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  • Responsabilità anche del committente per infortunio del dipendente della società appaltatrice – Oneri della committente nel rispetto delle norme antinfortunistiche-

    Presidente: BIANCHI LUISA Relatore: IZZO FAUSTO Data Udienza: 12/10/2016

    Fatto

    1. Con sentenza del 21\10\2015, resa in sede di rito abbreviato, la Corte di appello di Cagliari confermava la pronuncia di condanna di primo grado emessa a carico di M.A. per il delitto di cui all’art. 589 c.p. per l’omicidio colposo in danno del lavoratore D.F.. Veniva anche confermata la condannata ad una sanzione pecuniaria, ai sensi degli artt. 23 septies e 25 septies del d.lgs. 231 del 2008 (ndr. d.lgs. 231 del 2001), la s.r.l. “Arbatax Cantieri Nautici” (acc. in Tortoli, fraz. di Arbatax il 21\12\2010).
    All’imputato, nella qualità di legale rapp.te della predetta società, era stato addebitato di avere, quale committente dei lavori di installazione di un impianto di pannelli fotovoltaici sul tetto di un capannone della ditta “ARBATAX CANTIERI NAUTICI”, con negligenza, imprudenza, imperizia e violazione di leggi, contribuito con altri a cagionare l’incidente mortale a seguito del quale decedeva il lavoratore D.F. per le lesioni riportate precipitando dal tetto del capannone della ditta. In particolare all’M.A. veniva addebitato di:
    – di avere omesso di fornire alle imprese appaltatrici dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nella struttura in cui erano destinati ad operare, con particolare riferimento alle caratteristiche e alla tenuta della copertura del capannone, e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività;
    – di avere omesso di cooperare con le imprese appaltatrici all’attuazione delle misure di prevenzione protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto di appalto;
    – di avere omesso di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui erano esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente con l’impresa appaltatrice;
    – di avere omesso di promuovere la cooperazione ed il coordinamento con l’impresa appaltatrice elaborando o comunque non integrando il documento di valutazione dei rischi ove non veniva assolutamente considerata la specifica attività oggetto dell’appalto, i relativi rischi, tra i quali quello del possibile cedimento della struttura su cui doveva venire svolta l’attività e le misure da adottare per eliminare o ridurre al minima detti rischi.
    Con tali condotte veniva consentita l’esecuzione dell’installazione di pannelli solari sul tetto di un capannone industriale, sito ad un’altezza di mt. 10 circa, in violazione delle norme di sicurezza e cautelari, tenuto conto della nota scarsa tenuta della esile copertura di gran parte del fabbricato.
    All’imputato venivano inoltre addebitate le gravissime lesioni (artt. 110 e 590 co. 1, 2 e 3 c.p.) dai lavoratori R.A., C.G. e P.A., anch’essi precipitati dal tetto del capannone della ditta unitamente al D.F..
    Nel confermare la condanna, la Corte di merito osservava che:
    – la Arbatax aveva dato in appalto i lavori di installazione di pannelli solari alla s.r.l. “Alter Eco”, la quale si avvaleva di lavoratori interinali non adeguatamente formati;
    – i lavori dovevano essere svolti su un tetto a dieci metri di altezza; la copertura era di ondulina e poteva sostenere un carico massimo di 80 kg., per tale motivo gli operai erano stati invitati a camminare sulle travi larghe circa 40 cm. Ma una volta montati i pannelli solari l’unica via di passaggio erano le coppelle del tetto;
    – l’attività veniva svolta senza l’ausilio di presidi contro la caduta dall’alto. Vero è che i lavoratori erano stati dotati di cinture di sicurezza, ma sul tetto non era stato predisposto alcun punto di aggancio;
    – nel POS era assente la valutazione specifica del rischio di caduta (es. ancoraggi, imbracature, ecc.), ciò lo si evinceva anche dalla redazione del nuovo piano dopo l’infortunio, che aveva preso in considerazione tale rischio, prevedendo le specifiche e concrete misure da adottare;
    – la responsabilità dell’M.A. quale committente era da individuarsi in primo luogo per «culpa in eligendo» in quanto era stata scelta per l’esecuzione dei lavori un’azienda senza approfondire la sua idoneità in termini di sicurezza, ma privilegiando le capacità tecniche nelle installazione dei pannelli (v. interrog. M.A.);
    – l’imputato aveva sottoscritto il documento di valutazione dei rischi del tutto manchevole in termini sicurezza, a fronte di una evidenza del pericolo non ignorata dall’M.A.;
    – nella documentazione consegnata dall’imputato all’Eco vi era una relazione tecnica da cui si evinceva chiaramente la scarsa resistenza del tetto, che non reggeva pesi superiori ad 80 kg. ;
    – il pericolo era immediatamente percepibile, soprattutto dal committente che conosceva strutture della sua azienda, di tal che le modalità di lavoro senza ancoraggi e l’assenza di passaggi sicuri sul tetto non potevano sfuggire all’attenzione del committente.
    Sulla base di tali considerazioni, dopo avere rigettato alcune questioni di natura procedurale, la corte di merito confermava la condanna.
    2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando:
    2.1. La violazione di legge ed in particolare del principio di correlazione. Invero l’M.A. era stato condannato per «culpa in eligendo» una condotta questa non contestata nel capo imputazione in cui erano state descritte condotte meramente omissive. Tale violazione aveva compromesso gravemente il diritto di difesa, soprattutto tenendo conto che gran parte della motivazione della condanna era stata basata sulle dichiarazioni rese dall’M.A. in interrogatorio.
    2.2. La erronea applicazione della legge laddove la corte di merito aveva ritenuto rilevanti sul piano causale doveri non gravanti sulla figura del committente. Invero l’M.A. non si era ingerito nell’attività dell’appaltatore, né aveva impartito direttive; quanto alla verifica della idoneità della “ECO”, la stessa sentenza di appello aveva affermato che sulla carte l’azienda appariva formalmente ben strutturata, né il committente poteva immaginare che, per risparmiare sui costi di trasferta, la Eco avrebbe assunto lavoratori con contratti di somministrazione di manodopera. Quanto al dovere di informazione, l’M.A. per tabulas risultava avere consegnato all’appaltatore tutta la documentazione del capannone, in modo tale da renderlo edotto della sua strutturazione. Quanto ai sistemi di sicurezza, gli operai risultavano dotati delle cinture, senza che l’M.A. potesse accorgersi della mancanza di punti di aggancio.
    2.3. La erronea applicazione della legge ove era stata riconosciuta la ammissibilità della costituzione di parte civile del Sindacato, in assenza di lesione di un diritto soggettivo, avendo per oggetto il processo la lesione del bene vita e della integrità fisica di persone individuali ben determinate.
    3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della s.r.l. ARBATAX Cantieri Nautici, lamentando la erronea applicazione della legge sul mancato rilievo della insussistenza del fatto e della inammissibilità della costituzione di parte civile del Sindacato, con motivi sovrapponibili a quelli svolti dalla difesa dell’imputato.

