pagamento delle spese processuali.
     

    P. Q. M.


    Annulla, senza rinvio, nei confronti dell’Imputato, la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.
    Rigetta il ricorso della società e condanna la stessa al pagamento delle spese processuali.
    Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto solo dal consigliere anziano del collegio e dall’estensore per impedimento del suo presidente, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), del d.p.c.m. 8 marzo 2020.
    Così deciso in Roma il 22 gennaio 2020

  • Solo il Modello Organizzativo 231 esime da responsabilità amministrativa. Ente responsabile anche con un Documento di Valutazione Rischi.

    Cassazione Penale, Sez. 4, 29 gennaio 2020, n. 3731 –

    Presidente: FUMU GIACOMO Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 07/11/2019

    Fatto

    l. La Corte di appello di Lecce il 26 ottobre 2018, in parziale riforma della sentenza emessa l’8 marzo 2016 all’esito del dibattimento dal Tribunale di Brindisi, sentenza con cui, all’esito di un complesso processo plurisoggettivo, per quanto in questa sede rileva, A.C. e F.S. sono stati riconosciuti entrambi responsabili, in cooperazione colposa, del reato di lesioni colpose gravissime nei confronti del lavoratore A.P., con violazione della disciplina antinfortunistica, fatto commesso il 12 maggio 2009, e dunque condannati, concesse al solo F.S. le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante, alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa per il solo F.S., e la s.r.l. C.T. riconosciuta responsabile dell’illecito amministrativo di cui all’art. 25-septies, comma 3, del d. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e, con la riduzione di cui all’art. 12, comma 1, del d. Lgs. n. 231 del 2001, condannata al pagamento di novanta quote, previo riconoscimento ad A.C. della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen. e stimata la stessa, all’esito del giudizio di bilanciamento, equivalente, ha rideterminato, riducendola, la pena nei confronti di A.C.; con conferma nel resto.
    2. Il fatto, in estrema sintesi, come ricostruito dai giudici di merito.
    La sera del 12 maggio 2009, dopo le ore 22.00, all’interno della centrale elettrica di Brindisi dell’Enel stava lavorando, tra gli altri, A.P., dipendente a tempo determinato della agenzia di lavoro “Obiettivo lavoro” con mansioni di operaio addetto all’assemblaggio (“imbracatore”) montatore manuale concesso per un mese (in virtù di contratto di somministrazione di prestatori di lavoro a tempo determinato del 17 aprile 2009) alla s.r.l. A.C., ditta che aveva avuto in appalto dall’Enel il nolo “a caldo” dei mezzi di sollevamento in relazione all’attività di sollevamento di sacchi di sale e di trasporto degli stessi in appositi siti: nell’occasione, A.P., che era quasi al termine dell’orario di lavoro, avendo iniziato alle 15.00, stava conducendo un carrello elevatore (detto “muletto”) con il quale sollevava i pesanti sacchi pieni di sale, minerale che era stato prodotto dal macchinario desalatore “SEC”, e li portava sino al luogo indicato per lo stoccaggio temporaneo.
    A causa del ribaltamento del muletto sul fianco sinistro, mentre conduceva il mezzo su un percorso diverso da quello previsto per la fase di lavoro, A.P. è rimasto schiacciato e, per il peso del mezzo sulla gamba, ha perso l’arto sinistro. 
    La causa del ribaltamento è stata individuata in una improvvisa manovra di svolta a destra del conducente, che stava guidando il mezzo a velocità eccessiva.
    La persona offesa, secondo le emergenze istruttorie valorizzate dai giudici di merito, non indossava al momento del sinistro la cintura di sicurezza di cui pure il mezzo era provvisto e che era obbligatorio indossare.
    Quanto alle posizioni di garanzia, A.C. era legale rappresentante e sostanziale datore di lavoro, provvisto di poteri organizzativi, gestionali e di spesa, oltre che socio, e responsabile del servizio di prevenzione e protezione (acronimo: R.S.P.P.) della ditta “A.C.”, utilizzatrice della manodopera inviata dall’agenzia “Obiettivo lavoro” e contrattualmente tenuta ad adempiere agli oneri di formazione, di addestramento e di sicurezza del lavoratore; F.S. era capocantiere, cioè preposto, ed inoltre direttore tecnico di cantiere e coordinatore dei lavori realizzati dalla ditta A.C. presso la centrale dell’Enel.
    I due sono stati ritenuti responsabili per avere impropriamente adibito quel giorno, come – si è ritenuto da parte dei giudici – già avvenuto in precedenza in altre occasioni, A.P., che era stato formato ed informato quale “imbracatore”, alle differenti mansioni di conducente di carrello elevatore ovvero per avere tollerato che A.P. vi fosse adibito, pur essendo privo di qualsiasi abilitazione in tal senso e non essendo stato formato alla guida del mezzo né informato circa i rischi specifici, e senza l’ausilio di un altro lavoratore a terra.
    La s.r.l. A.C. è stata riconosciuta responsabile dell’illecito amministrativo di cui all’art. 25-septies, comma 3, del d. lgs. n. 231 del 2001.
    Per completezza espositiva, risulta che la persona offesa è stata risarcita, in parte dalla assicurazione Fondiaria Ass.ni s.p.a. e in parte dalla s.rl. C.T., di cui A.C. è legale rappresentante (v. p. 9 della sentenza impugnata e p. 41 di quella del Tribunale ).
    3. Ricorrono per la cassazione della sentenza A.C., F.S. e la s.r.l. C.T., tramite separati ricorsi curati da differenti difensori, affidandosi a più motivi con i quali denunziano sia violazioni di legge che vizi di motivazione; li si sintetizza, secondo quanto disposto dall’art. 173, comma 1, disp. attuaz. cod. proc. pen.
    4. Il ricorso nell’interesse di A.C. (avv. Vincenzo Farina del Foro di Brindisi) è articolato in sette motivi.
    4.1. Con il primo motivo si censura erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 533 cod. proc. pen. e 6, par. 3, lett. d), CEDU e, nel contempo, mancanza di motivazione, per non avere la Corte territoriale, in relazione al primo motivo di appello, escluso la implausibilità delle ipotesi alternative affacciatesi nel processo: ciò con particolare riferimento alla divergenza tra le dichiarazioni rese nel corso delle indagini e quella rese a dibattimento, alla denunzia del comportamento abnorme della vittima, giudicato interruttivo del nesso causale, alla plausibilità di una deroga avvenuta ad insaputa di A.C., peraltro impossibilitato ad essere costantemente presente in più cantieri in luoghi diversi.
    4.2. Con il secondo motivo si lamenta erronea applicazione della legge penale (artt. 40, 41 e 589 cod. pen. e 16, comma 3, del d. lgs. n. 231 del 2001) e mancanza di motivazione con riguardo alla valutazione della posizione di garanzia e degli obblighi gravanti sull’imputato.
    La motivazione della Corte di appello, nella parte in cui (alla p. 7) afferma la sussistenza della responsabilità di A.C. in quanto datore di lavoro con poteri di gestione e di spesa, trascura, ad avviso del ricorrente, la autonomia di F.S., che non solo veniva indicato come direttore tecnico di cantiere e coordinatore dei lavori ma che in concreto, secondo quanto emerso dall’istruttoria, ad avviso del ricorrente svolgeva tali funzioni senza la presenza di A.C., che in pratica – si ritiene – aveva trasferito a F.S. tutti i poteri concernenti l’organizzazione dell’impresa.
    La Corte di appello, pur avendo affermato la penale responsabilità di F.S., in qualità di direttore tecnico di cantiere, coordinatore dei lavori e “preposto carrellista”, sicuramente gravato dell’obbligo di garanzia quanto alla sicurezza dei dipendenti, non ne avrebbe, però, tratto le necessarie conseguenze quanto alla mancanza di responsabilità in capo a F.S.. Si richiamano precedenti di legittimità stimati pertinenti e si sottolinea avere la Corte di merito trascurato il contenuto del quinto motivo di appello, incentrato sulla esistenza di una vera e propria delega di funzioni da parte di A.C. a F.S..
    Il ricorrente sottolinea l’adozione di un modello organizzativo gestionale ex art. 30 d. lgs. n. 81 del 2008 da parte della società («è fuori di dubbio che la C.T. srl si fosse regolarmente dotata del modello organizzativo ex L. 231/2000, la cui mancata adozione non è in alcun modo contestata alla società A.C. srl», così alla p. 5) ed inoltre la predisposizione da parte della stessa del documento di valutazione del rischio (acronimo: D.V.R.). La adeguatezza del modello organizzativo, peraltro, esplicherebbe la sua efficacia esimente sia quanto all’ente che nei confronti del datore di lavoro, ai sensi degli artt. 16, comma 3, e 30, comma 4, del d. lgs. n. 81 del 2008, intendendosi assolto l’obbligo di vigilanza datoriale – si ritiene, come una “presunzione assoluta” – in caso di adozione e di efficace attuazione del modello organizzativo. 
    4.3. Mediante il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione degli artt. 27 Cost. e 43 cod. pen. e di omissione di motivazione in relazione all’elemento soggettivo del reato.
    Al riguardo, la Corte di appello si sarebbe limitata a richiamare quanto si legge nella sentenza di primo grado, la cui motivazione sarebbe estremamente lacunosa, senza, però, pronunziarsi sui profili soggettivi dell’imputazione colposa e, in particolare: sulla esigibilità in concreto di una condotta conforme alla regola cautelare; sulla prevedibilità e sulla prevedibilità dell’evento; e sulla causalità della colpa, per verificare cioè se la regola cautelare il cui rispetto è stato omesso fosse volta a scongiurare esattamente quel tipo di evento in concreto verificatosi e per accertare la rilevanza nella concreta vicenda del comportamento alternativo lecito. Si richiama giurisprudenza di legittimità stimata pertinente.
    L’imputato sarebbe stato, dunque, condannato per responsabilità oggettiva o di posizione, in violazione – si ritiene – dell’art. 27 Cost.
    4.4. Il quarto motivo è incentrato sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche quali prevalenti o, almeno, equivalenti all’aggravante, ciò in cui si concretizzerebbe la violazione degli artt. 62-bis, 63 e 69 cod. pen.
    Il diniego della Corte di merito, incentrato sulla mancata emersione di elementi positivi, sul ruolo dell’imputato e sulla presenza di precedenti penali (p. 9), trascurerebbe però l’età avanzata di A.C., la non specificità e la non gravità dei precedenti penali e l’essersi l’imputato prodigato per risarcire i danni.
    4.5. Con il quinto motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art. 133 cod. pen. ed omissione di motivazione a causa della ritenuta eccessività della pena.
    La Corte di appello si sarebbe limitata a rifarsi alla sentenza di primo grado, senza fornire alcuna indicazione sulla pena base e sul quantum di aumento per le aggravanti ed ignorando il sesto motivo di appello.
    In particolare, mancherebbe qualsiasi giustificazione della pena, benché essa sia superiore al minino edittale; non sarebbero stati considerati elementi favorevoli alla difesa positivamente emersi (le grandi dimensioni dell’impresa, la delega di funzioni conferita, il comportamento negligente e non facilmente prevedibile della vittima, la presenza del documento di valutazione del rischio DUVRI); infine, si sarebbe applicata, ma – si ritiene – ingiustamente ed illogicamente, la medesima sanzione ai due imputati pur avendo gli stessi posizioni differenti e non sovrapponibili.
    4.6. Con il sesto motivo si censura violazione degli artt. 163, 164 e 175 cod. pen. ed omissione di motivazione quanto al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel casellario, senza fornire giustificazione, nonostante le richieste fossero state 
    specificamente avanzate con il quinto motivo di appello ed essendo i benefici, ad avviso del ricorrente, applicabili; si richiamano precedenti di legittimità ritenuti pertinenti.
    4.7. Infine, mediante l’ultimo motivo si lamenta la violazione degli arti. 590, 157, 159 e 160 cod. pen. e dell’art. 129 cod. proc. pen., per essere il reato estinto per prescrizione prima della sentenza della Corte di appello, avendo la Corte di merito – si assume – totalmente ignorato le conclusioni in tal senso rassegnate dalla difesa all’esito dell’udienza in appello.
    Si segnala anche, in via subordinata, che la prescrizione sarebbe comunque maturata nel tempo occorrente per l’esame del ricorso da parte della S.C.
    5. Il ricorso nell’interesse di F.S. (avv. Giuseppe Guastella del Foro di Brindisi) è affidato a cinque motivi.
    5.1. Con il primo motivo si denunzia la violazione degli artt. 40, 41 e 589 cod. pen. e 16, comma 3, e 30 del d. lgs. n. 81 del 2008 e, nel contempo, «erroneità della motivazione» (p. 1 del ricorso) in relazione al riconoscimento dell’an di responsabilità di F.S., con particolare riferimento all’affermazione contenuta alla p. 8 della sentenza impugnata, ove si sottolinea il ruolo di capocantiere dello stesso e l’avere impiegato A.P. in lavorazioni per le quali il lavoratore non era stato assunto.
    Richiamato il ruolo ed i compiti del preposto, quale era F.S., si sottolinea che, affinchè possa correttamente affermarsi la penale responsabilità dello stesso, alla posizione di garanzia, discendente dalla legge o dal contratto, deve necessariamente affiancarsi la sussistenza di poteri impeditivi, «la cui sussistenza va valutata in concreto. Come puntualmente evidenziato nello specifico motivo di appello, non è ipotizzabile estendere gli obblighi di vigilanza gravanti sul F.S. fino al punto di pretendere che lo stesso si trattenesse in centrale oltre i turni di lavoro allo scopo di prevenire imponderabili e non preventivabili condotte violative degli obblighi contrattuali da parte dei lavoratori, a meno di non trasformare la responsabilità del coordinatore in una forma di responsabilità oggettiva, in assenza di qualunque profilo di colpa» (così alla p. 3 del ricorso).
    Il ricorrente, poi, cita giurisprudenza di legittimità che ritiene pertinente, per inferirne che «Dunque, gli obblighi incombenti sul coordinatore per la sicurezza e l’esecuzione dei lavori non sono illimitatamente perduranti […] Non incombe su tale figura, Infatti, un obbligo di vigilanza del cantiere in sé […] non avendo poteri impeditivi o coercitivi specifici ma solo poteri di mera segnalazione formale delle inadempienze. In altre parole, accertato che l’attività non era in corso e che il lavoratore ha al di fuori delle proprie mansioni ed orario lavorativo deciso di cimentarsi nella guida di un mezzo eludendo qualunque sorveglianza e prelevandone le chiavi, se ne deve inferire che alcun obbligo di prevenzione, attuale e concreto, gravasse sul coordinatore […] Pertanto, competendo al preposto esclusivamente dei poteri di vigilanza, ma non di materiale intervento, è evidente come, anche laddove presente sul posto, il F.S. non avrebbe potuto disporre dei tempo necessario per inoltrare formale segnalazione al datore di lavoro, trattandosi di un episodio di repentina e probabilmente isolata verificazione» (così alla p. 4 del ricorso).
    5.2. Mediante il secondo motivo ci si duole della violazione dell’art. 43 cod. pen. e di omessa motivazione.
    Ad avviso del ricorrente la sentenza impugnata, alla p. 8, «muove dall’asserita assegnazione del lavoratore a mansioni per le quali io stesso non era stato assunto e dall’obbligo di verifica in capo al F.S. nonostante, dall’esame delle deposizioni testimoniali siffatta circostanza non sia stata provata ai di fuori di ogni ragionevole dubbio, venendo esclusivamente in rilevo il dato per cui il F.S. era il responsabile della vigilanza, non già che lo stesso avesse disposto o consentito che i lavoratori operassero ai di là delle proprie mansioni» (così alla p. 4 del ricorso).
    Richiamati, dunque, i principi fondamentali in tema di accertamento dell’elemento soggettivo colposo (esigibilità della condotta conforme alla regola cautelare; prevedibilità e prevedibilità dell’evento; causalità della colpa, se cioè la regola cautelare omessa fosse volta a scongiurare esattamente quell’evento verificatosi in concreto; rilevanza del comportamento alternativo lecito, rispettoso della norma cautelare), la difesa di F.S. ritiene «che nessun profilo di colpa sia ravvisabile in capo ai coordinatore, il quale, pur avendo assolto in modo impeccabile i compiti a lui affidati ed essendo stato assiduamente in cantiere per seguire l’andamento dei lavori, non abbia adottato provvedimenti idonei riguardo alla specifica condotta inosservante dei più elementari standard di sicurezza, tenuta in via estemporanea ed eccezionale ai di fuori del turno di lavoro e pertanto assolutamente imprevedibile e quindi non fronteggiabile nemmeno nel caso in cui il F.S. fosse stato presente sul luogo del fatto, non disponendo comunque lo stesso di poteri impeditivi a contenuto coercitivo, bensì di mera contestazione formate delle sue inadempienze» (così alle pp. 5-6 del ricorso).
    5.3. Con l’ulteriore motivo si censura promiscuamente violazione di legge (art. 133 cod. pen.) ed omissione di motivazione in relazione al tema della eccessività della sanzione irrogata.
    In particolare, non sarebbe stata indicata quale sia la pena base prima dell’aumento per l’aggravante, mancherebbe qualsiasi giustificazione della sanzione, benché essa sia superiore al minino edittale, non sarebbero stati considerati, nonostante il motivo di appello, elementi favorevoli alla difesa (mancanza di poteri impeditivi in capo all’imputato, comportamento negligente e non facilmente prevedibile della persona offesa) idonei ad influire sulla valutazione della gravità del fatto.
    Si invoca, quindi, «l’applicazione di una pena computata nel minimo edittale con il minimo aumento per le aggravanti, considerando altresì che la valutazione complessiva degli elementi acquisiti, unitamente all’incensuratezza del F.S. e alla sua condotta processuale, avrebbe dovuto indurre il giudicante a ritenere le attenuanti generiche come prevalenti rispetto alla contestata aggravante, la cui ritenuta equivalenza rispetto alle stesse non è in alcun modo supportata dalla benché minima motivazione» (così alle pp. 6-7 del ricorso).
    5.4. Il quarto motivo di impugnazione ha ad oggetto la ritenuta violazione di legge quanto agli artt. 62, n. 6, e 133 cod. pen. e la «insufficiente motivazione sul punto» (così alla p. 7 del ricorso).
    Si sottopone a critica il passaggio motivazionale (p. 9) della sentenza impugnata con cui si esclude la concedibilità a F.S. dell’attenuante ex art. 62, n. 6, cod. pen., non essendovi prova che lo stesso abbia in qualche misura concorso al pagamento della somma versata a titolo di risarcimento.
    Si evidenza che la giurisprudenza di legittimità ha, in più occasioni, ritenuto applicabile tale attenuante ove l’imputato abbia conoscenza del risarcimento eseguito dalla società assicuratrice e mostri la volontà di farlo proprio, invocando, in particolare, i principi di diritto puntualizzati da Sez. 4, n. 23663 del 24/01/2013, che ha riconosciuto – ad avviso del ricorrente – l’attenuante al delegato alla sicurezza di un’azienda con riferimento al risarcimento effettuato dalla società titolare dell’azienda, conformemente, peraltro, a quanto già affermato da Sez. 4, n. 14523 del 02/03/2011, e da Sez. 4, n. 46557 del 04/10/2004, oltre che da S.C., n. 12670 del 1991.
    Inoltre, «dalla natura oggettiva della circostanza discend[e] l’estensibilità della stessa anche ai coimputato dipendente della A.C. s.r.L, ove si consideri che l’art. 118 c.p., letto in relazione all’art. 70 c.p. non include la circostanza attenuante de qua fra quelle che sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono e che l’attenuante de qua possa comunque dirsi riferibile anche all’imputato, atteso il ruolo dallo stesso svolto all’interno della compagine sociale» (così alla p. 8 del ricorso).
    5.5. Infine, con l’ultimo motivo (comune all’ultimo motivo della difesa di A.C.) il ricorrente si duole della violazione degli artt. 590, 157, 159 e 160 cod. pen. e dell’art. 129 cod. proc. pen., per essere, a suo avviso, il reato, che è stato commesso il 12 maggio 2009, estinto per prescrizione prima della sentenza della Corte di appello, avendo la Corte di merito – si assume – ignorato le conclusioni in tal senso rassegnate dalla difesa all’esito dell’udienza in appello.
    In subordine, si evidenzia come la prescrizione sarebbe comunque maturata nel tempo occorrente per l’esame del ricorso da parte della S.C.
    6. Il ricorso nell’interesse della società C.T. (avv. Danilo Di Serio del Foro di Brindisi) è articolato in quattro motivi, i primi tre dei quali attengono all’an della responsabilità, lamentando la violazione del d. lgs. n. 81 del 2008 e del d. lgs. n. 231 del 2001 e carenza di motivazione, assumendosi avere i giudici di appello non considerato le doglianze svolte con l’impugnazione di merito; l’ultimo motivo attiene al quantum sanzionatorio.
    6.1. Con il primo motivo si lamenta mancanza di interesse o di vantaggio dell’ente, con motivazione che si stima insufficiente o contraddittoria sul punto.
    Richiamata la motivazione della sentenza impugnata (p. 10), si sottolinea essere emerso dall’istruttoria che la s.r.l. si era dotata del prescritto documento di valutazione del rischio (impropriamente chiamato POS) conforme a legge e sufficientemente dettagliato e completo, documento rispetto al quale, peraltro, la sentenza opererebbe confusione concettuale; inoltre, «è fuori di dubbio che la C.T. srl si sia regolarmente dotata dei modello organizzativo ex L. 231/00, la cui mancata adozione non è in alcun modo contestata la società A.C.» (così alle pp. 2-3 del ricorso); ancora, non sarebbe emersa la sussistenza di un vantaggio o di un interesse in capo alla società, proprio per la accertata presenza dei due documenti richiamati, che sarebbero solo stati disapplicati o violati da taluno dei soggetti indicati nell’art. 5 del d. lgs. n. 231 del 2001, a causa della imperfetta esecuzione delle misure preventive previste.
    Si richiama al riguardo l’insegnamento di Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 261115-01, secondo cui, tra l’altro, «In tema di responsabilità da reato degli enti derivante da reati colposi di evento, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell’art. 5 del D.Lgs. n. 231 del 2001 all’ “interesse o ai vantaggio”, devono essere riferiti alla condotta e non all’evento».
    Osserva quindi la società che «[…] nel caso di specie non si ravvisa nella condotta del datore di lavoro quella tensione finalistica rivolta al perseguimento di un interesse qualificabile della società, né da essa derivò alcun apprezzabile vantaggio in termini di risparmio di costi o velocizzazione delle procedure di lavoro, dal momento che la A.C. s.r.l. si era regolarmente dotata di un DVR e comunque disponeva di tutti i dispositivi di sicurezza relativi all’attività da essa svolta» (così alla p. 4 del ricorso). 
    6.2. Con il secondo motivo si denunzia mancanza nel caso di specie dell’elemento soggettivo della c.d. colpa di organizzazione ed omessa motivazione sul punto.
    La Corte di merito avrebbe trascurato la doglianza svolta in appello circa l’inesistenza della c.d. colpa da organizzazione, essendo responsabile l’ente non già oggettivamente, cioè per ciò solo, ma soltanto se non prevede ovvero se non previene la realizzazione di reati.
    Si richiama al riguardo un ulteriore insegnamento tratto dalla già richiamata sentenza delle Sezioni Unite del 2014: «In tema di responsabilità da reato degli enti, la colpa di organizzazione, da intendersi in senso normativo, è fondata sul rimprovero derivante dall’inottemperanza da parte dell’ente dell’obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli» (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 261113-01).
    Nel caso di specie, ad avviso del ricorrente, si sarebbe in presenza di una condotta abnorme del lavoratore, posta in essere al di fuori delle proprie mansioni e competenze, non emergerebbe alcuna prova dell’interesse o del vantaggio dell’ente, mancherebbe la dimostrazione del mancato rispetto delle norme antinfortunistiche da parte della società e, anzi, il lavoratore avrebbe, per sua consapevole scelta, eluso fraudolentemente le previsioni antinfortunistiche, ciò che, già di per sé, sarebbe sufficiente ad escludere ogni tipo di responsabilità della A.C. s.r.l., anche ove, in ipotesi, fossero stati sottovalutati o incompletamente valutati alcuni rischi lavorativi.
    6.3. Mediante il terzo motivo la ricorrente società A.C. si duole della violazione dell’art. 41 cod. pen. e di omessa motivazione.
    La condotta del lavoratore, che il ricorrente stima abnorme ed assolutamente eccezionale ed imprevedibile nella sua leggerezza, costituirebbe causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l’evento ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. pen.
    Richiamati i principi, anche affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che governano l’accertamento della causalità omissiva, si assume che la condotta sconsiderata di A.P. sarebbe indice del fatto che lo stesso non avesse mai utilizzato il carrello elevatore prima di allora e fosse all’oscuro delle più elementari regole di utilizzo dello stesso, «talché è chiaro altresì come quella determinante l’infortunio fosse stata la prima ed unica volta in cui lo stesso si era posto alla guide del carrello, evidentemente ritenendo incautamente di esserne all’altezza, e nonostante l’espresso divieto di cui non poteva non essere a 
    conoscenza» (così alla p. 7 del ricorso); inoltre, «Non poteva di certo la A.C. srl prevedere l’Iniziativa posta in essere dal suo dipendente in lavoro presso la società committente e consistente nel condurre un mezzi per la guida del quale non disponeva di patente, di autorizzazione da parte della A.C. srl, né di competenza e formazione ed ai di fuori del tragitto consentito. Conclusivamente, [… la] Corte di appello, limitandosi a richiamare l’ipotetica quanto generica ed indifferenziata sussistenza di un interesse o vantaggio dell’ente, in nulla prende posizione circa la sussistenza degli atri requisiti necessari a fondare la responsabilità della persona giuridica ai sensi del dlg.vo 231/2001» (così alla p. 10 del ricorso).
    6.4. Infine, con il quarto motivo di ricorso nell’interesse della società si censura violazione degli arti. 133 cod. pen. e 12 del d. lgs. n. 231 del 2001 ed «erroneità della motivazione» (così alla p. 10 del ricorso).
    Richiamata la parte della sentenza impugnata (p. 10) in cui si affronta il tema del trattamento sanzionatorio dell’ente, si censura il ragionamento svolto, incentrato sulla applicabilità in linea di principio della riconosciuta attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen. anche alla società, pur senza produzione di effetti, stante il limite di sanzione pecuniaria stabilito dall’art. 10, comma 4, del d. lgs. n. 231 del 2001.
    Si evidenzia la inconferenza del richiamo, in quanto l’art. 12 del d. lgs. n. 231 del 2001 prevede espressamente la diminuzione della sanzione pecuniaria in una serie di casi (non avere l’ente tratto vantaggio o aver ricavato un vantaggio minimo, il risarcimento del danno e la eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose, l’adozione di un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quelli verificatisi), mentre l’art. 10 riguarda il diverso caso della esclusione della operatività del meccanismo di pagamento in misura ridotta, una oblazione speciale prevista dall’art. 16 del d. lgs. n. 231 del 2001.
    Avendo la Corte di appello, in ragione del denunziato errore, trascurato le diminuenti la cui applicazione si era invocata ed il cui riconoscimento avrebbe comportato, ad avviso del ricorrente, una cospicua diminuzione della sanzione irrogata, si insiste per l’annullamento della sentenza impugnata.
     

