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  • Omessa valutazione del rischio specifico ed omesso controllo delle cautele di prevenzione degli infortuni.

    Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: PICARDI FRANCESCA Data Udienza: 09/11/2017

    Fatto

    1. La Corte di Appello di Ancona, con sentenza n. 399 emessa all’udienza del 25 gennaio 2015 e depositata in data 8 febbraio 2016, entro i 90 giorni di cui all’art. 544, comma 3, cod. proc. pen., ha confermato la sentenza di condanna alla multa di euro 300 nei confronti di S.D. (dichiarata contumace in primo grado). All’imputata, quale legale rappresentante della NCG Costruzioni Generali s.r.l., si contesta la violazione degli arti. 590, comma 3, cod. pen., e 25 septies del d.lgs. n.231 del 2001 per aver cagionato la ferita da cui derivava una malattia superiore a 40 giorni al lavoratore dipendente, per colpa consistita nell’omessa valutazione del rischio derivante dall’utilizzazione del macchinario del banco sega.
    Avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione l’imputata personalmente in data 29 marzo 2017.
    2. Con il primo motivo ex art. 606 lett e cod.proc.pen. si è dedotta la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione e la violazione dei criteri legali di valutazione della prova liberatoria, trascrivendo i motivi dell’atto di appello indicanti le pagine del POS di cantiere aventi ad oggetto la previsione del rischio specifico in esame; con il secondo motivo ex art. 606 lett b si è dedotta l’inosservanza degli artt. 521 e 522 cod.proc.pen., riferendosi la condanna a condotte omissive diverse da quella contestata nel capo di imputazione e, cioè, all’omessa vigilanza sull’adozione, da parte del lavoratore, delle misure cautelari; con il terzo motivo ex art. 606 lett e cod.proc.pen. si è dedotta la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione sulla colpa del datore di lavoro per l’omessa vigilanza; con il quarto motivo ex art. 606 lett b si è dedotta l’inosservanza e la mancata applicazione degli art. 40,41,43 e 590 cod.pen., esistendo nel caso di specie i presidi di sicurezza funzionali a scongiurare l’evento lesivo e ricorrendo una condotta abnorme del lavoratore.

    Diritto

    1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
    l.a. Il primo motivo non merita accoglimento. In proposito occorre osservare che dalla trama motivazionale del provvedimento impugnato emerge che la responsabilità penale del datore di lavoro si fonda non solo sull’omessa valutazione del rischio specifico relativo alla macchina operatrice, ma anche sull’omesso controllo del rispetto, da parte dei lavoratori, delle cautele adottate. Quest’ultima argomentazione è da sola sufficiente a giustificare la condanna, sicché la prima censura limitata solo ad una parte della motivazione risulta inidonea a condurre all’annullamento del provvedimento e conseguentemente inammissibile.
    l.b. Il secondo motivo è infondato. In primo luogo dalla formulazione del capo di imputazione si evince chiaramente che il mancato inserimento del rischio nel p.o.s. è solo uno degli elementi di fatto contestati, essendo descritta una condotta di tipo più ampio, consistente nella violazione dell’art. 71, comma 6, deld.lgs. n. 81 del 2008, ai sensi del quale il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l’uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell’ergonomia. A ciò si aggiunga che, in tema di reati colposi, non sussiste la violazione del principio di correlazione tra l’accusa e la sentenza di condanna se la contestazione concerne globalmente la condotta addebitata come colposa, essendo consentito al giudice di aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e, come tali, non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa (Sez. 4, n. 35943 del 07/03/2014, ud., dep. 19/08/2014, rv. 260161 che riguarda fattispecie in cui è stata riconosciuta la responsabilità degli imputati per lesioni colpose conseguenti ad infortunio sul lavoro non solo per la contestata mancata dotazione di scarpe, caschi ed imbracature di protezione ma anche per l’omessa adeguata informazione e formazione dei lavoratori).
    l.c. Neppure può essere accolto il terzo motivo, in quanto la motivazione sulla carente vigilanza del datore di lavoro non presenta alcuna manifesta illogicità o contraddittorietà e va letta in modo autonomo ed indipendente rispetto agli ulteriori passaggi riguardanti l’informazione fornita al lavoratore sul rischio specifico connesso alla macchina utilizzata. La motivazione del giudice di merito è, peraltro, del tutto coerente con l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di prevenzione di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro deve non solo predisporre le idonee misure di sicurezza ed impartire le direttive da seguire a tale scopo ma anche e soprattutto controllarne costantemente il rispetto da parte dei lavoratori, di guisa che sia evitata la superficiale tentazione di trascurarle (Sez. 4, n. 34747 del 17/05/2012 ud., dep. 11/09/2012, rv. 253513).
    l.d. Parimenti va rigettato il quarto motivo, non ravvisandosi alcuna violazione di legge nel provvedimento della Corte di Appello di Ancona, anche alla luce del consolidato orientamento secondo cui i datori di lavoro ed i preposti sono sempre tenuti a proteggere l’incolumità dei lavoratori dipendenti anche nei confronti di atti di imprudenza che essi possano compiere nello svolgimento del loro lavoro: va esclusa la loro responsabilità in tutto o in parte, solo nel caso in cui il lavoratore medesimo ponga in essere una condotta imprevedibile, esorbitante dal procedimento di lavoro ed incompatibile con il sistema di lavorazione, cioè in qualche modo abnorme. (Sez. 4, n. 2719 del 16/12/1983 ud., dep. 22/03/1984, rv. 163318). In definitiva, la decisione è in linea, in punto di diritto, con la giurisprudenza costante di questa Corte secondo la quale il datore di lavoro deve sempre attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, assicurando anche l’adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all’attività lavorativa: tale obbligo dovendolo ricondurre, oltre che alle disposizioni specifiche, proprio, più generalmente, al disposto dell’articolo 2087 del codice civile, in forza del quale il datore di lavoro è comunque costituito garante dell’incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l’ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi all’obbligo di tutela, l’evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo previsto dall’articolo 40, comma 2, c.p. ( v., tra le tante, di recente, Sezione IV, 28 febbraio 2013, Mancuso ed altro, rv. 257694).
    2. In conclusione, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

    P.Q.M.

    rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso 9 novembre 2017.

  • Infortunio di un operaio con una macchina non conforme in comodato d’uso. Responsabilità del comodante.

    Cassazione Penale, Sez. 4, 24 settembre 2018, n. 40931

    Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: NARDIN MAURA Data Udienza: 07/06/2018