    Diritto

    1. I ricorsi devono essere rigettati.
    2. Infondata è la doglianza relativa alla lamentata violazione del principio di correlazione.
    Va ricordato che questa corte di legittimità, con giurisprudenza consolidata, ha statuito che “nei procedimenti per reati colposi, quando nel capo d’imputazione siano stati contestati elementi generici e specifici di colpa, la sostituzione o l’aggiunta di un profilo di colpa, sia pure specifico, rispetto ai profili originariamente contestati non vale a realizzare una diversità o mutazione del fatto, con sostanziale ampliamento o modifica della contestazione. Difatti, il riferimento alla colpa generica evidenzia che la contestazione riguarda la condotta dell’imputato globalmente considerata in riferimento all’evento verificatosi, sicché questi è posto in grado di difendersi relativamente a tutti gli aspetti del comportamento tenuto in occasione di tale evento, di cui è chiamato a rispondere (Cass. IV, 38818\05, De Bona; conf. Cass. I, 11538\97, Geremia; Cass. IV, 2393\05, Tucci; Cass. IV, 31968\09, Raso).
    Tale orientamento giurisprudenziale ha, di recente, ricevuto l’avallo delle Sezioni Unite, le quali hanno ribadito che “In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 36551 del 15/07/2010 Ud. (dep. 13/10/2010) Rv. 248051).
    Nel caso di specie, attraverso lo svolgimento dell’istruttoria dibattimentale l’imputato ha potuto rendersi conto che il principale profilo di colpa attribuitogli era quello di avere fatto svolgere i lavori sul tetto della sua azienda ad un’impresa che non aveva manifestato adeguata professionalità se, come vero, nel POS non aveva considerato in modo specifico e concreto come prevenire il rischio, poi concretizzatosi, di caduta.
    3. Infondata è anche la censura relativa alla violazione di legge ed al difetto di motivazione della condanna, laddove viene lamentato che il giudice di merito non avrebbe rilevato che gli unici responsabili dell’incidente erano i dirigenti della “ECO”, i quali erano stati informati della fragilità del tetto e, pertanto, avrebbero dovuto predisporre le misure di sicurezza adeguate al rischio prospettato.
    La doglianza formulata parte da una prospettiva errata, secondo la quale il committente è un mero spettatore dell’esecuzione dei lavori commissionati. Basta però leggere le disposizioni previste dagli arti. 26 e 90 deld.lgs. 81 del 2008 per comprendere come la legge lo disegni invece, come un protagonista dell’attuazione delle norme di sicurezza con funzioni di stimolo e controllo.
    Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che «In tema di infortuni sul lavoro, al committente ed al responsabile dei lavori è attribuita dalla legge una posizione di garanzia particolarmente ampia, comprendente l’esecuzione di controlli non formali ma sostanziali ed incisivi in materia di prevenzione, di sicurezza del luogo di lavoro e di tutela della salute del lavoratore, sicché ai medesimi spetta pure accertate che i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dell’opera adempiano agli obblighi sugli stessi incombenti in detta materia. (Fattispecie in cui la S.C. ha affermato la responsabilità per le lesioni gravissime occorse al lavoratore in capo all’amministratore unico della società appaltante per non aver verificato l’adeguatezza sia del Piano generale di sicurezza e coordinamento sia del Piano operativo di sicurezza)» (Sez. 4, n. 14012 del 12/02/2015, Rv. 263014).
    Si è anche specificato che il dovere di sicurezza gravante sul committente, non può essere costituito da un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori; con la conseguenza che ai fini della configurazione della sua responsabilità, occorre verificare in concreto quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo (ex plurimis, Sez. 4, n. 44131 del 15/07/2015, Rv. 264974).
    Nel caso in esame, come correttamente osservato dalla Corte di appello, non avendo l’imputato nominato un coordinatore, ritenendo che non vi fossero l’obbligo di farlo (valutazione questa condivisa dal giudice di merito), spettava a lui in prima persona valutare la presenza del POS redatto dall’appaltatore e la sua adeguatezza rispetto allo specifico rischio di caduta da un tetto che l’M.A. stesso ha ammesso di sapere non essere sufficientemente resistente.
    Invece, violando gli obblighi di sicurezza in capo a lui gravanti, ha consentito che i lavori iniziassero in presenza di un Piano operativo di sicurezza del tutto generico, «preconfezionato e buono per qualsiasi tipo di lavoro» (pag. 17 sent. app.), che non prevedeva le specifiche misure di prevenzione da adottare nel caso concreto, in presenza di un capannone con un tetto alto mt. 10 e con evidente rischio caduta, considerato che per gran parte era sovrastato da fragili cupole e le travi su cui camminare erano larghe 40 cm. e dopo il montaggio dei pannelli fotovoltaici, divenivano inaccessibili.
    A fronte di ciò il POS non aveva previsto alcuna specifica misura di sicurezza, nonostante la evidenza della pericolosità della zona dove si sarebbero stati impegnati più operai contemporaneamente.
    Tale controllo rientrava nei compiti del committente ed era una condotta esigibile, soprattutto a fronte di un rischio evidente e del quale l’M.A., come detto, aveva piena consapevolezza.
    4. Quanto alla censura relativa alla ritenuta legittimazione del Sindacato («Camera del Lavoro provinciale CGIL Ogliastra») a costituirsi parte civile, va richiamata la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale «E ammissibile, indipendentemente dall’iscrizione del lavoratore al sindacato, la costituzione di parte civile delle associazioni sindacali nei procedimenti per reati di omicidio o lesioni colpose, commessi con violazione della normativa antinfortunistica, quando l’inosservanza di tale normativa possa cagionare un danno autonomo e diretto, patrimoniale o non patrimoniale, alle associazioni sindacali, per la perdita di credibilità dell’azione di tutela delle condizioni di lavoro dalle stesse svolta con riferimento alla sicurezza dei luoghi di lavoro e alla prevenzione delle malattie professionali» (Sez. 4, n.27162 del 27/04/2015, Rv. 263825; Sez. 4, n. 22558 del 18/01/2010, Rv. 247814).
    Come osservato dal giudice di merito, la gravità dell’incidente, che ha visto vittime quattro operai, impegnati in un azienda di rilevate importanza (la «Arbatax») costituiva una circostanza idonea a minare la credibilità dell’operato del Sindacato in tema di sicurezza, dal che la legittimazione alla costituzione.
    La coerenza della motivazione rende la sentenza incensurabile sul punto.
    Si impone per quanto detto il rigetto dei ricorsi a cui consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

    P.Q.M.

    Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
    Così deciso in Roma il 12 ottobre 2016

  • Quali sono le “norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” ai fini del reato di lesioni o omicidio colposo?

    Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 17/04/2019) 24-07-2019, n. 33244
    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

    SEZIONE QUARTA PENALE

    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

    Dott. IZZO Fausto – Presidente –

    Dott. DOVERE Salvatore – rel. Consigliere –

    Dott. TORNESI Daniela Rita – Consigliere –

    Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere –

    Dott. PICARDI Francesca – Consigliere –

    ha pronunciato la seguente:

    SENTENZA

    sul ricorso proposto da:

    D.F.M.A., nato a (OMISSIS);

    avverso la sentenza del 24/05/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLI;

    visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

    udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;

    udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. EPIDENDIO TOMASO, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;

    E’ presente l’avvocato RAGO ROSSELLA del foro di ROMA in difesa di G.C., parte civile in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sui figli minori, in sostituzione dell’avvocato BIANCO GIOVANNI del foro di NOLA, come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p., depositata in udienza, che insiste per il rigetto. Deposita conclusioni e nota spese;

    E’ presente l’avvocato DE VITA LUIGI del foro di NAPOLI in difesa di D.F.M.A. il quale insiste per l’accoglimento del ricorso;

    E’ presente l’avvocato CIARLETTA GAETANO del foro di NAPOLI in difesa di D.F.M.A., il quale insiste per l’accoglimento del ricorso.
    Svolgimento del processo

    1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha riformato la pronuncia emessa dal Tribunale di Nola con la quale D.F.M.A. e D.F.R. erano stati ritenuti responsabili, in concorso con S.E. (giudicato separatamente), della morte di D.S.G. e condannati alla pena per ciascuno ritenuta equa nonchè al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.