    Diritto


    l. Va premesso che il reato, che risale al 12 maggio 2009 (12 maggio 20019 + sette anni e sei mesi = 12 novembre 2016) è prescritto nel mese di dicembre 2018, cioè dopo l’adozione della sentenza impugnata, che risale al 26 ottobre 2018, per effetto delle sospensioni che risultano indicate nella scheda in atti; ciò con esclusivo riferimento alla posizione delle persone fisiche imputate, in quanto, come noto, ai sensi dell’art. 22 del d. lgs n. 231 del 2001, essendo stato contestato all’ente l’illecito amministrativo dipendente da reato, «la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio».
    Sicché risultano manifestamente infondati gli ultimi due motivi sviluppati nei ricorso delle persone fisiche, secondo cui la prescrizione sarebbe intervenuta prima dell’adozione della sentenza di appello (v. punti n. 4.7. e 5.5. del “ritenuto in fatto”).
    2. Ciò posto, quanto al ricorso nell’interesse di A.C., si osserva quanto segue.
    2.1. I primi tre (tra i sette) motivi attengono all’an della responsabilità penale.
    Quanto alla divergenza tra le dichiarazione rese dall’infortunato nelle indagini e a dibattimento (primo motivo, v. punto 4.1 del “ritenuto in fatto”), si rinviene adeguata spiegazione alla p. 8 della sentenza impugnata.
    Quanto ai temi – assai genericamente evocati (primo motivo, v. punto 4.1 del “ritenuto in fatto”) – della abnormità del comportamento della vittima, interruttivo del nesso causale, alla plausibilità di una deroga alle regole generali avvenuta ed insaputa di A.C., impossibilitato ad essere sempre fisicamente presente, per stessa ammissione del ricorrente, si tratta di mere “ipotesi alternative”, che, proprio in quanto tali, non hanno spazio nel giudizio affidato ala Corte di legittimità.
    In ogni caso, la Corte di appello alle pp. 4-9 (da leggere insieme alle pp. 34-39 della decisione del Tribunale), ha ricostruito la vicenda, peraltro conformemente alla sentenza di primo grado, escludendo l’abnormità della condotta del lavoratore infortunato, che era stato destinato dal preposto F.S., in più occasioni, e non solo in quella in cui si è verificato l’incidente, a mansioni pericolose per le quali non aveva titolo abilitativo né era stato formato, cioè alla conduzione del “muletto”, mentre era stato assunto per fissare da terra, i sacchi al veicolo, peraltro senza assistenza di un collega, ciò nella consapevolezza di A.C., essendosi sottolineato che era datore di lavoro di una ditta di piccole dimensioni (p. 7) e, nel contempo, responsabile del servizio di prevenzione e protezione (acronimo: R.S.P.P.) della ditta utilizzatrice della manodopera inviata dall’agenzia “Obiettivo lavoro”, con l’obbligo contrattuale di adempiere agli oneri di formazione, di addestramento e di sicurezza del lavoratore; e non è risultato che A.C., in qualità di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, abbia predisposto l’organizzazione dell’impresa in modo tale che vi fossero sempre due addetti ai sacchi di sale (p. 7). 
    Rispetto a tale ricostruzione, il primo ed il terzo motivo di ricorso (punti nn. 4.1. e 4.3. del “ritenuto in fatto”) svolti nell’interesse di A.C. si limitano, a ben vedere, a reiterare questioni già poste e già adeguatamente risolte dai giudici di merito.
    La questione della delega è stata affrontata a p. 7 della sentenza impugnata, ove, sia pure sinteticamente, si è rammentato che tutti i poteri organizzativi, gestionali e di spesa erano in capo ad A.C., il quale, peraltro, nel documento di valutazione del rischio consegnato ad Enel si auto-definiva responsabile della sicurezza; e si è anche sottolineato, alla stessa p. 7, che non è risultato che A.C., in qualità di responsabile del servìzio di prevenzione e di protezione, abbia predisposto l’organizzazione dell’impresa in modo tale che vi fossero sempre due addetti ai sacchi di sale, anziché uno solo.
    Sicché risultano congruamente disattese anche le questioni poste con il secondo motivo di ricorso (punto n. 4.2. del “ritenuto in fatto”).
    Del tema, in verità appena accennato nell’impugnazione, relativo alla adozione da parte della società A.C. di un modello organizzativo gestionale ex art. 30 d. lgs. n. 81 del 2008 da parte della società (si legge alla p. 5 del ricorso «è fuori di dubbio che la C.T. srl si fosse regolarmente dotata del modello organizzativo ex L 231/2000, la cui mancata adozione non è in alcun modo contestata alla società A.C. srl»), si dirà più avanti, sub n. 4.3.7. (cui si rinvia) in relazione ad analogo argomento sviluppato dalla difesa dell’ente.
    2.2. Quanto al secondo gruppo di motivi (quarto, quinto e sesto), essi attengono al trattamento sanzionatorio: al riguardo si rinviene sintetica ma adeguata motivazione alla p. 9 della sentenza impugnata, ove si spiega: che l’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen. va riconosciuta ma con giudizio di mera equivalenza, in ragione della gravità delle conseguenze patite dalla vittima, che ha perso un arto; che non possono invece riconoscersi le attenuanti generiche, non emergendo motivi validi ed anche per il ruolo dell’imputato nella vicenda e per la presenza di precedenti penali; che la pena comminata, di un mese e dieci giorni di reclusione, è determinata dalla gravità della condotte e delle conseguenze della stessa.
    Si tratta di motivazione sintetica ma congrua e logica, in linea con l’orientamento, cui occorre dare continuità, secondo il quale «La determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima ai minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen.» (così Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01; in conformità, v., tra le numerose, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243-01; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288-01).
    Sono, quindi, decisamente da disattendere, siccome anch’ess^ manifestamente infondate, le doglianze di cui al quarto e quinto motivo di ricorso.
    2.3. Quanto alla censura avente ad oggetto la mancata concessione all’imputato della pena sospesa e della non menzione (sesto motivo di ricorso), è pur vero che nell’atto di appello (pp. 15-16 e 19 dell’atto di appello; cfr. altresì p. 2 della sentenza impugnata) il ricorrente aveva richiesto i benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen., ma la p. 39 della sentenza di primo grado evoca i precedenti ostativi in effetti risultanti dal casellario, ossia: sentenza del Tribunale di Salerno del 16 dicembre 2015 per fatti del 19 agosto 2009 e sentenza della Corte di appello di Lecce del 21 gennaio 2015, per fatti del 29 novembre 2010, entrambe (punti nn. 2 e 3 del casellario) a pena condizionalmente sospese.
    3. In relazione al ricorso proposto nell’interesse di F.S., si osserva quanto segue.
    3.1. I primi due motivi (punti nn. 5.1. e 5.2. del “ritenuto in fatto”), incentrati sull’an della responsabilità, reiterano una alternativa ricostruzione dei fatti, stimata preferibile dalla difesa dell’imputato ma già adeguatamente disattesa dalla Corte di appello, che ha escluso la denunziata abnormità della condotta del lavoratore, e che inoltre non si confronta puntualmente con la sentenza impugnata, insistendo sul concetto di obblighi di vigilanza e sulla qualifica di coordinatore dell’imputato, mentre i giudici di merito hanno ritenuto che sia stato proprio F.S., in veste di capocantiere cioè di preposto, a disporre direttamente che A.P. guidasse il veicolo, pur non essendo abilitato a farlo né a ciò formato: con conseguente aspecificità del ricorso, le cui argomentazioni si presentano come incongrue rispetto al tessuto motivazionale della sentenza impugnata.
    3.2. Quanto alle doglianza relative al trattamento sanzionatorio contenute nel terzo motivo di ricorso (punto n. 5.3. del “ritenuto in fatto”), si osserva che la sentenza impugnata va letta, secondo regola generale, insieme alle pp. 38-39 di quella di primo grado e che le due decisioni, lette appunto congiuntamente, offrono sufficiente risposta alle questioni poste.
    Vale anche qui il richiamo a Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01, cit. («La determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gii elementi di cui all’art. 133 cod. pen.»; in conformità, ex plurimis, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243-01, cit.; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288-01, cit.).
    3.3. Quanto alla negatoria dell’applicabilità dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen., che è stata riconosciuta in appello a favore di A.C., anche a F.S., censurata con il quarto motivo di impugnazione, la risposta della Corte territoriale (p. 9) è che «non vi è prova che questi abbia concorso in qualche misura al pagamento della somma versata a titolo di risarcimento».
    L’affermazione della Corte di merito, che era stata sollecitata con motivo specifico (n. 6, pp. 17-18 dell’atto di appello), appare evasiva rispetto al tema “volontaristico” che era stato correttamente introdotto con l’impugnazione di merito, trascurando le seguenti, condivisibili, puntualizzazioni giurisprudenziali:
    «Ai fini della sussistenza dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., il risarcimento, ancorché effettuato dalla società o dall’ente nell’ambito del quale opera l’imputato, deve ritenersi effettuato personalmente dall’imputato medesimo tutte le volte in cui questi ne abbia conoscenza e mostri la volontà di farlo proprio. (Fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto l’attenuante al delegato alla sicurezza di un’azienda con riferimento al risarcimento effettuato dalla società titolare dell’azienda medesima)» (Sez. 4, n. 23663 del 24/01/2013, Segatto Rv. 256194-01)
    «Ai fini della sussistenza dell’attenuante di cui all’art: 62 n. 6 cod. pen. il risarcimento, ancorché eseguito dal comune datore di lavoro dell’imputato e della persona offesa, deve ritenersi effettuato personalmente dall’imputato tutte le volte in cui questi ne abbia conoscenza e mostri la volontà di farlo proprio. (Fattispecie relativa ad omicidio colposo addebitato al responsabile di un reparto della ditta presso la quale lavorava la p.o.). (Vedi Corte cost., sentenza n. 138 del 1998)» (Sez. 4, n. 14523 del 02/03/2011, Di Gioia, Rv. 249937-01);
    «In tema di attenuante del risarcimento del danno, alla luce dell’interpretazione adeguatrice dell’art. 62, n.6, cod. pen. fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 138 del 1998, deve ritenersi che detta attenuante (da riguardarsi come soggettiva solo relativamente agli effetti mentre, quanto ai suo contenuto, è qualificabile come essenzialmente oggettiva), sia riconoscibile anche nel caso in cui il risarcimento sia stato effettuato da un istituto o un’impresa di assicurazione» (Sez. 4, n. 46557 del 04/10/2004, Albrizzi, Rv. 230195-01); 
    «La circostanza attenuante della riparazione del danno di cui alla prima parte dell’art. 62 n. 6 cod.pen. non è collegata necessariamente con la cosiddetta resipiscenza del reo, potendo trovare la sua giustificazione in una mera utilità del danneggiante o soltanto nelle ampie disponibilità di quest’ultimo. Essa quindi ha contenuto (natura) oggettivo ed effetti soggettivi (art. 70 cod.pen.). Ne deriva che, quando il risarcimento sia effettuato da un terzo (ente assicuratore), la circostanza va applicata se la riparazione sia riferibile al colpevole, nel senso che questi ne abbia coscienza e mostri la volontà di far proprio il risarcimento stesso. (Nella specie trattavasi di omicidio colposo per infortunio sul lavoro. La riparazione era stata posta in essere dall’ente assicuratore del datore di lavoro. La Corte, dopo avere osservato che sarebbe stato assurdo discriminare tra imputato che esegua la riparazione facendosi successivamente tenere indenne dalla società assicuratrice ed altro che direttamente ne chieda ed ottenga l’intervento ad avere affermato il principio innanzi trascritto ha annullato la decisione di merito con rinvio per l’applicazione della attenuante)» (Sez. 3, n. 12760 del 18/10/1991, Raimondo ed altro, Rv. 188730-01);
    sino alla recente Sez. 4, n. 22022 del 22/02/2018, Tupini e altri, Rv. 273587-01, secondo cui «Ai fini della sussistenza dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., il risarcimento, ancorché effettuato da una società di assicurazione, deve ritenersi eseguito personalmente dall’imputato medesimo se questi ne abbia conoscenza, mostri la volontà di farlo proprio e sia integrale nei confronti di tutte le persone offese».
    Essendo tale motivo non manifestamente infondato, discende, quanto al solo F.S., la doverosa presa d’atto della intervenuta prescrizione.
    4. Quanto, infine, al ricorso avanzato nell’interesse della società a responsabilità limitata C.T. si osserva quanto segue.
    4.1. Il terzo motivo di impugnazione, con il quale si sostiene l’abnormità della condotta del lavoratore, è manifestamente infondato per le stesse ragioni già esposte al punto n. 2.1. del “considerato in diritto”, cui si rinvia.
    4.2. Anche l’ultima questione posta dalla difesa dell’ente (v. punto n. 6.4. del “ritenuto in fatto”) è infondata.
    La Corte di appello, investita del problema dell’attenuante del risarcimento del danno dal sesto motivo di appello (pp. 22-25), così lo risolve (p. 10 della sentenza): «Per le ragioni già evidenziate nei confronti di A.C. Aldo con riguardo all’attenuante di cui all’art. 62, n. 6 c.p., è applicabile anche alla società C.T. Srl la riduzione del risarcimento del danno ai sensi dell’art. 10, 2° comma, lett. a) del decreto legislativo n. 231 del 2001; tuttavia ciò non produce effetto sul plano sanzionatolo, stante il limite di sanzione pecuniaria stabilito dai 4° comma dell’art. 10 citato».
    Le censura del ricorrente non coglie nel segno, poiché, essendo stata applicata dal Tribunale (pp. 42-43) la sanzione pecuniaria di 9.270,00 euro, essa è già inferiore al limite minimo di 10.329,00 euro stabilito dal comma 4 dell’art. 12, per mera svista (tuttavia, agevolmente decodificabile) indicato dalla Corte di appello come comma 4 dell’art. 10 – anziché 12 – del d. lgs. n. 231 del 2001.
    4.3. Quanto alle altre questioni poste con i primi due motivi di ricorso (che si sono riassunti ai punti nn. 6.1. e 6.2. del “ritenuto in fatto”) e già portate all’attenzione della Corte con i primi tre motivi di appello (pp. 1-21), relative alla ritenuta rilevanza esimente del modello organizzativo e del documento di valutazione del rischio adottato, all’assenza di colpa di organizzazione, alla mancanza di un interesse o di un vantaggio per la società, si prende atto che alla p. 10 della sentenza impugnata (conformemente peraltro alle pp. 39-41 di quella del Tribunale) si evidenzia l’ordine reiteratamente impartito per un certo periodo dal capocantiere dipendente della società ad A.P. di svolgere un’attività pericolosa per la quale non era formato né abilitato e si sottolinea il risparmio di spesa per la società derivante dall’impiegare un solo lavoratore, peraltro non formato, in luogo di due, di cui uno con una qualifica specializzata.
    Ciò posto, osserva il Collegio quanto segue.
    4.3.1. Appare opportuno prendere le mosse dalla previsione dell’art. 5 del d. lgs. n. 231 del 2001, che, sotto la rubrica “Responsabilità dell’ente”, recita:
    «1. L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
    a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unita’ organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
    b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
    2. L’ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi».
