Autore: avvandreaguidigmailcom

  • Responsabilità del capocantiere per l’infortunio mortale. Nessuna sanzione per la società se è stata omessa la valutazione del MOG

    Cassazione Penale, Sez. 4, 28 ottobre 2019, n. 43656 –

    Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 24/09/2019

    Fatto

    1. La Corte di appello di Roma il 24 maggio 2018, per quanto in questa sede rileva, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 18 novembre 2015, con la quale, all’esito del dibattimento, G.T. è stato ritenuto colpevole del delitto di omicidio colposo, con violazione della disciplina antinfortunistica (capo E), e della contravvenzione di cui agli artt. 19, comma 1, lett. a), e 56, comma 1, lett. e), del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (capo D), per avere omesso, in qualità di preposto, di esercitare una vigilanza adeguata al fine di assicurare l’osservanza delle norme antinfortunistiche, fatti entrambi commessi il 22 dicembre 2010, e, quindi, condannato alla pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, con assegnazione di provvisionale, ed inoltre la s.r.l. “Compagnia progetti e costruzioni”, in persona del legale rappresentante, è stata riconosciuta responsabile dell’illecito amministrativo di cui agli artt. 5, comma 1, lett. a), e 25-septies del d. lgs. n. 231 del 2001 (capo F), per non avere operato tempestivamente ed efficacemente per prevenire la commissione del reato di omicidio colposo, ha dichiarato non doversi procedere in relazione al capo D), perché estinto per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena nei confronti di G.T., riducendo la stessa; con conferma quanto al resto.
    2. I fatti, in estrema sintesi, come ricostruiti dai giudici di merito.
    2.1.Il 22 dicembre 2010, mentre erano in corso lavori edili di sopraelevazione di un corpo di fabbrica in un edificio pubblico, lavori dati in appalto ad un’associazione temporanea di imprese (acronimo: A.T.I.) costituita tra la s.r.l. “Compagnia progetti e costruzioni” e la s.r.l. Ritap, l’operaio B.M., che stava conducendo una macchina palificatrice (macchinario atto a perforare il suolo e porre in opera micropali), a causa dell’improvviso crollo della pavimentazione sotto il peso del pesante mezzo, rimaneva schiacciato tra la macchina ed il muro perimetrale dell’edificio e decedeva quasi sul colpo.
    L’A.T.I. aveva il 12 marzo 2010 stipulato un contratto di nolo “a caldo”, in virtù del quale la ditta “Eurofondazioni” s.r.l. forniva in noleggio la macchina perforatrice, da condursi da parte di operai specializzati contestualmente messi a disposizione dalla stessa “Eurofondazioni”, tra i quali B.M. (che era dipendente della “Soiltecno” distaccato presso la “Eurofondazioni”).
    La causa dell’infortunio è stata individuata nel cedimento del suolo, che non era stato ricoperto da assi di legno e da lamiere prima del passaggio del pesante mezzo onde impedire il precipitare dello stesso per l’evenienza che il terreno avesse ceduto (a causa della presenza di vuoti sotterranei o di tubazioni o della conformazione del suolo o altro).
    2.2. La responsabilità dell’accaduto è stata addebitata in entrambi i gradi di merito al datore di lavoro L.DP., amministratore unico della s.r.l. “Compagnia progetti e costruzioni” e al capocantiere preposto G.T., odierno ricorrente.
    La colpa dei due imputati è stata individuata, in sintesi, nel non avere fornito ai lavoratori una specifica informativa sull’esistenza di rischi e sulle modalità di prevenzione degli stessi, oltre che nella mancata predisposizione di mezzi idonei a prevenire i rischi e nel non avere esercitato la necessaria vigilanza al fine di assicurare l’osservanza delle norme antinfortunistiche da parte dei lavoratori.
    La società “Compagnia progetti e costruzioni” è stata riconosciuta responsabile dell’illecito amministrativo di cui agli artt. 5, comma 1, lett. a), e 25-septies del d. lgs. n. 231 del 2001, per non avere operato tempestivamente ed efficacemente per prevenire la commissione del reato di omicidio colposo e, in conseguenza, condannata alla sanzione amministrativa ritenute di giustizia.
    3. Ricorrono per la cassazione della sentenza, tramite distinti ricorsi affidati a differenti difensori G.T. (avv. Paolo Maria G.) e la “Compagnia progetti e costruzioni” s.r.l. in liquidazione (avv. Fabio L.) lamentando sia violazione di legge che difetto motivazionale.
    4. Il ricorso dell’avv. Paolo Maria G, nell’interesse per G.T. è affidato a due motivi.
    4.1. Con il primo si denunzia violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e, nel contempo, vizio di motivazione.
    Premette il ricorrente che l’affermazione di condanna è fondata principalmente sulle dichiarazioni degli operai che lavoravano nel cantiere, da cui sarebbe emersa l’assenza di una specifica informativa sull’esistenza di rischi e sulle modalità di prevenzione degli stessi, oltre che la mancata predisposizione di mezzi idonei a prevenire i rischi.
    Ciò posto, si rammenta che nell’atto di appello e nella successiva memoria difensiva si è osservato che la ricostruzione del giudice di primo grado sarebbe frutto dì evidente travisamento delle emergenze probatorie, in quanto il pericolo di crollo era, in realtà, trattato nel piano operativo di sicurezza (acronimo: P.O.S.) del 27 luglio 2010, oltre che affrontato in una riunione di cantiere, in cui si era programmato l’aggiornamento del P.O.S., ed inoltre risultava dal giornale di cantiere del 6 ottobre 2010, oltre che dalle dichiarazioni dei testi ing. A. e B., del tecnico della prevenzione, isp. A., che ha affermato di avere trovato, al suo arrivo nel cantiere per effettuare il sopralluogo, sia assi che lamiere, e di operai, tra i quali B.M..
    Nel cantiere erano presenti sia travi di legno che lamiere da utilizzarsi proprio per la movimentazione del macchinario – macchina palificatrice.
    Si è anche evidenziato non essere dirimente la circostanza dell’allontanamento temporaneo di G.T. dal cantiere al momento in cui l’operaio ha movimentato il macchinario, in quanto in quel momento – essendo l’inizio della pausa pranzo per gli operai – non erano previsti lavori da svolgere.
    Ciononostante, la Corte di appello ha confermato la sentenza di condanna: richiamata la relativa motivazione, la si sottopone a censura, in quanto avrebbe ricostruito solo parzialmente le emergenze istruttorie e ne avrebbe travisato completamente il contenuto.
    Analizzate, in particolare, le dichiarazioni dei lavoratori B.H. e S.B., che si riferiscono nel ricorso nei passaggi ritenuti essenziali, si assume che le stesse sarebbero state travisate, essendone stato ribaltato il contenuto, avendo, in realtà i due, ad avviso del ricorrente, dichiarato di essere stati informati dei pericoli legati all’utilizzo della macchina, proprio a cura di G.T., ed anche forniti dei materiali (assi e lamiere) per evitare tali rischi.
    Tale travisamento sarebbe elemento decisivo su ci si è fondato l’erroneo convincimento della Corte, emergente – si assume – dal semplice confronto della sentenza impugnata con le trascrizioni delle testimonianze.
    Si richiama giurisprudenza di legittimità stimata pertinente circa la ricorribilità per cassazione, nonostante la “doppia conforme”, del vizio di travisamento puntualmente denunziato al giudice di appello e dallo stesso trascurato.
    4.2. Mediante il secondo motivo il ricorrente censura ulteriore violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e difetto di motivazione.
    La Corte di merito sarebbe incorsa nel vizio di omissione di pronunzia, avendo confermato la condanna omettendo, però, di motivare circa le seguenti circostanze di fatto, allegate nell’impugnazione di merito, limitandosi solo ad affermazioni apodittiche, basate però su dati conoscitivi incompleti, e cioè:
    che il pericolo di crollo della pavimentazione era stato debitamente segnalato (come risulterebbe dal giornale di cantiere del 6 ottobre 2010, dal P.O.S. del 27 luglio 2010 e dalle deposizioni dei testi ingg. A. e B. e dell’operaio B.H.);
    che erano stati messi a disposizione degli operai mezzi idonei a prevenire il rischio (rinvenuti dal tecnico della prevenzione A.S.L. in sede di sopralluogo);
    che non vi era prova che G.T. si fosse allontanato dal cantiere nella consapevolezza dell’Imminenza della movimentazione della macchina palificatrice da parte dell’operaio, il quale ha agito nell’intervallo della pausa pranzo.
    5. Mediante il ricorso dell’avv. Fabio L. nell’interesse della società si lamenta promiscuamente violazione di legge (artt. 5, 6 e 7 del d. Lgs. n. 231 del 2001 e 125 cod. proc. pen.), anche sotto il profilo della omissione di motivazione, che si addita altresì ad illogica e contraddittoria.
    Richiamata la motivazione circa la posizione della società (pp. 14-15 della sentenza impugnata), si assume che la Corte di appello, in realtà, non avrebbe bene inteso i motivi di appello, che si richiamano, e, in conseguenza, non avrebbe correttamente risposto agli stessi.
    L’impugnazione si articola nei tre seguenti passaggi.
    5.1. La società, secondo quanto si legge nel ricorso, avrebbe in primo grado dimostrato ed inoltre argomentato nell’atto di appello (pp. 22-26) e nella memoria del 18 ottobre 2017 (ultime due pagine) circa l’esistenza di un modello di organizzazione, gestione e controllo (acronimo: M.O.G.C.) ex lege n. 231 del 2001, art. 6, adottato dal consiglio di amministrazione prima dei fatti, cioè il 12 aprile 2010, e la nomina di un organismo di vigilanza (acronimo O.V.) che aveva svolto correttamente il proprio compito di verificare la corretta applicazione del modello richiamato.
    Richiamata la ratio della disciplina di cui all’art. 6 della legge n. 231 del 2001, si osserva che sul punto vi sarebbe totale omissione di pronunzia da parte della Corte di appello, che avrebbe ignorato il dato, essendosi limitata a scarne considerazioni sul P.O.S., ritenuto inadeguato, P.O.S. che è, però, documento diverso dal modello O.G.C., oltre che sulla inadeguatezza dell’assolvimento di obblighi in maniera puramente formale.
    In realtà – si osserva – «nel giudizio di responsabilità dell’ente la mancanza o inidoneità del modello è il momento centrale della valutazione dei deficit organizzativo, e la verifica circa l’adozione in concreto delle regole operative costituisce il successivo punto di passaggio obbligato nel giudizio di accertamento dell’illecito amministrativo» (così alla p. 6 del ricorso), ma tale valutazione sarebbe stata del tutto omessa dai decidenti, non essendo ad essa dedicato una sola parola, avendo la Corte di appello confermato una valutazione di responsabilità di tipo puramente oggettivo e, addirittura, meramente presuntivo dell’ente.
    5.2. Con riferimento, poi, al requisito dell’interesse o vantaggio per l’ente, si assume che l’interpretazione preferibile in giurisprudenza di merito dovrebbe essere quella che tali criteri siano incompatibili con reati meramente colposi, poiché la finalizzazione al vantaggio o all’interesse dovrebbe derivare da una specifica tensione di genere sostanzialmente volontario verso un obiettivo di risparmio di costi aziendali o di possibili benefici economici per l’ente.
    Avendo svolto anche tali considerazioni nell’atto di appello (pp. 8-12), si rileva il censurabile silenzio anche su tale punto nella sentenza impugnata.
    5.3. Si denunzia, infine, ulteriore mancanza di motivazione ed inoltre contraddittorietà ed illogicità della stessa, poiché trascura che la decisione di primo grado (pp. 4-5) spiega che il teste B. ha dichiarato di avere constatato mediante i suoi sopralluoghi che i lavoratori utilizzavano regolari tavole per la distribuzione dei carichi sui solai e sul terreno di fondazione, anche prima del passaggio della macchina palificatrice, circostanze confermate dai testi A. e L..
    Si chiede, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata.

    Diritto

    1. Quanto al ricorso nell’interesse dell’imputato G.T., deve premettersi che, «Poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto daii’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata» (così Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-01; in conformità, tra le altre, Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta ed altro, Rv. 229159-01; in termini, Sez. 1, n. 9392 del 21/05/1993, Germanotta, Rv. 195306-01).
    Tanto premesso, deve escludersi il denunziato travisamento.
    I giudici di merito, infatti, alle pp. 5-12 della sentenza impugnata ed alle pp. 1-9 di quella di primo grado, hanno, con ampia motivazione, strutturata anche mediante richiamo testuale di plurimi passaggi istruttori, spiegato quanto segue:
    che più operai escussi (B.H. e S.M.) hanno dichiarato di non avere capito che le tavole, pur presenti, avessero la finalità di salvaguardare la sicurezza personale, essendo convinti che fossero, invece, finalizzate soltanto a non rovinare il pavimento;
    che l’operaio poi deceduto ha manovrato la macchina con l’aiuto di un altro operaio presente (B.H.), che gli dava indicazioni, e nella piena consapevolezza degli altri operai presenti, nessuno dei quali ha trovato azzardato o strano il suo comportamento; anzi, uno di essi, S.M., ha preventivamente stretto un tubo per evitare perdite di olio;
    che quello, dunque, era il modo usuale di agire, avallato anche da G.T., presente mentre S.M. stringeva il tubo, di agire in quel cantiere, ma poi allontanatosi cinque minuti prima della pausa pranzo perché chiamato da due sindacalisti;
    che, in ogni caso, le modalità del fatto dimostrano, secondo i giudici di merito, che è mancato un efficace controllo da parte dell’Imputato capocantiere-preposto e della società sul rispetto da parte dei lavoratori della misure di sicurezza, in violazione, tra l’altro, degli artt. 5, comma 1, lett. a), e 25-septies del d. lgs. n. 231 del 2001 (capo F);
    che soltanto dopo l’infortunio (avvenuto il 22 dicembre 2010), precisamente il 7 aprile 2011, il P.O.S. è stato aggiornato con la indicazione specifica di tutte le operazioni da attuare per tutelare l’incolumità dei lavoratori, essendo prima sul punto carente, contenendo la versione originaria solo la previsione della necessità di attuare «tutte le accortezze possibili», tuttavia non meglio specificate.
    Si tratta di motivazione logica e congrua, basata non solo su testimonianze, ma anche su emergenze documentali, che resiste alle censure svolte.
    2. Si passi ad esaminare il ricorso nell’interesse della s.r.l. “Compagnia progetti e costruzioni”.
    2.1. La motivazione circa la responsabilità della società si rinviene alle pp. 14-15 della sentenza impugnata ed alle pp. 10-11 di quella di primo grado.
    Essa è incentrata sul rilievo – in sintesi – che corrisponda al vantaggio o all’interesse della società il risparmio di tempo nel collocare da parte degli operai le assi di legno e le lamiere a terra nel percorso da effettuare dalla palificatrice solo in alcune limitate circostanze e non durante tutta l’attività lavorativa della macchina e che vi fosse una prassi quantomeno tollerante in tal senso.
    Si evidenzia, inoltre, da parte dei giudici di merito che la informazione sui rischi era stata data agli operai in maniera, per così dire, formalistica e burocratica ma scarsamente comprensibile – e, in effetti, non compresa – da parte dei destinatari.
    2.2. Appare opportuno prendere le mosse dalla previsione dell’art. 5 del d. lgs. n. 231 del 2001, che, sotto la rubrica “Responsabilità dell’ente”, recita:
    «1. L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
    a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
    b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
    2. L’ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi».
    2.2.1. Va al riguardo premesso che «Il sistema normativo introdotto dal D.Lgs. n. 231 del 2001, coniugando i tratti dell’ordinamento penale e di quello amministrativo, configura un “tertium genus” di responsabilità compatibile con i principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza (Nell’affermare tale principio, la Corte ha chiarito, in tema di responsabilità dell’ente derivante da persone che esercitano funzioni apicali, che grava sulla pubblica accusa l’onere di dimostrare l’esistenza dell’illecito dell’ente, mentre a quest’ultimo incombe l’onere, con effetti liberatori, di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi)» (così Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 26112-01; già in precedenza peraltro la S.C. aveva ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 del d. lgs. n. 231 del 2001, sollevata con riferimento all’art. 27 Cost., poiché l’ente non è chiamato a rispondere di un fatto altrui, bensì proprio, atteso che il reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti inseriti nella compagine della persona giuridica deve considerarsi tale in forza del rapporto di immedesimazione organica che lega i primi alla seconda: v. infatti Sez. 6, n. 27735 del 18/02/2010, Scarafia e altro, Rv. 247665-01).
    2.2.2. Ciò posto, imprescindibile punto di partenza per la individuazione delle nozioni di “interesse” e di “vantaggio” per l’ente nell’accezione di cui al richiamato art. 5 del d. lgs. n. 231 del 2001 è la nota pronunzia a Sezioni Unite n. 38343 del 24/04/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 261114-01 e 261115-01, secondo cui, rispettivamente, «In tema di responsabilità da reato degli enti, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell’art. 5 del D.Lgs. 231 del 2001 all’ “interesse o al vantaggio”, sono alternativi e concorrenti tra toro, in quanto il criterio dell’interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile “ex ante”, cioè ai momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre quello del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile “ex post”, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell’illecito» e «In tema di responsabilità da reato degli enti derivante da reati colposi di evento, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dai riferimento contenuto nell’art. 5 del D.Lgs. n. 231 del 2001 all’ “interesse o al vantaggio”, devono essere riferiti aita condotta e non all’evento».
    “Interesse” e “vantaggio”, dunque, non costituenti un’endiadi, essendo concetti giuridicamente diversi e potendosi ipotizzare un interesse prefigurato come discendente da un indebito arricchimento e magari non realizzato e, invece, un vantaggio obiettivamente conseguito tramite la commissione di un reato (come già prefigurato da Sez. 2, n. 3615 del 20/12/2005, dep. 2006, D’Azzo, Rv. 222957-01): «astrattamente […] il reato può essere commesso nell’interesse dell’ente, senza procurargli in concreto alcun vantaggio (sez. 4, n. 2544 del 17/12/2015, dep. 21/1/2016 , Gastoldl ed altri). Con l’ulteriore precisazione che il concetto di “interesse” attiene ad una valutazione ex ante rispetto alla commissione del reato presupposto, mentre il concetto di “vantaggio” implica l’effettivo conseguimento dello stesso a seguito della consumazione del reato, e, dunque, si basa su una valutazione ex post» (così Sez. 4, n. 31210 del 19/05/2016, Merlino ed altro, non mass, in motivazione, sub n. 10.1. del “considerato in diritto”).
    Sulla scia della richiamata pronunzia del massimo Consesso, si è ulteriormente puntualizzato da parte delle Sezioni semplici che ricorre il requisito dell’interesse qualora l’autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di conseguire un’utilità per l’ente, mentre sussiste il requisito del vantaggio qualora la persona fisica ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto (Sez. 4, n. 2544 del 17/12/2015, dep. 2016, Gastoldi e altri, Rv. 268065-01) e, con più approfondita analisi e secondo progressive puntualizzazioni, che «[…] il requisito dell’ “interesse” dell’ente ricorre quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell’evento morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente agito allo scopo di far conseguire un’utilità alla persona giuridica; ciò accade, per esempio, quando la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere l’esito, non di una semplice sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie, ma di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi d’impresa: pur non volendo (quale opzione dolosa) Il verificarsi dell’Infortunio in danno del lavoratore, l’autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di soddisfare un interesse dell’ente (ad esempio, far ottenere alla società un risparmio sui costi in materia di prevenzione). Ricorre, invece, il requisito del “vantaggio” per l’ente quando la persona fisica, agendo per conto dell’ente, anche in questo caso, ovviamente, non volendo H verificarsi dell’evento morte o lesioni del lavoratore, ha violato sistematicamente le norme prevenzionali e, dunque, ha realizzato una politica d’impresa disattenta alla materia della sicurezza sul lavoro, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto» (così, efficacemente, Sez. 4, n. 31210 del 19/05/2016, Merlino ed altro, non mass, cit., Sub n. 10.1. del “considerato in diritto”).
    Ancora: «In tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, i criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall’interesse e dai vantaggio, da riferire entrambi alla condotta del soggetto agente e non all’evento, ricorrono, rispettivamente, il primo, quando l’autore del reato abbia violato la normativa cautelare con il consapevole intento di conseguire un risparmio di spesa per l’ente, indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento, e, ii secondo, qualora l’autore del reato abbia violato sistematicamente le norme antinfortunistiche, ricavandone oggettivamente un qualche vantaggio per l’ente, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere ii vantaggio stesso» e «In tema di responsabilità da reato degli enti, i criteri di imputazione riferiti all’ interesse e ai vantaggio sono giuridicamente distinti giacché, mentre ii primo è criterio soggettivo, da valutare “ex ante”, e consistente nella proiezione finalistica volta a far conseguire all’ente un profitto indipendentemente dall’effettiva realizzazione dello stesso, il secondo è criterio oggettivo, accertabile “ex post” e consistente nel concreto vantaggio derivato all’ente dal reato» (Sez. 4, n. 38363 del 23/05/2018, Consorzio Melinda s.c.a., Rv. 274320-01 e Rv. 274320-02).
    2.2.3. Con specifico riferimento ai «reati colposi d’evento […quali, ad esempio, le lesioni colpose e gli omicidi colposi, si è condivisibilmente ritenuto da parte della S.C. che] il finalismo della condotta prevista dall’art. 5 d. lgvo n. 231/2001 è compatibile con la non volontarietà dell’evento lesivo, sempre che si accerti che la condotta che ha cagionato quest’ultimo sia stata determinata da scelte rispondenti all’interesse dell’ente o sia stata finalizzata all’ottenimento di un vantaggio per l’ente medesimo. Ricorre il requisito dell’interesse quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell’evento morte o lesioni dei lavoratore, ha consapevolmente agito allo scopo di conseguire un’utilità per la persona giuridica; ciò accade, ad esempio, quando la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere l’esito (non di una semplice sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie, ma) di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi d’impresa: pur non volendo il verificarsi dell’infortunio a danno del lavoratore, l’autore dei reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di soddisfare un interesse dell’ente (ad esempio far ottenere alla società un risparmio sui costi in materia di prevenzione). Ricorre il requisito del vantaggio quando la persona fisica, agendo per conto dell’ente, pur non volendo il verificarsi dell’evento morte o lesioni del lavoratore, ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche e, dunque, ha realizzato una politica d’impresa disattenta alla materia della sicurezza dei lavoro, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto; il criterio del vantaggio, così inteso, appare indubbiamente quello più idoneo a fungere da collegamento tra l’ente e l’illecito commesso dai suoi organi apicali ovvero dai dipendenti sottoposti alla direzione o vigilanza dei primi. Occorre, perciò, accertare in concreto le modalità del fatto e verificare se la violazione della normativa in materia di sicurezza o igiene del lavoro, che ha determinato l’infortunio, rispondesse ex ante ad un interesse della società o abbia consentito alla stessa di conseguire un vantaggio» (cosi Sez. 4, n. 16713 del 13/09/2017, dep. 2018, Sossio ed altri, non mass., in motivazione, sub n. 5 del “considerato in diritto”).
    2.2.4. Passando a calare nel concreto i richiamati principi, si è, dunque, ritenuto che «In tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante dai reato di lesioni personali aggravate dalla violazione della disciplina antinfortunistica, sussiste l’interesse dell’ente nel caso in cui l’omessa predisposizione dei sistemi di sicurezza determini un risparmio di spesa, mentre si configura il requisito del vantaggio qualora la mancata osservanza della normativa cautelare consenta un aumento della produttività. (In motivazione, la Corte ha affermato che la responsabilità dell’ente, non può essere esclusa in considerazione dell’esiguità dei vantaggio o della scarsa consistenza dell’interesse perseguito, in quanto anche la mancata adozione di cautele comportanti limitati risparmi di spesa può essere causa di lesioni personali gravi). (Conf. n.31003 del 2015 e n.31210 del 2016 N.M.)» (Sez. 4, n. 24697 del 20/04/2016, Mazzotti e altro, Rv. 268066-01) ed anche che «In tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, il “risparmio” in favore dell’impresa, nel quale si concretizzano i criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall’interesse e dai vantaggio, può consistere anche nella sola riduzione dei tempi di lavorazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità dell’ente in un caso in cui, sebbene i lavoratori fossero stati correttamente formati e i presidi collettivi ed individuali fossero presenti e conformi alla normativa di riferimento, le lavorazioni in concreto si svolgevano senza prevedere l’applicazione ed il controllo dell’utilizzo degli strumenti in dotazione, ai fine di ottenere una riduzione dei tempi di lavoro)» (Sez. 4, n. 16598 del 24/01/2019, Tecchio, Rv. 275570-01).
    Fonti di risparmio di spesa che possono costituire il presupposto per l’applicazione dell’art. 5 del d. lgs. n. 231 del 2001, per esemplificare ulteriormente, sono anche il risparmio sui costi di consulenza, sugli interventi strumentali, sulle attività di formazione e di informazione del personale (come ritenuto da Sez. 4, n. 18073 del 19/02/2015, Bartoloni ed altri, non mass., in motivazione, sub punto n. 8 del “considerato in diritto”) ovvero la velocizzazione degli interventi di manutenzione ed il risparmio sul materiale di scarto (come ritenuto da Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni ed altri, non mass., nella parte motiva, sub n. 9.2. del ” considerato in diritto”).
    2.3. In relazione al ricorso nell’interesse della società “Compagnia Progetti e Costruzioni”, dunque, se privo di fondamento è il secondo motivo di impugnazione incentrato sulla dedotta incompatibilità logica tra reato colposo e finalizzazione all’interesse o al vantaggio dell’ente, alla luce delle considerazioni svolte in precedenza (sub n. 2.2.3. del “considerato in diritto”), fondati appaiono, invece, quelli aventi ad oggetto la corretta verifica ad opera dei giudici di merito sulla ricorrenza nel caso di specie di un interesse o di un vantaggio per l’ente e, soprattutto, sulla adozione e sulla idoneità del modello organizzativo.
    Sotto il primo dei due profili indicati, infatti, la sentenza impugnata, al di là di un generico richiamo ad una maggiore velocità nell’esecuzione dei lavori (p. 14 della sentenza impugnata), non indica puntualmente quale “interesse” o “vantaggio” sia stato ravvisato nell’agire dell’ente, non misurandosi con la circostanza che risulta essere stato stipulato un contratto di “nolo a caldo”, rispetto al quale si ignorano le pattuizioni retributive intercorse tra le ditte; ma, soprattutto, risulta del tutto omessa nelle sentenze di merito la valutazione sul contenuto e sulla idoneità del modello organizzativo, tema che pure la difesa aveva seriamente posto con l’atto di appello (sub n. 3, pp. 16 e ss.) e con la memoria successiva (18 ottobre 2017), rinvenendosi soltanto considerazioni circa il P.O.S. (p. 11 della sentenza di primo grado e pp. 14-15 della Corte di appello), che è cosa diversa. In altre parole, i giudici di merito hanno svolto l’equazione “responsabilità penale della persona fisica datore di lavoro / preposto = responsabilità amministrativa dell’ente”, trascurando l’articolata disciplina posta dal d. lgs. n. 231 del 2001.
    Appare, pertanto, opportuno puntualizzare il seguente principio di diritto, cui si atterrà il giudice del rinvio: “In tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica compete al giudice di merito, investito da specifica deduzione, accertare preliminarmente l’esistenza di un modello organizzativo e di gestione ex art. 6 del d. lgs. n. 231 del 2001; poi, nell’evenienza che il modello esista, che lo stesso sia conforme alle norme; infine, che esso sia stato efficacemente attuato o meno nell’ottica prevenzionale, prima della commissione dei fatto” (in tal senso v. la già richiamata decisione di Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni ed altri, non mass., in motivazione, sub n. 9.2. del ” considerato in diritto”).
    3. Discende, in definitiva, dalle considerazioni svolte il rigetto del ricorso proposto da G.T., che va, in conseguenza, condannato al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile B.B.H., spese liquidate come in dispositivo.
    Va, invece, annullata la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla responsabilità amministrativa dell’ente, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.