    La Corte di Appello, infatti, ha mandato assolto D.F.R. dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto, con revoca delle relative statuizioni civili; ed ha confermato la sentenza impugnata in ogni altra parte.

    2. La vicenda che ha dato luogo alle decisioni appena menzionate può essere così riassunta.

    Il (OMISSIS) il D.S., in compagnia della moglie, si era portato presso la proprietà di D.F.M.A. per eseguire la riparazione dell’autoclave che costituiva parte dell’impianto di alimentazione idrica dell’abitazione del menzionato D.F.; tale impianto era stato eseguito per la parte elettrica da S.E. e per quella idraulica dallo stesso D.S..

    Secondo gli accertamenti tecnici confluiti nel giudizio, il D.S., venuto a contatto con parti dell’impianto, era rimasto vittima di elettrocuzione a causa della mancanza di un dispositivo di sicurezza quale il dispositivo di protezione differenziale (cd. salvavita), perdendo la vita.

    Al D.F., che aveva commissionato i lavori, è stato ascritto di aver affidato i lavori al S., ovvero a soggetto privo dei requisiti di idoneità tecnica richiesti per la loro esecuzione, che li aveva eseguiti non secondo la regola dell’arte e in modo difforme da quanto prescritto dal D.M. n. 37 del 2008, art. 6. Ed infatti, il S. non aveva i requisiti di cui all’art. 4 del citato decreto e non aveva rilasciato il certificato di conformità prescritto dall’art. 7 del provvedimento da ultimo menzionato.

    3. A mezzo dei difensori di fiducia D.F.M.A. ha proposto ricorso per là cassazione della sentenza di secondo grado, lamentando il vizio della motivazione e la violazione degli artt. 42, 43 e 589 c.p., nonchè del D.M. n. 37 del 2008, artt. 2, 5, 8 e 10.

    3.1. Osservano gli esponenti che l’istruttoria dibattimentale aveva attestato che il S. era soggetto qualificato da un grado di esperienza tale da far ritenere che fosse sostanzialmente in possesso dei requisiti di cui al D.M. n. 37 del 2008, art. 4.

    Pertanto era stato richiesto alla Corte di Appello di rivalutare la sussistenza della colpa dell’imputato nella scelta del S., non limitandosi a rilevare la carenza di un dato puramente formale quale la titolarità della qualifica prevista dal citato decreto. Anche la natura non significativa dell’intervento richiesto al S. e la sua notoria qualificazione lavorativa nel contesto di vita comune avrebbe dovuto imporre alla Corte di Appello di approfondire il profilo psicologico della fattispecie contestata.

    Tali valutazioni sono state omesse.

    Gli esponenti aggiungono che il collegamento dell’elettropompa esterna al fabbricato del D.F. all’impianto elettrico dell’abitazione dello stesso è esclusa dal novero delle attività soggette alla disciplina prevista dal D.M. n. 37 del 2008; e l’imputato richiese l’opera di un soggetto qualificato all’esecuzione di quel collegamento.

    Nè sussiste, per le installazioni per apparecchi per usi domestici, l’obbligo per il committente di farsi rilasciare la dichiarazione di conformità dell’impianto o l’obbligo di acquisire tale dichiarazione prima di mettere in esercizio l’impianto; e neppure si trattava di impianto per il quale era richiesta la redazione di un progetto da depositare presso lo sportello unico per l’edilizia del comune competente.

    3.2. Con un secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 157 e 589 c.p., ed il vizio della motivazione in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Ad avviso degli esponenti nel caso che occupa non ricorre la violazione di norme in materia di prevenzione degli infortuni, di talchè non si versa nell’ipotesi di cui all’art. 589 c.p., comma 2, e non vige, quindi, la particolare disciplina della prescrizione prevista dall’art. 157 c.p., comma 6.
    Motivi della decisione

    4. Il secondo motivo riveste carattere pregiudiziale.

    4.1. Assumono gli esponenti che le disposizioni del D.M. n. 37 del 2008, hanno una finalità di prevenzione generica ma non sono funzionali a garantire la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

    Al riguardo va replicato che, secondo un orientamento ormai risalente ma che merita di essere ribadito, la terminologia adoperata negli artt. 589 e 590 c.p., “norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” è riferibile non solo alle norme inserite nelle leggi specificamente antinfortunistiche, ma anche a tutte quelle che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che, in genere, tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all’ambiente in cui esso deve svolgersi (Sez. 4, n. 1146 del 30/11/1984 – dep. 05/02/1985, Mungo, Rv. 167681, per la quale Ne consegue che anche la violazione di una norma del codice della strada, come quella che riguarda anche l’obbligo della distanza di sicurezza tra i veicoli può dare luogo ad una trasgressione di un precetto antinfortunistico se questa, verificandosi in ambiente o in occasione di lavoro, integra la violazione di una misura di sicurezza atta ad evitare pregiudizi per i lavoratori e per gli altri; più di recente: Sez. 4, n. 22022 del 22/02/2018 – dep. 18/05/2018, Tupini e altri, Rv. 273585).

    Il dato di rilievo è quindi la proiezione finalistica della norma – che positivizza una regola cautelare – verso un rischio connesso all’attività lavorativa. Ben si comprende, quindi, come sia possibile che anche norme raccolte in testi esplicitamente destinati a disciplinare ambiti diversi dalle attività lavorative possano venire in considerazione come norme prevenzionistiche.

    Il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, reca prescrizioni che intendono garantire la sicurezza dei lavori attinenti agli impianti da esso menzionati, sia per chi attende ad essi – e quindi i lavoratori impegnati nelle attività sugli impianti – che per gli utilizzatori.

    Ne consegue l’infondatezza del motivo.

    4.2. Ciò posto, può essere esaminato il primo motivo.

    Invero le argomentazioni utilizzate dall’esponente pencolano tra la dimostrazione della insussistenza della violazione cautelare e la affermazione della insussistenza di una rimproverabilità del D.F. sul piano soggettivo. Così, mentre da un verso si scrive che la convinzione del D.F. di affidare i lavori ad un soggetto in possesso dei necessari requisiti tecnici era stata sicuramente erronea, proprio come ritenuto dalla Corte di Appello, e che tuttavia tale errore era giustificato dalle “condizioni di fatto suggestive” (pg. 4), dall’altro si insiste sulla equiparazione tra presenza di formale riconoscimento dei requisiti tecnici e adeguato bagaglio esperienziale e si assume che il D.F. non avrebbe dovuto chiedere la certificazione di conformità dei lavori eseguiti dal S. perchè questi non rientrano nella previsione del D.M. n. 37 del 2008, art. 2, comma 1, lett. e).

    Orbene, si prenderà le mosse dall’affermazione secondo la quale l’idoneità tecnico-professionale richiesta per coloro che devono operare su impianti elettrici – nella specie quella del S. – può essere ritenuta anche in assenza di titoli o altri dati formali; nel caso di specie il S. era noto nel paese come elettricista accreditato ed aveva svolto quelle attività lavorative che a mente del D.M. n. 37 del 2008, art. 4, lett. d), sono sufficienti a far ritenere che i requisiti tecnico-professionali siano posseduti.

    L’affermazione è destituita di fondamento.

    La disciplina pertinente non solo contempla l’espressa previsione che l’imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale abbia i requisiti tecnico-professionali indicati dal D.M. n. 37 del 2008, art. 4; ovvero il possesso di un diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta (lett. a) o in alternativa di un diploma o una qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività pertinenti presso un istituto statale o legalmente riconosciuto ma seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore (lett. b); ovvero di un titolo o un attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore (lett. c); ed infine, sempre in alternativa, che abbia svolto una prestazione lavorativa alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni (escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato), in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’art. 1 (lett. d).

