Autore: avvandreaguidigmailcom

  • Somministrazione di lavoro: infortunio del lavoratore per mancanza di DPI. Responsabilità del D.L. e d. lgs. n. 231/01

    Cassazione Penale, Sez. 4, 13 ottobre 2016, n. 43271 –

    Presidente: BIANCHI LUISA Relatore: MENICHETTI CARLA Data Udienza: 20/09/2016

    Fatto

    1. Con sentenza in data 9 luglio 2015 la Corte d’Appello di Bologna confermava la condanna pronunciata dal Tribunale cittadino nei confronti di G.E. per il reato di cui agli artt. 590, comma 3, 583, comma 1 n.l, c.p. ai danni di L.L.G., assunto a tempo indeterminato dalla società di somministrazione di lavoro temporaneo “J.O.B. spa” e da quest’ultima avviato presso l’azienda del G.E. come operaio addetto alla pallinatura; confermava altresì la condanna al risarcimento dei danni in favore della persona offesa, costituitasi parte civile.
    Era stato contestato all’imputato, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società “TT srl”, e dunque di datore di lavoro, di aver cagionato lesioni colpose gravi al detto operaio, a seguito dell’entrata di un corpo estraneo metallico nell’occhio sinistro, che aveva reso necessario un intervento chirurgico di asportazione della cataratta e sostituzione del cristallino con uno artificiale, con postumi permanenti invalidanti. Erano state poi delineate, come profili di colpa specifica, la omessa valutazione e previsione dello specifico rischio di “proiezione” di schegge a seguito dell’urto tra pezzi in lavorazione, la omessa adozione di misure protettive ed ancora la omessa formazione del lavoratore in materia di sicurezza.
    Al G.E. era stato ancora contestato, nella indicata qualità, l’illecito amministrativo dipendente dal reato, commesso nell’interesse della società, poiché le omissioni antinfortunistiche avrebbero, in ipotesi, consentito una produzione più rapida di pezzi ad un costo minore, illecito dichiarato insussistente dal Tribunale.
    2. La Corte territoriale, nel rigettare i motivi di gravame e ripercorrendo le motivazioni svolte dal primo giudice, evidenziava in primo luogo che l’acquisto da parte dell’imputato di occhiali di protezione a far data dal 2003 non era sufficiente ad esonerarlo dalla responsabilità per l’evento lesivo, in quanto i tecnici della ASL, acceduti presso la sede della ditta, avevano rilevato che nessuno degli addetti ai lavori indossava occhiali protettivi ed inoltre nel Documento di valutazione dei rischi dell’azienda non era stata contemplata la possibilità specifica di formazione e proiezione di schegge durante lo scarico dalle ceste ai cassoni dei pezzi metallici usciti dalla pallinatura.
    Quanto all’elemento soggettivo del reato, escludeva che la designazione di un responsabile della sicurezza e della prevenzione nell’ambiente di lavoro ed il contestuale affidamento al capo del reparto pallinatura del compito di controllare l’organizzazione del lavoro, esonerasse il datore di lavoro dalla responsabilità in ordine agli infortuni dovuti alla mancata osservanza delle misure previste dalla legge.
    Nessuna colpa poteva poi essere addebitata al lavoratore infortunato per il mancato utilizzo degli strumenti di protezione e prevenzione datigli in dotazione, di cui risultava una mera firma per presa di consegna, in quanto non era stato appurato che gli occhiali gli fossero stati effettivamente forniti ed anzi era certo che nessuno li utilizzasse.
    Infine, andava esclusa ogni condotta imprevedibile ed abnorme dell’operaio, che al momento dell’Infortunio stava svolgendo l’attività cui era addetto.
    3. Ha proposto ricorso l’imputato, tramite il difensore di fiducia, per tre distinti motivi.
    3.1. Con un primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudicato interno formatosi sull’illecito amministrativo contestato alla società TT srl”.
    3.2. Con un secondo motivo lamenta illogicità della motivazione con riferimento all’elemento soggettivo del reato, non avendo la Corte tenuto conto della posizione apicale rivestita dal G.E., il quale oltre ad essere a capo di una complessa organizzazione aziendale, aveva nominato un responsabile per la sicurezza e la prevenzione, tal M.F., ed inoltre contestualmente affidato al capo reparto pallinatura, L.M., il compito di sovraintendere alla puntuale osservanza delle prescrizioni intinfortunistiche.
    3.3. Con un terzo motivo lamenta infine che la Corte d’Appello non si era posta la questione dell’applicabilità dell’alt.131 bis c.p.
    3.4. Con successiva memoria depositata ex art.121 c.p.p. ha chiesto in subordine l’annullamento della sentenza per maturata prescrizione.
    4. La parte civile ha anch’essa depositato memoria ex art.121 c.p.p. in replica ai motivi di ricorso.

    Diritto

    1. Il ricorso non è fondato.
    2. In ordine al primo motivo si osserva che la declaratoria di insussistenza dell’illecito amministrativo contestato alla TT r.l., e dunque al G.E. quale Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante, non ha valore di giudicato interno – come sostiene la difesa dell’imputato – che porterebbe all’esclusione della penale responsabilità per il reato di lesioni ai danni del lavoratore.
    L’illecito amministrativo dipendente da reato infatti, come ben evidenziato dai giudici di merito, si configura esclusivamente quando è dimostrato che dalla condotta colposa costituente reato sia derivato un incremento in termini di produttività aziendale ovvero un concreto vantaggio per l’impresa,-consistente in un risparmio di spesa conseguito alla mancata adozione delle misure di prevenzione, relazione esclusa nel caso di specie in cui l’addebito è stato attribuito ad una negligenza occasionale e non ad una scelta di politica aziendale.
    Il reato contestato alla persona fisica funge solo da presupposto per la responsabilità della persona giuridica, da affermarsi quest’ultima qualora ne sussistano gli elementi costitutivi, indicati dal D.Lgs.n.231/2001nell’Interesse o vantaggio derivanti dalla condotta costituente reato (S.U., 25 settembre 2014, Uniland Spa ed altro, Rv.263679; S.U., 24 aprile 2014, Espenhahn ed altri, Rv.261115).
    3. In relazione al secondo motivo non può che ribadirsi il principio costantemente affermato da questa Corte Suprema in materia di obblighi di vigilanza e di controllo gravanti sul datore di lavoro, obblighi che non vengono meno con la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il quale svolge solo una funzione di ausilio diretta a supportare e non a sostituire il datore di lavoro nell’individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione e di formazione dei dipendenti.
    Dunque nonostante si sia proceduto, come nel caso di specie, alla nomina di un RSPP il G.E., nella sua posizione di garanzia quale datore di lavoro, ha mantenuto l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e di elaborare il documento relativo alle misure di prevenzione e protezione, come imposto espressamente dall’art. 17D.Lgs.n.81/2008 anche nelle imprese di grandi dimensioni (Sez.4, 5 aprile 2013 n.50605, rv.258125).
    La Corte territoriale, con ragionamento immune da vizi logici e giuridici, ha escluso la concreta previsione del rischio e conseguentemente la sua corretta gestione e, per altro verso, ogni condotta incongrua del lavoratore: quest’ultima infatti – come più volte affermato da questa Corte Suprema (così la già citata S.U. n.38343/2014, Espenhahn e altri) – può considerarsi interruttiva del nesso di condizionamento solo quando si collochi in qualche modo al di fuori dell’area di rischio definita dalla lavorazione in corso, mentre nel caso di specie l’evento e la condotta omissiva che vi ha dato causa sono riconducibili proprio all’area di rischio tipica della prestazione lavorativa.
    Il datore di lavoro ha dunque l’obbligo giuridico di analizzare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda e, all’esito, deve redigere e sottoporre ad aggiornamenti periodici il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art.28 del D.Lgs.n.81/2008, all’interno del quale è tenuto ad indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Lo strumento della adeguata valutazione dei rischi è un documento che il datore di lavoro deve elaborare con il massimo grado di specificità, restandone egli garante: l’essenzialità di tale documento deriva con evidenza dal fatto che, senza la piena consapevolezza di tutti i rischi per la sicurezza, non è possibile una adeguata politica antinfortunistica (così, Sez.4, 13 dicembre 2010, n.43786, Cozzini). E ciò perché in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il rapporto di causalità tra la condotta dei responsabili della normativa antinfortunistica e l’evento lesivo deve essere accertato in concreto, rapportando gli effetti dell’omissione all’evento che si è concretamente verificato (Sez.4, 10 marzo 2016 n. 20129, Rv.267253; Sez.4, 3 marzo 2010 n.8622, Rv.246498).
    Facendo applicazione di tali principi di diritto, la Corte di Bologna, richiamate le argomentazioni del giudice di prime cure, ha del tutto correttamente affermato che una adeguata valutazione del rischio avrebbe dovuto prevedere il rischio di proiezione di schegge durante lo scarico delle ceste ai cassoni dei pezzi metallici usciti dalla pallinatura ed imporre l’adozione degli occhiali protettivi, che invece – come emerso dall’istruttoria di cui hanno dato conto i giudici di merito – nessuno indossava.
    4. Quanto alla doglianza relativa alla mancata applicazione dell’art.131 bis c.p. si impongono due considerazioni: la prima, che la richiesta doveva essere avanzata nel corso del giudizio di appello, avendo questa Corte statuito nel senso può essere esaminata la questione in sede di legittimità solo ove non era possibile proporla prima (S. U., 25 febbraio – 6 aprile 2016 n.13681, Rv.266590); la seconda, che la Corte di Bologna ha ritenuto implicitamente il fatto non di lieve entità avendo disatteso la richiesta della difesa di conversione della pena detentiva irrogata nella corrispondente pena pecuniaria.
    5. Il tempo decorso dalla data del fatto comporta peraltro la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non potendosi – per le considerazioni sin qui svolte – pronunciare sentenza assolutoria ex art.129 c.p.p.
    Ne deriva l’annullamento della sentenza agli affetti penali ed il rigetto del ricorso ai fini civili.

    P.Q.M

    Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili.
    Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 settembre 2016

  • Gli indumenti di lavoro senza funzione protettiva non sono oggetto all’obbligo di lavaggio per il datore

    Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 4 dicembre 2018 – 23
    agosto 2019, n. 21662
    Presidente Bronzini – Relatore De Gregorio
    Fatto e diritto
    LA CORTE, esaminati gli atti e sentito il consigliere relatore, OSSERVA
    quanto segue. La Corte d’Appello di Venezia con sentenza del sei
    febbraio – dieci maggio 2014, in parziale riforma dell’impugnata
    pronuncia, emessa dal locale giudice del lavoro -che aveva rigettato le
    domande degli attori, volte ad ottenere il risarcimento dei danni
    commisurati al costo del lavaggio degli indumenti da lavoro, forniti
    dall’azienda, con asserite funzioni di dispositivi di protezione individuale
    (D.P.I., da qui in avanti brevemente indicati come DPI)- accoglieva per
    alcuni attori le domande e limitatamente a determinati archi temporali,
    con la condanna della convenuta appellata S.p.a. VERITAS al pagamento
    in favore dei predetti della somma mensile di 15,00 Euro, oltre accessori
    di legge, mentre per il resto le domande venivano respinte, sia per
    l’intervenuta prescrizione di tutti i diritti azionati, riferiti al periodo
    anteriore al febbraio dell’anno 1991, sia perché doveva escludersi il
    carattere di DPI degli indumenti forniti agli altri appellanti.
    La Corte veneziana, inoltre, rigettava anche il motivo di appello
    incidentale, con il quale la società aveva reiterato l’eccezione di duplice
    giudicato di cui alle precedenti sentenze nn. 396/2002 e 660/2004,
    pronunciate dal Tribune della stressa città lagunare, poiché tali pronunce
    si erano limitate a dichiarare la nullità dei rispettivi atti introduttivi dei
    due giudizi per difetto della editctio actionis, donde la loro inidoneità alla
    formazione di giudicato in senso sostanziale rispetto alle successive
    domande proposte con separato ulteriore ricorso, respinto poi nel merito
    dalla sentenza n. 39 in data 20 gennaio / 31 marzo 2010, in seguito
    appellata e parzialmente quindi riformata dalla pronuncia de qua.
    Per quanto qui più direttamente interessa, la Corte territoriale aveva
    disposto c.t.u. per stabilire le mansioni dei vari singoli appellanti al fine
    di accertare il concreto rischio D.Lgs. n. 626 del 1994, ex art. 40.

    La consulenza, secondo la sentenza d’appello, accertava in base alla
    prodotta documentazione, le specifiche mansioni inerenti a ciascun
    appellante, e rilevava che in generale le tute in dotazione non erano
    destinate specificamente a proteggere la salute e la sicurezza dei
    lavoratori, avendo soltanto lo scopo di tutelarli da un rischio generico di
    imbrattamento, con l’eccezione tuttavia per l’abbigliamento fornito agli
    operatori addetti ad interventi sulle tubazioni in cemento-amianto e a
    quelli adibiti dal 1997 alla rete con indumenti ad alta visibilità (eccezioni
    non riguardanti, invece, i lavoratori in parte qua rimasti soccombenti). Di
    conseguenza, recepite le risultanze della c.t.u., secondo la Corte di
    merito solo per questi casi, eccezionali, era ipotizzabile la rilevanza di
    pertinenti DPI, con conseguente fondatezza della pretesa risarcitoria, da
    inadempimento contrattuale, per il mancato lavaggio nei limiti temporali
    considerati. Per gli altri lavoratori, invece, le domande andavano
    rigettate.
    Avverso la sentenza d’appello hanno quindi proposto ricorso per
    cassazione AN.Al. egli altri 41 lavoratori nominati in epigrafe, come da
    atto in data sei novembre 2014 (notificato alla destinataria a mezzo
    posta il successivo giorno sette), affidato ad un solo articolato motivo,
    cui ha resistito VERITAS S.p.a. mediante controricorso del 16 / 17
    dicembre 2014), in seguito illustrato da memoria;
    CONSIDERATO che:
    con l’anzidetto motivo i ricorrenti hanno denunciato violazione e falsa
    applicazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 40 – 43, e del D.P.R. n.
    547 del 1955, artt. 377 – 379, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3,
    nonché omesso esame in ordine ad alcuni aspetti della c.t.u., in relazione
    all’art. 360 c.p.c., n. 5, censurando la parte dell’impugnata sentenza, che
    non aveva esteso il diritto al risarcimento dei costi, sostenuti per il
    lavaggio degli indumenti utilizzati da essi lavoratori sino al 31 luglio
    2000, a tutti gli interessati, essendo stato limitato ai soli addetti alla
    rete, che eseguivano interventi sulle tubazioni di cemento-amianto, e
    agli addetti che utilizzavano indumenti ad alta visibilità e operavano al di
    fuori del centro storico. Infatti, secondo i ricorrenti, in base alla succitata
    normativa di cui al D.Lgs. n. 626 e al D.P.R. n. 547, qualsiasi indumento
    utilizzato dai lavoratori, per il solo fatto di essere indossato duranteun’attività a rischio di contatto con agenti patogeni, dovrebbe costituire
    DPI a prescindere dalle caratteristiche e dalla qualità di protezione
    intrinseche dell’indumento stesso. La stessa Corte d’Appello aveva
    chiesto al c.t.u. di valutare se le mansioni svolte fossero in grado di
    esporre i lavoratori istanti ad un rischio specifico di compromissione della
    salute, tenendo conto dell’abbigliamento di lavoro in considerazione delle
    mansioni svolte. Il consulente incaricato, prof. B. , aveva risposto, quindi
    al quesito, nel senso, secondo i ricorrenti, che essi risultavano esposti a
    differenti e spesso contemporanei tipi di rischio riguardo ai quali avevano
    in dotazione diversi strumenti di protezione e che con questi strumenti
    avevano anche in dotazione le tute da lavoro.
    Aveva, pertanto, errato la Corte territoriale, laddove aveva ritenuto che
    l’abbigliamento da lavoro in dotazione alle diverse mansioni non era
    destinato specificamente a proteggere la salute e la sicurezza dei
    lavoratori, ma che aveva semplicemente lo scopo di proteggere da un
    rischio generico d’imbrattamento. Ma proprio attraverso l’imbrattamento
    i lavoratori correvano il più alto rischio di contrarre malattie: gli
    indumenti, pertanto, sebbene non aventi la funzione specifica di
    protezione della salute, di fatto la svolgevano perché erano gli unici
    forniti dal datore di lavoro.
    Dunque, necessariamente le tute da lavoro non potevano non avere
    funzione protettiva, oltre a quella distintiva. Gli indumenti forniti, quindi,
    potevano risultare non adeguati a fornire adeguata tutela, ma dovevano
    essere senza dubbio considerati come attrezzature destinate ad essere
    indossate e tenute dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o
    più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il
    lavoro. Non si trattava di un rischio ipotetico, dettato dalle particolari
    tipologie di una giornata lavorativa, ma di costante quotidianità, stante il
    contatto non solo con tubazioni di cemento / amianto, ma anche con
    agenti imbrattanti patogeni di varia natura. Il contatto con agenti
    imbrattanti, pertanto, secondo i ricorrenti, era costante e non limitato ai
    momenti in cui venivano indossati i DPI. Era erroneo il ragionamento
    volto a sostenere che un indumento, solo perché destinato a comune e
    generica funzione protettiva, dovesse essere classificato come ordinario indumento da lavoro e perciò cessasse di costituire dispositivo di
    protezione individuale, con conseguente onere di tenuta e lavaggio a
    carico di parte datoriale. Diversamente opinando, si giungerebbe a
    conclusioni inaccettabili, che vanificherebbero la portata della norma. Al
    datore di lavoro, infatti, basterebbe soltanto fornire indumenti ordinari
    affinché gli stessi, inidonei a fornire la protezione necessaria, possano
    considerarsi esclusi dal novero dei dispositivi individuali di sicurezza, con
    conseguente esonero del datore di lavoro dal connesso obbligo di
    provvedere al lavaggio dei medesimi;
    le anzidette doglianze vanno disattese in base alle seguenti ragioni,
    tenuto conto soprattutto di quanto accertato e valutato, con adeguate
    argomentazioni, dalla competente Corte di merito, peraltro senza errori
    in punto di diritto, come pure riconosciuto in effetti anche a pagine 19 /
    20 dello stesso ricorso (Correttamente la Corte d’Appello di Venezia ha
    preso le mosse dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 40, il quale al comma 1
    recita… Il giudice di secondo grado ha anche giustamente evidenziato
    che il legislatore al comma 2 esclude esplicitamente dai dispositivi di
    protezione individuale “gli indumenti… non specificamente destinati a
    proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori” con la conseguente
    necessità di accertare se l’abbigliamento da lavoro in dotazione fosse
    destinato a proteggere i lavoratori da un rischio specifico di
    compromissione della salute…avendo riguardo alle mansioni lavorative
    svolte. Ciò in quanto, solo gli indumenti con tale finalità comportano
    l’obbligo per il datore di lavoro di provvedere alla manutenzione e
    all’igiene D.Lgs. n. 626 del 1994, ex art. 43… Sulla base di tali premesse
    la Corte d’Appello ha disposto una c. t. u. volta ad accertare se le
    mansioni svolte dai singoli lavoratori appellanti siano state tali da esporli
    ad un rischio specifico di contaminazione…
    La valutazione circa l’idoneità o meno degli indumenti a costituire
    dispositivi di protezione sembra seguire il seguente iter logico:… Una
    volta stabilito che per il tipo di mansione svolta il lavoratore è esposto ad
    un rischio di contaminazione, la conseguenza naturale non può che
    essere che l’indumento utilizzato nell’esecuzione della predetta mansione
    deve essere considerato alla stregua di un dispositivo di protezione
    individuale);peraltro, il ricorso appare carente nelle enunciazioni di quanto acquisito
    in istruttoria (non risultano riprodotti i documenti e i verbali delle prove
    assunte nei distinti procedimenti nn. 243/04 e 185/05, solo menzionati a
    pag. 11 del ricorso, ed analogamente dicasi per il verbale di accordo
    sindacale in data 21 aprile 1997, appena citato a pag. 13 dello stesso
    ricorso per cassazione, parimenti riguardo ai motivi di appello, anch’essi
    non riprodotti, ma sommariamente riassunti, laddove in effetti
    analogamente non sono stati riportati i 32 capitoli di prova, volti a
    dimostrare le mansioni svolte dai lavoratori ed i compiti che li ponevano
    quotidianamente in contatto con gli agenti patogeni. Nemmeno è stata
    integralmente riprodotta la relazione di c.t.u. disposta ed espletata in
    appello, della quale si lamenta però anche l’omesso esame di alcuni
    aspetti ex art. 360 c.p.c., n. 5), con conseguenti inammissibilità a norma
    dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6;
    inoltre, non risulta alcuna precisa confutazione in diritto circa eventuali
    specifici errori in proposito commessi dalla Corte distrettuale
    nell’esaminare la portata dell’anzidetta normativa, la cui violazione
    appare dunque genericamente dedotta dai ricorrenti, i quali invero non
    hanno precisato alcun errore d’interpretazione, così come nemmeno
    alcuna palese irrazionalità o illogicità risulta specificamente denunciata
    dai ricorrenti in ordine al ragionamento decisorio seguito dalla Corte di
    merito, la quale anzi si è preoccupata di accertare fatti e mansioni con
    apposita c.t.u., all’esito della quale le domande sono state
    motivatamente e distintamente accolte, o rigettate, con riferimento alle
    singole posizioni individuali ed in relazione ai diversi rispettivi periodi di
    tempo (però sulla base e nei limiti degli elementi probatori offerti dalle
    parti e perciò senza svolgere attività esplorative, cfr. pag. 6 della
    sentenza qui impugnata, mentre nella successiva pagina 7 si precisava
    che le mansioni svolte da ciascun appellante risultavano dal documento
    n. 10 da loro già prodotto in primo grado e dal documento n. 5
    depositato dalla società convenuta resistente, sicché il c.t.u. aveva
    potuto individuare e analizzare le diverse posizioni lavorative in relazione
    alle varie mansioni svolte da ogni attore, distinguendo gli operatori di
    rete, gli addetti all’officina, quelli al magazzino ed ancora i lavoratori
    degli impianti di acqua potabile.

