Dal 30 settembre 2026 l’intelligenza artificiale entra espressamente nel sistema della responsabilità amministrativa degli enti. Il D.Lgs. 9 settembre 2026, n. 160, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2026 in attuazione della delega contenuta nella Legge 23 settembre 2025, n. 132, ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-vicies, rubricato «Reati commessi con l’uso di sistemi di intelligenza artificiale».
I due nuovi reati presupposto
Art. 437-bis c.p. – introdotto dallo stesso decreto, punisce l’omessa adozione delle misure tecniche di sicurezza o di sorveglianza umana previste per i sistemi di IA ad alto rischio, quando ne derivi un pericolo per la vita o per l’incolumità pubblica o individuale. È punita anche l’alterazione illecita di tali sistemi, e le stesse pene si estendono all’utilizzatore professionale che ometta intenzionalmente la sorveglianza umana. Se il fatto è commesso per colpa grave la pena è ridotta.
Art. 612-quater c.p. – l’illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di IA (i cosiddetti deepfake), già introdotta dalla Legge 132/2025 e in vigore dal 10 ottobre 2025, diventa ora anch’essa reato presupposto.
Le sanzioni per l’ente
da 600 a 1.000 quote per il delitto di cui all’art. 437-bis c.p.;
da 200 a 700 quote per il delitto di cui all’art. 612-quater c.p.;
le sanzioni interdittive dell’art. 9, comma 2, lett. b)–e): sospensione o revoca di autorizzazioni e licenze, divieto di contrattare con la P.A., esclusione da agevolazioni e finanziamenti, divieto di pubblicizzare beni o servizi.
La responsabilità non è automatica: restano necessari l’interesse o il vantaggio dell’ente e la valutazione dell’idoneità del modello organizzativo. Si pensi, ad esempio, a un contenuto alterato con l’IA diffuso nell’ambito di una campagna promozionale, o a un sistema ad alto rischio impiegato in produzione senza i presidi di sorveglianza richiesti.
Va considerato che la nozione di «sistema ad alto rischio» rinvia al Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), i cui obblighi per tali sistemi sono stati in parte differiti a livello europeo: un elemento che rende ancora più importante documentare le valutazioni compiute dall’impresa.
Cosa fare adesso
Censire i sistemi di IA effettivamente utilizzati, comprese le funzioni integrate nei software già in uso;
classificarli per livello di rischio con una valutazione scritta, datata e motivata;
assegnare la sorveglianza umana a persone individuate, formate e dotate dei poteri necessari;
adottare una policy sui contenuti generati con l’IA, in particolare per comunicazione e marketing;
prevedere flussi informativi verso l’OdV e clausole contrattuali con i fornitori dei sistemi;
aggiornare il Modello 231, con una parte speciale dedicata e la relativa formazione.
Un elenco di nuove fattispecie allegato al modello non basta: occorre che i presidi riflettano il modo in cui l’azienda utilizza davvero l’intelligenza artificiale. Contattaci per una verifica del tuo Modello 231 alla luce delle nuove norme.
Oltre alla novità sull’intelligenza artificiale, il 2026 ha portato diversi ampliamenti del catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001. Interventi meno discussi, ma già in vigore, che possono incidere in modo rilevante sull’operatività di molte imprese.
Violazione delle misure restrittive dell’Unione europea
Dal 24 gennaio 2026 è in vigore il D.Lgs. 211/2025, che ha introdotto il nuovo art. 25-octies.2 del D.Lgs. 231/2001. Tra i reati presupposto rientrano ora la violazione delle misure restrittive dell’Unione (ad esempio congelamento di beni e divieti di import ed export – art. 275-bis c.p.), la violazione degli obblighi informativi (art. 275-ter c.p.) e delle condizioni delle autorizzazioni (art. 275-quater c.p.). Per l’ente sono previste sanzioni pecuniarie commisurate anche al fatturato.
Il tema non riguarda solo chi esporta: l’esposizione può derivare indirettamente da clienti, fornitori e intermediari collegati a soggetti destinatari di misure restrittive.
Reati ambientali
Il D.Lgs. 21 aprile 2026, n. 81, in vigore dal 2 giugno 2026 in attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente, ha modificato l’art. 25-undecies. Entrano nel catalogo il commercio di prodotti inquinanti (nuovo art. 452-bis.1 c.p.) e gli illeciti relativi alle sostanze che riducono lo strato di ozono e ai gas fluorurati a effetto serra; sono state inoltre inasprite le sanzioni e introdotte nuove aggravanti.
Frodi agroalimentari e tutela della persona
La Legge 21 aprile 2026, n. 75 ha riformato i reati a tutela del patrimonio agroalimentare, introducendo nuove figure di frode alimentare e di commercio di alimenti con segni mendaci, rilevanti nell’ambito dei delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis.1). Il D.Lgs. 115/2026 ha poi inserito tra i delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies) l’approfittamento delle vittime di riduzione in schiavitù o di tratta (art. 601.1 c.p.).