    Ma prevede altresì che questi requisiti possano essere certificati. Certificazione di estremo rilievo perchè è grazie ad essa che il committente può essere certo di adempiere alla previsione dell’art. 8, del decreto, che gli impone di affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti ad imprese abilitate.

    In assenza di tale certificazione il committente assume consapevolmente o almeno con colpa il rischio della inadeguatezza dell’impresa esecutrice affidataria.

    Che nel caso di specie il S. fosse realmente privo della necessaria competenza tecnica è spiegato dalle sentenze di merito non solo con il richiamo all’assenza della certificazione ma anche segnalando le gravi anomalie dell’opera realizzata, la sua non conformità alle regole dell’arte ed obiettiva pericolosità, sulla scorta di quanto riferito dal consulente tecnico del P.M..

    Alla luce di tali precisazioni correttamente la Corte di Appello ha potuto ritenere che il D.F. avesse affidato i lavori al S. con colpa. Lungi dal poter fare affidamento sulla “fama” in paese, egli avrebbe dovuto pretendere che il S. gli documentasse il possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti; tale comportamento risulta certamente esigibile dal D.F., che non aveva alcuna difficoltà ad accertare l’effettiva competenza del soggetto cui affidava i lavori.

    Neppure coglie il segno il rilievo secondo il quale si sarebbe trattato di lavori per i quali non è prescritta la redazione di un progetto e la attestazione di collaudo. E non coglie il segno perchè non si è ascritto al D.F. di non aver preteso tali documenti ma piuttosto di non aver richiesto la certificazione di conformità; ebbene, l’art. 10, comma 2, citato dall’esponente, nel prevedere che “sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell’attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari…” ribadisce la necessità del rilascio di quella certificazione: “… fermo restando l’obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità”.

    In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

    5. Segue al rigetto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili; spese vanno liquidate in complessivi Euro 3.500,00 oltre accessori come per legge.
    P.Q.M.

    Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili che si liquidano in complessivi Euro 3.500,00 oltre accessori come per legge.

    Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 aprile 2019.

  • Reati ambientali ed assenza di un M.O.G. ex dlgs 231 / 01 Responsabilità dell’Ente

    Cassazione penale Sent. Sez. 3 Num. 31232/2019
    Data Udienza: 13/06/2019

    Sul ricorso proposto da
    G. E. srl avverso l’ordinanza del 19/11/2018 del Tribunale della libertà di Bari
    visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
    udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
    udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