    Di conseguenza, il c.t.u. aveva svolto indagine esauriente con metodo
    scientificamente corretto, giungendo a conclusioni che non erano state
    “in alcun modo contestate dalle parti”, nel senso che l’abbigliamento da
    lavoro in dotazione agli addetti alle diverse mansioni non era destinato a
    proteggere specificamente la salute e la sicurezza dei lavoratori, avendo
    semplicemente lo scopo di proteggere da un rischio generico di
    imbrattamento, poiché non aveva alcuna capacità di protezione dagli
    agenti chimici o biologici in caso di contaminazione accidentale, non
    potendo costituire barriera efficace contro tali agenti pericolosi. Il
    consulente, tuttavia, aveva evidenziato che facevano eccezione e
    dovevano essere considerati alla stregua di DPI le tute utilizzate da
    coloro che eseguivano interventi sulle tubazioni in cemento-amianto,
    perciò dai lavorati che non operavano nel centro storico di Venezia -dove
    non vi erano tubazioni di tale materiale- fino all’aprile 1992, quando
    vennero fornite tute “usa e getta” per l’esecuzione di tali operazioni.
    Il c.t.u., altresì, aveva evidenziato che facevano eccezione e dovevano,
    quindi, essere considerati DPI gli indumenti ad alta visibilità forniti agli
    addetti alla rete dal 1997, trattandosi di indumenti fosforescenti con il
    compito specifico di proteggere dal rischio d’investimento stradale per gli
    operanti sulla rete, ma con esclusione di quelli assegnati al centro storico
    di Venezia, dove non vi era traffico veicolare, peraltro fino al settembre
    dell’anno 2000, poiché in data 29-09-2000 -in base a quanto pure si
    legge a pag. 9 della sentenza de qua- era stato concluso accordo di
    lavaggio degli indumenti, come attestato dalla medesima società, di
    guisa che la domanda doveva intendersi come riferita all’intero periodo
    in cui era stato eseguito il lavaggio casalingo, sicché i predetti lavoratori
    avevano diritto al risarcimento del danno per l’inadempimento,
    contrattuale di parte datoriale, in ordine all’obbligo di provvedere alla
    manutenzione dei DPI);
    d’altro canto, alle pagine 16 e 17 del ricorso per cassazione, sono
    riportate le seguenti conclusioni del c.t.u., che nemmeno appaiono
    incompatibili, secondo la citata sentenza, con quanto sopra riferito: “le
    mansioni svolte dagli appellanti,…, sono state tali da esporre i lavoratori
    ad un rischio specifico di compromissione della salute ed in particolare proteggersi dai quali disponevano di specifici dispositivi di protezione
    individuale. L’abbigliamento in dotazione (le tute da lavoro) non era
    invece destinato specificamente a proteggere la salute e la sicurezza dei
    lavoratori, avendo semplicemente lo scopo di proteggere da un rischio
    generico di imbrattamento in quanto per sua natura non poteva
    costituire una barriera efficace; fanno però eccezione al riguardo gli
    indumenti supplementari ad alta visibilità forniti agli addetti a partire dal
    1997… e le tute da lavoro utilizzate da coloro che eseguivano non nel
    centro storico di Venezia interventi sulle tubazioni in cemento – amianto
    (fino a che dall’aprile 1992 sono state fornite per l’esecuzione di Queste
    operazioni “tute usa e getta”), che invece vanno considerati alla stregua
    di dispositivi di protezione individuale”;
    pertanto, non residuano in questa sede di legittimità, spazi d’intervento
    per sindacare quanto accertato e valutato in punto di fatto dalla Corte di
    merito, che peraltro non risulta aver omesso nel suo esame circostanze
    utili e decisive, rilevanti nei sensi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
    (secondo il testo vigente, in relazione alla sentenza de qua risalente
    all’anno 2014), con motivazione non inferiore al c.d. minimo
    costituzionale (nei sensi indicati da Cass. sez. un. civ. nn. 8053 e 8054
    del 2014 e successiva conforme giurisprudenza di questa S.C.), immune
    inoltre da errori di diritto (in proposito v. in part. Cass. lav. n. 2625 del
    5/2/2014, secondo cui in tema di tutela delle condizioni di igiene e
    sicurezza dei luoghi di lavoro, non rientrano tra i dispositivi di protezione
    individuale, previsti dalla L. 19 settembre 1994, n. 626, art. 40, le tute,
    di stoffa o monouso, fornite dal datore di lavoro, quando esse, per la loro
    consistenza, svolgono esclusivamente la funzione di preservare gli abiti
    civili dalla ordinaria usura connessa all’espletamento dell’attività
    lavorativa, e non anche quella – pur astrattamente configurabile- di
    proteggere il lavoratore contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne
    la sicurezza o la salute durante il lavoro, sicché rispetto ad esse non è
    configurabile, in mancanza di specifiche previsioni contrattuali, un
    obbligo a carico del datore di lavoro di continua fornitura e di sistematico
    lavaggio);
    il ricorso, dunque, va rigettato, con conseguente condanna dei soccombenti al rimborso delle relative spese, ricorrendo, inoltre, le
    condizioni di legge per il versamento dell’ulteriore contributo unificato,
    atteso l’esito del tutto negativo della proposta impugnazione.
    P.Q.M.
    la Corte RIGETTA il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
    relative spese, che liquida a favore della società controricorrente in
    complessivi Euro 6000,00 per compensi professionali ed in Euro 200,00
    per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto
    della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei
    ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a
    quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
    13.

  • Responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato e prescrizione

    Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: NARDIN MAURA Data Udienza: 09/04/2019

    Fatto

    1. Con sentenza del 14 settembre 2017 il Tribunale di Rimini ha dichiarato non doversi procedere nei confronti della Coperture Edil s.r.l. per intervenuta prescrizione dell’illecito di cui all’art. 25 septies comma 2 d.lgs. 231/2001, in relazione al reato di cui all’art. 590, commi 2A e 3A cod. pen. commesso da H.T., committente dei lavori di risanamento conservativo di un fabbricato; R.C., legale rappresentante della Edil R.C., impresa affidataria dei lavori; M.D., Legale rappresentante della Coperture Edil s.r.l., M.P., preposto dell’Impresa affidataria dei lavori; G.R., responsabile dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per avere i medesimi, ciascuno nella propria qualità, contribuito a cagionare, con violazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008, lesioni personali gravi ad A.A..
    2. La sentenza: dato atto che il termine di prescrizione di cui all’art. 22 d.lgs. 231/2001, regolante la disciplina della prescrizione dell’illecito amministrativo, dipendente da reato dell’ente, è di cinque anni, a far data dalla commissione dell’illecito e che il secondo comma della disposizione dispone che detto termine si interrompa a seguito della contestazione dell’illecito amministrativo fatta a norma dell’art. 59 d.lgs. 231/2001; richiamata la giurisprudenza di legittimità -secondo cui la richiesta di rinvio a giudizio, in quanto atto di contestazione dell’illecito, produce l’effetto interruttivo solo se, oltre che i emessa, sia stata anche notificata entro cinque anni dalla consumazione del reato presupposto, dovendo applicarsi, ai sensi dell’art. 11, primo comma, lett. r), L. 29 settembre 2000, n. 300, le norme del codice civile sull’interruzione della prescrizione (Cass. pen. Sez. 6, n.18257 del 12/02/2015 – dep. 30/04/2015, P.M. in proc. Buonamico e altri, Rv. 263171); rilevato che nel caso di specie il decreto di rinvio a giudizio è stato ritualmente notificato solo oltre detto termine, ha dichiarato l’illecito contestato estinto per prescrizione.
    3. Avverso la sentenza del Tribunale ricorre il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini, formulando un unico motivo.
    4. Con la doglianza fa valere la violazione della legge penale in relazione alla data di prescrizione dell’illecito contestato alla società Coperture Edil s.r.l., con riferimento agli artt. 22 e 59 d.lgs. 81/2001. Osserva che fra la data di commissione del fatto – 15 luglio 2009- e la data di notifica dell’ultimo decreto di citazione in giudizio – 19 novembre 2015- sono decorsi effettivamente più di cinque anni, ma che detta ultima notificazione è stata preceduta dalla notifica del 27 maggio 2013, disposta a seguito della prima udienza dibattimentale, nel corso della quale era stata eccepita la nullità della notifica del decreto di citazione in giudizio del 14 febbraio 2013. Deduce che la notificazione del decreto di citazione del 27 maggio 2013 alla società è intervenuta ritualmente, avendo l’ente eletto domicilio presso il difensore, ma che all’udienza del 25 novembre il medesimo difensore eccepiva l’omessa notifica al difensore d’ufficio della società e che il Tribunale, accogliendo l’eccezione disponeva la separazione della posizione della società, rimettendo gli atti al Procuratore della Repubblica, che provvedeva all’emissione di nuovo decreto di rinvio a giudizio, ritualmente notificato il 19 novembre 2015. Sostiene che la natura civilistica dell’istituto della prescrizione dell’illecito amministrativo, impone di ritenere che la prescrizione si sia interrotta una prima volta in data 27 maggio 2013, ed una seconda volta in data 19 novembre 2015, entro il quinquennio. Invero, le notifiche regolari dell’atto di citazione, in quanto contenenti gli estremi dell’addebito, se non consentono il corretto esplicarsi del diritto di difesa nel procedimento sanzionatorio, allorquando sia omessa la notifica al difensore della persona giuridica, nondimeno, instaurano nei suoi confronti il rapporto processuale. Richiama la giurisprudenza penalistica e del lavoro, secondo cui la domanda giudiziale invalida riveste la natura di atto di costituzione in mora, avente efficacia interruttiva della prescrizione, che dimostra, ancorché non perfettamente in termini, che il vizio dell’omessa notifica al difensore, in quanto vizio processuale, non si ripercuote sulla natura sostanziale del decreto di citazione, idoneo ad interrompere la prescrizione.
    Conclude per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

    Diritto

    1. Prima di affrontare il tema proposto con il ricorso, va ricordato che, ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. 231/2001, le sanzioni amministrative per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione e che sono interruttive della prescrizione “la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell’illecito amministrativo a norma dell’ articolo 59”. Siffatta ultima disposizione prevede che la contestazione debba essere formulata con uno degli atti di cui all’art. 405 comma 1 cod. proc. pen., e debba comprendere “gli elementi identificativi dell’ente, l’enunciazione in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l’applicazione delle sanzioni amministrative, con l’indicazione del reato da cui dipende l’illecito, dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova”.
    2. La questione preliminare da affrontare, in questa sede, riguarda l’individuazione del momento della produzione degli effetti interruttivi della contestazione, posto che la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell’ente, interrompe la prescrizione e ne sospende il decorso dei termini fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi degli artt. 59 e 22, commi 2 e 4, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. (Sez. 5, n. 50102 del 22/09/2015 – dep. 21/12/2015, D’Errico e altro, Rv. 26558801)
    3. Ora, da un lato, si è sostenuto che “In tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche, la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell’ente, in quanto atto di contestazione dell’illecito, interrompe, per il solo fatto della sua emissione, la prescrizione e ne sospende il decorso dei termini fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi degli artt. 59 e 22, commi 2 e 4, del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231” (cfr. Sez. 2, n. 41012 del 20/06/2018, C, Rv. 27408304; Sez. 2, n. 10822 del 15/12/2011 – dep. 20/03/2012, Cerasino e altri, Rv. 256705). Dall’altro, con la pronuncia richiamata dalla sentenza gravata, rimasta per la verità isolata, si affermato che: “In tema di responsabilità da reato degli enti, la richiesta di rinvio a giudizio della persona giuridica interrompe il corso della prescrizione, in quanto atto di contestazione dell’illecito, solo se, oltre che emessa, sia stata anche notificata entro cinque anni dalla consumazione del reato presupposto, dovendo trovare applicazione, ai sensi dell’art. 11, primo comma, lett. r), L. 29 settembre 2000, n. 300, le norme del cod. civ. che regolano l’operatività dell’interruzione della prescrizione. (Sez. 6, n. 18257 del 12/02/2015 – dep. 30/04/2015, P.M. in proc. Buonamico e altri, Rv. 263171).
    4. Secondo il primo orientamento deve considerasi risolutivo il rinvio dell’art. 59 del d.lgs n. 231 del 2011 all’art. 405 comma 1 cod. proc. pen., che individua fra gli atti di contestazione dell’illecito la richiesta di rinvio al giudizio, ovverosia un atto la cui efficacia prescinde dalla notifica alle parti. Ed invero, “Il richiamo che la legge delega effettua alle norme del codice civile non consente di trasformare la richiesta di rinvio a giudizio in un atto recettizio, in assenza di ogni indicazione normativa al riguardo; del pari, non è consentito interpolare la norma riconducendo, come proposto dal ricorrente, l’effetto interruttivo alla notifica dell’avviso di udienza, ovvero ad un atto a cui la legge non riconosce tale effetto.” Peraltro, “in tema dì interruzione della prescrizione del reato, va riconosciuta anche agli atti processualmente nulli la capacità di conseguire lo scopo. Gli atti interruttivi della prescrizione, infatti, hanno valore oggettivo, in quanto denotano la persistenza nello Stato dell’interesse punitivo (Cass. sez. 5, n. 1387 del 09/12/1998 – dep. 02/02/1999, M in proc. Verzelletti B ed altri, Rv. 212435)”.
    5. Al contrario, la seconda linea interpretativa valorizza la lettera dell’art. 11 della legge delega n. 300/2000, per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. La disposizione alla lett. r) espressamente stabilisce di “prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle lettere g), i) e l) si prescrivono decorsi cinque anni dalla consumazione dei reati indicati nelle lettere a), b), c) e d) e che l’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
    6. Ebbene, l’esito cui giunge il primo orientamento riportato deve essere condiviso.
    6.1. Anche nell’ipotesi di c.d. reato degli enti, infatti, l’interruzione della prescrizione è posta a presidio della tutela della pretesa punitiva dello Stato, sicché il regime non può che essere quello previsto per l’interruzione della prescrizione nei confronti dell’imputato e coincidere con l’emissione della richiesta di rinvio a giudizio, in modo del tutto indipendente dalla sua notificazione.
    Il rinvio alla lettera r) dell’art. 11 della legge delega n. 300/2000 alle norme del codice civile, con cui l’efficacia interruttiva della prescrizione viene ricollegata, dall’Indirizzo minoritario, alla notificazione della richiesta di rinvio a giudizio (o più in generale dell’atto di contestazione), che peraltro manca di esplicita attuazione, va nondimeno inteso facendo riferimento al regime previsto dall’art. 2945, comma 2A, cod. civ., nel senso che una volta interrotta la prescrizione, con l’emissione della richiesta di rinvio a giudizio, essa ‘non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio’. Il che nulla a che fare con il momento della produzione degli effetti dell’atto interruttivo, ma solo con il contenuto di quegli effetti, rispetto ai quali, diversamente da quanto previsto per la prescrizione del reato con l’art. 160 cod. pen., l’interruzione impedisce la decorrenza del termine prescrizionale fino a che il giudizio non sia terminato.
    7. La scelta legislativa di far riferimento alla disposizione civilistica, anziché alle previsioni di cui all’art. 160 cod. pen., deriva dalla natura della pretesa punitiva che sanziona la violazione da parte dell’impresa di norme che implicano limiti di compatibilità dell’azione imprenditoriale con l’interesse generale, come espresso dall’art. 41 Cost., il quale non può declinare di fronte al vantaggio dell’attività d’impresa. Siffatta prevalenza determina la necessità del ricorso ad una normativa -quella civilistica appunto- che renda indifferente il tempo del processo all’irrogazione della sanzione, al fine di non stravolgere priorità collettive, costituzionalmente garantite.
    8. Il ricorso deve essere, dunque, accolto con rinvio alla Corte di appello di Bologna per l’ulteriore corso.

    P.Q.M.

    Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bologna per l’ulteriore corso. Così deciso il 9 aprile 2019

  • Operaio scivola sul pavimento durante le operazioni di pulizia e viene ferito dal nastro trasportatore: mancanza di paratie laterali di sicurezza

    Presidente: ROMIS VINCENZO Relatore: IZZO FAUSTO Data Udienza: 16/11/2016

    Fatto

    1. Con sentenza del 10\2\2016 la Corte di Appello di Trieste confermava la pronuncia di condanna di primo grado emessa a carico di DM.I. per il delitto di cui all’art. 590 cod. pen. per lesioni colpose in danno di R.R. (acc. in Staranzano il 22\2\2010).
    All’imputato, in qualità di datore di lavoro e presidente del consiglio di amministrazione della s.r.l. SAGER, azienda dedita al compostaggio di rifiuti, era stato addebitato di avere fatto lavorare il R.R. presso un nastro trasportatore dell’impianto, privo di idonea protezione ed in assenza di precauzioni relativamente al rischio di caduta su pavimento sdrucciolevole; di tal che il R.R., mentre era intento con una scopa alla pulizia di residui di macinazione, scivolando sul pavimento reso sdrucciolevole dalla pioggia, cadeva sul nastro in movimento che agganciava il suo avambraccio destro procurando lesioni guarite in un anno, con probabile Indebolimento permanente dell’arto.
    Con il rigetto dell’appello dell’imputato, veniva anche confermata la sanzione amministrativa in danno della società ai sensi dell’art. 25 septies del d.lgs. 231 del 2001.
    Osservava la Corte di merito che, indipendentemente dalla individuazione della specifica causa della caduta della vittima, era indubbio che il nastro trasportatore fosse privo di paratie di sicurezza al momento dell’incidente; paratie solo successivamente apposte. Tale violazione delle norme di sicurezza era in evidente legame causale con l’infortunio patito dal R.R.. Peraltro, ad escludere la responsabilità dell’imputato, non valeva richiamare le disposizioni che imponevano il fermo del macchinario durante la manutenzione e pulizia dell’impianto, ciò in quanto l’incidente non era avvenuto in tali circostanze, bensì mentre il lavoratore si trovava a ramazzare il pavimento.
    Quanto alla responsabilità dell’azienda, essa sussisteva in quanto la condotta omissiva, che aveva determinato l’incidente, non era frutto di una condotta posta in essere nell’esclusivo interesse dell’imputato o di terzi.
    2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato e dell’azienda, lamentando:
    2.1. Per DM.I. : la violazione di legge ed il vizio della motivazione, laddove la Corte di merito aveva utilizzato per la decisione le dichiarazioni rese dalla vittima e dal suo compagno di lavoro, C., in sede di inchiesta, non confrontandole con le dichiarazioni dibattimentali degli stessi testi e dell’ispettore del lavoro O.. In particolare l’infortunio era avvenuto perché il R.R., contravvenendo ad una specifica disposizione di sicurezza, aveva svolto il servizio di raccolta residui di lavorazioni fuoriusciti dal macchinario, non alla fine del ciclo di lavorazione ed a macchine spente, ma quando ancora la lavorazione era in corso. Di ciò vi era riprova nella condotta tenuta dall’altro operaio, il C. che, addetto ad altra vasca, era rimasto in attesa del termine della lavorazione. Peraltro lo stesso ispettore del lavoro aveva deposto circa il fatto che nel Documento di valutazione dei rischi era previsto che la pulizia delle aree dovesse essere svolta a macchine spente.
    2.2. La nullità della sentenza ove motiva la condanna sulla rimozione di preesistenti paratie, mentre l’unica paratia temporaneamente rimossa era quella della cinghia di trasmissione, rimozione che non aveva avuto alcuna incidenza causale sull’infortunio.
    2.3. Inoltre, la corte, perseverando l’errore percettivo, aveva determinato la pena e negato le attenuanti generiche, sulla valutazione della gravità della colpa in ragione della rimozione delle paratie.
    2.4. Per la s.r.l. SAGER : sono stati svolti motivi in parte sovrapponibili a quelli dell’imputato, lamentando, inoltre, il mancato espletamento di una perizia di ufficio finalizzata a determinare le esatte modalità dell’incidente; inoltre, nell’applicare la sanzione, il giudice di merito non aveva tenuto conto che la necessità della protezione era stata imposta solo dopo l’incidente, ma il macchinario era conforme alle disposizioni di sicurezza garantite dal costruttore; inoltre non doveva essere sottovalutato che l’infortunio era avvenuto perché il lavoratore aveva disatteso specifiche norme di sicurezza impartite.