Come aggiornare il modello
Non tutte le novità riguardano ogni impresa: il primo passo è verificare quali fattispecie siano realmente pertinenti all’attività svolta. Dove lo sono, servono presidi concreti, ad esempio:
verifiche su identità e assetti proprietari di clienti, fornitori e intermediari rispetto alle liste delle misure restrittive UE;
controlli su materie prime, prodotti e autorizzazioni lungo la filiera;
procedure di tracciabilità ed etichettatura per chi opera nel settore alimentare;
aggiornamento del risk assessment, delle parti speciali e della formazione, con informativa all’OdV.
Limitarsi ad aggiungere le nuove norme all’elenco allegato alla parte generale non è sufficiente. Contattaci per valutare quali novità incidono sulla tua azienda.
A venticinque anni dalla sua introduzione, il D.Lgs. 231/2001 si avvia verso una revisione complessiva. Il 4 agosto 2026 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Giustizia, ha approvato il disegno di legge di revisione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, elaborato sulla base dei lavori di un tavolo tecnico istituito presso il Ministero. Il testo dovrà ora affrontare l’esame parlamentare e potrà essere modificato.
La colpa di organizzazione diventa il criterio di imputazione
Il cuore della riforma è la riscrittura dei criteri di imputazione. La colpa di organizzazione, finora ricostruita soprattutto dalla giurisprudenza, diventa elemento costitutivo dell’illecito: l’ente risponderebbe soltanto quando sia accertato il nesso tra la mancata adozione o l’inefficace attuazione di un modello organizzativo e la commissione del reato. Viene inoltre superata la distinzione tra reati commessi dagli apicali e dai sottoposti.
In concreto, la prova dovrebbe riguardare una carenza propria dell’organizzazione dell’ente, e non la sola commissione del reato da parte di un suo esponente.
Le altre novità principali
Contenuto del modello: la legge definirebbe il contenuto essenziale del Modello 231, le modalità di adozione e di revisione;
Valutazione di idoneità: vengono introdotti criteri guida per il giudizio del giudice sull’efficacia del modello;
PMI: sono previste modalità semplificate di adozione dei modelli per le piccole e medie imprese;
Sanzioni e catalogo: il Governo riceverebbe una delega, da esercitare entro otto mesi, per rivedere il sistema sanzionatorio e il catalogo dei reati presupposto, riservando le sanzioni interdittive ai reati più gravi.
Cosa significa per le imprese
Se la riforma sarà approvata in questi termini, il modello organizzativo diventerà ancora più centrale: non solo come esimente, ma come oggetto principale dell’accertamento. Conterà la capacità di dimostrare che l’organizzazione ha individuato i rischi, adottato presidi adeguati e verificato che funzionassero.
Nel frattempo la disciplina vigente resta pienamente applicabile, e il catalogo dei reati continua ad ampliarsi. È quindi il momento giusto per verificare che il proprio Modello 231 sia effettivo, aggiornato e ben documentato. Contattaci per un primo confronto.
Il D.lgs 231/01, all’art.25 septies D.lgs 231/01, indica quali reati presupposti dell’illecito amministrativo, quelli di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni colpose) c.p., laddove commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro,
Trattasi di reati ove l’evento dipende da una condotta colposa.
In particolare, nel paradigma della colpa ex art. 43, c.p., è prevista anche la c.d. COLPA SPECIFICA che si ravvisa quando la condotta sia riferibile all’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
Sulla scorta di questi principi fondamentali, risulta di palmare evidenza che anche i nuovi obblighi introdotti dal D.L. 146/2021 così come convertito con L. 215/2021 potranno costituire la base giuridica su cui fondare la contestazione di COLPA SPECIFICA. Ciò si potrà verificare laddove l’inosservanza dei neo introdotti obblighi sia causalmente ricollegabile alla determinazione dell’evento del reato (lesione e morte).
Ciò posto, la premessa logica – giuridica dell’esposizione che segue, si rinviene nella previsione di cui all’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008 (Oggetto della valutazione dei rischi) laddove al 2^ comma viene definito il contenuto dell’obbligo esclusivo ed non delegabile del datore di lavoro ossia quello di valutare tutti i rischi durante l’attività lavorativa. In detta norma è stabilito che “2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione … deve … contenere: … b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a); … d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri’.
Dal testo normativo sopra indicato, si ricava che nella fase di valutazione e redazione del Documento di Valutazione dei Rischi il datore di lavoro deve approntare un sistema di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro avendo cura di individuare “i ruoli che vi devono provvedere” attribuendoli a soggetti dotati dei necessari poteri d’intervento e di idonee competenze.