    RITENUTO IN FATTO
    1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale della libertà di Bari rigettava la richiesta di riesame ex art. 324 cod. proc. pen. proposta nell’interesse della
    società G.E. s.r.l. (d’ora in avanti Gruppo Edile) avverso il decreto emesso il 21/06/2018 dal g.i.p. del Tribunale di Bari che, tra l’altro, aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni
    aziendali riferibili a detta società fino alla concorrenza del profitto conseguito, quantificato in 6.719.530 euro, con riferimento a un traffico organizzato di rifiuti speciali non pericolosi abbandonati nel deposito sito nel territorio di Margherita di Savoia; in particolare, secondo il provvisorio editto accusatorio, a carico della predetta società – oltre che dalla E.I.srl – è ipotizzato l’illecito di cui all’art. 25-undecies d.lgs. n. 231 del 2001, per aver consentito la commissione del delitto di cui all’art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006 – ora 452-quaterdecies cod. pen. e delle contravvenzioni ex art. 256 del medesimo d.lgs. da parte di F.Z., R. Z. e da G. Z., nelle rispettive qualità di amministratore della società, di legale rappresentante dell’impianto di recupero di rifiuti edili E.I. srl e di amministrare e gestore di fatto dell’area adibita a discarica.
    2. Avverso l’indicata ordinanza, la società G. E., per il tramite del
    difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a un unico,
    articolato, motivo, con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 256 e 260 d.lgs. n. 152 del 2006, nonché il vizio assenza di motivazione e/o di motivazione apparente con riguardo alla valutazione dei motivi dedotti a sostegno dell’istanza di riesame, delle consulenze tecniche di parte a firma del prof. Onofrio Laricchiuta e della dott.ssa Francesca Seccia e di tutta la documentazione prodotta.
    La società ricorrente, in primo luogo, contesta la responsabilità penale delle
    persone fisiche, con conseguente esclusione delle responsabilità da reato della società. Quanto a F. Z., legale rappresentante della società, si evidenzia che, sfumato il progettato intervento di edificazione sul terreno sequestrato perché divenuto inedificabile a seguito di imposizione di vincolo idrogeologico, in un’ottica di sistemazione dell’area nel 2013 si disponeva il reinterro con terra e rocce di scavo provenienti dall’impianto di recupero E.I. srl, attività ultimata nel 2015. L’affermazione, riferita dai c.c. del NOE di Bari, secondo cui sull’area vi erano depositati diverse migliaia di mc. di rifiuti speciali, frutto di una mera osservazione visiva, sarebbe perciò apodittica e smentita sia dalle fatture prodotte, corredate dai risultati delle analisi del materiale, che attestano inequivocabilmente che le sostanze analizzate rientrano all’interno dellanormalità dei parametri di legge richiesti per gli usi consentiti, sia dai rapporti di prova della società A. srl relativi a campioni prelevati dall’area di cantiere poco prima che venissero effettuati gli accertamenti da parte di c.c. del NOE, rapporti che hanno confermato la conformità di detti campioni ai parametri di legge. Ad avviso della ricorrente, pertanto, vi sarebbe la prova che i materiali
    utilizzati per il rinterro del sito non sono rifiuti ma materia prima secondaria. La ricorrente, inoltre, contesta, con riferimento alla Z., la sussistenza del dolo specifico, ossia il conseguimento dell’ingiusto profitto, richiesto per l’integrazione dell’elemento soggettivo del delitto di cui all’art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006, e, in ogni caso, quand’anche risultasse che il materiale conferito dalla Eco Italia non rientrasse nei parametri di legge, la Z. non ne risponderebbe in virtù del
    principio di affidamento.
    Quanto a G. Z., ad avviso della ricorrente non vi sarebbero elementi
    sufficienti per affermare che l’indagato abbia ricoperto la qualifica di
    amministratore di fatto della società; l’atteggiamento autoritario, rilevato dai
    c.c., sarebbe riconducibile non a poteri di fatto che egli aveva in seno alla società ma al carattere personale, tanto più che lo Z. aveva una propria impresa
    individuale, sicché non aveva alcun motivo per ingerirsi nella gestione della
    società della figlia. Peraltro, la presenza in loco dello Z. in data 01/12/2015
    troverebbe giustificazione nel fatto che egli era stato nominato custode
    nell’ambito del separato procedimento pendente avanti al Tribunale di Foggia.
    Aggiunge, infine, la ricorrente che l’attività di reinterro è iniziata nel 2013 e terminata nel 2015, ciò che avrebbe dovuto indurre a una rivalutazione del
    tempus commissi delicti e, di conseguenza, a una riduzione del sequestro.
    In relazione a R. Z., amministratore della E.I. srl, la ricorrente
    evidenzia come sia stata fornita la prova della liceità dell’attività svolta da detta società e dell’idoneità dei macchinari utilizzati per il trattamento dei rifiuti, circostanza negata dal consulente dal p.m. in maniera immotivata. Aggiunge la
    ricorrente che la falsificazione dei documenti di trasporto sarebbe stata desunta unicamente dalla difformità tra quanto attestato nei documenti e quanto realmente rinvenuto nei luoghi, e che il prezzo assai basso per il trattamento degli inerti si giustifica sia con i tempi stretti, imposti ai centri di recupero, per disfarsi del materiale, sia perché la E.I. srl trae il suo maggior guadagno non dalla vendita di materie prime secondarie, ma dal conferimento dei rifiuti presso il centro, come dimostrato dalle fatture prodotte. Le osservazioni del consulente del p.m. a proposito del prezzo praticato da E.I. sarebbero perciò errate, perché frutto di vizi metodologici e di valutazione inesatte, come emerge dalle consulenze di parte redatte dal prof. Laricchiuta e dalla dott.ssa Seccia, che hanno evidenziato una pluralità di vizi, quali: la mancata considerazione dell’incertezza associata”, il fatto che le analisi sono state effettuate in laboratori non accreditati, l’assenza di indicazioni in ordine alle precauzioni previste per il piano di campionamento e al metodo di trasporto e di conservazione dei campioni.
    Infine, la società ricorrente si duole che nel provvedimento impugnato nulla
    si dica a proposito della consulenza della dott.ssa Seccia e dei successivi
    chiarimenti, dei rapporti di prova fatti eseguire dal laboratorio di analisi
    Ambientale, della documentazione amministrativa e civile depositata, delle
    fatture emesse da Eco Italia srl in favore di altri suoi acquirenti.
    CONSIDERATO IN DIRITTO
    1. Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato.
    2. Deve premettersi che, ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il
    ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro
    preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario’ logico seguito dal giudice (si veda, da ultimo, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656).
    3. Si rammenta inoltre che, in tema di sequestro preventivo, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del soggetto nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista
    il fumus commissi delicti, vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018 – dep. 27/04/2018, Armeli, Rv. 273069; Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014 – dep. 05/02/2014, P.M. in proc. Zagarrio, Rv. 258279), sicché il giudice può rilevare anche il difetto dell’elemento soggettivo del reato purché esso emerga ictu ocu/i, cioè sia di immediato rilievo (Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016 – dep.
    03/05/2016, Iommi e altro, Rv. 266896; Sez. 6, n. 16153 del 06/02/2014 – dep.
    11/04/2014, Di Salvo, Rv. 259337; Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008 – dep.
    12/06/2008, P.M. in proc. Di Fulvio, Rv. 240521).
    Di conseguenza, non possono essere censurati in questa sede né i vizi di
    motivazione – salvo, come si è detto, quelli così radicali da rendere lamotivazione del tutto apparente -, né i profili ricostruttivi in fatto, e nemmeno il difetto dell’elemento soggettivo del reato, a meno che non ne emerga ictu oculi l’insussistenza.
    4. Orbene, ciò posto, occorre prendere atto che la società ricorrente,
    lamentando formalmente i vizi di violazione di legge e di motivazione
    manifestamente illogica, apparente ed erronea, contesta proprio la concreta
    ricostruzione in fatto resa dal Tribunale con un iter argomentativo coerente con
    le emergenze investigative e scevro da vizi logici.
    Invero, il Tribunale ha evidenziato come gli argomenti difensivi, che
    propongono una lettura frammentaria degli elementi investigativi, non si
    confrontano criticamente con un dato dirimente, ossia che nell’area di proprietà
    della società sono stati rinvenuti, in rilevante quantità, rifiuti speciali non
    pericolosi, provenienti da attività di demolizione e non sottoposti ad alcun
    trattamento. Dato, questo, che il Tribunale, con apprezzamento fattuale
    logicamente motivato, ha desunto non solo dall’esame visivo degli operanti,
    come opinato dalla ricorrente, ma anche dalla consulenza del p.m. (ampiamente esposta alle p. 14-18), da cui emerge come, all’esito delle analisi effettuate, imateriali rinvenuti nell’area sequestrata siano classificabili non come sottoprodotto (siccome ritenuto dai consulenti della difesa) perché non conformi ad alcuno dei requisiti previsti dalla legge, ma come rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione (170904). A tal riguardo, il Tribunale ha correttamente
    evidenziato un vizio di fondo dell’impostazione difensiva, vizio riscontrabile anche nel ricorso, ossia la genericità delle contestazioni metodologiche e di procedura svolte dal prof. Laricchiuta, le quali non indicano a quale diverso risultato di
    analisi condurrebbe un metodo che, in ipotesi, fosse scevro dagli asseriti vizi. In altri termini, la prospettazione difensiva si incentra su una serie di presunte aporie del metodo seguito dal consulente del p.m., ma non propone una ricostruzione tecnica alternativa, che consenta di affermare che il materiale rinvenuto presso il cantiere sia stato oggetto di trattamento e che avesse i requisiti dell’aggregato riciclato, idoneo al reimpiego (almeno) quale sottofondo.
    E tanto basta per la sussistenza del fumus del delitto in esame.
    5. Venendo all’analisi delle posizioni delle persone fisiche, anche il tal caso il
    percorso argomentativo del provvedimento impugnato è immune da violazioni di legge.
    5.1. Quanto a F. Z., il Tribunale ha correttamente osservato che la
    sopravvenuta inedificabilità dell’area non esclude affatto che la società da lei
    amministrata avesse interesse a ricevere i materiali conferiti dalla E.I., alfine di dar corso alle opere di sistemazione e livellamento, ammesse dalla ricorrente, in quanto il deposito di rifiuti ha in sé un valore corrispondente al conferimento in discarica con correlativo risparmio di spesa per la E. I.
    Ancora, il Tribunale ha rilevato come la regolarità documentale delle operazioni di trasporto e dei rapporti di prova sui materiali non costituisca di per sé prova della buona fede della Z., in considerazione della macroscopica difformità dei materiali rinvenuti sul sito rispetto all’aggregato riciclato risultante dai predetti documenti; oltre a ciò, a sostegno della consapevolezza della ricorrente circa l’effettiva natura del materiale, il Tribunale ha rilevato come la condotta illecita si sia protratta per anni, ciò che è incompatibile con un’attività di mero riempimento destinata alla successiva edificazione. Si tratta di una motivazione congrua tale da escludere l’insussistenza ictu ocui/ dell’elemento soggettivo.
    5.2. In relazione a Z. R., il Tribunale ha parimenti ribadito il fumus del delitto nei suoi confronti, evidenziando non solo la mancanza di proprietà dell’attrezzatura idonea alla trasformazione del rifiuto in materia prima secondaria, ma anche, e soprattutto, che l’attrezzatura noleggiata non era idonea all’esecuzione del trattamento; in ogni caso, l’analisi diretta sui materiali
    rinvenuti sul luogo di destinazione finale ha evidenziato che essi non
    corrispondessero alla descrizione contenuta nei documenti di trasporto, il che costituisce elemento sufficiente per affermare, allo stato, che non vi fosse stato alcun trattamento volto a trasformare i rifiuti da demolizione in materia prima secondaria, ora aggregato riciclato. Oltre a ciò, il Tribunale, con logica motivazione, ha poi valorizzato i calcoli volumetrici redatti dal consulente del
    p.m., da cui risulta che il volume complessivo dei materiali presenti nel sito è superiore solo del 26% rispetto al totale dei materiali che, secondo la
    documentazione acquisita da Eco Italia srl, sarebbero da questa stati conferiti al predetto sito, da ciò logicamente desumendo che, allo stato, sia da escludere ogni ragionevole ricostruzione alternativa, non essendo ipotizzabile, atteso il minimo scostamento volumetrico, che gli esiti della analisi eseguite sui predetti
    materiali siano stati significativamente alterati da un ipotetico mescolamento con materiali di provenienza diversa.
    5.3. Quanto a G. Z., il Tribunale, con apprezzamento fattuale
    logicamente motivato, ha accertato che il coinvolgimento del predetto indagato
    si desume dalla sua presenza in loco non solamente in data 09/12/2015 ma,
    come emerge delle annotazioni di servizio, anche in occasione di ogni
    accertamento e, soprattutto, durante gli scarichi dei rifiuti ad opera degli
    autocarri, cui si aggiunge il fatto che lo Ziri impartiva ordini e direttive agli operai e ai consulenti, ciò che certamente trascende la sua condizione di custode, essendo piuttosto indicativo, appunto, di una gestione di fatto dell’area. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, il Tribunale ha perciò correttamente ravvisato la responsabilità da reato della società – la quale, come
    la E.I. Srl., non era dotata di alcun modello di organizzazione e di gestione nel cui interesse sono stati commessi i reati ascritti alle persone fisiche, in
    quanto il gruppo Ziri – a cui sono riconducibili entrambe le società in esame – ha conseguito un significativo risparmio di spesa per aver interrato rifiuti, senza che venissero trattati, quantificato dal consulente tecnico moltiplicando i metri cubi di rifiuti presenti sul sito per il prezzo di mercato al mc. A tal proposito, la
    contestazione del prezzo indicato dal consulente del p.m. è generica, in quanto la difesa non ha offerto una quantificazione alternativa.
    7. Da ultimo, è del tutto generica la doglianza concernente l’asserita
    mancata considerazione di taluni atti offerti dalla difesa. Invero, l’omessa
    valutazione di taluni atti indicati dalla difesa non determina, di per sé, alcuna
    nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della
    motivazione del provvedimento che definisce la fase nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive. Orbene, la società ricorrente si limita ad asserire la mancata valutazione di taluni atti, senza tuttavia indicare né il contenuto di tali atti, né, soprattutto, come essi avrebbero inciso, disarticolandolo, sull’apparato
    motivazionale del provvedimento impugnato.
    8. Per i motivi indicati, il ricorso deve perciò essere rigettato, con
    conseguente condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del
    procedimento.
    P.Q.M.
    Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
    processuali.
    Così deciso il 13/06/2019.