    Diritto

    1. Il ricorso dell’imputato è solo in parte fondato.
    2. Il giudice di merito non ha inteso attribuire l’origine dell’infortunio ad una condotta negligente della vittima tenuto conto che le prescrizioni imposte dal datore di lavoro, di blocco del macchinario, erano dettate in caso sua manutenzione, non invece, come nel caso che ci occupa, di pulizia del pavimento.
    Peraltro, questa Corte ha più volte ribadito, in materia di infortuni sul lavoro, la condotta incauta del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l’evento quando sia comunque riconducibile all’area di rischio propria della lavorazione svolta: in tal senso il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute (ex plurimis, Sez. 4, n. 21587 del 23/03/2007, Rv. 236721; Sez. 4, n. 7955 del 10/10/2013, dep. 2014, Rv. 259313; Sez. 4, n. 22249 del 14/03/2014, Rv. 259227; Sez. 4, n. 7267 del 10/11/2009, dep. 23/02/2010, Rv. 246695).
    Nel caso in esame, come correttamente segnalato nella sentenza di merito, il R.R. ha patito l’infortunio mentre svolgeva la sua ordinaria attività di lavoro consistente nella pulizia del pavimento nei pressi del nastro trasportatore.
    Pertanto non ha posto in essere alcun comportamento anomalo tale da poter essere qualificato come abnorme ed idoneo ad interrompere il nesso causale tra la condotta omissiva dell’imputato e l’evento.
    3. La difesa dell’imputato ha lamentato inoltre un errore percettivo in relazione alla assenza di precedenti paratie di protezione del macchinario.
    L’errore percettivo non sussiste. La Corte di merito ha ben spiegato che al momento dell’incidente mancava la paratia che occludeva le cinghie di trasmissione del moto. Ma tale assenza non aveva alcun rilievo in quanto non era tale organo in movimento che aveva agganciato il braccio del R.R..
    La mancanza rilevante era quella delle paratie laterali del nastro trasportatore all’interno del quale era caduto il lavoratore. Paratie che il consulente di parte, nella sua relazione fa intendere fossero già in dotazione, ma che in realtà afferma la sentenza furono apposte immediatamente dopo l’incidente, a seguito di specifica prescrizione del Dipartimento di prevenzione.
    La difesa ritiene che la presenza di tale protezione, di altezza di circa mt. 1,50, non avrebbe evitato l’evento nel caso in cui l’operaio si fosse sporto all’interno del macchinario come verosimilmente accaduto. Sul punto va richiamata la esaustiva motivazione del giudice di merito che, sulla base dell’istruttoria svolta, ha ricostruito la genesi dell’Incidente riconducendola con sicurezza ad uno scivolamento del R.R., forse dovuto alla presenza di una pavimento sdrucciolevole sul quale operava il lavoratore, Il quale era caduto con il braccio sul nastro che l’aveva poi agganciato.
    Le censure mosse dalla difesa alla sentenza sul punto, esprimono solo un dissenso generico rispetto alla ricostruzione del fatto (operata in modo conforme dal giudice di primo e secondo grado) ed invitano ad una rilettura nel merito della vicenda, non consentita nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che regge al sindacato di legittimità,, non apprezzandosi nelle argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui avere rilievo.
    4. Fondato, invece, è il motivo di ricorso relativo al diniego delle attenuati generiche.
    Invero la corte di merito ha così motivato il diniego: « ….va osservato che la mancata concessione delle attenuanti generiche si giustifica per il precedente penale dell’imputato e per l’entità della colpa, dato che le paratie del nastro trasportatore, già in dotazione dell’impianto, secondo la ricostruzione del C.T. di parte erano risultate in quel frangente rimosse».
    Sul punto la sentenza palesa una contraddizione. Infatti una volta affermato che la paratia non era presente sul macchinario (così come peraltro sostenuto dalla stessa difesa in ricorso, laddove sostiene la tesi che la paratia di protezione del nastro non era né obbligatoria, né opportuna), non può poi farne un addebito di colpa, al fine di negare le attenuanti, la sua rimozione che presuppone una sua preesistenza.
    Si impone pertanto sul punto l’annullamento con rinvio della sentenza.
    5. Quanto alle doglianze formulate dalla società, esse sono infondate.
    Si richiama quanto già detto in ordine alla inesistenza di un’incidenza causale della condotta del lavoratore e all’accertata sussistenza della violazione delle misure di prevenzione da parte del DM.I..
    Quanto all’ulteriore censura formulata, relativa alla mancata assunzione di una prova decisiva e cioè di una perizia tecnica , va ricordato che questa Corte di legittimità ha ripetutamente affermato che “per prova decisiva sia da intendere unicamente quella che, non incidendo soltanto su aspetti secondari della motivazione (quali, ad esempio, quelli attinenti alla valutazione di testimonianze non costituenti fondamento della decisione) risulti determinante per un esito diverso del processo, nel senso che essa, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove fosse stata esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia” (ex plurimis, Sez. 2, n. 16354 del 28/04/2006, Maio, Rv. 234752); questa Corte ha anche precisato che “non sussiste il vizio di mancata ammissione di prova decisiva quando si tratti di prova che debba essere valutata unitamente agli altri elementi di prova processualmente acquisiti, non per eliderne l’efficacia probatoria, ma per effettuare un confronto dialettico che in ipotesi potrebbe condurre a diverse conclusioni argomentative” (Sez. 2, n. 2827 del 22/11/2005, dep. 2006, Russo, Rv. 233328).
    In particolare, con riferimento alla perizia, essa “per il suo carattere “neutro” sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva: ne consegue che il relativo provvedimento di diniego non è sanzionabile ai sensi dell’art.606 comma primo lett. d) cod. proc. pen., in quanto giudizio di fatto che se sorretto da adeguata motivazione è insindacabile in cassazione” (Sez. 4, n. 14130 del 22/01/2007, Pastorelli, Rv. 236191).
    Nel caso di specie il giudice di merito, con argomentazioni non manifestamente illogiche, nel negare ingresso alla perizia, ha evidenziato come dagli atti già acquisiti emergesse al di là di ogni ragionevole una certa ricostruzione dell’infortunio, dovuto a scivolamento e non ad un volontario affaccio del lavoratore sul nastro.
    Si impone per quanto detto il rigetto del ricorso della società a cui consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. la condanna al pagamento delle spese processuali.

    P.Q.M.

    Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente le attenuanti generiche e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Trieste.
    Rigetta nel resto il ricorso del DM.I.. Visto l’art. 624 c.p.p. dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità del DM.I. stesso.
    Rigetta il ricorso della SAGER s.r.l. che condanna al pagamento delle spese processuali.
    Così deciso in Roma il 16 novembre 2016

  • Limite dell’onere del controllo del DL- Assenza di responsabilità per condotta estemporanea ed imprevedibile del lavoratore .

    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Tribunale Ordinario di Cuneo

    Il Tribunale di Cuneo, in persona del giudice dottoressa Elisabetta F. Meinardi, all’udienza del giorno 16 aprile 2019 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la presente

    SENTENZA

    nei confronti di:
    M.M., nato a OMISSIS, ivi res. in …, fiduciariamente difeso dall’Avvocato del Foro di Torino

    presente

    C.A. nato a OMISSIS, res. in , fiduciariamente difeso dall’Avvocato del Foro di Torino unitamente all’ Avvocato del Foro di Torino

    assente ex art. 420 bis cpp

    L.P. nato a OMISSIS, elett. dom. ex art. 161 c.p.p. in , fiduciariamente difeso dall’Avvocato del Foro di LaSpezia

    assente ex art. 420 bis cpp

    P.M. nato a OMISSIS, elett. dom. ex art. 161 c.p.p. in fiduciariamente difeso dall’ Avvocato del Foro di Milano unitamente all’ Avvocato del Foro di Milano

    presente

    C.P. nato a OMISSIS, elett. dom. ex art. 161 c.p.p. presso lo studio del difensore fiduciario Avvocato del Foro di Milano unitamente all’Avvocato del Foro di Milano

    presente

    IMPUTATI

    per il reato di cui agli artt. 40, comma 2, 113, 589, comma 2, c.p,, in relazione agli articoli del D.Lvo n. 81/2008 meglio di seguito specificati con riferimento a ciascuna delle ditte intervenute, per avere, in cooperazione tra loro, nelle rispettive e sotto indicate qualifiche:
    – M.M., quale amministratore unico e legale rappresentante della impresa affidataria “C.E.M. S.r.l.” con sede in OMISSIS, responsabile dei lavori, nonché socio della ditta “Electriber”;
    – C.A., quale direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (“CSP” e “CSE”), nonché relatore della tavola di progetto del tratto di galleria ove è avvenuto l’evento;
    – L.P., quale amministratore unico della impresa esecutrice ‘M.G.A. S.r.l.” Manutenzioni Generali Autostrade avente sede legale in Licciana Nardi (MS) Fraz. Piano di Quercia Via Canale Scuro (impresa mandataria ATI ditte M.G.A. – SE.MA. – MBM) e datore di lavoro della P.O. impiegata nel cantiere in Bastia Mondovì (CN) Località Isola;
    – P.M., quale consulente dell’impresa esecutrice “M.G.A. S.r.l.”, nonché dirigente e direttore di fatto di cantiere ex artt. 2 e 299 D.Lvo 81/2008;
    – C.P., quale amministratore unico dell’impresa esecutrice “SE.MA S.r.l.”, avente sede legale in Genova Via Fegino n. 3/1 e con cantiere sito in Bastia Mondovì (CN) Località Isola, nonché responsabile dei lavori in galleria e preposto di fatto al cantiere ex artt. 2 e 299 D.Lvo 81/2008;
    cagionato colposamente ad AN.S., dipendente della “M.G.A. S.r.l” Manutenzioni Generali Autostrade, ed in servizio presso il cantiere di Bastia Mondovì (CN) Località Isola ed impiegato nella fattispecie nelle operazioni di getto dello spritz beton all’interno della galleria sita nel predetto cantiere, lesioni tali da provocarne il decesso (sfondamento del torace e della regione cervicale anteriore da schiacciamento), per colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia ed inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ed in particolare:
    non impedendo che si verificasse un distacco di una consistente porzione di spritz avente forma ellittica, dalla parte alta lato sinistro in corrispondenza della dodicesima intercentina a partire dall’imbocco centrale della detta galleria, che andava a colpire AN.S. causandogli le lesioni mortali di cui sopra, distacco dovuto all’eccessiva massa del beton ed all’assenza di struttura atta a costituire armatura (rete);
    – M.M., per non aver verificato la qualità del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (C. S.P. e C.S. E.), nella fattispecie non verificando nei fatti l’adeguatezza del progetto esecutivo modificato senza relazione di calcolo rispetto al progetto statico in violazione dell’art. 90 del D.Lvo 09.04.2008 n. 81 e s.m.i. Inoltre, quale datore di lavoro dell’impresa affidataria C.E.M. per non aver verificato le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle seppur scarne prescrizioni del piano di sicurezza e in violazione delTart. 97 comma primo del D.Lvo 09.04.2008 n. 81 e s.m.i.
    – L.P., per non aver:
    • nel documento di dettaglio Piano operativo di Sicurezza valutato il pericolo di possibile caduta e conseguente investimento degli operatori addetti alle attività in galleria di materiale dall’alto. Nel documento non sono presenti misure preventive e cautelative specifiche a protezione collettiva da attuarsi durante le pericolose operazioni di spritz – beton. Allo stringato capitolo specifico (spritz – beton) del predetto documento sono altresì indicate modalità operative nella pratica non attuate e/ o attuabili, Ad esempio viene indicata:
    * in questa fase vengono impiegati n. 4 operai specializzati…”,. In data 22.03.2013 era addetto il Sig. AN.S. e part-time il sig. T.. La scheda bibliografica di riferimento 2.1.71 pompa per spritz beton indica durante l’uso: “utilizzare piattaforme o castelli sviluppabili dotati di protezione contro lo schiacciamento per la spruzzatura in quota; impugnare saldamente la pistola…Queste indicazioni di dettaglio sono addirittura riferibili ad un altro tipo di attrezzatura probabilmente priva di braccio meccanico a comando idraulico che invece nella pratica i lavoratori avevano a disposizione. Pertanto pare evidente che la valutazione del rischio da investimento durante le operazioni di spritz beton non sia stata effettuata, o almeno sia del tutto superficiale e generica contenendo indicazioni preventive e protettive per i lavoratori del tutto altrettanto generiche e non riferibili alle condizioni reali del cantiere e delle attrezzature in utilizzo. Il datore di lavoro non avendo valutato correttamente il rischio non ha di conseguenza imposto ai lavoratori misure idonee e/o procedure operative che garantissero lo svolgimento delle attività di lavoro in sicurezza. Una valutazione dei rischi corretta avrebbe imposto ai lavoratori addetti allo spritz beton modalità operative differenti da quelle in esecuzione al momento dell’evento infortunistico. In particolare avrebbe sicuramente vietato l’attività di posa dello spritz-beton procedendo con la pompa in marcia avanti (come chiaramente risulta dalle tracce dei pneumatici sul terreno e come confermato dalle dichiarazioni del sig. T. ), con la conseguenza di lasciarsi il materiale umido ed appena spruzzato sulla testa esponendosi al rischiò di investimento per crolli intempestive del medesimo in violazione dell’art. 96 comma primo lett. g) con riferimento all’art. 89 comma primo lett. h) in relazione al punto g) dell’allegato XV – contenuti minimi del piano operativo di sicurezza del D.Lvo 09.04.2008 n. 81;
    • attuato anche quelle poche e generiche misure previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e nel Piano Operativo di Sicurezza predisposto. Nella fattispecie nel Piano di Coordinamento e Sicurezza al capitolo: “Pompa per spritz- beton nelle misure preventive e protettive relative all’attrezzo viene evidenziato: “….1) delimitare l’area operativa esposta al rumore ed al microclima; 2) operare con il telecomando sostandoci di fuori della zona di lavorazione;…”. Anche nel Piano Operativo di Sicurezza al capitolo: “Rivestimento con spritz- beton” si legge: “…Gli operatori non devono sostare nei pressi delle macchine operatrici…”. In base alla situazione riscontrata nell’immediatezza dell’accaduto tali misure preventive, nella pratica, non sono state attuate dalla ditta esecutrice in violazione dell’art. 100 comma terzo del D.Lvo 09.04.2008 n. 81 s.m.i.
    • provveduto per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione ed in uso dei lavoratori, idonee e sufficienti informazioni, istruzioni nonché formazione ed addestramento in rapporto all’uso in sicurezza delle attrezzature; nello specifico relativamente alle condizioni di impiego delle attrezzature per compiere le operazioni del cosiddetto spritz- beton. Le sole informazioni fomite in modo verbale dai soggetti titolari di responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro non sono stati sufficienti a far compiere ai lavoratori le predette operazioni seguendo cautele e misure idonee al fine di operare in sicurezza. Anche l’esperienza lavorativa maturata nel corso degli anni, dallo stesso sig. AN.S., non è stata garanzia dell’acquisizione di informazioni e formazione in materia di sicurezza sul lavoro in violazione del combinato disposto degli artt. 18, 36 comma secondo lett. a), 37 comma primo lett. b) e comma 4, e 73 comma primo del D.Lvo 09/04/2008 nr. 81 e s.m.i.;
    – P.M., in qualità di consulente della ditta e di fatto (ai sensi art. 299 del D.Lvo 81/08) per non aver:
    • attuato anche quelle poche e generiche misure previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e nel piano Operativo di Sicurezza predisposto. Nella fattispecie nel Piano di Coordinamento e Sicurezza al capitolo “Pompa per spritz- beton” nelle misure preventive e protettive relative all’attrezzo viene evidenziato: “…1) delimitare l’area operativa esposta al rumore ed al microclima; 2) operare con il telecomando sostando al di fuori della zona di lavorazione;…”. Anche nel Piano operativo sì Sicurezza al capitolo; “rivestimento con spritz- beton” si legge “…gli operatori non devono sostare nei pressi delle macchine operatrici,..”. In base alla situazione riscontrata nell’immediatezza dell’accaduto tali misure preventive, nella pratica, non sono state attuate dalla ditta esecutrice in violazione dell’art. 100 comma terzo del D. Lvo 09.04.2008 n. 81 s.m.i.
    • provveduto, per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione ed in uso dei lavoratori, idonee e sufficienti informazioni, istruzioni nonché formazione ed addestramento in rapporto all’uso in sicurezza delle attrezzature, nello specifico relativamente alle condizioni di impiego delle attrezzature per compiere le operazioni del cosiddetto spritz- beton. Le sole informazioni fomite in modo verbale dai soggetti titolari di responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro non sono stati sufficienti a far compiere ai lavoratori le predette operazioni seguendo cautele e misure idonee al fine di operare in sicurezza. Anche l’esperienza lavorativa maturata nel corso degli anni, dallo stesso sig. AN.S., non è stata garanzia dell’acquisizione di informazioni e formazione in materia di sicurezza sul lavoro in violazione del combinato disposto degli artt. 18, 36 comma secondo lett. a), 37 comma primo lett. b) e comma 4 e 73 comma primo del D.Lvo 09/04/2008 nr. 81 e s.m.i.;
    C.P., di fatto soggetto preposto alle attività di cantiere (ai sensi art.299 del D.Lvo 81/08) per non aver vigilato sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza sul lavoro in violazione dell’art.19 comma 1° lettera a) del D.Lvo 09/04/08 nr. 81 e s.m.i.
    – C.A., per non aver verificato, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento. Nello specifico le operazioni di spritz- beton venivano effettuate con procedure non conformi a quelle, seppur generiche, indicate nel documento; inoltre venivano utilizzati macchinari ed attrezzature non rispondenti alle vigenti legge di sicurezza sul lavoro in violazione dell’art. 92 punto 1. lett. a) del D.Lvo 09.04.2008 nr. 81 e s.m.i.
    Commesso in Bastia Mondovì (CN) in data 22.03.2013

    L.P. Rg. Trib. 613/16 (Riunito)
    a) del reato di cui agli artt. 96 c. 1 1. g) in relazione all’art. 159 D.Lvo 81/08 perché, nella sua qualità di amministratore della M.G.A. S.r.l. Manutenzioni Generali Autostrade con sede in Licciana Nardi – Frazione Piano di Quercia, Via Canale Scuro snc, ometteva di redigere il piano operativo dall’art. 89 c. 1 1. h) del suddetto D.Lvo (nel caso di specie, non vi è alcun riferimento al pericolo di possibile caduta e conseguentemente investimento degli operatori addetti alle attività in galleria di materiale dall’alto).
    b) del reato di cui all’art. 100 c. 3 in relazione all’art. 159 c.2 D.Lvo 81/08 perché, nella sua qualità sub a), ometteva di dare attuazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento capitolo “pompa per spritz-beton” nella parte in cui si dice 1. Delimitare l’area operativa esposta al rumore ed al microclima; 2. Operare con il telecomando sostando al di fuori della zona di lavorazione” e al Piano Operativo di Sicurezza capitolo” rivestimento con spritz-beton” nella parte in cui si dice “gli operatori non devono sostare nei pressi delle macchine operatrici”.
    c) del reato di cui agli artt. 36 c. 2 lett. a), 37 co. 1 lett. b) e c. 4, 73 c. 1 in relazione all’art, 55 c.4 lett. a) D.Lvo 81/08 perché, nella sua qualità sub a), ometteva di formare e di impartire idonee e sufficienti istruzioni in ordine all’uso in sicurezza delle attrezzature atte a compiere il cosiddetto spritz-beton.
    d) del reato di cui all’art, 108 in relazione all’art. 159 c. 1 D.Lvo 81/08 perché, nella sua qualità sub a), ometteva di dotare di apposito sistema di protezione i tondini metallici da armatura che sporgevano dal pavimento del lato centrale della galleria,
    e) del reato di cui all’art. 70 c. 2 in relazione all’art. 87 c.2 D.Lvo 81/08 perché, nella sua qualità sub a), ometteva di dotare la macchina pompa per spritz-beton autocarrata su Astra BM21 Putzmeister tipo BSF 1002 D matr, 2544 di alcune necessarie ed elementari misure protettive quali:
    – dispositivi di comando del gruppo pompa per lo spritz- beton chiaramente visibili;
    – struttura di protezione al posto guida che impedisca all’attrezzatura di ribaltarsi di più di un quarto di giro;
    – sedile dotato di sistema di ritenzione;
    – misure di protezione appropriate del posto guida al fine di garantire all’autista condizioni di lavoro sicure in presenza di perìcoli di caduta o proiezione di oggetti;
    – idonee protezione degli elementi mobili.
    i) del reato di cui all’art. 80 c. 3 in relazione all’art. 87 D.Lvo 81/08 perché, nella sua qualità sub. a), ometteva di adottare le necessarie misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre il rischio elettrico della galleria.
    In Bastia Mondovì (CN) Loc. Isola il 23/3/13 con permanenza sino al 21/11/13

    P.M. Rg. 966/16 (Riunito)
    a) del reato di cui all’art. 100 c. 3 in relazione all’art. 159 c. 2 D.Lvo 81/08 perché, nella sua qualità di direttore di cantiere/consulente della M.G.A. S.r.l. Manutenzioni Generali Autostrade con sede in Licciana Nardi – Frazione Piano di Quercia, ometteva di dare attuazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento capitolo “pompa per spritz-beton” nella parte in cui si dice “ 1. delimitare l’area operativa esposta al rumore ed al microclima; 2. Operare con il telecomando sostando al di fuori della zona di lavorazione” e al Piano Operativo di Sicurezza capitolo “rivestimento con spritz-beton” nella parte in cui si dice “gli operatori non devono sostare nei pressi delle macchine operatrici”,
    b) del reato di cui agli artt. 36 c. 2 1. a), 37 c. 1 lett. b) e c. 4,73 co, 1 in relazione all’art. 55 c. 4 1, a) D.Lvo 81/08 perché, nella sua qualità sub a) ometteva di formare e di impartire idonee e sufficienti istruzioni in ordine all’uso in sicurezza delle attrezzature atte a compiere il cosiddetto spritz – beton.
    c) del reato di cui all’art. 108 in relazione all’art. 159 c. 1 D.Lvo 81/08 perché, nella sua qualità sub a), ometteva di dotare di apposito sistema di protezione i tondini metallici da armatura che sporgevano dal pavimento del lato centrale della galleria.
    d) del reato di cui all’art. 70 c. 2 in relazione all’art. 87 c. 2 c. 2 D.Lvo 81/08 perché, nella sua qualità sub a), ometteva di dotare la macchina pompa per sprìtz-beton autocarrata su Astra BM21 Putzmeister tipo BSF 1002 D di matr. 2544 di alcune necessarie ed elementari misure protettive quali:
    – dispositivi di comando del gruppo pompa per lo Spritz¬beton chiaramente visibili;
    – struttura di protezione al posto guida che impedisca all’attrezzatura di ribaltarsi di più di un quarto di giro;
    – sedile dotato di sistema di ritenzione;
    – misure di protezione appropriate del posto guida al fine di garantire all’autista condizioni di lavoro sicure in presenza di perìcoli di caduta o proiezione di oggetti;
    – idonee protezione di elementi mobili.
    e) del reato di cui all’art. 80 c. 3 in relazione all’art. 87 D.Lvo 81/08 perché, nella sua qualità sub. a), ometteva di adottare le necessarie misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre il rischio elettrico della galleria.
    In Bastia Mondovì (CN) Loc. Isola il 23/3/13 con permanenza sino al 21/11/13

    Conclusioni delle parti:

    Il PM chiede affermarsi la penale responsabilità degli imputati, e ne chiede la condanna alla pena di mesi diciotto di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
    La difesa di M.M. chiede assolversi 1’imputato con la formula meglio vista.
    La difesa di C.A. chiede assolversi l’imputato con la formula meglio vista.
    La difesa di L.P. chiede assolversi con la formula meglio vista.
    Le difese di C.P. e P.M. chiedono assolversi entrambi gli imputati ex art. 530 co. 1 c.p.p. per non aver commesso il fatto; in subordine condannarsi al minimo della pena, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti; benefici di Legge ove concedibili.

    FattoDiritto

    Al’esito dell’udienza preliminare del 23/10/15 gli odierni imputati erano rinviati a giudizio avanti al Tribunale per rispondere dei reati in epigrafe descritti. P.M. e L.P., inoltre, erano citati con distinti decreti per le contravvenzioni al T.U. 81/08.
    Nel corso della stessa udienza preliminare le pp.oo. R.G. e C.A.E. si costituivano parti civili; il GUP era quindi chiamato a risolvere una questione afferente le eccezioni sollevate dalle difese degli imputati in merito alla correttezza degli atti di costituzione (mancanti – secondo le difese – della causa petendi e, quanto alla costituzione del R.G., priva di legami con la posizione dell’imputato C.A.), questione che veniva risolta con l’ammissione di tutte le costituzioni, ad eccezione di quella del R.G. nei confronti dell’imputato C.A.,
    La p.c. C.A.E., inoltre, chiedeva il sequestro dei beni degli imputati, istanza sulla quale il GUP si riservava. All’udienza del 29/11/16, veniva disposta la riunione dei proc. nn. 3740/13 e 3741/13, pendenti nei confronti di L.P. e P.M.; la p.o. AN.D. depositava atto di costituzione di parte civile, che veniva però rigettata per tardività.
    Venivano quindi ammesse le prove richieste dalle parti, e nelle successive udienze si dava corso all’istruzione dibattimentale,
    Successivamente, con atti separati (rispettivamente, in data 9 e 23 aprile 2018), entrambe le parti civili dichiaravano di revocare la costituzione.
    All’esito, le parti concludevano come sopra.