    Fatto

    1. Con sentenza del 14 novembre 2016 la Corte di Appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Udine con cui G.R. è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 113, 590, commi 1A, 2A e 3A cod. pen. e condannato alla pena di un mese e dieci giorni di reclusione mesi, previo riconoscimento le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, con i doppi benefici di legge, perché, in qualità presidente del C.d.A ed amministratore delegato della società N.G. s.p.a., con imprudenza, negligenza ed imperizia e con la violazione di norme di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro cagionava, in cooperazione con altri, a H.N., lesioni personali gravi, consistite nel trauma da schiacciamento della mano destra, con conseguente malattia ed astensione dal lavoro superiore a quaranta giorni. La sentenza ha altresì confermato la responsabilità della Fondinord s.r.l., in persona del suo legale rappresentante, in ordine all’illecito amministrativo di cui all’art. 25 septies comma 3A del d.lgs. n 231/2001, revocando le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2A del medesimo decreto legislativo.
    2. Il fatto può essere così riassunto: in data 5 aprile 2011 H.N. operaio meccanico della Fondinord s.r.l., nell’atto di procedere all’estrazione di una ventola da una macchina denominata Assemblatrice ventole- prodotta dalla Ralc Italia s.r.l., di proprietà della N.G. s.p.a e da questa concesso in comodato d’uso alla Fondinord s.r.l.- l’afferrava con entrambe le braccia, ed anziché utilizzare la gru per agganciarla, teneva premuto il pedale che consentiva di operare direttamente sul macchinario, al fine di svincolare la ventola da uno dei supporti laterali su cui essa veniva posizionata per la lavorazione e dal quale non si era staccata. Il mancato distacco dal supporto provocava la ritrazione della ventola, a mezzo dello stantuffo, verso il corpo macchina, con conseguente schiacciamento della mano destra dell’operaio tra il disco della ventola e lo stesso corpo macchina.
    3. Le sentenze di primo e secondo grado- respinte le eccezioni processuali (su cui infra)- hanno ritenuto la responsabilità del G.R., affermando la sussistenza della sua posizione di garanzia, non esclusa dall’avere delegato ai sensi dell’art. 16 d.lgs. 81/2008, in forza di procura speciale, le funzioni relative alla sicurezza al dott. C., per gli stabilimenti della N.G. s.p.a. di Ciserano, Lurano e Ramanzacco, essendosi l’infortunio verificato presso lo stabilimento Fondinord s.r.l., ove un anno prima dell’evento- per scelte di politica aziendale inerenti lo smantellamento dell’unità produttiva di Remanzacco- erano state trasferite, in quanto concesse in comodato d’uso, le assemblatrici di ventole di proprietà della N.G. s.p.a.. Secondo i giudici di merito, infatti, che la situazione giuridica soggettiva del G.R. configurasse posizione di garanzia in relazione all’utilizzo del macchinario ceduto in comodato deve trarsi dall’aver l’imputato sottoscritto personalmente ¡l relativo contratto, In violazione dell’art. 23 del d.lgs. 81/2008 che fa divieto di concedere in uso attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Dal registro degli infortuni, infatti, era risultato come si fossero già verificati, presso lo stabilimento N.G. s.p.a., almeno sei infortuni, di cui due schiacciamento delle mani. Con riferimento alla posizione della società Fondinord s.r.l., ritenuto che il legale rappresentante G. (la cui posizione è stata stralciata avendo egli chiesto ed ottenuto l’applicazione della pena su richiesta delle parti), avesse commesso il reato, consentendo ai propri dipendenti l’uso della macchina Assemblatrice ventole in violazione della normativa di sicurezza, le sentenze di primo e secondo grado hanno riconosciuto che la violazione era avvenuta nell’interesse o comunque a vantaggio della società Fondinord s.r.l., poiché aveva realizzato l’accelerazione dei tempi di produzione. Sicché, in presenza di un’inabilità di durata superiore a quaranta giorni, è stata ritenuta integrata la fattispecie contestata, non avendo la società provato l’esistenza di un modello organizzativo idoneo a prevenire l’evento, anche a mezzo di un monitoraggio efficace e dell’individuazione di criticità del sistema.
    4. Avverso la sentenza della Corte di appello propongono ricorso per cassazione G.R. e la Fondinord s.r.l, a mezzo dei rispettivi difensori. Il primo si affida a nove distinti motivi, la seconda propone un’unica doglianza.
    5. Con il primo motivo G.R. fa valere, ex art. 606, primo comma, lett. c) ed e) la violazione della legge processuale ed il vizio di motivazione in relazione al disposto dell’art. 415 bis cod. proc. pen.. Lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto non dovuta la rinnovazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, la cui omissione era stata eccepita dalla difesa, benché dopo la prima notifica, ai sensi dell’art. 415 bis cod. proc. pen., in data 5 luglio 2012, a seguito del deposito di memoria difensiva, il pubblico ministero avesse ulteriormente delegato attività di Indagine/consulenza (espletata dall’ufficiale di P.G. E.DV.). Ed invero, al deposito di un atto integrativo datato 16 agosto 2012- portato a conoscenza del difensore con avviso di deposito datato 16 ottobre 2012, notificato il 27 novembre 2012- era seguito il decreto di citazione in giudizio emesso in data 16 gennaio 2013, senza che fosse disposta nuova notifica della conclusione delle indagini preliminari, come previsto dall’art. 415 bis, così violando le garanzie poste dalla norma a tutela del diritto di difesa della persona sottoposta alle indagini. Il quadro probatorio, infatti, in quel momento era mutato rispetto al momento della notifica dell’avviso in data 5 luglio 2012, essendosi aggiunta la relazione, di natura tecnica, richiesta dal pubblico ministero alla A.S.L., sulla quale non era stata consentita alcuna interlocuzione. Dunque, non solo, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, erano stati introdotti nuovi elementi, avuto riguardo ai quali era doveroso assicurare il contradditorio in quella fase processuale, ma neppure poteva un simile adempimento trovare esaustiva soddisfazione nella mera facoltà di compiere attività difensive dopo l’emissione del decreto di rinvio a giudizio, ex art. 430 cod. proc. pen., come affermato dalla sentenza impugnata che, quindi, per ciò solo, ammetteva la necessità di garantire la difesa in ordine al mutato quadro probatorio conseguente la memoria tecnica richiesta dall’organo di accusa.
    6. Con il secondo motivo lamenta ex art. 606, comma IA lett.re c) ed e) la violazione di legge processuale con riferimento all’art. 197, comma IA lett. d) in ordine al rigetto dell’ eccezione di incompatibilità del teste E.DV. ad assumere l’ufficio di testimone. Ricorda che con l’atto di appello sono state impugnate sia l’ordinanza del 3 dicembre 2013, con cui il primo giudice aveva ammesso fra le prove orali anche la testimonianza dell’ufficiale di P.G. dott. E.DV., incaricato dell’attività integrativa di indagine dal pubblico ministero, che l’ordinanza del 6 maggio 2014, con cui è stata respinta l’eccezione di incompatibilità e ribadita l’ammissione della relativa prova testimoniale. Sottolinea che l’attività svolta dal E.DV. per il pubblico ministero aveva natura di consulenza tecnica, essendo il medesimo entrato nel merito di valutazioni tecniche (e persino giuridiche), e che nessun rilievo poteva assumere la circostanza che il E.DV. fosse stato indicato come teste anche nella lista presentata dalla difesa dell’imputato. La sua incompatibilità con la qualità di teste, infatti, era stata tempestivamente eccepita, cosicché non poteva sostenersi come aveva fatto la Corte, che la difesa stessa avesse concorso a dar causa alla nullità, dimostrando quindi di non avere interesse alla relativa eccezione. Nega che si possa sostenere, come fa la sentenza, che il E.DV. non rivestisse il ruolo di ausiliario del pubblico ministero o che anche una simile qualità non sia dirimente ai fini dell’esclusione della compatibilità con l’ufficio di testimone, posto che il medesimo ha deposto in giudizio anche in relazione ad aspetti valutativi dell’attività svolta.
    7. Con il terzo motivo si duole, ex art. 606, comma IA lett.re b) ed e) cod. proc. pen. della violazione della legge penale e del vizio di motivazione in relazione all’affermazione della sussistenza di posizione di garanzia in capo a G.R., pur a fronte della nomina del procuratore speciale nella persona del dott. C., cui era stata trasferita la delega di cui all’art. 16 d.lgs 81/2008, e nonostante l’infortunio si fosse verificato non per una non conformità del macchinario, ma a causa dell’esecuzione di ordini di servizio che comportavano una errata e pericolosa procedura, impartiti dalla Fondinord s.r.l., datore di lavoro dell’infortunato. Osserva che la sentenza impugnata, affrontando la questione della delega di funzioni, ne ha confinato l’efficacia ai soli stabilimenti della N.G. s.p.a di Ciserano, Lucerano e Remanzacco, escludendo che essa si estendesse anche a quanto accaduto presso l’unità produttiva della Fondinord s.r.l., ove erano state trasferite un anno prima dell’evento le macchine assemblatrici, posto che la scelta di concedere un comodato i macchinari era stata assunta dal vertice aziendale, cui compete anche dare concreta applicazione all’art. 23 del D.lgs. 81/2008, che fa divieto di concedere in uso attrezzature non rispondenti alla normativa sulla sicurezza sul lavoro. Nondimeno, non solo il macchinario trasferito in uso gratuito alla Fondinord s.r.l. proveniva dallo stabilimento di Remanzacco, ma il riferimento, contenuto nella motivazione, al rischio interferenziale nello stabilimento Fondinord s.r.l., era del tutto errato, non conseguendo alla consegna del macchinario (per la cui installazione, un team tecnico della N.G. s.p.a era stato inviato alla Fondinord s.r.l. anche al fine espresso del passaggio di istruzioni per l’utilizzo) l’estensione dei confini spaziali della responsabilità aziendale, che una volta effettuato il controllo sulla sicurezza, non può assumere oneri sulle procedure di utilizzo presso il comodatario, per eventuali usi difformi. Censura l’illogicità della motivazione laddove sostiene che la sottoscrizione del contratto di comodato da parte dell’amministratore delegato G.R. comporti l’assunzione di quegli obblighi trasferiti al procuratore speciale e delegato tecnico C., perché un simile ragionamento si fonda sulla confusione delle decisioni afferenti all’amministrazione con quelle relative alla sicurezza, vanificando il senso della delega in materia di sicurezza nel momento dell’assunzione di iniziative commerciali. Nessuna culpa in eligendo, peraltro, appare configurabile, poiché il delegato C. possedeva, secondo valutazione ex ante, i requisiti tecnici per lo svolgimento dei compiti affidatigli, trattandosi di un soggetto altamente qualificato. Sottopone, ancora, l’omessa considerazione, da parte della decisione oggetto di ricorso, degli insegnamenti di legittimità sulle imprese di grandi dimensioni, essendo la N.G. s.p.a una multinazionale con oltre mille dipendenti (di cui circa trecentottanta in Italia) su ben undici stabilimenti fra Europa ed Asia, il che implica- qualora sia nominato, come nel caso di specie, un procuratore speciale per la sicurezza, di grande competenza, cui è conferito pieno potere anche di spesa, con firma singola- l’esonero di responsabilità dell’amministratore delegato. Infine, ricorda che il parco macchine al momento dell’assunzione della carica da parte del G.R. era già consolidato, che si trattava di macchinari collaudati dalla ditta produttrice, con marchiatura di conformità CE, in uso da molti anni e con esiti positivi, rispetto ai quali non poteva esigersi dal G.R. un controllo diretto, vista la delega conferita e l’assoluta mancanza di competenza del manager che aveva delegato detta materia a persona di alto profilo professionale.
    8. Con il quarto motivo lamenta, ex art. 606, comma 1A lett.re c) ed e) cod. proc. pen. della violazione della legge processuale e del vizio di motivazione l’erroneità della sentenza nella parte in cui afferma che l’insicurezza del macchinario si produsse a seguito della modifica del modello originario, tramite l’Inserimento di un pedale che consentiva di operare a macchina in moto, in assenza dell’uso obbligatorio del comando bimanuale. Invero, il macchinario prodotto dalla Ralc Italia nel 1997 era stato collaudato e ceduto alla Intervent, poi acquisita da N.G. s.p.a. Una macchina gemella prodotta nel 2000, recava già la modifica fatta dalla Ralc sul modello commissionato dalla Intervent, su richiesta di questa, per ovviare al disagio dell’operatore che ad ogni singola rotazione del pezzo, necessaria per ruotare la ventola e fissare ciascuna paletta, doveva staccarsi dalla zona di lavoro, azionare il comando bimanuale, lasciando tutti gli strumenti, per poi ritornare sul posto, con sovraccarico degli arti e pericolosa distrazione dal ciclo, connotato da ripetitività. Mentre il pedale inserito consentiva la piccola rotazione della paletta a velocità estremamente limitata, ma consentiva altresì di salvaguardare il principio del comando bimanuale, perché l’operaio teneva con una mano la maschera e con l’altra la saldatrice, così riducendo anche il rischio di distrazione. Anche in fase di scarico della ventola l’operatore, imbragata la ventola, mentre utilizza la pulsantiera del paranco della gru, accompagna con l’altra mano il gancio del paranco per vincere l’attrito e guidare l’uscita. L’uso del pedale, dunque, non presentava alcun problema, stante la necessità di impiegare entrambe le mani. Travisando il quadro probatorio emergente, con una motivazione del tutto inadeguata alla complessità delle emergenze istruttorie, la Corte territoriale, invece, si limita ad affermare: che la sussistenza del problema di sicurezza verificatosi esisteva ed era noto, essendosi prodotti almeno sei infortuni, di cui due per schiacciamento delle mani, fra il 1997 ed il 2008; che la necessità dell’utilizzo della gru per la fase di estrazione delle ventole sarebbe stata trattata In modo fugace nel manuale per la sicurezza senza evidenziare il rischio che tendeva ad evitare; che l’istruttoria dibattimentale aveva fatto emergere una certa confusione fra i tecnici sulla corretta procedura da seguire; che siffatto quadro di incertezza doveva essere imputato alla N.G. s.p.a per non avere fornito sufficienti indicazioni sull’utilizzo del macchinario. Inoltre, desume dalla dichiarazione del E.DV. ciò che il teste non dice e cioè che i sei infortuni causati dall’assemblaggio delle ventole, fra il 1997 ed il 2008, di cui due con schiacciamento delle mani fossero avvenuti per l’uso di quella assemblatrice. Non solo ma considera grave un’incidenza di due soli infortuni alle mani in ben 11 anni di utilizzo (con una produzione di 500-600.000 ventole) senza neppure conoscerne la dinamica e gli esiti, posto che nessun procedimento penale è conseguito, né sono state applicate sanzioni amministrative in alcuna occasione. In più, il giudice dell’appello ignora le dichiarazioni della parte offesa che ha affermato di esser a conoscenza dei rischi per il mancato uso della gru e del fatto che questa era l’unica procedura corretta, ma di avere ricevuto disposizioni diverse dal datore di lavoro. Circostanza confermata dai testi B. e T., nonché dal teste B. della Intervent, che ha riferito come la procedura con la gru, peraltro tassativa, fosse stata oggetto di valutazione, perché entrambe le mani dovevano trovarsi su altri componenti se fosse stato azionato il pedale. Ed ancora, non attribuisce alcun valore alle parole del teste P., direttore di produzione della N.G. s.p.a, il quale ha riferito di avere formato Del B. di Fondinord s.r.l., consegnadogli la documentazione e fornendo tutte le indicazioni per l’uso. Sicché nessuna confusione poteva dirsi sussistere fra i tecnici sulle procedure da seguire per l’estrazione della ventola. Conclude sostenendo che l’infortunio è stato causato non dall’insicurezza del comando a pedale, ma unicamente dal mancato utilizzo della gru per l’estrazione della ventola, previsto ed oggetto di specifiche istruzioni da parte del team della N.G. s.p.a al tecnico della Fondinord s.r.l.. Questa constatazione, emergente dal quadro probatorio, consente infine di affermare che dalla condotta contestata, relativa alla concessione in comodato d’uso di apparecchiatura non dotata dei presidi di sicurezza, si era giunti ad affermare la sussistenza di una condotta omissiva in capo al G.R., relativa alla valutazione del rischio relativo alla fase di estrazione del pezzo, in violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. dell’art. 6 CEDU e dell’art. III Cost.
    9. Con il quinto motivo censura la sentenza impugnata, ex art. 611, comma 1A lett. e) per vizio di motivazione, per avere attribuito alla N.G. s.p.a – e quindi al G.R.- la consapevolezza del mancato utilizzo da parte della Fondinord s.r.l. del paranco necessario all’estrazione della ventola dal macchinario, senza minimamente considerare, così travisando ancora una volta le prove, le testimonianze di C. e P. i quali hanno riferito che fu fatta la verifica della dotazione del sito produttivo della Fondinord di un numero di paranchi sufficienti per servire anche la macchina che veniva fornita, stante le tempistiche delle altre macchine, che non creavano sovrapposizioni. Ma la N.G. s.p.a neppure avrebbe dovuto occuparsi di questo aspetto, avendo istruito i tecnici, e tuttavia lo fece. Solo le istruzioni del datore di lavoro Fondinord, come testimoniato dalla persona offesa, (richiama il verbale di causa) pertanto, erano causa dell’evento lesivo, occorso al lavoratore, essendogli espressamente stata richiesta da Fabrizio G. (coimputato che ha patteggiato la pena) una manovra non prevista e non consentita, per ottenere l’aumento dei ritmi produttivi, che se non raggiunti, secondo il H.N., potevano portare a perdere il lavoro, perché il contratto di lavoro veniva concluso ‘a settimana’. Osserva che, dunque, nulla nella dinamica dell’infortunio ha a che fare con la conformazione della macchina e che ricondurre alla condotta del G.R. l’evento significa applicare in modo del tutto errato gli artt.
    40 e 41 cod. pen. e violare il principio della responsabilità penale, spinto sino al riconoscimento della responsabilità oggettiva.
    10. Con il sesto motivo censura la sentenza impugnata ex art. 606, comma 1A lett. b) per violazione della legge penale con riferimento all’art. 131 bis del codice penale per non avere riconosciuto la sussistenza della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, di cui aN’art. 131 bis cod. pen, anche avuto riguardo alla marginalità della colpa del G.R., come ritenuto dal giudice di primo grado, ed all’insussistenza di lesioni gravissime, unica ipotesi ostativa all’applicazione della norma. Rileva sul punto che con le dimissioni del pronto soccorso era stata formulata una prognosi di sette giorni e che dagli atti non si era potuto evincere la ragione per la quale fosse intervenuto un prolungamento della malattia oltre i quaranta giorni, ed inoltre che l’intervenuto risarcimento per l’asserito danno subito non poteva esser utilizzato, come aveva fatto la Corte, quale indice del grado di responsabilità riconosciuto dall’imputato, avendo mera funzione transattiva, tanto da non essere stato preceduto da approfondimenti clinici.
    11. Con il settimo motivo si duole ex art. 606, comma 1A lett.re b) ed e) del vizio di violazione della legge penale e del vizio di motivazione per avere la Corte d’appello confermato la sentenza del Tribunale in ordine alla pena con motivazione del tutto apparente, con la quale nulla spiegava in ordine alla differenza di trattamento fra il G.R. ed il G., al quale era stata applicata ex art. 444 cod. proc. pen. la sola pena pecuniaria, segno della ritenuta equità.
    12. Con l’ottavo motivo lamenta ex art. 606, comma 1A lett. e) il vizio di motivazione con riferimento alla durata della malattia, stante la rimessione di querela nel corso del giudizio e la mancata prova circa l’effettiva durata dell’inabilità, ciò comportando la perseguibilità a querela del reato e quindi, a fronte della rimessione, l’obbligo di proscioglimento.
    13. Con l’ultimo motivo lamenta la violazione della legge processuale perché la Corte di appello, nonostante la revoca della costituzione di parte civile, non ha provveduto a revocare le statuizioni civili.
    14. Conclude chiedendo l’annullamento della sentenza.
    15. L’unico motivo fatto valere dalla Fondinord s.r.l. censura la sentenza per vizio di motivazione e per violazione della legge 231/2001 per avere la sentenza totalmente omesso di affrontare la questione della prova relativa alla durata della malattia, avuto riguardo alla nozione di malattia quale fondamento penale della responsabilità amministrativa, che va descritta come una perturbazione funzionale di tipo dinamico cui segue, dopo un certo tempo, la guarigione, con stabilizzazione di una nuova situazione di benessere fisico degradato, o la morte. Sicché le alterazioni anatomiche cui non si associa un’apprezzabile riduzione della funzionalità non possono considerarsi malattia, che, come sopra definita, deve comunque avere un decorso superiore a quaranta giorni. Nel caso di specie, il medico del pronto soccorso ha determinato la prognosi otto giorni, trattandosi di un infortunio pacificamente lieve, senza fratture e senza alcun timore dello sviluppo di successivi problemi. La diagnosi è stata emessa a seguito di una procedura completa ed approfondita e confermata in sede processuale, dei medici che hanno avuto in cura l’interessato, i quali hanno riferito di averlo visitato e di avere riscontrato minime lesioni. Nessuna perizia medica è stata svolta nel corso del procedimento, Sicché non è possibile sostituire al concetto penale di malattia quello previdenziale- assistenziale, ad uso diverso, senza neppure svolgere una perizia medico-legale. La società chiede l’annullamento della sentenza.