  • Responsabilità amministrativa dell’ente e valutazione dei rischi. Incidenza della scorretta prassi aziendale accertata sul rapporto spesa-guadagno

    Commento a Cassazione Penale, Sez. 4, 23 novembre 2017, n. 53285

    In generale, deve osservarsi, “quanto ai presupposti della responsabilità amministrativa dell’ente introdotta con il d.lgs. 231 dell’08/06/2001, che i criteri di imputazione oggettiva di cui al riferimento contenuto nell’art. 5 del d.lgs. 231/01 (interesse o vantaggio dell’ente), sono riferibili alla condotta e non all’evento e che, in caso di reati colposi di evento, essi sono alternativi e concorrenti tra di loro, esprimendo il criterio dell’interesse una valutazione del reato di tipo teleologico, apprezzabile ex ante, al momento cioè del fatto secondo un giudizio soggettivo e avendo, invece, quello del vantaggio una connotazione eminentemente oggettiva, valutabile ex post, sulla base degli effetti derivati dalla realizzazione dell’illecito (cfr. Sez. U. n.38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri, Rv. 261114 e Rv. 261115).

    Inoltre, sempre in tema, si è riconosciuto l’interesse dell’ente nel caso in cui l’omessa predisposizione dei sistemi di sicurezza determini un risparmio di spesa, laddove si configura il vantaggio qualora la mancata osservanza della normativa cautelare consenta un aumento della produttività [cfr. sez. 4 n. 24697 del 20/04/2016, Rv. 268066 (in fattispecie in cui la Corte ha affermato che la responsabilità dell’ente non può essere esclusa in considerazione dell’esiguità del vantaggio o della scarsa consistenza dell’interesse perseguito, in quanto anche la mancata adozione di cautele comportanti limitati risparmi di spesa può essere causa di lesioni personali gravi); n. 2544 del 17/12/2015 ud. (dep. 21/01/2016), Rv. 268065].

    Nel caso di specie, i giudici di merito hanno ricollegato la responsabilità amministrativa dell’ente alla inidoneità del documento di valutazione dei rischi predisposto e alla inadeguatezza dell’attività di formazione e informazione del lavoratore, entrambi causa dell’infortunio, laddove, con riferimento al vantaggio/interesse dell’ente, hanno evidenziato l’incidenza della scorretta prassi aziendale accertata sul rapporto spesa-guadagno.

    Trattasi di motivazione del tutto congrua, logica e non contraddittoria, allineata ai principi di diritto sopra richiamati e sottratta pertanto al sindacato di questa Corte, incombendo, in ogni caso, sull’ente l’onere – con effetti liberatori – di dimostrare l’idoneità dei modelli di organizzazione e gestione adottati a prevenire reati della specie di quello verificatosi (cfr. Sez. U. n.38343/2014, Thyssen Krupp, Rv. 261112).

    Onere che non può certamente considerarsi assolto attraverso la sola circostanza dell’esistenza di un documento, ritenuto inidoneo dai giudici di merito e di meri richiami verbali, ritenuti parimenti inadeguati.”

    estratto da https://olympus.uniurb.it/

  • Valutazione del rischio e redazione del POS. Responsabilità del datore di lavoro. Rischio incendio boschivo

    Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: DOVERE SALVATORE Data Udienza: 05/06/2019