    P.Q.M.

    Rigetta il ricorso proposto da G.T. che condanna al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile B.B.H., che liquida in euro 2500,00, oltre accessori come per legge.
    Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla responsabilità amministrativa dell’ente e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Roma, altra Sezione.
    Così deciso il 24/09/2019.

  • Distrazione di risorse della società per il pagamento di sanzioni pecuniarie inflitte ad amministratori e dirigenti per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e ambiente

    Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: BASSI ALESSANDRA Data Udienza: 03/07/2019

    Fatto

    1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Palermo, sezione specializzata per il riesame, all’esito del giudizio ex art. 324 cod. proc. pen., ha confermato il decreto del 24 gennaio 2019 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha disposto nei confronti di R.D. il sequestro preventivo ex artt. 322-ter e 640-quater cod. pen., anche per equivalente, di beni nella sua disponibilità per un valore complessivo di 57.278,20 euro, pari al profitto dei reati di peculato ascrittigli sub capi a), b), c), d), e) ed f) della richiesta del P.M. depositata il 28 settembre 2018, nonché di beni nella sua disponibilità per un valore complessivo di 6.500,00 euro, pari al profitto del reato di peculato di cui al capo a) della richiesta del P.M. trasmessa il 27 dicembre 2018. Mette conto di precisare che, con riguardo alle contestazioni provvisorie di cui alla prima richiesta del P.M., R.D. – nella qualità di Presidente del C.d.A. della R.A.P. S.p.A., società in house del comune di Palermo (incaricata dei servizi e delle attività connesse alla tutela dell’igiene e della sicurezza ambientale) – è indagato di avere concorso con M.C. (dirigente dell’area finanza e bilancio della R.A.P. S.p.A.) ed altri soggetti apicali dello stesso ente nell’appropriazione di somme della società per ottenere l’estinzione dei reati contravvenzionali attribuiti a soggetti che rivestivano cariche dirigenziali all’interno della medesima società, fra cui lo stesso R.D., F.L. (dirigente dell’area manutenzione strade), L.C. (delegato per la sicurezza), ed ai capisquadra G.M., A.R. e R.S.. In relazione all’incolpazione di cui alla seconda richiesta del P.M. a fondamento dell’ablazione della somma di 6.500 euro, il ricorrente è indagato di un’ulteriore ipotesi di peculato commessa nel gennaio 2018, per avere destinato risorse della R.A.P. S.p.A. al pagamento della sanzione pecuniaria applicata in misura ridotta da A.R.P.A. Sicilia, ai fini dell’estinzione di contravvenzioni in materia ambientale attribuite allo stesso R.D. e ad altri dirigenti della società.
    In estrema sintesi, l’indagato – con il ruolo apicale in seno alla R.A.P. S.p.A. – è incolpato di avere, in concorso con altri, distratto risorse della società per il pagamento delle sanzioni pecuniarie inflitte ad amministratori e dirigenti persone fisiche, fra cui appunto sé stesso, per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell’ambiente.
    1.1. Il Tribunale ha preliminarmente rilevato come il G.i.p. abbia poggiato la ritenuta sussistenza del fumus boni iuris alla luce delle seguenti considerazioni: a) che, come sancito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 340 del 2001, quanto alle sanzioni amministrative a carico dei dipendenti e degli amministratori, non opera un generale principio di estensione della responsabilità o della solidarietà dell’ente; b) che la condotta di “distrazione” rientra a pieno titolo nel peculato ex art. 314 cod. pen.; c) che, in capo all’indagato sussiste la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, dovendo essere riconosciuta tale veste anche a chi opera in una società per azioni la cui attività sia disciplinata da una normativa pubblicistica e persegua finalità pubbliche seppur con strumenti privatistici.
    1.2. Dopo avere sunteggiato i motivi di ricorso, il Collegio siciliano ha rilevato come la valutazione circa la sussistenza del fumus commissi delicti debba essere compiuta sul plano della congruità e serietà degli elementi rappresentati a far sussumere il fatto concreto nella fattispecie astratta ravvisata e non consenta di apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali. Tanto premesso, il Tribunale ha posto in luce: a) come i pagamenti disposti dal M.C. su disposizione del R.D. concernessero sanzioni di natura non amministrativa ma penale, riferibili in via esclusiva alle persone fisiche responsabili degli illeciti; b) come il d.lgs 8 giugno 2001, n. 231, non preveda fra i reati-presupposto della responsabilità dell’ente le contravvenzioni contestate ai dipendenti e dirigenti della R.A.P. nel caso in esame; c) come l’effetto liberatorio nei confronti del contravventore derivante dal pagamento anche effettuato da un terzo non si fondi su un meccanismo di natura premiale, legato all’atteggiamento soggettivo del contravventore, ma solo e soltanto sulla rimozione del pericolo e l’ottenimento della monetizzazione dell’illecito; d) come sia inconferente il richiamo difensivo alla disciplina del pagamento delle spese legali a favore del dipendente sottoposto a giudizio per responsabilità civile, penale o amministrativa in relazione a fatti o atti connessi al servizio, atteso che la possibilità dell’accollo da parte dell’ente di appartenenza delle spese sostenute per la difesa in giudizio è esclusa in caso di dolo o colpa grave dell’autore della violazione ed opera nel solo caso di sentenza di assoluzione o comunque di esito positivo del giudizio, situazione stimata insussistente nella specie; e) come nessuna norma legittimi l’ente al pagamento delle sanzioni in oggetto, in quanto volte ad evitare al singolo contravventore la sottoposizione a processo penale. Sulla base di tali considerazioni, il Collegio palermitano ha concluso per la sussistenza del fumus della sottrazione di denaro dell’ente da parte dell’indagato e dei concorrenti al fine di soddisfare un interesse squisitamente personale dei dipendenti dell’ente.
    Tanto premesso, il Tribunale ha evidenziato come manchino concreti e seri elementi indicativi del recupero da parte dell’ente delle somme anticipate per l’estinzione delle sanzioni ovvero del fatto che taluno degli indagati, in particolare R.D. nella sua qualità di Presidente del C.d.A., abbia promosso iniziative in tale senso, risultando significativo che, nella stessa data del 28 ottobre 2016, in relazione ai residui ordini di pagamento siglati dal R.D. fosse disposta, non l’anticipazione, ma addirittura il rimborso delle somme – ben più modesto di quelle dovute dal R.D. e dagli altri dirigenti della società – già corrisposte da alcuni preposti (A.R., R.S. e G.M.) per l’estinzione delle sanzioni a loro carico. Ad ulteriore conforto del quadro d’accusa, il Tribunale ha sottolineato l’accertata falsità dell’annotazione, in calce a tutti gli ordinativi di pagamento del 28 ottobre 2016, della corrispondente delibera del C.d.A., invece inesistente. Falso ideologico costituente non strumento di captazione (fraudolenta) del denaro pubblico, ma mezzo di occultamento della distrazione già compiuta.
    1.3. Con specifico riguardo all’incolpazione sub capo a) – relativa alla distrazione autorizzata dal Collegio sindacale della società del 29 dicembre 2017 una volta che R.D. era decaduto dalla carica -, il Tribunale ha posto in evidenza gli elementi stimati dimostrativi del suo concorso quale istigatore – come extraneus – nella distrazione a suo favore, in particolare: a) la nota del 18 dicembre 2017, con cui il ricorrente dava comunicazione dell’ammissione al pagamento della sanzione in forma ridotta con valenza estintiva della contravvenzione; b) il contenuto della delibera con cui il Collegio sindacale dava conto della comunicazione del R.D. e dava contestualmente mandato al M.C. di pagare la somma ai fini dell’estinzione della sanzione; c) la fittizietà del mandato conferito al Direttore delle risorse umane della società G. di verificare i presupposti per il recupero delle somme, avendo lo stesso G. dichiarato che le azioni di rivalsa non rientravano fra i suoi compiti.
    1.4. Quanto alla qualificazione giuridica dei fatti, il Tribunale ha fatto richiamo alla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il peculato è integrato anche dalla condotta di “distrazione” allorché essa avvenga, come nel caso di specie, per soddisfare meri interessi privati, rimarcando altresì come debba ritenersi contraria ai principi di legalità e di efficienza dell’azione amministrativa la prassi di sostenere da parte dell’ente l’esborso delle somme di denaro concernenti le sanzioni irrogate alle persone fisiche in un procedimento penale, con ciò deresponsabilizzando i dipendenti rispetto alle conseguenze sanzionatone delle violazioni da esse commessi nell’espletamento del servizio ed incentivandoli nell’illecito.
    2. Nel ricorso a firma del difensore di fiducia, R.D. chiede che il provvedimento sia annullato per i motivi di seguito sunteggiati ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.:
    2.1. violazione di legge penale e processuale con riferimento agli artt. 125 e 321 cod. proc. pen. e 314 cod. pen., per avere il Tribunale di Palermo erroneamente confermato il sequestro per equivalente nei confronti del R.D. in relazione a tutti i reati provvisoriamente ascrittigli.
    Evidenzia il ricorrente come il Collegio sia incorso in un macroscopico errore giuridico allorché ha ritenuto inapplicabile nella specie l’art. 6 L. 24 novembre 1981, n. 689, là dove prevede espressamente la responsabilità solidale della persona giuridica per il pagamento di sanzioni amministrative determinate da violazioni commesse da suoi rappresentanti o dipendenti. Detta disposizione, ad avviso della difesa, trova difatti applicazione non solo in caso di sanzioni amministrative depenalizzate, ma in relazione a tutte le sanzioni amministrative pecuniarie, a tale categoria dovendosi ricondurre anche le sanzioni de quibus le quali assumono valenza penale in via sussidiaria allorché l’agente non paghi la somma dovuta e non regolarizzi la situazione rimuovendo l’offesa recata all’interesse protetto, richiamando a supporto dell’assunto la sentenza della Corte d’appello di Milano del 16 novembre 2012 (allegata al ricorso).
    Sotto diverso aspetto, il ricorrente pone in luce la contraddittorietà del ragionamento dei Giudici del riesame là dove, da un lato, hanno ritenuto dirimente ai fini dell’integrazione del delitto l’omesso recupero delle somme pagate dalla R.A.P. S.p.A. per l’estinzione delle contravvenzioni; dall’altro lato, hanno nondimeno dato conto della natura lecita del pagamento da parte dell’ente, con ciò – nella sostanza – escludendo la materialità del peculato, a prescindere dalla necessità del rimborso delle somme da parte del contravventore.
    Il ricorrente aggiunge come l’ente avesse uno specifico interesse ad evitare che propri amministratori e dipendenti fossero sottoposti a procedimento penale per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, di rifiuti e di ambiente e, dunque, ad evitare l’esposizione della società ad un maggior danno economico, alla luce della responsabilità solidale prevista dall’alt. 197 cod. pen. in caso di insolvibilità del proprio rappresentante, amministratore o dipendente che sia condannato. Interesse dirimente ai fini della configurabilità del peculato quantomeno sotto il profilo dell’elemento soggettivo, sul quale il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi, incorrendo nella mancanza assoluta di motivazione integrante la violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
    In merito alla specifica incolpazione sub capo a), il ricorrente pone in luce come non fosse R.D., ma il collegio sindacale a disporre il pagamento delle somme a titolo di sanzione amministrativa per l’estinzione delle contravvenzioni, non potendo la responsabilità del ricorrente evincersi dal mero fatto che egli fosse beneficiato dall’effetto estintivo, né dalla circostanza che avesse inviato il 18 dicembre 2017 la notifica dell’ammissione al pagamento, che avrebbe ben potuto essere disattesa da parte del collegio sindacale.