    ***
    S.G., del quale venivano acquisite le sit rese il 26/3/13 sull’accordo di tutte le parti (così come per i testi F.F., T. e S.G.), riferiva che il giorno del fatto egli era sul cantiere, e ricordava che lo spruzzo di Spritzbeton (materiale composto di cemento, sabbia e additivi) era discontinuo e rumoroso; egli si trovava tra la betoniera e la pompa e, tirando fuori la testa, aveva avuto l’impressione di vedere qualcosa, che infatti si era rivelato essere il corpo di AN.S. riverso a terra, accanto alla pompa che ancora spruzzava. Precisava di aver visto AN.S. effettuare l’operazione di getto anche altre volte, ma (sia pure con l’aiuto di contestazioni) rammentava che quella mattina l’operaio effettuava il getto procedendo dall’esterno della galleria verso l’interno, lasciando alle spalle il materiale appena spruzzato, mentre nei giorni precedenti – allorché egli si era più volte recato all’intemo della galleria per fornire il materiale per lo spritz – tale materiale non era mai sulla testa dell’operatore, né alle sue spalle, bensì nelle zone della galleria prive di operatori.
    Lo S.G., nel citato verbale di sit, aveva riferito di essere dipendente, in qualità di autista, della ditta B.E. srl di Cengio e di essere addetto alla fornitura del calcestruzzo nei cantieri. Quel giorno (22/3/13) aveva eseguito un primo viaggio nel cantiere di Bastia Mondovi , scaricando il materiale circa a metà della galleria, dove era entrato in retromarcia. Alle 11,45 si era portato nuovamente nella galleria per effettuare un’altra fornitura di calcestruzzo per lo spritzbeton e, dopo avere atteso lo scarico di altra betoniera, sempre in retromarcia si era avvicinato alla tramoggia di carico, aveva posizionato la canala nella tramoggia della pompa ed aveva atteso l’ordine di scarico. L’operatore della pompa era uscito dalla macchina ed egli, con i comandi, doveva determinare il flusso. Appena iniziato lo scarico, aveva sentito il rumore del getto e, poiché si era formata una nube, non era riuscito a vedere l’operatore della pompa e nemmeno ad intuire quale fosse la parte di galleria interessata dalle operazioni. Dopo aver scaricato 2/3 metri cubi di materiale, aveva sentito la pompa fare un rumore continuo, come se il flusso di cemento uscisse dalla lancia in modo costante in un solo punto; era quindi entrato in galleria per capire cosa fosse successo e, dietro alla pompa, aveva visto l’operatore steso a terra inerte. Ricordava ancora che quella mattina l’operatore eseguiva lo spruzzo procedendo dall’esterno verso l’interno della galleria, lasciando il pezzo spruzzato alle spalle, mentre nei giorni precedenti aveva fatto compiere all’autobetoniera pochi metri per volta, ma sempre dall’interno verso l’estemo, in modo che il materiale appena spruzzato non fosse sulla testa dell’operatore.
    F.F., operaio della ditta B.E. che portava i materiali tra cui lo spritz, dichiarava (verb, sit 8/8/13, acquisito su accordo delle parti) che la procedura prevedeva che egli si posizionasse con la betoniera all’interno della galleria, procedendo in retromarcia e che le direttive gli venivano impartite da AN.S., addetto alla pompa. Egli precisava che, nella sua esperienza di oltre 15 anni nel settore, non aveva mai visto una galleria avente quella sagoma, essendosi egli reso conto che in prossimità delle zone laterali superiori c’era uno spazio sovrabbondante tra la rete della centina e la roccia, mentre sul colmo e ai lati c’era una normale aderenza. Ciò, a suo dire, aveva determinato la necessità di utilizzare una maggiore quantità di spritz per colmare i vuoti. Spiegava quindi che la sequenza prevedeva prima l’abbattimento del materiale roccioso con l’escavatore (marca KOMATSU), l’asportazione del materiale con una pala, il montaggio delle centine (3/4 al giorno, nelle ore notturne), a circa un metro di distanza l’una dall’altra, e che lo scavo avveniva a ciclo continuo, anche durante il weekend. Gli era capitato di constatare che parte del materiale del soffitto della galleria si era mosso, ma era stato trattenuto dalle reti, mentre altre volte piccole porzioni erano cadute a terra: in questi casi, il getto di spritz era sospeso, la rete ripulita e rattoppata. La lavorazione avveniva a marcia avanti, ossia lo spritz veniva spruzzato dalla centina più vicina all’imbocco della galleria a quella prossima al fronte di scavo.
    Asseriva quindi che AN.S. era molto esperto nel campo, ed era lui solo a dare lo spritz. Il mezzo che utilizzava in quel cantiere era molto desueto e poco efficiente, era alimentato a gasolio anziché elettricamente, non aveva il dosatore automatico di silicato (che quindi era dosato dall’AN.S. in modo empirico).
    Ricordava che nello spruzzo AN.S. partiva dal basso verso l’alto, riempiendo prima i lati e poi le zone superiori, alternando il lato destro e il sinistro: in questo modo, egli con una betoniera riempiva circa tre metri; al ritorno, procedendo a marcia indietro, spruzzava per riempire completamente gli spazi tra una centina e l’altra. La mattina del 22 marzo, invece, inspiegabilmente AN.S. si era messo a lanciare lo spritz a marcia avanti, ossia partendo dall’imbocco della galleria e, in tal modo, lo strato di spritz appena gettato era proprio sulla sua testa.
    Riferiva che sul cantiere c’era una certa fretta, e spesso il C.P. diceva che i tempi erano stretti; ciò nonostante, AN.S. era autonomo e non si faceva condizionare.
    Al momento del sinistro, egli era a pranzo con altri operai e C.P..
    Le sit rese dal F.F. erano nella sostanza confermate al dibattimento.
    S.G. confermava che AN.S. era preposto al getto dello spritz, materiale che serviva a tenere fermi i sassi per poi permettere di posare il cemento. Aggiungeva di essersi licenziato perché su quei cantiere c’era “troppa fretta di fare l’avanzamento e non riesci ad armare e a proteggerti bene come sì deve”, con il conseguente rischio di frane. Confermava che la macchina in uso all’AN.S. era molto vecchia, e che AN.S. era probabilmente l’unico in grado di farla funzionare.
    Nelle sit rilasciate il 29/10/13 allo SPRESAL, egli aveva dichiarato di essere stato assunto da MGA per fare il caposquadra, e che il capocantiere (P.M.) non sapeva fare il lavoro, come pure (C.P.); inizialmente, sul cantiere c’era tal M.B., soggetto esperto di gallerie, con cui però egli aveva avuto problemi di pagamento; al M.B. erano subentrati P.M. e C.P..
    C.A., funzionario SPRESAL, riferiva di essere giunto sul cantiere dopo circa un’ora dai fatti; che si trattava della costruzione di una centrale idroelettrica, e che la galleria era quasi ultimata. Il lavoratore stava utilizzando la pompa per gettare lo spritz, un macchinario complesso che miscela il cemento con l’additivo e poi lo spara ad alta pressione sulla volta della galleria per evitare il collasso di pietre o altri materiali. L’operatore aveva in dotazione un telecomando con cui pilotava il braccio meccanico, una pulsantiera con due joystick, ritrovata accanto ai suoi piedi.
    Il servizio aveva constatato che il corpo della vittima era ricoperto di grumi di cemento che si erano staccati dalia volta, grumi della dimensione di un metro per due circa (sulla volta), di forma tondeggiante, più o meno intrisi di acqua.
    In merito alla dinamica del sinistro, il teste ammetteva di non averla potuto ricostruire.
    Riferiva quindi sulle figure e i ruoli degli imputati. La ditta committente era la “ELECTRIBER srl” facente capo a B.S.; la committenza aveva affidato in appalto alla “C.E.M. srl” (il cui legale rappresentante era M.M.) la costruzione della centrale; la “C.E.M. srl” a sua volta aveva subappaltato ad una ATI l’esecuzione dei lavori. La capofila della ATI era la “MGA srl” facente capo a L.P., il quale aveva affidato la direzione dei cantiere a P.M., Oltre alla MGA srl c’era anche la “SEMA srl”, il cui amministratore unico era il C.P., mentre il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione era C.A..
    Il teste esplicitava, per ciascuna figura, le violazioni ipotizzate. Riferiva che nel documento di dettaglio del POS non c’era alcuna valutazione del rischio di caduta di materiale dall’alto, né erano descritte misure preventive e cautelative specifiche per la protezione dei lavoratori durante le operazioni di getto dello Spritzbeton, mentre il capitolo dedicato a tali operazioni era stringato e indicava modalità operative non attuabili (per es. l’impiego di 4 operai specializzati per l’esecuzione del getto). Inoltre, la scheda bibliografica di riferimento del POS prevedeva delle indicazioni riferibili ad un altro tipo di attrezzatura.
    Ciò aveva portato lo SPRESAL a ritenere che la valutazione del rischio fosse stata omessa, o comunque che fosse generica e superficiale.
    Ancora, egli aggiungeva che gli operai non avevano ricevuto adeguata formazione/informazione. AN.S. era certamente un operaio esperto e conoscitore della macchina, ma non era stato formato al lavoro in sicurezza.
    Dichiarava che sul cantiere non erano presenti maestranze né macchinari della C.E.M. e che il M.M. si recava sovente sul luogo, per controllare lo stato di avanzamento dei lavori. Il P.M. non aveva mansioni specifiche in materia di sicurezza.
    P.R., scavatorista dipendente della ditta “Alba Scavi”, dichiarava di conoscere M.M., committente dei lavori, il quale spesso si recava sul cantiere e vi permaneva a lungo, occupandosi in modo particolare degli aspetti relativi alla sicurezza. Negava che il M.M. avesse mai “messo fretta” di finire il lavoro.
    P.M., che lavorò nel cantiere come scavatorista alle dipendenze della SEMA di C.P., confermava l’assidua presenza del M.M. (“sempre, tutti i giorni, anche di notte…”) e il fatto che si preoccupasse della sicurezza del cantiere, come pure che mai dal M.M. stesso erano provenute sollecitazioni a terminare il lavoro. Rammentava che il sinistro, avvenuto in una zona opposta a quella dove egli lavorava, si era verificato intorno all’ora del pranzo, pranzo al quale AN.S. non aveva partecipato poiché, essendo abitante a Fossombrone, aveva manifestato ritenzione di far rientro a casa appena finito il lavoro, sfruttando anche la pausa del pranzo (“…quando ho finito, dice, manco a pranzo vado, non vengo neanche a pranzo perché vado a casa…prima mi sbrigo, prima vado a casa Il teste confermava poi che AN.S. era un operaio molto esperto in quel genere di lavorazione, che eseguiva spruzzando il cemento all’indietro, in modo da non essere mai sotto il cemento fresco.
    D.B., ingegnere strutturale, riferiva di avere svolto, nel cantiere in questione, attività di collaudatore delle opere strutturali; aveva iniziato ad eseguire degli accessi intorno all’autunno del 2012, e durante tali accessi era sempre presente il C.A., con il quale egli si confrontava al termine del sopralluogo. Riguardo al giorno dell’incidente, rammentava un particolare, ossia che, mentre si trovava con il C.A. e stava osservando delle strutture all’imbocco della galleria, un operaio aveva chiesto all’operatore che stava gettando lo spritz dentro la galleria se andava a mangiare, ricevendo la seguente risposta: “no, ho ancora circa un metro di roba, finisco di sprizzare e poi voglio andare a casa subito.
    C.M., addetto alle opere di carpenteria e cemento armato del cantiere alle dipendenze della C&C Costruzioni (subappaltatrice di MGA), ricordava di essere stato avvisato da un altro operaio in merito all’incidente, non appena giunto sul cantiere; aveva visto il cadavere a terra accanto alla macchina dello spritz, ed aveva subito allertato il P.M.. Riferiva che le opere di cemento armato dovevano essere ultimate entro il successivo mese dì aprile, e che c’era dunque fretta di finire.
    T. , le cui sit sono state acquisite sull’accordo delle parti, dichiarava di aver lavorato alle dipendenze della MGA e che la sua mansione era quella di aiutare AN.S. nel getto dello spritz. In precedenza, come il collega AN.S., aveva lavorato presso la ditta Gruppo FONTANA, che eseguiva la stessa attività. Egli riferiva che l’AN.S. aveva un’esperienza di oltre trentanni in quel genere di operazioni, e sempre con la medesima macchina.
    In merito alla procedura esecutiva, diceva che dapprima veniva eseguito lo scavo con le frese, per circa 2 metri al giorno (nelle ore notturne), quindi venivano posate le centine (putrelle in ferro di sostegno) e la rete elettrosaldata e poi si interveniva con lo spritzbeton. Quest’ultima lavorazione avveniva inizialmente a marcia avanti, in quanto la macchina era dotata di braccio telescopico che aveva una gittata di 4-5 metri; lo spritz consolidava in circa mezz’ora e, il giorno successivo – dopo che nottetempo gli scavatoristi erano ulteriormente progrediti – si riprendeva il getto dal punto in cui erano rimasti il giorno prima. Terminato lo scavo, era necessario ripassare lo spritzbeton, e questa volta si faceva a marcia indietro, cosa che consentiva da un lato di progredire più celermente e dall’altro di non rimanere sotto il cemento fresco.
    Il teste asseriva che la seconda passata di spritz era stata eseguita con quelle modalità.
    Egli azionava il faro luminoso di supporto all’illuminazione già presente in galleria, dirigendo la luce dove gli diceva l’AN.S. che, da terra, utilizzava un telecomando che muoveva il braccio. Ribadiva il T. che AN.S. era operaio estremamente esperto anche della macchina, su cui eseguiva regolarmente la manutenzione.
    Il giorno del fatto, intorno alle 9, avevano iniziato a spruzzare lo spritzbeton ma, inspiegabilmente, AN.S. procedeva a marcia avanti, anziché all’indietro come nei giorni precedenti. Fidandosi dell’esperienza dell’AN.S., non aveva detto nulla, e neppure gli era venuto in mente che una simile modalità operativa potesse essere pericolosa, nonostante non l’avesse mai visto eseguire il lavoro in quel modo, neppure quando entrambi lavoravano presso altra ditta.
    Ricordava poi che AN.S. quel giorno – un venérdì – aveva molta premura di terminare il lavoro, poiché era sua intenzione tornare a casa, nelle Marche, ed infatti non si era fermato nemmeno per la pausa pranzo: “…mi diceva, da quello che mi ricordo, se riusciamo a finire per le due…prima delle 17 sono a Piacenza, c’ho il treno che…arrivo a casa in giornata.
    Aggiungeva quindi di aver fatto corsi di formazione presso la ditta FONTANA, e che AN.S. era “molto più che formato”. Sul cantiere vedeva C.P. e P.M., mentre L.P. lo incontrava solo negli uffici.
    I consulenti del P.M., ing. OMISSIS, illustravano unitariamente la relazione – poi acquisita – premettendo di aver svolto sul luogo diversi accessi finalizzati ai rilievi, ai prelievi di materiale, all’analisi del macchinario e all’acquisizione di documentazione progettuale.
    L’ing. P. chiariva preliminarmente che lo spritzbeton è una miscela di acqua, cemento ed acceleranti che viene proiettata sulle pareti e la volta della galleria per costituire un consolidamento.
    Dai carotaggi eseguiti nella zona di distacco era anzitutto emerso che, a fronte di uno spessore ordinariamente nell’ordine di 20 cm., lo strato di spritz rilevato era di circa 50 cm.
    Inoltre, il sondaggio aveva permesso di accertare che la volta della galleria anziché essere ad arco, era quasi quadrata, il che aveva determinato l’esistenza di sovrascavi (vuoti in eccesso), che necessitavano di riempimento con una maggiore quantità di spritz.
    Nel tentativo di capire quali fossero le ragioni dei sovrascavi, ed in assenza di documentazione sulle tecniche e le modalità operative di scavo, i consulenti erano giunti a ritenere che probabilmente era stata adoperata una macchina di scavo diversa da quella prevista: questa era infatti “un martellone, cioè un grosso martello demolitore idraulico, che viene normalmente adoperato montato su un braccio di un escavatore. Questo quindi da’ luogo ad un’azione meccanica di demolizione puntuale che serve per abbattere la roccia e, naturalmente, siccome io posso agire puntualmente, posso, entro i limiti dello scavo di rocce naturalmente, ottenere un profilo che è più o meno quello desiderato. Invece, nella pratica era stata utilizzata verosimilmente una fresa a tamburo che, non avendo un martello ma un tamburo rotante e munito di denti, poteva realizzare solo uno scavo “somigliante” al profilo della galleria, ma in realtà con parti in esubero.
    L’ipotesi formulata dai consulenti, fondata essenzialmente sulle dichiarazioni rese dagli operai, era avvalorata dalla considerazione che tale macchina era disponibile in cantiere, e ciò costituiva l’unico motivo plausibile del suo utilizzo, tenuto conto che il sovrascavo era economicamente non conveniente (per il maggiore quantitativo di materiale necessario al riempimento e per il dispendio di energie).
    La macchina beton spritz, invece, era costituita da un autocarro allestito con una macchina di lancio vera e propria, alimentata con motore a diesel, datata 1989 e tuttavia marcata CE. La consolle di comando era a cavo, e l’operatore manovrava su di essa per i movimenti del braccio. Il consulente, nonostante fossero state rilevate difformità rispetto alla direttiva macchine, aggiungeva che l’argomento non era stato approfondito poiché ritenuto privo di rilevanza causale con l’evento.
    Inoltre, i consulenti avevano stabilito che la porzione di materiale che si era staccata, investendo la vittima, non era stata sollecitata dall’azione del braccio della macchina: essa si trovava ad un’altezza superiore ai 4 mt., ma il braccio non poteva aver colpito la galleria, e del resto non erano state rinvenute tracce di impatto.
    L’operazione di messa in opera dello spritz era stata effettuata dall’esterno verso l’interno della galleria, con l’operatore al di sotto, e ciò aveva creato degli interrogativi sulle motivazioni. di tale scelta da parte di AN.S., operaio notoriamente esperto in quel genere di attività: la prima ipotesi formulata era che, poiché nelle giornate immediatamente precedenti gli addettistavano ancora ultimando l’”arco a rovescio”, ossia il rivestimento della platea della galleria che poi dev’essere raccordato con il rivestimento laterale, determinando la chiusura completa dello scavo, non era possibile (per l’incompletezza del pavimento) procedere verso l’esterno.
    La seconda ipotesi era che, dentro la galleria, non vi fosse la necessaria ventilazione, ciò che avrebbe determinato una opacizzazione dell’area di lavoro: la scarsa visibilità sarebbe stata ancora maggiore se il lavoro fosse stato effettuato dall’interno verso l’esterno.
    Una terza possibilità riguardava il fatto che, poiché nelle zone successive a quella del distacco c’erano ancora ampie parti di rete metallica in vista, con materiale appoggiato sopra, l’AN.S. potesse sentirsi più al sicuro passando sotto lo strato di spritz appena messo anziché sotto a quelle zone instabili.
    Spiegavano poi che la corretta tecnica di posa in opera del rivestimento di prima fase si basava sulla disposizione delle centine (archi metallici a distanza di circa un metro l’uno dall’altro), inchiavardate per lungo in modo da evitare il loro coricarsi, quindi nel posizionamento della rete metallica che costituiva l’armatura per lo spritz. Nel caso di specie, c’erano dei vuoti, ancora dopo la prima passata di spritz. Il rivestimento definitivo previsto dal progetto era spesso 20 cm., e costituito da uno spritz “fibrorinforzato”, ossia armato al suo interno con elementi metallici.
    In conclusione, i consulenti ribadivano che l’operazione era stata effettuata procedendo dall’estemo verso l’interno, condotta questa che – a differenza di quanto aveva ipotizzato lo SPRESAL – non configgeva con una procedura codificata, e che anzi era, nello specifico, dettata dallo stato della galleria.
    In sede di controesame, i consulenti riferivano poi che tra il giorno del sinistro e il primo sopralluogo (effettuato il 29/3, ossia dopo una settimana), c’era stata una piena del fiume Tanaro, oltre all’effettuazione di prove idrauliche all’intemo della galleria; che non erano state fatte specifiche analisi sull’accelerante impiegato nella miscela (poiché del silicato era stata fornita la scheda tecnica); che la porzione di materiale si era staccata a causa del sovrascavo.
    Il consulente della difesa C.A., ing. OMISSIS, riferiva di aver ricostruito l’evento – pacificamente avvenuto per caduta di una lastra di spritzbeton tra la dodicesima e la tredicesima centina a partire dall’imbocco della galleria, ossia a circa 9,5 mt. dall’imbocco stesso – in primo luogo misurando la larghezza della galleria (5 mt.) e determinando la dimensione del braccio della pompa (3,80 mt.). Considerando la posizione di AN.S. al momento del fatto, ossia sotto la placca di spritz collassata, la distanza ipotizzabile tra il lavoratore e l’ugello dal quale usciva il materiale, era di circa 1,30 mt.
    Riferiva quindi di concordare con i consulenti del PM in merito al fatto che l’operazione che in quel momento si stava eseguendo in galleria era “la seconda passata del rivestimento di prima fase con lo spritzbeton, e questa prima fase doveva servire a riempire gli spazi tra le centine”. ciò veniva eseguito dopo la prima passata di spritz, gettata al momento dello scavo. Terminato lo scavo e rotto il diaframma (ossia quella porzione di terreno o di roccia che separa i due lati della galleria), “si tratta di tornare indietro consolidando e-continuando, ovviamente, tutte le lavorazioni, ma mentre prima si va in avanti, in questo caso si va all’indietro, e quindi è un momento completamente diverso. Descriveva quindi la tecnica utilizzata, ossia la realizzazione di spritzbeton attraverso la miscelazione di spritz con il calcestruzzo, riversato in una tramoggia e pompato attraverso le tubazioni fino all’ugello e, qui, miscelato con l’accelerante. Per poter gettare il materiale con la pompa, era necessario essere molto esperti, “perché questo prodotto riesce a rimanere attaccato alla superfìcie, ma per rimanere attaccato alla superficie non puoi mettere degli spessori eccessivi perché, intuitivamente, oltre un certo spessore di materiale fresco, cadè”. A suo dire, quindi l’abilità del lancista consisteva nel dosare in modo appropriato la quantità di prodotto, che non poteva essere troppa per non frustrare la sua capacità di aderenza (anche in verticale) alla parete.
    La letteratura, infatti, indicava di non superare la soglia dei 10 cm. di spessore nell’applicazione.
    Il lancista, poi, aveva il compito di miscelare lo spritz e di regolare il flusso di accelerante, tenendo conto di variabili quali la temperatura, la presenza di acqua, il grado di umidità.
    In merito ai rilievi formulati dai consulenti del PM relativamente alla mancanza di armatura all’intradosso delle centine (ossia sotto di esse, verso l’interno della galleria) nonché al problema dei sovrascavi, il perito osservava che il giorno del fatto – a differenza di quanto accaduto in quelli precedenti – anziché procedere dall’interno della galleria verso l’esterno, l’AN.S. aveva proceduto in senso inverso, e ciò aveva determinato che, anziché trovarsi sempre sotto una zona non spruzzata, egli si era ritrovato in un punto non ancora consolidato, “ovviamente, rischiando perché andava ad avere sulla testa quello che aveva spruzzato poco prima e che purtroppo gli è caduto addossò. Illustrava la situazione servendosi delle fotografie contenute nella relazione, dalle quali poteva vedersi la differenza tra la parte spruzzata quel giorno (“molto piena nella superficie e molto regolare e non presenta grandi asperità”) e quelle invece trattate nei giorni precedenti, dove la presenza dì armatura legata alle centine “è in grado di dare un supporto su cui lo Spritzbeton…non riesce più a cadere”, per concludere sul punto che, anche intuitivamente, senza la rete di armatura e con un eccesso di Spritzbeton esisteva il rischio effettivo di caduta.
    Sempre dalle fotografie (nn. 8, 9 e 10) si poteva apprezzare che nei giorni precedenti era stato gettato un giusto quantitativo di Spritzbeton.
    Quanto ai sovrascavi, premetteva il consulente che nel caso di specie la roccia era stata scavata con un martello demolitore applicato ad un escavatore e che la presenza di sovrascavi doveva considerarsi fatto consueto (soprattutto in presenza di materiali sabbiosi come nel caso in esame), attesa la tendenza del materiale di staccarsi a blocchi e la conseguente necessità di riempire i vuoti mediante lo spritz, aggiunto a rete di armatura.
    I sovrascavi venivano consolidati al momento dello scavo, giorno per giorno, compiendo in media tre metri al giorno, il che, a detta del consulente, era un’operazione che andava eseguita al momento del posizionamento delle centine, sicché non era matematicamente possibile che il calcestruzzo che si è staccato, cioè quella placca di spritzbeton che si è staccata, avesse a che fare con un possibile sovrascavo che era già stato consolidato venti giorni, un mese prima di quel giorno. Rilevava quindi che i consulenti del PM non avevano compiuto accertamenti sull’accelerante (regolato come prima detto dall’AN.S.), mentre non era da escludere che potesse esserci stato un problema di produzione, discorso questo valevole anche per lo stesso calcestruzzo.
    Infatti, poneva l’accento sui tempi, a suo dire di fondamentale importanza nella vicenda, poiché la premura manifestata dalla vittima proprio quel giorno, poteva averlo indotto a regolare la macchina in modo che procedesse più velocemente, o a consumare meno accelerante.
    Affrontava quindi ulteriori profili considerati dai consulenti del PM: 1) la contemporaneità delle lavorazioni dello spritzbeton e dell’arco rovescio (pavimento) della galleria; 2) i problemi di ventilazione e di illuminazione all’interno della galleria; 3) la sussistenza, a una ventina di metri dall’imbocco della galleria, di una “sacca” costituita da una porzione di rete su cui era caduto del materiale.
    Quanto al primo punto, il consulente spiegava che il pavimento viene realizzato con un “beton car” che, per mezzo di un canale di acciaio (denominato “canala”), scarica il calcestruzzo fuori dalla betoniera. Per realizzare Parco rovescio, dunque, la betoniera entra in retromarcia nella galleria e, tramite la “canata” che si muove anche orizzontalmente, distribuisce il calcestruzzo. La lavorazione – a dire del consulente – era particolarmente veloce e quindi, considerando che l’ultimo beton car era giunto in cantiere intorno alle ore 8, poteva aver finito al massimo verso le 8,30, mentre il getto di spritz era iniziato sicuramente dopo le 9. Non era pertanto possibile iniziare a fare lo spritz quando le betoniere erano ancora all’interno della galleria, poiché in tal caso esse avrebbero dovuto passare sopra il calcestruzzo appena gettato, e ciò permetteva di escludere la contemporaneità delle lavorazioni.
    Quanto alla ventilazione, riferiva che, una volta rotto il diaframma, si era verificato un “effetto camino” dovuto alla rilevante differenza di temperatura tra l’imbocco esposto a sud (costantemente al sole) e quello esposto a nord, per il fenomeno naturale per cui i gas caldi vanno, verso la zona fredda, con il risultato che dentro la galleria c’era una corrente d’aria.
    In merito all’illuminazione, vi era un proiettore fissato al paraurti della macchina dello spritz, ed un altro su un cavalletto. Mentre il primo seguiva il movimento della macchina, il secondo veniva manualmente spostato da T.. Non era possibile installare un sistema fisso di illuminazione, poiché si doveva gettare lo spritz sulle pareti, e ciò avrebbe richiesto ogni volta di smontare l’impianto stesso. Né era verosimile che l’operatore fosse rimasto abbagliato dalla luce solare proveniente dall’imbocco, poiché sia procedendo in avanti sia procedendo all’indietro, egli non poteva che guardare sempre verso l’interno della galleria.
    Per quanto riguarda poi il problema della “sacca” di materiale, che secondo i consulenti del PM avrebbe potuto causare dei problemi di passaggio, osservava che la fotografia menzionata dai consulenti, che ritraeva appunto la sacca, era stata scattata nel successivo mese di agosto, dopo che erano state eseguite le prove d’acqua.
    Prendeva quindi in esame la questione relativa alla macchina dello spritz, che gli stessi consulenti del PM avevano constatato essere dotata di marcatura CE, riferendo che nessun problema di malfunzionamento era stato ipotizzato. OMISSIS, consulente della difesa L.P., in merito agli aspetti di colpa specifica ascritti allo stesso, dichiarava di aver preso visione del POS, che prevedeva espressamente i rischi derivanti dalla caduta di materiale dall’alto, nonché i problemi legati all’utilizzo della macchina. Spiegava che il POS della M.G.A. era più cautelativo in quanto prendeva in esame una macchina che necessitava del contemporaneo utilizzo di quattro persone, mentre quella effettivamente usata poteva essere maneggiata da una sola persona che aveva i comandi a distanza, e che quindi non si trovava accanto alla potenziale area di pericolo.
    AN.S., poi, era soggetto espertissimo, che comunque aveva ricevuto una formazione specifica ed era stato addestrato prima di essere assunto.
    OMISSIS, consulente della difesa M.M., dichiarava che il M.M. possedeva tutte le qualità per essere nominato responsabile dei lavori, avendo – al pari del C.A., sia il necessario titolo di studio, sia l’esperienza professionale. Il primo, inoltre, si recava frequentemente sul cantiere. Spiegava poi che l’operazione di lancio dello spritzbeton richiedeva l’adozione di generali principi di tutela, tra cui quello di far sì che il lancista stia sempre in posizione protetta, ossia non dove viene sprizzata la massa cementizia. Confermava che di tale norme di cautela l’AN.S. era assolutamente a conoscenza.