    Fatto

    1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la pronuncia emessa dal Tribunale di Lucca nei confronti di B.L. e di B.N. con la quale questi erano stati giudicati responsabili di incendio boschivo colposo (artt. 40, co. 2 e 423-bis cod. pen.), condannandoli alla pena di un anno di reclusione ciascuno, ed era stato mandato assolto il B.L. dal reato di cui agli artt. 28 e 55 d.lgs. n. 81/2008 mentre per il B.N., per il medesimo reato, era stata dichiarata l’estinzione per prescrizione (altre statuizioni, qui non rilevanti, avevano attenuto al coimputato I.G.).
    Sul gravame proposto dal B.N. e dal B.L., la Corte di Appello ha infatti mandato assolto il primo dal residuo reato, ritenendo che egli non avesse commesso il fatto, ed ha confermato ogni altra statuizione.
    2. I fatti valutati dai giudici di merito sono stati ricostruiti nel modo che segue.
    Il 6 settembre 2009 A.C., dipendente della Bea s.r.l., aveva provocato l’innesco dell’incendio di circa mille metri quadrati di bosco sito in località Ponte a Serraglio di Bagni di Luca. Ciò era accaduto perché il A.C., tagliando delle sbarre di ferro con una mola troncatrice, aveva fatto sprigionare delle scintille che avevano attinto dell’erba secca posta sul muro che delimitava da un lato il cantiere della Cooperativa Terra Uomini e Ambiente; erba che aveva preso fuoco.
    Agli imputati in parola, il B.N. nella qualità di legale rappresentante della Bea s.r.l. e quindi datore di lavoro del A.C. (giudicato separatamente per l’imputazione di incendio boschivo colposo) e il B.L. quale responsabile della sicurezza nei luoghi di lavoro della società cooperativa a responsabilità limitata Terra Uomini e Ambiente e come tale soggetto obbligato alla redazione del POS, era stato ascritto di aver omesso di formulare nel POS misure dirette a prevenire il rischio di incendio boschivo derivante dalle lavorazioni effettuate nel cantiere operante in prossimità del bosco e così di aver cagionato l’incendio.
    3. Avverso tale decisione ricorre per cassazione B.L. a mezzo del difensore di fiducia, avv. Francesco L..
    3.1. Con un primo motivo, deduce violazione di legge in relazione al rigetto dell’eccezione di nullità della notifica all’imputato della citazione a giudizio per il grado di appello, derivante dalla consegna dell’atto non già all’imputato personalmente ma a D.B., persona non legittimata a riceverlo, siccome non residente nel luogo e quindi non convivente con il destinatario.
    3.2. Con un secondo motivo, lamenta che la Corte di Appello, incorrendo in violazione della legge penale e nel vizio di motivazione, ha erroneamente ritenuto sussistente in capo al B.L. una posizione di garanzia rispetto al rischio di incendio boschivo, insussistente alla luce del fatto che egli era responsabile della sicurezza e quindi non titolare degli obblighi di redazione del POS e comunque una eventuale posizione di garanzia in tale veste era delimitata alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e non a tutela del patrimonio boschivo.
    Ravvisa poi manifesta illogicità nella sentenza, che assolve il B.L. dalla contravvenzione per non aver commesso il fatto, in quanto privo di obbligo, e poi lo condanna per il delitto perché titolare di posizione di garanzia.
    Inoltre, la stessa sentenza prende atto che il B.N. aveva assolto all’obbligo di adozione del POS, nel quale vi era specifica valutazione del rischio incendio, sulla scorta di quella segnalazione fatta dal B.L. la cui omissione invece gli viene rimproverata.
    Per altro verso l’esponente rimarca come sia dubitabile che la posizione di garanzia ricoperta dal B.L. sia riferibile alla prevenzione dell’incendio boschivo; menziona, a dimostrazione, gli artt. 1, 2, co. 1 lett. q), 15 e 28 del d.lgs. n. 81/2008.

    Diritto

    4. Va rilevato che successivamente alla pronuncia della sentenza qui impugnata è decorso il termine massimo di prescrizione del reato.
    Tale termine è di sette anni e sei mesi, che per effetto di alcuni periodi di sospensione, risulta decorso il 26.9.2016.
    Dovendosi escludere, per le ragioni che saranno subito esposte, la inammissibilità del ricorso, siffatta causa estintiva può essere rilevata (cfr. Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 – dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266818), anche perché non emerge la prova evidente dell’innocenza dell’Imputato che imporrebbe, ai sensi dell’art. 129, co. 2 cod. proc. pen., un proscioglimento nel merito.
    In particolare, la motivazione con la quale la Corte di Appello ha respinto l’osservazione difensiva secondo la quale il B.L. avrebbe dovuto attivarsi perché fosse fronteggiato il rischio di incendio boschivo risulta carente e non in linea con i principi posti da questa Corte a riguardo dell’obbligo giuridico di impedire l’evento. Invero, se le qualifiche richiamate nella sentenza impugnata possono di per sé valere quale richiamo sintetico alle disposizioni che attribuiscono in via originaria al dirigente e al preposto puntuali obblighi di garanzia nei confronti dei lavoratori rispetto ai rischi derivanti dall’attività lavorativa, la rilevanza che nel caso specifico assume il rischio di incendio boschivo avrebbe richiesto di esplicitare il percorso logico-giuridico in forza del quale anch’esso è stato ricondotto all’area del rischio gestito dal B.L..
    Per contro, da un canto la Corte distrettuale ha rimarcato che il B.L. era titolare di posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori operanti nel cantiere di cui trattasi; dall’altro, prendendo atto dell’assoluzione per la contravvenzione pure contestatagli e quindi del fatto che al medesimo non poteva essere riportata la omessa previsione del rischio di incendio boschivo nel POS, ha concluso per un addebito fondato sulla mera presenza in cantiere e sulla violazione di regole di colpa generica, in tal modo credendo di fondare esclusivamente sulla conoscenza dell’esistenza in prossimità del cantiere di erba secca e del compimento di lavorazione che sprigionava scintille l’ampliamento dell’area di rischio affidata al B.L.. Senza però considerare che l’imputazione per fatto omissivo improprio avrebbe richiesto comunque di approfondire in forza di quali disposizioni la conoscenza delle condizioni di contesto del cantiere avrebbe reso il B.L. obbligato ad adottare misure per la prevenzione dell’incendio boschivo.
    5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata perché il reato è estinto per prescrizione.

    P.Q.M.

    annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
    Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5/6/2019.

  • Società capogruppo e responsabilità per reato commesso dalla controllata.

    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
    SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
    Dott. TERESI Alfredo – Presidente –
    Dott. OLDI Paolo – Consigliere –
    Dott. ZAZA Carlo – rel. Consigliere –
    Dott. SABEONE Gerardo – Consigliere –
    Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere –
    ha pronunciato la seguente:
    sentenza

    sul ricorso proposto da:
    1. D.S., nato a (Omissis);
    2. Unipol Gruppo Finanziario s.p.a.;
    avverso la sentenza del 16/07/2010 della Corte d’Appello di Milano;
    visti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi e la memoria depositata dalla parte civile;
    udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
    udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesco Salzano, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione con conferma delle altre statuizioni;
    udito per la parte civile l’avv. Emanuela Di Lazzaro, che ha concluso per la conferma delle statuizioni civili della sentenza impugnata depositando nota spese;
    uditi per l’imputato e la responsabile civile l’avv. SIROTTI LUCA e l’avv. Franco Carlo Coppi, che hanno concluso per l’accoglimento dei ricorsi.