    4.3.2. Va rammentato che «Il sistema normativo introdotto dal D.Lgs. n. 231 dei 2001, coniugando i tratti dell’ordinamento penale e di quello amministrativo, configura un “tertium genus” di responsabilità compatibile con i principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza (Nell’affermare tale principio, la Corte ha chiarito, in tema di responsabilità dell’ente derivante da persone che esercitano funzioni apicali, che grava sulla pubblica accusa l’onere di dimostrare l’esistenza dell’illecito dell’ente, mentre a quest’ultimo incombe l’onere, con effetti liberatori, di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi)» (così Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 26112-01; già in precedenza peraltro la S.C. aveva ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 del d. lgs. n. 231 del 2001, sollevata con riferimento all’art. 27 Cost., poiché l’ente non è chiamato a rispondere di un fatto altrui, bensì proprio, atteso che il reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti inseriti nella compagine della persona giuridica deve considerarsi tale in forza del rapporto di immedesimazione organica che lega i primi alla seconda: v. infatti Sez. 6, n. 27735 del 18/02/2010, Scarafia e altro, Rv. 247665-01).
    4.3.3. Ciò posto, imprescindibile punto di partenza per la individuazione delle nozioni di “interesse” e di “vantaggio” per l’ente nell’accezione di cui al richiamato art. 5 del d. lgs. n. 231 del 2001 è la nota pronunzia a Sezioni Unite n. 38343 del 24/04/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 261114-01 e 261115-01, secondo cui, rispettivamente, «In tema di responsabilità da reato degli enti, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell’art. 5 dei D.Lgs. 231 del 2001 all’ “interesse o al vantaggio”, sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il criterio dell’interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile “ex ante”, cioè ai momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre quello dei vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile “ex post”, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell’illecito» e «In tema di responsabilità da reato degli enti derivante da reati colposi di evento, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell’art. 5 del D.Lgs. n. 231 del 2001 all’ “interesse o al vantaggio”, devono essere riferiti aita condotta e non all’evento».
    “Interesse” e “vantaggio”, dunque, non costituenti un’endiadi, essendo concetti giuridicamente diversi e potendosi ipotizzare un interesse prefigurato come discendente da un indebito arricchimento e magari non realizzato e, invece, un vantaggio obiettivamente conseguito tramite la commissione di un reato (come già prefigurato da Sez. 2, n. 3615 del 20/12/2005, dep. 2006, D’Azzo, Rv. 222957-01): «astrattamente […] il reato può essere commesso nell’interesse dell’ente, senza procurargli in concreto alcun vantaggio (sez. 4, n. 2544 dei 17/12/2015, dep. 21/1/2016 , Gastoldi ed altri). Con l’ulteriore precisazione che ii concetto di “interesse” attiene ad una valutazione ex ante rispetto alla commissione del reato presupposto, mentre il concetto di “vantaggio” implica l’effettivo conseguimento dello stesso a seguito della consumazione del reato, e, dunque, si basa su una valutazione ex post» (così Sez. 4, n. 31210 del 19/05/2016, Merlino ed altro, non mass, in motivazione, sub n. 10.1. del “considerato in diritto”).
    Sulla scia della richiamata pronunzia della Corte di legittimità nella qualificata composizione a Sezioni Unite, si è ulteriormente puntualizzato da parte delle Sezioni semplici che ricorre il requisito dell’interesse qualora l’autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di conseguire un’utilità per l’ente, mentre sussiste il requisito del vantaggio qualora la persona fisica ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto (Sez. 4, n. 2544 del 17/12/2015, dep. 2016, Gastoldi e altri, Rv. 268065-01) e, con più approfondita analisi e secondo progressive puntualizzazioni, che «[…] il requisito dell’ “interesse” dell’ente ricorre quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell’evento morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente agito allo scopo di far conseguire un’utilità alla persona giuridica; ciò accade, per esempio, quando la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere l’esito, non di una semplice sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie, ma di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi d’impresa: pur non volendo (quale opzione dolosa) il verificarsi dell’infortunio in danno del lavoratore, l’autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di soddisfare un interesse dell’ente (ad esempio, far ottenere alla società un risparmio sui costi in materia di prevenzione). Ricorre, invece, il requisito del “vantaggio” per l’ente quando la persona fisica, agendo per conto dell’ente, anche in questo caso, ovviamente, non volendo il verificarsi dell’evento morte o lesioni del lavoratore, ha violato sistematicamente le norme prevenzionali e, dunque, ha realizzato una politica d’impresa disattenta alla materia della sicurezza sul lavoro, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto» (così, efficacemente, Sez. 4, n. 31210 del 19/05/2016, Merlino ed altro, non mass, cit., sub n. 10.1. del “considerato in diritto”).
    Si è, inoltre, affermato che «In tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, i criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall’interesse e dal vantaggio, da riferire entrambi alla condotta del soggetto agente e non all’evento, ricorrono, rispettivamente, il primo, quando l’autore del reato abbia violato la normativa cautelare con il consapevole Intento di conseguire un risparmio di spesa per l’ente, indipendentemente dai suo effettivo raggiungimento, e, il secondo, 
    qualora l’autore del reato abbia violato sistematicamente le norme antinfortunistiche, ricavandone oggettivamente un qualche vantaggio per l’ente, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio stesso» e «In tema di responsabilità da reato degli enti, i criteri di imputazione riferiti all’ interesse e ai vantaggio sono giuridicamente distinti giacché, mentre il primo è criterio soggettivo, da valutare “ex ante”, e consistente nella proiezione finalistica volta a far conseguire all’ente un profitto indipendentemente dall’effettiva realizzazione dello stesso, il secondo è criterio oggettivo, accertabile “ex post” e consistente nei concreto vantaggio derivato all’ente dal reato» (Sez. 4, n. 38363 del 23/05/2018, Consorzio Melinda s.c.a., Rv. 274320-01 e Rv. 274320-02).
    4.3.4. Ciò detto, va ulteriormente precisato che, con specifico riferimento ai «reati colposi d’evento [, …quali, ad esempio, le lesioni colpose e gli omicidi colposi, si è condivisibilmente ritenuto da parte della S.C. che] il finalismo della condotta prevista dall’art. 5 d. lgvo n. 231/2001 è compatibile con la non volontarietà dell’evento lesivo, sempre che si accerti che la condotta che ha cagionato quest’ultimo sia stata determinata da scelte rispondenti all’interesse dell’ente o sia stata finalizzata all’ottenimento di un vantaggio per l’ente medesimo. Ricorre il requisito dell’interesse quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell’evento morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente agito allo scopo di conseguire un’utilità per la persona giuridica; ciò accade, ad esempio, quando la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere l’esito (non di una semplice sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie, ma) di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi d’impresa: pur non volendo il verificarsi dell’infortunio a danno del lavoratore, l’autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di soddisfare un interesse dell’ente (ad esemplo far ottenere alla società un risparmio sui costi in materia di prevenzione). Ricorre il requisito del vantaggio quando la persona fisica, agendo per conto dell’ente, pur non volendo il verificarsi dell’evento morte o lesioni del lavoratore, ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche e, dunque, ha realizzato una politica d’impresa disattenta alla materia della sicurezza del lavoro, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto; il criterio del vantaggio, così inteso, appare indubbiamente quello più idoneo a fungere da collegamento tra l’ente e l’illecito commesso dai suoi organi apicali ovvero dai dipendenti sottoposti alla direzione o vigilanza del primi. Occorre, perciò, accertare in concreto le modalità del fatto e verificare se la violazione della normativa in materia di sicurezza o igiene de! lavoro, che ha determinato l’infortunio, rispondesse ex ante ad un interesse della società o abbia consentito alla stessa di conseguire un vantaggio» (così Sez. 4, n. 16713 del 13/09/2017, dep. 2018, Sossio ed altri, non mass., in motivazione, sub n. 5 del “considerato in diritto”).
    4.3.5. Venendo a “calare nel concreto” i richiamati principi, si è, dunque, ritenuto che «In tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante dal reato di lesioni personali aggravate dalla violazione della disciplina antinfortunistica, sussiste l’interesse dell’ente nel caso in cui l’omessa predisposizione dei sistemi di sicurezza determini un risparmio di spesa, mentre si configura il requisito del vantaggio qualora la mancata osservanza della normativa cautelare consenta un aumento della produttività (In motivazione, la Corte ha affermato che la responsabilità dell’ente, non può essere esclusa in considerazione dell’esiguità del vantaggio o della scarsa consistenza dell’interesse perseguito, in quanto anche la mancata adozione di cautele comportanti limitati risparmi di spesa può essere causa di lesioni personali gravi). (Conf. n.31003 del 2015 e n.31210 del 2016 N.M.)» (Sez. 4, n. 24697 del 20/04/2016, Mazzotti e altro, Rv. 268066-01) ed anche che «In tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, il “risparmio” in favore dell’impresa, nel quale si concretizzano i criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall’interesse e dal vantaggio, può consistere anche nella sola riduzione dei tempi di lavorazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità dell’ente in un caso in cui, sebbene i lavoratori fossero stati correttamente formati e i presidi collettivi ed individuali fossero presenti e conformi alla normativa di riferimento, le lavorazioni in concreto si svolgevano senza prevedere l’applicazione ed il controllo dell’utilizzo degli strumenti in dotazione, al fine di ottenere una riduzione dei tempi di lavoro)» (Sez. 4, n. 16598 del 24/01/2019, Tecchio, Rv. 275570-01).
    Fonti di risparmio di spesa che possono costituire il presupposto per l’applicazione dell’art. 5 del d. lgs. n. 231 del 2001, per esemplificare ulteriormente, sono anche il risparmio sui costi di consulenza, sugli interventi strumentali, sulle attività di formazione e di informazione del personale (come ritenuto da Sez. 4, n. 18073 del 19/02/2015, Bartoloni ed altri, non mass., in motivazione, sub punto n. 8 del “considerato in diritto”) ovvero la velocizzazione degli interventi di manutenzione ed il risparmio sul materiale di scarto (come ritenuto da Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni ed altri, non mass., nella parte motiva, sub n. 9.2. del ” considerato in diritto”).
    4.3.6. Tanto premesso, deve ritenersi che il vantaggio di spesa per l’ente, nel senso di mancato decremento patrimoniale per l’utilizzo in più occasioni di un solo lavoratore non formato, anziché di una coppia di lavoratori, di cui uno formato, è stato sufficientemente delineato dai giudici di merito (alle pp. 10 della sentenza impugnata e 39-41 di quella del Tribunale).
    4.3.7. Quanto, infine, al tema della verifica ad opera dei giudici di merito sulla adozione e sulla idoneità del modello organizzativo (motivi di appello nn. 1, 2 e 3), si deve rilevare la manifesta infondatezza del motivo di ricorso svolto sul punto della difesa dell’ente (oltre che della difesa di A.C., secondo motivo di ricorso alla Corte di legittimità).
    Va premesso che, come condivisibilmente suggerito da Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni ed altri, non mass, (in motivazione, sub n. 9.2. del “considerato in diritto”), in tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica il giudice di merito, ove investito da specifica deduzione, deve procedere secondo le seguenti scansioni logiche e cronologiche:
    prima, accertare l’esistenza o meno di un modello organizzativo e di gestione ex art. 6 del d. lgs. n. 231 del 2001;
    poi, ove il modello esista, verificare che lo stesso sia conforme alle norme; infine, accertare che esso sia stato efficacemente attuato o meno nell’ottica prevenzionale, prima della commissione del fatto.
    Sennonché nel caso di specie, anche alla stregua del contenuto concreto dei primi tre motivi di appello, non vi è stata, in realtà, specifica deduzione difensiva relativa al modello organizzativo e di gestione ex artt. 6 del d. lgs. n. 231 del 2001 e 30 del d. lgs. n. 81 del 2008, avendo, a ben vedere, la difesa incentrato tutte le proprie argomentazioni sulla efficacia nel caso di specie del documento di valutazione del rischio (DVR), che è cosa diversa dal richiamato modello organizzativo. E, anzi, alle pp. 1-4 e 10 dell’atto di appello la difesa ha insistito nella adozione e nella conformità a legge del DVR, mentre alle pp. 11-13 dell’impugnazione di merito ha sostenuto che «la colpa di organizzazione non può farsi in alcun modo coincidere con la mancata adozione del modello di organizzazione […, che] la predisposizione di un modello di organizzazione e di gestione della sicurezza sul lavoro non sia obbligatoria, bensì utile […, che] la colpa di organizzazione […] non consiste nella mancata adozione del modello, ma nella violazione di norme antinfortunistiche, la cui prova incombe sull’accusa, unitamente all’elemento oggettivo dell’Interesse o vantaggio e del nesso causale […] In mancanza di questa prova, ed a fronte, viceversa, della sussistenza di un Documento di Valutazione dei Rischi relativi all’attività svolta, la mancata adozione de! modello di legalità diviene irrilevante […] siffatta interpretazione è confermata dalla giurisprudenza, che In nessuna pronuncia ha ritento la coincidenza fra mancata adozione del modello e colpa di organizzazione quale elemento costitutivo dell’illecito […] quello che emerge è come la mancata adozione del modello sua stata ritenuta dalla pubblica accusa un elemento di tale rilievo da sostituire ed assorbire in sé sia l’elemento oggettivo che l’elemento soggettivo dell’Illecito, pur in alcun modo sussistenti e dimostrai […]».
    Consegue la constatazione della non congruità tra il concreto contenuto dell’atto di appello ed il concreto contenuto del ricorso, che conduce alla – ovvia – conclusione che non può attribuirsi efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ad un documento che non esiste.
    5. In definitiva, discende dalle considerazioni svolte l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di F.S., perché il reato è estinto per prescrizione.
    Va invece dichiarato inammissibile il ricorso di A.C., con condanna dello stesso, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali e della somma in dispositivo in favore della cassa delle ammende.
    Deve, infine, rigettarsi il ricorso della società C.T. s.r.l., con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali.
     