    ***

    Ciò che è emerso in modo pacifico dall’istruttoria dibattimentale, è che AN.S. il giorno del fatto, anziché eseguire il getto dello spritz procedendo con la macchina a marcia indietro, come aveva fatto nei giorni precedenti l’infortunio, si muoveva a marcia avanti, finendo per trovarsi, man mano che avanzava, al di sotto dell’area appena interessata dal getto.
    Altrettanto pacifica è la causa del decesso, ossia l’investimento di una pesante lastra di calcestruzzo staccatasi dalla volta.
    La ragione per cui ciò accadde, è stata sunteggiata da T. , unico tra gli operai ad essere stato accanto all’AN.S. quel giorno, il quale riferì (cfr. verb. ud. 16/10/18): “in quel giorno ha iniziato andando in avanti, non più all’indietro come avevamo fatto nei giorni precedenti..da quello che sapevo io non voleva neanche andare a mangiare, che voleva che finisse quel pezzo là in modo…era, mi ricordo, un giorno di venerdì, che voleva che…finiva…massimo…alle ore 14, in modo che poteva andare a casa…so che abitava a Fano…mi diceva, da quello che mi ricordo, mi diceva se riusciamo a finire per le due.. .prima delle 17 sono a Piacenza, c’ho un treno che…arrivo a casa in giornata”.
    Data la pluriennale esperienza dell’AN.S. in quel genere di mansione – così elevata da rappresentare egli stesso un punto di riferimento per gli altri operai – il T. non pensò di chiedergli delucidazioni in merito alla decisione di procedere a macchina avanti.
    I consulenti del PM hanno scritto che “ovviamente in fase di avanzamento dello scavo la corretta procedura è proprio muoversi in avanti, garantendosi una volta già oggetto di applicazione dello spritz”, ma l’assunto è stato smentito sia dalle dichiarazioni di T., che ha riferito che nei giorni precedenti la macchina procedeva in retromarcia, sia dalle deposizioni di F.F.: “praticamente quando che dava il cemento, lui spruzzava, intanto che dava il cemento sopra non camminava mai sotto il cemento fresco, ma bensì lo faceva sempre all’indietro”, mentre quel giorno una mattina del 22 marzo l’AN.S., contrariamente a quanto fatto in precedenza, si mise a effettuare il lancio dello spritz a marcia avanti, ovvero partendo dall’imbocco della galleria lato centrale e proseguendo in direzione presa…in pratica la mattina del 22 marzo l’AN.S. aveva lo strato di spritz appena gettato sulla propria testa”.
    Anche il teste S.G. confermò che i giorni precedenti AN.S. procedeva a ritroso, mentre quella mattina in cui si è verificato l’incidente l’operatore effettuava la spruzzatura partendo dall’esterno e andando verso l’intemo della gallerie.
    Del resto, in sede di esame dibattimentale, lo stesso consulente del PM sottolineò l’anomalia costituita dall’aver scelto, quel giorno, di procedere a marcia avanti, tanto da ammettere di essersi posto il problema:
    “allora abbiamo cercato di capire un momento cosa poteva avere determinato questa scelta da parte dell’operatore…perché mai una persona esperta lavora mettendosi lo spritz sulla testa, invece di lavorare lasciandoselo dall’altra parte?’.
    Questo lascia intendere – ciò che del resto pare anche di intuitiva evidenza – che l’esatta effettuazione dell’operazione fosse proprio quella scelta ed attuata nei giorni precedenti, ossia che il getto di spritz, nella seconda passata susseguente allo scavo, avvenisse procedendo in retromarcia.
    La risposta che i consulenti intesero dare al predetto quesito, risiede nei profili di colpa specifica ascritti a ciascuno degli imputati: premesso infatti che “la causa dell’infortunio è ascrivibile a distacco di una consistente porzione di spritz di forma pressoché ellittica…dalla parte alta della parete,., che ha urtato violentemente la p.o. provocando lesioni mortali, ed escluse sollecitazioni anomale della zona del distacco, i consulenti hanno attribuito la responsabilità: al committente e responsabile dei lavori (nella specie, B. – giudicato separatamente – e M.M.), al datore di lavoro (L.P.), al direttore dei lavori, CSP e CSE (C.A.), al direttore di cantiere (P.M.) ed al preposto di fatto C.P.. Hanno invece escluso, come detto, la sussistenza di un nesso causale tra la condotta della p.o. e l’evento, anche perché “la scelta di procedere dall’imbocco verso l’interno non è collegabile a violazione di procedure definite per il cantieri.
    Il Tribunale ritiene che l’analisi della specificità delle figure delineate in imputazione, corredata dai profili di colpa a ciascuno (anche cripticamente, in certi casi) addebitati, ceda il passo alla questione preliminare costituita dalla valenza che la condotta tenuta dall’AN.S. ha avuto sull’evento, poiché solo se potesse ravvisarsi un collegamento tra questa e i profili di colpa individuati, si potrebbe affermare la penale responsabilità degli imputati per le omissioni descritte.
    Ora, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha sul punto enucleato il ben noto principio per cui, quando la condotta del lavoratore è non soltanto imprevedibile, ma tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia, il nesso di causalità tra la condotta (omissiva) di quest’ultimo e l’evento lesivo resta escluso (cfr. Cass. 13/12/16 n. 15124). Nello specifico, poi, la giurisprudenza ha via via raffinato il concetto, da un lato ribadendo che l’esistenza del rapporto di causalità tra la violazione della normativa antinfortunistica e l’evento dannoso occorso al lavoratore, può essere esclusa solo nei casi in cui sia provato che il comportamento da quest’ultimo tenuto fu abnorme, e che proprio l’abnormità diede causa all’evento, dall’altro lato definendo come “abnorme” il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti che rivestono posizioni di garanzia (Cass. 28/4/11 n. 23292).
    Ancora, ha sostenuto la Corte che può considerarsi come abnorme quel comportamento che sia consistito in qualcosa di radicalmente ed ontologicamente lontano dalle ipotizzabili (e prevedibili) imprudenti scelte del lavoratore: “Il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere del tutto autonomamente e in ambito estraneo alle mansioni affidategli – e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro – o rientri nelle mansioni che gli sono proprie, ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili imprudenti scelte del lavoratore nell’esecuzione del lavoro (Cass. 10/1/18 n.7188).
    Dalle pronunce testé citate, emerge dunque che soltanto quando il lavoratore pone in essere un comportamento del tutto eccezionale, esorbitante rispetto alle direttive ricevute e del tutto imprevedibile, può ritenersi escluso il nesso di causalità tra le omissioni attribuite ai soggetti investiti di posizioni di garanzia e l’evento verificatosi.
    Peraltro, la Corte ammonisce ancora che va sempre ritenuto prevedibile uno scostamento del lavoratore dagli standards di piena prudenza, diligenza e perizia, poiché esso deve ritenersi immanente nella stessa organizzazione del lavoro: di qui, la necessità di enucleare tutte le circostanze peculiari che connotano la condotta dell’infortunato, in modo che essa si collochi al di fuori dell’area di rischio non perché eccezionale, bensì perché eccentrica rispetto a ciò che il garante è chiamato a governare (Cass. 23/11/12 n.49821). La giurisprudenza di legittimità infatti ravvisa la sussistenza di nesso causale tra evento lesivo e responsabilità del datore di lavoro persino quando vi sia una condotta colposa del lavoratore, dovendo in tal caso il datore di lavoro non soltanto adottare le idonee misure protettive, ma altresì vigilare che di queste misure venga fatto effettivo uso da parte del lavoratore, in modo che soltanto la deviazione arbitraria dalle normali modalità lavorative, che comporti rischi diversi da quelli inerenti le usuali procedure esecutive della prestazione, vada a costituire un rischio elettivo.

    Tale genere di rischio si connota per il simultaneo concorso dei seguenti elementi: a) presenza di un atto volontario ed arbitrario, ossia illogico o estraneo alle finalità produttive; b) direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali; c) mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell’attività lavorativa.
    Calando le suesposte considerazioni nel caso che ci occupa, deve ritenersi che AN.S. abbia, il giorno del fatto, tenuto una condotta non soltanto gravemente imprudente, ma altresì eccentrica rispetto al rischio lavorativo. Non sì trattò, cioè, di un minimo discostamento da uno standard di piena prudenza, come tale eventualmente prevedibile da chi rivestiva una posizione di garanzia, bensì di una decisione unilaterale, assunta per motivi personali certamente sconosciuti agli imputati, ed attuata precipitosamente, unilateralmente e senza dame avviso ad alcuno.
    Del resto, le ipotesi formulate dai consulenti del PM in merito alle ragioni sottostanti alla decisione dell’AN.S., tali sono rimaste, ed hanno ricevuto una plausibile smentita dai consulenti delle difese.
    Si ricorderà infatti che la prima di tali ipotesi riguardava il fatto che nei giorni subito precedenti all’evento si stavano ultimando le operazioni di rivestimento della platea della galleria, e che ciò poteva aver determinato la chiusura completa dello scavo, e la conseguente impossibilità – per l’operatore della macchina – di procedere verso l’esterno.
    La seconda ipotesi era che, a causa di insufficiente ventilazione all’interno della galleria, l’area di lavoro sarebbe stata scarsamente visibile anche marciando in avanti, e dunque – a maggior ragione – se il lavoro fosse stato effettuato dall’interno verso l’esterno.
    La terza ipotesi era che AN.S. si fosse deciso a passare sotto lo strato di spritz appena gettato poiché nelle zone immediatamente adiacenti vi erano ancora reti metalliche con del materiale appoggiato, e dunque che il lavoratore avesse optato per una soluzione che, benché rischiosa, poteva offrire maggiori garanzie.
    Tutte tali ipotesi sono state confutate dai consulenti della difesa: la prima perché la posa della pavimentazione era un’operazione non soltanto molto veloce, ma sicuramente era stata ultimata ben prima dell’inizio del getto di spritzbeton. La seconda perché la rottura del diaframma della galleria aveva determinato un “effetto camino” in grado di assicurare per vie naturali una corrente d’aria dentro la galleria stessa. La terza perché la fotografia che ritraeva la “sacca” di reti e materiale era stata scattata successivamente e ciò non poteva quindi legittimare un dubbio in merito alla possibilità che AN.S. avesse voluto, con quella particolare procedura, evitare dei problemi di passaggio.
    In ogni caso, al di là delle congetture che possono avanzarsi sul punto, c’è da dire che l’unica prova acquisita con certezza è costituita dalle dichiarazioni – più volte citate – di T. , il quale ha ben espresso il concetto per cui AN.S. quel giorno aveva premura di finire il lavoro per poter tornare a casa, nelle Marche, e che per poter fare ciò, del tutto inopinatamente e senza dare alcuna spiegazione in merito, decise di gettare lo spritz con una procedura in tutto difforme da quella adottata nei giorni precedenti: una procedura che gli permetteva, ad esempio, di ridurre il numero degli avanzamenti della macchina (applicando una quantità di spritz superiore), di non fermare la macchina e sottoporla alle normali operazioni di pulizia (infatti AN.S. aveva deciso di non pranzare, cosa che avvalora l’ipotesi del consulente ing. F.), ovvero ancora di terminare il lavoro più velocemente procedendo a marcia avanti.
    Un ulteriore spunto di riflessione riguarda l’elevata competenza di AN.S., da tutti riconosciuta, che fu la ragione per cui il T., seppur stupito dalla decisione assunta di procedere a marcia avanti, non ritenne di chiedere alcunché: “…non lo so…non gli ho chiesto mai perché.. avendo molta più esperienza…non mi sono permesso di chiederlo, a dire perché non cominci come al solito perché… non mi sono mai permesso…”.
    Ritiene pertanto il Tribunale che non vi siano sufficienti elementi per ritenere che i profili di colpa partitamente ascritti agli imputati abbiano cagionato l’evento mortale occorso all’AN.S..

    Profili di colpa che, in qualche caso, possono dirsi alquanto peculiari, quale ad esempio quello ascrìtto a M.M. (non aver verificato la qualità del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione), poiché mal si comprende quali sarebbero state le qualità mancanti del C.A.. Quest’ultimo, poi, come CSP e CSE, aveva si una funzione di alta vigilanza, ma certamente l’aveva con riguardo agli eventi riconducibili alla configurazione complessiva della lavorazione, e non già a quelli scaturiti estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori e, meno che mai, a quelli originati da decisioni improvvide e unilaterali, sorte in quel preciso giorno sulla base di una necessità personale del lavoratore.
    Contraddittoria è inoltre l’imputazione elevata a carico di C.A. (non aver verificato l’applicazione delle disposizioni del POS) e quella a carico di L.P. e P.M. (non aver valutato, nel POS, i rischi di quella lavorazione e non aver apprestato adeguate misure preventive), poiché o il POS comprendeva le necessarie procedure – quelle di cui C.A. avrebbe dovuto verificare l’applicazione – o non le comprendeva.
    La posizione più delicata, ad avviso del Tribunale, è quella del C.P., nella sua qualità di preposto (di fatto?) alle attività di cantiere.
    Tale sua qualifica è stata dedotta dallo SPRESAL, e ricavata dalle dichiarazioni di S.G. e T..
    Senonché: S.G. (sit 29/10/13) sostenne che C.P., subentrato a M.B., non si intendeva di quel lavoro, ed esemplificando, disse: “ad esempio, P. voleva scavare per due intercentina e poi armare, io invece gli dicevo di armare ad ogni centina. Due gallerie non le aveva mai fatte e diceva sempre (vai avanti vai avanti\ Il C.P., inoltre, lo aveva richiamato al lavoro a gennaio 2013 dopo un periodo di sospensione a causa di infiltrazioni di acqua. T. disse poi “penso che gli ordini provenissero dal capocantiere, ovvero C.P. Disse anche che era sempre AN.S. a decidere quanto spritz spruzzare sulle centine, ed era solo lui che spruzzava, manuteneva la macchina, si occupava del silicato. C.P. era spesso presente sul cantiere e controllava l’andamento dei lavori.
    Ora, gli elementi per dire che C.P. fosse preposto paiono alquanto esigui.
    Intanto si rileva come al C.P. sia stata addebitata la violazione dell’art. 299 D.Lgs. 81/08, ma nessuna prova utile è stata raccolta in merito al fatto che egli abbia mai esercitato in concreto i poteri giuridici riferiti agli altri soggetti: tale prova, infatti, non può essere costituita dalle laconiche dichiarazioni – sopra riportate – di S.G. e T..
    La definizione della figura del preposto, contenuta nell’art. 2 del D.Lgs. 81/08, è quella di “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
    Del resto, C.P. era amministratore unico della “SEMA srl”, ossia di una ditta che faceva parte dell’ATI costituita per l’appalto relativo alla costruzione della centrale: non vi sono in atti contratti, né conferimenti d’incarico, né investiture formali del C.P. in qualità di preposto.
    Paradigmatica sul punto la stessa deposizione del tecnico SPRESAL C.A., il quale ha confermato che la valutazione compiuta in tal senso della figura del C.P. discendeva da ipotesi, a loro volta ritratte dalle dichiarazioni dei lavoratori, e che nessuna prova documentale era stata invece acquisita.
    In ultimo, e attribuendo un significato ultimativo a tale elemento, dovendo procedere con ragionamento controfattuale, e dunque ipotizzandosi come realizzato il comportamento invece omesso, deve ritenersi che l’evento si sarebbe comunque verificato.
    Seguendo la falsariga dell’imputazione, se M.M. avesse verificato la qualità del coordinatore della sicurezza ed avesse verificato l’adeguatezza del progetto esecutivo, se L.P. avesse valutato nel POS di MGA il pericolo di caduta, se P.M. avesse attuato anche quelle poche e generiche misure previste nel piano di sicurezza e se C.A. avesse verificato l’applicazione delle disposizioni contenute nel POS, l’evento – cagionato in via esclusiva da una decisione imprevedibile dell’esperto lavoratore – si sarebbe ugualmente realizzato.
    Il fatto che la Suprema Corte abbia enucleato il principio sopra riportato nell’ambito di un sistema che, in via generale, considera il datore di lavoro responsabile anche degli incidenti che derivino da imprudenza o negligenza del lavoratore, e che considera immanenti al processo produttivo anche degli scostamenti agli standard di sicurezza assoluta, impone di esaminare attentamente proprio la condotta del lavoratore, per verificare se essa presenti i caratteri di abnormità ed eccezionalità, definiti secondo i parametri ricordati dalla pronuncia.
    Il Tribunale ritiene che la natura dell’iniziativa assunta dall’AN.S. integri quei parametri, sia per la specie di manovra eseguita, estemporanea ed imprevedibile, sia perché AN.S. non solo conosceva le procedure corrette da seguire (ed infatti le aveva sempre seguite nei giorni precedenti all’evento), ma rappresentava egli stesso un punto di riferimento di assoluta competenza e autorevolezza per tutti gli altri addetti al getto di spritz.
    Se si sostenesse il contrario, non si potrebbe conferire un significato alla citata giurisprudenza, la quale invece si è preoccupata di stabilire un limite alla responsabilità del datore di lavoro: del resto, affinché la posizione di garanzia rivestita abbia un reale contenuto, occorre che essa possa essere concretizzata e non rimanga una mera previsione, con esclusione cioè di qualsivoglia possibilità di intervento preventivo che sia davvero efficace.
    E’ infatti impensabile che nell’organizzazione aziendale si preveda che il singolo addetto sia seguito capillarmente nella sua attività per ogni singola lavorazione e in ogni singolo momento della giornata lavorativa, ciò che non potrebbe in nessun caso realizzarsi (anche proprio per ragioni di sicurezza, non potendosi prevedere la contemporanea presenza sul luogo di talune lavorazioni dell’esecutore e di colui che dovrebbe controllarne l’operato) e che svuoterebbe, in ultimo, di significato l’intero sistema di sicurezza e prevenzione.
    Né può attribuirsi a coloro che rivestono posizioni di garanzia una responsabilità per la condotta del lavoratore che violi consapevolmente le cautele, ponendo in essere una situazione di pericolo che non può essere prevista e, quindi, neppure evitata.
    In conclusione, il Tribunale ritiene che tutti gli imputati vadano assolti, essendo difettata la prova del nesso causale tra le omissioni rispettivamente loro ascritte (con i limiti di cui si è detto) e l’evento verificatosi.