Fino a qui, ovviamente, nulla di nuovo rispetto la normativa antecedente alla citata novella atteso che la sanzione (Art. 28, co. 2, lett. b), … o d) di natura penale (contravvenzionale) era già prevista in capo al datore di lavoro che aveva omesso di provvedere agli obblighi di cui sopra.
ANALISI DELLE NOVITA’ INTRODOTTE
LA DESIGNAZIONE DEL PREPOSTO O DEI PREPOSTI
Le vere novità al D.Lgs. n. 81/2008 si rinvengo, dapprima, all’art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti) laddove in detta norma è introdotto un nuovo obbligo, anch’esso punito con sanzione di natura penale (contravvenzionale), a carico del datore di lavoro e/o del dirigente.
Il novellato art 18 comma 1 del d.lgs 81/08 dispone che “il datore di lavoro … e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: …b-bis) individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.
Ma vi è di più.
La medesima designazione del preposto, è stata introdotta (all’art. 26, comma 8 bis) nei seguenti termini anche nei rapporti di appalto e subappalto, tanto che la norma ora stabilisce che “nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”, prevedendo, ancora, una sanzione di natura penale (contravvenzionale) in caso inosservanza.
Ne consegue che l’omissione di uno dei nuovi obblighi introdotti dal D.L. 146/2021 e segnatamente l’omessa individuazione del preposto o dei preposti (e loro sostituti, in caso di assenza dei primi) in seno all’azienda o, in caso di appalto o subappalto, l’omessa comunicazione al committente (in entrambi i casi mediante un atto formalmente idoneo –anche dal punto vista probante-), non solo costituiscono una delle violazioni introdotte nel d.lgs 81/08, ma rappresentano, in caso di infortunio con conseguenze riconducibili agli eventi di all’art. 590, 3^ comma o 589, 2^ comma c.p, anche il possibile elemento di colpa specifica causalmente determinante l’evento infortunistico.
GLI OBBLIGHI DEL PREPOSTO
Il nuovo art 19 del D.Lgs. n. 81/2008 “Obblighi del Preposto” stabilisce che “in riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.
Alla lettera “f-bis), inoltre, i è stato introdotto che in caso di “rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”.
Trattasi di due nuovi obblighi che hanno avuto copertura penale (anch’essi di natura contravvenzionale)
Quindi, gli obblighi in capo al preposto sono quelli di:
> vigilare sul rispetto delle disposizioni di legge e quelle aziendali
> contrastare i comportamenti scorretti e pericolosi dei lavoratori e ogni situazione di pericolo
> sospendere il lavoro laddove sia ravvisabile un pericolo grave e immediato
E’ quindi innegabile l’istituzione di una nuova posizione di garanzia che si aggiunge a quelle precedentemente previste nella disciplina de qua tanto da poter configurare la possibile ed esclusiva responsabilità del preposto (con esclusione di responsabilità in capo al datore di lavoro) laddove, in presenza di macchinari e/o disposizioni organizzative adeguate, la causa dell’infortunio l’infortunio sia derivata dalla (sola) mancata sospensione del lavoro ovvero del (solo) mancato adempimento del prescritto obbligo impeditivo.
Chiaramente residua l’obbligo di alta vigilanza in capo al datore di lavoro e/o al dirigente sui quali permane l’obbligo di pretendere dal preposto lo svolgimento di questi compiti ai sensi dell’art. 18 comma 3-bis, secondo cui “Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, …, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti”.
Così come si prospettava in precedenza in tema di obblighi di designazione del preposto, l’omissione di uno dei sopraccitati obblighi introdotti dal D.L. 146/2021, non solo costituisce una delle violazioni penalmente rilevanti ai sensi del d.lgs 81/08, ma rappresenta, in caso di infortunio con conseguenze riconducibili agli eventi di all’art. 590, 3^ comma o 589, 2^ comma c.p, anche il possibile elemento di colpa specifica causalmente determinante l’evento.
Corollario a quanto sopra, è la possibile contestazione dell’illecito amministrativo ex art. 25 septies D.lgs 231/01, laddove il fatto, riconducibile a colpa specifica per le neo introdotte previsioni di legge, sia stato posto in essere a vantaggio o nell’interesse dell’Ente.
Ne consegue, quindi la necessità implementare e/o revisionare il Modello Organizzativo di Gestione e Controllo facendo riferimento, soprattutto nei presidi verifica agli adempimenti di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro, alle fasi di monitoraggio ed attuazione degli adempimenti introdotti dal DL 146/2021 come convertito dalla L. 215/2021, adottando opportune procedure d’adempimento.