    P.Q.M.


    Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di F.S. perché il reato è estinto per prescrizione.
    Dichiara inammissibile il ricorso di A.C. che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.
    Rigetta il ricorso della società C.T. s.r.l. che condanna al pagamento delle spese processuali.
    Così deciso il 07/11/2019.
     


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  • Qualifica di datore di lavoro in capo a soggetto privo di delega ma che di fatto svolge attività direttiva.


    Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 81 del 2008, per “datore di lavoro” si intende “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.
    Orbene, la qualifica di datore di lavoro si radica non già in una veste meramente formale, bensì nell’effettiva titolarità del rapporto di lavoro con il lavoratore; e ciò per l’evidente ragione di evitare che il titolare del rapporto di lavoro possa sottrarsi al rispetto delle prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni sol perché l’esercizio dell’attività di lavoro non è organizzata in forma societaria.
    Del resto, è principio consolidato quello secondo cui, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in base al principio di effettività, assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto (Sez. 4, n. 50037 del 10/10/2017 – dep. 31/10/2017, Buzzegoli e altri, Rv. 271327; Sez. 4, n. 22606 del 04/04/2017 – dep. 09/05/2017, Minguzzi, Rv. 269973).

    Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 22/11/2019

    Fatto

    1. Con l’impugnata sentenza resa all’esito di giudizio abbreviato, il g.i.p. del Tribunale di Cagliari condannava G.A. alla pena di sei mila euro di ammenda per le contravvenzioni di cui agli artt. 17, comma 1, lett. b), 18, comma 1, lett. a) e d), e 96 d.lgs. n. 81 del 2008, perché, quale datore di lavoro e titolare della omonima ditta individuale: ometteva di designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ometteva di nominare il medico competente per la sorveglianza sanitaria, non forniva al lavoratore G.AB. i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale e, infine, non redigeva il piano operativo di sicurezza. Fatti accertati il 15/01/2016.
    2. Avverso l’indicata sentenza, l’imputato, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo con cui deduce il vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
    Assume il ricorrente che il Tribunale avrebbe desunto in maniera apodittica, in capo all’Ansa, la qualifica di “datore di lavoro”, in quanto, come risulterebbe dalla visura camerale storica della ditta A.G., l’imputato avrebbe cessato l’attività ben trentun anni prima dei fatti contestati; in ogni caso, il Tribunale non avrebbe spiegato in che modo ha individuato in capo all’Ansa la qualifica di datore di lavoro, il che integra il denunciato vizio di omessa motivazione.

    Diritto

    1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
    2. Va ricordato che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 81 del 2008, per “datore di lavoro” si intende “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.
    Orbene, la qualifica di datore di lavoro si radica non già in una veste meramente formale, bensì nell’effettiva titolarità del rapporto di lavoro con il lavoratore; e ciò per l’evidente ragione di evitare che il titolare del rapporto di lavoro possa sottrarsi al rispetto delle prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni sol perché l’esercizio dell’attività di lavoro non è organizzata in forma societaria.
    Del resto, è principio consolidato quello secondo cui, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in base al principio di effettività, assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto (Sez. 4, n. 50037 del 10/10/2017 – dep. 31/10/2017, Buzzegoli e altri, Rv. 271327; Sez. 4, n. 22606 del 04/04/2017 – dep. 09/05/2017, Minguzzi, Rv. 269973).
    3. Nel caso di specie il Tribunale ha correttamente ravvisato la qualifica di datore di lavoro in capo all’imputato, pur dando atto delle ripetute iscrizioni e cancellazioni dal registro delle imprese che emergono dalla visura della ditta “A.G.”, il Tribunale ha desunto detta qualifica dal comportamento tenuto dall’imputato all’atto dell’ispezione presso il cantiere ove, unitamente ad altro soggetto, identificato in G.AB., stava effettuando lavori di tinteggiatura, essendosi appurato dagli ispettori che l’G.AB. era stato assunto proprio dall’G.A. per un giorno di lavoro effettivo, svolgendo mansioni di manovale edile.
    E’ perciò evidente che l’G.A., essendo titolare del rapporto di lavoro, rivestiva a tutti gli effetti la qualifica di datore di lavoro, circostanza, del resto, confermata dal fatto che proprio l’G.A. abbia in seguito ottemperato alle prescrizioni imposte dagli ispettori del lavoro.
    4. Per i motivi indicati, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

    P.Q.M.

    Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
    Così deciso il 22/11/2019.

  • Responsabilità del datore di lavoro per non aver predisposto procedure di utilizzo delle attrezzature e non aver formato i lavoratori sui rischi specifici.

    Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: PICARDI FRANCESCA Data Udienza: 03/12/2019

    Fatto

    1. La Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado, con cui G.LR. è stato condannato, con la concessione del beneficio della sospensione condizionale e della non menzione, alla pena di mesi 4 di reclusione per il reato di cui all’art. 590 cod.pen., per avere, nella sua qualità di legale rappresentante della Lenard s.r.l., cagionato lesioni gravi (contusione della spalla destra con lussazione, contusione regione tempore parietale destra con annessa escoriazione, contusione gamba sinistra e parete toracica) al dipendente N.C., con colpa consistita nella violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (artt. 17, comma 1, lett. a), 37, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008) – più precisamente per avere omesso di definire le procedure di utilizzo delle macchine e delle attrezzature di lavoro nelle operazioni di carico e scarico dei materiali, nonché per avere omesso ogni formazione sui rischi specifici connessi all’espletamento delle proprie mansioni e all’utilizzo delle macchine, sicché il lavoratore, nell’esercizio della sua attività di autista addetto al trasporto di materiali ferrosi, iniziava le operazioni di scarico del materiale, senza attendere l’arrivo della gru a torre, cadendo all’esito del ribaltamento del mezzo, in data 26 ottobre 2011.
    2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l’imputato, che ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione, avendo provato l’adempimento del proprio obbligo di formazione mediante la testimonianza del teste C.R., valutata dai giudici di merito inidonea a superare la prova della asserita condotta omissiva, con una inversione dell’onere della prova e una sostanziale violazione del principio costituzionale della presunzione di innocenza di cui all’art. 27 Cost., ed avendo, altresì, dimostrato essere addetto il dipendente esclusivamente alle mansioni di trasporto e non di scarico del materiale ferroso ed essere stato diffidato più volte dallo scarico del materiale prima dell’arrivo del gruista, con conseguente verificazione del sinistro in virtù di una condotta della vittima esorbitante rispetto alle proprie mansioni.

    Diritto

    1. Il ricorso proposto è inammissibile, atteso che, senza denunciare alcuna manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, si limita a proporre una ricostruzione dei fatti diversa da quella dei giudici di merito, i quali hanno, da un lato, ritenuto che la formazione espletata non si sia estesa ai rischi specifici connessi al trasporto ed alla consegna del materiale ferroso, ma sia stata del tutto generica, e, dall’altro lato, che lo scarico del materiale ferroso sia un’operazione ricompresa nel trasporto di tale merce, a cui il lavoratore era addetto in virtù della prassi aziendale, e che, quindi, l’infortunio si sia verificato nell’esercizio dell’attività lavorativa e non sia riconducibile ad alcuna condotta esorbitante rispetto alla prestazione lavorativa (v. p. 2 della sentenza impugnata; “dagli accertamenti svolti nel corso delle indagini e riportati in istruttoria dibattimentale attraverso le dichiarazioni testimoniali e la documentazione acquisita è emerso con certezza che il N.C. non risulta aver ricevuto alcuna adeguata e completa formazione quanto alle procedure di scarico del materiale che lo stesso aveva il compito di scaricare nei siti indicati… Quanto riferito da C.R…..non fornisce elementi che superino la prova della condotta omissiva…non risulta che N.C. abbia ricevuto una corretta informazione e formazione circa i rischi inerenti una non corretta esecuzione di manovre attinenti al trasporto e alla consegna del materiale ferroso”).
    Il ricorrente prescinde completamente da tali accertamenti, riesponendo la tesi difensiva non condivisa dai giudici di merito, che risulta, peraltro, In alcuni punti contraddittoria – così, ad esempio, pur sostenendosi che il lavoratore non fosse incaricato dello scarico della merce, si asserisce, a p. 5 del ricorso per cassazione, che “lo stesso N.C. era stato a più riprese diffidato dallo scaricare il materiale prima dell’arrivo del gruista”.
    2. In proposito va ricordato che è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l’omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna Impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero Illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziarlo posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015 ud., dep. 16/07/2015, rv. 264441). A ciò si aggiunga che nel giudizio di legittimità non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante) su aspetti essenziali ad Imporre diversa conclusione del processo; per cui sono Inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa Illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 Ud., dep. 31/03/2015, Rv. 262965). Del resto, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione del fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 ud., dep. 27/11/2015, rv. 265482).
    3. Solo per completezza deve precisarsi, in ordine alla ritenuta prova della omessa formazione del lavoratore sui rischi specifici connessi alla propria attività lavorativa, che nelle sentenze di merito non si è realizzata alcuna inversione dell’onere della prova, ma si è semplicemente accertata la incompletezza e inadeguatezza dell’attività formativa, non estesa ai rischi specifici relativi alle operazioni di scarico della merce.
    Va sottolineato che la prova di una condotta omissiva risente della struttura ontologica di tale comportamento, che si traduce in una materiale assenza, sicché solo colui su cui grava l’obbligo di porre in essere la condotta può e deve fornire indicazioni relativamente al corretto adempimento. Difatti, nell’ ordinamento processuale penale, pur non essendo previsto un onere probatorio a carico dell’imputato, modellato sui principi propri del processo civile, è, al contrario, prospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale l’imputato è tenuto a fornire all’ufficio le indicazioni e gli elementi necessari all’accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore (da ultimo, Sez. 4, n. 12099 del 12/12/2018 ud. – dep. 19/03/2019, Rv. 275284 – 01). Parimenti va ricordato che, secondo la giurisprudenza più risalente, quando l’inosservanza di precise disposizioni antinfortunistiche nell’ambiente di lavoro è causa determinante dell’evento dannoso, per escludere la responsabilità dei datori di lavoro, dei preposti o degli addetti alla organizzazione o alla sorveglianza del lavoro, non è sufficiente che non risulti provato con certezza che essi non hanno impartito disposizioni, ma è necessario che tali persone provino, in maniera rigorosa e sicura, di avere compiuto atti precisi e specifici intesi ad impedire che le operazioni di lavoro si svolgessero in modo non conforme ai precetti antinfortunistici (Sez. 4, n. 9615 del 19/04/1982 ud. – dep. 20/10/1982, Rv. 155686 – 01).
    4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si liquida in duemila euro, in favore della Cassa delle Ammende.

    P.Q.M.

    Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 3 dicembre 2019

  • Valutazione dell’interesse e vantaggio. Assenza di un modello di organizzazione e gestione .


    Presidente: MENICHETTI CARLA Relatore: PAVICH GIUSEPPE Data Udienza: 27/11/2019

    Fatto

    1. La Corte d’appello di Trieste, in data 9 luglio 2018, ha parzialmente riformato la sentenza con la quale il Tribunale di Gorizia, in data 19 dicembre 2016, aveva condannato R.M. alla pena ritenuta di giustizia per il reato di lesioni personali colpose con violazione di norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 590, comma 3, cod.pen., in cooperazione colposa con altri), e la Granulati Calcarei Redipuglia s.r.l. in relazione all’illecito amministrativo ex art. 25-septies, comma 3, d.lgs. n. 231/2001. La Corte territoriale ha, in particolare, dichiarato estinto per prescrizione il reato ascritto al R.M. e ha, per il resto, confermato la decisione di primo grado.
    Oggetto del giudizio é un infortunio occorso al lavoratore S.D., autotrasportatore dipendente dalla ditta Ceschla Denis Autotrasporti-, costui aveva condotto il proprio autocarro all’interno dell’impianto gestito dalla Granulati Calcarei Redipuglia per effettuare un carico di conglomerato bituminoso destinato ad altra impresa; secondo la prassi corretta, il carico doveva aver luogo accostando il mezzo a un silos. Mentre lo S.D. era intento alla bagnatura del cassone dell’autocarro, onde impedire che il conglomerato bituminoso aderisse al fondo del cassone stesso, egli veniva investito da una “bennata” di conglomerato bituminoso, che gli provocava gravissime ustioni su varie parti del corpo.
    L’addebito mosso al R.M., nella qualità a lui attribuita di delegato per la sicurezza all’interno della predetta società Granulati Calcarei Redipuglia, é di avere omesso di fornire alle ditte degli autotrasportatori idonee informazioni sui rischi specifici dell’ambiente di lavoro e, in specie, sulle modalità di effettuazione del carico (l’effettuazione del carico mediante benna, anziché accostando gli autocarri al silos, era una procedura scorretta ma che, secondo la Corte di merito, sarebbe stata a volte osservata presso la Granulati Calcarei), omettendo altresì di coordinare con l’appaltatore gli interventi di prevenzione e protezione ed eliminazione dei rischi interferenziali, dovuti cioè alla compresenza di più imprese all’interno dell’impianto, nonché di disciplinare in modo chiaro e predeterminato le operazioni di carico del conglomerato bituminoso sugli automezzi inviati dalle ditte esterne. Alla società Granulati Calcarei Redipuglia viene addebitato l’illecito amministrativo dianzi indicato perché aveva agito in assenza di modello di organizzazione per la prevenzione di delitti del tipo di quello commesso (tra gli altri) dal R.M., in vista del conseguimento di un vantaggio costituito da una più rapida immissione sul circuito produttivo del materiale bituminoso, onde evitare un più costoso procedimento a tal fine.
    A parte la declaratoria di prescrizione del reato, la Corte di merito h affermato che non vi era l’immediata evidenza di ragioni proscioglimento nel merito, rilevando a contrario che i singoli imputati – tra cui il R.M. – avevano dato, nella rispettiva qualità e in relazione alle rispettive posizioni di garanzia, dato il loro contributo all’evento lesivo; quanto alla responsabilità da illecito amministrativo della società Granulati Calcarei Redipuglia, le modalità di caricamento del bitume mediante pala meccanica erano tutt’altro che estranee al modus operandi dell’impresa.
    2. Avverso la prefata sentenza ricorrono sia il R.M., sia la società Granulati Calcarei Redipuglia.
    2.1. Il ricorso del R.M., preceduto da una breve premessa, consta di un unico motivo, teso a denunciare vizio di motivazione della sentenza impugnata. Premettendo che la procedura di caricamento mediante pala meccanica, lungi dall’essere prassi nota, era del tutto estemporanea e fu decisa dal coimputato L.F., il deducente evidenzia che erroneamente i giudici di merito hanno ravvisato in capo al R.M. la posizione di garanzia a lui attribuita, a fronte di una responsabilità tipica del datore di lavoro, nell’assunto che egli fosse stato investito di delega alla sicurezza: delega che tuttavia, secondo l’esponente, non risulta in atti, e di cui incombeva alla pubblica accusa comprovare l’esistenza e la rispondenza ai requisiti di cui all’art. 16, d.lgs. n. 81/2008. Dell’esistenza della delega vi é unicamente un riferimento indiretto nella sentenza di primo grado, attraverso il richiamo al DVR nel quale si attribuisce al R.M. la qualifica di delegato alla sicurezza, senza ulteriori specificazioni. La Corte di merito, a fronte delle censure mosse sul punto dalla difesa del R.M. nell’atto d’appello, nulla ha osservato, omettendo così di fornire motivazione.
    2.2. Il ricorso della società Granulati Calcarei Redipuglia si articola in due motivi, preceduti da una premessa riassuntiva.
    2.3. Nel primo motivo si denuncia difetto di motivazione in riferimento all’apodittica affermazione della Corte di merito secondo cui «le modalità di caricamento con la pala erano tutt’altro che estranee al modus operandi dell’impresa»-, affermazione che non viene ulteriormente sviluppata dalla Corte distrettuale, che perciò incorre nel denunciato vizio motivazionale.
    2.4. Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia violazione di legge con particolare riguardo all’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 231/2001: disposizione secondo la quale la responsabilità da illecito amministrativo dell’ente si riferisce a reati commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente medesimo, da soggetti apicali o da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di quelli apicali. Nella sentenza impugnata, tuttavia, non viene in alcun modo argomentata la
    sussistenza dei predetti requisiti ai fini della configurabilità della responsabilità in capo alla società ricorrente; in particolare, vengono richiamate le deposizioni testimoniali in base alle quali non risulta che il caricamento mediante pala costituisse una modalità nota, ed anzi la pala meccanica serviva per riempire il silos, non gli autocarri. La società ricorrente ribadisce quanto già sostenuto nel ricorso R.M., e cioè che l’iniziativa di effettuare il carico mediante pala meccanica fu estemporanea e fu adottata dal coimputato L.F..