    P.Q.M.

    visto l’art. 530 cpp
    ASSOLVE
    M.M., C.A., L.P., P.M. e C.P. dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste; visto l’art. 544 cpp
    INDICA
    in giorni 30 il termine per il deposito dei motivi. Cuneo, 16/4 /19

  • Caduta dal trabattello e rischi interferenziali. Responsabilità amministrativa della società ex d.lgs 231 / 01

    TRIBUNALE PENALE DI MILANO
    REPUBBLICA ITALIANA

    In nome del Popolo Italiano
    Il Giudice dr.ssa Elisabetta CANE VINI, della sezione IX penale, all’udienza del 15/10/2015, ha pronunciato e pubblicato la seguente
    SENTENZA

    , nata il a (MI) e res.te in
    dom. dich., difesa di fiducia Aw. Elena Petriccioli
    IMPUTATA
    Vedi Allegato
    IMPUTATI
    Del reato previsto dagli artt. 113, articolo 590. commi 1.2. 3 e 5 c.p. per aver cagionato mediante la loro condotta, in qualità di figure responsabili. (Amministratore Unico della impresa A . con sede legale in (datore di lavoro della ditta .con sede legale in via in cooperazione tra loro, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e comunque per colpa specifica meglio di seguito descritta, cagionavano lesioni personali gravi a consistiti in frattura allo sterno, trauma distorsivo cervico – dorsale, TLC retro aurico lare destra che avvenivano per effetto della caduta al suolo da un’ altezza di circa 6 metri mentre l’infortunato si trovava sul trabattello, ribaltatosi a causa dal movimento dal carroponte che lo colpiva.
    Evento prevedibile, prevenibile ed evitabile avvenuto per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline nel seguito meglio specificate per ciascuno degli imputati ovvero:
    perché, in qualità di titolare della ditta . durante la realizzazione dei lavori non osservava le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro in quanto, nell’affidamento dei lavori di manutenzione delle pompe di calore poste all’interno della propria azienda alla ditta di non provvedeva a promuovere il coordinamento degli interventi al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle due imprese omettendo di elaborare un unico documento di valutazione dei rischi indicante le misure adottate per eliminare ovvero ridurre al minimo i rischi di interferenza. Art. 26 comma 2 e 3 del d.lgs. 81/08.
    perché, in qualità datore di lavoro della ditta di per negligenza, imperizia e imprudenza non si atteneva ai principi e alle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e metteva a disposizione del un ponte su ruote non ancorato alla costruzione almeno ogni due piani, in considerazione del fatto che lo stesso ponte non era costruito in conformità all’allegato XXIII del D.lvo 81/08. Inoltre, le ruote del ponte erano sprovviste di cunei o altro dispositivo di bloccaggio e perché, in qualità di datore di lavoro, non cooperava con (rappresentante legale dell’azienda committente) ai fini dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa ciò comportando la mancata attuazione dì misure di prevenzione dai rischi di interferenza derivanti dall’uso contemporaneo del ponte su ruote di proprietà della ed il carroponte di proprietà dell’azienda. Artt. 140 comma 2 e 4; 26 comma 2 lettera a), del d.lgs. 81/08
    Fatto accaduto in (Milano) in data 9 ottobre 2012.
    In esito all’odierno dibattimento, celebratosi in presenza dell’imputata, sentite le parti che hanno adottato le seguenti
    CONCLUSIONI

    il Pubblico Ministero nella persona di dr.ssa Marchini v.p.o.:
    chiede per dichiararsi la penale responsabilità e concesse le att. gen. ammenda di euro 30.000/00 la Difesa, nella persona dell’Avv. Elena Petriccioli:
    Assoluzione perché il fatto non sussiste, in subordine minimo della pena con applicazione delle att. di cui all’art 12 lett. a

    FattoDiritto

    Con decreto di citazione diretta a giudizio in data 04.08.2014, veniva tratta a giudizio per rispondere dell’illecito amministrativo di cui agli arti. 25 septies 59 D.L.vo 231/01 per avere – in assenza di modello organizzativo – realizzato un vantaggio per l’ente in dipendenza del mancato rispetto di norme previste in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, non ottemperando agli obblighi del datore di lavoro come impresa affidataria dei lavori – in occasione del reato consumato di lesioni colpose ai danni del dipendente fino al 09.10.2012 (imputazione meglio descritta in intestazione ed originariamente mossa anche alla ‘ società che definiva la propria posizione con sentenza di applicazione pena).
    Parallelamente, col medesimo decreto veniva mossa contestazione del reato di cui all’art. 590 cp nei confronti dei legali rappresentanti delle suddette società e All’udienza dell’08.04.2015 la difesa della suddetta persona giuridica chiedeva procedersi con rito abbreviato. Il giudice disponeva in conformità.
    All’odierna udienza le parti concludevano come da verbale, ed il giudice decideva come da dispositivo, del quale si dava lettura.
    Ritiene questo Giudice che, alla luce degli atti acquisiti, siano emersi elementi fondanti un giudizio di sussistenza della responsabilità amministrativa dell’ente in esame.
    Dagli atti di indagine presenti nel fascicolo depositato dal PM risulta che il 9.10.2012 presso la ditta di si svolgevano lavori di ripristino dei tubi di scarico dei
    fumi e di presa d’aria delle caldaie. Con regolare contratto di appalto la incaricava dello svolgimento dei suddetti lavori la che a tal fine inviava sul posto i propri dipendenti e i quali portavano con sé il materiale necessario all’espletamento dell’incarico, tra cui un trabattello montabile per raggiungere la quota di lavoro (m. 7 da terra). Una volta montato il trabattello, munito di imbragatura anticaduta ancorata alla struttura stessa, vi saliva mentre restava a terra per passargli il materiale.
    Nell’occasione, i due chiedevano a capo officina della li presente, di spostare delle casse di materiale che ostacolavano i lavori, a tal fine riteneva di utilizzare il carroponte. Tuttavia, azionava erroneamente la pulsantiera dei comandi e ne determinava lo spostamento verso destra, mandandolo così a collidere con il trabattello sul quale si trovava il
    L’urto ne causava il ribaltamento e la conseguente caduta dell’operaio che prima colpiva con lo sterno la struttura del trabattello in caduta e poi veniva sbalzato al suolo.
    Ne riportava la frattura dello sterno, un trauma distorsivo cervico dorsale e una ferita lacerocontusa retro auricolare dx con prognosi iniziale di 14 gg, poi protrattasi per 53 giorni.
    Dagli accertamenti svolti dalla ASL di Milano 2 intervenuta sul posto, emergeva che il trabattello non era stato fissato con appositi cunei ferma ruote né ancorato ad alcuna parere fissa (cfr. atti relativi alla “inchiesta Infortunio” redatti il 12,02.2013 dalla ÀSL Milano 2 e ulteriori atti ad essa allegati, atti relativi all’infortunio patito da . durato 53 giorni, rilievi fotografici, verbale di prescrizioni, dichiarazioni della parte offesa e dei testi,denuncia infortunio, visure camerali).
    Tali elementi convincono della sussistenza del reato presupposto di cui all’art. 590 cp come qui contestato anche al legale rappresentante della atteso che la dinamica del sinistro così ricostruita consente di affermare che le lesioni patite da sono derivate in diretta concatenazione causale dalle omissioni del datore di lavoro quanto alle prescrizioni relative alle modalità di utilizzo e di messa in sicurezza del trabattello, nonché dal difetto di coordinamento tra il personale della e quello della , dal quale derivava l’interferenza nelle attività in esame (la manovra del carroponte che urtava il trabattello).
    Dagli atti sopra richiamati, inoltre, emerge che la fosse priva di modello organizzativo ai sensi dell’art. 30 D.L.vo 81/80.
    Considerata la posizione apicale di legale rappresentante della è inoltre prospettabile la responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi dell’art. 25 septies D.L.vo 231/2001 e la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 5 D.L.vo 231/2001 atteso che le lesioni patite da si sono verificate a causa (come contestato) del difetto di
    coordinamento tra le due società coinvolte in vista di un più rapido adempimento del lavoro da svolgere.
    Coni’è noto, la figura di responsabilità delle persone giuridiche introdotta ormai non più di recente dal D.L.vo 231/2001 è stata oggetto di animato dibattito al fine di un suo corretto inquadramento sistematico, mosso dalla necessità di stabilire il genus di tale forma di responsabilità onde verificarne la compatibilità con il sistema costituzionale della responsabilità penale, e del noto principio societas delinquere non potest, secondo alcuni insito nel dettato dell’alt. 27 Cost.
    Il richiamo ad una forma di responsabilità tramite la previsione normativa di sanzioni conseguenti a condotte riconducibili ad organi sociali deriva direttamente dalla sentita necessità di sollecitare condotte virtuose e prassi preventive collegando direttamente la ricaduta sanzionatoria sulla persona giuridica anziché sulle singole persone fisiche che la rappresentano. Con il doppio risultato di attribuire il peso economico della “buona prassi” al soggetto giuridico che meglio lo può sostenere e di evitare le conseguenze dell’avvicendamento nelle cariche sociali.
    Si è così parlato di colpa per la politica di impresa, o di colpa di organizzazione individuando la fonte della responsabilità della persona giuridica nel mancato rispetto di regole specialpreventive di organizzazione, appositamente predisposte per evitare la commissione di reati da parte di soggetti esponenziali dell’ente.
    Un solido argomento a sostegno della compatibilità costituzionale del sistema di responsabilità introdotto dal D.L.vo in esame, è poi stato offerto dalla giurisprudenza di legittimità, atteso che la Suprema Corte ha espressamente escluso la rilevanza della questione di illegittimità costituzionale dell’art. 5 d.lgs. 231/2001 con riferimento all’alt. 27 Cost. Si richiama, in particolare, quanto stabilito da Cass. sez, VI del 18.02.2010 n. 27735: “è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art 5 dlgs 8 giugno 2001 n. 231, sollevata con riferimento all’art. 27 Cost, poiché l’ente non è chiamato a rispondere di un fatto altrui, bensì proprio, atteso che il reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti inseriti nella compagine della persona giuridica deve considerarsi in forza del rapporto di immedesimazione organica che lega i primi alla seconda. ”.
    Peraltro, la violazione del precetto va ricondotta alla carenza organizzativa in presenza della quale si creano condizioni tali da consentire la realizzazione del reato, o meglio da non prevenirne la realizzazione stessa. Con evidente richiamo, a parere di chi scrive, alla costruzione colposa della responsabilità sia in termini di ricostruzione della materialità del fatto sia con riferimento ai profili di esigibilità della condotta nell’alveo del quadro normativo di riferimento come ventaglio delle norme di prevenzione/organizzazione che la società deve adottare al fine di escludere la confìgurabilità della responsabilità ex D.L.vo 231/2001.
    In tal senso deve essere letto il complesso sistema dei modelli organizzativi che con il riferimento a protocolli, al potere dì controllo conferito ad organi esterni, a verifiche periodiche della tenuta del sistema e simili offrono un forte richiamo al modello di diligenza tipico della costruzione colposa della responsabilità.
    A fronte di tale costruzione, poi, il fatto di reato commesso dai soggetto legato funzionalmente alla società si pone come evento presupposto affinchè possa operare la forma di responsabilità in esame. In tal senso si è pronunciata nuovamente la Suprema Corte affermando che si tratta di “una forma nuova, normativa, di colpevolezza per omissione organizzativa e gestionale ” (Cass. 09.07.2009 n. 36083) con la quale può affermarsi oggi che con il D.L.vo 231/2001 è stato delineato un sistema di responsabilità per fatto proprio della società e – appunto – una forma di colpa di organizzazione sotto forma di colpevolezza per omissione organizzativa e gestionale. Pare dunque sterile il persistente tentativo di inquadrare sistematicamente tale tipo di responsabilità tra i concetti di responsabilità amministrativa, di responsabilità penale o di tertium genus.
    Ciò posto, i criteri di imputazione della responsabilità dell’ente poggiano su una triplice serie di requisiti (art 5 D.L.vo 231/2001): la commissione di uno dei reati presupposto; la qualifica dell’agente quale soggetto funzionalmente legato all’ente, anche in via di fatto; la realizzazione della condotta nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso.
    Quanto al primo dei suddetti requisiti, la ricostruzione del contenuto degli atti qui acquisiti sopra esposta, come si è detto, convince della sussistenza del reato presupposto.
    Si è altresì verificato che porta la duplica veste di datore di lavoro di e di legale rappresentante della società che non risulta aver avuto un modello di organizzazione o di gestione in opera al momento del fatto. Non vi è dunque spazio per la valutazione della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 6 D.L.vo 231/2001. Ancora, le osservazioni che si sono svolte in precedenza consentono di affermare che i fatti si sono realizzati tramite le condotte di soggetti apicali delle rispettive società.
    Ciò posto, occorre ricordare che l’applicabilità del corpo normativo del D.L.vo 231/2001 ai reati colposi di evento (quali quelli indicati dall’art. 25 septies, tra cui l’art. 590 cp qui contestato), ha posto non poche perplessità applicative.
    Partendo dalla qualificazione dei concetti di interesse o vantaggio indicati dall’art. 5 D.L.vo 231/2001 quali formanti del criterio di imputazione soggettiva, si è infatti sostenuto che la responsabilità dell’ente non sarebbe compatibile con la realizzazione di reati colposi, atteso che l’evento (in questo caso le lesioni) non deve essere voluto proprio in forza della prospettazione colposa della fattispecie e comunque non costituisce un vantaggio per l’ente. Si tratterebbe, dunque, di tensione finalistica che caratterizza l’atteggiamento soggettivo dell’agente. Ma non può che rilevarsi come una tale impostazione porta a sovrapporsi ai requisiti soggettivi della fattispecie presupposto. In altre parole, così argomentando, si introdurrebbe una sorta di ulteriore requisito psicologico costituito dalla volontaria consapevolezza di agire al fine (eventualmente ulteriore rispetto a quello tipico del reato presupposto) di procurare interesse o vantaggio all’ente.
    Più convincente si ritiene la diversa impostazione che esclude l’utilizzo dei concetti di interesse o vantaggio come parametri di valutazione soggettiva, limitandone la portata alla delineazione della obiettiva idoneità della condotta a produrre effetti vantaggiosi per l’ente, così anche limitando la connotazione soggettiva della responsabilità dell’ente alla colpa di organizzazione come criterio di rimproverabilità.
    Tale lettura, in primo luogo, consente di fornire concreta operatività alla previsione dell’art. 25 septies D.L.vo 231/2001, che altrimenti ne resterebbe priva.
    In secondo luogo, si deve ricordare che la piena compatibilità della responsabilità dell’ente in relazione alla realizzazione di reati colposi è stata nuovamente confermata dal legislatore con la previsione dell’art 25 undecies D.L.vo 231/2001, relativo ai reati ambientali (in larga misura puniti a titolo di colpa, peraltro introdotto in attuazione della Direttive CE 2008/99 sulla tutela penale dell’ambiente).
    Seguendo tale impostazione, dunque, occorre verificare se la realizzazione del reato presupposto abbia in concreto comportato effetti qualificabili come interesse o vantaggio per l’ente o se siano stati realizzati nell’esclusivo interesse dell’agente o di terzi.
    A ciò deve aggiungersi che laddove, come nella specie, il reato presupposto sia stato commesso da soggetto qualificato nell’ente, proprio aderendo all’impostazione obiettiva che sopra si è sintetizzata, pare difficile scindere la nozione di condotta da quella di interesse o vantaggio per l’ente.
    Infatti, in tali casi, la posizione apicale del soggetto agente, porta a ritenere coincidente la attività dell’agente con l’interesse dell’azienda. Per quanto si sia sviluppata ampia riflessione sul punto, la costruzione sistematica della nozione evidenzia come dato significativo il confine esterno costituito dall’alt. 5 u.c. D.L.vo 231/2001 laddove esclude la prospettabilità di responsabilità amministrativa dell’ente ove l’agente abbia agito nel suo esclusivo interesse od in quello di terzi estranei all’azienda. Quasi a fornire un criterio di accertamento da sviluppare in negativo, parendo sufficiente la verifica della sua assenza per poter affermare la sussistenza dell’interesse o del vantaggio.
    Quanto poi alla delimitazione dei concetti di interesse o vantaggio, ancora una volta l’attività ermeneutica deve muovere dalla dato letterale in uno con quello sistematico. Significativo spunto di lettura è offerto dalla ormai non recente pronuncia della Suprema Corte, con la quale si chiariva che: “in tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche e delle società, l’espressione normativa con cui se ne individua il presupposto nella commissione dì reati nel suo interesse o a suo vantaggio non contiene un’endiadi, perchè i termini hanno riguardo a concetti giuridicamente diversi, potendosi distinguere un interesse a monte per effetto dì un indebito arricchimento, prefigurato e magari non realizzato, in conseguenza dell’illecito, da un vantaggio obiettivamente conseguito con la commissione del reato, seppure non prospettato ex ante, sicché l’interesse ed il vantaggio sono in concorso reale” (Cass. Sez. 2 n. 36215 del 20.12.2005).
    Si tratta, dunque, di concetti che pongono in evidenza qualunque forma di effetto positivo per l’azienda obiettivamente collegato alla condotta presupposto, non a caso in termini distinti rispetto alla più tecnica nozione di profitto indicata dall’art. 19 D.L.vo 231/2001 ai fini della confisca. Particolare connotazione, poi, emerge nei casi in cui, come nella specie, il reato presupposto sia colposo.
    Si è già detto che l’evento oggetto dell’orientamento finalistico dell’ente, nei reati del tipo di quello che qui ci occupa, non deve esser individuato nelle lesioni patite dal lavoratore, ma nella condotta colposa che ne ha costituito il presupposto. Con ciò, tuttavia, si rischia di affermare la sussistenza di interesse o vantaggio per l’ente ogni qual volta l’evento lesivo si sia verificato nello svolgimento dell’attività produttiva dell’azienda, Come affermato da recente giurisprudenza di merito (Trib. Novara 01.10.2010) pare opportuno verificare in concreto se la condotta di violazione di norme cautelari sia anche idonea a costituire interesse (o più facilmente) un vantaggio per l’ente, vuoi sotto il profilo del risparmio di spese, vuoi di un generico contenimento dei costi di gestione, di accelerazione del ciclo produttivo, et similia.
    Nel caso di specie può ritenersi provato un diretto interesse a svolgere i lavori in tempi ristretti, atteso che la aveva appositamente sospeso l’attività per consentire il lavoro degli operai della .
    Inoltre, la ha dotato i propri dipendenti di attrezzatura non conforme all’attività che essi dovevano realizzare, dando luogo al corrispondente risparmio di spesa. Altrettanto significativo, infine, è ricordare come siano mancate forme di coordinamento tra le due aziende presenti sul posto, carenza che ha giocato in termini incisivi sulla realizzazione dell’evento e la cui predisposizione avrebbe invece comportato la protrazione dei tempi di realizzazione del lavoro e l’elevazione dei suoi costi.
    L’interesse ad una rapida realizzazione dell’opera è direttamente collegabile con l’accantonamento dei presidi di sicurezza necessari ad una operatività idonea ad evitare eventi del tipo di quello qui in esame. Interesse che sicuramente può essere individuato in capo alla persona giuridica qui chiamata a rispondere.
    Deve dunque essere dichiarata la responsabilità di per l’illecito amministrativo qui ascrittole.
    Venendo alla determinazione delle sanzioni, va ricordato che la non risulta tuttora aver adottato alcun modello organizzativo.
    Occorre, inoltre, segnalare che. è noto, per essere stato documentato dalla che è stato risarcito con la somma di € 4000,00, liquidata da una compagnia di Assicurazione.
    Ai fini del presente giudizio deve dunque essere esclusa la sussistenza delle pur invocate attenuanti di cui all’art12 co. 1 lett. b) e 12 co. 2 lett. a) D.L.vo 231/01. Va infatti ricordato che ha riportato lesioni dalle quali è derivato un infortunio della durata di 53 giorni, il ristoro ricevuto è dunque del tutto insufficiente rispetto alla effettiva entità del danno patito. Peraltro, non vi è traccia di chi avesse stipulato il contratto di assicurazione con la compagnia che ha provveduto alla liquidazione, non potendosi pertanto attribuire il pur insufficiente risarcimento ad una condotta della
    Può, invece, ritenersi sussistente l’attenuante di cui all’art. 12 co. 1 lett. a) D.L.vo 231/2001 atteso che il pur prospettato vantaggio conseguito alla in relazione alla condotta qui in esame si è tradotto in un risparmio di spesa e di tempo di scarsa portata.
    Venendo alla quantificazione delle sanzioni, ai sensi dell’art. 25 septies co 2 D.L.vo 231/2001 deve essere individuata quale pena base quella di 250 quote da €258 ciascuna, per un totale di € 64.500, ridotta della metà ai sensi dell’art 12 co. 1 lett a) D.L.vo 231/01 ad €32.250,00, ed ancora ridotta ad € 21.500,00 per il rito.
    Ai sensi dell’art. 69 D.L.vo 231/2001 segue ex lege la condanna al pagamento delle spese processuali.