Il Decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 (G.U. 25.2.2022, n. 47), si riverbera direttamente sul catalogo dei reati di cui al d.lgs 231/01
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge n. 13/2022, recante «Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili» (c.d. decreto frodi), ha importanti e diretti risvolti nel d.lgs 231/01 e conseguentemente nella relativa attività di analisi e redazione di Modelli Organizzativi di Gestione e Controllo.
L’art. 2 del decreto, introduce modifiche che ampliano la rubrica e il testo degli artt. 240-bis (confisca “per sproporzione”), 316-bis (malversazione) e 316-ter(indebite percezioni) del codice penale con la finalità di rafforzare il contrasto alle frodi in materia di erogazioni pubbliche ed in particolare quelle legate ai c.d. bonus (locazioni, sisma, ristrutturazioni, etc…) che attribuiscono crediti d’imposta, cedibili anche a terzi soggetti.
Di seguito si riportano le modifiche previste, evidenziando (in grassetto) le novità apportate:
a) all’articolo 240-bis, primo comma, dopo le parole: «629,» sono inserite le seguenti: «640, secondo comma, n. 1, con l’esclusione dell’ipotesi in cui il fatto è commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, 640-bis,»
b) all’articolo 316-bis:
• nella rubrica, le parole «a danno dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «di erogazioni pubbliche»;
• al primo comma, le parole da «o finanziamenti» a «finalità» sono sostituite dalle seguenti: «, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste»;
c) all’articolo 316-ter:
• nella rubrica, le parole «a danno dello Stato» sono sostituite dalla seguente: «pubbliche»;
• al primo comma, dopo la parola: «contributi,» è inserita la seguente: «sovvenzioni,»;
d) all’articolo 640-bis, dopo la parola: «contributi,» è inserita la seguente: «sovvenzioni,».
Cassazione Penale Sent. Sez. 2 Num. 4583 Anno 2022
Con l’indicata sentenza, la Cassazione ribadisce la sussistenza della responsabilità ex dlgs 231/01 in capo ad un Ente estero laddove il fatto reato presupposto, riferibile ai suoi apicali o sottoposti, sia stato commesso in Italia, con conseguente giurisdizione italiana.
Il passaggio motivazionale afferma “Va altresì richiamato quell’orientamento di questa Corte di cassazione secondo cui in tema di responsabilità da reato degli enti, la persona giuridica risponde dell’illecitoamministrativo derivante da un reato presupposto per il quale sussista la giurisdizionenazionale, commesso dai propri legali rappresentanti o soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza, a prescindere dalla nazionalità dell’ente e dal luogo ove esso abbiala sede legale, nonché dall’esistenza o meno, nello stato di appartenenza, di norme che disciplinino analoga materia, anche con riguardo alla predisposizione ed all’efficace -attuazione di modelli organizzativi e di gestione atti ad impedire la còmmissione di reati fonte di responsabilità amministrativa ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (sez. 6 – n. 11626 del 11/02/2020, RV. 278963 – 04). Il principio risulta anche recentemente ribadito da altra pronuncia secondo cui in tema di responsabilità da reato degli enti, se il reato-presupposto è stato commesso sul territorio italiano, sussiste la giurisdizione nazionale per l’illecito amministrativo della persona giuridica pur avente esclusiva sede all’estero, perché il luogo di commissione dell’illecito è quello in cui si consuma il reato presupposto. (Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Rv. 281997 – 07). Appare, pertanto, evidente che alcun rilievo decisivo può assumere la nazionalità dell’ente chiamato a rispondere dell’illecito amministrativo ove il reato presupposto sia stato consumato da rappresentanti od altri soggetti sottoposti a vigilanza nel territorio italiano; e tale circostanza è proprio quella emersa nel caso in esame in cui, gli organi di A. BANK, portavano a termine in Italia l’illecita attività di raccolta del risparmio ed erogazione del credito in assenza di autorizzazione e cioè la fattispecie di abusivismo bancario, integrando anche fattispecie di vero e proprio riciclaggio di somme frutto di appropriazione indebita e reati tributari”.
Si evidenziano tre dati particolarmente significativi relativi agli infortuni sul lavoro.
》》》555.236 denunce di sinistro d’infortunio sul lavoro;
》》》1.221 infortuni con esito mortale;
》》》 3 morti al giorno, in media, quale conseguenza di infortuni sul lavoro.
Come poter intervenire per ridurre detti dati?
La sicurezza ed il rispetto delle regole di sicurezza e prevenzione, con conseguente minimizzazione del rischio di verificazione di sinistri, è naturale conseguenza dell’implementazione di un Sistema di Gestione di SSL, soprattutto laddove integrato nel contesto di un Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex d.lgs 231/01
Cassazione Penale sentenza n. 2234 del 20 gennaio 2022
Deve essere esclusa la responsabilità dell’ente in riferimento ai reati ambientali se la fattispecie contestata non è tassativamente indicata tra i reati presupposto del D.lgs. n. 231/2001.