    Diritto

    1. Il ricorso del R.M. é inammissibile per carenza di interesse. Ed invero, secondo quanto affermato in proposito dalla giurisprudenza di legittimità, é inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione proposto dall’imputato avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, emessa con riferimento a reato presupposto della responsabilità da reato degli enti, non essendo configurabile un autonomo interesse dell’imputato neppure nel caso in cui dalla responsabilità dell’ente possano discendere conseguenze economiche indirette o riflesse per la sua posizione di socio o amministratore (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 41768 del 22/06/2017, Fitto e altri, Rv. 271287). Si soggiunge che, come pure affermato da questa Corte in tema di impugnazioni, l’imputato che, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga ricorso per cassazione avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, é tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua e la configurabilità dell’elemento soggettivo del reato, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all’errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice della sentenza impugnata (Sez. 4, n. 8135 del 31/01/2019, Pintilie, Rv. 275219).
    Nella specie, il reato contestato al R.M. é stato dichiarato estinto per prescrizione e, peraltro, alcuna conseguenza economica negativa discende a suo carico da tale pronunzia, atteso che é stata confermata anche la statuizione del giudice di primo grado che aveva rigettato la domanda di parte civile nei confronti dello stesso R.M.. Né, del resto, il ricorrente ha dimostrato l’esistenza di evidenti ed oggettive ragioni di suo proscioglimento nel merito.
    2. E’ invece fondato il ricorso della società Granulati Calcarei Redipuglia.
    Vi é, infatti, da registrare l’evidente carenza motivazionale in ordine alla consistenza probatoria dell’ipotesi -apoditticamente accreditata nella sentenza impugnata, ma confutata nel ricorso della società suddetta sulla scorta di numerosi richiami probatori – che presso la Granulati Calcarei Redipuglia si fosse univocamente instaurata una prassi contra legem, la cui sussistenza chiama in causa la vigilanza del datore di lavoro (e soprattutto postula, comunque, l’effettiva conoscenza o conoscibilità della prassi medesima da parte sua): é sufficiente qui ricordare che é il datore di lavoro ad essere tenuto a dominare ed evitare l’instaurarsi, presso gli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e, per tale ragione, foriere di pericoli (Sez. 4, Sentenza n. 22813 del 21/04/2015, Palazzolo, Rv. 263497); e, nella specie, ad essere chiamato in causa é un soggetto che viene qualificato come “delegato” dal datore di lavoro, in assenza tuttavia di elementi comprovanti l’esistenza di tale delega (e, con essa, del dovere di vigilanza sulle prassi contra legem).
    2.1. A parte tale considerazione, risulta del tutto carente e apodittico il percorso argomentativo della Corte di merito in ordine all’effettivo instaurarsi della prassi denunciata e alla conoscenza o conoscibilità della stessa da parte dei soggetti responsabili; tale prassi, peraltro, anche dalla lettura delle motivazioni della sentenza di primo grado, risulta non univocamente acclarata (si parla piuttosto di una modalità residuale, talvolta adottata in passato, ma ciò viene riferito solo da alcuni fra i testimoni); così come non risulta in alcun modo affrontato, neppure nella pronunzia del Tribunale, il tema della conoscenza o della conoscibilità di siffatta prassi da parte del vertice aziendale.
    2.2. Anche sotto il profilo della violazione dell’art. 5, d.lgs. n. 231/2001 la sentenza impugnata si appalesa del tutto lacunosa, non essendo stato in alcun modo argomentato in che cosa sarebbe esattamente consistito l’”interesse” o il “vantaggio” della società perseguito attraverso la condotta criminosa, se non con un sommario rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado (la quale a sua volta, a pag. 16, si limita a un breve accenno a un non meglio precisato risparmio sui tempi di lavoro e sulle spese di smaltimento del bitume non conforme all’ordine). Orbene, é noto che, in tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, i criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall’interesse e dal vantaggio, da riferire entrambi alla condotta del soggetto agente e non all’evento, ricorrono, rispettivamente, il primo, quando l’autore del reato abbia violato la normativa cautelare con il consapevole intento di conseguire un risparmio di spesa per l’ente, indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento, e, il secondo, qualora l’autore del reato abbia violato sistematicamente le norme antinfortunistiche, ricavandone oggettivamente un qualche vantaggio per l’ente, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio stesso (Sez. 4, Sentenza n. 38363 del 23/05/2018, Consorzio Melinda, Rv. 274320); ma nella specie, né l’uno, né l’altro criterio di imputazione risultano osservati; e, con particolare riguardo all’assunto della violazione sistematica di norme antinfortunistiche, vale quanto si é osservato a proposito della carenza motivazionale circa l’instaurarsi della prassi contra legem nelle modalità di carico del conglomerato bituminoso presso la società ricorrente.
    3. Conclusivamente, alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso del R.M. consegue la condanna dello stesso ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il R.M. va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
    La sentenza impugnata va invece annullata, quanto alla posizione della società Granulati Calcarei Redipuglia, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d’appello di Trieste.

    P.Q.M.

    Annulla la sentenza impugnata nei confronti della Granulati Calcarei Redipuglia s.r.l., e rinvia per nuovo esame alla Corte d’appello di Trieste.
    Dichiara inammissibile il ricorso di R.M. che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.
    Così deciso in Roma il 27 novembre 2019

  • Omessa valutazione dei rischi ed omessa informazione e formazione Responsabilità amministrativa dell’Ente

    Presidente: MENICHETTI CARLA Relatore: FERRANTI DONATELLA Data Udienza: 19/11/2019

    Fatto

    1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Trieste, confermava la pronuncia del Tribunale di Gorizia del 19.05.2016, che aveva condannato gli imputati B.A. e B.G. alla pena di euro 800,00 di multa ciascuno e la società Roen s.p.a. al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 17.200,00; revocava la sanzione interdittiva, applicata dal primo Giudice nei confronti della società Roen Est spa, del divieto di pubblicizzare beni e servizi.
    1.1 B.A. quale datore di lavoro e B.G. quale amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Roen spa, sono imputati del reato di cui all’art. 113, 590 comma 1,2,3, cod. pen. in relazione agli artt. 28 comma 2 e 37 comma 1 D.Lvo n.81/08 perché, nella qualità sopra indicate, cagionavano, per colpa, in cooperazione tra loro, al lavoratore C.D., operaio con mansioni di verniciatore e collaudatore, lesioni personali al dito della mano destra, da cui derivava una malattia guarita in 135 giorni, nonché una limitazione funzionale dell’indice destro con onicodistrofia ed iperalgesia del polpastrello, derivanti dall’aver estratto mediante pressione (30 bar) un’ogiva rimasta incastrata all’interno di una forcina di uno scambiatore a pacco che, quindi, fuoriusciva e colpiva con violenza il secondo dito della mano destra. Si contesta la condotta colposa consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia e violazione delle norme di prevenzione e in particolare di non aver adeguatamente valutato il rischio connesso all’attività specifica relativa all’attività di estrazione delle ogive, nel caso di incastro accidentale e di mal funzionamento degli impianti in produzione e più in particolare degli scambiatori di calore a pacco alettato; nonché di aver omesso di formare in modo adeguato il C.D. in riferimento al concetto di rischio, danno, prevenzione e protezione rischi riferiti alle mansioni svolte e alle conseguenti misure di prevenzione del settore o del comparto di appartenenza all’azienda.
    1.2. La Roen s.p.a. è imputata del reato previsto e punito dall’art. 25 septies D.lgs n.231/2001, in relazione al reato di cui all’art. 590 comma 1 e 3 cod.pen., avendo omesso di predisporre efficacemente ed attuare un modello di organizzazione e gestione al fine di prevenire la commissione di delitti di lesioni colpose derivanti dalla violazione delle norme antinfortunistiche a vantaggio della società. Fatto commesso in Ronchi l’8.10.2012.
    1.3 Il DR., responsabile del servizio prevenzione protezione sicurezza e salute per conto di Roen est. Spa, è stato assolto per non aver commesso il fatto all’esito del giudizio di primo grado.
    1.4 L’infortunio, secondo la ricostruzione della Corte territoriale, che riporta puntualmente le risultanze dibattimentali del giudizio di primo grado, avveniva con le seguenti modalità:
    il dipendente operaio, C.D., addetto al reparto collaudo, l’8.10.2012 era intento assieme al collega M. ad estrarre un’ogiva (piccola sfera in alluminio) che, durante la fase di lavorazione, cd. di mandrinatura (operazione meccanica che permette il serraggio dei tubi di rame componenti il pacco alettato di uno scambiatore di calore in fase di produzione mediante il passaggio all’interno delle forcine di piccole sfere di alluminio cd. ogive), effettuata in altro reparto, si era incastrata all’interno di una forcina in rame; C.D. e M. effettuarono l’operazione di estrazione utilizzando l’aria compressa, per cui il M. posizionò il pressino dell’aria in una delle due estremità della forcina mentre il C.D. reggeva con la mano, all’altra estremità, un manicotto in metallo che avrebbe dovuto raccogliere l’ogiva, una volta espulsa per effetto dell’aria compressa; accadde che l’aria, con una pressione di 30 atmosfere, e l’ogiva espulsa andavano a colpire a forte velocità il dito indice della mano destra del C.D., provocandogli una frattura pluriframmentaria.
    I Giudici del merito argomentavano che sia B.A. che B.G. avevano omesso di prevedere e valutare nel DUVRI il rischio specifico, connesso con l’estrazione delle ogive in caso di incastro accidentale,(evento prevedibile e assai frequente), nonché di informare e formare adeguatamente gli operai circa i rischi connessi all’operazione, che doveva essere effettuata invece mediante la c.d. canottatura (fol 3); condotte omissive che hanno consentito ed agevolato il consolidarsi di una prassi pericolosa nei reparti di mandrinatura e collaudo, per nulla valutata nonostante fosse nota a tutti gli operai.
    2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati e la società, a mezzo dei difensori, deducendo i seguenti motivi:
    2.1 B.G. e Roen est s.p.a. con l’Avv. Angelo ME. hanno dedotto:
    1) violazione di legge con particolare riferimento all’art. 43 cod.pen. in relazione alla prevedibilità concreta del rischio e conseguente mancanza e contraddittorietà della motivazione. B.G. deduce di aver assunto la posizione di garanzia datoriale il 5.09.2012, cioè solo 34 giorni prima l’infortunio, avvenuto l’8.10.2012. Non poteva quindi in un lasso di tempo così breve prevedere ed essere messo a conoscenza della situazione pericolosa (cioè l’utilizzo dell’aria compressa per risolvere il problema di incastro delle ogive), trattandosi di un’ operazione di esecuzione di un reparto di un’azienda di grandi dimensioni che non può essere ricondotta alla diretta gestione del rischio da parte del datore di lavoro. Appena insediatosi aveva dato avvio ad un’immediata revisione del documento di valutazione del rischio affidando l’incarico ad una consulenza specializzata. Non era stata mai segnalata dal responsabile del servizio di prevenzione la situazione di pericolo connessa allo svolgimento delle diverse lavorazioni attraverso il lavoro di controllo e verifica quotidiano, soprattutto rispetto ad una prassi non conforme alle regole della sicurezza di cui il B.G. non aveva avuto conoscenza.
    2) Violazione di legge in relazione art. 5 Dlgs 231/01, in quanto, in base ad un’affermazione apodittica, si è ritenuto che la società Roen non abbia organizzato la formazione del personale sullo specifico rischio e ciò al fine di realizzare risparmi sui costi di impresa a scapito della sicurezza sul lavoro; e comunque la Corte di Appello ha omesso di valutare che l’utilizzo del metodo errato dell’estrazione dell’ogiva, attraverso l’aria compressa, porterebbe a un risparmio così irrisorio, quantificato dal CT della difesa in euro 1,27 per ogni forcina da estrarre, che certo non poteva influenzare le sorti economiche della società.
    2.2. B.A. con l’ Avv. Giacomo L. ha dedotto:
    I) Violazione delle norme processuali a pena di nullità per difetto di correlazione tra imputazione e sentenza.
    Infatti mentre nel capo di imputazione la contestazione riguarda l’omessa valutazione all’interno del Documento di valutazione dei rischi connessi alla procedura di estrazione dell’ogiva in caso di incastro accidentale nella forcina, in motivazione ha ritenuto un comportamento diverso ossia la scelta errata dei preposti dei reparti di mandrinatura e di collaudo e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione( pag. 20 );
    II) Violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 40 e 41 cod.pen. e mancanza e illogicità della motivazione in ordine alla interruzione del nesso causale. Invero risulta che i lavoratori C.D. e M. hanno adoperato l’aria compressa, dispositivo di cui disponeva il reparto collaudo per realizzare un’operazione relativa all’estrazione dell’ogiva che doveva essere realizzata attraverso altre operazioni (tagliare e accorciare le estremità dei tubi ed estrarre manualmente), come risulta dalla testimonianza resa dal DR., responsabile servizio prevenzione e protezione.
    Il lavoratore infortunato ha posto in essere un comportamento abnorme per aver utilizzato la strumentazione in dotazione per altra finalità, il collaudo, e per aver svolto una mansione non di sua pertinenza, dovendosi limitare a testare la tenuta delle tubature dello scambiatore di calore lavorando su prodotti già assemblati. Conseguentemente il suo comportamento ha interrotto il nesso causale e esclude la rimproverabilità soggettiva rispetto all’omesso impedimento a carico del datore di lavoro per il quale il comportamento del lavoratore era del tutto imprevedibile ;
    III) Violazione di legge con riferimento all’art. 43 comma 3 cod.pen. illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla presunta prevedibilità dell’evento lesivo verificatosi nel caso di specie.
    Nessuno aveva mai segnalato al B.A. la prassi dell’estrazione dell’ogiva con l’aria compressa e quindi era nella impossibilità di prevedere il rischio e di predisporre gli accorgimenti per evitarlo.
    L’operazione doveva essere impedita dai garanti più prossimi al ciclo produttivo dell’impresa; il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ha omesso di segnalare colposamente al datore di lavoro una situazione di rischio; non è esigibile che il datore di lavoro impedisca la trasgressione volontaria delle norme antinfortunistiche da parte dei lavoratori stessi.
    IV) Violazione dell’art. 43 comma 3 cod.pen. e illogicità della motivazione con riferimento alla presunta prevedibilità dell’evento lesivo.
    In base alla conoscenze in suo possesso il B.A. non poteva prevedere che una operazione attinente al reparto mandrinatura venisse assolta dagli operai del reparto collaudo i quali erano stati formati per altre mansioni; non è prevedibile e non è esigibile che il datore di lavoro impedisca la trasgressione dolosa delle norme antinfortunistiche da parte del preposto al reparto di mandrinatura. La corte territoriale addebita a tal proposito una colpa in eligendo al datore di lavoro attraverso un ragionamento ed una contestazione ex post che non faceva parte della imputazione.
    Il B.A. aveva predisposto un idoneo organigramma in cui venivano ripartiti i compiti di prevenzione tra i diversi garanti; nonché verifiche periodiche per la certificazione della qualità della produzione. Lamenta che nessuno gli ha rappresentato la prassi lavorativa errata dell’utilizzo dell’aria compressa.
    V) violazione di legge con riferimento all’art. 40 comma 2 cod.pen.
    L’imputato B.A. dall’ottobre 2012 aveva cessato tutti gli incarichi e non rivestiva la qualifica di datore di lavoro e l’Amministratore delegato subentrante si è occupato nell’immediatezza della gestione aziendale sovrapponendosi alle scelte effettuate nel periodo precedente. Risulta infatti che due settimane prima dell’infortunio il nuovo memagement ha realizzato un inedito procedimento operativo proprio nel reparto collaudo con un registro delle analisi delle perdite di collaudo all’interno del manuale del sistema gestione qualità ispirato alla casistica per la prima volta dei dati relativi alle forcine dello scambiatore di calore (voce che contemplava anche l’incastro dell’ogiva a dire del CT difesa del B.G.. L’adozione di questa procedura guasti all’interno del reparto collaudo ha innovato le scelte gestionali assunte dal precedente amministratore delegato interrompendo la posizione di garanzia.