    Diritto

    1. Il ricorso è fondato con limitato riguardo al disposto sequestro preventivo, anche per equivalente, della somma di 6.500,00 euro in relazione al reato di cui al capo a) della richiesta del P.M. del 27 dicembre 2018 mentre è infondato e va, pertanto, disatteso nel resto.
    2. In via del tutto preliminare, deve essere rilevato come, contro i provvedimenti emessi in materia di sequestro preventivo o probatorio, il ricorso per cassazione sia ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). Come ha avuto modo di chiarire la Corte costituzionale, la disparità di trattamento rispetto ai ricorsi avverso i provvedimenti in materia di misure cautelari personali non può ritenersi irrazionale o contraria ai principi di eguaglianza e di difesa sanciti dagli artt. 3 e 24 Cost. stante la diversa tutela apprestata dall’ordinamento ai beni della libertà personale e della libertà patrimoniale. Il Giudice delle leggi ha invero evidenziato l’eterogeneità dei valori attinti in via cautelare dall’A.G.: “da un lato, l’inviolabilità della libertà personale, e, dall’altro, la libera disponibilità del beni, che la legge ben può contemperare in funzione degli interessi collettivi che vengono ad essere coinvolti. Ciò comporta, dunque, la possibilità di costruire differentemente il “potere” del giudice di adottare le misure e, conseguentemente, la tipologia del controllo in sede di gravame, con i naturali riverberi che da ciò scaturiscono sul piano della difesa che gli interessati possono sviluppare” (Corte cost. n. 48/1994; n. 176/1994 e n. 229/1994).
    2.1. Ne discende che non possono essere coltivati nel ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in tema di misure cautelari reali tutti quei vizi che, pur formalmente dedotti in termini di violazione di legge, si traducano in eccezioni concernenti la motivazione del provvedimento. Ciò salvo non trasmodino nella mancanza assoluta di motivazione – anche sotto la forma della motivazione meramente apparente – in relazione ai presupposti di legge sostanziale o processuale, sì da riverberare in un vizio ex art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen.
    3. Definito il perimetro del controllo di legittimità in materia di sequestri, giudica il Collegio che nessuna violazione di legge sia ravvisabile nel provvedimento sottoposto al proprio scrutinio con specifico riguardo alla contestata sussistenza del fumus delle contestazioni di peculato in relazione alla prima richiesta del P.M.
    3.1. Mette conto di rilevare brevemente – ed in linea teorica – come la normativa in materia di sicurezza e di igiene del lavoro preveda una duplice tipologia di sanzioni, di natura amministrativa e penale, e come a tali profili di responsabilità possa aggiungersi la responsabilità civile dell’autore del fatto illecito nei confronti del soggetto che sia stato eventualmente danneggiato.
    Non pare inoltre superfluo precisare che, in relazione agli illeciti di natura amministrativa, trova applicazione l’art. 6, commi 3 e 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689, là dove prevede la responsabilità della persona giuridica (datore di lavoro) al pagamento della sanzione in solido con l’autore – persona fisica – della violazione (responsabile legale o mero dipendente dell’ente) che abbia commesso l’illecito nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, salvo il regresso nel confronti di quest’ultimo.
    Diversamente, quanto ai reati contemplati dalla normativa de qua, versandosi in materia penale – in relazione alla quale la responsabilità è personale -, l’ente (datore di lavoro) non può rispondere penalmente delle contravvenzioni commesse dal proprio legale rappresentante o dipendente, salvo non ricorrano i presupposti per la responsabilità “amministrativa” derivante da reato ai sensi del d.lgs 8 giugno 2001, n. 231 (segnatamente ex art. 25-septies, per omicidio o lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro).
    La persona giuridica può invece essere chiamata a rispondere sul piano civile delle conseguenze pregiudizievoli provocate dal proprio addetto in forza della previsione dell’art. 2049 cod. civ., che contempla espressamente la responsabilità – per fatto altrui – del datore di lavoro per i danni cagionati dai propri dipendenti nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
    Con specifico alla responsabilità civile della P.A. per il reato commesso dal dipendente, questa Corte ha nondimeno avuto modo di precisare che l’ente può essere chiamato a rispondere civilmente soltanto qualora, tra il fatto dannoso e le mansioni esercitate, sussista un rapporto di occasionalità necessaria, che – ad esempio – ricorre quando il soggetto compie l’illecito sfruttando comunque i compiti svolti, anche se ha agito oltre i limiti delle sue incombenze e persino se ha violato gli obblighi a lui imposti, dovendo essere escluso detto rapporto solo quando il dipendente, nello svolgimento delle mansioni affidategli, commette un illecito penale per finalità di carattere personale, di fatto sostituite a quelle dell’ente pubblico di appartenenza ed, anzi, in contrasto con queste ultime (Sez. 6, n. 44760 del 04/06/2015, Cantoro e altri, Rv. 265356).
    Va ancora aggiunto come la persona giuridica possa essere chiamata a rispondere del pagamento della sanzione pecuniaria applicata al proprio legale rappresentante, amministratore o dipendente al sensi dell’art. 197 cod. pen., allorché si tratti di reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole ovvero commesso nell’interesse dell’ente.
    3.2. E’ ancora necessario premettere come, con riguardo ai reati contravvenzionali previsti dal d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 – che vengono appunto in rilievo nella specie -, il legislatore abbia previsto una specifica procedura amministrativa di estinzione, subordinata al verificarsi delle due condizioni dell’adempimento tempestivo della prescrizione impartita dall’organo di vigilanza e del pagamento in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni indicato dall’alt. 21 comma 2 del decreto legislativo citato, di una somma di denaro pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.
    Costituisce principio di diritto ormai acquisito che, in relazione alle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, l’adempimento alle prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza e il pagamento della sanzione amministrativa effettuato, ai sensi dell’art. 24 d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, dal legale rappresentante della società faccia scattare l’effetto estintivo a favore del contravventore, amministratore o dipendente dell’ente all’epoca dell’accertamento (Sez. 3, n. 29238 del 17/02/2017, P.M. in proc. Cavaliere, Rv. 270148; Sez. 3, n. 18914 del 15/02/2012, Simone, Rv. 252394). Ed invero, una diversa interpretazione che impedisse il prodursi dell’effetto estintivo della contravvenzione in caso di pagamento della sanzione da parte dell’amministratore della persona giuridica, in luogo del contravventore persona fisica si risolverebbe in un’irragionevole limitazione dell’ambito di operatività della causa speciale di estinzione del reato, chiaramente introdotta dal legislatore allo scopo di interrompere l’illegalità e di ricreare le condizioni di sicurezza sul lavoro previste dalla normativa in materia a protezione dell’incolumità dei lavoratori, facendo passare in secondo piano l’interesse dello Stato alla punizione del colpevole.
    E’ dunque pacifico che l’ente possa legittimamente provvedere al (tempestivo) pagamento in sede amministrativa della somma di denaro (pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa) in luogo del proprio addetto o soggetto apicale, così da determinare – qualora ricorra anche l’ulteriore condizione dell’adempimento tempestivo alla prescrizione impartita dall’organo di vigilanza – l’effetto estintivo del reato contravvenzionale contestato.
    Il che tuttavia non significa che la persona giuridica sia solidalmente responsabile al pagamento della sanzione amministrativa funzionale all’estinzione del reato contravvenzionale – come erroneamente sostenuto dal ricorrente -, là dove la procedura – certamente amministrativa – di estinzione del reato contravvenzionale, nell’ambito della quale può legittimamente inserirsi anche la persona giuridica, non trasforma l’illecito penale in un illecito amministrativo e non vanifica, pertanto, la regola costituzionalmente presidiata dall’art. 27, comma primo, della nostra Carta Fondamentale, trattandosi di contravvenzioni rispetto alle quali non è contemplata la responsabilità “amministrativa” dell’ente ex d.lgs n. 231/2001.
    3.3. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la diretta attivazione della persona giuridica nell’ambito della procedura estintiva dell’illecito penale prevista dall’art. 24 d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, non può dunque ritenersi necessitata dalla previsione di una responsabilità (penale) in solido, ma può dipendere da regole interne all’ente ovvero dallo specifico rapporto contrattuale che lega ad esso il dipendente.
    Deve di contro convenirsi con la prospettazione della difesa, là dove ha posto in evidenza come, in capo alla persona giuridica, possa ravvisarsi uno specifico interesse all’estinzione del reato contravvenzionale commesso dal proprio addetto nello svolgimento dell’attività lavorativa per conto dell’ente stesso in relazione ai già sopra delineati profili di responsabilità civile per il fatto del dipendente, salva sempre la possibilità di rivalsa nei confronti di quest’ultimo ove ne ricorrano i presupposti.
    3.4. Sotto diverso aspetto, occorre ancora rilevare che, ferma la possibilità per l’ente di provvedere al pagamento della sanzione amministrativa con valenza estintiva della contravvenzione elevata al proprio dipendente, l’impiego di risorse economiche della persona giuridica a detto fine presuppone l’adozione di un atto formale da parte dell’ente che deliberi l’uscita di cassa, seguendo le procedure interne previste dal proprio statuto o comunque dal regolamento interno nonché previa verifica dei relativi presupposti. Come si è testé delineato, la responsabilità civile dell’ente per il fatto del proprio dipendente ex art. 2049 cod. civ. e l’obbligazione civile ex art. 197 cod. pen. non discendono automaticamente per il mero rapporto lavorativo fra ente e addetto, ma postulano la sussistenza delle specifiche condizioni sopra delineate (un rapporto di occasionalità necessaria fra l’illecito e le mansioni svolte dall’addetto, quanto alla responsabilità civile, la violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivesta dal colpevole ovvero la commissione nell’interesse dell’ente, l’obbligazione civile al pagamento della sanzione pecuniaria).
    4. Delineate le coordinate normative ed ermeneutiche che regolano la materia sub iudice e passando alla disamina del caso di specie, deve osservarsi come, in linea teorica, la R.A.P. S.p.A., società in house del comune di Palermo (incaricata dei servizi e delle attività comunque connesse alla tutela dell’Igiene e della sicurezza ambientale), potesse legittimamente impegnare risorse dell’ente per provvedere al pagamento della sanzione in forma ridotta prevista ai fini dell’estinzione dei reati attribuiti ai propri dipendenti. Si trattava difatti di contravvenzioni derivanti da violazioni della normativa in materia di infortuni sul lavoro strettamente connesse all’attività della società, contestate a soggetti che rivestivano cariche all’interno della medesima società (segnatamente al ricorrente R.D., Presidente del C.d.A. di tale società, a F.L., dirigente dell’area manutenzione strade, a L.C., delegato per la sicurezza) ed ai capisquadra G.M., A.R. e R.S., dalle quali avrebbero potuto discendere le responsabilità dell’ente ai sensi degli artt. 2049 cod. civ. e 197 cod. pen., tali da far sorgere in capo alla società un interesse legittimo – sebbene non un obbligo – al pagamento tempestivo delle sanzioni in forma ridotta con valenza estintiva dell’illecito.
    4.1. Per quanto si è sopra già chiarito, la destinazione all’estinzione di tali contravvenzioni delle risorse dell’ente, vincolate alla realizzazione di un interesse pubblico (segnatamente allo svolgimento di servizi connessi alla tutela dell’igiene e della sicurezza ambientale) presupponeva nondimeno l’adozione di un provvedimento formale da parte dell’organo d’amministrazione, previa verifica dell’esistenza di norme interne legittimanti la fuoriuscita di cassa e di uno specifico interesse della società alla pronta estinzione degli illeciti (connesso ai profili di responsabilità civile – e non penale – sopra delineati).
    Provvedimento formale che, come ineccepibilmente chiarito dal Giudice a quo, nella specie, non risulta essere mai stato deliberato dalla persona giuridica, là dove M.C. ordinava – su disposizione del R.D. – il pagamento di cospicue somme prelevate dalla cassa dell’ente appuntando di suo pugno il riferimento alla delibera adottata dal C.d.A. della R.A.P. S.p.A. nella seduta del 27 ottobre 2016, in effetti mai adottata dall’ente (da cui la contestazione di falso di cui ai capi g) ed h).
    4.2. Correttamente il Collegio palermitano ha pertanto stimato sussistente il fumus del reato di peculato posto a base del provvedimento ablativo, là dove ha ritenuto – tenuto conto delle emergenze processuali sin qui acquisite al procedimento e rammentate nell’ordinanza in disamina – che R.D., in concorso con M.C. ed altri apicali della società, nell’ordinare l’estinzione di reati contravvenzionali contestati ai dipendenti della società con l’impiego di risorse dell’ente, abbia conferito al denaro pubblico – di cui aveva la disponibilità giuridica in virtù dell’ufficio ricoperto – una destinazione non conforme agli scopi di pubblico interesse ad esso sottostanti, stante l’assenza di un provvedimento formale ricognitivo dell’esistenza di un obbligo giuridico o comunque di un interesse, concreto ed effettivo, della persona giuridica a provvedere in tale senso.
    4.3. Ineccepibile si appalesa anche il precipitato giuridico del ragionamento seguito dal Tribunale: secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, ai fini del peculato, il concetto di “appropriazione” comprende anche la condotta di “distrazione”, in quanto imprimere alla cosa una destinazione diversa da quella consentita dal titolo del possesso significa esercitare su di essa poteri tipicamente proprietari e, quindi, impadronirsene (ex plurimis, da ultimo, Sez. 6 n. 25258 del 04/06/2014, Pg in proc. Cherchi e altro, Rv. 260070).
    5. A conclusioni diverse deve invece pervenirsi quanto al sequestro preventivo disposto in relazione all’imputazione provvisoria di cui al capo a) della richiesta del P.M. del 27 dicembre 2018, concernente la distrazione della somma di 6.500,00 euro dalle casse della R.A.P. S.p.A. per il pagamento dell’ammenda al fini dell’estinzione del reato contravvenzionale contestato al R.D..
    5.1. Al riguardo, i Giudici della cautela hanno ravvisato il fumus del coinvolgimento – quale extraneus – del R.D. nella distrazione/appropriazione sebbene, all’epoca del fatto, egli fosse ormai decaduto dalla carica e il pagamento delle sanzioni fosse stato disposto dai nuovi vertici societari, in considerazione: a) dell’identità del modus operandi rispetto alle precedenti distrazioni; b) della nota Inviata dal R.D. con cui egli rappresentava l’avvenuta notifica dell’ammissione al pagamento della sanzione in misura ridotta (con efficacia estintiva del reato contravvenzionale); c) della circostanza che il ricorrente fosse appunto il beneficiarlo del pagamento della sanzione con valenza estintiva dell’illecito penale.
    5.2. Giudica nondimeno il Collegio che, ammesso che nella fattispecie concreta possa ravvisarsi il peculato – non emergendo dall’incartamento processuale se il Collegio Sindacale della R.A.P. S.p.A. fosse o meno legittimato a disporre delle risorse della società mediante l’ordine di pagamento del 29 dicembre 2017 e se sussistessero le condizioni per tale erogazione (richiamate sul punto le considerazioni sub paragrafo 4.1) -, quanto alla posizione del R.D. non può non convenirsi con la prospettazione difensiva nella parte In cui ha rilevato l’evidente insussistenza del fumus commissi delicti.
    E’ pacifico – per quanto attestato dagli stessi giudici siciliani – che l’ordinativo di pagamento della sanzione in relazione al reato contravvenzionale ascritto al R.D. fosse disposto dai vertici della R.A.P. S.p.A. quando il ricorrente era ormai decaduto dalla carica ricoperta in seno alla società.
    Pur dando conto di tale circostanza, i decidenti del merito cautelare hanno nondimeno evinto il fumus del concorso del ricorrente nel delitto quale extraneus da due elementi: a) la trasmissione da parte dello stesso R.D. alla società di una nota informativa circa l’ammissione al pagamento della sanzione con valenza estintiva della contravvenzione elevata nei suoi confronti; b) la circostanza che egli fosse il beneficiario del pagamento con effetto estintivo disposto dalla R.A.P. Elementi ictu oculi insuscettibili di dare corpo – quand’anche unitariamente valutati – alla delineata fattispecie concorsuale, la quale postula una condotta atta a determinare o rafforzare il proposito criminoso dell’intraneus, dunque un rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dal concorrente qualificato. A ben vedere, infatti, l’indicata nota informativa ha una valenza di mero atto d’impulso, ma non può In alcun modo stimarsi sufficiente a ritenere provata l’istigazione dell’intraneus alla commissione del reato, mentre la circostanza di avere tratto vantaggio dell’illecito, pur potendo ingenerare il sospetto di possibili intese, non è di per sé tale da dimostrare collusioni o pressioni sul pubblico funzionario al fine di ottenerlo.
    Conclusivamente, gli elementi rappresentati, prima, dal P.M. e, poi, dai giudici della cautela nel provvedimento ablativo c.d. genetico e in quello in verifica non consentono di sussumere la fattispecie concreta come ricostruita in quella concorsuale tipica, essendosi fondato l’ipotizzato concorso morale dell’extraneus R.D. nel peculato – in ipotesi d’accusa commesso da altri soggetti qualificati – sulla scorta di elementi in sé sguarniti di valenza indiziante e dunque su di un ragionamento del tutto congetturale.
    5.3. Il provvedimento impugnato e quello emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo del 24 gennaio 2019 devono pertanto essere annullati senza rinvio, atteso che l’eventuale giudizio di rinvio, per la puntuale e completa disamina del materiale acquisito, non potrebbe in alcun modo colmare la situazione di vuoto probatorio storicamente accertata.

    P.Q.M.

    annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente al sequestro eseguito in relazione al reato di cui al capo a) della richiesta del P.M. del 27 dicembre 2018 nonché il provvedimento di sequestro del 24 gennaio 2019 emesso dal Gip di Palermo in relazione a tale capo e dispone la restituzione all’avente diritto di quanto sequestro a tale titolo; rigetta il ricorso nel resto. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 c.p.p
    Così deciso il 3 luglio 2019

  • Violazioni in materia di sicurezza e infortunio mortale. Responsabilità ex D.Lgs. 231/01