Il principio di tassatività impedisce la possibilità di estendere la responsabilità delle persone fisiche all’ente laddove il reato contestato non è incluso nel catalogo dei reati
Il caso trattato risultava relativo ad un fatto d’inquinamento del suolo e sottosuolo causato da reiterate perdite di idrocarburi provenienti da una raffineria industriale.
Venivano sottoposti a giudizio le persone fisiche ritenute responsabile del fatto per le violazioni di:
• inquinamento e omessa bonifica ex artt. 110 c.p. e 257 c.1 e 2 del D.lgs. n. 152/2006
• gestione non autorizzata di rifiuti ex artt. 110 c.p. e 256 c.1 lett. b) e c.2 del D.lgs. n. 152/2006in quanto smaltivano e abbandonavano, mediante immissione del suolo e sottosuolo, ingenti quantitativi di rifiuti liquidi pericolosi costituiti da benzina.
All’Ente veniva contestato l’illecito di cui all’art. 25 undecies c.2 lett. b) n.2 e lett. c) n.2 del D.lgs. n. 231/2001in relazione ai fatti contestati alle persone fisiche in materia di smaltimento e abbandono di rifiuti pericolosi.
Al fine di esaminare la tematica in oggetto occorre soffermarsi sulla responsabilità ascritta alla raffineria.
La società veniva condannata per la condotta di smaltimento e abbandono di ingenti quantitativi di rifiuti liquidi pericolosi nel suolo e sottosuolo, posta in essere dai soggetti apicali ossia per il reato presupposto di cui all’art. 25 undecies D.lgs. 231/2001 in relazione al reato di cui all’art. 256 c.1 lett. b) del D.lgs. 152/2006 che era stato contestato agli organi apicali.
Il reato di cui all’art. 256 del D.lgs. 152/2006, a sua volta, risultava richiamato dall’art. 6 del D.L. 06.11.2008 n. 172 convertito nella Legge n. 210 del 30.12.2008 cheprevede una responsabilità penale esclusivamente per le persone fisiche che si rendono responsabili delle condotte di smaltimento e abbandono di rifiuti, senza prevedere alcunché circa la responsabilità amministrativa degli enti.
Ne consegue che la contestazione all’ente di una previsione legislativa non inserita nel catalogo costituisce una violazione del principio di tassatività alla quale consegue l’insussistenza di una responsabilità per l’ente non potendosi fare uso del principio analogico laddove sia sfavorevole.
Laddove la fattispecie contestata agli organi apicali (quindi il reato presupposto) non sia tra le ipotesi del D.lgs. 231/2001 all’ente non potrà essere contestata e ritenuta alcuna responsabilità.
A seguito della Legge di conversione del decreto Fisco-Lavoro, si interviene sul Testo Unico Sicurezza sul Lavoro mediante l’implementazione delle attività formative e di addestramento, nonché, oltre ad altro, l’individuazione di precise funzioni di vigilanza e controllo a carico del Preposto, con introduzione di specifiche sanzioni di natura penale a carico sia dei Datori di Lavoro che dei Preposti.
La Legge di conversione del D.L. n. 146/2021 modifica numerosi articoli del D.Lgs. n. 81/2008 ed incide sui temi con diretta rilevanza ex d.lgs 231/01. In particolare incide su:
– attività di formazione e di addestramento;
– precisa individuazione delle funzioni di vigilanza, controllo ed intervento del Preposto;
In tema di formazione ed addestramento, vengono apportate modifiche ai commi 2 e 7 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, prevedendo che entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente Stato-Regioni adotti un Accordo nel quale si rivedano gli Accordi attuativi del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro in materia di formazione, individuando la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro; l’individuazione delle modalità di verifica finale di apprendimento obbligatorio dei percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro nonché le verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Inoltre, in materia di salute e sicurezza del lavoro, il Datore di Lavoro al pari dei Dirigenti e dei Preposti, ha l’obbligo di ricevere un’adeguata e specifica formazione ed un aggiornamento periodico.
L’addestramento prevede una prova pratica per verificare l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze e DPC e DPI, oltreché un’esercitazione applicata nel caso di procedure di lavoro in sicurezza. L’attività di addestramento dovrà essere conservato in apposito registro (in tal senso l’art. 37, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008).
L’aggiornamento periodico dei preposti nonchè le loro attività formative dovranno essere svolte esclusivamente in presenza e successivamente reiterate ogni due anni, salvo che non dovesse risultare necessario procedere anticipatamente in conseguenza dell’evoluzione dei rischi già esistenti o per la sopravvenienza di nuovi rischi (in tal senso, l’art. 37, comma 7-ter, D.Lgs. n. 81/2008).