    Diritto

    1. I ricorsi sono infondati per i motivi di seguito indicati.
    2. Va premesso che correttamente la Corte distrettuale ha ritenuto che su B.A. e B.G., entrambi datori di lavoro, avendo ricoperto la carica di amministratori delegati, il primo fino al 5 settembre 2012 e il secondo nel periodo successivo in cui si è verificato l’infortunio, incombevano gli obblighi di acquisire una adeguata consapevolezza della situazione e dello svolgimento usuale delle lavorazioni in azienda, con precipuo riferimento a prassi consolidate in uso non conformi alle regole della sicurezza e di adottare le misure organizzative necessarie perché le predette lavorazioni venissero eseguite secondo le modalità di sicurezza non solo quindi prevedendo e valutando nel documento per la valutazione dei rischi, cd. DUVRI, il rischio specifico connesso all’estrazione di ogive, in caso di incastro accidentale, ma attuando la conseguente informazione e provvedendo a colmare le lacune nella formazione dei lavoratori. La colpa degli imputati è stata, pertanto, correttamente individuata nella carenza di ordine organizzativo generale e non nell’omessa costante sorveglianza delle modalità di lavorazione.
    In sostanza, a fronte di una consolidata prassi, in quella specifica fase della lavorazione, la cd. mandrinatura, consistente nell’inserimento delle ogive attraverso il mandrino all’interno dei tubi di rame componenti il pacco alettato degli scambiatori prodotti in azienda, che presentava così evidenti e frequenti rischi infortunistici, (risulta infatti dall’istruttoria dibattimentale che l’ogiva si staccava con una frequenza di circa 15 giorni-un mese, fol 4 sentenza di primo grado), era richiesto agli imputati, proprio nell’espletamento delle loro mansioni dirigenziali, di adottare le necessarie misure dirette ad evitare il protrarsi di quella pericolosa modalità di lavorazione mediante l’uso dell’aria compressa, compiendo e ponendo in essere le scelte gestionali di fondo riconducibili al vertice societario ( Sez. 4 n. 22606 del 4.04.2017 rv 26997201).
    2.1. L’operazione corretta standardizzata per rimuovere in sicurezza le ogive dalle forcine, era la cd. canottatura, che, come sottolineato dal Giudici di merito (fol 4 sentenza di primo grado e fol. 20 e 21 sentenza impugnata), risulta condivisa anche dai CT della difesa e conferma il fatto che quel rischio era concretamente prevedibile e poteva essere evitato mediante la dovuta formazione e informazione dei lavoratori del reparto collaudo e mandrinatura e la previsione di chiare disposizioni e istruzioni nel documento di valutazione dei rischi, obbligo che incombe direttamente sul datore di lavoro e che non è in quanto tale delegabile ex art. 17 D.lgs m. 81/2008 ( Cfr Sez. 4 n. 50605 del 5.04.2013 rv 258125 ; Sez. 4 n. 18638 del 16.01.2004 rv 228344-01).
    2.2 La sentenza impugnata si è soffermata su tale punto indicando le condotte doverose omesse, sintomatiche della carenza organizzativa addebitata ad entrambi gli imputati ciascuno per il rispettivo periodo di riferimento: la omessa previsione nel Duvri, la omessa formulazione di adeguate istruzioni scritte, la mancata formazione specifica relativamente alle fasi di lavorazione nel reparto mandrinatura e collaudo, il conferimento di idonee e specifiche istruzioni ai preposti perché esercitassero adeguata sorveglianza sugli operatori, con la verifica anche da parte di essi che le istruzioni stesse fossero state effettivamente adempiute ed avessero perseguito il risultato.
    La Corte territoriale inoltre, a proposito del B.G., sottolinea che quest’ultimo, nel momento in cui aveva assunto la carica, aveva istituito il registro delle non conformità proprio nel reparto collaudo e che tale monitoraggio aveva evidenziato in appena 15 giorni il verificarsi di dodici inconvenienti inerenti proprio le forcine di rame che componevano gli scambiatori di calore, (fol. 17 e 21) e che ciò doveva rendere evidente anche al nuovo amministratore delegato che quello specifico segmento della produzione meritava un’attenzione immediata e un intervento specifico; mentre a nessuno degli addetti al reparto collaudo erano state date né direttive verbali né tantomeno scritte sulla procedura da osservare nel caso fosse arrivato il pezzo dal reparto mandrinatura, tantomeno era stato vietato di intervenire sullo scambiatore per disincastrare l’ogiva mediane l’uso dell’aria compressa.
    I principi sopra indicati sono in linea con la giurisprudenza consolidata di questa Corte e risultano calzanti con riferimento alla posizione degli imputati.
    3. Passando all’esame del ricorso B.A., la cui posizione è stata compiutamente esaminata a fol 18 e 19 della sentenza impugnata , va rilevato che il primo motivo è manifestamente infondato.
    3.1 Invero va ribadito che nei procedimenti per reati colposi l’aggiunta di un particolare profilo di colpa, sia pure specifica, al profilo originariamente contestato, non vale a realizzare diversità o immutazione del fatto ai fini dell’obbligo di contestazione suppletiva di cui all’art. 516 cod. proc. pen. e della eventuale ravvisabilità, in carenza di valida contestazione, del difetto di correlazione tra imputazione e sentenza ai sensi dell’art. 521 stesso codice (Sez. 4, n. 18390 del 15/02/2018 Ud. (dep. 27/04/2018 ) Rv. 273265 – 01; Sez. 4, n. 31968 del 19/05/2009, Rv. 245313).
    Nel caso di specie inoltre la Corte territoriale ha ribadito, a fol 18, con riferimento alla posizione di garanzia rivestita dal B.A., quanto accertato dal giudice di primo grado e cioè il venire meno agli obblighi di previsione nel Duvri del rischio specifico e di adeguata formazione e informazione del lavoratore in relazione al concretizzarsi di tale rischio, condotte che se poste correttamente in essere avrebbero potuto evitare l’infortunio. In più ha argomentato che proprio la lunga durata della prassi pericolosa instauratasi in azienda per l’estrazione delle ogive incastrate e il fatto che la stessa coinvolgeva gli operai di due reparti, quello di mandrinatura e collaudo, non rende credibile la tesi difensiva che i preposti non se ne fossero accorti o che non ne abbiano informato i vertici aziendali, a meno di non ritenerne, motiva la Corte di appello (fol 20) l’assoluta inadeguatezza e incompetenza che però andrebbe a ricadere come ulteriore addebito, di culpa in vigilando, sullo stesso datore di lavoro che tra l’altro nel caso di specie aveva tenuto in capo a sé tutte le attribuzioni in materia di sicurezza sul lavoro.
    3.2. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo che possono essere trattati congiuntamente, non si confrontano adeguatamente con gli elementi utilizzati dalla Corte di appello per pervenire al convincimento di responsabilità dell’imputato, attraverso argomenti e indicazioni puntuali che tengono conto dei risultati dei due gradi di merito (testimonianze dei lavoratori e verbali di sopralluogo dei funzionari ASL in merito alla ricostruzione dell’infortunio).
    3.2.La ricostruzione dei fatti ripercorsa dalla Corte territoriale ha accertato l’omessa previsione e valutazione nel Duvri del rischio specifico, connesso all’estrazione delle ogive in caso di incastro accidentale, nonché l’omessa informazione e formazione del lavoratore in ordine ai rischi connessi alle mansioni svolte, essendo emerso dall’istruttoria dibattimentale che il distacco durante la mandrinatura delle ogive avveniva con un frequenza di 15-30 giorni, per cui il rischio non poteva ritenersi remoto e imprevedibile per il datore di lavoro, mentre l’operazione corretta di estrazione dell’ogiva descritta dai CT come la c.d. canottatura nelle diverse varianti ( fol 3), non solo non era prevista nel Duvri ma non era stata oggetto di specifiche istruzioni nè di procedure di formazione dei dipendenti. La Corte territoriale ha altresì evidenziato che dall’istruttoria dibattimentale era emerso che l’incastro di un’ogiva all’Interno di una delle tante forcine di rame che componevano uno scambiatore di calore era un inconveniente che si verificava con frequenza durante le operazioni di mandrinatura, noto ai lavoratori dei reparti, ai caporeparti e al RSPP ( fol da 12 a 15); era emersa inoltre che quella prassi pericolosa, era utilizzata in quanto accelerava i tempi delle lavorazioni del reparto mandrinatura, perché la soluzione dell’incastro dell’ogiva veniva trasferito mandando il pezzo della batteria al reparto collaudo, che utilizzava l’insufflazione di aria compressa dentro la forcina come era stato fatto il giorno dell’incidente; nelle due settimane precedenti all’infortunio il nuovo amministratore delegato, B.G., aveva fatto istituire il registro delle non conformità proprio nel reparto collaudo e ciò aveva consentito di registrare ben 12 interventi relativi a riparazioni per perdita del pacco alettato su forcina, dovuti a vari difetti (fol 17). Quindi, affermava la Corte territoriale, si trattava di un inconveniente tutt’altro che raro ed eccezionale né imprevedibile che non era stato previsto nel DUVRI e nessuno dei dipendenti aveva avuto la minima formazione specifica o istruzione su come affrontare il rischio: di fatto i lavoratori agivano di loro iniziativa ed in base all’esperienza, secondo una prassi rischiosa che nessuno dei due titolari della posizione di garanzia che si erano succeduti aveva interrotto.
    L’evento dannoso occorso al C.D. integra pertanto la concretizzazione proprio del rischio che un’adeguata informazione e formazione del lavoratore, in uno con la previsione nel DUVRI, avrebbe potuto evitare.
    E’ evidente, pertanto, come valorizzato da entrambi i Giudici di merito, che si trattava di compiti non delegabili di predisposizione del documento di valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro. Nel caso concreto, spicca la violazione dell’obbligo di elaborare in maniera adeguata il documento di valutazione dei rischi contestato agli imputati e nemmeno negato dal punto di vista oggettivo dalla difesa.
    3.2.2. Infondato è anche il rilievo che contesta il giudizio di non abnormità del comportamento del C.D.. La Corte di Appello ha fatto corretta applicazione dei principi formulati a tale riguardo dal giudice di legittimità. Nell’ampia serie di pronunce possono rammentarsi quelle che insegnano non essere idoneo ad escludere il nesso di causalità tra la condotta omissiva del datore di lavoro e l’evento lesivo o mortale patito dal lavoratore il compimento da parte di quest’ultimo di un’operazione che, seppure inutile e imprudente, non risulta eccentrica rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate nell’ambito del ciclo produttivo (Sez. 4, n. 7955 del 10/10/2013 – dep. 19/02/2014, Rovaldi, Rv. 259313); e quella secondo la quale, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016 – dep. 27/03/2017, Gerosa e altri, Rv. 269603). Nel caso che occupa è fuor di dubbio che il sinistro si sia verificato mentre il lavoratore svolgeva i compiti che gli erano stati assegnati; l’imprudenza o la negligenza nella operazione effettuata di disincastro dell’ogiva, attraverso l’uso dell’aria compressa, rappresenta proprio la concretizzazione del rischio che le regole prevenzionistiche riferibili alla formazione all’informazione e alla precisa previsione nel Duvri dovevano evitare.
    4. Il quinto motivo del ricorso B.A. può essere trattato congiuntamente al primo motivo del ricorso B.G., in quanto basati specularmente sulle medesime argomentazioni volte ciascuno a escludere la propria responsabilità soggettiva in quanto il B.A. non ricopriva più l’incarico e la posizione di garanzia alla data dell’8 ottobre 2012 in cui si verificò l’infortunio e il B.G., essendo subentrato da appena un mese, non avrebbe potuto in un così breve lasso di tempo essere messo a conoscenza della situazione e della prassi pericolosa che non gli era stata segnalata e anzi aveva avviato un’immediata revisione del documento di valutazione dei rischi.
    I motivi, entrambi infondati, trovano adeguata risposta nelle approfondite argomentazioni della Corte territoriale, (svolte a fol 20 21 22j che si saldano a quelle del Primo giudice e nelle considerazioni già svolte al paragrafo 2.
    Il dato da cui bisogna partire nel caso in esame è la sussistenza nell’azienda di una prassi, molto risalente nel tempo, a tutti nota,secondo la quale l’operazione di disincastro delle ogive veniva effettuata nel reparto collaudo attraverso l’insufflazione di aria compressa anziché mediante la cd. canottatura, trattandosi di una modalità più veloce e comoda. È altresì incontroversa la mancanza di istruzioni operative sul punto né di valutazione del rischio specifico nel documento di valutazione da parte del B.A. prima e del B.G. dopo, oltre all’omesso svolgimento di attività di formazione specifica relativamente a queste fasi di lavorazione. Il ricorrente B.G. contesta il ritenuto nesso di causalità tra le violazioni addebitate e l’evento nonché in ogni caso, l’asserita riconducibilità delle predette violazioni alla sua responsabilità, censurando la decisione nella parte in cui aveva tralasciato di considerare la recente assunzione della carica rispetto alla verificazione dell’infortunio, osservando altresì che gli eventuali addebiti erano imputabili a coloro sui quali gravava in precedenza l’obbligo di formazione e di previsione del rischio. Tale impostazione difensiva non è condivisibile. La ricostruzione dell’infortunio operata dai giudici di merito attraverso le testimonianze e gli accertamenti svolti del fatto – sostanzialmente non contrastata dagli imputati – giustifica le conclusioni a cui sono pervenuti con riferimento alla rilevanza causale delle violazioni alla normativa antinfortunistica sopra richiamata.
    Non è mai stato contestata, infatti, come sopra evidenziato, l’esistenza, in quella specifica fase della lavorazione, di una prassi risalente nel tempo, da tutti tollerata ed evidentemente nota in azienda. Non è mai stata contestata neanche la pericolosità di quella prassi per la salute dei lavoratori. L’infortunio non si è, pertanto, verificato a seguito di una estemporanea ed imprevedibile iniziativa del lavoratore. Questo quadro fattuale è stato correttamente e logicamente posto dai giudici di merito a fondamento del giudizio di rilevanza causale delle predette violazioni nella determinazione dell’evento. Se non vi fossero state le citate carenze organizzative riconducibili ad entrambi gli amministratori delegati che si sono succeduti e se, quindi, i lavoratori avessero assimilato le relative corrette modalità di lavorazione e si fossero alle stesse adeguate, l’infortunio non si sarebbe presumibilmente verificato. Il giudizio controfattuale, formulato in questi termini, non presenta alcuna manifesta illogicità siccome scaturente e dedotta dalle risultanze di causa correttamente evidenziate e le deduzioni difensive tendono a prospettare elementi possibilisti incapaci di inficiare quella conclusione.
    Il dato inequivoco emergente dagli atti è la esistenza in azienda di quella prassi consolidata nota a tutti e che non doveva sfuggire a chi ricopriva l’incarico di datore di lavoro mantenendo in capo a sé tutte le attribuzioni in materia di sicurezza, come tale, ricoprente posizione di garanzia in materia antinfortunistica a tutela della incolumità e della salute dei lavori dipendenti in servizio nello stabilimento. Nè in senso contrario depone che il B.G. aveva assunto tale incarico da circa un mese, dovendosi ritenere tale tempo utile certamente per l’assunzione di un’adeguata consapevolezza dello stesso sulla concreta situazione aziendale (fol 21). Infatti sul punto la Corte territoriale ha messo in luce che lo stesso B.G. aveva posto in essere varie iniziative in materia di sicurezza e prevenzione tra cui proprio il registro della non conformità nel reparto collaudo che in soli 15 giorni aveva fatto emergere ben 12 inconvenienti inerenti le forcine di rame che componevano gli scambiatori di calore e che quindi imponeva un’attenta valutazione del rischio specifico e un intervento almeno nelle direttive urgenti ai preposti. In questi termini, sono ineccepibili le conclusioni della sentenza impugnata quando questa afferma che la negligenza degli imputati va ravvisata non nell’inadempimento all’obbligo di vigilanza e sorveglianza costante sulle lavorazioni in relazione ad istruzioni già precedentemente impartite ma nelle carenze di ordine organizzativo generale, sopra specificate, idonee a prevenire i rischi infortunistici in quella fase della lavorazione che, se poste in essere, avrebbero presumibilmente evitato il verificarsi dell’infortunio.
    Risulta palese che la Corte di Appello ha inteso fare applicazione del principio espresso dal giudice di legittimità secondo il quale, il datore di lavoro deve controllare che il preposto, nell’esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle disposizioni di legge e a quelle, eventualmente in aggiunta, impartitegli; ne consegue che, qualora nell’esercizio dell’attività lavorativa si instauri, una prassi “contra legem”, foriera di pericoli per gli addetti, in caso di infortunio del dipendente la condotta del datore di lavoro che sia venuto meno ai doveri di formazione e informazione del lavoratore e che abbia omesso ogni forma di sorveglianza e di tempestivo intervento circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di lesione colposa aggravato dalla violazione delle norme ( Sez. 4 n. 26294 del 14.03.2018 rv 272960-01;Sez. 4, n. 18638 del 16/01/2004 – dep. 22/04/2004, Policarpo, Rv. 228344).
    Infine, va ribadito che la molteplicità delle posizioni di garanzia in funzione delle rispettive attribuzioni e competenze, non esclude che, nel concreto, chiamati a rispondere della violazione possano essere più soggetti contitolari di posizioni di garanzia concorrenti e convergenti rispetto alla medesima finalità prevenzionale.
    5. Il secondo motivo del ricorso presentato dall’Avv. ME. per la Roen est s.p.a., è infondato.
    Sul punto la Corte territoriale rispondendo ad analoga censura, a fol 22 23, ha chiarito che nessun modello organizzativo era stato adottato ed efficacemente attuato dagli organi dirigenti della Roen est s.p.a. idoneo a prevenire reati della specie di quello che si è verificato anzi è stato accertato che, proprio la mancanza della previsione del rischio specifico, di idonee istruzioni e di disposizioni precise agli operai sulla corretta gestione da seguire per eliminare l’inconveniente che ricorreva frequentemente nel ciclo produttivo, la mancata formazione ed istruzione del lavoratore, in uno con il sistema della insufflazione ad aria compressa, utilizzato di fatto dai lavoratori mediante una prassi avallata da lungo tempo, aveva certamente portato ad un risparmio di spesa e un minor dispendio dei tempi di esecuzione oltre che dei materiali rispetto alla procedura corretta, la cd. canottatura, che implicava invece il taglio delle forcine di rame otturate, con conseguente necessità, di procedere di nuovo alla saldatura.
    5.1. Le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sent. n. 38343 del24/4/2014, Espenhahn ed altri) hanno avuto modo di precisare che i concetti di interesse e vantaggio, nei reati colposi d’evento, vanno di necessità riferiti alla condotta e non all’esito antigiuridico. Questa appare, intatti, l’unica interpretazione che non svuota di contenuto la previsione normativa e che risponde alla ratio dell’inserimento dei delitti di omicidio colposo e lesioni colpose nell’elenco dei reati fondanti la responsabilità dell’ente, in ottemperanza ai principi contenuti nella legge delega: indubbiamente, non rispondono all’interesse della società, o non procurano alla stessa un vantaggio, la morte o le lesioni riportate da un suo dipendente in conseguenza di violazioni di normative antinfortunistiche, mentre è indubbio che un vantaggio per l’ente possa essere ravvisato, ad esempio, nel risparmio di costi o di tempo che lo stesso avrebbe dovuto sostenere per adeguarsi alla normativa prevenzionistica, la cui violazione ha determinato l’infortunio sul lavoro.
    E’ stato affermato che ¡ termini “interesse” e “vantaggio” esprimono concetti giuridicamente diversi e possono essere alternativi: ciò emerge dall’uso della congiunzione “o” da parte del legislatore nella formulazione della norma in questione e, da un punto di vista sistematico, dalla norma di cui all’art. 12, che al comma 1 lett. a) prevede una riduzione della sanzione pecuniaria nel caso in cui l’autore ha commesso il reato nell’interesse proprio o di terzi e l’ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo, il che implica astrattamente che il reato può essere commesso nell’interesse dell’ente, ma non procurargli in concreto alcun vantaggio.
    Nei reati colposi d’evento, il finalismo della condotta prevista dall’art. 5 d.lgvo n. 231/2001 è compatibile con la non volontarietà dell’evento lesivo, sempre che si accerti che la condotta che ha cagionato quest’ultimo sia stata determinata da scelte rispondenti all’interesse dell’ente o sia stata finalizzata all’ottenimento di un vantaggio per l’ente medesimo ( Sez. 4, n. 2544 del 17/12/2015 Ud. (dep. 21/01/2016 ) Rv. 268065 – 01).
    5.2. Ricorre il requisito del vantaggio, come affermato nel caso di specie, allorché la persona fisica, agendo per conto dell’ente, pur non volendo il verificarsi dell’evento morte o lesioni del lavoratore, ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche e, dunque, ha realizzato una politica d’impresa disattenta alla materia della sicurezza del lavoro, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto.
    Tale accertamento risulta essere stato compiuto dai giudici di merito che, all’ esito dell’istruzione dibattimentale, hanno ritenuto provate – oltre alla sussistenza del delitto di cui all’art. 590 in danno dell’operaio dipendente, commesso con plurime violazioni della normativa in materia di sicurezza del lavoro dal legale rappresentante della società – la protratta sistematica violazione della normativa prevenzionistica a vantaggio dell’ente, che aveva comunque risparmiato i costi connessi alla mancata messa in opera della procedura corretta di c.d. cannottatura, che implicava il taglio delle forcine di rame con conseguente necessità di procedere poi alla saldatura, mentre la prassi pericolosa consentita e avallata dell’insufflazione di aria compressa, realizzava di fatto un procedimento più snello e rapido che quindi accelerava i tempi di produzione; nonché la circostanza che la società aveva comunque risparmiato i costi connessi ad un’adeguata attività di formazione ed informazione dei lavoratori.
    6. In conclusione i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.

