Cassazione Penale, Sez. VI, 6 dicembre 2021, n. 45100
La Suprema Corte di Cassazione torna sul tema dell’applicazione alla società unipersonale della disciplina prevista dal d. lgs. 231.
Sul punto la Suprema Corte ha affermato che «è ben distinto, anche nella considerazione del legislatore, da quello dell’applicazione del decreto all’impresa individuale. Si è consapevoli che la estrema semplificazione della struttura, l’origine e la consistenza patrimoniale dell’ente, la gestione della società unipersonale inducono a ritenere, sul piano percettivo, inesistenti le differenze con l’impresa individuale ed a considerare di fatto coincidenti i due soggetti: tuttavia, i due istituti restano profondamente diversi».
La società unipersonale, infatti, «è un soggetto giuridico autonomo e distinto dalla persona fisica dell’unico socio; un soggetto metaindividuale a cui la legge riconosce, in presenza di determinati presupposti, una personalità diversa rispetto a quella della persona fisica. Si tratta, cioè, di un soggetto che ha un proprio patrimonio autonomo, che costituisce un autonomo centro di imputazione di interessi, che ha una sua soggettività, che la legge fa discendere automaticamente in presenza di determinati presupposti».
Sulla scorta di queste considerazioni «si deve evitare che la persona fisica, da una parte, si sottragga alla responsabilità patrimoniale illimitata, costituendo una società unipersonale a responsabilità limitata, ma, al tempo stesso, eviti l’applicazione del d. lgs. n. 231, sostenendo di essere una impresa individuale. Il fenomeno è quello della creazione di persone giuridiche di ridottissime dimensioni allo scopo di frammentare e polverizzare i rischi economici e normativi». Ne consegue la necessità di «accertare in concreto se, in presenza di una società unipersonale a responsabilità limitata, vi siano i presupposti per affermare la responsabilità dell’ente; un accertamento che non è indissolubilmente legato a criteri quantitativi, cioè di dimensioni della impresa, di tipologia della struttura organizzativa della società, quanto, piuttosto, a criteri funzionali, fondati sulla impossibilità di distinguere un interesse dell’ente da quello della persona fisica che lo governa, e dunque, sulla impossibilità di configurare una colpevolezza normativa dell’ente- di fatto inesigibile – disgiunta da quella dell’unico socio».
Ne consegue che «il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati, essendosi limitato ad affermare che le società ricorrenti non costituirebbero un autonomo centro di interessi distinti dalla persona fisica – unico socio ed autore del reato presupposto – e dunque non sarebbero assoggettate al d. lgs n. 231, trattandosi di imprese sostanzialmente individuali. Un ragionamento viziato, in cui nessuna indicazione è stata fornita su come nel tempo dette società abbiano operato, sulle dimensioni delle imprese, sulla loro struttura , su quali siano stati i rapporti tra esse e l’unico socio, quale sia stata l’attività in concreto posta in essere, se sia distinguibile un interesse della società da quello del socio unico».
Sulla scorta di quanto osservato dalla Suprema Corte di Cassazione si osserva che la scelta della forma societaria in forma unipersonale, non può e non deve essere svolta con la potenziale finalità di sottrarsi in futuro alla disciplina del d.lgs 231/01, posto che, anche per detta forma semplicata, è prevista la responsabilità amministrativa dipendente da reato.