    Presidente: FUMU GIACOMO Relatore: PAVICH GIUSEPPE Data Udienza: 18/09/2019

    Fatto

    1. La Corte d’appello di Firenze, in data 4 maggio 2018, ha parzialmente riformato, nel solo trattamento sanzionatorio, la sentenza emessa in data 29 maggio 2017 dal Tribunale di Pistoia, con la quale R.T. e F.L. erano stati condannati alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di omicidio colposo in danno di G.N., contestato come commesso in data 11 novembre 2010, con violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; e l’Immobiliare Sant’Agostino s.p.a. era stata dichiarata responsabile dell’illecito amministrativo alla stessa contestato ex artt. 5 e 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001. In particolare la Corte gigliata ha concesso al R.T. e al F.L. le circostanze attenuanti generiche, in regime di equivalenza rispetto alla contestata aggravante, rideterminando per l’effetto la pena, ed ha escluso l’applicazione all’Immobiliare Sant’Agostino s.p.a. delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, del citato decreto legislativo n. 231/2001; nel resto, la sentenza di condanna in primo grado é stata confermata.
    Tanto in relazione al decesso di G.N., il quale – secondo l’imputazione – aveva ricevuto dal R.T., quale artigiano operante in regime di eterodirezione, l’incarico di rimozione, demolizione e ricollocamento di infissi sulle mura perimetrali di un capannone sito in Pistoia, Via Galileo Galilei: si assume infatti che l’Immobiliare Sant’Agostino s.p.a. fosse titolare dell’immobile, destinato a essere utilizzato come laboratorio di pasticceria, e che per tale ragione avesse appaltato l’installazione dei nuovi infissi in PVC alla ditta Baronti e Moretti s.n.c., mentre le opere murarie restavano di competenza della proprietà; in occasione dell’operazione a lui affidata, il G.N. rimuoveva una finestra e una porta in metallo frapposte fra una base costituita da un pannello prefabbricato in cemento e un altro pannello prefabbricato in cemento sovrastante, ed inserite in scanalature dei pilastri portanti. Mentre stava pulendo e spinando la superficie dei due pannelli, venendosi a trovare posizionato fra i due pannelli stessi, il G.N. veniva colpito dal pannello superiore, che scivolava tra le due guide laterali a mo’ di ghigliottina; l’impatto ne cagionava il decesso istantaneo per depezzamento del cranio e dell’arto superiore.
    Il delitto di omicidio colposo é contestato al R.T. nella sua qualità di datore di lavoro di fatto del G.N. e consigliere d’amministrazione della Immobiliare Sant’Agostino s.p.a. , al F.L. quale datore di lavoro del G.N. ed amministratore della predetta società. A quest’ultima viene poi contestata la responsabilità da illecito amministrativo ai sensi del citato d.lgs. n. 231/2001.
    Al R.T. e al F.L. si contesta di avere cagionato il decesso del G.N., nelle rispettive qualità, per colpa generica nonché per violazione di numerose norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e, segnatamente, quelle relative ai doveri di formazione e d’informazione dei lavoratori (artt. 36 e 37 d.lgs. n. 81/2008), quella relativa all’obbligo di porre a disposizione del lavoratore attrezzature idonee ed adatte allo scopo (art. 71, comma 1, d.lgs. n. 81/2008), quella relativa all’obbligo di nominare un coordinatore in fase d’esecuzione per lavori affidati a più di una impresa (art. 90, comma 4, d.lgs. n. 81/2008), quella relativa all’obbligo di redazione del piano operativo di sicurezza, con connessa valutazione dei rischi (art. 96, comma 1, d.lgs. n. 81/2008), quella che fa obbligo di trasmettere al Comune, prima dell’inizio dei lavori, copia della notifica preliminare di cui all’art. 89 del citato decreto legislativo (art. 90, comma 9, d.lgs. n. 81/2008), quella che fa obbligo di rafforzare le strutture oggetto di rimozione degli infissi (art. 150, d.lgs. n. 81/2008) e quella relativa all’obbligo di eseguire i lavori di demolizione con le dovute cautele, sotto la sorveglianza di un preposto, in modo da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e seguendo un programma di successione dei lavori (art. 151, d.lgs. n. 81/2008).
    Nel disattendere le censure proposte con gli atti d’appello, alla stregua delle prove testimoniali e della perizia in atti, la Corte fiorentina ha in primo luogo ritenuto corretta la qualifica dei lavori de quibus come di straordinaria manutenzione, con conseguente configurabilità degli obblighi di cui agli artt. 150 e 151 d.lgs. n. 81/2008; ha poi escluso qualsiasi responsabilità del geom. L., cui i due imputati asseriscono di avere conferito incarico professionale (incarico del quale invece, secondo i giudici di merito, non v’é prova, e che comunque nel caso fosse stato conferito al L. sarebbe stato affidato a soggetto sprovvisto delle necessarie capacità), e della ditta Baronti e Moretti s.n.c., appaltatrice dell’installazione dei nuovi infissi, cui secondo la Corte gigliata non competeva la valutazione relativa alla struttura del capannone e al carattere portante degli infissi, valutazione che invece é mancata. Proprio in ragione di tale omessa valutazione, secondo la Corte di merito, é configurabile in estrema sintesi la responsabilità della ditta appaltante (ossia l’Immobiliare Sant’Agostino); quanto alle presunte responsabilità della vittima, che non avrebbe adeguatamente valutato i rischi connessi all’attività da svolgere e che non aveva redatto il P.O.S., la Corte gigliata evidenzia come in realtà egli, pur essendo artigiano non formalmente dipendente dell’Immobiliare Sant’Agostino, operava di fatto in assenza di autonomia, alla stregua di un lavoratore dipendente dalla società committente, nonché in assenza delle necessarie competenze tecniche, di attrezzature e dell’assistenza di personale adeguato. Quanto poi alla posizione del R.T., la Corte ha disatteso l’assunto, sostenuto dalla difesa, che egli non disponesse di poteri, ritenendo che fosse invece proprio il R.T. ad occuparsi dell’attività in occasione della quale avvenne l’incidente. E’ stata inoltre esclusa la configurabilità di un concorso di colpa in capo alla società appaltatrice Baronti e Moretti e al geom. L.. Quanto, infine, alla responsabilità da illecito amministrativo configurata a carico della Immobiliare Sant’Agostino s.p.a., la Corte ha ritenuto che essa andasse confermata, sul rilievo che il delitto di omicidio colposo, imputabile a soggetti con qualifica apicale, era stato commesso nell’interesse o a vantaggio della società stessa, atteso che la condotta illecita di cui sopra (con violazione di plurime norme prevenzionistiche) era finalizzata a ottenere un risparmio di spesa per la società.
    2. Avverso la prefata sentenza ricorrono, con altrettanti atti, F.L., R.T. e l’Immobiliare Sant’Agostino s.p.a., per il tramite dei rispettivi difensori. Dal canto suo l’INAIL, costituitasi parte civile nei confronti del solo R.T., ha depositato una memoria in data 7 giugno 2019; e, in data odierna, ha rassegnato conclusioni scritte e depositato nota spese.
    3. Il ricorso del F.L. consta di cinque motivi.
    3.1. Con il primo, articolato motivo il deducente lamenta vizio di motivazione in relazione all’esclusione della responsabilità della ditta appaltatrice Baronti e Moretti e del geometra L.. Premesso che all’origine della serie causale vi é, pacificamente, il fatto che vi fosse un’insidia, costituita dalla continuità cromatica tra la parte strutturale dell’edificio e l’infisso – con la conseguenza che non era agevole individuare il punto in cui terminava la finestra -, il ricorrente evidenzia che vi era stato in precedenza un sopralluogo, al quale erano presenti sia il contitolare della ditta appaltatrice, sia il geometra L.. Quanto alla ditta, é frutto di errore l’asserto della Corte di merito in base al quale la stessa non avrebbe avuto responsabilità nell’accaduto in quanto affidataria della sola installazione degli infissi: invero, per procedere a tale operazione, la ditta doveva necessariamente valutare l’insidia presente, prendendo in considerazione l’esistenza dei montanti nel prendere esattamente le misure dell’infisso. Quanto al geometra L., egli aveva bensì sostenuto in dibattimento che la tipologia dell’intervento non richiedeva valutazioni strutturali da parte sua e che non era necessaria alcuna autorizzazione e/o direzione dei lavori; ma quest’ultimo asserto é contraddetto dalla stessa sentenza, laddove essa dà atto che l’operazione richiedeva l’autorizzazione comunale e il deposito del progetto; ne consegue che il ruolo del geom. L., contrariamente da quanto dallo stesso sostenuto (e da quanto ritenuto dalla Corte di merito), implicava necessariamente la formulazione di un parere, in funzione di tale richiesta di autorizzazione.
    3.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta travisamento del fatto in ordine all’affermata programmazione della resezione delle parti definite montanti: programmazione che secondo il ricorrente non vi fu, alla luce di quanto emerge dalla disamina delle dichiarazioni rese dai testimoni e dal perito escussi nel giudizio di primo grado.
    3.3. Con il terzo motivo il deducente denuncia vizio di motivazione in relazione alla ricostruzione dei fatti storici, con particolare riguardo al fatto che non vi sarebbe stata la richiesta di un parere tecnico (parere che invece era stato richiesto, come emerge dalla partecipazione del L. alla decisione di sostituire gli infissi; dalla sua costante presenza in cantiere; dal fatto che necessariamente era stata espressa una valutazione tecnica dell’opera). La Corte di merito, prosegue l’esponente, si limita ad ammettere che al più vi sarebbe stata la richiesta di un parere orale, parere che però non é per ciò stesso inidoneo alla comprensione del tipo di operazione da compiere. Analogo errore nella ricostruzione dei fatti riguarda il momento dell’incidente e la decisione del G.N. di tagliare il montante (ossia la parte strutturale), così eccedendo il compito a lui affidato di disinstallare l’infisso.
    3.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione di legge con riguardo alle posizioni di garanzia e alle interrelazioni fra i soggetti interessati; premesso che non era necessario, a differenza di quanto sostenuto dalla Corte di merito, il formale conferimento del compito di esecuzione dell’opera, nella specie la Immobiliare Sant’Agostino fece quanto dovuto affinché le operazioni si svolgessero in sicurezza, incaricando cioè un’impresa appaltatrice per la sostituzione di un infisso e, in aggiunta a ciò, rivolgendosi a un tecnico che, coordinandosi all’impresa appaltatrice, indicasse il da farsi. In tal modo, sostiene il ricorrente, i contratti così stipulati dalla società committente spostavano sui soggetti dianzi indicati i ruoli di garanzia cui essi non potevano né dovevano venire meno.
    3.5. Con il quinto e ultimo motivo si denuncia violazione di legge ai fini dell’osservanza delle regole sulla causalità: il ricorrente si riferisce all’attività di resezione del montante (facente parte della struttura) da parte del G.N., attività eccedente quella a lui commissionata e dunque esorbitante rispetto ai compiti a lui assegnati. Se la vittima si fosse attenuta a tali compiti, nulla sarebbe accaduto.
    4. Il ricorso presentato per conto di R.T. si articola in tre motivi.
    4.1. Con il primo motivo si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla posizione di garanzia attribuita al R.T. in relazione a quanto accaduto: premesso che non vi é alcun elemento idoneo a suffragare l’assunto secondo cui il G.N. fosse alle dipendenze del R.T. (e in generale dell’Immobiliare Sant’Agostino, come affermato anche dalla Corte d’appello di Firenze – Sezione Lavoro), il R.T. in ogni caso non poteva essere qualificato come datore di lavoro, ricoprendo esclusivamente la carica di consigliere d’amministrazione nell’ambito della suddetta società immobiliare; e, del resto, nel caso specifico egli aveva esclusivamente ricevuto dal F.L. la delega a presenziare in sua vece al sopralluogo preliminare alla sostituzione dell’infisso. Era il F.L., come confermato dai testi escussi in primo grado, a conferire tutti gli incarichi, a effettuare il pagamento dei lavori, a occuparsi della sostituzione dell’infisso. Nessuna posizione di garanzia é dunque ravvisabile in capo ai R.T..
    4.2. Con il secondo motivo il deducente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al contributo causale fornito all’evento dal geom. L., in presenza di un’insidia (costituita dalla difficoltà di distinguere la parte strutturale del capannone dall’infisso), laddove costui, dopo avere partecipato al già ricordato sopralluogo, aveva liquidato l’operazione da eseguire come di manutenzione ordinaria ed aveva poi qualificato come insignificante tale indicazione nelle scelte operative dell’imputato. Premesso che l’esistenza dell’insidia di cui sopra é stata confermata anche dal perito nominato d’ufficio, il ricorrente evidenzia che il geom. L., in luogo di suggerire la semplice riverniciatura dell’infisso, ne ignorò la funzione portante e indicò di sostituirlo con uno in PVC; erroneamente la Corte afferma che il parere espresso oralmente dal tecnico, in quanto informale, fosse ininfluente nelle decisioni della società committente; ciò anche in considerazione del rapporto fiduciario già intercorrente tra la Immobiliare Sant’Agostino e il predetto geometra.
    4.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata laddove, da un lato, vi si dà conto che la presenza dell’insidia poteva essere accertata solo al momento dell’esecuzione dell’opera, dall’altro si esclude qualsiasi colpa della ditta incaricata dell’installazione della finestra. In realtà, era solo la ditta esecutrice (la Baronti e Moretti) che avrebbe potuto e dovuto porsi il problema di proseguire o meno i lavori, una volta rimossa la finestra e rilevato che i montanti laterali da rimuovere avevano una funzione di sostegno del pannello superiore.
    5. Il ricorso dell’Immobiliare Sant’Agostino consta di sei motivi.
    5.1. Con il primo si denuncia vizio di motivazione in relazione alla declaratoria di insussistenza di responsabilità in capo alla ditta Baronti e Moretti e al geometra L.. Sia il rappresentante della prima, sia il secondo avevano partecipato al sopralluogo preliminare alla sostituzione dell’infisso incriminato, ma né la ditta aveva rilevato correttamente le dimensioni dell’infisso da installare rispetto al vano di alloggio della finestra, né il L. aveva fornito indicazioni corrette circa i lavori da eseguire, escludendo che fosse necessario un titolo edilizio e qualificando l’operazione come di manutenzione ordinaria; a tale ultimo proposito la società ricorrente formula, ampliandole, le stesse censure già viste nei precedenti ricorsi circa la sottovalutazione della rilevanza del parere orale fornito dal geometra.
    5.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione alla posizione del R.T. e alle responsabilità a lui attribuite; la società ricorrente pone in evidenza il fatto che il G.N. non era lavoratore subordinato della società stessa, e che a maggior motivo alcun rapporto di dipendenza poteva configurarsi rispetto al R.T., difettando in capo a quest’ultimo le prerogative tipiche del datore di lavoro di fatto (in specie il potere di spesa) ed avendo egli avuto esclusivamente il compito di rappresentare il F.L., che all’uopo lo aveva delegato, nella partecipazione al sopralluogo preliminare alla sostituzione dell’infisso; non é perciò a lui applicabile rispetto alla posizione del R.T. la previsione di cui all’art. 299 del d.lgs. n. 81/2008. A sostegno di tale assunto, la società ricorrente richiama in buona sostanza gli argomenti prospettati dallo stesso R.T. nel primo motivo del ricorso da lui presentato, ai quali perciò si rinvia.
    5.3. Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia violazione di legge in relazione al ritenuto rapporto di dipendenza “di fatto” del G.N. rispetto alla Immobiliare Sant’Agostino: rapporto in realtà dichiarato inesistente dalla stessa Corte fiorentina, Sezione Lavoro. E’ di contro emerso che il G.N. operava autonomamente quale artigiano, formulando preventivi, non avendo vincoli di orario e avendo anche alcune attrezzature. Non esiste, comunque, alcuno degli elementi sintomatici della subordinazione, indicati dalla giurisprudenza. Quanto poi alla responsabilità, attribuita agli imputati, di avere scelto nel G.N. un soggetto privo della necessaria competenza per rendersi conto dei problemi di una struttura prefabbricata “anomala”, la società ricorrente sottolinea come tale anomalia fosse rilevabile esclusivamente ex post e come la configurazione portante dei rinforzi (e la conseguente pericolosità dell’operazione di rimozione degli stessi) potesse essere individuata, al momento di rimuovere le parti laterali, solo da un tecnico particolarmente qualificato.
    5.4. Con il quarto motivo si denuncia violazione di legge in ordine all’attribuzione delle posizioni di garanzia alla società committente, in presenza di uno sviluppo causale pericoloso non immediatamente percepibile e prevedibile ex ante. Era infatti stato conferito dalla società un incarico, seppur verbale, a un professionista che avrebbe dovuto valutare la natura dell’intervento e la necessità o meno di titoli autorizzativi.
    5.5. Con il quinto motivo si lamenta violazione di legge in ordine alle regole sulla causalità e sull’errore: nessuna norma cautelare é stata nella specie violata dalla società ricorrente, che si era affidata al geom. L. quale tecnico di fiducia; se costui avesse effettuato una valutazione corretta, l’evento non si sarebbe verificato. L’errore cagionato dalla presenza di un’insidia non correttamente valutata dall’esperto cui si era rivolta la società é sufficiente ad escludere la punibilità.
    5.6. Con il sesto e ultimo motivo la società ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle condizioni per l’applicazione delle sanzioni di cui al d.lgs. n. 231/2001. La ricorrente muove dalla considerazione che la responsabilità amministrativa degli enti presuppone la responsabilità penale dei soggetti apicali (ritenuta insussistente per le ragioni illustrate nei precedenti cinque motivi) e che, nel caso di delitti colposi di evento (come quello configurato nella specie), i concetti di “interesse” e di “vantaggio” di cui all’art. 5 del predetto decreto legislativo vanno riferiti non già all’evento (non voluto, trattandosi di reati colposi), ma alla condotta, e devono pertanto valutarsi ex ante. Tanto osservato, la società ricorrente evidenzia che nella condotta della Immobiliare Sant’Agostino non sussisteva alcuna finalità di interesse o di vantaggio e, segnatamente, non vi era alcun fine di ottenere un risparmio nei costi, atteso che la stessa società, in vista dell’affidamento del lavoro, aveva nominato un tecnico nella persona del geom. L., affinché questi indicasse la natura e la tipologia dell’intervento anche in relazione alla necessità di ottenere a tal fine un titolo edilizio; il geom. L. però non fu all’altezza del compito, poiché adempì all’incarico in modo carente, qualificando l’intervento come di manutenzione ordinaria e dunque non abbisognevole di autorizzazione: in tal modo egli indusse la società a decidere di affidarne l’esecuzione al G.N. (soggetto reputato a tal fine idoneo). Tale decisione, insomma, non fu dettata dalla finalità di risparmiare sulle spese (ossia di conseguire un interesse o un vantaggio), ma venne adottata sulla base delle indicazioni tecniche del L..
    6. Da ultimo va segnalato che l’INAIL, costituitasi parte civile nei confronti dell’imputato R.T., ha depositato in Cancelleria, in data 7 giugno 2019, una memoria, nella quale chiede la conferma integrale della sentenza impugnata deducendo in primo luogo che i ricorsi riproducono pedissequamente i motivi d’appello (e sono pertanto inammissibili); e confutando poi i motivi posti a base del ricorso del R.T., soprattutto sul piano dell’asserito difetto di motivazione della sentenza (insussistente secondo l’INAIL), e di quello dell’Immobiliare Sant’Agostino. In relazione a quest’ultimo, oltre alle considerazioni svolte a proposito del ricorso R.T., l’INAIL ribadisce che la posizione del G.N. é stata sostanzialmente equiparata dai giudici di merito a quella di un lavoratore dipendente (viene invece contestata, al riguardo, la decisione della Corte d’appello di Firenze, Sezione Lavoro, che escluse il rapporto di dipendenza del G.N. all’Immobiliare Sant’Agostino)] e insiste per la configurabilità dell”‘interesse” o del “vantaggio” perseguito dalla società, ai fini della responsabilità della stessa, ex art. 5 d.lgs. n. 231/2001.
    All’odierna udienza, come dianzi accennato, l’INAIL – costituitasi parte civile nei confronti del solo imputato R.T. e della Immobiliare Sant’Agostino s.p.a. – ha rassegnato conclusioni scritte e depositato nota spese.