    Diritto

    1. Il ricorso proposto da G.R. va accolto solo limitatamente all’ultimo motivo di impugnazione proposto.
    2. La prima censura è infondata. Nell’affrontare la questione dell’omessa rinnovazione dell’avviso di chiusura delle indagini, ex art. 415 bis cod. proc. pen., la sentenza impugnata, da un lato, dà atto che l’attività suppletiva di indagine richiesta dal pubblico ministero all’ufficiale di P.G. E.DV., è confluita nell’atto integrativo di indagine del 16 agosto 2012, di cui è stato notificato avviso di deposito il 27 novembre 2012, mentre il decreto di rinvio a giudizio è stato emesso il 16 gennaio 2013. Dall’altro, sottolinea che il quadro probatorio a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio non è mutato per effetto delle attività svolte, come sarebbe desumibile dalle stesse parole della difesa dell’Imputato che ha le ha definite ‘delle osservazioni alla memoria difensiva a metà con una consulenza’, con la conseguenza che nessuna violazione del diritto di difesa può neppure essere ipotizzata, in assenza di ogni pregiudizio sui diritti difensivi sulle strategie processuali dell’imputato.
    3. La soluzione della Corte territoriale, benché il ricorrente ne dubiti, si pone in linea con l’orientamenti di legittimità, secondo cui “Non è dovuta la rinnovazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari se il pubblico ministero, sollecitato dalla difesa a seguito della sua notificazione, compie atti di indagine che costituiscono conseguenza delle deduzioni e delle sollecitazioni di quest’ultima (In motivazione, la Corte ha chiarito che a diverse conclusioni deve giungersi, invece, qualora siano compiute investigazioni distinte ed autonome rispetto ai temi indicati con le richieste difensive).” (Sez. 6, n. 12656 del 26/02/2016 – dep. 25/03/2016, Parlascino, Rv. 26687001; Sez. 1, Sentenza n. 32942 del 03/07/2008 Ud. (dep. 06/08/2008 ) Rv. 240675).
    4. Invero, va ritenuto che non ogni attività svolta dal pubblico ministero successivamente alla presentazione delle memorie di cui di cui al terzo comma dell’art. 415 bis, cod. proc. pen., costituisca nuova indagine, dovendo ritenersi tale la ricerca ed il reperimento di nuovi elementi che si pongano come non solo come ‘nuovi’ rispetto al quadro investigativo cristallizzato al momento della notifica dell’avviso di chiusura indagini, ma altresì differenti da quelli sollecitati dalla memoria dell’indagato. E ciò perché tutto ciò che è richiesto dall’interessato con la memoria di cui al terzo comma dell’art. 415 bis cod. proc. pen., sia che costituisca un approfondimento di quanto già appartenente all’indagine, sia che costituisca l’integrazione reclamata dall’indagato, rientra nei temi di investigazione comunque ‘noti’ all’indagato medesimo. Riguardo ai quali non è necessaria la rinnovazione della garanzia difensiva prevista dall’art. 415 bis cod. proc. pen., consistente nell’attivazione di un meccanismo in forza del quale, una volta conosciute le indagini espletate è consentito alla parte, cui è dato il relativo avvertimento, di presentare memorie e chiedere nuove investigazioni. La disposizione, infatti, non introduce un procedimento che impone al pubblico ministero di rinnovare ogni volta che, accogliendo le istanze dell’indagato abbia svolto ulteriori accertamenti, l’avviso di conclusione indagini, al fine di consentire sempre nuove deduzioni. Al contrario, limita l’obbligo alla sola ipotesi in cui gli elementi raccolti siano estranei al compendio investigativo già reso noto, ai sensi del secondo comma dell’art. 415 bis cod. proc. pen. perché sono i soli che la parte non conosce, tanto è vero che con riferimento a quelli non ha ancora potuto chiedere né approfondimenti, né integrazioni. D’altra parte, la previsione di cui all’art. 430 cod. proc. pen., che consente di compiere attività integrativa di indagine, dopo l’emissione del decreto di rinvio a giudizio, completa le facoltà difensive, assicurando, con l’obbligo di deposito, l’immediata disponibilità degli esiti rispetto a quelle svolte dal pubblico ministero.
    5. In definitiva, non costituisce alcuna forma di nullità la mancata rinnovazione dell’avviso di cui all’art. 415 bis, comma 1A, cod. proc. pen., allorquando, come in questo caso, l’attività successiva alla presentazione della memoria consista in una relazione di natura tecnica, svolta su sollecitazione dell’indagato, contenente osservazioni di carattere tecnico e giuridico – così definite dal medesimo ricorrente- alle deduzioni di cui alla memoria difensiva e comunque prive di elementi modificativi del quadro accusatorio, posto che neppure la difesa identifica un elemento nuovo, al di là del contenuto della relazione contenente, a suo stesso dire, argomenti e quindi non accertamenti.
    6. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, inerente l’incompatibilità del consulente del pubblico ministero E.DV., funzionario della A.S.L., ad assumere la veste di testimone. Il ricorrente assume, inoltre, che il medesimo rivestisse anche la qualità di ausiliario del pubblico ministero, oltre a quella di consulente e che, nondimeno, la ragione che impedisce di sommare la funzione di testimone a quella di consulente tecnico risiedere nel combinato disposto degli artt. 225 cod. proc. pen. comma 3 e 222, comma IA lett. d)..
    E’ sufficiente, infatti, ripetere qui quanto più volte affermato da questa Corte e cioè che “Non sussiste l’incompatibilità con l’ufficio di testimone per il consulente tecnico incaricato dal P.M., non rivestendo costui la qualità di ausiliario dell’organo inquirente, in quanto è tale solo l’ausiliario in senso tecnico che appartiene al personale della segreteria o della cancelleria dell’ufficio giudiziario e non invece un soggetto estraneo all’amministrazione giudiziaria che si trovi a svolgere, di fatto ed occasionalmente, determinate funzioni previste dalla legge.” (Sez. 5, n. 32045 del 10/06/2014 – dep. 21/07/2014, Colombo e altro, Rv. 26165201; in precedenza ex multis Sez. 3, n. 42721 del 09/10/2008 – dep. 17/11/2008, Amicarelli, Rv. 24142601).
    Rispetto a siffatto orientamento, che distingue fra il consulente di parte e l’ausiliario del pubblico ministero, cui è vietato assumere la qualità di testimone ai sensi dell’art. 197 lett. d) cod. proc. pen., il ricorrente non svolge alcun ragionamento, richiamando delle norme, quali l’art. 222 cod. proc. pen. che attiene aH’incompatibililtà fra l’ufficio di perito e quello di consulente e quella di cui all’art. 225, comma 3A cod. proc. pen., che riguarda l’incompatibilità fra l’incarico di consulente e colui che non può prestare l’ufficio di perito o perché minore, interdetto o inabilitato, o perché interdetto dai pubblici uffici o da una professione, o perché sottoposto a misura di sicurezza personale o, infine, perché non può essere assunto come teste o chi è chiamato a prestare l’ufficio di testimone od interprete. Mentre non può testimoniare, al di là delle ipotesi di cui all’art. 197, lett.re a)-d) cod. proc. pen.- che qui non interessano- colui che, ai sensi della lett. d) del medesimo articolo ha svolto le funzioni di giudice, pubblico ministero o suo ausiliario o il difensore che abbia svolto investigazioni. Soggetti fra i quali non c’è il consulente tecnico.
    Dunque, il motivo deve essere respinto per le insuperabili ragioni riassunte dalla sentenza della Sez. 3, n. 42721 del 09/10/2008 – dep. 17/11/2008, Amicarelli, Rv. 24142601 (secondo cui ‘Significativamente nella relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale si afferma che: “In sede della disciplina della testimonianza non si è fatto alcuno cenno al perito ed all’interprete: si è ritenuto che rispetto a queste funzioni debba considerarsi prevalente quella del testimone e che perciò, salvo a risolvere in via interpretativa gli specifici casi che si dovessero presentare, l’unica norma che si deve affermare è nel senso dell’ostacolo a nominare perito od interprete chi debba essere chiamato a deporre come testimone (cfr. art. 222 c.p.p., lett. d) e art. 144 c.p.p., lett. b)”. Ancor più nette e categoriche sono le argomentazioni adoperate a proposito del consulente tecnico: “Nessun cenno è stato fatto al consulente tecnico, perché si è ritenuto che a tale qualifica, risalente ad un atto di parte, non possa essere attribuito rilievo alcuno nella materia in esame (cade perciò l’esigenza di riprodurre la norma dell’attuale art. 323 c.p.p., comma 3)”. Ed infatti la giurisprudenza di questa Corte è prevalentemente orientata nel ritenere che non vi sia alcuna incompatibilità con l’ufficio di testimone del consulente tecnico incaricato dal P.M. (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 6 n. 33810 del 26.4.2007; conf. Cass. pen. sez. 3 n. 8377 del 17.1.2008)’. Resta assorbito ogni motivo relativo alla tempestività della contestazione.
    7. Infondata è, altresì, la censura con la quale si contesta, sotto plurimi profili, la sussistenza di una posizione di garanzia in capo a G.R.,.
    8. Il primo riguarda il conferimento (con atto notarile) della delega quale responsabile per la sicurezza ex art. 16 d.lgs. 81/008, al procuratore speciale ad A.C.. La doglianza si sofferma sull’erroneità della motivazione nella parte in cui limita gli effetti della delega agli stabilimenti della N.G. s.p.a. di Ciserano, Lurano e Remanzacco, escludendone la rilevanza al di fuori, benché il macchinario sul quale è intervenuto l’infortunio -ceduto alla Fondinord s.r.l., a titolo di comodate gratuito- provenisse dallo stabilimento di Remanzacco e cioè da uno degli stabilimenti rispetto ai quali era stato trasferito in capo a C., in forza della delega, anche il dovere di verifica delle apparecchiature.
    La Corte territoriale, per la verità, argomenta in modo diverso e piò complesso. Non dubita, infatti, della validità della delega conferita ad A.C., né del fatto che all’interno degli stabilimenti il controllo sulla sicurezza dei macchinari competesse esclusivamente al medesimo (trattandosi certamente di realtà produttive complesse), ciò che sottolinea, invece, è che l’infortunio avvenne presso il comodatario, al quale l’assemblatrice era stata ceduta a seguito della decisione aziendale della N.G. di non produrre piò direttamente certi modelli di ventole, per acquistarli dalla Fondinord. Ma, alla domanda relativa all’assunzione di responsabilità ex art. 23 d.lgs. 81/2008 nel momento in cui si vende, noleggia o si concede comunque in uso un macchinario non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, risponde che essa ricade su tutti coloro che pongono in essere dette attività (vendita, noleggio e concessione in uso), che debbono assicurare il necessario controllo di regolarità prima che l’apparecchiatura esca dalla sua sfera di disponibilità.
    L’osservazione è ineccepibile e trova la sua fonte nella stessa lettera della norma e che, da un lato, non contraddice né il contenuto della delega conferita a C. in relazione alla sicurezza interna agli stabilimenti, né il fatto che incombesse in capo al medesimo l’obbligo di un controllo sulle macchine assemblatrici ivi utilizzate, ma attiene ad un momento successivo, quello della concessione in comodato, quando, chi assume la decisione di ‘fornire’ un’apparecchiatura deve assicurarne la rispondenza alle normative sulla sicurezza sul lavoro. Si tratta di una forma di responsabilità direttamente connessa con l’atto negoziale, indipendente dagli obblighi riguardanti l’eventuale precedente utilizzazione, con cui viene assicurata, in modo anticipato, la tutela antinfortunistica rispetto aM’utilizzatore che acquista il bene o a cui viene ceduto in qualsiasi forma, ancorché gratuitamente. Siffatta indipendenza delle posizioni di garanzia, l’una inerente alla sicurezza dell’uso produttivo di un bene, l’altra al suo trasferimento, si può cogliere con chiarezza se solo si pensi che è possibile cedere a fini produttivi anche macchinari dismessi perché insicuri o superati o non più conformi ad una normativa mutata. Infatti, l’unica ipotesi in cui “Il divieto di vendita di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di salute e sicurezza sul lavoro non opera” è quello in cui “detta vendita sia effettuata per un esclusivo fine riparatorio in vista di una successiva utilizzazione degli stessi, una volta ripristinati e messi a norma (In motivazione la Corte ha precisato che spetta al giudice accertare, con indagine di fatto, le condizioni di vendita stabilite in concreto).” (Sez. 3, n. 40590 dei 03/05/2013 – dep. 01/10/2013, Alberimi, Rv. 25693001).
    Sicché non è affatto illogico -come si lamenta- che proprio in relazione alla cessione in comodato del bene la sentenza impugnata individui la posizione di garanzia di G.R., il quale, nella sua qualità di amministratore delegato, concluse il contratto di comodato, in occasione dello smantellamento dell’unità produttiva di Remanzacco, ma non si occupò di mettere a norma, prima della consegna al comodatario, o quantomeno al momento dell’installazione, l’apparecchiatura ceduta.
    9. Il secondo profilo di doglianza attiene il preteso rischio interferenziale che si sostiene essere stato addebitato all’imputato, cui sarebbe contestata la responsabilità dell’infortunio avvenuto presso il comodatario benché non possa addossarsi al comodante alcuna responsabilità per il cattivo utilizzo dell’apparecchiatura presso il comodatario, o per la modifica della procedura di utilizzo rispetto a quella codificata, ancor più quando il primo abbia provveduto per l’installazione ed all’istruzione degli utilizzatori, con l’invio di un team tecnico.
    10. Anche qui, nondimeno, il ragionamento della sentenza è malinteso. Non si tratta, infatti, di un rischio interferenziale, in senso tecnico, cui la decisione non fa cenno, poiché la contestazione non involge il coinvolgimento nella procedura di lavoro di diversi plessi organizzativi, ma della confusione ed incertezza che accompagnò la procedura di utilizzo del macchinario ceduto, a cominciare dal manuale di sicurezza consegnato al comodatario, nel quale non era chiarito che l’utilizzo di una gru per la rimozione della ventola fosse un presidio di sicurezza per prevenire lesioni da schiacciamento. Cosicché è nella mancanza di corretta informazione alla Fondinord, presso la quale la N.G. installò l’apparecchiatura che la Corte territoriale ravvisa uno degli aspetti della condotta colposa, non nel rischio interferenziale propriamente detto.
    In ogni caso, in relazione a quanto affermato dal Collegio di appello in ordine al ‘confuso contesto’ di sicurezza in cui il macchinario fu installato presso la Fondinord il ricorrente si difende facendo riferimento, da un lato, al conferimento della delega a C., dotato dei requisiti tecnici adeguati e della capacità e piena autonomia di spesa, dall’altro alla mancanza di competenze tecniche dell’amministratore delegato circa la verifica della regolarità del macchinario, per la cui cessione aveva curato solo l’aspetto commerciale. Sono tuttavia argomenti che non invalidano la motivazione della sentenza, poiché il fondamento della responsabilità dell’imputato trova la sua fonte proprio nell’art. 23 d.lgs. cit. che costituisce ‘garante’ della sicurezza rispetto al trasferimento, a qualsiasi titolo, di un macchinario non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, al di fuori dell’ipotesi di cessione per fini di riparazione del medesimo. Il che, com’è ovvio, implica che colui che cura l’aspetto commerciale della cessione debba verificare, quando non ne abbia le competenze tecniche, la conformità delle apparecchiature alla normativa, assicurandosi di trasferire un macchinario in piena efficienza e sicuro, affidando l’incarico di un simile controllo a chi quelle competenze le possiede professionalmente, non essendo sufficiente né che la strumentazione fosse in uso presso un proprio stabilimento sotto la responsabilità di un delegato per la sicurezza, né la mera formale certificazione della conformità alle prescritte misure di sicurezza (cfr. In tema di infortuni sul lavoro, è configurabile la responsabilità del venditore allorquando, pur essendo conoscibile la non conformità del macchinario alle prescrizioni in tema di sicurezza, egli non si sia attivato per eliminare la difformità prima della vendita. (Fattispecie in cui è stata riconosciuta la responsabilità per omicidio colposo del venditore di una minipala in abbinamento con una benna miscelatrice, capovoltasi addosso ad un operaio per l’eccessivo carico, in assenza di adeguate indicazioni, con tacche o segni nella benna, dei livelli massimi di possibile riempimento). (Sez. 4, n. 35295 del 23/04/2013 – dep. 21/08/2013, R.C., Bendotti e altro, Rv. 25639901); ed anche “Nella ipotesi di lesioni personali derivanti da infortunio sul lavoro per effetto dell’uso di un macchinario, risponde del reato anche il venditore del macchinario medesimo ove l’infortunio sia riconducibile alla inadeguatezza dei congegni antinfortunistici, senza che possa rilevare, a discolpa del venditore stesso, la presenza di una formale certificazione attestante la rispondenza del macchinario alle prescritte misure di sicurezza. (Sez. 4, n. 18139 del 17/04/2012 – dep. 14/05/2012, Perrone, Rv. 25377101)
    11. Queste considerazioni valgono, infine, ad escludere, nel caso di specie, la rilevanza dell’orientamento, richiamato dal ricorrente, relativo all’individuazione della responsabilità per l’inosservanza delle normative sulla sicurezza in aziende di grandi dimensioni, posto che la responsabilità di cui all’art. 23 d.lgs. 81/2008 è correlata (oltre che alla fabbricazione) all’aspetto commerciale, sicché laddove sia l’organo di vertice che cura siffatto aspetto, sottoscrivendo i relativi contratti, è su quello che grava la posizione di garanzia. Il compito, peraltro, in un organigramma aziendale complesso può essere specificamente delegato ad altri soggetti, ma in questo caso non lo è stato, avendo G.R., provveduto direttamente.