A presidio di detto obbligo è prevista una sanzione di natura penale con applicazione della pena dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro.
Circa la figura del Preposto occorre evidenziare che lo stesso assume un ruolo ancora più centrale atteso che il Datore di Lavoro e i Dirigenti deputati ad organizzare e dirigere le attività secondo le attribuzioni e competenze conferite, dovranno individuare il Preposto o i Preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza stabilite dall’art. 19 del Testo Unico.
Trattasi di incarico/qualifica che dovrà essere adeguatamente monetizzato tanto che, da un lato, i contratti collettivi di lavoro potranno stabilire la misura dell’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di vigilanza de qua, dall’altro, prevederanno che il preposto non possa subire alcun pregiudizio per lo svolgimento della citata attività (art. 18, comma 1, lettera b-bis), D.Lgs. n. 81/2008). A supporto di detta previsione è prevista una fattispecie di natura penale che prevede la punizione dell’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.
Punto centrale è la previsione in forza della quale il richiamato art. 19, comma 1, del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro viene modificato prevedendo che il Preposto ha il dovere di:
– sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori degli obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
– sovrintendere e vigilare sul corretto uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.
Laddove il Preposto dovesse riscontrare comportamenti non conformi in merito alle disposizioni e alle istruzioni aziendali aventi ad oggetto misure, dispositivi e strumenti di protezione collettiva e individuale, avrà l’obbligo di intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo anche le opportune indicazioni di sicurezza.
Nel caso in cui i lavoratore non dovesse recepire e quindi attuare le disposizioni impartitegli proseguendo nella condotta inosservante, il Preposto non solo dovrà informare i superiori diretti – come in precedenza previsto- ma avrà l’obbligo, con conseguente assunzione di una posizione di garanzia- d’interrompere l’attività del lavoratore. Detta omissione è appositamente sanzionata con l’arresto fino a due mesi o dell’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro e quindi, in caso d’infortunio o morte, potrà costituire profilo di colpa specifica.
Il Preposto dovrà inoltre interrompere temporaneamente l’attività segnalando la circostanza al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate, l’inadeguatezza dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e ogni situazione di potenziale pericolo rilevata durante la sua attività di vigilanza. L’eventuale inosservanza del predetto obbligo comporta l’applicazione della sanzione di natura penale dell’arresto fino a due mesi o dell’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro.
Le novità coinvolgono la materia anche sul fronte delle attività svolte in regime di appalto o di subappalto, prevedendo che i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori provvedano ad indicare -obbligatoriamente, espressamente e nominativamente- al committente il personale al quale venga attribuita la funzione di preposto (in tal senso, art. 26, comma 8-bis, D.Lgs. n. 81/2008). L’omesso adempimento di detto obbligo è sanzionata con la pena dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.
Appare evidente che detta riforma, anche se solo parziale, abbia notevolmente inciso sul complessivo regime della disciplina del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro e che la stessa abbia notevoli riflessi sul d.lgs 231/01 nella parte in cui la verificazione dei reati di cui agli art. 589 e 590 c.p. possa essere conseguenza dell’omissione degli obblighi introdotti, potenziali profili di colpa specifica attribuibili tanto al Preposto (nei casi allo stesso riferibili) che al Datore di Lavoro e/o al Dirigenti e/o al Delegato ex art. 16 d.lgs 81/08.
Risulterà quindi necessario rivalutare il MOGC ex d.lgs 231/01 in relazione alla parte speciale che si occupa dei reati in tema di Sicurezza sul Lavoro.
Cassazione Penale, Sez. 4, 03 giugno 2021, n. 21553 –
Fatto
1. Con sentenza del 30.6.2020 la Corte di appello di Firenze confermava la declaratoria di responsabilità di A.P. e della ditta A.P. S.r.l. in ordine, rispettivamente, al reato di cui all’art. 590, comma 3, cod. pen. e all’illecito di cui agli artt. 5 e 25-septies d.lgs. n. 231/2001, per avere, in qualità di committente e con violazione delle norme in materia di sicurezza, disposto che il lavoratore autonomo F.F., procedesse alle operazioni di manutenzione della copertura non calpestabile in cemento amianto della ditta, in tal modo cagionando colposamente la precipitazione del F.F. a terra a causa dello sfondamento del tetto, da cui derivavano lesioni personali gravi al lavoratore (fatto del 15.4.2013); colpa consistita nel non aver previamente fornito al F.F. precise indicazioni sull’ambiente di lavoro (art. 26, comma 1, d.lgs. n. 81/2008), nell’omessa predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (cd. DUVRI, art. 26, commi 2 e 3, d.lgs. n. 81/2008) e nell’omessa verifica della capacità tecnico-professionale del lavoratore ad operare in quota (artt. 77, comma 5, e 90 d.lgs. n. 81 cit.).