    Diritto

    1. I ricorsi sono infondati.
    Le principali tematiche affrontate dai ricorrenti possono riassuntivamente inquadrarsi in tre gruppi.
    1.1. Al primo gruppo – sicuramente il più ampio – sono riconducibili le lagnanze riferite alle presunte responsabilità (o corresponsabilità) del geom. L. – in relazione all’incarico che gli sarebbe stato conferito – e della ditta Baronti e Moretti – in relazione agli obblighi di valutazione connessi al compito di installare gli infissi – e, correlativamente, al riparto degli obblighi di garanzia tra i soggetti interessati (v. primi quattro motivi ricorso F.L.; secondo e terzo motivo ricorso R.T.; primo, quarto e quinto motivo ricorso Immobiliare Sant’Agostino). All’interno di questo gruppo devono focalizzarsi alcuni peculiari aspetti della vicenda, costituiti dalla presenza di un’insidia nelle modalità di realizzazione e di installazione dell’infisso da sostituire; dalla natura e dal contenuto dell’incarico affidato al geom. L.; dal contenuto dell’appalto conferito alla ditta Baronti e Moretti; dagli obblighi della società committente e proprietaria del capannone (ossia la Immobiliare Sant’Agostino) in relazione al conferimento di un appalto nell’ambito del quale avrebbero dovuto operare due imprese diverse (contemporaneamente o in successione).
    1.2. Nel secondo gruppo possono essere inquadrate le lagnanze che riguardano la posizione del G.N. quale lavoratore autonomo o come artigiano operante in rapporto di eterodirezione, come tale assimilabile al lavoratore dipendente; nonché lo sviluppo causale dell’accaduto e la presunta esecuzione, da parte dello stesso G.N., di operazioni eccedenti quelle a lui affidate (v. quinto motivo ricorso F.L.; terzo motivo ricorso Immobiliare Sant’Agostino).
    1.3. In un terzo gruppo sono inquadrabili i motivi che concernono la posizione di garanzia attribuita al R.T. e la presunta estraneità dello stesso alle responsabilità datoriali a lui attribuite (primo motivo ricorso R.T.; secondo motivo ricorso Immobiliare Sant’Agostino).
    1.4. Residua, infine, il sesto e ultimo motivo di ricorso della Immobiliare Sant’Agostino, strettamente legato alle responsabilità amministrative ex d.lgs. n. 231/2001 (e, come tale, strettamente dipendente dall’affermazione di responsabilità dei soggetti apicali).
    2. Iniziando dal primo gruppo di motivi di ricorso, giova ripercorrere alcune emergenze probatorie riguardanti gli aspetti dianzi indicati.
    In particolare, deve preliminarmente considerarsi che, nelle caratteristiche costruttive dell’infisso da sostituire, vi era effettivamente un’insidia, costituita dalla difficoltà (prossima all’impossibilità) di distinguere l’infisso che doveva essere rimosso dalla parte strutturale che lo sosteneva, costituita – a quanto é dato comprendere – dai montanti laterali che, come appurato a seguito del sinistro, avevano anche funzione portante del pannello prefabbricato soprastante, la cui caduta uccise il G.N.: di ciò dà atto la stessa sentenza impugnata, sulla scorta delle considerazioni svolte al riguardo dal perito nominato d’ufficio. Ma va sottolineato che la Corte di merito dà conto di un elemento non indifferente nella valutazione delle responsabilità della Immobiliare Sant’Agostino (e, per essa, dei due imputati), costituito dal fatto che la finestratura oggetto dell’intervento era già stata modificata abusivamente alcuni anni prima (o dalla stessa società, che era già proprietaria, o da un locatario, evidentemente con il consenso della società); da ciò la Corte distrettuale ricava – in termini del tutto logici e, come tali, non sindacabili in questa sede – il convincimento che la Immobiliare Sant’Agostino non fosse affatto all’oscuro delle particolari modalità costruttive dell’infisso metallico (pag. 11 sentenza impugnata).
    E’ poi vero che, in vista dell’operazione di sostituzione, vi era stato un sopralluogo, al quale avevano partecipato, fra gli altri, un rappresentante della ditta Baronti e Moretti (incaricata di installare il nuovo infisso, che la stessa ditta avrebbe dovuto realizzare in PVC), il geom. L. e il R.T., su delega del F.L., per la Immobiliare Sant’Agostino. Tale sopralluogo aveva all’evidenza una funzione di verifica preliminare in vista dell’esecuzione dell’intervento, evidentemente di portata non trascurabile.
    Quanto alla ditta Baronti e Moretti, la stessa presenziava perché doveva necessariamente verificare le caratteristiche dell’infisso che la stessa ditta avrebbe dovuto realizzare e installare, dopo la rimozione di quello preesistente (rimozione che, secondo quanto emerso in dibattimento, sarebbe stata affidata al G.N.: v. pag. 9 sentenza impugnata). Ma é pur vero che la peculiarità costruttiva delle strutture portanti dell’infisso non era conoscibile da parte della ditta Baronti e Moretti, cui non può imputarsi alcuna responsabilità, atteso che era suo compito esclusivamente quello di realizzare un infisso in PVC che doveva occupare l’intero vano lasciato libero dal vecchio infisso metallico (compresi i montanti laterali: v. pag. 9 sentenza); con la conseguenza che non aveva alcun rilievo per la stessa ditta essere a conoscenza delle peculiari caratteristiche costruttive della finestratura e del fatto che essa formasse un tutt’uno con i montanti laterali.
    La presenza del geom. L., invece, é stata da lui giustificata, in sede di deposizione testimoniale, con il fatto che il suo incarico sarebbe stato esclusivamente quello di verificare se la sostituzione degli infissi rendesse necessario un titolo edilizio: verifica che, a quanto risulta, egli eseguì senza incarico formale – certamente non necessario, non essendo richiesta per il conferimento dell’incarico de quo alcuna particolare formalità -. Quest’ultimo elemento, lungi dal poter condurre a non ritenere comprovata la sussistenza del rapporto di consulenza, ha tuttavia conseguenze non irrilevanti: ci si riferisce non tanto all’assenza di un riferimento documentale certo circa il contenuto dell’incarico, ma soprattutto al fatto – debitamente evidenziato dalla Corte di merito – che al geom. L. non fu richiesto alcun elaborato finalizzato alle valutazioni strutturali del caso: valutazioni che invece sarebbero state certamente necessarie ai fini del corretto espletamento dell’incarico di consulenza riguardante la specifica, complessa tipologia di intervento da eseguire.
    A prescindere da ciò, il L. (per quanto dallo stesso riferito) ritenne che non vi fosse necessità di alcun titolo edilizio; che si trattasse di un intervento di manutenzione ordinaria; che non gli fosse stata richiesta alcuna specifica valutazione delle problematiche strutturali. Ora, può certamente affermarsi che fu inadeguato il parere fornito dal geom. L., atteso che – come riconosciuto anche dai ricorrenti – si trattava in realtà di un’operazione di manutenzione straordinaria, per la quale erano necessari l’autorizzazione comunale e il deposito del progetto presso l’Ufficio del Genio Civile (e in base alla quale la società sarebbe stata tenuta al rispetto di quanto stabilito dagli artt. 150 e 151, d.lgs. n. 81/2008 in tema di lavori di demolizione); ma, come si é detto, rimane il fatto che la società proprietaria – e, per essa, i suoi vertici – era in realtà già a conoscenza delle peculiarità costruttive dell’infisso in occasione delle pregresse modifiche abusive della finestratura.
    Assume poi rilievo decisivo il fatto che la Immobiliare Sant’Agostino si sia resa inadempiente con riguardo soprattutto alia mancata valutazione dei rischi legati ai lavori edili da effettuare e alla mancata redazione del piano operativo di sicurezza nell’ambito di cantiere temporaneo o mobile (artt. 89, lettera H, e 96, comma 1, d.lgs. cit., oggetto di specifica contestazione). Queste omissioni, come giustamente é stato evidenziato dalla Corte di merito, hanno avuto un chiaro rilievo nell’eziologia dell’evento, atteso che esso si é prodotto proprio in dipendenza della mancata valutazione dei peculiari rischi che l’operazione di rimozione e sostituzione dell’infisso comportava. Nella specie, non si concretizzò un rischio interferenziale, ma un rischio di portata generale, riconducibile alla particolare struttura sulla quale doveva essere eseguito l’intervento; in relazione a ciò, deve ritenersi che la violazione delle disposizioni sopra richiamate, riferibili al generale dovere di valutazione dei rischi da parte del committente, si ponga in rapporto di determinazione causale dell’evento. Sotto tale profilo, invero, la Corte di merito chiarisce che l’insidia presente nella struttura prefabbricata sarebbe sicuramente emersa qualora fosse stata eseguita una verifica strutturale da un professionista competente (pag. 12 sentenza impugnata), verifica che in realtà non é stata richiesta, come dimostrato dal fatto che il geom. L. non fece elaborati scritti a tal fine (pag. 10 sentenza impugnata). E’ di tutta evidenza, insomma, che la mancata individuazione dell’insidia presente nella struttura (ed in specie della funzione portante dei montanti laterali) é all’origine del tragico infortunio.
    In conclusione, non può in alcun modo ritenersi che la condotta del geom. L. (oltrerché della ditta Baronti e Moretti) abbia comportato un esonero di responsabilità per gli odierni imputati: i quali, per converso, hanno certamente violato specifici doveri di valutazione dei rischi che l’intervento comportava; e tali violazioni hanno avuto un rilievo determinante sul verificarsi dell’incidente.
    3. Quanto al secondo gruppo di motivi, si premette che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la definizione di “lavoratore”, di cui all’art. 2, comma primo, lett. a), D.Lgs. n. 81 del 2008, fa leva sullo svolgimento dell’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione del datore di lavoro indipendentemente dalla tipologia contrattuale, ed é definizione più ampia di quelle previste dalla normativa pregressa, che si riferivano invece al “lavoratore subordinato” (art. 3, d.P.R. n. 547 del 1955) e alla “persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro” (art. 2, comma primo, lett. a, D.Lgs. n. 626 del 1994); ne consegue che, ai fini dell’applicazione delle norme incriminatrici previste nel decreto citato, rileva l’oggettivo espletamento di mansioni tipiche dell’impresa (anche eventualmente a titolo di favore) nel luogo deputato e su richiesta dell’imprenditore, a prescindere dal fatto che il “lavoratore” possa o meno essere titolare di impresa artigiana ovvero lavoratore autonomo (Sez. 3, Sentenza n. 18396 del 15/03/2017, Cojocaru, Rv. 269637; conforme Sez. 4, Sentenza n. 12348 del 29/01/2008, Giorgi, Rv. 239251).
    Venendo al caso di specie, il riferimento a tale nozione “ampia” rende di per sé irrilevante il riferimento, fatto dai ricorrenti, a una decisione della Corte d’appello di Firenze – Sezione Lavoro – che avrebbe escluso la sussistenza di un rapporto di dipendenza tra il G.N. e l’Immobiliare Sant’Agostino. A fronte di ciò, é ampio il percorso argomentativo con il quale la Corte di merito – sulla scorta degli elementi acquisiti nel dibattimento di primo grado – chiarisce le ragioni per le quali il G.N., sebbene formalmente non fosse in rapporto di dipendenza organica dalla suddetta società, era sostanzialmente assimilabile a un lavoratore dipendente, mentre la sua qualità di artigiano e lavoratore autonomo celava, in realtà, un rapporto di subordinazione di fatto all’Immobiliare: egli, operando prevalentemente per la predetta società, era un semplice muratore, privo di iscrizione alla Camera di Commercio, non aveva il DURC e nei lavori edilizi fatturava esclusivamente i costi della manodopera; del resto le fatture da lui emesse riportavano la ragione sociale di una ditta di stireria. Inoltre era privo di adeguate attrezzature.
    Quanto poi alla tesi secondo la quale la condotta del G.N. si porrebbe come abnorme, e dunque interruttiva del nesso causale, perché l’infortunio dipese dal fatto che egli stava eseguendo un’operazione esulante dai compiti a lui assegnati – ossia quella di recidere i montanti -, la stessa si rivela infondata alla luce del principio, affermato dalla sentenza a Sezioni Unite n. 38343/2014 (Espenhahn ed altri, c.d. sentenza Thyssenkrupp), in base al quale, in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, é necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (negli stessi termini vds. anche Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016 – dep. 2017, Gerosa e altri, Rv. 269603; cfr. in termini sostanzialmente identici Sez. 4, n. 15174 del 13/12/2017 – dep. 2018, Spina e altro, Rv. 273247); ed é di tutta evidenza che nell’ambito di tale sfera di rischio rientrava tutto ciò che era necessario o connesso alla rimozione dell’infisso, affidata al G.N..
    4. Quanto al terzo gruppo di motivi, riguardanti la posizione del R.T., non coglie nel segno la prospettazione dei ricorrenti laddove essa nega che il R.T. rivestisse una funzione apicale nella società; che agisse alla stregua di un datore di lavoro per il G.N.; e che quindi ricoprisse una posizione di garanzia.
    La funzione apicale del R.T., e il fatto che egli disponesse dei correlativi poteri, sono illustrate alle pagine 15 e 16 della sentenza impugnata. Se ne ricava, sulla base delle prove raccolte, che il R.T. e il F.L. decidevano analoghe tipologie di lavori indipendentemente dal fatto che il R.T., a differenza del F.L., non avesse un incarico formalmente di vertice all’interno della società: si parla infatti di una sostanziale fungibilità fra le due posizioni; ma in particolare, con specifico riguardo alla sostituzione degli infissi, risulta che fu proprio il R.T. a occuparsene in prima persona, e non solo perché delegato dal F.L. ad eseguire il sopralluogo preliminare, ma anche perché fu lui a scegliere chi dovesse eseguire il lavoro e con quali modalità.
    Circa la qualifica di datore di lavoro “di fatto” attribuita al R.T., e contestata dai ricorrenti, non rileva – per quanto si é detto in precedenza – il fatto che la Sezione Lavoro della Corte fiorentina abbia escluso la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato che vincolasse il G.N. all’Immobiliare Sant’Agostino. E’ infatti pacifico in giurisprudenza che assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto (Sez. 4, Sentenza n. 50037 del 10/10/2017, Buzzegoli e altri, Rv. 271327).
    5. Resta da dire del sesto motivo di ricorso della Immobiliare Sant’Agostino, riguardante la sussistenza delle condizioni per l’applicazione delle sanzioni di cui al d.lgs. n. 231/2001.
    Anche questo motivo é infondato.
    Posto, infatti, che – per le ragioni fin qui esaminate – é nella specie configurabile il presupposto costituito dalla responsabilità penale dei soggetti apicali per il reato loro contestato, deve ritenersi che gli stessi abbiano posto in essere la condotta contestata – ed in specie abbiano violato i doveri di valutazione dei rischi che l’intervento comportava – in vista del conseguimento di un interesse o di un vantaggio per la società ricorrente.
    E’ noto che, secondo la giurisprudenza in tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, i criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall’interesse e dal vantaggio, da riferire entrambi alla condotta del soggetto agente e non all’evento, ricorrono, rispettivamente, il primo, quando l’autore del reato abbia violato la normativa cautelare con il consapevole intento di conseguire un risparmio di spesa per l’ente, indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento, e, il secondo, qualora l’autore del reato abbia violato sistematicamente le norme antinfortunistiche, ricavandone oggettivamente un qualche vantaggio per l’ente, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio stesso (cfr. Sez. U, Sentenza n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri, Rv. 261115; Sez. 4, Sentenza n. 38363 del 23/05/2018, Consorzio Melinda S.c.a., Rv. 274320).
    Nella specie, come si é visto, vi fu certamente la violazione dei doveri di valutazione dei rischi da parte degli imputati: i quali, pur essendo nelle condizioni di conoscere le peculiarità della finestratura già in precedenza abusivamente modificata, consultarono informalmente il geom. L. (al quale non chiesero neppure l’effettuazione di una valutazione strutturale) e, sulla base del suo parere verbale, omisero di richiedere l’autorizzazione al Comune, di depositare il progetto dell’intervento al Genio Civile, di attivare le cautele e i rinforzi previsti dagli artt. 150 e 151 d.lgs. n. 81/2008 ; e si rivolsero a un singolo muratore (il G.N.) per l’esecuzione – da solo, senza le necessarie informazioni e in mancanza delle necessarie cautele – di un’operazione di smontaggio di un infisso di grandi dimensioni, i cui montanti per di più sostenevano un pannello prefabbricato del peso di una tonnellata e mezza.
    E’ di tutta evidenza che, ponendo in essere le predette condotte oggetto di contestazione, i due imputati procurarono, quanto meno oggettivamente, un vantaggio economico alla società, in termini di risparmio di spesa, rispetto a ciò che sarebbe costata l’esecuzione dei lavori a norma.
    Non ha pregio, pertanto, l’argomento della società ricorrente secondo il quale non vi era alcun fine di risparmio da parte del R.T. e del F.L.: in primo luogo perché, come si é visto, é sufficiente ad integrare la responsabilità ex art. 5, d.lgs. 231/2001 anche l’imputazione oggettiva rappresentata dal vantaggio ottenuto in seguito alla violazione di norme prevenzionistiche; in secondo luogo perché non può essere esclusa la finalità di risparmio solo perché i due imputati si erano rivolti a un tecnico (il geom. L.), atteso che a costui non era stata richiesta alcuna valutazione strutturale, come invece sarebbe stato doveroso (valutazione che, come si é detto, avrebbe avuto verosimilmente effetti salvifici se correttamente eseguita).
    6. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. L’imputato R.T. e la società Immobiliare Sant’Agostino vanno altresì condannati alla rifusione delle spese di lite sostenute dell’INAIL, costituitosi parte civile; spese che si liquidano come da dispositivo.

    P.Q.M.

    Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna R.T. e Immobiliare Sant’Agostino s.p.a. alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile INAIL, che liquida in euro 2.500,00, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA.
    Così deciso in Roma il 18 settembre 2019.

  • Reato di peculato del dirigente che paga le sanzioni inflitte ad amministratori e dirigenti per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e ambientali

    Cassazione Penale, Sez. 6, 16 settembre 2019, n. 38260

    Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: BASSI ALESSANDRA Data Udienza: 13/06/2019

    Fatto

    1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Palermo, sezione specializzata per il riesame, all’esito del giudizio ex art. 324 cod. proc. pen., ha confermato il decreto del 24 gennaio 2019 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha disposto nei confronti di M.C. il sequestro preventivo ex artt. 322-ter e 640-quater cod. pen., anche per equivalente, di beni per un valore complessivo di 57.278,20 euro, pari al profitto dei reati di peculato ascrittigli sub capi a), b), c), d), e) ed f) della richiesta del P.M. depositata il 28 settembre 2018 nonché di beni nella disponibilità del predetto per un valore complessivo di 6.500,00 euro, pari al profitto del reato di peculato di cui al capo a) della richiesta del P.M. trasmessa il 27 dicembre 2018. Mette conto di precisare che, con riguardo alle contestazioni provvisorie di cui alla prima richiesta del P.M., M.C. – dirigente dell’area finanza e bilancio della R.A.P. S.p.A., società in house del comune di Palermo (incaricata dei servizi e delle attività connesse alla tutela dell’igiene e della sicurezza ambientale) – è indagato di avere concorso con altri nell’appropriazione di somme di cui aveva la disponibilità per ottenere l’estinzione dei reati contravvenzionali attribuiti a soggetti che rivestivano cariche all’interno della medesima società, segnatamente i coindagati R.D. (Presidente del C.d.A. di tale società), F.L. (dirigente dell’area manutenzione strade), L.C. (delegato per la sicurezza) ed i capisquadra G.M., A.R. e R.S.. In relazione alla seconda richiesta del P.M. a fondamento dell’ablazione della somma di 6.500 euro, il ricorrente è indagato di un’ulteriore ipotesi di peculato commessa nel gennaio 2018 per avere destinato risorse della R.A.P. S.p.A. al pagamento della sanzione pecuniaria applicata in misura ridotta da A.R.P.A. Sicilia, ai fini dell’estinzione di contravvenzioni attribuite al R.D. e ad altri dirigenti della società.
    In estrema sintesi, secondo l’ipotesi d’accusa, M.C., approfittando della veste dirigenziale ricoperta, avrebbe distratto risorse della società ai fini del pagamento delle sanzioni pecuniarie inflitte ad amministratori e dirigenti persone fisiche per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e ambientali danti luogo a responsabilità penale personale dei singoli addetti.
    1.1. Il Tribunale ha preliminarmente rilevato come il Gip abbia poggiato la ritenuta sussistenza del fumus boni iuris alla luce delle seguenti considerazioni: a) che, come sancito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 340 del 2001, quanto alle sanzioni amministrative a carico dei dipendenti e degli amministratori, non opera un generale principio di estensione della responsabilità o della solidarietà dell’ente; b) che la condotta di “distrazione” rientra a pieno titolo nel peculato ex art. 314 cod. pen.; c) che, in capo all’indagato sussiste la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, dovendo essere riconosciuta tale veste anche a chi operi in società per azioni la cui attività sia disciplinata da una normativa pubblicistica e persegua finalità pubbliche seppur con strumenti privatistici.
    1.2. Dopo avere sunteggiato i motivi di ricorso, il Collegio siciliano ha rilevato come la valutazione circa la sussistenza del fumus commissi delieti debba essere compiuta sul piano della congruità e serietà degli elementi rappresentati a far sussumere il fatto concreto nella fattispecie astratta ravvisata, ma non consente di apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali. Tanto premesso, il Tribunale ha posto in luce: a) come i pagamenti concernessero sanzioni di natura non amministrativa ma penale, riferibili in via esclusiva alle persone fisiche responsabili degli illeciti; b) come il d.lgs 8 giugno 2001, n. 231, non preveda fra i reati-presupposto della responsabilità dell’ente le contravvenzioni contestate ai dipendenti e dirigenti della R.A.P. nel caso in esame; c) come l’effetto liberatorio nei confronti del contravventore derivante dal pagamento anche effettuato da un terzo non si fondi su un meccanismo di natura premiale, legato all’atteggiamento soggettivo del contravventore, ma solo e soltanto sulla rimozione del pericolo e l’ottenimento della monetizzazione dell’illecito; d) come sia inconferente il richiamo difensivo alla disciplina del pagamento delle spese legali a favore del dipendente sottoposto a giudizio per responsabilità civile, penale o amministrativa in relazione a fatti o atti connessi al servizio, atteso che la possibilità dell’accollo da parte dell’ente di appartenenza delle spese sostenute per la difesa in giudizio è esclusa in caso di dolo o colpa grave dell’autore della violazione ed opera nel solo caso di sentenza di assoluzione o comunque di esito positivo del giudizio, situazione stimata insussistente nella specie; e) come nessuna norma legittimi l’ente al pagamento delle sanzioni in oggetto, in quanto volte ad evitare al singolo contravventore la sottoposizione a processo penale. Sulla base di tali considerazioni, il Collegio palermitano ha concluso per la sussistenza del fumus della sottrazione di denaro dell’ente da parte dell’indagato e dei concorrenti al fine di soddisfare un interesse squisitamente personale dei dipendenti dell’ente.
    Con specifico riferimento al reato di cui al capo i), il Collegio ha aggiunto come la sottrazione in via definitiva dei fondi pubblici della R.A.P. per la soddisfazione di interessi esclusivamente privati (a pagamento della sanzione irrogata per contravvenzioni ex d.lgs 19 dicembre 1994, n. 758), nella consapevolezza della illiceità del comportamento, sia palesata dalla circostanza che M.C., nell’ordinare pagamento di cospicue somme prelevate dalla cassa dell’ente, appuntava di suo pugno il riferimento ad una delibera mai adottata (in relazione alla quale è contestato il delitto di cui agli artt. 479 e 493 cod. pen. di cui ai capi g) e h). Il pagamento veniva pertanto disposto in assenza di un vaglio dell’organo di amministrazione, senza alcuna verifica circa l’esistenza di norme che lo giustificassero ed in mancanza di una previa valutazione circa la rispondenza dell’erogazione all’interesse della società.
    Quanto poi ai reati di cui capi d), e) ed f), il Tribunale ha posto in evidenza come M.C. – nella qualità di apicale dell’ente – ordinasse il rimborso delle somme che i dipendenti contravventori (segnatamente i capi-squadra dei cantieri in cui erano state accertate le violazioni) avevano già pagato, “per coerenza” rispetto al pagamento delle sanzioni, ben più elevate, applicate nei confronti dei soggetti apicali.
    1.3. Il Giudice della impugnazione cautelare ha svolto analoghe considerazioni in relazione all’incolpazione di peculato di cui al capo i) – oggetto di un’ulteriore richiesta di sequestro del pubblico ministero del 27 dicembre 2018 -, evidenziando come M.C. ed i coindagati abbiano versato somme dell’ente per estinguere reati contravvenzionali in materia di tutela ambientale, per i quali il d.lgs n. 152 del 2006 prevede una procedura identica a quella del d.lgs n. 758 del 1994. Al riguardo, ha rilevato come, nella seduta del 29 dicembre 2017, il collegio – allo scopo di evitare che l’Arch. R.D. perdesse la possibilità di avvalersi beneficio di cui avrebbe goduto nel pagare la sanzione in forma ridotta entro il termine di trenta giorni – desse mandato al M.C. di provvedere a detto pagamento ed incaricasse contestualmente il dottor G., responsabile delle risorse umane per la “R.A.P. S.p.A.”, di avviare un’attività di accertamento in ordine alle responsabilità ascritte ai contravventori ai fini dell’avvio delle azioni di rivalsa; come quest’ultimo, sentito sommarie informazioni il 30 ottobre 2018, abbia peraltro chiarito di non avere avuto alcuna competenza per esprimersi in merito agli illeciti penali. Anche rispetto a tale capo d’incolpazione, il Tribunale ha dunque ritenuto sussistente il fumus della distrazione delle somme dalle finalità dell’ente, destinate a soddisfare gli interessi di natura squisitamente personale degli autori della violazione (id est evitare il pagamento della sanzione ed anche il processo penale), prospettando solo apparentemente azioni di rivalsa nei confronti dei trasgressori.
    1.4. Con specifico riguardo alla posizione del M.C., il Collegio palermitano ha ancora notato come l’indagato svolgesse funzioni dirigenziali nell’ambito dell’azienda a capitale pubblico del Comune di Palermo occupandosi proprio dell’area bilancio e finanze, come egli avesse pertanto una conoscenza specifica circa i limiti e le condizioni dell’utilizzo delle risorse economiche della società e non potesse ignorare che i pagamenti non pertenevano all’attività dell’ente, essendo d’altronde inescusabile l’errore su norma extrapenale.
    1.5. In relazione alla qualificazione giuridica dei fatti, il Tribunale ha fatto richiamo alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il peculato è integrato anche dalla condotta di “distrazione” allorché essa avvenga, come nel caso di specie, per soddisfare meri interessi privati, rimarcando altresì come debba ritenersi contraria ai principi di legalità e di efficienza dell’azione amministrativa la prassi di sostenere da parte dell’ente l’esborso delle somme di denaro concernenti le sanzioni irrogate alle persone fisiche in un procedimento penale, con ciò deresponsabilizzando i dipendenti rispetto alle conseguenze sanzionatorie delle violazioni da esse commessi nell’espletamento del servizio ed incentivandoli nell’illecito.
    2. Nel ricorso a firma del difensore di fiducia, M.C. chiede l’annullamento del decreto di sequestro denunciando l’erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 314 cod. pen., 20 e seguenti d.lgs 19 dicembre 1994, n. 758, e 318-bis e seguenti d.lgs 3 aprile 2006, n. 152, 25-septies e 25- undecies d.lgs 8 giugno 2001, n. 231, 6, comma 3, l. 24 novembre 1981, n. 689, 67 D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268, e 197 cod. pen.
    A sostegno della doglianza, il ricorrente evidenzia come gli artt. 20 e seguenti d.lgs 19 dicembre 1994, n. 758, e gli artt. 318-bis e seguenti d.lgs 3 aprile 2006, n. 152, consentano a colui il quale si sia reso responsabile di taluna delle contravvenzioni previste da dette leggi di estinguere il reato mediante una procedura amministrativa implicante, da un lato, l’ottemperanza alle prescrizioni impartite dalla polizia giudiziaria al fine di eliminare le violazioni riscontrate, dall’altro lato, il pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa. In tale procedimento, il datore di lavoro viene direttamente “responsabilizzato” per il fatto del dipendente, così come disposto dall’art. 318-terd.lgs n. 68/2015.
    La difesa sottolinea come l’ente/persona giuridica non sia soggetto estraneo alla procedura di “monetizzazione” dell’illecito, atteso che, da un lato, le violazioni in esame scaturiscono – di norma – da problematiche coinvolgenti direttamente l’organizzazione aziendale, le risorse dell’impresa ed i limiti della struttura lavorativa, più che da un fatto personale del singolo agente; dall’altro lato, come sia del tutto pacifico che detti reati si estinguano anche in caso di pagamento della sanzione amministrativa da parte del datore di lavoro o persona giuridica.
    Il ricorrente rileva inoltre: a) come non possa essere trascurata la circostanza che la normativa antinfortunistica e le relative prescrizioni si rivolgono quasi interamente al datore di lavoro/imprenditore ed alla sua organizzazione lavorativa e struttura gerarchica; b) come per le violazioni più gravi sia addirittura prevista la responsabilità amministrativa degli enti; c) come l’art. 2049 cod. civ. stabilisca che i padroni e committenti sono responsabili per i fatti illeciti commessi dai loro domestici o commessi nell’esercizio delle loro incombenze; d) come la pubblica amministrazione sia civilmente responsabile per il fatto illecito dei propri dipendenti in presenza di un nesso di occasionalità necessaria tra la condotta causativa del danno e le funzioni esercitate; f) come – a norma dell’art. 6, comma 3, legge 689 del 1981 – la persona giuridica o l’ente sia obbligato in solido con il proprio rappresentante o dipendente autore della violazione, non potendo ritenersi che detta solidarietà venga meno in caso di reati contravvenzionali, come invece ritenuto dal Tribunale del riesame; g) come – a norma dell’art. 67 d.P.R. n. 268 del 1987 – l’ente pubblico debba tenere esenti i propri dipendenti da costi legati procedimenti penali e civili, potendosi poi rivalere nei loro confronti; h) come l’art. 197 cod. pen. sancisca espressamente che gli enti forniti di personalità giuridica – salvo lo Stato e gli enti territoriali – sono obbligati al pagamento in caso di insolvibilità del proprio rappresentante, amministratore o dipendente che sia stato condannato, di tal che sussiste uno specifico interesse della persona giuridica al pagamento in forma ridotta della sanzione prevista dal procedimento amministrativo per evitare le maggiori sanzioni comminate nel processo penale, alle quali sarebbe comunque esposta in forza del predetto art. 197 cod. pen.
    La difesa ha dunque concluso che il pagamento da parte della R.A.P. S.p.A. delle somme in contestazione era del tutto legittimo, dovuto e conforme al dettato normativo, e non in violazione di legge, ed ha pertanto insistito per l’annullamento del provvedimento di sequestro.