    12. Infondato, ancora, è il quarto motivo inerente l’assoluta sicurezza dell’assemblatrice sulla quale è intervenuto l’infortunio, anche a seguito della modifica con cui è stato introdotto il comando a pedale, a seguito della richiesta della Intervent, poi incorporata dalla N.G..
    Non occorre ripetere qui quanto diffusamente esposto supra, in ordine alla ricostruzione dell’inserimento della modifica e partendo dall’assunto della N.G., secondo cui l’inserimento del pedale non avrebbe comportato alcun aggravamento del rischio, poiché nel momento di azionamento del pedale, comunque, sarebbe stato conservato il principio di funzionamento del comando bimanuale, poiché l’operatore impugnava da un lato, la saldatrice e dall’altro la maschera. E’, al contrario, sufficiente osservare che il comando bimanuale, per essere tale, non può dipendere dalla correttezza dell’operazione svolta dal lavoratore, ma deve essere idoneo a prevenire errori umani ragionevolmente prevedibili nelle manovre, in modo da evitare le situazioni pericolose.
    Non serve neppure, infatti, fare riferimento alle disposizioni di cui alla Direttiva V macchine 2006/42/CE, recepita nel d. Lgs. n. 17/2010 del 27 gennaio 2010, entrato in vigore il 6 marzo 2010 e cioè prima della conclusione del contratto di comodato 20 aprile 2010 per comprendere che il principio del comando bimanuale non viene rispettato per il solo fatto che il lavoratore quanto aziona il pedale tiene in mano da un lato la saldatrice e dall’altro, la maschera.
    Così, infatti, si ammette che il meccanismo può funzionare anche se il lavoratore tiene le mani libere, perché esso non si ferma solo perché l’operatore lascia la saldatrice o addirittura la maschera che egli tiene in mano. Il fatto che abbia le mani impegnate dagli strumenti di lavoro, perché opera correttamente, non assicura che egli lo faccia e se l’apparecchiatura non si ferma, quando il lavoratore ha libera una delle mani, perciò solo il macchinario è privo dei requisiti di sicurezza, perché le mani possono venire in contatto con gli organi mobili del macchinario. Il comando a due mani, infatti, è un comando ad azione mantenuta che richiede almeno l’azionamento simultaneo dei due comandi manuali per avviare e mantenere il funzionamento della macchina o degli elementi di quest’ultima, assicurando così la protezione alla persona che li aziona.
    Nessun rilievo, dunque, possono assumere le testimonianze riportate dal ricorrente, perché dalla sua stessa narrazione si apprende che l’inserimento del comando a pedale per consentire di effettuare piccole rotazioni della ventola, al fine di consentire di assicurarvi la paletta, fu giustificato dall’esigenza di evitare all’operatore il disagio di doversi staccare dalla zona ove operava per ogni singola rotazione del pezzo- a bassa velocità- necessaria a proseguire il lavoro, dopo ogni assemblaggio, dovendo questi ogni volta riporre gli strumenti, portarsi sul comando bimanuale per ruotare la ventola e nuovamente riprendere gli strumenti per procedere.
    Ma, com’è ovvio, l’avere inserito il comando a pedale che consente al macchinario di ruotare indipendentemente, e mentre il lavoratore vi opera, è una chiara violazione sinanco del generalissimo obbligo di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro di cui all’art. 15 d.lgs. 81/2008, come espresso dal disposto delle lett. c), d) e) ed f).
    Perdono persino rilievo, a questo proposito, anche le critiche alla sentenza relative al richiamo delle dichiarazioni di Ennio E.DV., consulente del pubblico ministero, che ha riferito di avere constatato che nell’attività di assemblaggio presso la N.G., si registrarono fra il 1997 ed il 2008 sei infortuni di cui due per schiacciamento delle mani (senza tuttavia poter identificare il macchinario coinvolto). Ed invero, a fronte di un meccanismo come quello descritto dallo stesso ricorrente è superfluo fare riferimento a precedenti incidenti, per affermare la pericolosità dell’apparecchiatura. Pericolosità che si conferma anche con riguardo alle operazioni di scarico della ventola in lavorazione, poiché anche in quell’operazione è possibile azionando il pedale aprire il macchinario, consentendo che l’operatore venga a contatto con le parti mobili dell’apparecchiatura. Il fatto che fosse previsto per l’estrazione delle ventole l’utilizzo di una gru o paranco, non usata nel caso di specie {infra), e che la N.G. avesse provveduto all’istruzione degli operatori della Fondinord, attraverso l’invio di un team al momento dell’installazione presso il comodatario, nulla muta. Correttamente, infatti, la sentenza sottolinea il difetto di informazione, anche in relazione all’insufficienza del manuale fornito, ove il tema è trattato troppo sinteticamente ed in modo confuso, tanto che sembrava un accorgimento destinato ad ovviare alla fatica di manovrare le pesanti ventole e non alla sicurezza.
    Ma, al di là della formazione ed informazione sull’adozione della manovra di estrazione tramite paranco, ciò su cui il ricorrente non si sofferma- spostando l’attenzione sulla mancata adozione da parte del comodatario della procedura di estrazione con la gru, indicata dal comodante- è la ragione finale fondante la decisione relativa al fatto che le assemblatrici di ventole non erano conformi alla normativa di prevenzione degli infortuni sul lavoro ‘in quanto azionabili anche con un comando a pedale’. Il che, per le ragioni che si sono già esposte, è di per sé sufficiente ad integrare la violazione dell’art. 23 d.lgs. 81/2008, perché proprio questa modalità d’uso, non impedita dal funzionamento dell’assemblatrice comportava il pericolo di contatto con le parti mobili della medesima. Nondimeno, ciò non era neppure impedito, come spiega bene la sentenza, dall’uso del paranco, poiché anche l’estrazione a mezzo della gru, in presenza del comando a pedale, non escludeva che la mano non impegnata nell’utilizzo del telecomando della gru, non venisse a contatto con le parti in movimento del macchinario, anche del tutto inavvertitamente.
    13. Le considerazioni appena svolte consentono di superare anche le deduzioni, di cui alla prima parte del quinto motivo, relative alla mancata predisposizione da parte di Fondinord di un paranco per ogni apparecchiatura, circostanza questa che la sentenza non avrebbe adeguatamente valutato, trattandosi di una misura inidonea ad escludere un uso non conforme alle istruzioni che si assumono impartite.
    14. Con riferimento al secondo profilo sollevato con il quinto motivo, attinente la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale introdotto un profilo di colpa inerente la violazione dell’obbligo di evitare anomalie di utilizzo per procedure e dotazioni presso la Fondinord, non descritto nel capo di imputazione, con conseguente mutazione del thema probandum, va richiamato, innanzitutto, l’arresto delle Sezioni Unite che hanno chiarito come “In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto deN’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione. (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010 – dep. 13/10/2010, Carelli, Rv. 24805101).
    Si tratta di un principio che è stato declinato anche in materia di reati colposi, rispetto ai quali si è ritenuta insussistente “la violazione del principio di correlazione tra l’accusa e la sentenza di condanna se la contestazione concerne globalmente la condotta addebitata come colposa, essendo consentito al giudice di aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e, come tali, non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa (Sez. 4, n. 35943 del 07/03/2014 – dep. 19/08/2014, Denaro e altro, Rv. 26016101; Sez. 4, Sentenza n. 19028 del 01/12/2016 Ud. (dep. 20/04/2017) Rv. 269601).
    15. Una simile premessa, nondimeno, induce a ritenere manifestamente infondata la censura, anche perché dalla stessa lettura della sentenza impugnata si evince che l’imputato ha ampiamente insistito sulla derivazione dell’infortunio dalla scorretta procedura utilizzata per l’estrazione della ventola, presso la Fondinord, che non aveva imposto, secondo le istruzioni, l’uso della gru, il che significa pacificamente che nessun diritto di difesa è stato violato in ordine alla correlazione fra accusa e sentenza. Non solo, ma le argomentazioni della sentenza al riguardo, più che ad un mutamento dell’ipotesi accusatoria, appaiono collegate alla necessità di dare una risposta alle sollecitazioni dell’imputato sul punto.
    16. Il sesto motivo di ricorso è parimenti manifestamente infondato. Il ricorrente si lamenta che il collegio di secondo grado non abbia riconosciuto, come richiesto, la causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.. argomentando in modo illogico, facendo riferimento ad una entità ‘non certo minima delle lesioni personali’- introducendo così un limite inesistente nella legge, che esclude solo l’ipotesi di lesioni gravissime- nonché all’importo del risarcimento riconosciuto alla persona offesa, che dimostrerebbe, secondo la Corte territoriale, l’incidenza causale della condotta dell’imputato sull’evento dannoso. Mentre, non solo il risarcimento, transattivamente riconosciuto non è indicativo di alcunché, anche perché liquidato, tenendo conto solo di criteri di convenienza e senza svolgere neppure un accertamento medico legale, ma il minimo apporto dell’imputato nella causazione del danno avrebbe dovuto condurre ad una diversa valutazione, anche perché si può riconoscere un concorso minimo in un fatto grave.
    17. Nondimeno, la sentenza non motiva in modo apparente, come assunto dal ricorrente, ma solo in modo sintetico, facendo, nondimeno riferimento esplicito alle ragioni per le quali nega l’applicazione della norma al caso di specie, soddisfacendo i criteri enunciati dalla Sezioni Unite, secondo cui che “Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 – dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 26659001). Ed invero, si sofferma sull’entità del danno, che considera confermata dal risarcimento, ma che viene per sé considerata. Sottolinea l’incidenza causale della condotta dell’imputato, che se non viene espressamente riassunta laddove la Corte risponde al motivo di impugnazione specifico, nondimeno si trae da tutto il corpo della motivazione, così come il riferimento al contesto lavorativo nel quale si è prodotto l’evento dannoso. Ed a tal proposito va ricordato che “”L’assenza dei presupposti per l’applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto può essere rilevata anche con motivazione implicita. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso relativo all’assenza di motivazione in ordine alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., ravvisando nel passaggio della motivazione della sentenza della corte di appello relativo alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 1, cod. pen., che l’appellante chiedeva di escludere, un’implicita esclusione della particolare tenuità del fatto). (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017 – dep. 18/05/2017, Tempera, Rv. 27003301).
    18. E’ infondato altresì il settimo motivo, inerente la sanzione irrogata, ritenuta eccessiva, anche avuto riguardo al fatto che al legale rappresentante della Fondinord era stata applicata, ex art. 444 cod. proc. pen., esclusivamente la pena pecuniaria e tenuta presente la mera apparenza della motivazione della sentenza, in assenza della considerazione di tutti i parametri di cui all’art. 133 cod. pen.. Per dare risposta alla doglianza è sufficiente richiamare l’uniforme orientamento di legittimità secondo cui “In tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena. (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 – dep. 15/09/2016, Rignanese e altro, Rv. 26794901; Sez. 4, Sentenza n. 46412 del 05/11/2015 Ud. (dep. 23/11/2015 ) Rv. 265283; Sez. 4, Sentenza n. 21294 del 20/03/2013 Ud. (dep. 17/05/2013 ) Rv. 256197). Peraltro, in questo caso la pena è ben al di sotto del medio edittale.
    19. Ancora infondato è l’ottavo motivo relativo alla durata della malattia, peraltro parzialmente coincidente con l’unico motivo proposto dalla Fondinord s.r.l. (su cui infra). Si assume, infatti, che in presenza della remissione di querela da parte della persona offesa, in assenza di un accertamento sulla durata della malattia e posto che la prognosi formulata alle dimissioni dal Pronto Soccorso era pari a soli sette giorni, il fatto che l’INAIL per finalità diverse abbia determinato l’inabilità al lavoro, in un periodo superiore ai quaranta giorni, non può costituire prova della sussistenza delle lesioni gravi. Si sottolinea, inoltre, l’omessa motivazione sul punto anche in relazione alla necessità di accedere alla soluzione più favorevole al reo.
    Ora, occorre rilevare che la motivazione sottende il principio secondo cui “La lesione personale deve considerarsi grave se l’incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni perduri oltre il quarantesimo giorno, ivi compreso il periodo di convalescenza o quello di riposo dipendente dalla malattia. (Sez. 5, n. 4014 del 27/10/2015 – dep. 29/01/2016, Cucchiella, Rv. 26755601; Sez. 4, Sentenza n. 32687 del 08/07/2009 Ud. (dep. 11/08/2009 ) Rv. 245116; Sez. 4, Sentenza n. 8017 del 14/03/1979 Ud. (dep. 06/10/1979 ) Rv. 142990). Seppure “il concetto di infermità non sia del tutto sovrapponibile a quello di malattia, risultando, rispetto a questo, più ampio (…) poiché «il concetto clinico di malattia -richiede- il concorso del requisito essenziale di una riduzione apprezzabile di funzionalità, a cui può anche non corrispondere una lesione anatomica, e di quello di un fatto morboso in evoluzione a breve o lunga scadenza, verso un esito che potrà essere la guarigione perfetta, l’adattamento a nuove condizioni di vita oppure la morte (S.U., 25/1/2005, n. 9163, Rv. 230317, la quale richiama, fra l’altro, Sez. V, n. 714/1999 e Sez. IV, n. 10643/1996)” (Cass, n. 4339 del 5 febbraio 2016) nondimeno, in questo caso si è di fronte ad una perturbazione funzionale di tipo dinamico, che riguarda l’utilizzo di una mano e quindi può assumersi la sovrapponibilità fra l’inabilità temporanea di cui all’art. 66 d.p.r 1124/1965 (in questo caso si tratta di inabilità assoluta al lavoro, ma il principio vale anche qualora si tratti di inabilità non assoluta purché permanga la limitazione funzionale) e la malattia come riduzione di funzionalità nel senso appena descritto. Con la conseguenza che la certificazione INAIL sull’impossibilità di utilizzare la mano per un periodo superiore a quaranta giorni ai fini lavorativi, costituisce certamente la prova della durata della malattia, come ritenuto, con implicita evidenza, dalla sentenza, che, tuttavia, richiama anche un’altra fonte di prova sulla durata della malattia, individuandola nella certificazione del dirigente medico di Medicina riabilitativa della A.S.L., che il 7 luglio 2011, ben oltre quaranta giorni dall’infortunio, prescrive ‘confezionamento di split mano destra’ ed un ciclo di dieci sedute di RMSS.
    Va trattato, a questo punto, l’unico motivo proposto da Fondinord s.r.l., che si fonda sul medesimo presupposto, posto che una malattia di durata inferiore ai quaranta giorni escluderebbe il reato da responsabilità degli enti. Per dare risposta al motivo è sufficiente quanto appena esposto. Nondimeno, conviene rispondere, benché la Fondinord la espliciti solo in narrativa e non nella parte del ricorso destinata alla proposizione delle doglianze, alla deduzione secondo cui la persona offesa avrebbe contribuito causalmente alla causazione del sinistro, scegliendo per comodità di operare con le mani, laddove era previsto l’uso del paranco, regolarmente fornito dal datore di lavoro, a servizio di due assemblatrici. Anche in questo caso occorre rinviare alla motivazione della sentenza impugnata – sulla cui correttezza ci si già soffermati- che argomenta anche sulla inidoneità del macchinario ad evitare il sinistro, perché fornito di un comando a pedale che consentiva l’operazione svolta dal H.N. e conseguentemente il contatto fra le mani e le parti mobili del medesimo. D’altro canto, la decisione mette anche in evidenza che successivamente all’infortunio l’assemblatrice venne dotata dalla Fondinord di sensori che ne bloccavano il movimento al rilevamento della presenza delle mani, il che dimostra l’assenza, prima di quel momento, di un modello organizzativo predisposto ed adottato dall’azienda idoneo a prevenire l’evento realizzatosi. Infine, va ancora richiamato l’orientamento di questa Corte “In tema di responsabilità da reato degli enti derivante da reati colposi di evento, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell’art. 5 del D.Lgs. n. 231 del 2001 all’ccinteresse o al vantaggio>>, devono essere riferiti alla condotta e non all’evento. (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014 – dep. 18/09/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 26111501). Né può dubitarsi della sussistenza dell’interesse dell’ente che avendo omesso la predisposizione dei sistemi di sicurezza ha conseguito un risparmio di spesa, (per tutte: Sez. 4, n. 24697 del 20/04/2016 – dep. 14/06/2016, Mazzotti e altro, Rv. 26806601)
    20. Il nono motivo proposto dall’imputato, invece, è fondato. Ed invero la sentenza impugnata ha omesso la revoca delle statuizioni civili, nonostante la revoca della costituzione di parte civile. Siffatte statuizioni debbono pertanto essere revocate.
    21. La sentenza va, dunque, annullata senza rinvio limitatamente alle statuizioni civile, che vanno revocate. Deve, invece, rigettarsi nel resto il ricorso di G.R. Giancarlo, nonché integralmente quello della Fondinord s.r.l., che va condannata al pagamento delle spese processuali.