2. Avverso tale sentenza propongono distinti ricorsi per cassazione l’imputato A.P. e il responsabile civile P. R. Edilizia S.r.l., a mezzo dei rispettivi difensori.
3. I ricorsi proposti da A.P. e da P. R. Edilizia S.r.l., predisposti dall’avv. Nicola Zanobini del Foro di Firenze, lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, nella parte in cui si individua la colpa specifica del A.P. per non avere adempiuto all’obbligo di verifica dell’idoneità tecnico professionale del F.F., lavoratore autonomo. Si sostiene l’erroneità del presupposto secondo cui l’incarico dato al lavoratore fosse quello di dover pulire tutta l’ampia superficie del tetto “non calpestabile in cemento amianto”: in realtà dovevano essere pulite solo alcune canaline in cemento di una piccola parte di copertura. La Corte territoriale non spiega per quale motivo sarebbe stata erronea la scelta del lavoratore sulla base di una valutazione ex ante e non ex post. Non è stata considerata abnorme la condotta del lavoratore, nonostante il medesimo si sia portato sul tetto senza prima assicurarsi con le linee vita, che avrebbero potuto scongiurare il rischio di cadute dall’alto. Il F.F. era ben consapevole dei rischi di caduta da quel tetto, sicché il difetto di diligenza del committente non può essere desunto per il solo fatto dell’avvenuto infortunio. Dall’istruttoria è emerso che era sufficiente installare una linea vita provvisoria e non era necessario alcun progetto preventivo ad opera di tecnico specializzato. Il DUVRI non era stato redatto perché si era ritenuto che per il lavoro richiesto fossero sufficienti due giorni, visto che non c’era molto da pulire sul tetto. Il F.F. era un operaio esperto nel settore edile, che avrebbe quindi dovuto sapere da solo come effettuare la pulizia delle canaline su parte del tetto. Le fatture emesse negli anni dalla ditta del prevenuto a quella del lavoratore autonomo costituivano la migliore prova dell’idoneità tecnico professionale del F.F..
4. Il ricorso proposto da P. R.o E. S.r.l., predisposto dall’avv. M. R del Foro di Firenze, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, con particolare riguardo alla ritenuta necessità del DUVRI, posto che l’intervento richiesto copriva una parte minima e precisamente quella ombreggiata dalla adiacente palazzina degli uffici. Inoltre, esso non andava effettuato su tutto il rivestimento in lastre di Eternit ma solo sulle travi in cemento della larghezza di qualche decina di centimetri. Si contesta la necessità di un progetto per le linee vita, che comunque non può essere fatto ricadere sulla società sulla base di un mero ragionamento esclusivamente economico: mai è emersa la volontà da parte della società di risparmiare o di non mettere a disposizione tutti i DPI necessari.
5. La parte civile INAIL ha depositato una memoria scritta con la quale si chiede il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese.
Diritto
1. I ricorsi proposti devono essere dichiarati inammissibili.
2. Innanzitutto, va evidenziato che nel caso di c.d. “doppia conforme” le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. 2.1. La Corte territoriale ha, invero, fornito adeguata spiegazione del ragionamento posto a base della propria sentenza, procedendo alla coerente e corretta disamina di ogni questione di fatto e di diritto. 2.2. Sul punto va ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione, di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. Sez. 4, n. 31224 del 16/06/2016).
2.3. Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l’illogicità della motivazione, per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché – come nel caso in esame – siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (cfr. Sez. 3, n. 35397 del 20/6/2007; Sez. Unite n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Più di recente è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene né alla ricostruzione dei fatti né all’apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell’atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l’assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di iUogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca, Rv. 255542). 2.4. Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto. Non c’è, in altri termini, come richiesto nel ricorso in scrutinio, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. 2.5. In realtà i ricorrenti, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell’asseritamente connessa violazione della valutazione del materiale probatorio, tenta di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr. Sez. 2, n. 38393 del 20/07/2016; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). 2.6. Non va, infine, pretermesso che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purché specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio, fermi restando il limite del “devolutum” in caso di cosiddetta “doppia conforme” e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774): ipotesi che, nella specie, deve escludersi.
3. Ciò posto, giova rammentare che, nell’ambito della sicurezza sul lavoro, emerge la centralità del concetto di rischio, in un contesto preposto a governare ed evitare i pericoli connessi al fatto che l’uomo si inserisce in un apparato disseminato di insidie. Rispetto ad ogni area di rischio esistono distinte sfere di responsabilità che quel rischio sono chiamate a governare; il “garante” è il soggetto che gestisce il rischio e, quindi, colui al quale deve essere imputato, sul piano oggettivo, l’illecito, qualora l’evento si sia prodotto nell’ambito della sua sfera gestoria. Proprio nell’ambito in parola (quello della sicurezza sul lavoro) il d.lgs. n. 81 del 2008 (così come la precedente normativa in esso trasfusa) consente di individuare la genesi e la conformazione della posizione di garanzia, e, conseguentemente, la responsabilità gestoria che, in ipotesi di condotte colpose, può fondare la responsabilità penale.