    Diritto

    1. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
    2. In via del tutto preliminare, deve essere rilevato come, contro i provvedimenti emessi in materia di sequestro preventivo o probatorio, il ricorso per cassazione sia ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). Come ha avuto modo di chiarire la Corte costituzionale, la disparità di trattamento rispetto ai ricorsi avverso i provvedimenti in materia di misure cautelari personali non può ritenersi irrazionale o contraria ai principi di eguaglianza e di difesa sanciti dagli artt. 3 e 24 Cost. stante la diversa tutela apprestata dall’ordinamento ai beni della libertà personale e della libertà patrimoniale. Il Giudice delle leggi ha invero evidenziato l’eterogeneità dei valori attinti in via cautelare dall’A.G.: “da un lato, l’inviolabilità della libertà personale, e, dall’altro, la libera disponibilità dei beni, che la legge ben può contemperare in funzione degli interessi collettivi che vengono ad essere coinvolti. Ciò comporta, dunque, la possibilità di costruire differentemente il “potere” del giudice di adottare le misure e, conseguentemente, la tipologia del controllo in sede di gravame, con i naturali riverberi che da ciò scaturiscono sul piano della difesa che gli interessati possono sviluppare” (Corte cost. n. 48/1994; n. 176/1994 e n. 229/1994).
    2.1. Ne discende che non possono essere coltivati nel ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in tema di misure cautelari reali tutti quei vizi che, pur formalmente dedotti in termini di violazione di legge, si traducano in eccezioni concernenti la motivazione del provvedimento. Ciò salvo non trasmodino nella mancanza assoluta di motivazione – anche sotto la forma della motivazione meramente apparente – in relazione ai presupposti di legge sostanziale o processuale, sì da riverberare in un vizio ex art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen.
    3. Definito il perimetro del controllo di legittimità in materia di sequestri, giudica il Collegio che nessuna violazione di legge sia ravvisabile nel provvedimento sottoposto al proprio scrutinio con specifico riguardo alla contestata sussistenza del fumus del delitto di peculato.
    3.1. Mette conto di rilevare brevemente – ed in linea teorica – come la normativa in materia di sicurezza e di igiene del lavoro preveda una duplice tipologia di sanzioni, di natura amministrativa e penale, e come a tali profili di responsabilità possa aggiungersi la responsabilità civile dell’autore del fatto illecito nei confronti del soggetto che sia stato eventualmente danneggiato.
    Non pare inoltre superfluo precisare che, in relazione agli illeciti di natura amministrativa, trova applicazione l’art. 6, commi 3 e 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689, là dove prevede la responsabilità della persona giuridica (datore di lavoro) al pagamento della sanzione in solido con l’autore – persona fisica – della violazione (responsabile legale o mero dipendente dell’ente) che abbia commesso l’illecito nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, salvo il regresso nei confronti di quest’ultimo.
    Diversamente, quanto ai reati contemplati dalla normativa de qua, versandosi in materia penale – in relazione alla quale la responsabilità è personale -, l’ente (datore di lavoro) non può rispondere penalmente delle contravvenzioni commesse dal proprio legale rappresentante o dipendente, salvo non ricorrano i presupposti per la responsabilità “amministrativa” derivante da reato ai sensi del d.lgs 8 giugno 2001, n. 231 (segnatamente ex art. 25-septies, per omicidio o lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro).
    La persona giuridica può invece essere chiamata a rispondere sul piano civile delle conseguenze pregiudizievoli provocate dal proprio addetto in forza della previsione dell’art. 2049 cod. civ., che contempla espressamente la responsabilità – per fatto altrui – del datore di lavoro per i danni cagionati dai propri dipendenti nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
    Con specifico alla responsabilità civile della P.A. per il reato commesso dal dipendente, questa Corte ha nondimeno avuto modo di precisare che l’ente può essere chiamato a rispondere civilmente soltanto qualora, tra il fatto dannoso e le mansioni esercitate, sussista un rapporto di occasionalità necessaria, che – ad esempio – ricorre quando il soggetto compie l’illecito sfruttando comunque i compiti svolti, anche se ha agito oltre i limiti delle sue incombenze e persino se ha violato gli obblighi a lui imposti, dovendo essere escluso detto rapporto solo quando il dipendente, nello svolgimento delle mansioni affidategli, commette un illecito penale per finalità di carattere personale, di fatto sostituite a quelle dell’ente pubblico di appartenenza ed, anzi, in contrasto con queste ultime (Sez. 6, n. 44760 del 04/06/2015, Cantora e altri, Rv. 265356).
    Va ancora aggiunto come la persona giuridica possa essere chiamata a rispondere del pagamento della sanzione pecuniaria applicata al proprio legale rappresentante, amministratore o dipendente ai sensi dell’art. 197 cod. pen., allorché si tratti di reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole ovvero commesso nell’interesse dell’ente.
    3.2. E’ ancora necessario premettere come, con riguardo ai reati contravvenzionali previsti dal d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 – che vengono appunto in rilievo nella specie -, il legislatore abbia previsto una specifica procedura amministrativa di estinzione, subordinata al verificarsi delle due condizioni dell’adempimento tempestivo della prescrizione impartita dall’organo di vigilanza e del pagamento in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni indicato dall’art. 21 comma 2 del decreto legislativo citato, di una somma di denaro pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.
    Costituisce principio di diritto ormai acquisito che, in relazione alle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, l’adempimento alle prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza e il pagamento della sanzione amministrativa effettuato, ai sensi dell’art. 24 d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, dal legale rappresentante della società faccia scattare l’effetto estintivo a favore del contravventore, amministratore o dipendente dell’ente all’epoca dell’accertamento (Sez. 3, n. 29238 del 17/02/2017, P.M. in proc. Cavaliere, Rv. 270148; Sez. 3, n. 18914 del 15/02/2012, Simone, Rv. 252394). Ed invero, una diversa interpretazione che impedisse il prodursi dell’effetto estintivo della contravvenzione in caso di pagamento della sanzione da parte dell’amministratore della persona giuridica, in luogo del contravventore persona fisica si risolverebbe in un’irragionevole limitazione dell’ambito di operatività della causa speciale di estinzione del reato, chiaramente introdotta dal legislatore allo scopo di interrompere l’illegalità e di ricreare le condizioni di sicurezza sul lavoro previste dalla normativa in materia a protezione dell’incolumità dei lavoratori, facendo passare in secondo piano l’interesse dello Stato alla punizione del colpevole.
    E’ dunque pacifico che l’ente possa legittimamente provvedere al (tempestivo) pagamento in sede amministrativa della somma di denaro (pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa) in luogo del proprio addetto o soggetto apicale, cosi da determinare – qualora ricorra anche l’ulteriore condizione dell’adempimento tempestivo alla prescrizione impartita dall’organo di vigilanza – l’effetto estintivo del reato contravvenzionale contestato.
    Il che tuttavia non significa che la persona giuridica sia solidalmente responsabile al pagamento della sanzione amministrativa funzionale all’estinzione del reato contravvenzionale – come erroneamente sostenuto dal ricorrente -, là dove la procedura – certamente amministrativa – di estinzione del reato contravvenzionale, nell’ambito della quale può legittimamente inserirsi anche la persona giuridica, non trasforma l’illecito penale in un illecito amministrativo e non vanifica, pertanto, la regola costituzionalmente presidiata dall’art. 27, comma primo, della nostra Carta Fondamentale, trattandosi di contravvenzioni rispetto alle quali non è contemplata la responsabilità “amministrativa” dell’ente ex d.lgs n. 231/2001.
    3.3. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la diretta attivazione della persona giuridica nell’ambito della procedura estintiva dell’illecito penale prevista dall’art. 24 d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, non può dunque ritenersi necessitata dalla previsione di una responsabilità (penale) in solido, ma può dipendere da regole interne all’ente ovvero dallo specifico rapporto contrattuale che lega ad esso il dipendente.
    Deve di contro convenirsi con la prospettazione della difesa, là dove ha posto in evidenza come, in capo alla persona giuridica, possa ravvisarsi uno specifico interesse all’estinzione del reato contravvenzionale commesso dal proprio addetto nello svolgimento dell’attività lavorativa per conto dell’ente stesso in relazione ai già sopra delineati profili di responsabilità civile per il fatto del dipendente, salva sempre la possibilità di rivalsa nei confronti di quest’ultimo ove ne ricorrano i presupposti.
    3.4. Sotto diverso aspetto, occorre ancora rilevare che, ferma la possibilità per l’ente di provvedere al pagamento della sanzione amministrativa con valenza estintiva della contravvenzione elevata al proprio dipendente, l’impiego di risorse economiche della persona giuridica a detto fine presuppone l’adozione di un atto formale da parte dell’ente che deliberi l’uscita di cassa, seguendo le procedure interne previste dal proprio statuto o comunque dal regolamento interno nonché previa verifica dei relativi presupposti. Come si è testé delineato, la responsabilità civile dell’ente per il fatto del proprio dipendente ex art. 2049 cod. civ. e l’obbligazione civile ex art. 197 cod. pen. non discendono automaticamente per il mero rapporto lavorativo fra ente e addetto, ma postulano la sussistenza delle specifiche condizioni sopra delineate (un rapporto di occasionalità necessaria fra l’illecito e le mansioni svolte dall’addetto, quanto alla responsabilità civile, la violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivesta dal colpevole ovvero la commissione nell’interesse dell’ente, l’obbligazione civile al pagamento della sanzione pecuniaria).
    4. Delineate le coordinate normative ed ermeneutiche che regolano la materia sub iudice e passando alla disamina del caso di specie, deve rilevarsi come, in linea teorica, la R.A.P. S.p.A., società in house del comune di Palermo (incaricata dei servizi e delle attività comunque connesse alla tutela dell’igiene e della sicurezza ambientale), potesse legittimamente impegnare risorse dell’ente per provvedere al pagamento della sanzione in forma ridotta prevista ai fini dell’estinzione dei reati attribuiti ai propri dipendenti. Si trattava difatti di contravvenzioni derivanti da violazioni della normativa in materia di infortuni sul lavoro strettamente connesse all’attività della società, contestate a soggetti che rivestivano cariche all’Interno della medesima società (segnatamente ai coindagati R.D., Presidente del C.d.A. di tale società, a F.L., dirigente dell’area manutenzione strade, a L.C., delegato per la sicurezza) ed ai capisquadra G.M., A.R. e R.S., dalle quali avrebbero potuto discendere le responsabilità dell’ente ai sensi degli artt. 2049 cod. civ. e 197 cod. pen., tali da far sorgere in capo alla società un interesse legittimo – sebbene non un obbligo – al pagamento tempestivo delle sanzioni in forma ridotta con valenza estintiva dell’illecito.
    4.1. Per quanto si è sopra già chiarito – e come correttamente evidenziato anche dal Collegio della cautela (v. pagina 12 del provvedimento in verifica) -, la destinazione all’estinzione di tali contravvenzioni delle risorse dell’ente, vincolate alla realizzazione di un interesse pubblico (segnatamente allo svolgimento di servizi connessi alla tutela dell’igiene e della sicurezza ambientale) presupponeva nondimeno l’adozione di un provvedimento formale da parte dell’organo d’amministrazione, previa verifica dell’esistenza di norme interne legittimanti la fuoriuscita di cassa e di uno specifico interesse della società alla pronta estinzione degli illeciti (connesso ai profili di responsabilità civile – e non penale – sopra delineati).
    Provvedimento formale che, come ineccepibilmente chiarito dal Giudice a quo, nella specie, non risulta essere mai stato deliberato dalla persona giuridica, là dove M.C. ordinava il pagamento di cospicue somme prelevate dalla cassa dell’ente appuntando di suo pugno il riferimento alla delibera adottata dal C.d.A. della R.A.P. S.p.A. nella seduta del 27 ottobre 2016, in effetti mai adottata (da cui la contestazione di falso di cui ai capi g) ed h).
    4.2. Correttamente il Collegio palermitano ha pertanto stimato sussistente il fumus del reato di peculato posto a base del provvedimento ablativo, là dove ha ritenuto – tenuto conto delle emergenze processuali sin qui acquisite al procedimento e rammentate nell’ordinanza in disamina – che M.C., nell’ordinare l’estinzione di reati contravvenzionali contestati ai dipendenti della società con l’impiego di risorse dell’ente, abbia conferito al denaro pubblico – di cui aveva la disponibilità giuridica in virtù dell’ufficio ricoperto – una destinazione non conforme agli scopi di pubblico interesse ad esso sottostanti, stante l’assenza di un provvedimento formale ricognitivo dell’esistenza di un obbligo giuridico o comunque di un interesse, concreto ed effettivo, della persona giuridica a provvedere in tale senso.
    4.3. Ineccepibile si appalesa anche il precipitato giuridico del ragionamento seguito dal Tribunale: secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, ai fini del peculato, il concetto di “appropriazione” comprende anche la condotta di “distrazione”, in quanto imprimere alla cosa una destinazione diversa da quella consentita dal titolo del possesso significa esercitare su di essa poteri tipicamente proprietari e, quindi, impadronirsene (ex plurimis, da ultimo, Sez. 6, n. 25258 del 04/06/2014, Pg in proc. Cherchi e altro, Rv. 260070).
    5. Dal rigetto del ricorso consegue de iure la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

    P.Q.M.

    rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
    Così deciso il 13 giugno 2019

  • Responsabilità degli enti ex 231/2001: la frode sportiva entra tra i reati presupposto

    Con la Legge 3 maggio 2019 n. 39, recante la “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulle manipolazioni sportive” il tema della responsabilità amministrativa degli enti è entrato direttamente nel mondo dello sport.

    La citata normativa, recependo le direttive europee, ha inserito alcuni nuovi reati nell’elenco del D.Lgs. 231/01 al fine di prevenire la commissione di illeciti in ambito sportivo.

    È stato ampliato il catalogo delle condotte illecite rilevanti D. Lgs. ex 231/01, sia in relazione all’organizzazione di giochi e scommesse e sia inserendo quali reati presupposto, il delitto di frode sportiva.

    Con particolare riferimento a quest’ultima novità, si tratta di una previsione normativa sostanzialmente diretta alle società sportive, soprattutto a quelle professionistiche. Si apre, quindi, un nuovo fronte di possibili sanzioni da parte dell’ordinamento per la condotta illecita del proprio management.

    Solo un MOGC adeguato ed efficace, quindi, può esimere l’ente dalle sanzioni amministrative.

  • Violazione di norme di sicurezza sul lavoro e sequestro preventivo dell’azienda

    Cassazione Penale, 24 aprile 2013, n. 18603 –

    Fatto

    1. – Con atto in data 28.1.2013, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Firenze ha proposto ricorso avverso l’ordinanza in data 9/24.12.2012 con la quale il tribunale di Firenze ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Firenze in data 10.9.2012, con cui quest’ultimo giudice ha disposto il sequestro preventivo della società V. s.rl e della relativa azienda, della società R. Autotrasporti s.r.l. e della relativa azienda, della società SPS s.r.L e della relativa azienda, nel quadro del procedimento penale instaurato a carico di S. C. (cui tutte le strutture imprenditoriali sopra indicate sono apparse riferibili) in relazione al reato di lesioni personali colpose commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ai danni del lavoratore G. T.

    Con il provvedimento impugnato, il tribunale fiorentino ha evidenziato l’inammissibilità del sequestro preventivo in relazione a un’attività imprenditoriale, atteso il carattere prettamente ablatorio (e non già interdittivo) della misura cautelare in esame, tale da imporre la riferibilità esclusivamente ad una res pertinente al reato, con la conseguente sequestrabilità dei soli beni, e non già di un’impresa o di un’attività imprenditoriale, vieppiù a fronte della piena ricorribilità ai rimedi specifici di cui al d.lgs. n. 231/2001 (in tema di responsabilità amministrativa degli enti) esperibili anche in relazione al delitto di lesioni personali gravi.

    Con l’impugnazione proposta, il procuratore ricorrente censura il provvedimento del tribunale di Firenze per violazione della legge processuale penale, avendo il giudice a quo erroneamente ritenuto che il sequestro in esame fosse volto all’imposizione di un’inibitoria nei confronti di un’attività imprenditoriale, e non già di un vincolo reale su beni riguardanti nella loro materialità, laddove, al contrario, detto provvedimento cautelare era stato richiesto e disposto sulle società e sulle aziende costituenti il coacervo dei beni che l’imprenditore destina alla propria impresa.

    Proprio tali beni, nella specie, avevano costituito il mezzo attraverso il quale l’indagato ha commesso il reato allo stesso contestato, atteso che al C. è stata propriamente ascritta la realizzazione di un’organizzazione imprenditoriale del tutto priva di qualsivoglia forma di cautela o di misura precauzionale funzionale alla sicurezza e all’incolumità dei lavoratori impiegati.

    Nessuna rilevanza, sotto altro profilo, può ricollegarsi, secondo il ricorrente, alle previsioni di cui al d.Lgs. n. 231/2001, stante la diversità dei presupposti delle misure cautelari disciplinate da tale testo normativo e la misura ablatoria in esame, nella specie immediatamente destinata ad inibire al C. l’esercizio di un’attività imprenditoriale pericolosa mediante l’uso dei beni strumentali di cui il medesimo ha la disponibilità.

    Diritto

    2. – Il ricorso è fondato.

    Al di là della pacifica e indiscutibile insequestrabilità delle società commerciati in quanto tali (come erroneamente indicato nell’originario provvedimento di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Firenze), vale sotto altro aspetto evidenziare come la giurisprudenza di legittimità, in tema di sequestro preventivo di aziende, abbia conosciuto alterne vicende con riguardo al tema della sequestrabilità delle aziende strutturate per lo svolgimento di attività lavorativa con prevalente impiego di lavoratori privi di permesso di soggiorno.

    Secondo un primo orientamento, deve ritenersi legittimo il sequestro preventivo di immobili, strutture e apparecchi costituenti l’azienda funzionalmente ed economicamente produttiva, allorché essi siano impiegati per lo svolgimento dell’attività lavorativa prevalente di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno, essendo l’imposizione del vincolo funzionale ad impedire la prosecuzione dello sfruttamento di manodopera illegale (Cass., Sez. 1, n. 18550/2009, Rv. 243560).

    Viceversa, secondo altro orientamento, deve escludersi l’assoggettabilità a sequestro preventivo dell’immobile, delle strutture e degli apparecchi costituenti l’azienda funzionante ed economicamente produttiva in ragione dell’occupazione non totalitaria o prevalente di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, in quanto tali beni non sono in rapporto di pertinenzialità rispetto al reato di cui all’art 22, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e succ. modd.. (Cass., Sez. 1, n. 34605/2007, Rv. 237683).

    I termini del contrasto insorto, e qui rapidamente richiamato, non hanno peraltro mai investito la questione della sequestrabilità in sé dell’azienda, come bene produttivo (cfr. l’art 2555 cc. secondo cui l’azienda è “il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”), bensì il suo eventuale rapporto di pertinenzialità rispetto al reato.

    Sul punto, la giurisprudenza di questa corte di legittimità ha costantemente avuto modo di sottolineare come, in materia di sequestro preventivo, oggetto della misura cautelare reale può essere anche un’intera azienda, ove sussistano indizi che anche taluno soltanto dei beni aziendali, proprio per la sua collocazione strumentale, sia utilizzato per la consumazione del reato, a nulla rilevando la circostanza che l’azienda svolga anche normali attività imprenditoriali (Cass., Sez. 6, n. 27340/2008, Rv. 240574; Cass. Sez. 3, n. 6444/2007, Rv. 238819; Cass., Sez. 3, n. 47918/2003, Rv. 226896; Cass., Sez. 6, n. 36773/2003, Rv. 226820; Cass., Sez. 5, n. 25489/2002, Rv. 222065 Cass., Sez. 6, n. 29797/2001, Rv. 219855).