    P.Q.M.

    Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili che revoca; rigetta nel resto il ricorso di G.R. Giancarlo; rigetta il ricorso della Fondinord s.r.l. che condanna al pagamento delle spese processuali.
    Così deciso il 7/06/2018

  • Schiacciamento della mano durante la sostituzione del tappeto di una macchina rotativa. Mancata formazione e Documento Valutazione Rischi. Vantaggio dell’impresa per aver risparmiato tempo .

    Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: GIANNITI PASQUALE Data Udienza: 08/03/2017

    Fatto

    1

    .Il 22 settembre 2009 G.C. rimaneva vittima di un infortunio mentre era intento alle operazioni di sostituzione del tappeto della macchina rotativa Carletti CRL, situata nella linea di produzione denominata “biscotti Orlandi” dello stabilimento di San Michele di Ravenna della DECO Industrie.
    Secondo quanto si legge nella sentenza di primo grado (e come risultava dai rilievi fotografici acquisiti all’udienza del 27 gennaio 2014), il lavoratore doveva, cambiare lo stampo e sostituirlo con un altro. Per effettuare detta manovra, in primo luogo, doveva essere sollevato di circa 10/15 cm. il rullo di stampa, utilizzando un paranco; quindi, doveva essere sfilato il tappeto di stampa usurato e lo stesso doveva essere sostituito con un altro; infine, doveva essere riabbassato il rullo nella sua sede. Per effettuare il sollevamento del rullo veniva utilizzata come imbragatura una corda, la quale, durante il sollevamento, improvvisamente cedeva, facendo cadere il rullo; il G.C., che aveva la mano sotto il rullo, rimaneva schiacciato, riportando la sub-amputazione, con frattura, di due dita della mano destra, con una prognosi iniziale di 40 giorni ed una durata effettiva della malattia di 6 mesi.
    2. In relazione a tale infortunio venivano tratti a giudizio DP.G., quale legale rappresentante della DECO Industrie s.c.p.a. (e, quindi, di datore di lavoro del lavoratore infortunatosi), nonché la stessa DECO, per rispondere rispettivamente del delitto di lesioni colpose e della violazione amministrativa di cui a seguire.
    3. Il Tribunale di Ravenna con sentenza 18/7/2014 emessa ad esito di articolata istruzione dibattimentale (nel corso della quale venivano assunte “plurime testimonianze” ed acquisita “copiosa documentazione”: cfr, relativa sentenza p. 1):
    a) riteneva DP.G. responsabile del reato p. e p. dall’art. 590 commi 1, 2 e 3 c.p., in relazione all’art. 583 comma 1 n. 1 c.p., per aver cagionato, nella sua qualità di amministratore delegato della DECO Industrie s.c.p.a., per colpa generica e specifica, a G.C., dipendente della società con mansioni di manutentore, lesioni personali gravi (e, precisamente, la sub amputazione con frattura del II e del III dito della mano destra), dalle quali era derivata una malattia e comunque un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni superiore a giorni 40; nonché
    b) dichiarava la responsabilità amministrativa della DECO Industrie s.c.p.a. ex art. 25 septies, comma 3, d. lgs. 231/01, in relazione al reato commesso dal DP.G., nell’interesse obiettivo e comunque a vantaggio della predetta società, avendo quest’ultima quanto meno ottenuto, dalle condotte del predetto, una riduzione dei costi lavorazione e, conseguentemente maggiori utili rispetto a quelli realizzabili attraverso il rispetto della normativa antinfortunistica. Colpa d’organizzazione consistita nella mancata adozione, in relazione alla specifica ipotesi delittuosa in esame, di un modello di organizzazione e gestione e, conseguentemente, nella mancata assicurazione di un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza e, in modo particolare, dall’art. 30 d.lgs. 81/08.
    4. Avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna veniva interposto appello nell’interesse sia del DP.G. che della Società Deco, appelli che vengono qui ripercorsi in relazione alle declaratorie di inammissibilità di seguito effettuate.
    4.1. L’imputato: con il primo motivo di appello, richiamava l’attenzione sul fatto che la sostituzione non era stata svolta da un lavoratore qualunque, ma da una squadra di due manutentori esperti (l’infortunato G.C. ed il di lui collega T.), che avevano a disposizione non solo la corda impiegata ma anche altre corde e catene. Con il secondo e con il terzo motivo – dopo aver premesso che la corda impiegata era stata gettata (non per trascuratezza o addirittura per finalità di occultamento, ma) perché l’ASL effettuò il primo accertamento 2 anni dopo l’incidente; e che gli operatori della ASL, contrariamente a quanto affermato nella sentenza di primo grado, non constatato le omissioni, ma soltanto formulato giudizi – osservava che nessuna delle norme richiamate nel capo di imputazione gli imponeva di effettuare le specifiche condotte di cui era contestata l’omissione; e che, d’altra parte, agli operatori della manutenzione era messo a disposizione l’ampio manuale della macchina, con tutte le specifiche utili alla sostituzione o alla semplice pulizia di ogni componente, e vi era la formazione in merito al sollevamento di carichi. Con il quarto motivo deduceva che il giudice di primo grado aveva selezionato e frazionato le affermazioni di tre testi da lui citati, mentre dall’audizione degli stessi era emerso che l’operazione in esame era abituale, svolta da due manutentori esperti, formati sul campo mediante la visione di una dimostrazione da parte di un collega più anziano; e, d’altra parte, l’idoneità degli strumenti impiegati era stata valutata in 20 anni di esecuzione di quella manovra, senza che mai si fosse rilevata una minima problematica, ed in azienda vi fosse un trascorso di grande attenzione alla sicurezza. Con il quinto motivo osservava come dall’esame del consulente ing. F. fosse emersa l’adeguatezza della corda impiegata rispetto al carico e il livello di professionalità ed esperienza degli addetti, tale da poterli definire idonei a fare loro stessi formazione ad altri, e quindi capaci certamente di valutare
    l’adeguatezza di uno strumento di quel tipo. Con il sesto motivo evidenziava l’inutilità di alcune precisazioni contenute nella sentenza. Con il settimo motivo metteva in dubbio la sussistenza del nesso causale tra le omissioni e l’evento lesivo: nulla provava che se i manutentori fossero stati specificamente formati avrebbero utilizzato strumenti diversi e più sicuri della corda impiegata, evitando così l’incidente; pertanto, non era certo che l’evento fosse stato causato da una condotta riprovevole dell’imputato. Con l’ottavo e ultimo motivo domandava la prevalenza delle attenuanti generiche rispetto all’aggravante, con le conseguenze del caso in assenza di querela.
    4.2. D’altra parte, la società appellante DECO riproponeva gli argomenti già addotti nell’interesse di DP.G., ma con l’ottavo motivo di gravame lamentava l’errata applicazione delle sanzioni interdittive nei confronti della società.
    4.3. In vista dell’udienza d’appello venivano depositati motivi aggiunti nell’interesse del DP.G., il quale con il primo (motivo 1 bis) si ricollegava a quanto già affermato con il secondo motivo di gravame, denunciando la violazione o l’erronea applicazione dell’art. 2087 c.c., in relazione: all’art. 28 comma 2 d. lgs n. 81/08, nonché in relazione all’art 71 comma 7 d. lgs. n. 81/08; mentre con il secondo motivo (motivo 2 bis) veniva richiesta la declaratoria di non punibilità ex art 131 bis c.p. per la modesta gravita del fatto e la non abitualità dello stesso.
    Analoghi motivi aggiunti analoghi venivano depositati anche nell’interesse della DECO Industrie s.c.p.a.
    5. La Corte di appello di Bologna con la impugnata sentenza, in punto di affermazione di responsabilità, ha integralmente confermato la sentenza 18/7/2014 del Tribunale di Ravenna.
    In punto di trattamento sanzionatorio, la Corte ha confermato quanto disposto nei confronti dell’imputato DP.G. (che, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di un mese di reclusione); mentre, quanto al trattamento disposto nei confronti della società, ha confermato la condanna della stessa alla sanzione amministrativa di 25.800 euro, e, in modifica di quanto statuito nella sentenza di primo grado, ha revocato la sanzioni interdittive di cui all’art. 9 comma 2 d. lgvo n. 231/2001.
    Al riguardo, la Corte territoriale ha ritenuto condivisibile l’argomento relativo all’assenza del presupposto per l’applicazione delle sanzioni interdittive. Ciò in quanto il profitto conseguito dalla DECO Industrie per mezzo delle omissioni in contestazione, considerata anche la sporadicità con cui l’operazione veniva eseguita (due o tre volte l’anno), non era stato tale da potersi ricomprendere nella nozione di “profitto di rilevante entità” di cui all’art. 13 d. lgs. n. 231/01.
    6. Avverso la sentenza della Corte territoriale, tramite difensore di fiducia, propongono ricorso l’imputato DP.G. e la società DECO Industrie.
    7. Il ricorso presentato nell’interesse del DP.G. è affidato a 6 motivi di doglianza.
    7.1. Nel primo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in punto di avvenuta individuazione nella sua persona dell’autore della condotta omissiva contestata.
    Il ricorrente si lamenta che la Corte territoriale aveva tenuto conto della sua qualifica di datore di lavoro, ma non aveva considerato che la valutazione del rischio e l’obbligo di formazione dei dipendenti gravava (non su di lui, ma) sul delegato A.G..
    7.2. Nel secondo denuncia vizio di motivazione in punto di ritenuto nesso causale tra detta condotta e l’evento lesivo.
    Il ricorrente, dopo aver rilevato che lo stato della corda non aveva mai formato oggetto di esame in sede processuale e che l’ispezione era avvenuta dopo oltre due anni dall’infortunio, si lamenta che la Corte di merito aveva attribuito la causa dell’evento alla mancata valutazione del rischio specifico ed alla mancanza di una adeguata formazione (che avrebbe dovuto consentire al lavoratore di valutare l’idoneità della corda rispetto al carico da sollevare), ma non aveva argomentato sulla sussistenza del nesso causale tra la presunta omissione e l’evento. Secondo il ricorrente, il certificato di prova prodotto dal teste F. nel corso dell’esame era indicativo della adeguatezza in astratto di una corda del tipo e della misura di quella utilizzata. D’altra parte, la valutazione avrebbe dovuto essere fatta mediante i canoni della prognosi postuma, con giudizio ex ante circa la probabilità dell’evento fondata sugli elementi presenti al momento della commissione dei fatto. Sul punto la Corte avrebbe confuso la prevedibilità ed evitabilità dell’evento con l’efficacia eziologica del comportamento omissivo.
    7.3. Nel terzo denuncia vizio di motivazione in punto di ritenuta omessa valutazione del rischio circa l’attività nel corso della quale si era verificato l’evento.
    Il ricorrente – dopo aver rilevato che l’attività, nell’ambito del quale era accaduto l’infortunio, rappresenta ordinaria opera di manutenzione – deduce che dalla documentazione in atti (DVR e documenti complementari) emergerebbe la contraddittorietà della motivazione in merito alle violazioni di legge contestate
    (art. 2087 c.c., art. 28 comma 2 lettere a), b) e d) del d. lgs. n. 81/2008 e 71 comma 7 dello stesso d. lgs.)
    7.4. Nel quarto denuncia vizio di motivazione in punto di ritenuta mancanza di formazione del lavoratore infortunato.
    Secondo il ricorrente, anche con riguardo a detta seconda ritenuta causa delle lesioni personali per cui si è proceduto, vi sarebbe contrasto tra il contenuto informativo degli atti processuali e le premesse dell’argomentazione della Corte territoriale; ed, in particolare, la documentazione prodotta dal suo difensore il 23/11/2011 sarebbe stata travisata.
    7.5. Nel quinto denuncia violazione dell’art. 133 c.p. in punto di commisurazione della pena quanto alla scelta della pena detentiva.
    Il ricorrente si lamenta che la Corte: da un lato, avrebbe utilizzato il medesimo elemento (cioè la durata della malattia della persona offesa) sia ai fini della contestazione dell’aggravante che ai fini della scelta della pena detentiva; dall’altro, avrebbe fatto riferimento alla non lieve entità del grado della colpa, senza alcuna indagine al riguardo.
    7.6. Nel sesto denuncia violazione dell’art. 131 bis laddove la Corte non avrebbe preso in considerazione il motivo di appello aggiunto.
    8. Il ricorso presentato nell’interesse della DECO è a sua volta affidato a 6 motivi di ricorso.
    8.1. Nel primo la società ricorrente denuncia vizio di motivazione in punto di ritenuta colpa d’organizzazione.
    In particolare, la Deco si lamenta che la Corte territoriale: a) avrebbe travisato la testimonianza di C. che aveva fatto riferimento al modello organizzativo adottato l’11 settembre 2004 e che era vigente al momento del fatto; b) non avrebbe considerato la politica aziendale, che era orientata alla massima tutela della salute dei lavoratori, come emergeva dai documenti richiamati nei motivi successivi; c) non avrebbe tenuto conto che il suddetto modello organizzativo era stato aggiornato in considerazione dei nuovi reati presupposto inseriti dal cda il 18/12/2009.
    8.2. Nel secondo denuncia vizio di motivazione ed erronea applicazione dell’art. 5 d. lgs. n. 231 del 2001 in punto di erronea individuazione del DP.G. quale soggetto responsabile e di conseguente ritenuta sussistenza del legame soggettivo, presupposto dal citato art. 5.
    8.3. Negli ulteriori motivi di ricorso si ripercorrono argomentazioni svolte nel ricorso presentato nell’interesse del DP.G.. E così: nel terzo si denuncia vizio di motivazione in punto di avvenuta individuazione nel DP.G. dell’autore della condotta omissiva del reato presupposto, riprendendo il primo motivo del ricorso presentato dall’imputato; nel quarto si denuncia vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza del nesso causale del reato presupposto, riprendendo il secondo motivo del ricorso presentato dal DP.G.; nel quinto si denuncia vizio di motivazione in punto di ritenuta omessa valutazione del rischio, riprendendo il terzo motivo del ricorso presentato dall’imputato; nel sesto si denuncia vizio di motivazione in punto di ritenuta omessa formazione del lavoratore infortunato, riprendendo il quarto motivo del ricorso presentato dal DP.G..
    9. In vista dell’odierna udienza, sempre tramite difensore di fiducia, la società DECO propone 4 nuovi motivi in relazione ai primi 4 motivi di ricorso, nei quali denuncia vizio di motivazione laddove la Corte territoriale:
    a) avrebbe ritenuto la colpa d’organizzazione, senza considerare: il verbale del Cda 18/3/2008, che era stato consegnato all’Ausl di Ravenna il 23/11/2011; la seduta di formazione dedicata ai manutentori ed agli operatori che si era svolta il 18/5/2008; la distribuzione ai lavoratori nel 2012 di un opuscolo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
    b) avrebbe agganciato la responsabilità della società alla commissione del reato attribuito all’amministratore delegato DP.G., senza considerare che questi aveva rilasciato delega al Sig. A.G., che l’aveva accettata, risultando così l’unico destinatario degli obblighi di sicurezza e titolare della posizione di garanzia;
    c) avrebbe ritenuto la condotta omissiva del DP.G., senza considerare che la valutazione del rischio era stata regolarmente effettuata nel DVR, sottoscritto dal DP.G. il 31/12/2008 e senza considerare che, a seguito della intervenuta delega, sul DP.G. gravava solo un obbligo di vigilanza sull’esercizio della intervenuta delega;
    d) avrebbe affermato il nesso causale, senza considerare: da un lato, che lo strumento dalla cui rottura era dipesa la lesione non era stato ritrovato in sede di ispezione in quanto dalla data dell’infortunio erano decorsi oltre due anni; e l’accertatore O. non aveva potuto escludere che l’inadeguatezza della corda potesse derivare da una non idoneità originaria della stessa, non percepibile; e, dall’altro, non essendo emersa la ragione della rottura della corda, non avrebbero potuto essere affermati i presupposti della responsabilità dell’ente (e cioè l’interesse e/o il vantaggio che la società avrebbe tratto dalla mancata adozione della misura preventiva necessaria), tanto più che: il valore della corda era insignificante; l’operazione si svolgeva solo due o tre volte l’anno; gli addetti all’operazione avevano ampia discrezionalità di spesa in ordine all’acquisto di presidi ritenuti necessari; il ricorso ad una fune diversa non avrebbe determinato alcun allungamento dei tempi di produzione.