    P.Q.M.

    Visti gli artt. 62 D.L.vo 231/01 e 442 ss cpp
    DICHIARA
    responsabile dell’illecito amministrativo a lei ascritto e, ritenuta l’attenuante di cui all’alt. 12 co. 1 lett. a) D.L.vo 231/01 e ridotta la pena per il rito, la
    CONDANNA
    Al pagamento della sanzione pecuniaria di€21.500,00

    Visto l’alt. 69 D.L.vo 231/01
    CONDANNA
    la suddetta società al pagamento delle spese processuali
    Milano 15.10.2015
    Deposito 28.10.2015

  • Responsabilitá del DL in caso di comportamento negligente del lavoratore, preventivamente intuibile.

    Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 04/04/2019

    Fatto

    1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Teramo del 6 novembre 2015, con cui DA.G. era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di cui all’art. 590, commi secondo e terzo, cod. pen. (perché, nella qualità di amministratore della ditta Italpannelli s.r.l. e di datore di lavoro, per colpa consistita nella violazione degli artt. 148 e 36, comma 2, D. Lvo n. 81 del 2008, non approntando sulla copertura autoportante di nuova realizzazione del reparto “piegatura taglio lamiere”, idonee tavole, né idonee misure per evitare i calpestio sui lucernai non calpestabili, né segnali di avvertimento del pericolo di caduta, né installando le linee vita atte a consentire l’aggancio di cordini di imbracatura di sicurezza, né approntando sotto ai lucernai impalchi di protezione, infine non informando adeguatamente il lavoratore G.S. del rischio specifico di caduta dall’alto, gli cagionava lesioni personali gravi, dalle quali derivava una malattia nel corpo giudicata guaribile in giorni centoquattordici; segnatamente il lavoratore era adibito ad un lavoro di montaggio di una canalina metallica lungo il perimetro del tetto e lo stesso, privo di mezzi di protezione dalla caduta dall’alto e non informato sulla non calpestabilità dei lucernai, precipitava da uno di questi – in Ancarano il 7 aprile 2011 – con la recidiva specifica infraquinquennale).
    In ordine alla ricostruzione dei fatti, G.S., mentre prestava servizio presso la società Italpannelli s.r.l., quale addetto al lavoro di montaggio di canaline in ferro sulla superficie di copertura del capannone, ad un’altezza di circa nove metri, calpestava accidentalmente un lucernaio avente una copertura provvisoria (costituita da canaline metalliche e bancali in legno, con una lastra in vetroresina sottostante); il lucernaio, essendo inidoneo a sostenere il peso del lavoratore, cedeva e lo lasciava precipitare al suolo, cagionandogli gravi lesioni personali.
    Il teste R.G., tecnico del servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro presso la ASL di Teramo, ed altri lavoratori presenti sul posto accertavano l’assenza di qualsivoglia dispositivo di prevenzione (es. segnali di avvertimento del pericolo) o di protezione individuale (es. imbracatura o elmetto). Se adeguatamente informata del pericolo cui era esposta la parte offesa avrebbe evitato l’infortunio.
    La Corte di appello ha accertato l’inosservanza degli obblighi previsti dall’art. 18 D. Lgs n. 81 del 2008 di affidare ai lavoratori compiti adeguati alle loro capacità e competenze, di garantire l’adeguata informazione dei rischi, di fornire i necessari dispositivi di protezione e di vigilare sull’osservanza delle norme di sicurezza del lavoro e di uso dei dispositivi predetti.
    L’evento non poteva essere addebitato alla persona offesa, in quanto l’imputato, in virtù della propria posizione di garanzia, avrebbe dovuto accertare l’inosservanza di presidi antifortunistici, vigilando sulla sussistenza e sulla persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dai lavoratori il rispetto delle regole di cautela. L’adozione delle dovute precauzioni avrebbe neutralizzato il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente.
    2. Il DA.G., a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo quattro motivi di impugnazione.
    2.1. Violazione di legge per inosservanza o non corretta applicazione dell’art. 148 D. Lgs.- n. 81 del 2008.
    Si deduce che la disposizione dell’art. 148 D. Lgs. cit. consente l’esecuzione di lavori su tetti e lucernai, imponendo solo la preventiva verifica della resistenza (per sostenere il peso di operai e materiali di impiego) nonché il collocamento di tavole sopra le orditure e i sottopalchi. Nel rispetto di tali disposizioni, il datore di lavoro disponeva l’apposizione di opportuno materiale di costruzione sul lucernaio in questione.
    2.2. Vizio di motivazione per la mancata chiara indicazione della struttura essenziale del fatto, stante la presenza del presidio antifurtunistico e l’abnorme condotta del lavoratore di rimozione dello stesso.
    Si rileva che la rimozione del presidio di sicurezza effettuata dal lavoratore rap-presentava la causa assorbente e sostitutiva del rischio. Si trattava di una condotta abnorme, alla luce delle attribuzioni espletate dal lavoratore in detta circostanza. L’infortunato non aveva motivo di avventurarsi sul tetto del capannone, in quanto disponeva delle canaline lungo il camminamento perimetrale, dove peraltro erano montate; preferiva, invece, le canaline di protezione di un lucernaio, per cui lo sfondava e precipitava (vedi le dichiarazioni di tutti i testimoni, tra le quali quelle rese da A.E.). Il camminamento perimetrale sulla copertura occorreva proprio ad evitare incidenti del genere di quello verificatosi.
    2.3. Vizio di motivazione per erronea indicazione in ordine alla formazione e all’informazione fornita al lavoratore.
    Si osserva che, contrariamente a quanto dedotto in sentenza, tutti i testimoni avevano dichiarato di essere stati formati ed informati sui rischi inerenti alla sicurezza e di aver ricevuto tutti i dispositivi di sicurezza.
    2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen. per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
    Si sostiene che, alla luce dello stabile quadro familiare e del pieno inserimento sociale dell’imputato, sussistevano i presupposti per la concessione delle circostanze attenuanti generiche in favore del DA.G..

    Diritto

    1. Il ricorso è inammissibile, essendo basato su motivi manifestamente infondati, generici o non proponibili in sede di legittimità.
    1.1. Con riferimento ai primi tre motivi di ricorso, da trattare congiuntamente, va rilevato che la Corte di appello ha fornito una motivazione adeguata descrivendo in dettaglio le cause dell’Infortunio, indicando le norme in materia di prevenzione sul lavoro violate e specificando le ragioni dell’irrilevanza del comportamento del lavoratore nel determinismo causale.
    In proposito, la Corte territoriale non ha mancato di soffermarsi sugli obblighi facenti capo all’imputato derivanti dalla posizione di garanzia propria del datore di lavoro, sottolineando i precisi obblighi di vigilanza e di controllo che lo rendono responsabile degli eventi causalmente connessi alla violazione di cautele doverose nell’ambiente lavorativo, tra le quali quella di adibire i dipendenti unicamente alle mansioni per le quali sono stati assunti, formati ed informati, di non esporli a rischi per l’incolumità personale in assenza di dispositivi di protezione e di adottare ogni misura antinfortunistica che si renda necessaria in relazione alle prestazioni lavorative affidate ed alle condizioni dell’ambiente di lavoro.
    In tema di infortuni sul lavoro, infatti, il datore di lavoro, in quanto titolare di una posizione di garanzia in ordine all’incolumità fisica dei lavoratori, ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori l’osservanza delle regole di cautela (Sez. 4, n. 8883 del 10/02/2016, Santini, Rv. 266073; Sez. 4, n. 3787 del 17/10/2014, dep. 2015, Bonetti, Rv. 261946; Sez. 4, n.37986 del 27/06/2012, Battafarano, Rv. 254365).
    1.2. Il DA.G. deduce di aver rispettato gli obblighi di informativa e di dotazione antinfortunistica dei lavoratori, sostenendo una tesi evidentemente contrastante con quanto affermato dalla Corte territoriale all’esito dell’istruttoria dibattimentale. Al riguardo, secondo quanto esposto nella sentenza impugnata, R.G., tecnico del servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro presso la ASL di Teramo, e altri lavoratori presenti sul cantiere, riferivano le suddette omissioni del datore di lavoro nelle attività di organizzazione e di controllo dei dipendenti.
    Il ricorrente, quindi, formula una valutazione completamente diversa delle dichiarazioni testimoniali, senza neanche allegare all’atto di impugnazione i verbali contenenti le deposizioni dei testi – asseritamente di contenuto opposto – in violazione del principio di autosufficienza.
    1.3. In ordine alla prevedibilità delle circostanze che hanno determinato l’evento lesivo del lavoratore, i giudici dì merito hanno affermato la non eccentricità e la non imprevedibilità del comportamento del lavoratore ed hanno evidenziato come il comportamento negligente della vittima costituisse un ordinario accadimento fortuito, preventivamente controllabile e intuibile in anticipo.
    L’assunto del giudice d’appello è corretto e conforme al principio più volte affermato dalla Corte di legittimità in materia di infortuni sul lavoro, secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, la condotta esorbitante ed imprevedibilmente colposa del lavoratore, idonea ad escludere il nesso causale, non è solo quella che esorbita dalle mansioni affidate al lavoratore, ma anche quella che, nell’ambito delle stesse, attiva un rischio eccentrico od esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, n.5007 del 28/11/2018, dep. 2019, Musso, Rv. 275017); nello stesso senso, si è affermato che, in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016, dep. 2017, Gerosa, Rv. 269603).
    Pertanto, in tema di causalità, la colpa del lavoratore, concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica ascritta al datore di lavoro ovvero al destinatario dell’obbligo di adottare le misure di prevenzione, esime questi ultimi dalle loro responsabilità solo allorquando il comportamento anomalo del primo sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un compor-tamento del tutto esorbitante ed imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore (Sez. 4, n. 16397 del 05/03/2015, Guida, Rv. 263386).
    A ciò deve aggiungersi che la condotta imprudente o negligente del lavoratore, in presenza di evidenti criticità del sistema di tutela approntato dal datore di lavoro, non potrà mai spiegare alcuna efficacia esimente in favore dei soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza. Tali disposizioni, infatti, sono dirette a difendere il lavoratore anche da incidenti che possano derivare da sua colpa, dovendo, il datore di lavoro, prevedere ed evitare prassi di lavoro non corrette e foriere di eventuali pericoli (Sez. 4, n. 10265 del 17/01/2017, Meda, Rv. 269255; Sez. 4 n.22813 del 21/4/2015, Palazzolo, Rv. 263497).
    Orbene, risulta evidente, in base ai principi richiamati, come evidenziato in maniera appropriata dalla Corte territoriale, non è possibile inquadrare nell’ambito delle condotte connotate da esorbitanza, il comportamento tenuto dal lavoratore, non essendosi realizzato in un ambito avulso dal procedimento lavorativo a cui era stato addetto.
    La Corte di merito, con motivazione logica ed immune da censure, ha evidenziato che il lucernaio – coperto da una lastra in vetroresina non calpestabile sulla quale erano stati disposti bancali in legno e canaline in ferro in violazione dell’art. 148 D. Lgs. n. 81 del 2008 – costituiva una fonte di rischio di caduta dall’alto, non era adeguatamente segnalato ed era artatamente occultato dal materiale sovrappostovi.
    2. Va poi osservato che il ricorrente aveva proposto appello per motivi riguardanti esclusivamente l’accertamento della responsabilità.
    Al contrario, col quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduce l’ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche.
    Ebbene, non possono essere dedotte con il ricorso per Cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745). Occorre evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316).
    3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non sussistendo ragioni di esonero – al versamento della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Il ricorrente va altresì condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile che vanno liquidate in complessivi euro duemilacinquecento, oltre accessori come per legge.

    P.Q.M.

    Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile che liquida in complessivi euro duemilacinquecento, oltre accessori come per legge.
    Così deciso in Roma il 4 aprile 2019.

  • Comportamento abnorme e condotta eccedente le mansioni assegnate idonea ad escludere la responsabilità: quando?

    Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 24/04/2019

    Fatto

    1. La Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi che ha dichiarato C.P. colpevole del reato di cui all’art. 590, commi 1, 2 e 3, cod. pen. in relazione all’art. 583, comma 1, nn. 1 e 2, cod. pen., altresì condannandolo al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile, F.D., con riconoscimento di una provvisionale pari ad euro 10.000,00. Ha altresì dichiarato la Belle Epoque s.r.l., società di cui il predetto era rappresentante legale, responsabile dell’illecito amministrativo di cui agli artt. 25-septies, comma 3, d. lgs. n. 231/2001, con riferimento ai summenzionati reati, applicandole, per l’effetto, la sanzione pecuniaria par a 100 quote, per un importo complessivo di euro 30.000,00, nonché l’interdizione dall’esercizio dell’attività per la durata di mesi uno.
    2. Al C.P., datore di lavoro e rappresentante legale della menzionata Belle Epoque s.r.l. nonché amministratore di fatto della Sound Art s.a.s., é contestato di aver cagionato, con condotta connotata da colpa generica e da violazione di norme cautelari specifiche in materia di prevenzione di infortuni e sicurezza sul lavoro, lesioni gravi a F.D. – lavoratore non regolarmente assunto e alle dipendenze di fatto della società Belle Epoque – il quale, mentre lavorava per smontare una trave modulare del palco ove si era tenuta una manifestazione musicale, per il mancato allestimento di opere provvisionali per la prevenzione della caduta dall’alto perdeva l’equilibrio cadendo da un’altezza di circa due metri rispetto al piano stradale, riportando lesioni da cui derivava un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni con indebolimento permanente della funzione uditiva (in Ceglie Messapica, ¡117/08/2011) .
    3. Avverso la prefata sentenza, l’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Belle Epoque s.r.l., fondandolo su due motivi. Con il primo, deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.; difetto assoluto di motivazione della sentenza di appello tanto in ordine alla condotta abnorme ed imprevedibile della persona offesa quanto in relazione al mancato rispetto del canone di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio”; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alle prove dichiarative ritenute decisive. La motivazione nulla dice su quanto asserito dall’imputato nell’atto di appello e cioè che il lavoratore C.B. avesse in dotazione tutto quanto necessario mentre il F.D., che si avventurava per dare una mano al primo, poneva in essere una condotta abnorme, opinabile ed esorbitante tale da deprivare di ogni responsabilità il datore di lavoro. Sono risultate provate non solo la valutazione preventiva del rischio derivante dalla stabilità ed idoneità del palco ma anche la concreta dotazione al lavoratore, nel frangente dell’infortunio, degli strumenti idonei ad effettuare tali tipi di lavori in sicurezza.
    La sentenza di appello si incentra sulla testimonianza (a discarico) di C.B., ritenuta falsa (con conseguente trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica del Tribunale di Brindisi), senza tuttavia che il Giudice d’appello abbia rinnovato l’istruzione dibattimentale per risentirlo. Né l’impugnata sentenza dà atto delle ragioni per le quali la Corte del merito non ha provveduto a disporre la rinnovazione, pur trattandosi di prova dichiarativa decisiva, anche alla luce delle affermazioni rese in udienza dall’infortunato. Avrebbero dovuto essere risentiti anche i testi G.B. classe ’90 e GI.B. classe ’94 che hanno reso dichiarazioni inattendibili e oggetto di contestazione.
    Con il secondo motivo, si duole della violazione degli artt. 40 cpv., 113, comma 1, 590, commi 1,2 e 3 con riferimento all’art. 583, comma 1, nn. 1 e 2 cod. pen.; e della manifesta illogicità della motivazione quanto all’affermazione di responsabilità), poiché non risulta provata l’effettiva causalità delle addebitate omissioni dell’imputato. E’ stato violato il canone dell’”oltre ogni ragionevole dubbio” in rapporto al nesso causale poiché il giudizio controfattuale non ha condotto, con elevata probabilità logica, a dimostrare che se l’agente avesse tenuto la condotta dovuta l’evento non si sarebbe verificato. Al momento dell’infortunio, il F.D. era molto stanco; non adottava I presidi di sicurezza pur presenti in loco; era particolarmente esperto avendo in altre occasioni lavorato al montaggio e allo smontaggio dei palchi; non era stato indicato dal C.P. ma era intervenuto in ausilio di C.B..

    Diritto

    1. Il ricorso della Belle Epoque s.r.l. è inammissibile.
    2. Si deve rilevare che l’Avvocato Francesco D. assiste sia l’imputato del reato presupposto, C.P., che la società chiamata a rispondere dell’illecito amministrativo conseguente. È quindi evidente la sua incompatibilità. In tema di responsabilità da reato degli enti, infatti, il rappresentante legale indagato o imputato del reato presupposto non può provvedere, a causa di tale condizione di incompatibilità, alla nomina del difensore dell’ente, per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dall’art. 39, d.lgs. n. 231 del 2001(Sez. U, n. 33041 del 28/05/2015, Gabrielloni, Rv. 264310; Sez. 2, n. 51654 del 13/10/2017, Siclari, Rv. 271360).
    3. Inammissibile si appalesa anche il ricorso del C.P..
    L’invocata violazione dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., è manifestamente infondata atteso che, nel caso di specie, entrambi i gradi di merito si sono conclusi con una sentenza di condanna e, dunque, non si versa nell’ipotesi contemplata dall’anzidetta disposizione per la quale, “nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dibattimentale”.
    Vi è peraltro congrua e completa motivazione sulle ragioni che hanno condotto la Corte territoriale a confermare l’affermazione di responsabilità del ricorrente il quale, si legge nell’impugnata sentenza, ha «agito come datore di lavoro»: è stato il C.P., infatti, a telefonare alla persona offesa per invitarla a recarsi al cantiere, come già peraltro avvenuto in altre occasioni. Di questa telefonata ha riferito il testimone N. che era stato presente alla stessa. L’infortunato e i due C.B. (G. classe 1990; e Gi. classe 1994) hanno, in dibattimento, detto che l’infortunio è avvenuto mentre erano tutti insieme, unitamente a C.B. (lavoratore regolarmente assunto), impegnati, su incarico dell’imputato, a smontare il palco. Quanto alle dichiarazioni rese da C.B. – il quale si è attribuito l’iniziativa di chiedere “aiuto” ai due C.B. e al F.D., non potendo procedere da solo allo smontaggio del palco- la Corte di appello, con motivazione congrua ed immune da vizi rilevabili in questa sede, le ha ritenute false perché intrinsecamente illogiche.
    Anche l’asserita abnormità della condotta dell’infortunato costituisce doglianza manifestamente infondata.
    In tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia [Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016 (dep. 27/03/2017), Gerosa e altri, Rv. 269603; Sez. 4, n.7955 del 10/10/2013 (dep. 19/02/2014), Rovaldi, Rv. 259313]. Non questa è la situazione verificatasi nel caso di specie, atteso che il F.D. era intento a svolgere il compito che gli era stato assegnato e che la sua caduta, avvenuta mentre stava aiutando C.B. a trasportare un traliccio, rientrava per l’appunto nell’espletamento di quel compito, di tal che non si dà alcuna abnormità, eccezionalità ovvero esorbitanza del suo comportamento idonee ad interrompere il nesso causale. Egli, quindi, non ha posto in essere alcuna condotta eccedente le sue mansioni.
    In considerazione di quanto appena detto, del tutto inconferente appare l’evocato riferimento al giudizio controfattuale nei termini proposti dal ricorrente. Al contrario, il giudizio controfattuale porta a ritenere che, se vi fossero stati i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale e, in particolare, quelli previsti per i lavori da svolgersi in quota, l’evento non si sarebbe verificato.
    4. In conclusione, entrambi i ricorsi sono inammissibili. Alla declaratoria di inammissibilità segue, ex lege, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

    P.Q.M.

    Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
    Così deciso il 24 aprile 2019

  • Operazioni di carico e scarico di cassoni metallici ed infortunio. Appalto e responsabilità ex D.lgs. 231/01

    Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: TANGA ANTONIO LEONARDO Data Udienza: 03/10/2017

    Fatto

    1. Con sentenza del Tribunale di Pinerolo del 27/06/2013, C.G., B.S., venivano dichiarati colpevoli del reato loro ascritto, e, concesse le circostanze attenuanti generiche e l’attenuante di cui all’art. 6.2 n. 6 c.p. prevalenti sulle contestate aggravanti, condannati alla pena di giorni 15 di reclusione ciascuno; la Società Tekfor S.P.A. veniva dichiarata responsabile dell’illecito amministrativo ascrittole e, riconosciuta la diminuente di cui all’art. 12, comma 2, lett. a, D.Lgs. 231/2001, condannata alla sanzione pecuniaria di € 40.000,00.
    1.1. I ricorrenti era stati rinviati a giudizio per rispondere della seguente imputazione:
    C.G. e B.S. (con B.D. coimputato assolto, non appellante) in ordine al reato di cui gli artt. 113, 590, commi 1, 2 e 3, 583, comma 1, c.p., in relazione agli artt. 28, comma 2, lett. a), 63, comma 1, 64, comma 1 lett. a), 71, comma 8,D.Lgs. n. 81/08, perché, in cooperazione colposa fra loro, il C.G. quale datore di lavoro delegato della KARMAK S.p.A., il B.S. quale procuratore speciale ed amministratore delegato ed in tale veste datore di lavoro della TEKFOR S.p.A., il B.S. quale Amministratore delegato e in tale veste datore di lavoro della OMVP S.p.A., per colpa, consistita:
    – per il C.G. nella mancata indicazione, nel documento di valutazione dei rischi, dei pericoli conseguenti alla attività di carico e scarico di cassoni metallici vuoti per mezzo di carrelli elevatori e delle necessarie misure di prevenzione protezione da adottarsi per proteggersi dal rischio di caduta dei cassoni durante le operazioni di movimentazione degli stessi, nonché nell’omessa adozione di adeguate misure organizzative atte ad evitare che i lavoratori a piedi si trovassero nella zona di attività di attrezzature di lavoro semoventi (artt. 28, comma 2, lett. a), 71, comma D.Lgs. n. 81/08);
    – per il B.S. nell’utilizzo, nella attività imprenditoriale dell’azienda da lui gestita, di cassoni metallici in cattivo stato di manutenzione, non provvedendo a controllare gli stessi e consentendo l’utilizzo di cassoni metallici la cui superficie di appoggio del profilato era priva delle caratteristiche di planarità che contribuisce alla stabilità dei cassoni medesimi quando vengono sovrapposti l’uno sull’altro nella fase di sovrapposizione (art. 71, comma 8, D.Lgs. n. 81/08);
    – per il B.S. nel far svolgere attività lavorativa su un piazzale che presentava una pavimentazione con numerose buche, sporgenze pericolose ed avvallamenti, così da non rendere sicuro il movimento ed il transito dei mezzi di trasporto (artt. 63, comma 1, 64, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/08) avendo omesso di organizzare correttamente le operazioni di carico e scarico svolte per conto e su incarico della KARMAK S.p.A. dei cassoni vuoti di proprietà della ditta TEKFOR S.p.A. all’interno del piazzale di proprietà della OMVP S.p.A.;
    cagionavano a BA.MA. – autotrasportatore titolare di ditta individuale cui era stato affidato il trasporto dei cassoni medesimi- lesioni consistenti in frattura del piatto tibiale destro, frattura del perone destro, frattura tibiale esterno del ginocchio sinistro, con conseguente impossibilità di attendere alle normali occupazioni per 250 giorni. In particolare, il BA.MA., mentre stazionava sul piazzale della OMVP S.p.A, dopo aver effettuato un trasporto per conto della TEKFOR S.p.A., veniva investito dalla caduta di un cassone che era coinvolto in una operazione di carico condotta da A.S., dipendente della KARMAK S.p.A., caduta cagionata dalle pessime condizioni dei cassoni e della pavimentazione del piazzale come sopra indicato.
    In Villar Perosa, il 17 settembre 2010.
    nonché
    TEKFOR S.p.A.[e OMVP S.p.A.] in ordine all’illecito amministrativo di cui agli artt. 25-septies D.Lgs. n. 231 del 2001, artt. 113, 590, commi 1, 2 e 3, 583, comma 1, n. 1 c.p., in concorso di cooperazione colposa fra loro.
    1.1. Con la sentenza n° 4966 del giorno 20/09/2016, la Corte di Appello di Torino, adita dagli imputati, in parziale riforma della sentenza appellata, sostituiva la pena detentiva inflitta a ciascuno degli imputati nella pena pecuniaria corrispondente pari ad € 3.750,00 di multa, confermando il resto.
    2. Avverso tale sentenza d’appello, propongono ricorso per cassazione C.G., B.S. e la Società Tekfor S.P.A., a mezzo dei propri difensori, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all’art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.):

    C.G.:
    I) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza in relazione alle sentenze di merito con riferimento alla violazione dell’art. 191 c.p.p. Deduce che la Corte d’appello, nel pronunciarsi sull’eccezione di validità! del procedimento di primo grado, svolta dalle parti appellanti anche nella prospettiva della nullità dell’istruttoria e della conseguente sentenza, in relazione all’audizione dell’inizialmente querelato carrellista A.S. senza l’assistenza di un difensore, ha inevitabilmente utilizzato la documentazione consistente nel verbale di sommarie informazioni del carrellista A.S. nonché la querela presentata nei suoi confronti. Sostiene che l’utilizzabilità del predetto verbale di sommarie informazioni e, conseguentemente la testimonianza dell’A.S., è tale da comportare la nullità assoluta dell’intero procedimento;
    II) mancanza, contraddittorietà, manifesti illogicità della motivazione in relazione all’art. 192 c.p.p. per carenze ed omissioni nell’esposizione delle risultanze processuali. Deduce che erroneamente la Corte torinese ha basato la propria motivazione sulla considerazione che la condotta del BA.MA. (p.o.) – costituita dalla violazione di qualsivoglia norma prudenziale, come il sostare nell’area di manovra del “muletto”, per di più essendo al corrente delle condizioni dei cassoni da lui stesso caricati sul mezzo di trasporto- non potesse essere considerata fattore di interruzione del nesso causale. Sostiene che la Corte Territoriale equipara l’obbligo di controllo e di intervènto che il datore di lavoro deve esercitare nei confronti dei propri dipendenti, alla situazione in cui vi sia un libero lavoratore autonomo non soggetto al potere gerarchico/disciplinare di alcuno e normalmente autoregolato.

    B.S. e la Società Tekfor S.P.A.:
    III) violazione di legge e vizi motivazionali concretati nella mancata valutazione (o dalla illogica o contraddittoria delibazione) di un elemento tanto pregiudizialmente in diritto che concretamente fattuale rilevanti ai fini del decidere nonché nella interpretazione analogica di norma “in bianco” (anche extra penale), ma costitutiva di fattispecie penale, con la conseguente violazione del principio di stretta legalità. Deduce che il ragionamento sviluppato dalla Corte Territoriale si fonda, a ben guardare, su di un]unico, effettivo argomento: ovvero che la condotta del BA.MA. non potesse ritenersi imprevedibile e quindi in concreto imprevista, in ragione di una abitudinarietà di comportamento, se non in casi siffatti, almeno analoghi: onde la fattispecie avrebbe dovuto e dovrebbe essere ricondotta nell’alveo delle conseguenze delle omissioni di controllo. Sostiene che la Corte Territoriale, in mòdo incongruo, confonde la valenza dell’obbligo di controllo e di intervento che il datore di lavoro deve esercitare nei confronti dei propri dipendenti, nei confronti di un libero lavoratore autonomo, piccolo imprenditore, quindi non soggetto al potere gerarchico/disciplinare di chicchessia, così realizzando una indebita estensione della norma penale, attraverso una interpretazione che più che estensiva verrebbe ad essere concretamente analogica, violando il principio di stretta legalità.
    3. I ricorsi non meritano accoglimento.
    3.1. Va premesso che, nel caso di doppia conforme, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione.
    3.2. Occorre, inoltre, evidenziare che i ricorrenti ignorano le analitiche ragioni esplicitate dal giudice di appello per rigettare analoghi motivi di gravame.
    3.3. La Corte territoriale ha, in vero, fornito puntuale spiegazione del ragionamento posto a base della propria sentenza procedendo alla coerente e corretta disamina di ogni questione di fatto e di diritto.
    3.4. Sul punto va ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. sez. 4, n. 31224 del 16/06/2016).
    3.5. Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l’illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; purché -come nel caso in esame- siano spiegate in modo logico e adeguato in ragione del convincimento (sez. 3, n. 35397 del 20/6/2007; Sez. Unite n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).
    3.6. Più di recente è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene né alla ricostruzione dei fatti né all’apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell’atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l’assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento, (sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e altri, Rv. 25554).
    3.7. Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto. Non c’è, in altri termini, come richiesto nei ricorsi in scrutinio, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.
    3.8. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr. sez. 2, n. 38393 del 20/07/2016; sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).
    4. Alla luce dei surriportati principi vanno Scrutinati gli odierni ricorsi.
    4.1. Per maggiore chiarezza occorre riportare la sintesi la dinamica dell’infortunio così come ritenuta dai Giudici del merito. La azienda TEKFOR s.p.a. si avvaleva per i trasporti -da e per la sede di OMPV s.p.a.- della ditta SBM di C.A., che subappaltava la commessa a piccole imprese, quale quella della persona offesa del presente procedimento, BA.MA. (autotrasportatore titolare di ditta individuale), che faceva la spola fra le due aziende con i cassoni in ferro a forma di parallelepipedo destinati ad essere riempiti con particolari lavorati da OMPV da congegnare a TEKFOR. Per le movimentazioni di tali contenitori, OMPV si avvaleva della ditta KARMAK, alle cui dipendenze lavorava il carrellista A.S., che, al momento dell’infortunio, stava procedendo alle operazioni di scarico, eseguite inforcando una pila di contenitori alla volta e, quindi, arretrando a bassa velocità con il carrello elevatore prima di ruotare per posizionarsi in parallelo al camion a forche abbassate in modo da consentire ad altro carrellista di prelevare il carico e portarlo alla sua destinazione finale. L’infortunio si è verificato durante lo spostamento di tre cassoni vuoti, che erano scivolati dalle forcole del carrello elevatore colpendo l’autista del camion il quale aveva riportato le lesioni di cui alla documentazione medica in atti: l’inchiesta infortuni su cui ha riferito in dibattimento l’ispettore R., ha evidenziato le pessime condizioni dei contenitori collocati sul camion di BA.MA. da personale TEKFOR a pile di tre alla volta, che ha determinato l’instabilità del carico e la sua caduti. Il BA.MA., escusso, ha ammesso di essersi avvicinato alla sponda del camion per rimettere a posto un piantone e togliere quello successivo, in modo tale che lo scarico delle pile di cassoni potesse proseguire senza soluzione di contiguità e ciò, senza attendere la conclusione della manovra che A.S. stava compiendo.
    5. Ciò posto, in ordine alla censura sub I), relativa al ricorso di C.G., basterà ribadire che il divieto di utilizzazione nei confronti di terzi di dichiarazioni rese da persona che avrebbe dovuto essere sentito in qualità di indagato, non attiene alle dichiarazioni rese all’autorità giudiziaria da soggetto che mai abbia assunto la qualità di imputate o di persona sottoposta ad indagini, considerato che, a differenza del P.M., il giudice del merito che le utilizza non può attribuire ad alcuno, di propria iniziativa, la qualità di imputato o di persona sottoposta ad indagini, dovendo solo verificare che essa non sia già stata formalmente assunta, sussistendo in tal caso l’incompatibilità con l’ufficio di testimone (cfr. Sez. 5, n. 24300 del 19/03/2015).
    5.1. L’A.S., che ha reso le sommarie informazioni testimoniali e poi è stato escusso quale teste a dibattimento, non ha mai assunto la qualità di imputato o di persona sottoposta ad indagini nel procedimento penale a carico dei ricorrenti.
    5.2. Ne segue l’infondatezza della censura in parola.
    6. In ordine alla censura sub I), relativa al ricorso di C.G., si osserva:
    6.1. In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la disciplina dei contratti di appalto, come quella dei contratti di opera e di subappalto (cfr. art. 26 D.Lgs. n. 81 del 2008), è molto rigorosa, dimostrando con chiarezza l’intendimento del legislatore di assicurare al massimo livello un ambiente di lavoro sicuro, con conseguente “estensione” dei soggetti onerati della relativa “posizione di garanzia” nella materia prevenzionale. Tale normativa costituisce, del resto coerente sviluppo del principio (di cui al generalissimo disposto dell’art. 2087 c.c., comportante l’obbligo a carico del datore di lavoro di garantire le migliori condizioni di sicurezza dell’ambiente di lavoro), in forza del quale il destinatario degli obblighi di prevenzione è «istituito garante non solo dell’incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale del prestatore di lavoro ma anche di persona estranea all’ambito imprenditoriale purchè sia ravvisabile il nesso causale tra l’infortunio e la violazione della disciplina sugli obblighi di sicurezza (cfr. Sez. 4, n.43966 del 06/11/2009). In altri termini, non hanno alcun rilevo sia ai fini della regolarità della contestazione che dell’affermazione di responsabilità, la posizione del lavoratore vittima dell’incidente dipendente di una ditta appaltatrice e non della ditta dell’imputato, né le mansioni svolte da tale dipendente posto che l’osservanza degli obblighi di sicurezza imposti normativamente prescinde dalla qualità di lavoratore subordinato dell’infortunato, potendo la parte lesa essere anche del tutto estranea al ciclo produttivo o dal mondo imprenditoriale, purché frequenti l’azienda per motivi collegati in qualunque modo all’attività della stessa (cfr. Sez. 4, n. 32302 del 02/07/2009).
    6.2. Nella specie appare immune dalla denunciata censura la impugnata sentenza laddove ha affermato la responsabilità del ricorrente C.G. poiché questi, amministratore della KARMAK S.P.A., non aveva effettuato la valutazione dei rischi connessi alle operazioni di carico/scarico dei cassoni con carrelli elevatori. L’analisi dei rischi (effettuata dai responsabili della KARMAK S.P.A. con apposito documento di valutazione) risultava, invero, riguardare l’uso delle sole gru (in alcun modo impiegate in KARMAK), il che, come correttamente rilevato dal Giudice del merito evidenzia la poca diligenza con cui ha operato il professionista sul quale è caduta la scelta del datore di lavoro, che, a sua volta, non si è peritato di verificare l’appropriatezza dell’elaborato» né ha «adottato le conseguenti misure di prevenzione per evitare la possibile caduta dei carichi, impartendo precise direttive agli addetti alla movimentazione circa la necessità di inforcare i contenitori solo dal lato che presentava le bandelle antiribaltamento, di movimentare un contenitore alla volta e non a pile di tre o, qualora ciò non fosse possibile, di scaricare con attenzione le singole pile, metterle a terra e quindi spostando ciascun cassone singolarmente» né, ancora e soprattutto, ha «preso efficaci misure per impedire che persone potessero venire a trovarsi a transitare e ad interferire nella zona di manovra pericolosa durante le suddette operazioni, tali non potendosi ritenere le formali prescrizioni contenute nello stampato fornito agli autisti all’ingresso nell’insediamento produttivo».
    6.4. Circa la rilevanza delle eventuali condotte negligenti ovvero imprudenti riferibili al lavoratore infortunato, occorre, ancora, osservare che, nell’ambito della sicurezza sul lavoro emerge la centralità del concetto di rischio, in un contesto preposto a governare ed evitare i pericoli connessi al fatto che l’uomo si inserisce in un apparato disseminato di insidie. Rispetto ad ogni area di rischio esistono distinte sfere di responsabilità che quel rischio sono chiamate a governare; il “garante è il soggetto che gestisce il rischio” quindi colui al quale deve essere imputato, sul piano oggettivo, l’illecito qualora l’evento si sia prodotto nell’ambito della sua sfera gestoria.

    Proprio nell’ambito in parola (quello della sicurezza sul lavoro) il D.Lgs. n. 81 del 2008 (così come la precedente normativa in esso trasfusa) consente di individuare la genesi e la conformazione della posizione di garanzia, e, conseguentemente, la responsabilità gestoria che in ipotesi di condotte colpose, può fondare la responsabilità penale.
    6.5. Nel caso che occupa l’imputato (quale onerato della “posizione di garanzia” nella materia prevenzionale, come spiegate al punto 6.1. che precede) era il gestore del rischio e l’evento si è verificato nell’alveo della sua sfera gestoria; la eventuale ed ipotetica condotta abnorme del BA.MA. (come pure quella dell’A.S.) non può considerarsi interruttiva del nesso di condizionamento poiché essa non si è collocata al di fuori dell’area di rischio definita dalla lavorazione in corso. In altri termini la complessiva condotta del BA.MA. e dell’A.S. non furono eccentriche rispettò al rischio lavorativo che il garante (il ricorrente) era chiamato a governare (cfr. Sez. Un., n. 38343 del 24/04/2014, Rv. 261108).
    6.6. Nulla, poi, è emerso che possa lasciar presumere che il rispetto delle norme cautelari violate non fosse concretamente esigibile dal ricorrente, nelle condizioni date.
    6.7. Ne segue l’infondatezza della doglianza in questione.
    7. Le medesime considerazioni sopra svolte valgono per replicare, in virtù dei principi richiamati ed esposti, alla censura sub III, relativa al ricorso di B.S. e della Società Tekfor S.P.A.
    7.1. In vero, come correttamente evidenziato dai Giudici del merito, se il «B.S. amministratore delegato della TEKFOR dal 2007 ed esclusivo titolare della posizione di garanzia, si fosse premurato dì effettuare periodici e seri controlli sullo stato dei contenitori metallici utilizzati per i rifornimenti di particolari lavorati da OMVP come prescritto dall’art. 71 comma 8 D.lgs. 81/2008, avrebbe dovuto da tempo rottamarne gran parte, come effettuato in ottemperanza alle prescrizioni dello S.Pre.S.A.L. (cfr. pagg. 13 e ss della sentenza appellata). La responsabilità omissiva dell’imputato appare evidente, tenuto conto della frequenza delle movimentazioni di predetti cassoni che facevano continuamente la spola fra lo stabilimento TEKFOR e OMPV, delle ripetute segnalazioni di non conformità effettuate dal responsabile della logistica OMPV Angelino, alle analoghe segnalazioni della KARMAK, e non potendosi ritenere surrogato il doveroso controllo ai fini della sicurezza il monitoraggio dei contenitori in funzione del Sistema Qualità».
    7.2. Per completezza mette conto precisare che, come esattamente affermato nella sentenza impugnata quanto alla posizione di TEKFOR spa, la condanna di B.S. per il reato contestatogli costituisce il presupposto per la dichiarazione di responsabilità dell’ente, posto che non si versa nell’ipotesi di cui all’art. 5, comma 2, D.Lgs. 231/2001, trattandosi di condotta tenuta nell’interesse della società, che avrebbe dovuto affrontare oneri e costi aggiuntivi per adeguare i cassoni, né ricorrono le condizioni di esonero di responsabilità previste dall’art. 6s.l., dato che non era stato adottato alcun modello organizzativo idoneo a prevenire reati come quello oggetto del presente procedimento, in ossequio al disposto di cui all’art. 71, comma 8, D.Lgs. 81/2008.
    7.3. Ne segue l’infondatezza anche della doglianza in questione.
    8. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento.

    P.Q.M.

    Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti processuali.
    Così deciso il 03/10/2017

  • Non punibile l’ente per deposito incontrollato di rifiuti

    Tribunale di Rimini in composizione monocratica, sentenza 28 marzo 2017, n. 680

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    Oggetto del provvedimento

    Nel procedimento in esame, il Tribunale di Rimini in composizione monocratica ha escluso la responsabilità dell’ente – ex art. 129, cpv., c.p.p. – dall’illecito amministrativo di cui all’art. 25-undecies, c.2, lett.b),d.lgs. 231/2001, a fronte del mancato inserimento della contravvenzione di deposito incontrollato di rifiuti nell’elencazione tassativa dei reati presupposto.

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    Contenuto del provvedimento

    A seguito di opposizione a decreto penale di condanna, venivano citati a giudizio immediato il responsabile del cantiere di un’impresa, imputato per la contravvenzione di cui all’art. 256, comma 1, lettera a) del T.U. Amb, e la stessa persona giuridica, ritenuta responsabileai sensi degli artt. 5 e 25-undecies, c.2, lett. b1) d.lgs. 231/2001, in relazione al medesimo reato asseritamente commesso dal soggetto apicale nell’interesse della società.

    Tuttavia, come correttamente rilevato dal giudice, la contestazione aveva sostanzialmente ad oggetto la differente fattispecie di deposito incontrollato di rifiuti, prevista dal secondo comma dell’art. 256 T.U. Amb., ai sensi del quale “Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero …”. In effetti, proprio il capo d’imputazione specificava la qualità di “responsabile del cantiere” dell’imputato e contestava espressamente l’aver “depositato in modo incontrollato, eccedendo i tempi e le quantità previste per il deposito temporaneo fissati dall’art. 183 d.lgs. 152/06, una quantità di circa …”, mentre mancava qualsiasi riferimento ad una delle condotte previste dal primo comma dell’art. 256.

    Sebbene il secondo comma dell’art. 256 contenga un espresso rinvio quoad poenam al primo comma del medesimo articolo, ciò non esclude che si tratti di norme certamente autonome e differenti: mentre la prima sanziona le condotte di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti commesse da qualsiasi soggetto, la seconda punisce l’abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti, perpetrate esclusivamente da titolari d’impresa o responsabili di enti (se commessi da soggetti “comuni”, si applica l’illecito amministrativo di cui all’art. 255).

    La distinzione risulta fondamentale ai sensi dell’art. 25-undecies, comma 2, lett. b) del d.lgs. 231/2001, atteso che tra i reati presupposto non è menzionata la contravvenzione di deposito incontrollato di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006, ma esclusivamente quelle disciplinate dai commi 1, 3, 5 e 6.

    Ed a prescindere dalla qualificazione della responsabilità da reato delle persone giuridiche come amministrativa, penale o tertium genus, lo stesso articolo 2 del d.lgs. 231/2001 sancisce il principio di legalità, per cui “l’ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto”.

    Così, a fronte del carattere tassativo dell’elencazione dei reati presupposto contenuta nel d.lgs. 231/2001, l’organo giudicante ha ritenuto superfluo per la persona giuridica “il prosieguo del processo e dell’istruttoria, che nulla potrebbe modificare, sussistendo ictu oculi un errore nella imputazione a carico dell’ente”.

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    Collegamenti con altre pronunce

    Non risultano precedenti. Va tuttavia segnalata la Relazione n. III/09/2011 a cura dell’ufficio del Massimario della Corte di Cassazione[1], che ha sottolineato – seppur in termini critici nei confronti del legislatore delegato[2] – la mancata previsione della fattispecie di deposito incontrollato di rifiuti nell’articolo 25-undecies.

    Avv. Fabrizio Fico

    Dottore di Ricerca in Diritto Penale – Università di Roma “Tor Vergata”


    [1]Relazione n. III/09/2011 a cura dell’ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, in http://www.cortedicassazione.it, secondo cui (p. 28) «contraddittoria risulta la mancata inclusione nel catalogo della contravvenzione di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti di cui al successivo art. 256, comma 2, atteso che tale disposizione espressamente contempla tra gli autori propri del reato addirittura i rappresentanti di enti».

    [2]Scelta che, a parere di chi scrive, appare in realtà maggiormente coerente con la genesi del d.lgs. n.121/2001, che ha attuato la direttiva 2008/99/CE del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell’ambiente. In effetti, la direttiva obbligava gli Stati a prevedere la responsabilità delle persone giuridiche (art. 3 e 6 della direttiva) per le condotte concernenti – per quanto qui interessa – «la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti, comprese la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura, nonché …» (art. 3, lettera b), mentre per il “deposito” si faceva esclusivo riferimento ai casi «di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive» (art. 3, lett. d). Atteso che la c.d. legge comunitaria del 2009 delegava il Governo ad attuare la direttiva in esame, un’eventuale inclusione del delitto di cui all’art. 256 comma 2 T.U. Amb. nel catalogo dei reati presupposto sarebbe stata da ritenersi incostituzionale, per evidente violazione dell’art. 77 Cost

    Tratto da http://www.dpei.it