    Deve pertanto ritenersi emessa in violazione di legge l’ordinanza in questa sede impugnata dal procuratore della repubblica di Firenze, nella parte in cui esclude in via di principio la suscettibilità dell’azienda a costituire oggetto di sequestro preventivo, indipendentemente dall’indagine di merito riguardante il rapporto di pertinenzialità della misura rispetto al reato, ovvero l’eventuale proporzionalità di detta misura cautelare rispetto alle esigenze cui è destinata.

    Proprio su tale ultimo aspetto, varrà richiamare il principio sancito da Cass., Sez. 5, n. 8152/2010, Rv. 246103, nella parte in cui ammonisce come i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, dettati dall’art. 275 cp.p. per le misure cautelari personali, devono ritenersi applicabili anche alle misure cautelari reali e devono costituire oggetto di valutazione preventiva e non eludibile da parte del giudice nell’applicazione delle cautele reali, al fine di evitare un’esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata. Ne consegue che, qualora detta misura trovi applicazione, il giudice deve motivare adeguatamente sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato della misura cautelare reale con una meno invasiva misura interdittiva.

    3. – Il riscontro della fondatezza del ricorso in questa sede proposto dal procuratore della Repubblica di Firenze comporta il riconoscimento dell’invalidità del provvedimento impugnato per violazione legge, con la conseguente pronuncia del relativo annullamento e il rinvio al Tribunale di Firenze per un nuovo esame.

    P.Q.M.

    Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo esame.

  • Limiti della posizione di garanzia del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione -non è prevista la continua verifica dell’esecuzione delle opere-

    Tribunale di Como, Sez. Pen., 26 febbraio 2014, n. 270

    IL TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
    IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
    REPUBBLICA ITALIANA

    In Nome del Popolo Italiano
    Il Giudice di Como Dr. Vittorio ANGHILERI
    all’udienza del 12/02/2014 ha pronunciato e pubblicato la seguente
    SENTENZA

    CONTRO
    M.G. n. Omissis elett. dom.to co lo studio dell’Avv. V.
    LIBERO PRESENTE
    Difeso di fiducia dall’Avv. Giuliana V. del Foro di Lecco – presente –
    Difeso di fiducia dall’Avv. Vittorio G. sostituito con delega dall’Avv. Stefano DD.

    IMPUTATO

    reati di cui agli artt. 113, 589 co. 1 e 2 e 4 c.p. e 590, comma 1, 2, 3 e 4 c.p., (in relazione alle norme prevenzionali sotto specificate), in relazione all’art. 2087 c.c., poiché, in qualità di Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione delle opere sopracitate, nonché redattore del “programma di demolizione” (nomina del 15.10.2010);
    in cooperazione con R.D. (che ha definito la propria posizione con rito alternativo R.G.N.R. 8061/11), cagionava il decesso di R.R., nonché lesioni personali a C.A. e F.F. consistite rispettivamente in “grave trauma cranio-facciale con ematoma extra e subdurale acuto frontale destro” e “frattura branca ischio-pubica e acetabolo sx in trauma maggiore”, da cui derivava una malattia nel corpo guarita per F.F. in 106 giorni e per C.A. in oltre 197 giorni, con incapacità per entrambi di attendere alle ordinarie occupazioni per eguale periodo di tempo, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e segnatamente:
    – per non aver verificato, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte dell’impresa esecutrice E. s.n.c., delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro durante le fasi di demolizione dell’edificio oggetto dei lavori, con particolare riferimento alla fase lavorativa di demolizione del “balcone” sito al secondo piano dell’edificio in fase di ristrutturazione – lato cortile interno – successivamente crollato (art. 92, comma 1, lett. a D.L.vo 81/08, in relazione ai punti 3, 4 e 5 del “Piano di demolizione”, parte integrante del piano di sicurezza e coordinamento);
    – per non avere adeguato il piano di sicurezza e coordinamento in relazione all’evoluzione dei lavori e alle modifiche intervenute; in particolare con riferimento alle scelte progettuali e organizzative, alle procedure e alle misure preventive e protettive da adottare durante l’esecuzione dei lavori di demolizione del predetto “balcone”, attese – sia la modifica delle modalità operative attuata durante l’esecuzione dei lavori, che le diverse modalità di realizzazione dello stesso rispetto ai “balconi” già demoliti, nonché per non avere verificato l’idoneità del piano operativo di sicurezza redatto dall’impresa esecutrice, da considerare come piano di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest’ultimo (art. 92, comma 1, lett. b D.L.vo 81/08 in relazione ai punti 2.2.4. lett. a), 2.2.3. lett. f), 2.1.1, lett. a) b) e) D.L.vo 81/08);
    – per non avere sospeso i lavori di demolizione dell’edificio oggetto dei lavori, attese le modalità operative adottate dall’impresa esecutrice, difformi da quelle indicate nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano di demolizione (art. 92, comma 1, lett. f D.L.vo 81/08); cosicché ì lavoratori R.R., C.A. e F.F., nell’atto di eseguire la demolizione del “balcone” sito al secondo piano dell’edificio in fase di ristrutturazione – lato cortile interno – lavorando sullo stesso, precipitavano da un’altezza dì circa 7 metri a causa dell’improvviso cedimento del manufatto, rimanendo altresì schiacciati dalla struttura stessa del “balcone” crollato e riportando:
    R.R. lesioni consistite in “trauma alla faccia posteriore dell’emisoma destro”, che ne cagionavano il decesso in data 18.3.2011;
    C.A. lesioni” personali consistite in “grave trauma cranio-facciale con ematoma extra e subdurale acuto frontale destro ” da cui derivava una malattia nel corpo guarita in 106 giorni;
    F.F. lesioni personali consistite in “frattura branca ischio-pubica e acetabolo sx in trauma maggiore”, da cui derivava una malattia nel corpo guarita in oltre 197 giorni;
    In Tavernerio, in data 18.3.2011.
    E’ presente l’Avv. Giuseppe P. del Foro di Lecco per la P.C. INAIL
    Con l’intervento del Pubblico Ministero Dott.ssa R., delegato

    Conclusioni delle parti
    PM: condanna ad anni 1 di reclusione
    P.C. INA1L : conclusioni scritte e nota spese
    Difesa assoluzione

    FattoDiritto

    Con decreto datato 3.10.2012 il Gup di Como disponeva il rinvio a giudizio di M.G. per rispondere del delitto di omicidio colposo in persona di R.R. e di lesioni personali colpose gravi in danno di C.A. e F.F. in relazione all’incidente sul lavoro verificatosi in Tavernerio il 18.3.2011.
    In precedenza R.D., titolare della ditta E. snc. datore di lavoro degli infortunati, aveva definito la propria posizione ex art.444 cpp.
    L’imputazione era formulata a carico di M.G. in qualità di coordinatore per la progettazione e l’esecuzione delle opere di demolizione di un edificio nonché redattore dei programma di demolizione.
    All’udienza preliminare gli eredi del deceduto, le persone offese C. e F. e I’INAIL si costituivano parte civile.
    Nel corso del dibattimento erano escussi i testi addotti dalle parti e il prevenuto sì sottoponeva all’esame.
    All’odierna ultima udienza tutte le parti civili ad eccezione dell’INAIL revocavano la costituzione.
    Dichiarata l’utilizzabilità di tutti gli atti ritualmente acquisiti al fascicolo, terminata la discussione, questo Giudice pronunciava sentenza di assoluzione dell’imputato perché il fatto non costituisce reato.
    Appare opportuno premettere che la ricostruzione dei fatti materiali oggetto dell’attuale processo è pacifica e non contestata tra le parti nel senso che risulta accertato che le tre persone disgraziatamente coinvolte nell’infortunio sono precipitate da un’altezza di 7 metri a causa del cedimento del balcone che erano intente a demolire e sul quale stavano lavorando.
    E’ del tutto evidente la macroscopica imprudenza in cui sono incorsi gli operai, imprudenza tollerata e non impedita dal datore di lavoro R.D., che ha evidentemente riconosciuto la propria responsabilità patteggiando.
    Risulta altresì pacifico che nel cantiere ove si è verificato l’incidente stava operando una sola ditta, la E. snc di R.D.; non si pongono quindi problemi relativi al coordinamento di più imprese operanti nello stesso cantiere.
    Ciò premesso, osserva il Giudice che il capo di imputazione addebita all’imputato, nella sua qualità di coordinatore per la progettazione e l’esecuzione delle opere di demolizione di un edificio nonché redattore del programma di demolizione, 1) di non aver verificato, con opportune azioni di coordinamento e di controllo, l’applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro durante le fasi di demolizione dell’edificio oggetto dei lavori, con particolare riferimento alla fase lavorativa di demolizione del balcone sito al secondo piano dell’edificio in fase di ristrutturazione-lato cortile interno- successivamente crollato;
    2) di non avere adeguato il piano di sicurezza e coordinamento in relazione all’evoluzione dei lavori e alle modifiche intervenute; in particolare con riferimento alle scelte progettuali e organizzative, alle procedure e alle misure preventive e protettive da adottare durante l’esecuzione dei lavori di demolizione del predetto balcone, attese sia la modifica delle modalità operative attuata durante l’esecuzione dei lavori, che le diverse modalità dello stesso rispetto ai balconi già demoliti, nonché per non avere verificato l’idoneità del piano operativo di sicurezza redatto dal! “impresa esecutrice;
    3)di non avere sospeso i lavori di demolizione dell’edificio oggetto dei lavori attese le modalità operative adottate dall’impresa esecutrice, difformi da quelle indicate nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano di demolizione.

    Giova ribadire che M.G. è chiamato a rispondere dei fatti contestati nel suo specifico ruolo di coordinatore per la progettazione e l’esecuzione delle opere di demolizione e di redattore del programma di demolizione.
    Il fondamentale ed indiscutibile principio di portata generale secondo cui la sussistenza di responsabilità di uno dei soggetti portatori di una funzione di garanzia (quale ad esempio la sussistenza della responsabilità del datore di lavoro) non esclude automaticamente la responsabilità di una delle altre figure può, se mal interpretato, trarre in inganno (“In tema di omicidio colposo, allorquando l’obbligo di impedire l’evento ricada su più persone che debbano intervenire o intervengano in tempi diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di un altro soggetto, parimenti destinatario dell’obbligo di impedire l’evento, configurandosi, in tale ipotesi, un concorso di cause ai sensi dell’art. 41, comma primo, cod. pen. “. (Cassazione, Sezione 4, Sentenza n. 37992 del 11/07/2012 Ud. (dep. 01/10/2012 ) Rv. 254368).
    Le responsabilità dei diversi soggetti garanti, infatti, sono concorrenti e devono tutte contribuire ad assicurare l’incolumità del lavoratore; ciò non contrasta, tuttavia, col fatto che ciascun garante potrà essere riconosciuto responsabile e, quindi, dovrà essere condannato soltanto se gli sia imputabile una qualche forma di colpa riconducibile a quelli che sono i suoi specifici obblighi. Ogni garante, infatti, risponde (solo) per gli obblighi che sono suoi propri.
    Questo principio, di portata generale, è stato chiaramente affermato in una recente sentenza della Suprema Corte che fa il punto sui profili principali di questa complessa materia:
    “In tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore per la progettazione, ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. n. 494 del 1996, ha essenzialmente il compito di redigere il piano di sicurezza e coordinamento (PSC), che contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, apprestamenti ed attrezzature per tutta la durata dei lavori; diversamente, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 5 stesso D.Lgs., ha i compiti: (a) di verificare, con opportune azioni di coordinamento e di controllo, l’applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza; (b) di verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS), piano complementare di dettaglio del PSC, che deve essere redatto da ciascuna impresa presente nel cantiere; (c) di adeguare il piano di sicurezza in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, di vigilare sul rispetto del piano stesso e sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni. Trattasi di figure le cui posizioni di garanzia non si sovrappongono a quelle degli altri soggetti responsabili nel campo della sicurezza sul lavoro, ma ad esse si affiancano per realizzare, attraverso la valorizzazione di tuia figura unitaria con compiti di coordinamento e controllo, la massima garanzia dell’incolumità dei lavoratori. (Cassazione, Sezione 4, Sentenza n. 18472 del 04/03/2008 Ud. (dep. 08/05/2008) Rv. 240393.
    Insieme con questi principi di portata generale che rendono semplicemente più chiara e comprensibile la norma di legge, la giurisprudenza di legittimità ha però offerto un ulteriore contributo di chiarificazione precisando che non si può richiedere al coordinatore per la sicurezza (neppure a quello in fase esecutiva) un tipo di vigilanza continua e diretta che spetta, invece, ad altre figure e, in primo luogo, al datore di lavoro:
    “Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, oltre ai compiti che gli sonò affidati dall’art. 5 D.Lgs. n. 494 del 1996, ha una autonoma funzione di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni, e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto). (Fatto commesso prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81 del 2008 e del D.Lgs. n. 106 del 2009“). (Cassazione, Sezione 4, Sentenza n. 18149 del 21/04/2010 Ud. (dep. 13/05/2010 ) Rv. 247536).
    In altra sentenza, parlando specificamente del datore di lavoro in materia edile e specificando la differente funzione di garanzia che compete al datore di lavoro e al coordinatore per la sicurezza anche in fase esecutiva, la Suprema Corte ha chiarito:
    “Il responsabile dei lavori edili è titolare di una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori, ed ha, pertanto, l’obbligo di predisporre e fare osservare i presidi di sicurezza richiesti dalla legge per l’esecuzione dei predetti lavori, a nulla rilevando la compresenza di un “coordinatore della sicurezza in fase di progettazione” e di un “coadiutore della sicurezza in fase di esecuzione”, a loro volta titolari di autonome e concorrenti posizioni di garanzia … . (Cassazione, Sezione 4, Sentenza n. 17634 del 10/03/2009 Ud. (dep. 24/04/2009 ) Rv. 243996 ).
    Ovviamente il suo compito di “verifica” (così come previsto dal citato Decreto legislativo 494/96) non può essere confuso con quello di “vigilanza” assidua del datore di lavoro.
    Deve essere ricordato che il citato Decreto legislativo 626/94 (ma, questa volta, all’articolo 35, inerente gli obblighi del datore di lavoro) prevede che “Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché durante l’uso delle attrezzature di lavoro siano rispettate le disposizioni di cui ai commi 4 bis e 4 ter. All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore dì lavoro prende in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; b) i rischi presenti nell’ambiente dì lavoro; c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse… Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano: a) installate in conformità alle istruzioni dei fabbricante; b) installate correttamente… c bis) disposte in maniera tale da ridurre i rischi dell’utilizzatore per le altre persone; il successivo articolo 36 bis Decreto legislativo citato si riferisce poi al tema specifico delle attrezzature per i lavori in quota, elencando gli obblighi del datore di lavoro in materia di protezione individuali e collettive: sarebbe quindi toccato al datore di lavoro (concretamente presente nel caso di specie) imporre l’uso effettivo di questi sistemi di protezione in quella specifica occasione).
    Ciò posto in punto di diritto e venendo al caso concreto, rileva il Giudice che nessun addebito è stato mosso all’imputato per quanto concerne la correttezza del piano di sicurezza e coordinamento da lui predisposto.
    Sia l’ing. C., esperto in sicurezza, sia l’arch. V., progettista e direttore dei lavori, hanno riferito circa la correttezza del piano redatto da M.G. con particolare riferimento al divieto per gli operai di lavorare sulle strutture in demolizione.
    In effetti anche l’isp. dell’ASL M., teste dell’accusa, addebita all’imputato di non aver “verificato con opportune azioni di coordinamento e controllo l’applicazione da parte dell’impresa esecutrice delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza (v. dichiarazioni M. a p.205), con ciò sottintendendo che se le corrette disposizioni del piano di sicurezza fossero state puntualmente osservate l’incidente non si sarebbe verificato.
    Il teste M. insiste invece sulla mancata evidenziazione nel piano di sicurezza della circostanza che non tutti i balconi da demolire fossero uguali, nel senso che qualcuno aveva una vera e propria armatura che lo rendeva più stabile mentre quello crollato era dotato di ferri che lo ancoravano alla struttura dell’edificio ma non era propriamente armato, presumibilmente perché più vecchio.
    Sul punto si osserva che il psc prevedeva l’obbligo per il datore di lavoro di verificare le condizioni di stabilità, solidità e conservazione della struttura.
    Trattasi di verifica da effettuarsi durante la fase di esecuzione dei lavori ad opera di chi si trova ad operare quotidianamente in cantiere, e cioè il datore di lavoro o il preposto.
    Ciò che l’accusa contesta sostanzialmente a M.G. è : la omessa verifica della correttezza delle modalità operative di esecuzione dei lavori da parte dell’impresa E. (punto I), il mancato adeguamento del psc in relazione all’evoluzione delle opere di demolizione (punto 2), la mancata sospensione dei lavori attese le irregolari modalità operative poste in essere dall’impresa esecutrice.
    Per valutare la condotta del prevenuto occorre rifarsi ai principi giurisprudenziali innanzi richiamati.
    Il teste V., progettista e direttore dei lavori, ha affermato di avere effettuato una decina di riunioni con M.G. e con il titolare R. prima dell’inizio dei lavori; dall’inizio dei lavori vi erano state altre riunioni presso l’ufficio del coordinatore e tre sopralluoghi in cantiere in data 2, 9 e 11 marzo, come documentato dai verbali acquisiti agii atti (il fatto contestato è del 18 marzo e cioè tre giorni lavorativi dopo l’ultimo sopralluogo, posto che in mezzo vi sono stati la festa per i 150 anni della Repubblica il 17 marzo ed un fine settimana).
    Gli interessati avevano deciso che non sarebbe stato possibile operare su un ponteggio per la distanza dalla struttura; non era neppure possibile – data la ristrettezza dello spazio a disposizione – far entrare una benna che arrivasse all’altezza dei balconi da demolire, anche perché addossato all’edificio da demolire poggiava altro stabile che sarebbe stato compromesso con l’uso di un mezzo meccanico.
    Tali scelte operative, concordate da V., R. e M., sono state ritenute corrette dall’ing.C., consulente della difesa, mentre l’ing. B., consulente del PM, ha riferito che secondo lui ci sarebbe stato lo spazio per allestire un ponteggio.
    In ogni caso la conclusione unanime dei testi escussi è stata quella che “l’unica cosa da non fare era di stare sul balcone da demolire”(per usare le parole dello stesso ing. B.). Gli operai avrebbero dovuto operare stando all’interno dell’edificio e sporgersi a demolire i balconi restando ancorati alla struttura mediante l’uso di cinture di sicurezza.
    Tutti i testi e consulenti sentiti concordano inoltre sul fatto che era compito del preposto far osservare la corretta e prudente esecuzione delle opere così come indicato nel psc.
    L’imputato ha riferito che in precedenza (i lavori erano iniziati l’8 febbraio) l’impresa non aveva segnalato alcun problema.
    Il teste A., membro del comitato paritetico di sicurezza della Provincia di Como, ha dichiarato di essersi recato due volte in cantiere e di non avere rilevato irregolarità.
    La persona offesa T. ha riferito di avere visto M.G.in cantiere 4 o 5 volte.
    Nel verbale di accesso datato 2.3.2011 si afferma espressamente che gli operai devono “accedere in quota solo se imbragati” (f. 348.).
    L’evento si è verificato in pochi minuti, dopo la pausa pranzo, quando i lavori di demolizione del terrazzo erano appena iniziati.
    Era obbligo del datore di lavoro, tenuto ad una vigilanza assidua e continua – a differenza del coordinatore, come specificato infra – impedire la condotta gravemente imprudente posta in essere dalle vittime.
    In conclusione la condotta posta in essere da M.G. riflette correttamente quelli che sono gli obblighi stabiliti dalla legge ed esplicitati dalla giurisprudenza per la figura del coordinatore, figura che -giova ribadire- non può confondersi con quella del datore di lavoro o del preposto.
    Ad abundantiam si osserva – circa una considerazione svolta dalla p.c. INAIL- che il disordine del cantiere e in particolare l’assenza del convogliatore di detriti (vedi fotografie in atti) non ha avuto alcun ruolo nella causazione dell’evento.

    P .Q. M.

    Il Tribunale di Como
    Visto l’articolo 530 codice procedura penale
    ASSOLVE M.G. dall’imputazione a lui ascritta perché il fatto non costituisce reato.
    Indica il termine di giorni 30 per il deposito della motivazione.

  • Quarto rapporto ANAC. Nel 2018 raddoppiate le segnalazioni whistleblowing.

    Dal rapporto presentato dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) pubblicato in data 16 luglio 2019 risulta evidente una significativa crescita delle segnalazioni di condotte illecite tramite il sistema “whistleblowing”.

    Nel 2018 Anac ha ricevuto ben 783 segnalazioni di whistleblowing, per una media di circa 65 segnalazioni al mese.

    Trattasi di numero superiore al doppio di quello registrato l’anno precedente (364 segnalazioni).

    Nei primi sei mesi del 2019 sono state registrate 439 segnalazioni, confermandosi quindi trend crescente di segnalazioni derivante dal passare del tempo e dalla diffusione della conoscenza dello strumento (circa 73 segnalazioni al mese).

    Ttrattasi di segnalazioni pervenute mediante il sistema informatico protetto per il whistleblowing, gestito da ANAC tramite il proprio portale web.

    A seguito delle segnalazioni ANAC ha provveduto a dare comunicazioni alle conpetenti Autoritá.