    Diritto

    1. I ricorsi non sono fondati.
    2. Inammissibili sono il primo motivo del ricorso presentato nell’interesse del DP.G. ed il terzo motivo del ricorso presentato nell’interesse della DECO, nonché il secondo motivo nuovo presentato da quest’ultima.
    Nella sentenza di primo grado era stato affermato che l’omessa valutazione dei possibili rischi connessi alla particolare attività lavorativa per cui è processo (e quindi la mancata previsione di procedure e misure di prevenzione e sicurezza) era condotta che andava imputata al datore di lavoro, anche in presenza della figura di un responsabile della sicurezza, in quanto, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (peraltro puntualmente richiamata in sentenza), la delega di funzioni esclude la riferibilità di eventi lesivi ai deleganti soltanto se tali eventi siano il frutto di disfunzioni occasionali (e non anche nel caso in cui siano determinati da difetti strutturali aziendali o del processo produttivo, come per l’appunto nel caso di specie). E, d’altra parte, per espressa previsione di legge (art. 17 d. lgvo n. 81/2008) la redazione del documento di valutazione rischi è compito specifico del datore di lavoro, e, in quanto tale, insuscettibile di formare oggetto di delega.
    Orbene, dalla intestazione della sentenza impugnata (oltre che dal tenore degli atti di appello e dei relativi motivi aggiunti, in atti) emerge che la questione della delega non ha formato oggetto di uno specifico motivo di doglianza davanti alla Corte di appello.
    Ne consegue che i motivi in esame devono essere dichiarati inammissibili, proprio perché formulati per la prima volta nel presente giudizio di legittimità.
    3. Non fondati sono poi il terzo ed il quarto motivo del ricorso presentato nell’interesse del DP.G. ed il quinto e sesto motivo del ricorso presentato dalla Deco, nonché il terzo motivo nuovo della Deco, tutti concernenti la condotta colposa contestata al DP.G..
    3.1. Può essere utile premettere che, nel capo di imputazione, al DP.G. è stata contestata, oltre alla colpa generica, l’inosservanza delle norme antinfortunistiche; e, in particolare:
    – dell’art. 2087 c.c., poiché aveva omesso di valutare adeguatamente i rischi specifici per l’incolumità dei lavoratori insiti nelle attrezzature per il sollevamento presenti in azienda e di predispone misure di prevenzione e protezione idonee ad evitarne la concretizzazione, nonché procedure per l’attuazione delle stesse ed adeguata formazione, informazione ed addestramento del personale addetto;
    – dell’art. 28 comma 2 lettere a), b) e d) D.Lgs. 81/08, poiché, nel predisposto Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito DVR): a) aveva omesso di valutare il rischio derivante dalle operazioni di manutenzione in generale, così trascurando completamente quelle di sostituzione del tappeto della macchina rotativa; b) aveva omesso di indicare le misure di prevenzione e protezione da attuare in relazione alle operazioni di manutenzione in generale e, in modo particolare, per quelle di sostituzione del suddetto tappeto; c) aveva omesso di individuare le procedure per l’attuazione delle misure da realizzare in relazione alle operazioni di manutenzione in generale e, in modo particolare, per quelle di sostituzione del tappeto;
    – dell’art. 71 comma 7 d. lgs. n. 81/08, perché, nonostante le attrezzature presenti in azienda per il sollevamento di carichi e l’effettuazione di lavori di manutenzione richiedessero per il loro impiego conoscenze e responsabilità particolari, visti i rischi specifici per l’incolumità dei lavoratori, non aveva adottato le misure necessarie affinché l’uso di dette attrezzature fosse riservato a lavoratori con una formazione ed un addestramento adeguati e le operazioni di riparazione e manutenzione fossero lasciate esclusivamente al personale qualificato in maniera specifica per svolgere detti compiti.
    3.2. Orbene, il Tribunale di Ravenna, nella sentenza di primo grado – dopo aver ricostruito le modalità del sinistro sopra riportate – ha osservato che, dopo l’infortunio, la corda utilizzata per il sollevamento del rullo era stata gettata, ragion per cui, quando due anni dopo la ASL effettuò le indagini, non fu possibile accertare se la rottura era derivata dall’usura oppure da un difetto di origine.
    Pur tuttavia, gli operatori ASL ebbero modo di constatare che il datore di lavoro: a) non aveva valutato il rischio derivante da quella operazione specifica di sostituzione del tappeto (operazione che era peraltro di ordinaria manutenzione, venendo effettuata più volte l’anno); b) non aveva individuato nel documento di valutazione dei rischi alcuna misura di prevenzione e neppure le relative procedure di attuazione (ad esempio, stabilendo che per quella determinata operazione si dovesse fare ricorso ad uno specifico tipo di imbragatura); c) non aveva fornito alcuna formazione ai lavoratori addetti all’operazione (i quali, quindi, non erano stati specificamente preventivamente informati né del tipo di procedura da adottare nè degli attrezzi da utilizzare: in azienda in effetti erano presenti più tipi di braghe, corde, catene; e, pertanto, l’addetto avrebbe dovuto essere messo in grado di sapere quale imbragatura fosse idonea).
    Tanto premesso, il Giudice di primo grado ha preso in esame l’assunto difensivo, secondo il quale l’azienda aveva in realtà previsto nel DVR il rischio specifico relativo alla operazione di manutenzione per cui è processo; ma l’ha disatteso, osservando che: a) l’unico DVR che portava una data certa precedente l’infortunio non prevedeva il rischio specifico derivante dalle operazioni di sollevamento del rullo dalla macchina rotativa Cadetti CRL; b) fra la documentazione che l’azienda aveva inviato alla ASL, vi erano anche fotocopie di manuali di istruzione di varie aziende, ma si trattava di documenti che o non avevano data certa anteriore all’infortunio oppure contenevano indicazioni del tutto generiche e non riferite espressamente allo specifico macchinario e all’operazione nel corso della quale il G.C. si era infortunato. L’azienda, dunque, non aveva valutato quel rischio e non aveva conseguentemente valutato le misure e le procedure di prevenzione e di protezione per evitarlo e neppure aveva informato e formato i lavoratori dei rischi specifici di tale lavorazione.
    Il Giudice di primo grado ha preso in esame il contenuto delle deposizioni rese dai testimoni N.F., T. A. e D.V., osservando che dalle stesse era emerso che, per effettuare la sostituzione, veniva utilizzata da tempo sempre la stessa corda – benché in azienda fossero presenti anche altre corde, alcune catene e qualche fascia o cinghia – poiché era ritenuta delle dimensioni giuste per passare nel piccolo spazio nel quale andava effettuata l’imbragatura. I testi avevano inoltre precisato che: a) le modalità operative erano indicate esclusivamente nel “libro di macchina”, tenuto in officina a disposizione di chi ritenesse necessario consultarlo; b) detto libro illustrava soltanto come smontare e rimontare il rullo (e non anche che cosa utilizzare per sollevarlo); c) non venivano effettuati corsi a riguardo e la formazione avveniva di fatto “sul campo “.
    Dopo l’infortunio, invece, i lavoratori avevano partecipato a corsi specifici sulla scelta e l’utilizzo delle diverse imbragature; inoltre, per il cambio del rullo della rotativa Carletti, erano state adottate (non più corde, ma) fasce di colore diverso a seconda del peso da sollevare, in modo da consentire, anche ad occhio, di individuare dal colore quella più idonea e in modo da rendere più agevole rispetto ad una corda, grazie alla loro conformazione, la verifica dello stato di usura. Era emerso, in aggiunta, che la fascia utilizzata in seguito era molto più grossa della precedente corda; e, quindi, era più complicato e lungo effettuare quel lavoro.
    Il Tribunale infine ha preso in esame l’assunto difensivo (fondato soprattutto sull’esame del consulente tecnico di parte) secondo il quale la corda utilizzata per effettuare l’operazione sarebbe stata idonea ed i lavoratori avrebbero avuto la precisa disposizione di avvertire i responsabili in caso di usura di qualche attrezzo. Ma ha osservato che: a) la questione sulla capacità di portata della corda che era stata utilizzata non aveva in realtà particolare rilevanza, essendo evidente che l’infortunio si era verificato perché era stato utilizzato un mezzo di sollevamento divenuto in quel momento inadeguato; b) all’imputato era contestato il fatto che l’utilizzo del mezzo di sollevamento era rimesso alla piena discrezionalità dei lavoratori – i quali, non formati in ordine ai possibili rischi, utilizzavano la corda, anziché gli altri mezzi a disposizione, perché più facile da inserire sotto il rullo e senza operare alcuna preventiva valutazione di idoneità rispetto al carico da sollevare e allo stato di usura. E i lavoratori si comportavano così perché da venti anni erano soliti lavorare in quel modo, perché nessuno li aveva preventivamente informati e formati in ordine ai possibili rischi insiti in quell’operazione e, quindi, alla necessità di adottare strumenti di lavoro che fossero idonei, per capacità intrinseca ed efficienza.
    3.3. E la Corte territoriale, nell’esaminare le doglianze difensive concernenti i profili di colpa contestati, ha rilevato:
    -quanto alle constatazioni degli operatori della ASL, che il primo giudice aveva correttamente ritenuto in sentenza che “…gli operatori della ASL constatarono che il datore di lavoro non aveva valutato il rischio derivante da quella operazione specifica di sostituzione del tappeto …, non individuando nel documento di valutazione dei rischi alcuna misura di prevenzione né le relative procedure di attuazione, … che inoltre non era stata fornita alcuna formazione ai lavoratori addetti all’operazione …”; ciò in quanto le circostanze oggetto della constatazione (ossia la mancanza di elementi da cui emergessero una valutazione del rischio specifico e l’assunzione delle menzionate misure specifiche per evitarne la concretizzazione) erano state accertate in maniera oggettiva, tanto che nello stesso atto d’appello si era affermato che “la difesa dell’imputato, infatti, non ha contestato che non vi fosse nel DVR quello specifico relativo a tale operazione di manutenzione” (p. 11); secondo la difesa il primo giudice si era limitato a prendere atto di un mero parere di un solo accertatore, riguardo alia necessaria specificità delle valutazioni da effettuare, di cui si era constatata l’assenza, mentre avrebbe dovuto essere affermata la sufficienza di previsioni e tutele di portata generale; ma la Corte ha ritenuto detto assunto non condivisibile: a) sia perché l’art. 28 d. lgs. 81/08 precisa infatti che il DVR deve contenere una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, con la conseguenza che, per garantire un’adeguata valutazione di ogni rischio, non è sufficiente una relazione del tutto generica, ma è invece necessaria una valutazione che, seppur sinteticamente, prenda in considerazione in maniera specifica ogni potenziale rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori (solo in questo modo, infatti, è possibile apprestare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie per garantire pienamente la sicurezza); b) sia perché l’art. 71 comma 7 cit. d. lgs. prevede espressamente alcuni obblighi per il datore di lavoro a fronte dei “rischi specifici” delle attrezzature; e ciò costituisce un’ulteriore conferma della necessaria specificità della valutazione dei rischi;
    -quanto alla qualifica del G.C. e del T., che: a) si trattava di due lavoratori che non avevano ricevuto una formazione mediante un corso specifico riguardo all’operazione, ma che svolgevano la sostituzione utilizzando la corda più facile da inserire nel piccolo spazio, così come avevano visto fare “sul campo” osservando un collega più anziano; b) una formazione di questo tipo non rendeva pienamente consapevoli dei possibili rischi e delle cautele da adottare per eseguirla in totale sicurezza, non garantendo pertanto una adeguata valutazione nella scelta del mezzo idoneo; c) a ciò non poteva peraltro sopperire né la presenza del libro di macchina a disposizione dei lavoratori – che non precisava quale strumento utilizzare per sollevare il rullo – né tantomeno l’abitualità dell’azione – in quanto la meccanica e acritica reiterazione nel tempo di una condotta non era di certo sufficiente a rendere esperto il soggetto che la compiva; d) a fronte delle considerazioni che precedono, sfumava il fatto che i due lavoratori avessero a disposizione anche altre corde e catene con cui avrebbero potuto effettuare il sollevamento: il rimprovero nei confronti del DP.G. si sostanziava nell’aver lasciato, senza aver operato una idonea valutazione dei rischi dell’operazione, la scelta tra i suddetti strumenti a dei soggetti non adeguatamente formati e che, pertanto, non disponevano delle necessarie conoscenze per assumere la decisione in maniera del tutto consapevole;
    -quanto alla valutazione del rischio ed alla pretesa adeguatezza di indicazioni per relationem, che: a) nemmeno nella documentazione del costruttore della macchina era adeguatamente presa in considerazione la specifica operazione in cui si era verificato l’incidente, non precisandosi infatti quale strumento utilizzare per sollevare il rullo: ciò rendeva del tutto privo di fondamento la doglianza difensiva; b) l’indicazione nel DVR di un manuale – nel quale non era nemmeno idoneamente considerata l’operazione specifica e al quale non aveva comunque fatto seguito né la predisposizione di misure di prevenzione e protezione idonee, né un’adeguata formazione del personale addetto – di certo non poteva essere intesa come corretta esecuzione dei citati obblighi gravanti sul datore di lavoro a garanzia della sicurezza.