4. Nel caso che occupa, i giudici di merito hanno congruamente e non illogicamente motivato in ordine ai profili di colpa specifica addebitati all’imputato, quale soggetto committente tenuto ad adempiere agli obblighi specifici previsti dalla normativa sulla sicurezza del lavoro, con particolare riguardo a quelli di cui agli artt. 26 e 90 del d.lgs. n. 81/2008. 4.1. È stato accertato insindacabilmente che per eseguire il lavoro richiesto era stata programmata una durata di circa una settimana. Ciò sulla base di quanto direttamente affermato dallo stesso lavoratore autonomo e confermato dalla circostanza che la prestazione avrebbe dovuto essere compiuta soltanto dal F.F., senza l’ausilio di collaboratori. Ne deriva che trascendono nel merito le considerazioni avanzate dai ricorrenti, secondo cui si sarebbe trattato di un lavoro da svolgere in soli due giorni, trattandosi della pulizia di una piccola porzione del tetto in cemento amianto. Conseguentemente, sono prive di pregio le doglianze con le quali i ricorrenti lamentano che non fosse necessaria la predisposizione del DUVRI. Sul punto, la Corte territoriale ha logicamente affermato come la mancata predisposizione di tale documento di valutazione dei rischi da parte del prevenuto ha certamente inciso sul verificarsi dell’evento lesivo, poiché esso avrebbe consentito di prendere in esame le caratteristiche proprie del tetto del capannone, la sua vetustà, la capacità di tenuta in caso di intervento del lavoratore e le modalità di installazione delle linee vita. L’assenza del DUVRI – continua la Corte di merito – ha fatto venire meno una serie di indicazioni sulla pericolosità dell’intervento commissionato al F.F., il quale – si può aggiungere – se reso edotto in maniera più dettagliata dei rischi conseguenti al suo accesso al tetto, si sarebbe potuto comportare in maniera diversa,
astenendosi dalla pericolosa (ma non abnorme) manovra che lo ha condotto su quel tetto senza essersi previamente assicurato dal rischio di caduta. 4.2. Quanto alle modalità di scelta del lavoratore autonomo, la Corte territoriale ha accertato che l’imputato non ha adeguatamente valutato le capacità tecnico-professionali della persona offesa, con particolare riguardo allo specifico addestramento richiesto per i lavori in quota, risultando insufficiente la verifica formale in ordine alla titolarità da parte del F. di una ditta iscritta alla Camera di commercio, secondo una valutazione in linea con l’insegnamento della Corte di legittimità secondo cui, in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, sussiste la responsabilità del committente che, pur non ingerendosi nella esecuzione dei lavori, abbia omesso di verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati, poiché l’obbligo di verifica di cui all’art. 90, lett. a), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non può risolversi nel solo controllo dell’iscrizione dell’appaltatore nel registro delle imprese, che integra un adempimento di carattere amministrativo (Sez. 4, n. 28728 del 22/09/2020, Rv. 280049 – 01). Anche in questo caso, le considerazioni dei ricorrenti in ordine alla sicura esperienza del lavoratore, per avere costui acquistato negli anni materiale edile dalla ditta del prevenuto, attengono a profili di merito non valutabili in questa sede e comunque non conducenti rispetto all’asserita esperienza professionale specifica del lavoratore per i lavori in quota. In ogni caso, questa Corte non può entrare nel merito della ricostruzione dei fatti riportata nelle sentenze di merito, al fine di rivalutarli, a fronte di un percorso argomentativo privo di incongruenze o di aporie logiche evidenti, come tale esente da vizi rilevabili nella presente sede di legittimità. 4.3. Infine, la eventuale ed ipotetica condotta abnorme del F.F. non può considerarsi interruttiva del nesso di condizionamento, poiché essa non si è collocata al di fuori dell’area di rischio definita dalla lavorazione in corso. In altri termini, la complessiva condotta del lavoratore, per come è stata accertata in sede di merito, non è stata eccentrica rispetto al rischio lavorativo che il ricorrente, quale committente, era chiamato a governare, adottando i comportamenti dianzi richiamati.
5. La riscontrata inammissibilità del ricorso, cui consegue la mancata instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., tra cui la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L, Rv. 21726601).
6. Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. I ricorrenti vanno, altresì, condannati, in solido fra loro, al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione, in solido fra loro, delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla parte civile INAIL, liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori come per legge. Così deciso il 29 aprile 2021