    E così, nel 2018 sono state inviate 20 segnalazioni alla Procura della Repubblica e 19 alla Corte dei Conti, con significativo aumentro nei primi 6 mesi del 2019 durante i quali sono stati effettuati 33 invii di comunicazione di nottizia di reato alle Procure della Repubblica e 29 alla Corte dei Conti.

    Non mancano segnalazioni a cui sono conseguiti arresti (per corruzione) o licenziamenti (per assenteismo).

    Si può quindi concludere per un notevole miglioramento del numero – ma anche della qualità (fondateza)- delle segnalazioni che si presentano sempre più circostanziate e specifiche.

    Indubbia è quindi la crescita di fiducia nell’istituto che, come noto, garantisce l’anonimato del segnalante.

  • Infortunio sul lavoro: i molteplici presupposti della responsabilità penale del datore

    Cassazione penale, sez. III, sentenza 06/11/2018 n° 50000

    CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
    SEZIONE TERZA PENALE
    Sentenza 25 maggio – 6 novembre 2018, n. 50000

    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

    Dott. CAVALLO Aldo – Presidente –

    Dott. ROSI Elisabetta – Consigliere –

    Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere –

    Dott. MENGONI Enrico – Consigliere –

    Dott. ANDRONIO Alessandro – rel. Consigliere –

    ha pronunciato la seguente:
    SENTENZA

    sul ricorso proposto da:

    P.M., nato a (OMISSIS);

    avverso la sentenza del 15/11/2017 della CORTE APPELLO di MILANO;

    visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

    udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;

    udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. SPINACI SANTE che ha concluso chiedendo: rigetto del ricorso.

    udito il difensore l’avvocato De Palma si riporta ai motivi del ricorso e ne chiede l’accoglimento.

    Svolgimento del processo

    1. – Con sentenza del 15 novembre 2017 la Corte d’appello di Milano, a seguito di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza del 20 novembre 2015, ha parzialmente riformato la sentenza del 18 giugno 2014, emessa dal Tribunale di Milano, che aveva condannato l’imputato, vice presidente del Consiglio di Amministrazione della T.T.N. s.p.a. e titolare di specifica delega in ordine alla sicurezza e igiene sul lavoro e alla prevenzione degli infortuni e incendi, per aver causato al dipendente Z.A.D. lesioni personali gravi, consistite in un’ustione di terzo grado alla gamba destra, da cui era derivata una malattia superiore a quaranta giorni, per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia aggravata dalla violazione delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro di cui all’art. 41 c.p., commi 1 e 3, art. 590 c.p., commi 1, 2 e 3, art. 81 c.p., comma 1, art. 77, commi 3 e 4, lett. f), in relazione al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 87, comma 2, lett. d), in particolare per la mancata adozione di adeguati dispositivi antinfortunistici utili a prevenire il rischio di ustioni ai lavoratori e, dunque, non conformi ai requisiti di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 76, perchè non completamente protettivi.

    La Corte d’appello di Milano ha riconosciuto la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p., nonchè dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6), e la prevalenza della medesima sull’aggravante contestata e ha ridotto la pena, sostituendola, ex L. n. 689 del 1981, art. 53, con Euro 10.000,00 di multa.

    2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.

    2.1. – Con il primo motivo di impugnazione, si censurano la violazione degli artt. 590, 40, 41 e 43 c.p., D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 76, 77 e 79 e art. 2087 c.c. e il vizio di motivazione sui medesimi profili. In particolare, secondo la difesa, i dati probatori acquisiti nelle fasi di merito dimostravano che le cause dell’incidente dovevano essere ravvisate, come affermato altresì dalla Corte d’appello nella sentenza del 2014 in relazione all’assoluzione del coimputato P.E., nel mancato utilizzo da parte del lavoratore offeso della passerella appositamente approntata per evitare ogni rischio, da lui stesso utilizzata nelle prove a freddo relative a quella specifica lavorazione, svolte nel medesimo giorno. Sul punto si ritiene illogica e contraddittoria la sentenza impugnata, che, travisando quanto emerso in dibattimento, avrebbe ritenuto che l’imputato fosse venuto meno al proprio dovere di vigilanza per non aver provveduto a fare assistere il lavoratore infortunato da altro personale durante lo svolgimento dell’operazione. Secondo la difesa, le prove acquisite smentirebbero tale assunto, dimostrando: che l’imputato aveva predisposto una squadra di lavoratori (compresa la persona offesa) particolarmente esperti, posti sotto la direzione del tecnico qualificato S.; che erano state effettuate tutte le necessarie prove per individuare ogni possibile rischio; che durante le varie valutazioni si era rilevato quale unico pericolo ipotizzabile il possibile contatto tra la gamba del lavoratore e la parte superiore dell’anello da temprare, e si era dunque provveduto all’adozione di una passerella movibile; che tutti i lavoratori del gruppi erano stati adeguatamente formati per lo svolgimento delle specifiche lavorazioni; che il giorno dell’infortunio era stata effettuata una prova “a freddo” in cui il lavoratore aveva di fatto utilizzato l’apposita passerella; che la stessa passerella era di peso adeguato, perchè solitamente utilizzata per svolgere la lavorazione.

    Parimenti contraddittoria, secondo la prospettazione difensiva, risulta la motivazione dei giudici del rinvio in ordine alla ritenuta responsabilità a titolo di “colpa speciale”, per la mancata adozione di materiale idoneo allo svolgimento delle lavorazioni in esame. A parere della difesa, infatti, l’uso della passerella avrebbe escluso ogni rischio di possibile infortunio e, dunque, non vi sarebbe stata alcuna necessità di adottare ulteriori dispositivi di protezione individuali. Comunque, anche se il soggetto fosse stato dotato del necessario equipaggiamento, la manovra realizzata, secondo una massima di comune esperienza, avrebbe comportato il sollevamento del pantalone oltre la caviglia, determinando la medesima conseguenza lesiva.

    In ultimo, si censura la carenza motivazionale in ordine alle valutazioni sulla condotta tenuta dal lavoratore che, secondo il ricorrente, doveva necessariamente ritenersi fattore interruttivo del nesso causale, in quanto del tutto eccezionale ed imprevedibile da parte del datore di lavoro. A tale proposito, per la difesa, la Corte d’appello, nell’escludere la condotta del dipendente quale fattore interruttivo del nesso causale, avrebbe immotivatamente omesso di considerare: che il lavoratore rimasto infortunato aveva ricevuto una compiuta e specifica informazione su ogni aspetto della lavorazione, compreso il necessario utilizzo della passerella; che aveva partecipato alla lavorazione per tutti i mesi precedenti; che il giorno prima dell’infortunio si era svolta una prova a freddo durante la quale il dipendente aveva correttamente utilizzato la passerella; che lo stesso aveva ribadito in sede processuale di essere perfettamente a conoscenza dell’obbligo di utilizzare la passerella, di averla utilizzata poco prima nella prova a freddo e di non avere alcuna giustificazione per il suo mancato utilizzo.

    2.2. – Con un secondo motivo di ricorso si censurano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Secondo la difesa, anche in relazione alla commisurazione della pena si sarebbe dovuto tenere conto della corretta condotta di predisposizione delle dovute misure di sicurezza da parte dell’imputato, e del comportamento della persona offesa.

    Perciò, immotivatamente gravosa risulterebbe la condanna alla pena della reclusione anzichè a quella della multa.

    Motivi della decisione

    3. – Il ricorso è inammissibile.

    Lo stesso, infatti, è rivolto a sollecitare un’ulteriore valutazione di merito, preclusa all’esame di questa Corte, su rilievi oltretutto già proposti e correttamente disattesi da parte dei giudici del gravame in sede di rinvio.

    3.1. – Il primo motivo di ricorso – con cui si censurano il vizio di motivazione e la violazione di legge con riferimento alla ritenuta responsabilità per colpa generica e colpa speciale nell’omessa predisposizione delle misure di sicurezza necessarie per neutralizzare il rischio dell’evento lesivo effettivamente verificatosi – è manifestamente infondato. La Corte d’appello, infatti, ha correttamente valorizzato i consolidati principi in materia di infortuni sul lavoro e ha puntualmente risposto alle doglianze proposte con l’atto di gravame.

    E’ pacifico, infatti, che la disposizione di cui all’art. 2087 c.c., rappresenta una norma di chiusura che pone in capo al datore di lavoro un obbligo generico di disposizione di tutte le misure necessarie per prevenire eventuali rischi, anche se non esplicitamente richiamate da norme particolari che prevedano reati autonomi (ex plurimis Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015; Sez. 3, n. 6360 del 26/01/2005); ciò non significa che il datore di lavoro debba creare un ambiente lavorativo a “rischio zero”, disponendo misure atte a prevenire anche gli eventi rischiosi impensabili (circostanza che implicherebbe, incostituzionalmente, la condanna a titolo di responsabilità oggettiva), ma che debba predisporre tutte quelle misure che nel caso concreto e rispetto a quella specifica lavorazione risultino idonee a prevenire i rischi tecnici dell’attività posta in essere. Il datore di lavoro è dunque titolare di una posizione di garanzia e, pertanto, ha l’obbligo, non solo di disporre le misure antiinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, perchè garante dell’incolumità fisica di questi ultimi (ex plurimis Sez. 4, n. 4361 del 21/10/2014; Sez. 4, n. 20595 del 12/04/2005), obbligo che non viene meno neppure con la nomina del responsabile di servizio di prevenzione e protezione, che ha una funzione diretta a supportare e non a sostituire il datore di lavoro (ex plurimis Sez. 4, n. 50605 del 05/04/2013; Sez. 4 n. 27420 del 20/05/2008). Orbene, proprio per culpa vigilando la Corte d’appello di Milano ha ritenuto responsabile il ricorrente, che non ha provveduto a fare assistere il lavoratore adeguatamente.

    E’ pacifico, infatti, che la persona offesa non aveva mai svolto prima di quel momento la lavorazione in esame e che, pertanto, non poteva garantire quel livello di esperienza e competenza tecnica idoneo a giustificare l’assenza di qualsivoglia controllo da parte di altro personale. Parimenti – come correttamente evidenziato dalla Corte d’appello con puntuale risposta alle doglianze difensive – non può darsi rilievo all’esercitazione “a freddo” svoltasi poco prima della lavorazione in primis perchè la complessità della lavorazione e l’inesperienza del lavoratore non consentono di ritenerla sufficiente ad evitare i possibili rischi e poi perchè, come dichiarato dalla stessa persona offesa in sede dibattimentale, durante l’esercitazione a freddo erano stati omessi passaggi essenziali, quali il posizionamento dell’attrezzo e la salita sul forno. Risulta del tutto irrilevante altresì – come correttamente osservato dai giudici del gravame – il fatto che il lavoratore, nei mesi precedenti all’incidente, aveva tenuto diversi corsi relativi alla prevenzione dei rischi e alla sicurezza in azienda, perchè tali corsi avevano fornito una preparazione generica e sicuramente non pertinente alla specifica lavorazione. Allo stesso modo, a nulla rileva il fatto che tutti i lavoratori del settore erano posti sotto la vigilanza del tecnico qualificato S., dal momento che lo stesso non era presente durante la lavorazione, sebbene la situazione, data l’inesperienza del dipendente, richiedesse un controllo accentuato. Proprio l’assenza di ausilio da parte di soggetti qualificati dimostra l’omessa vigilanza da parte del datore di lavoro, e la conseguente responsabilità di quest’ultimo per elusione dell’obbligo di garanzia ex art. 2087 c.c..

    A tale proposito, come correttamente osservato dai giudici del gravame, non può considerarsi quale elemento interruttivo del nesso causale tra la condotta omissiva del datore di lavoro e l’evento omissivo verificatosi, il comportamento del lavoratore, che ha omesso di posizionare correttamente la passerella che avrebbe evitato il contatto con il forno. Si ricorda, infatti, che il comportamento del lavoratore può rilevare quale limite alla responsabilità del datore di lavoro solo quando risulti abnorme, eccezionale o comunque esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle precise direttive ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile, sicchè tra gli obblighi del datore di lavoro è ricompreso anche il dovere di prevenire l’eventuale comportamento negligente o imprudente del lavoratore (ex plurimis Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016; Sez. 4, n. 37986 del 27/06/2012; Sez. 4, n. 23292 del 28/04/2011;). Orbene, nel caso di specie come correttamente osservato dalla Corte d’appello con risposta puntuale e corretta rispetto alle doglianze difensive sul punto – il comportamento del dipendente non può considerarsi eccezionale o abnorme, stanti la sua inesperienza, lo svolgimento di una prova a freddo solo parziale della lavorazione e l’entità della passerella, molto pesante rispetto alla corporatura della persona offesa, il cui posizionamento avrebbe rallentato la lavorazione.

    Pertanto, si condividono pienamente le considerazioni dei giudici del gravame secondo cui l’apposito ausilio predisposto dal datore di lavoro in ossequio agli obblighi imposti a suo carico dall’art. 2087 c.c., avrebbe potuto ben evitare l’evento dannoso; conseguenza non di un comportamento eccezionale e sconsiderato, ma solo dalla prevedibile negligenza data da inesperienza e imperizia in relazione alla specifica lavorazione posta in essere. Parimenti logiche e coerenti risultano le motivazioni della Corte di merito in relazione alla conferma di responsabilità per i profili di colpa specifica contestati. E’ palese, infatti, che l’adozione di appositi pantaloni ignifughi avrebbe evitato l’evento lesivo e quanto meno attenuato i danni causati dallo stesso. A tale proposito, deve rilevarsi che le specifiche misure di cui le norme antiinfortunistiche impongono l’adozione, servono a neutralizzare rischi derivanti da situazioni eccezionali, che esulano dal normale corso della lavorazione e riguardano ipotesi dannose che possano prevedibilmente derivare anche da errori nello svolgimento dell’attività di lavoro. Per questo motivo è scorretta la prospettazione difensiva volta a sostenere la non necessità di adottare ulteriori dispositivi di prevenzione perchè la predisposizione della passerella avrebbe neutralizzato qualsiasi tipo di rischio: il mancato posizionamento della passerella costituiva di per sè un errore ragionevolmente prevedibile, perciò i rischi da esso derivanti dovevano essere neutralizzati ab origine con l’adozione dell’apposito materiale ignifugo che avrebbe rappresentato la protezione definitiva rispetto a qualsivoglia circostanza eccezionale.

    Inoltre, appare indimostrato l’assunto difensivo secondo cui la manovra richiesta per effettuare la lavorazione avrebbe comportato il sollevamento del pantalone al di sopra della caviglia, rendendo conseguentemente inutile l’adozione di pantaloni antiinfortunistici. Il dato – come correttamente sostenuto dai giudici del gravame – non corrisponde a massime di esperienza e comunque non è dirimente rispetto al generale obbligo di prevenzione degli infortuni gravante sul datore di lavoro. E’ palese, infatti, che il materiale ignifugo adottato doveva essere idoneo ad evitare i danni derivanti dalla specifica lavorazione e, pertanto, gli indumenti speciali forniti al dipendente dovevano avere caratteristiche tali da non subire l’effetto di sollevamento oltre la caviglia durante la manovra. Ad ogni modo, seppure il datore di lavoro avesse adottato pantaloni di lunghezza ordinaria, ma ignifughi, anche in caso di ipotetico – e, si ribadisce, indimostrato – sollevamento degli stessi oltre la caviglia, il danno cagionato al lavoratore sarebbe stato comunque molto meno grave rispetto a quello effettivamente riportato.

    3.2. – Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, con cui si afferma che sarebbe eccessivamente gravosa la sanzione adottata, consistente nella pena alla reclusione invece che in quella alla multa. Invero, la censura risulta scorretta nel suo presupposto di fondo, dal momento che la Corte d’appello ha ridotto la sanzione applicata in primo grado e, sulla base della L. n. 698 del 1981, art. 53, l’ha sostituita con Euro 10.000,00, sanzione del tutto adeguata al caso concreto.

    4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile.

    Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 2.000,00.

    P.Q.M.

    Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

    Così deciso in Roma, il 25 maggio 2018.

    Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2018.

  • INAIL: Riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione (Mog 231/01) – Nuovo modello OT23

    È disponibile sul portale dell’INAIL il modello OT23, che sostituisce il precedente OT24 ed è utilizzabile dalle aziende fino al 29 febbraio 2020. Tra le novità, gli interventi migliorativi per il reinserimento lavorativo degli infortunati da lavoro e l’inclusione dell’adozione delle prassi di riferimento, validate nel 2018, per imprese del settore edilizio e per le micro e piccole imprese artigiane

    Sul sito dell’Inail ( https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-nuovo-modello-ot23.html?fbclid=IwAR2r0Qc7CRUs21zjo1OcRxO1m64jPUPWgUZ0BKezPxnSJqB4bsbD1NuUsRg ) il nuovo modello OT23, utile per le istanze di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione, consultabile e scaricabile insieme alla guida per la sua corretta compilazione. Il nuovo modello sostituisce il precedente, comunemente conosciuto come OT24, che aveva la sua fonte normativa nell’art.24 del decreto ministeriale 12 dicembre 2000.

    La richiesta va presentata non oltre il 29 febbraio 2020. La materia è ora regolata dall’art. 23 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi approvate con decreto interministeriale 27 febbraio 2019, che indica così la nuova denominazione del modulo. Come per il precedente, anche il modello OT23 riguarda lo sconto dei premi assicurativi per interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, adottati dalle imprese assicurate nel 2019, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa vigente in materia. La domanda di riduzione può essere richiesta a prescindere dall’anzianità dell’attività lavorativa e va inoltrata telematicamente entro il 29 febbraio 2020.

    Quali sono gli interventi migliorativi. Nel modulo di domanda l’Inail indica e predefinisce le azioni e i miglioramenti considerati validi per ottenere il beneficio richiesto. Gli interventi sono articolati in 5 sezioni e sono distinti in: interventi di carattere generale (A), di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale (B), trasversali (C), settoriali generali (D) e settoriali (E).

    Dalla segnalazione dei quasi infortuni al Premio “Imprese per la Sicurezza”, una breve selezione degli interventi. Scorrendo attraverso le sezioni del modulo, tra i molti esempi di interventi ritenuti meritevoli per la richiesta di riduzione sono riportati l’adozione o il mantenimento di sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro idoneamente certificati, le asseverazioni rilasciate da organismi paritetici, la segnalazione di quasi infortuni o di mancati incidenti sul lavoro, le iniziative di formazione adottate, le agevolazioni sociali concesse ai lavoratori, le convenzioni stipulate con le Asl per le campagne contro il fumo, l’abuso di alcool e di sostanze stupefacenti, e di adozione di corretti stili di alimentazione. Anche la partecipazione al premio “Imprese per la sicurezza”, promosso e organizzato annualmente da Inail e Confindustria in collaborazione con Apqi e Accredia, rientra tra gli esempi positivi citati nel modulo.

    Tra le novità anche le misure migliorative per il reinserimento degli infortunati da lavoro. All’interno del nuovo modello OT23 sono da segnalare l’introduzione di alcuni nuovi interventi di miglioramento come quelli previsti nella sezione C. Si riferiscono al reinserimento lavorativo di dipendenti affetti da disabilità da lavoro, alle modalità del servizio di trasporto da casa al lavoro per i lavoratori in orario notturno, e alla realizzazione di interventi per contrastare il verificarsi di rapine.

    Nuova anche l’adozione delle prassi di riferimento Rsi per edilizia e artigianato. Altra novità del modello OT23 è l’inclusione, tra gli interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale delle imprese (Rsi) nella sezione B, delle prassi di riferimento Uni/PdR 49:2018 (costruzioni) e Uni/PdR 51:2018 (micro e piccole imprese). La prima, pubblicata il 5 novembre 2018 a cura di Ance Lombardia e Uni (Ente italiano di normazione), fornisce delle linee guida utili all’applicazione pratica della Rsi nell’ambito del settore edile.

    Uno strumento di autovalutazione per piccole e medie aziende. Nella seconda prassi, resa pubblica il 27 novembre 2018 da Confartigianato Imprese Lombardia e Uni, sono esposte le linee guida valide per essere applicate nell’ambito delle micro e piccole imprese e delle imprese artigiane, ovvero a valore artigiano; la stessa prassi offre inoltre una serie di indicatori a supporto dell’autovalutazione delle imprese rispetto alle dimensioni dell’ambiente, della governance e del sociale.

    Le due prassi nel solco del modello generale Rsi della guidance Uni Iso 26000. Entrambe le prassi seguono il modello di responsabilità sociale promosso dalla Uni Iso 26000, guidance sulla responsabilità sociale delle organizzazioni pubblicata dall’Iso nel 2010, e ad oggi unico standard in materia di Rsi valido a livello internazionale.

    Come si assegna il punteggio. A ogni intervento realizzato viene assegnato un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso occorre averne compiuti in numero tale che la somma dei rispettivi punteggi sia pari almeno a 100. Generalmente, per raggiungere i 100 punti richiesti è possibile selezionare interventi di qualunque sezione del modulo, ad eccezione di quelli riferiti alla responsabilità sociale delle imprese, nella cui sezione specifica (B) la soglia del punteggio massimo deve essere raggiunta senza ulteriori cumuli.

    Gli allegati da presentare. La documentazione certificante l’avvenuto intervento deve essere presentata insieme alla domanda. I documenti devono riportare la data e la firma del datore di lavoro, ma, a seconda degli interventi, anche di altri soggetti idonei. Per quanto attiene alle azioni riguardanti l’implementazione oppure l’adozione di “procedure”, oltre a data e firma sono necessarie anche l’esplicitazione dei contenuti e delle evidenze documentali di attuazione riferite all’anno 2019.