    3.4. In definitiva, la congiunta lettura di entrambe le sentenze di merito – che, concordando nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, valgono a saldarsi in un unico complesso corpo argomentativo (cfr. Cass., Sez. 1, n. 8868/2000, Sangiorgi, Rv. 216906) – evidenzia che i giudici di merito hanno sviluppato un conferente percorso argomentativo, relativo all’apprezzamento del compendio probatorio, che risulta immune da censure rilevabili in sede di legittimità, oltre che coerente con la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. sent. N.20129 del 10/03/2016, Serafica ed altro, Rv. 267253), secondo la quale il datore di lavoro ha l’obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’Interno dell’azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro, e, all’esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, all’interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
    4. Non fondati sono il secondo motivo del ricorso presentato nell’interesse del DP.G. ed il quarto motivo del ricorso presentato nell’interesse della Deco, nonché il quarto motivo nuovo di quest’ultima, tutti concernenti il nesso causale tra la condotta contestata e l’evento lesivo verificatosi.
    4.1. In linea generale, è indubbio che l’applicazione del principio di colpevolezza esclude qualsivoglia automatismo rispetto all’addebito di responsabilità e si impone la verifica, in concreto, della violazione da parte dell’imputato non solo della regola cautelare (generica o specifica), ma anche della prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso, che la regola cautelare mirava a prevenire (la cd. “concretizzazione” del rischio).
    L’individualizzazione della responsabilità penale impone di verificare, cioè, non soltanto se la condotta abbia concorso a determinare l’evento (ciò che si risolve nell’accertamento della sussistenza del nesso causale) e se la condotta sia stata caratterizzata dalla violazione di una regola cautelare sia essa generica o specifica, ma anche se l’autore della stessa potesse prevedere, con giudizio “ex ante” quello specifico sviluppo causale ed attivarsi per evitarlo.
    In tale ambito ricostruttivo, la violazione della regola cautelare e la sussistenza del nesso di condizionamento tra la condotta e l’evento non sono sufficienti per fondare l’affermazione di responsabilità, giacché occorre anche chiedersi, necessariamente, se l’evento derivatone rappresenti o no la “concretizzazione” del rischio, che la regola stessa mirava a prevenire; e se l’evento dannoso fosse o meno prevedibile, da parte dell’imputato (Sez. 4, n. 43966 del 06/11/2009, Morelli, Rv. 245526).
    4.2. Al riguardo, il Giudice di primo grado ha rilevato che, se i lavoratori fossero stati adeguatamente formati si sarebbero preoccupati di svolgere tale verifica d’idoneità e non avrebbero, conseguentemente, utilizzato la suddetta corda solo perché da tempo la utilizzavano o perché si trattava dell’imbragatura più comoda da utilizzare, ma si sarebbero preoccupati di verificare l’idoneità dell’imbragatura da utilizzare, sia in relazione allo stato di manutenzione e di usura che in relazione alla sua capacità di portata.
    E la Corte territoriale ha osservato che: a) non sussisteva alcun dubbio riguardo al fatto che la corda fosse, al momento dell’incidente, uno strumento inadeguato per svolgere quella specifica operazione di sostituzione, come risultava dal fatto che la stessa aveva ceduto; b) non era condivisibile l’argomento difensivo, secondo cui non vi sarebbe stata prova che svolgere quella stessa operazione con un altro strumento sarebbe stato meno rischioso, in quanto, nel caso specifico, vi era stato (non un mero rischio, ma) un pericolo che si era concretizzato in un danno, per cui condividere la tesi della difesa sarebbe equivalso ad affermare che non esistevano strumenti che consentissero di svolgere in sicurezza l’operazione di sollevare il rullo e, quindi, evitare l’incidente; c) un dubbio poteva, se mai, esserci sulla causa della inadeguatezza della corda, in quanto l’inadeguatezza poteva essere derivata da una inidoneità originaria rispetto al carico da sollevare, dall’usura della corda o da una combinazione delle suddette due cause; ma in ogni caso l’inadeguatezza del mezzo al momento del fatto era risultata provata, come pure era rimasta provata la circostanza che i lavoratori non avrebbero impiegato tale strumento se fossero stati formati in maniera idonea (ed erano questi i punti rilevanti); d) se il rischio specifico fosse stato preso in considerazione e se i lavoratori fossero stati adeguatamente formati, questi si sarebbero preoccupati di svolgere una preventiva valutazione di idoneità della corda rispetto al carico da sollevare e allo stato di usura della stessa e non avrebbero, conseguentemente, utilizzato una corda inidonea.
    La Corte di merito si è interrogata se il comportamento del lavoratore infortunato G.C. e del di lui collega T., se non abnorme, abbia in qualche modo concorso a cagionare il fatto. E – dopo aver premesso che il riferimento a un possibile concorso si trovava esclusivamente nel capo di imputazione (e non invece, come asserito nell’atto di appello, nella motivazione del giudice di prime cure, che pertanto appariva in piena sintonia con il dispositivo); e dopo aver osservato che, per pacifica giurisprudenza di legittimità, in tema di causalità, l’eventuale colpa del lavoratore concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica ascritta al datore di lavoro, esime quest’ultimo dalle sue responsabilità soltanto allorquando il comportamento anomalo del primo sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante ed imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore – ha ritenuto che, nel caso di specie, non solo la condotta dei due lavoratori non era stata abnorme, ma nemmeno era ravvisabile un concorso di colpa, non potendosi muovere rimproveri ai due soggetti che avevano svolto l’operazione, i quali non erano stati adeguatamente resi edotti dei rischi e non erano stati idoneamente formati, e, pertanto, non avevano avuto le conoscenze necessarie per rendersi conto dell’inadeguatezza dello strumento impiegato. Tale ricostruzione, peraltro, è stata correttamente ritenuta in linea con l’art. 20 comma 1 d. lgs. 81/08 che, trattando degli obblighi dei lavoratori, dispone che “Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”.
    La Corte di merito si è anche fatta carico di sottoporre a disamina le circostanze riferite dai testi dedotti dalla difesa in primo grado. E, quanto alle circostanze riferite dai testi N., T. e D., ha osservato che: a) nella motivazione della sentenza di primo grado, non vi era stata nessuna distorsione o alterazione del loro contenuto, ma semplicemente ne erano stati sottolineati i passaggi di maggiore rilievo ai fini dell’accertamento della responsabilità penale del DP.G.; b) anche gli aspetti delle testimonianze su cui la difesa aveva posto particolare attenzione (quali l’abitualità dell’operazione e l’asserita esperienza dei due lavoratori) non erano stati trascurati, ma erano stati ritenuti non determinanti ai fini del decidere. Quanto poi alle circostanze riferite dagli altri testi dedotti dalla difesa, la Corte ha osservato che: a) l’applicazione di un modello organizzativo e il trascorso di grande attenzione alla sicurezza (C.) non facevano certo venir meno le contestate e accertate omissioni in cui si sostanziava la colpa del DP.G.; b) la libertà di spesa data ai lavoratori (che ben avrebbero potuto comprare un’altra corda o quel che serviva senza ricorrere ad autorizzazioni se la corda fosse risultata non più idonea: A.G.) a ben poco rilevava se i lavoratori non avevano ricevuto una formazione che consentisse loro di valutare adeguatamente l’idoneità dello strumento; c) la mancata osservazione di segni di usura, riferita dal RSPP, che dopo l’incidente vide la corda impiegata, non era, per i motivi in precedenza esposti, una circostanza idonea a mettere in discussione l’inadeguatezza della corda al momento dell’incidente; d) a fronte di tali circostanze, sfumava la rilevanza delle valutazioni del consulente ing. F. circa l’adeguatezza della corda impiegata e l’esperienza del G.C. e del T..
    4.3. In definitiva, entrambi i giudici di merito, nell’affermare la penale responsabilità dell’imputato, si sono attenuti ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità: rispetto all’odierno ricorrente, il verificarsi dell’infortunio ha costituito l’indubbia concretizzazione del rischio, alla cui prevenzione era preordinata la normativa dallo stesso violata. Inoltre, la Corte di merito ha chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto di confermare la valutazione espressa dal primo giudice, sviluppando un percorso argomentativo che non presenta aporie di ordine logico e che risulta perciò immune da censure rilevabili in questa sede di legittimità.
    5. Non fondato, se non inammissibile, è il quinto motivo di ricorso presentato nell’interesse del DP.G..
    5.1. Come noto, in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, 4/7/2003 n. 36382, Dell’Anna ed altri, n. 227142) o con formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua”: Sez. 6, sent. N. 9120 del 2/7/1998, Urrata, Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sez. 3, sent. n. 26908 del 22/4/2004, Ronzoni, Rv. 229298).
    5.2. Detta evenienza che non ricorre nel caso di specie, nel quale il Tribunale di Ravenna ha riconosciuto al DP.G. le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante in considerazione della di lui incensuratezza, nonché del comportamento dallo stesso tenuto dopo il fatto («revisione delle procedure, sostituzione delle attrezzature, rielaborazione del documento di valutazione del rischio»: p.4) ed ha condannato l’imputato alla pena detentiva (condizionalmente sospesa) di mesi 1 di reclusione, in considerazione della durata della malattia subita dall’infortunato.
    E la Corte territoriale – dopo aver confermato ¡1 giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche rispetto all’aggravante, risultando, all’esito di un’attenta comparazione, equivalenti gli elementi di disvalore considerati dall’aggravante e quelli positivi che consentivano la concessione delle attenuanti generiche (incensuratezza e comportamento successivo al fatto) – ha altresì confermato la scelta della pena detentiva in considerazione della gravità del danno nei confronti della persona offesa (essendosi peraltro protratta la malattia per la durata di 6 mesi e quindi ben oltre la soglia di 40 giorni il cui superamento è sufficiente ad integrare la contestata aggravante), nonché in considerazione della non lieve entità del grado della colpa.
    6. Inammissibile è il sesto motivo del ricorso presentato nell’interesse del DP.G., concernente la mancata applicazione dell’art. 131 bis c.p.p.
    Come è noto, detta disposizione ha introdotto un nuovo istituto di diritto sostanziale, la causa di esclusione della punibilità per la speciale tenuità del fatto di reato, per il cui riconoscimento è richiesto un apprezzamento di merito, volto a riscontrare la sussistenza dei presupposti applicativi richiesti dalla norma (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno) cosicché presuppone una analisi di merito, suscettibile di esame in sede di impugnazione esclusivamente in ordine alla coerenza e completezza dell’argomentazione adottata.
    Orbene, la Corte di merito ha ritenuto non accoglibile la richiesta di declaratoria di non punibilità formulata in appello (con il motivo 2 bis), “vista la non modesta gravità del fatto, data l’entità delle conseguenze cagionate alla persona offesa”.
    Trattasi di valutazione di merito, che in quanto congruamente motivata, è insindacabile nella presente sede processuale.
    7. Inammissibili sono infine il primo ed il secondo motivo del ricorso presentato nell’interesse della società DECO, nonché il primo motivo nuovo presentato da quest’ultima, che qui si trattano congiuntamente in quanto tutti concernenti la contestata colpa di organizzazione ed i presupposti applicativi dell’art. 5 del d. lgs. n. 231 del 2001.
    Nella sentenza di primo grado era stata affermata la responsabilità amministrativa della DECO, proprio perché il DP.G. aveva commesso il reato colposo a lui contestato nell’interesse obiettivo e comunque a vantaggio della società, avendo questa quantomeno ottenuto una riduzione dei costi di lavorazione e, conseguentemente, maggiori utili di quelli realizzabili rispettando la normativa antinfortunistica. Secondo il Giudice di primo grado, invero, la mancata previsione nel DVR dello specifico rischio in esame e quindi dell’utilizzo di altri mezzi di imbragatura (che a detta degli operai erano molto più “brigosi” da utilizzare) aveva consentito all’azienda di operare più celermente (e quindi di risparmiare tempo): tale modalità operativa si era così dimostrata oggettivamente vantaggiosa per l’ente.
    Orbene, anche rispetto ai motivi in esame, è sufficiente rilevare che dalla intestazione della sentenza impugnata (oltre che dal tenore degli atti di appello e dei relativi motivi aggiunti, in atti) emerge che la questione della colpa di organizzazione e dei presupposti applicativi dell’art. 5 del d. lgs. n. 231 del 2001 non hanno formato oggetto di uno specifico motivo di doglianza davanti alla Corte di appello.
    Ne consegue che anche i motivi qui in esame devono essere dichiarati inammissibili.
    8. In definitiva, entrambi i ricorsi, in quanto aventi ad oggetto motivi infondati o inammissibili, vanno rigettati ed i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali.