    P.Q.M.

    Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
    Così deciso il 19.11.2019

  • Bando Isi 2019

    Avviso pubblico Isi 2019 – finanziamenti alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In attuazione dell’articolo 11, comma 5 del D.lgs. 81/2008 s.m.i. e dell’articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 attraverso la pubblicazione di singoli Avvisi pubblici regionali/provinciali, finanzia investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

    Finalità: incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché incentivare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli per l’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

    Destinatari dei finanziamenti: le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura e, per l’asse 2 di finanziamento anche gli Enti del terzo settore.

    Progetti ammessi a finanziamento: Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 5 Assi di finanziamento:

    • Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale – Asse di finanziamento 1 (sub Assi 1.1 e 1.2)
    • Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) – Asse di finanziamento 2
    • Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto – Asse di finanziamento 3
    • Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività – Asse di finanziamento 4
    • Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli -Asse di finanziamento 5 (sub Assi 5.1 e 5.2).

    Risorse finanziarie destinate ai finanziamenti: Le risorse finanziarie destinate dall’Inail ai progetti sono ripartite per regione/provincia
    autonoma e per assi di finanziamento. Di tale ripartizione è data evidenza nell’allegato “Isi 2019-allegato risorse economiche” che costituisce
    parte integrante degli Avvisi pubblici regionali/provinciali pubblicati.
    Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’IVA come di seguito riportato.
    Per gli Assi 1 (sub Assi 1.1 e 1.2), 2, 3 e 4 nella misura del 65% e con i seguenti limiti:

    • Assi 1 (sub Assi 1.1 e 1.2), 2, 3, fino al massimo erogabile di 130.000,00 Euro ed un finanziamento minimo ammissibile pari a 5.000,00 Euro. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all’allegato (sub Asse 1.2) non è fissato il limite minimo di finanziamento.
    • Asse 4, fino al massimo erogabile di 50.000,00 Euro ed un finanziamento minimo ammissibile pari a 2.000,00 Euro.

    Asse 5 (su Assi 5.1 e 5.2) nella misura del:

    • 40% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole);
    • 50% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori).

    Il finanziamento massimo erogabile è pari a Euro 60.000,00; il finanziamento minimo è pari a Euro 1.000,00.

    Modalità e tempistiche di presentazione della domanda: La domanda deve essere presentata in modalità telematica con successiva conferma attraverso l’apposita funzione presente nella procedura per la compilazione della domanda on line di upload/caricamento della documentazione come specificato negli Avvisi regionali/provinciali. Sul sito http://www.inail.it – ACCEDI AI SERVIZI ONLINE – le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali. Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi , saranno pubblicate sul portale dell’Istituto, nella sezione dedicata all’Avviso Isi 2019, entro il 31.gennaio 2020.

    Per informazioni e assistenza sul presente Avviso è possibile fare riferimento al numero telefonico 06.6001 del Contact center Inail. Il servizio è disponibile sia da rete fissa sia da rete mobile, secondo il piano tariffario del gestore telefonico di ciascun utente.

  • Infortunio mortale di un tecnico durante la messa a punto del macchinario. Ipotesi di responsabilità dell’Amministratore Delegato della società produttrice e relativa responsabilità amministrativa ex. d.lgs.231

    Cassazione Penale, Sez. 4, 31 ottobre 2019, n. 44399 –

    Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: TORNESI DANIELA RITA Data Udienza: 17/04/2019

    Fatto

    1. Con sentenza emessa in data 27 novembre 2015 il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Vicenza, all’esito del rito abbreviato, dichiarava P.L., amministratore delegato della società System Logistic s.p.a., responsabile dei reati di cui agli artt. 589, comma 2, cod. pen., 70 e 87 d.lgs. n. 81/2001 (ndr. 2008) e lo condannava alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno di reclusione.
    Condannava altresì il P.L. e la predetta società, in persona del legale rappresentante prò tempore, in qualità di responsabile civile, al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili costituite M.I. – convivente more uxorio del S., in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulle figlie S.A. e M.G. -, S. MT. e S. P., rispettivamente sorella e fratello della vittima, da liquidarsi in separata sede disponendo il pagamento di una provvisionale in loro favore.
    Dichiarava altresì la predetta società, in persona del legale rappresentante, responsabile dell’illecito amministrativo previsto dall’art. 25 septies, comma 2, d.lgs. n. 231/2001 ed applicava la sanzione pecuniaria di euro 140.000 corrispondente a n. 350 quote da euro 400 ciascuna.
    1.1. Il giudice di primo grado, dopo avere premesso che la società System Logistics s.p.a. è produttrice di impianti per la gestione e l’immagazzinamento di componentistica industriale, tra cui i magazzini verticali automatici costituiti da una struttura chiusa a forma di scaffalatura dotata di ripiani mobili, procedeva alla seguente ricostruzione dei fatti coerentemente alle risultanze probatorie acquisite.
    Veniva ritenuto comprovato che le attività di installazione, assistenza, manutenzione e riparazione di detti macchinari presso i clienti acquirenti erano state affidate in subappalto alla ditta Mecctronic la quale era in grado di gestire gli interventi ordinari. Tali operazioni comprendevano anche l’effettuazione della verifica della funzionalità degli stessi che veniva normalmente eseguita tramite il programma di controllo c.d. “test completo” consistente nella simulazione di un comando di chiamata e di restituzione di tutti i ripiani mobili presenti nel magazzino della durata di alcuni minuti tale da consentire il controllo della corretta mobilità di tutti i cassetti individuando eventuali anomalie o errori di montaggio. La possibilità di fermare il test era prevista da una consolle di comando posta in posizione remota e l’azionamento del relativo pulsante non determinava l’arresto immediato del macchinario il quale proseguiva i movimenti per alcuni secondi cioè per il tempo necessario a riposizionare nella scaffalatura i cassetti.
    Il giorno 6 febbraio 2013, verso le ore 14.00, i dipendenti della ditta Mecctronic C.C. e C.A. si erano recati presso la società Fral s.r.l. che aveva acquistato due magazzini automatici modello Modula Sintesi per effettuarne il montaggio. Durante l’esecuzione del predetto test sul macchinario a cassetti verticali matricola MI 2S72017 i predetti avevano rilevato la presenza di un rumore ritmico proveniente dalla parte inferiore sinistra della macchina ove si trova anche il gruppo albero motore che comanda il lift, e cioè il sistema di salita e discesa dei cassetti. Non riuscendo ad individuare la causa esatta del rumore veniva contattata la casa costruttrice per sollecitare l’intervento di uno dei tecnici preposti alla gestione di tali problemi. La società System Logistics inviava sul posto il dipendente S.C., con mansioni di addetto all’assistenza, per verificare le cause del malfunzionamento. Il S. aveva iniziato la verifica assieme ai due tecnici della Mecctronic procedendo alla riattivazione del test completo che consentiva di constatare la persistenza del rumore. A questo punto il S. toglieva la paratia dal riparo laterale sinistro del macchinario svitando le due viti che lo tenevano fissato alla macchina mentre il C.C., su disposizione del S., si recava alla consolle di comando per premere il pulsante di stop test. Poco dopo i due tecnici si rendevano conto che la macchina si era bloccata senza avere completato il ciclo, raggiugevano così il lato sinistro della macchina e constavano che il S. era inginocchiato sul pavimento con la testa incastrata tra un elemento fisso del magazzino e la struttura che fa muovere i cassetti; a seguito di tale evento la persona offesa riportava lesioni mortali.
    Il Tribunale di Vicenza perveniva al convincimento della fondatezza della prospettazione accusatoria con la quale erano addebitati al P.L., oltre a profili di colpa generica attinenti all’avere ignorato i segnali di pericolo provenienti da un infortunio mortale di altro lavoratore avvenuto con analoghe modalità nell’anno 2005 su una macchina identica, diversi profili di colpa specifica. A tale ultimo riguardo gli si rimproverava, in particolare, la mancata adozione delle cautele che rendevano il macchinario non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza 1.2.5 in relazione ai punti 1.6.1., 1.6.2., 1.7.4.2 K dell’allegato I della Direttiva Macchine 2006 n. 42/CE consistenti:
    a) nel fatto che il test completo sulla macchina era operativo solo con la modalità “automatica” di funzionamento;
    b) nella omessa predisposizione di un sensore idoneo a bloccare il funzionamento della macchina nel caso di apertura della paratia che ne copre le parti in movimento sulla quale erano semplicemente posizionate due viti a croce agevolmente rimovibili con un cacciavite consentendo così di accedere alle parti in movimento della macchina;
    c) nella mancanza, in alternativa, di una protezione legata al rilevamento anche minimo dello sbilanciamento delle fasi sull’inverter, cautela questa che avrebbe impedito la violenta caduta del cassetto in movimento dando il tempo a S. di ritrarre istintivamente il capo all’indietro non appena sfiorato dal cassetto, ove viaggiante a ridotta velocità;
    d) nella realizzazione di un magazzino verticale con i comandi di messa in moto della macchina attraverso un sistema di rete informatica che consentiva l’avvio della macchina ad opera di altro lavoratore da postazione remota e, quindi, con il rischio di avviamenti o di innesti accidentali;
    e) nell’impossibilità di eseguire il test di funzionamento senza sicurezza migliorata (ad es., mediante comandi ad impulsi, comandi a pressione mantenuta, a velocità ridotta);
    f) nell’assenza di un segnale acustico da attivarsi a cura del lavoratore addetto alla postazione remota e tale da avvisare l’operatore addetto alla esecuzione del test delle sue iniziative, scongiurando così pericolosi avanzamenti della sua lavorazione.
    L’infortunio veniva ricondotto alla negligente omissione delle misure di sicurezza da parte del P.L., nella qualità di datore di lavoro, cui veniva rimproverato, nella qualità di garante, di non avere adottato i dispositivi idonei ad assicurare un’adeguata protezione del lavoratore tale da precluderne l’accesso fisico al macchinario in movimento; né, ai fini dell’esonero di responsabilità, veniva ritenuta rilevante la circostanza che il S. avesse improvvidamente rimosso una delle paratie svitando le viti apposte su di essa, trattandosi di condotta non esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive organizzative ricevute.
    Inoltre la System Logistic s.p.a. veniva dichiarata responsabile ai sensi dell’art 25 septies, comma 2, d.lg.vo n. 231/2001 per la mancata adozione del modello organizzativo previsto dagli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 231/2001 e dall’art. 30 del d.lgs. n. 81/2008 con particolare riguardo ai punti a) ed e) del comma 1, rappresentando che il reato presupposto addebitato al P.L. era stato commesso nell’interesse della predetta società.
    2. La Corte di appello di Venezia, con sentenza emessa in data 30 novembre 2017, ha revocato le statuizioni civili nei confronti della System Logistic s.p.a. rappresentando che essa era stata citata in giudizio esclusivamente nella qualità di responsabile della violazione amministrativa confermando, nel resto, la pronuncia di condanna di primo grado.
    3. P.L. e la System Logistics s.p.a., a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, ricorrono per cassazione avverso la predetta sentenza.
    4. P.L. eleva i seguenti motivi.
    4.1. Con il primo motivo denuncia l’inosservanza e/o erronea applicazione di legge sostenendo l’inapplicabilità nel caso in esame del d.lgs. n. 17/2010 con il quale è stata recepita la direttiva comunitaria 2006/42/CE (c.d. Direttiva Macchine) ed in particolare i precetti contenuti ai punti 1.2.5 e 1.6.2 dell’allegato 1) destinati ai fabbricanti/progettisti di macchine nonché le disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008 in quanto la macchina su cui stava operando l’infortunato si trovava ancora nella fase di installazione prima del collaudo e non era stata ancora posta nella disponibilità dell’ utilizzatore finale.
    Assume che, a sostegno di tale prospettazione, depone la nota del 20 gennaio 2014 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico si era espresso sulla vicenda inerente alla segnalazione di una presunta non rispondenza alla Direttiva Comunitaria 2006/42/CE di un analogo macchinario evidenziando che “la Direttiva Macchine non si applica alle macchine prima che siano messe in servizio”.
    Osserva inoltre che l’operazione di manutenzione/regolazione che il S. si era apprestato ad eseguire doveva essere eseguita a macchina ferma, talché veniva ritenuto inconferente il richiamo da parte della Corte distrettuale ai punti 1.2.5 e 1.6.1 dell’allegato 1 del d.lgs. n. 17/2010 le cui disposizioni presuppongono che gli interventi di manutenzione e talune operazioni di regolazione o messa a punto debbano essere fatte con la macchina in moto.
    Ed ancora, denuncia l’inosservanza e/o erronea applicazione di legge in relazione alla affermazione concernente la necessità di un sensore idoneo a bloccare il funzionamento della macchina posto che né il punto 1.2.5 (per quanto inapplicabile al caso di specie), né la Direttiva Macchine contemplano la necessità che un riparo fisso sia dotato di un “sensore di bloccaggio”.
    4.2. Con il secondo motivo deduce l’inosservanza e/o erronea applicazione di legge rappresentando che nella fattispecie in esame non trovano applicazione gli artt. 69 e 70 del d.lgs. n. 81/2008 bensì l’art.71 della medesima normativa il cui comma 7 delimita il perimetro della condotta cautelare esigibile dal datore di lavoro nelle ipotesi, come quella per cui è processo, in cui si tratti di attrezzature cui non è applicabile la Direttiva Macchine e che richiedono, per il loro impiego, conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici. Sostiene che in tale fase nella quale il pieno presidio tecnologico non può essere garantito a causa della peculiare fase dell’attività che deve essere svolta, come quella di installazione su una macchina non ancora messa in servizio, la
    normativa nazionale onera il datore di lavoro di garantire che il personale operante sia altamente qualificato per svolgere i compiti e sia pienamente reso edotto dei rischi cui è esposto. Evidenzia che nel caso di specie tali obblighi risultano pienamente adempiuti posto che il S. era addetto all’assistenza dal 7 febbraio 2001 e da lungo tempo si occupava proprio dell’attività di formazione sia degli installatori della società System Logistic che delle ditte appaltatrici, come anche dimostrato dalla copiosa documentazione prodotta in corso di giudizio; inoltre rivestiva il ruolo di “rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” ed aveva attivamente partecipato alla redazione del manuale contenente le corrette procedure di installazione, contribuendo alla predisposizione di linee guida tese alla tutela del personale operante nelle fasi di installazione/manutenzione /collaudo delle macchine.
    4.3. Con il terzo motivo denuncia I’ inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 43 e 589 cod. pen. in quanto la Corte distrettuale ha erroneamente ritenuto sussistente l’elemento soggettivo del reato di omicidio colposo omettendo di verificare la concreta esigibilità del rispetto della regola cautelare che si assume violata tenuto conto della complessa organizzazione aziendale composta da circa 1.700 dipendenti e la ripartizione di mansioni e di ruoli presenti all’interno della stessa.
    4.4. Con il quarto motivo eccepisce la nullità della sentenza per inosservanza dell’art. 546, comma 1, lett. e) n. 1 cod. proc. pen. e per mancanza di motivazione in relazione alle specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito di decisività e per avere travisato gli elementi probatori acquisiti.
    Evidenzia in proposito che all’epoca dell’Infortunio verificatosi nell’anno 2005 non era amministratore di System Logistics s.p.a. e che il relativo procedimento penale si era concluso con decreto di archiviazione da parte dell’autorità giudiziaria senza che fosse impartita alcuna prescrizione sulla macchina; d’altra parte, al momento dell’assunzione dell’incarico si era fatto carico di riorganizzare completamente la divisione MODULA impartendo le precise direttive per implementare nel miglior modo possibile la sicurezza delle fasi dell’installazione di tale macchinario che veniva attuata con la redazione del documento di valutazione dei rischi nel quale era espressamente previsto per la mansione degli “installatori il rischio ” contatto con organi in movimento del MODULA” ed aveva ottenuto dall’ente TUV Rheinland la certificazione del relativo manuale di installazione.
    Tale complessa attività, risultato di una chiara e rigorosa politica aziendale sui temi della sicurezza non poteva che indurlo, nei limiti della propria sfera di responsabilità sostanzialmente di natura organizzativa, a riporre un legittimo affidamento sul fatto che fosse stato fatto tutto il possibile per governare il rischio connesso alle operazioni di installazione dei magazzini MODULA.
    Inoltre la documentazione acquisita attesta il profilo professionale del S., quale operatore formato e a sua volta formatore e n quanto tale deputato alla verifica sui cantieri del rispetto proprio di quelle misure di quelle procedure di sicurezza che egli ebbe a disattendere in occasione dell’infortunio.
    4.5. Con il quinto motivo eccepisce la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per inosservanza dell’art. 546, comma 1, lett.e) n. 1 cod. proc. pen. chiedendo la riformulazione del giudizio di bilanciamento tra le circostanze con prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante con riduzione della pena nei limiti di conversione con la corrispondente pena pecuniaria.
    5. Con i motivi nuovi depositati in data 28 marzo 2019 P.L., a mezzo del difensore di fiducia, nello sviluppare ulteriormente i motivi di ricorso, eccepisce la nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 40 cpv. e 589 cod. pen. e per mancanza di motivazione in punto di individuazione della riorma cautelare dalla quale avrebbe dovuto derivare l’obbligo giuridico di evitare l’evento ai sensi dell’art. 40, comma 2, cod. pen. .
    Specifica che le regole cautelari indicate ai punti d) ed f) del capo di imputazione si sostanziano in prescrizioni esclusivamente tecniche del tutto inconferenti perché volte ad evitare i rischi derivanti da avviamenti accidentali della macchina ed inoltre risultano privi di tipicità anche i profili di colpa specifica di cui ai punti a), c) ed e). Sostiene inoltre l’infondatezza del profilo di colpa generica contestato.
    Inoltre eccepisce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 17/2010 e per travisamento delle prove costituite dalla comunicazione inviata in data 20 gennaio 2014 dal Ministero dello Sviluppo Economico alla società System Logistics s.p.a. e dalla certificazione rilasciata in data 24 gennaio 2012 dall’Ente esterno di Certificazione TUV Rheinland.
    6. La società System Logistics s.p.a., in persona del legale rappresentante, a mezzo del difensore di fiducia, eleva i seguenti motivi.
    6.1. Con il primo motivo denuncia l’inosservanza e/ o erronea violazione di legge in relazione agli artt. 589 cod. pen., 70, 71 e 87 del d.lgs. n. 81/2008, 5, 8 e 25 septies, d.lgs. n. 231/2001 contestando anche le statuizioni di condanna pronunciate nei confronti di P.L. nonché la carenza e manifesta illogicità motivazionale anche in ragione della mancata risposta alle censure difensive formulate nell’atto di appello.
    Precisa, quanto ai profili di colpa generica contestati, che:
    – il P.L. aveva assunto il ruolo di amministratore delegato a distanza di tre anni dall’Infortunio avvenuto nel 2005 che peraltro non era significativo sotto il profilo della sicurezza della macchina posto che il relativo procedimento penale iscritto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena si era concluso, conformemente alla conclusioni dello SPESAL dell’ALISL di Modena, con il decreto di archiviazione con il quale era stato riconosciuto che l’incidente era dovuto ad uno sconsiderato comportamento del dipendente escludendo qualsiasi profilo di responsabilità in capo al datore di lavoro, stante la mancata violazione di norme antinfortunistiche;
    – lo stesso SPESAL nell’occasione non aveva formulato alcuna osservazione rispetto alla macchina, ritenendola conforme alle disposizioni legislative vigenti;
    – nonostante ciò il P.L. aveva in primis disposto una completa riprogettazione della macchina MODULA al fine di aumentare il livello di sicurezza della stessa incaricando poi un tecnico specializzato di operare una rilevazione aggiornata dei profili di rischio connessi all’uso della macchina che erano stati trasfusi nel documento di valutazione dei rischi in vigore all’epoca del sinistro che coinvolse il S., nonché nei manuali d’uso, di installazione e di messa in servizio e manutenzione che erano stati aggiornati con l’indicazione analitica di tutte le procedure necessarie per fronteggiarli;
    – sempre su iniziativa del predetto imputato la macchina ed i predetti manuali erano poi stati fatti certificare da un primario ente indipendente di certificazione (TUV Rheinland), che aveva attestato la conformità degli stessi alla vigente normativa, anche europea, in materia di sicurezza ed, in particolare, alla c.d. Direttiva Macchine e al suo allegato 1, a cui si riferisce il capo di imputazione;
    – sotto la gestione del P.L. l’installazione e l’uso della macchina erano stati subordinati alla frequentazione da parte dei dipendenti di specifici corsi di formazione, il cui superamento era divenuto necessario al fine di poter ottenere l’abilitazione ad operare sulla macchina;
    – erano stati infine istituiti controlli interni per verificare il pieno rispetto di tutte le procedure e le precauzioni istituite per l’uso della macchina.
    Peraltro, in tale contesto, il S. era il dipendente più qualificato rispetto all’installazione e alla manutenzione della macchina MODULA tanto da avere contribuito alla redazione dei manuali e svolgeva le funzioni di istruttore degli aspiranti installatori, oltre ad essere il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
    Quanto ai profili di colpa specifica, rappresenta che nell’atto di appello integrativo si evidenziava che il capo di imputazione individua quale norma cautelare violata la Direttiva 2006/42/CE (c.d. Direttiva Macchine), recepita nel nostro ordinamento dal d.lgs. n. 17/2010 che ne replica il contenuto, in relazione agli artt. 70 e 87 del d.lgs. n. 81/2008, che però è inapplicabile nel caso in esame, difettando l’imprescindibile presupposto dell’avvenuta immissione sul mercato e/o della messa in servizio.
    Inoltre sottolinea l’erroneità del riferimento all’art. 70 del d.lgs. n. 81/2008 che è stato impropriamente richiamato afferendo solo alla conformità delle “attrezzature di lavoro” mentre la macchina MODULA SYIMTESI non era qualificabile come tale.
    Anche l’adozione di un sensore di blocco non è una cautela necessaria posto che lo stesso decreto prevede la possibilità che alcune operazioni siano compiute a macchina in movimento.
    Inoltre sostiene che la condotta tenuta dal S., tecnico di grande esperienza ed altamente competente per avere personalmente predisposto le procedure di installazione della medesima e assunto uno specifico incarico (e la correlativa posizione giuridica di garanzia) per la formazione degli installatori e degli utilizzatori dei macchinari MODULA è imprevedibile perché radicalmente contrastante con le prescrizioni in materia di sicurezza trasfuse nel manuale di installazione e manutenzione e, soprattutto, impartite alla generalità degli operatori abilitati ad operare su di essi nell’ambito dei corsi di formazione voluti dallo stesso imputato.
    6.2. Con il secondo motivo denuncia il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 5 e 25 septies, d.lgs. n. 231/2001, nonché la carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’affermata responsabilità dell’ente per il reato di omicidio colposo accertato a carico del suo esponente apicale.
    Rappresenta di avere sottolineato, sin dall’atto di appello, che la sentenza di primo grado fondava la responsabilità dell’ente su un mero errato automatismo incentrato sulla ravvisata responsabilità penale del P.L., pur a fronte di elementi di prova decisivi che escludono la sussistenza di una deliberata violazione della normativa cautelare.
    Ed invero l’amministratore delegato, lungi dall’aver attuato o anche solo caldeggiato una politica aziendale finalizzata al risparmio dei costi in materia di sicurezza, si era validamente adoperato per migliorare gli standards antinfortunistici della macchina in questione.
    Sostiene che non è ipotizzabile un risparmio di costi, quale frutto di una specifica e consapevole politica aziendale riconducibile alle scelte o alle direttive dell’amministratore delegato diretta a privilegiare gli interessi economici e il perseguimento del massimo profitto rispetto alla tutela della sicurezza dei lavoratori.
    Contesta inoltre la motivazione posta a sostegno dell’asserito vantaggio dell’ente.
    7. Con memoria difensiva depositata in data 27 febbraio 2019 la parte civile S. P., a mezzo del difensore di fiducia, ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili per genericità e per manifesta infondatezza.
    8. Con memoria difensiva depositata l’I aprile 2019 la System Logistics s.p.a. ha ribadito la insussistenza dei presupposti per la integrazione dell’illecito amministrativo di cui all’art. 25 septies, comma 2, del d.lgs. n. 231 del 2001.