    P.Q.M.

    Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

  • Caduta mortale dell’operaio e responsabilità amministrativa dell’ente. Rappresentanza in giudizio dell’ente e dell’imputato legale rappresentante dell’ente.

    Cassazione Penale, Sez. 4, 07 settembre 2017, n. 40712 – Caduta mortale dell’operaio e responsabilità amministrativa dell’ente. Art. 39 d.lgs. n. 231/2001

    Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: DOVERE SALVATORE Data Udienza: 19/04/2017

    Fatto

    1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Brescia ha riformato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Brescia nei confronti di P.M., P.AL. e P.S. nonché nei confronti della Costruzioni Edili P. s.r.l., annullando la sentenza limitatamente alla posizione di quest’ultima e disponendo, previa separazione degli atti relativi, la trasmissione degli stessi al P.M. in sede per un nuovo giudizio; assolvendo il P.M. per non aver commesso il fatto; confermando ogni altra statuizione.
    2. La vicenda processuale della quale ci si occupa attiene all’infortunio sul lavoro, mortale, occorso il 26.9.2007 a F.R., dipendente della Costruzioni Edili P. s.r.l., nell’ambito dei lavori per la realizzazione della linea metropolitana di Brescia. La citata Costruzioni Edili P. aveva ricevuto in appalto dalla A. s.p.a., società partecipe dell’ATI rimasta aggiudicataria dei lavori, le lavorazioni di esecuzione delle carpenterie e del getto di calcestruzzo presso le stazioni San Polo 1 e Sanpolino.
    L’infortunio era accaduto mentre il F.R. stava provvedendo allo smontaggio della cd. torretta Unnebeck: portatosi all’esterno della stessa egli aveva perso l’equilibrio e si era aggrappato ad una componente della struttura metallica, che per lo stato dello smontaggio ed il peso dell’operaio crollava al suolo, finendo sul F.R., già precipitato a terra.
    Della morte del F.R. erano stati chiamati a rispondere il P.M., quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione e delegato, P.AL. quale legale rappresentante della società e direttore di cantiere, P.S. quale addetto al servizio di prevenzione e protezione e preposto di cantiere, nonché l’ente, per l’illecito amministrativo di cui all’art. 25-septies d.lgs. n. 231/2001.
    Tralasciando le vicende processuali concernenti il P.M., deve essere rammentato che a riguardo dell’ente la Corte di Appello ha accolto l’eccezione difensiva fondata sulla circostanza che questo aveva partecipato al giudizio mediante il legale rappresentante P.AL., imputato nel medesimo procedimento, avendo ritenuto che in ragione della violazione dei divieto posto dall’art. 39 d.lgs. n. 231/2001 fosse invalida la nomina del difensore di fiducia dell’ente operata da P.AL. nella qualità (trattavasi dello stesso difensore degli imputati P.), con l’effetto della nullità della sentenza emessa nei confronti della Costruzioni Edili P. s.r.l.
    La Corte di Appello, per contro, ha ritenuto non fondata la prospettazione difensiva, già formulata in primo grado e respinta dal Tribunale, della sussistenza di una mera somministrazione di mano d’opera fatta dalla Costruzioni Edili P. s.r.l. in favore dell’A.; tesi dalla quale la difesa faceva conseguire la assenza di responsabilità dei P. per il grave fatto accaduto.
    2. P.AL. e P.S. hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza sin qui riassunta a mezzo del comune difensore di fiducia avv. Omissis.
    2.1. Con un primo motivo deducono la nullità del provvedimento impugnato in relazione agli artt. 38, 39d.lgs. n. 231/2001, 106, 178, 179 e 180 cod. proc. pen.
    Ad avviso dell’esponente l’incompatibilità che la Corte di Appello ha ritenuto sussistere tra il legale rappresentante-imputato e l’ente collettivo si era riverberata sull’intero procedimento attingendo anche le posizioni degli imputati, di talché la nullità della sentenza avrebbe dovuto essere pronunciata anche in relazione a questi ultimi.
    2.2. Con un secondo motivo si è dedotta la violazione degli artt. 1414 e 1343 c.c., del d.lgs. n. 276/2003, dell’art. 2 d.lgs. n. 626/1994, dell’art. 35 d.lgs. n. 81/2008ed il vizio motivazionale.
    Ad avviso dell’esponente la Corte di Appello ha assunto come dato accertato che la impresa P. fornì alla A. soltanto la manodopera e tuttavia, travisando le testimonianze Omissis, ha escluso l’illecita intermediazione di manodopera. Inoltre è manifestamente illogico l’aver convenuto sulla pattuizione di una mera intermediazione di manodopera ed affermare che si è trattato di un contratto di effettivo subappalto. Ancora, la Corte di Appello non ha tratto le dovute conseguenze dalla ritenuta esistenza di fatto dell’intermediazione, posto che a mente dell’art. 35 d.lgs. n. 81/2008 in siffatta ipotesi tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’utilizzatore.
    Ulteriormente, viene censurata l’affermazione di responsabilità di P.S. pur non essendo questi titolare della ditta e nonostante egli avesse assunto la qualità di responsabile della sicurezza solo il giorno antecedente al sinistro; e solo sulla base del travisamento delle testimonianze menzionate si è potuto affermare che il P. era capo cantiere e preposto. Inoltre, non si è tenuto conto della testimonianza del Omissis concernente la disposizione impartitagli dal capo cantiere dell’A. di spostarsi nel sito dell’infortunio ad insaputa di P.S..
    2.3. Il terzo motivo attiene alle statuizioni concernenti il trattamento sanzionatorio, che si censurano perché la Corte di Appello ha ritenuto la sussistenza di corresponsabilità dell’A. e però ha confermato la pena che il primo giudice aveva determinato sulla base della ritenuta esclusiva responsabilità del P.. Manifestamente illogico è anche rimproverare al P. di non aver preteso dalla A. la predisposizione di adeguati presidi di prevenzione nonostante lo smontaggio delle torrette fosse stata iniziativa improvvisa della quale il P. era stato all’oscuro.

    Diritto

    3. I ricorsi sono infondati.
    3.1. Con riguardo al primo motivo va in primo luogo rammentato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno con pronuncia ancora recente statuito che, in tema di responsabilità da reato degli enti, il rappresentante legale indagato o imputato del reato presupposto non può provvedere, a causa di tale condizione di incompatibilità, alla nomina del difensore dell’ente, per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dall’art. 39 D.Lgs. n. 231 del 2001 (Sez. U, n. 33041 del 28/05/2015, dep. 28/07/2015, Gabrielloni, Rv. 264310).
    Nel corpo della motivazione si chiarisce bene che non è applicabile alla fattispecie l’istituto dell’art. 106 cod. proc. pen. (che prevede e disciplina l’incompatibilità della difesa di più imputati nel medesimo procedimento): “Nella materia che ci occupa, Invece, il caso è quello della nomina del difensore di fiducia dell’ente da parte del suo rappresentante, (ed in assenza di contemporanee difese di altri imputati) e dunque la incompatibilità per conflitto di interesse non riguarda il difensore nominato ma il soggetto che effettua la nomina.
    In altri termini, non si pone il problema dell’intervento (e delle sue modalità) del giudice su una scelta fiduciaria legittimamente effettuata dall’interessato, ma della ratifica, da parte del giudice, di una qualificazione di incompatibilità del rappresentante dell’ente che il legislatore stesso ha effettuato e quindi di rilevazione di un difetto di legittimazione alla nomina”.
    Correlativamente, ciò esclude che nel caso che occupa possa essere evocato in modo pertinente l’art. 39 d.lgs. n. 231/2001.
    E’ invece senz’altro pertinente il richiamo dell’art. 106 cod. proc. pen.
    E’ pur vero che quest’ultima norma fa riferimento alla difesa degli imputati; e che l’ente tratto a giudizio per rispondere dell’illecito (suo proprio), secondo la disciplina del decreto 231, non può definirsi tale. Ma proprio la norma che più incisivamente incardina tale differenziazione, l’art. 35 del decreto, prevede che all’ente si applichino le disposizioni processuali relative all’imputato, in quanto compatibili.
    Orbene, con riferimento all’istituto della incompatibilità nella difesa, non soltanto non si rinvengono ragioni contrarie all’estensione della disciplina prevista dall’art. 106 cod. proc. pen. anche al caso della difesa comune di ente ed imputato; ma, di più, sussistono evidenti ragioni a favore di tale estensione, addirittura necessaria. Infatti, è presupposto strutturale dell’ascrizione dell’illecito all’ente che il reo abbia commesso il reato nell’interesse o a vantaggio dell’ente (art. 5 del decreto) ed è ragione di esonero da responsabilità dell’ente che, pur integrato quel nesso di carattere oggettivo tra reato ed ente, l’autore del reato abbia eluso fraudolentemente l’idoneo Modello di organizzazione e gestione adottato ed efficacemente attuato dall’ente medesimo. Dal che deriva che, nei casi ordinari, le posizioni processuali di imputato ed ente, tratti simultaneamente a giudizio, sono in conflitto tra loro.
    Posta tale premessa va rilevato come per la più recente giurisprudenza di legittimità la nomina di ufficio di un medesimo difensore ad imputati in posizione di conflitto di interessi è causa di nullità intermedia, di cui alla lett. c) dell’art. 178, cod. proc. pen.; si precisa, al riguardo, che non essendo tale situazione qualificabile come “assenza” di difensore non consegue una nullità assoluta e insanabile, ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 3, n. 10102 del 26/11/2015 – dep. 11/03/2016, Kokalcheva, Rv. 266711; e sempre che la versione difensiva di uno di essi sia assolutamente inconciliabile con la versione fornita dagli altri assistiti, così da determinare un contrasto radicale e insuperabile, tale da rendere impossibile, per il difensore, sostenere tesi logicamente inconciliabili tra loro: Sez. 2, n. 10757 del 18/01/2017 – dep. 06/03/2017, H e altri, Rv. 269310).
    Nel caso che occupa, però, non viene lamentata una difesa di ufficio disposta in violazione dell’art. 106 cod. proc. pen. ma un generico riverbero della condizione di incompatibilità sull’intero procedimento.
    Orbene, quando le nomine promanano dalle parti private, il medesimo art. 106 cod. proc. pen. contempla i rimedi, dovendo il giudice che ravvisi l’incompatibilità della comune difesa indicarla e motivarla alle parti e fissare un termine per la rimozione di tale situazione; quindi intervenire in via surrogatoria in caso di inerzia delle parti.
    Ciò implica che, qualora il giudice non abbia rilevato la situazione di incompatibilità e nessuna delle parti abbia rappresentato l’esistenza della stessa, non risultando espressamente prevista una sanzione di nullità, questa può emergere solo ove risulti integrata l’inosservanza delle disposizioni concernenti l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato [art. 178, lett. c) cod. proc. pen.]. Ciò, ovviamente, richiede che sia precisamente individuato l’atto (o gli atti) in rapporto al quale si è concretato il difetto di assistenza; che nello specifico significa emersione concreta e non solo potenziale del conflitto tra le posizioni dell’ente e dell’imputato (si immagini, ad esempio, che l’ente non abbia adottato il MOG e che risulti ammessa dall’imputato la commissione del reato nell’interesse o il vantaggio dell’ente). Solo a tali condizioni può convenirsi con una risalente pronuncia, che ritiene l’incompatibilità causa di nullità della sentenza; ma precisando, appunto, che questa ricorre “soltanto se il contrasto di interessi tra coimputati è obiettivamente effettivo e reale nel senso cioè che sussista tra i coimputati stessi un conflitto che renda impossibile la proposizione di tesi difensive tra loro logicamente conciliabili a una posizione processuale che renda concretamente inefficiente e improduttiva la comune difesa (Sez. 6, n. 11369 del 11/07/1994 – dep. 10/11/1994, Kamouni, Rv. 199370).
    Tanto implica che il motivo in esame non è consentito: risulta che la difesa non ha proposto la questione nel corso del giudizio di primo grado e neppure con i motivi di appello; in ogni caso non è stato evidenziato in quale specifico modo si sia determinato quel contrasto radicale ed insuperabile tra le tesi degli assistiti, tale da rendere impossibile la comune difesa.
    Peraltro, trattandosi di nullità di natura intermedia, oltre a non poter essere rilevata o dedotta dopo la deliberazione della sentenza di primo grado (art. 180), essa non può essere eccepita da chi vi ha dato causa o ha concorso a darvi causa (art. 182).
    3.2. Il secondo motivo è infondato.
    La Corte di Appello, replicando ad analogo motivo, ha analiticamente esposto i materiali di prova e dato atto di una condizione di promiscuità sul cantiere; e consapevole di questa ha però ritenuto che, non esclusa la possibilità che anche la A. fosse chiamata in causa per l’infortunio, la Costruzioni Edili P. aveva sul posto non solo le proprie maestranze ma anche i propri quadri tecnici, i quali esercitavano poteri di direzione (“precisa veste di supremazia”, ha scritto la corte territoriale) sui dipendenti attraverso ordini e controlli; ha rimarcato come la società fosse effettiva, di consolidata struttura, con circa sessanta dipendenti. E’ vero che la Corte distrettuale ha fatto riferimento ad un ‘reale oggetto’ del contratto con la A., rappresentato dalla fornitura di forza lavoro per l’esecuzione di lavori specifici; ma ciò non ha assunto come proprio convincimento, rimanendo attestata sull’affermazione della esistenza di una catena di comando che faceva capo ai quadri della società P. e quindi a quest’ultima, da identificarsi pertanto come datore di lavoro.
    Si tratta di conclusione in linea con la previsione dell’art. 2 lett. b) del d.lgs. n. 81/2008, per il quale è datore di lavoro il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
    Su tale premessa appare di immediata evidenza l’infondatezza delle connesse e conseguenti censure mosse dai ricorrenti con il motivo ora in esame.
    Quanto ai rilievi che attengono in particolare a P.S., la Corte distrettuale ha già preso in esame il dato per il quale la formale assunzione della qualifica di delegato RSPP da parte del medesimo risaliva al giorno precedente l’infortunio; ma ha osservato che il concorde dato testimoniale indicava questi come operativo in cantiere sin da tempo anteriore, con l’esercizio dei poteri tipici del preposto. Il motivo non si confronta con tale motivazione, se non per evocare un generico ‘travisamento massivo’ delle testimonianze.
    3.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. L’evocazione di una possibile responsabilità di dipendenti della A. è già stata fatta con i motivi di appello e ha trovato congrua replica nella motivazione impugnata, con l’evidenziazione delle ragioni per le quali ciò non sminuiva la responsabilità dei P.. Non vi è quindi né contraddittorietà né carenza di motivazione sul punto. L’ulteriore rilievo attinge il merito e non è quindi consentito in questa sede.
    4. In conclusione, i ricorsi devono essere rigettati ed i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.

    P.Q.M.

    Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
    Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19.4.2017

  • AUTORECICLAGGIO: RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA PER REATI NON PREVISTI DIRETTAMENTE DAL D.LGS 231/01?

    Dal primo gennaio 2015 è in vigore la disposizione che punisce la condotta di riciclaggio posta in essere dallo stesso soggetto che ha commesso o contribuito a commettere il reato dal quale derivano i provenienti illeciti. É stato quindi quindi inserito l’articolo 648-ter1 nel codice penale, che prevede l’applicazione in diversi campi anche in relazione a reati che non risultano inseriti nell’elenco tassativo del d.lgs 231 / 01
    Risulta indispensabile l’adozione da parte degli Enti di idonei Modelli Organizzativi che possano prevenire la violazione del D.Lgs 231/01. È quindi necessario effettuare un’analisi dei rischi e delle conseguenze a cui si può incorrere con la commissione di un reato. È necessario quindi partire da un’attività di risk management, individuado in concreto le molteplici fonti da cui si può ottenere denaro illecito e minimizzarne il rischio, partendo dall’identificazione delle aree più esposte alla commissione del reato fino all’adeguamento dei protocolli e di tutti i documenti del modello. 
    I Modelli di Organizzazione e Gestione dovranno individuare soluzioni volte ad impedire, salvo elusione, impiego illecito di denaro anche derivante da reati commessi prima della data di introduzione del reato di autoriciclaggio (1 Gennaio 2015) ma i cui profitti siano riciclati successivamente.

  • IMPRESE INDIVIDUALI E SOCIETÀ DI PERSONE: RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA EX D.LGS 231 / 01?

    Il Decreto Legislativo 231/2001 si occupa di disciplinare la “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”. Anche le imprese individuali e le società di persone fanno parte del campo di applicazione del d.lgs 231/01
    La Cassazione con sentenza n° 15657 del 2011 ha chiarito che anche l’impresa individuale e quindi anche le società di persone é soggetta alla disciplina del D.Lgs. 231/2001. Il fatto che questo tipo di imprese non vengano menzionate, infatti, deve essere letto come “un’implicita inclusione nell’area dei destinatari della norma”. Non farlo, infatti, significherebbe sia creare una disparità di trattamento sia entrare in conflitto con le disposizioni costituzionali

  • RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO IN CASO DI INFORTUNIO DELL’APPRENDISTA

    La Suprema Corte ha più volte chiarito che “il dovere di sicurezza a carico del datore di lavoro a norma dell’art. 2087 c.c., si atteggia in maniera particolarmente intensa nei confronti dei lavoratori di giovane età e professionalmente inesperti, esaltandosi in presenza di apprendisti nei cui confronti la legge pone precisi obblighi di formazione e addestramento, senza che in contrario possa assumere rilievo l’imprudenza dell’infortunato nell’assumere un’iniziativa di collaborazione nel cui ambito l’infortunio si sia verificato” (cfr. Cass. n. 536/2013).

    In tema di obbligo di sicurezza sui luoghi di lavoro, anche l’accertato rispetto delle norme antinfortunistiche comunque non esonera il datore di lavoro dall’onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi dell’evento, con particolare riguardo all’assetto organizzativo del lavoro, evitando quindi l’impiego in macchinari pericolosi di lavoratori inesperti e non formati.