    Diritto

    1. I ricorsi sono infondati.
    2. I primi quattro motivi proposti da P.L., oltre ai motivi aggiunti depositati in data 28 marzo 2019, e il primo motivo articolato dalla System Logystics s.p.a. vengono esaminati unitariamente in quanto strettamente connessi.
    3. Al riguardo risulta assorbente considerare quanto segue.
    Va in primo luogo evidenziato che l’infortunio è avvenuto successivamente all’installazione del macchinario presso lo stabilimento della società acquirente Fral s.p.a. mentre erano in corso le operazioni di verifica del suo funzionamento, ovvero durante la c.d. fase di messa a punto.
    Tali incombenti erano stati delegati a dipendenti di una ditta esterna, la Mecctronic s.r.L e il S., manutentore della società fabbricante System Logistics s.p.a. era stato chiamato perché durante il c.d. test ciclo (come definito dal fabbricante nel manuale istruzioni) era stato avvertito un rumore ciclico metallico di cui risultava incomprensibile la causa.
    La Corte distrettuale, dopo aver premesso che tale fase di vita del macchinario deve essere rispettosa dei requisiti essenziali di sicurezza contenuti nella Direttiva Macchine 2006/42/CE e recepiti nel d.lgs. n. 17/2010, ha conseguentemente ravvisato a carico del P.L., nella sua qualità di garante, la violazione di tali disposizioni, oltre che delle previsioni di cui agli artt. 69 e segg. del d.lgs. n. 81/2008 in quanto l’attrezzatura di lavoro presentava una zona pericolosa per la quale il datore di lavoro non aveva predisposto le necessarie cautele.
    Tale decisione risulta pienamente conforme alla normativa in materia posto che dalla Direttiva Macchina 2006/42/CE si evince chiaramente che il concetto di messa in servizio è correlato alle “operazioni richieste affinché la macchina possa poi funzionare ed essere utilizzata in condizioni di sicurezza” ovvero a quelle che si effettuano presso la sede dell’utilizzatore al fine di consentirne l’uso sicuro o, più in generale, ogni “relazione materiale” con la macchina che deve avvenire in condizioni di sicurezza, il che si realizza quando esse sono debitamente installate, mantenute in efficienza e utilizzate conformemente alla loro destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili.
    Ne consegue che in tale fase il fabbricante avrebbe dovuto apprestare al macchinario gli accorgimenti previsti dai punti 1.2.5, 1.6.1 e 1.6.2. della Direttiva Macchine.
    In particolare il punto 1.2.5 recita ” Se per alcune operazioni la macchina deve poter funzionare con un riparo spostato o rimosso e/o con il dispositivo di protezione neutralizzato, il selettore del modo di comando o di funzionamento deve simultaneamente escludere tutti gli altri modi di comando o di funzionamento, autorizzare l’attivazione delle funzioni pericolose soltanto mediante dispositivi di comando che necessitano di un’azione continuata, autorizzare l’attivazione delle funzioni pericolose soltanto in condizioni di minor rischio, evitando i pericoli derivanti dal succedersi delle sequenze, impedire qualsiasi attivazione delle funzioni pericolose soltanto mediante un’azione volontaria o involontaria sui sensori della macchina. Se queste quattro condizioni non possono essere soddisfatte simultaneamente il selettore del modo di comando o di funzionamento deve attivare altre misure di protezione progettate e costruite per garantire una zona di intervento sicura. Inoltre, al posto di manovra l’operatore deve avere la padronanza del funzionamento degli elementi su cui agisce.
    Il punto 1.6.1. stabilisce: I punti di regolazione e di manutenzione devono essere situati fuori dalle zone pericolose. Gli interventi di regolazione, di manutenzione, di riparazione e di pulitura della macchina devono poter essere eseguiti sulla macchina ferma. Se per motivi tecnici non è possibile soddisfare una delle precedenti condizioni, devono essere prese disposizioni per garantire che dette operazioni possano essere eseguite in condizioni di sicurezza.
    Il punto 1.6.2. prevede che la macchina deve essere progettata e costruita in modo da permettere l’accesso in condizioni di sicurezza a tutte le zone in cui è necessario intervenire durante il funzionamento, la regolazione e la manutenzione della macchina.
    Orbene, in applicazione di tale normativa, la macchina avrebbe dovuto garantire all’operatore il controllo completo della stessa mediante dispositivi ad azionamento mantenuto azionati direttamente dal medesimo e non invece da terze persone collocate in posizioni remote dalle quali non vi è una completa visibilità. Inoltre si sarebbero dovuti inserire su tali macchinari, nei quali la maggior parte degli interventi vengono effettuati accedendo ad essi previa rimozione dei ripari laterali in PVC, i dispositivi di interblocco tali da impedire l’avvio di funzioni pericolose fin quando i ripari sono chiusi e consentirne l’arresto al momento dell’apertura.
    Del resto la prevedibilità dell’evento era comprovata dal precedente analogo infortunio mortale avvenuto nel 2005 a nulla rilevando che all’epoca il P.L. non rivestisse la carica di amministratore delegato della System Logistics s.p.a. mentre, d’altro canto, risultano inconferenti i richiami alle misure di sicurezza introdotte su sua iniziativa in quanto non dirette a scongiurare gli infortuni del genere di quello accaduto.
    Alla stregua delle predette considerazioni non si ravvisano nemmeno i dedotti vizi motivazionali per travisamento delle prove posto che la certificazione rilasciata dall’ente esterno TUV Rheinland in data 24 gennaio 2012 ha un contenuto del tutto generico mentre la comunicazione inviata dal Ministero dello Sviluppo economico in data 20 gennaio 2014 alla System Logistics s.p.a. si limita a ribadire il principio dell’inapplicabilità della Direttiva Macchine alle macchine prima che esse siano messe in servizio.
    Inoltre la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale non può considerarsi atto abnorme il compimento da parte del lavoratore di un’operazione che, pure imprudente, non sia però eccentrica rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate nell’ambito del ciclo produttivo (cfr. Sez. 4 n. 7955 del 10/10/2013 – dep. 2014 -, Rv. 259313).
    L’abnormità del comportamento del lavoratore può infatti apprezzarsi solo in presenza della imprevedibilità della sua condotta e, quindi, della ingovernabilità da parte di chi riveste una posizione di garanzia.
    Sul punto, è stato correttamente sottolineato che tale imprevedibilità non può mai essere ravvisata in una condotta che, per quanto imperita, imprudente o negligente, rientri comunque nelle mansioni assegnate, poiché la prevedibilità di uno scostamento del lavoratore dagli standards di piena prudenza, diligenza e perizia costituisce evenienza immanente della stessa organizzazione del lavoro.
    4. Il quinto motivo proposto dal P.L. è aspecifico.
    Al riguardo è sufficiente sottolineare che la Corte distrettuale ha implicitamente rigettato il generico motivo di gravame attinente al trattamento sanzionatorio confermando l’entità della pena inflitta dal giudice di primo grado il quale, con congrua motivazione, aveva ritenuto concedibili le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante, in ragione della incensuratezza del P.L. e del suo mancato coinvolgimento nel precedente infortunio sul lavoro accaduto nel 2005 nonché l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. alla luce del pur parziale risarcimento dei danni subiti dalle parti civili.
    5. Quanto al secondo motivo proposto dalla System Logistics s.p.a. si premette che la giurisprudenza di legittimità ha affermato, in tema di responsabilità amministrativa dell’ente, che la colpa di organizzazione, da intendersi in senso normativo, è fondata sul rimprovero derivante dall’inottemperanza da parte dell’ente dell’obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli incombendo, tuttavia, sull’ente l’onere – con effetti liberatori – di dimostrare l’idoneità di tali modelli di organizzazione e gestione a prevenire reati della specie di quello verificatosi (cfr. Sez. U. n. 38343/2014, Rv. 261112).
    Inoltre viene ravvisato l’interesse dell’ente nell’ipotesi in cui l’omessa predisposizione dei sistemi di sicurezza determini un risparmio di spesa e ricorre la sussistenza del vantaggio quando la mancata osservanza della normativa cautelare consente un aumento della produttività (Sez. 4, n. 24697 del 20/04/2016, Rv. 268066).
    Orbene, la Corte distrettuale ha fatto corretta applicazione di tali principi di diritto in quanto, dopo aver accertato che la s.p.a. System Logistics, al momento dell’infortunio del S., non aveva realizzato il modello organizzativo in conformità al d.lgs. n. 231/2001, ha ritenuto, con argomentazioni congrue, la sussistenza dell’interesse della società a non adottare i predetti sistemi di sicurezza in ragione delle implicazioni in tema di spese suppletive e della necessità di provvedere ai relativi studi di fattibilità e del conseguente vantaggio dell’ente consistente nella maggiore competitività del prezzo di mercato di detti macchinari in quanto non gravati da tali ulteriori costi.
    6. Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed in solido al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili che si liquidano in complessivi euro 4.500,00 oltre accessori di legge.

    P.Q.M.

    Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed in solido al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili che si liquidano in complessivi euro 4.500,00 oltre accessori di legge.
    Così deciso il 17/04/2019