    Fatto

    1. Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano in data 14/05/2008, D.S., direttore finanziario della Unipol S.p.A., veniva condannato alla pena di mesi dieci di reclusione, nonchè al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile Consob, per il reato di cui all’art. 2637 c.c., e D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 185, commesso nelle sedute di borsa dei giorni 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 e 31 marzo e 1 aprile 2003 mediante acquisti da parte della Meieaurora s.p.a., società appartenente allo stesso gruppo Unipol ed amministrata dal D., tramite l’intermediaria Cofiri Sim s.p.a., di azioni Unipol privilegiate, con modalità tali da creare una tendenza al rialzo progressivo da Euro 1,669 ad Euro.1,781 del prezzo dei titoli, dei quali un pacchetto di 4,5 milioni veniva venduto il 31/03/2003 al prezzo unitario di Euro 1,76 dalla Finsoe s.p.a., società controllante la Unipol, con un vantaggio economico di Euro 409.000.Con la stessa sentenza la Unipol veniva ritenuta responsabile di illecito amministrativo dipendente dal reato di cui sopra e condannata alla sanzione di Euro 10.300, così ridotta la sanzione inflitta in primo grado.2. L’imputato e l’ente ritenuto amministrativamente responsabile ricorrono sui punti e per i motivi che seguono.2.1. Sulla competenza territoriale del Tribunale di Milano, ritenuta in base alla sede del mercato borsistico presso il quale si manifestava l’operatività della condotta nella sua attitudine a produrre l’alterazione del prezzo delle azioni, i ricorrenti deducono violazione di legge e difetto di motivazione osservando che, a seguito della fusione di Borsa Italiana s.p.a. con London Exchange Limited, il mercato borsistico italiano si serve della piattaforma digitale inglese; che comunque il reato contestato è fattispecie di mera condotta che, pur se connotata da modalità idonee a produrre un determinato evento, lascia tuttavia quest’ultimo estraneo alla consumazione del reato; e che la competenza territoriale è pertanto determinata nella specie dal luogo di conclusione dell’acquisto dei titoli, registrati sul conto dell’acquirente in (Omissis).2.2. Sulla ritenuta utilizzabilità della relazione informativa della Consob, delle informazioni acquisite dagli indagati nel corso dell’attività ispettiva e delle registrazioni delle comunicazioni telefoniche fra il D. e G.D., operatore per la Cofiri, effettuate ai sensi dell’art. 62 del regolamento della Consob, acquisite in quanto rispettivamente documento i cui contenuti venivano peraltro discussi nel contraddittorio dibattimentale sull’escussione teste D., dichiarazioni rese in sede diversa da quella processuale ed atti irripetibili, i ricorrenti deducono violazione di legge e difetto di motivazione osservando che la natura documentale della relazione era esclusa dalla presenza di contenuti valutativi che il contraddittorio dibattimentale non rendeva comunque utilizzabili, dalla conclusione della relazione con la richiesta di avviso dell’eventuale archiviazione, che la rendeva atto non meramente amministrativo ma viceversa diretto al procedimento penale, e dalla violazione dell’art. 220 disp. att. c.p.p., per il compimento di atti necessari ad assicurare le fonti di prova senza l’osservanza delle disposizioni del codice; che il diritto al silenzio dell’indagato anche nel corso di un’inchiesta amministrativa è garantito dalla giurisprudenza comunitaria formatasi sull’art. 6 CEDU; e che proprio l’irripetibilità delle registrazioni delle telefonate ne imponeva l’acquisizione, mediante la trasposizione su supporti informatici, con le forme dell’incidente probatorio o dell’accertamento tecnico ai sensi dell’art. 360 c.p.p., in modo da consentire alla difesa di controllare la corretta estrazione dei dati.2.3. Sulla sussistenza del reato contestato i ricorrenti, premesso che elementi essenziali del reato sono i caratteri oggetti va mente artificiosi della condotta, la mancanza di una razionale giustificazione economica della stessa e la concreta idoneità ad alterare in misura sensibile i prezzi dei titoli, deducono illogicità della motivazione laddove la stessa desumeva l’artificiosità della condotta dall’irrilevante dato soggettivo della finalità perseguita dai soggetti agenti, per il resto facendo riferimento a modalità operative delle quali il ricorso evidenzia analiticamente la coerenza con un’operazione di investimento nell’ambito della separata gestione della Meieaurora, confortata dalle ricostruzioni dei consulenti tecnici di parte sulla base di elementi dettagliatamente riproposti nel ricorso, fra i quali l’essersi il valore del titolo costantemente mantenuto negli anni successivi al di sopra del prezzo registrato al termine della condotta. Lamentano altresì mancanza di motivazione sui rilievi difensivi in merito ad autonomi acquisti dei titoli da parte del Monte dei Paschi ed all’estraneità dell’imputato alla vendita effettuata dalla Finsoe. Deducono infine violazione di legge nella mancanza di un concreto pericolo per il bene giuridico tutelato nel descritto andamento del titolo nei tempi successivi al fatto, essendosi la condotta sostanzialmente risolta nell’anticipazione della tendenza rialzista del titolo, e pertanto non essendo stata la stessa rappresentativa di una situazione di mercato difforme da quella reale.2.4. Sull’affermazione di responsabilità della Unipol, motivata in base all’interesse della stessa a far segnare ad un proprio titolo un valore superiore a quello di mercato, peraltro riverberatosi a vantaggio della controllante Finsoe, la ricorrente deduce violazione di legge e difetto di motivazione osservando che la condotta veniva realizzata nell’ambito della funzione di gestione del portafoglio titoli affidata al D. dalla Meieaurora, che la società emittente di un titolo non ha interesse diretto al valore dello stesso, e che irrilevante è l’eventuale interesse della Finsoe, non estendendosi la responsabilità degli enti per illecito amministrativo derivante da reato all’interno dei gruppi di società.3. La parte civile Consob ha presentato memoria nella quale si contestano specificamente i motivi di ricorso.

    Diritto

    1. Il termine massimo di prescrizione del reato contestato, pur tenendosi conto dei periodi di sospensione, risulta decorso alla data ultima del 05/12/2010.I motivi di ricorso saranno pertanto esaminati ai fini della conferma delle statuizioni civili e di quelle relative alla responsabilità da reato della persona giuridica Unipol.2. I motivi di ricorso relativi alla ritenuta competenza territoriale del Tribunale di Milano sono infondati.2.1. è opportuno rammentare che l’attuale assetto normativo della fattispecie criminosa in esame è il risultato di una successione di interventi legislativi.Il D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, art. 1, nel riformulare interamente il titolo undicesimo del libro quinto del codice civile, poneva all’art.2637 cod. civ. una fattispecie incriminatrice unitaria del reato di aggiotaggio, che riuniva le tre figure di detto reato precedentemente previste nell’aggiotaggio societario di cui all’art. 2628 c.c., nell’aggiotaggio finanziario di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 181, e nell’aggiotaggio bancario di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 138. Detta fattispecie, per effetto di ciò, veniva ad articolarsi in una condotta soggetta ad assumere le forme della diffusione di notizie false, del compimento di operazioni simulate o della realizzazione di altri artifici, e nel requisito della concreta idoneità della condotta a cagionare il risultato della sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari o quello della significativa incidenza sull’affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari; requisito che assumeva altresì funzione tipicizzante rispetto alla condotta altrimenti genericamente incriminata negli “altri artifici”.La successiva previsione della L. 18 aprile 2005, n. 62, art. 9, ritrasferiva parte della fattispecie di cui si è appena detto, relativa alle condotte idonee ad alterare il prezzo degli strumenti finanziari, nel D.Lgs. n. 58 del 1998, collocandola nell’art. 185 sotto la rubrica di “manipolazione del mercato”; e nel modificare contestualmente l’art. 2637 c.c., introducendovi per gli strumenti finanziari oggetto del reato gli attributi della mancanza di quotazione sul mercato o della presentazione di una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, produceva l’esito conclusivo di una sostanziale ripartizione della fattispecie di aggiotaggio fra le due norme. Per effetto di ciò, l’art. 2637 c.c., rimane norma generalmente incriminatrice dell’aggiotaggio;mentre il D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 185, è divenuta norma specialmente incriminatrice dell’aggiotaggio riferito alla valutazione degli strumenti finanziari quotati, quale risultante della sottrazione, dagli strumenti finanziari genericamente menzionati nella norma, di quelli non quotati, o agli stessi assimilati, oggetto dell’attuale previsione dell’art. 2637.Per quanto detto, i fatti qui contestati, commessi precedentemente all’entrata in vigore del nuovo contenuto del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 185, sono riconducibili alla fattispecie di aggiotaggio in strumenti finanziari di cui all’art. 2637 c.c.. Quest’ultima, come le altre previste dalla normativa in esame, è caratterizzata da continuità nei vari interventi legislativi succedutisi in materia (Sez. 5, n. 26943 del 10/07/2006, Gnutti, Rv.234375; Sez. 5, n. 48005 del 07/11/2008, Carpoca, Rv. 242958; Sez. 5, n. 8588 del 20/01/2010, Banca Profilo s.p.a., Rv. 246242); le problematiche di successione di legge si limitano dunque alle conseguenze sanzionatorie, rimanendo nella specie irrilevanti attesa l’intervenuta prescrizione del reato.2.2. Tanto premesso, il reato è contestato in questa sede nella figura del cosiddetto aggiotaggio operativo o manipolativo in strumenti finanziari, commesso, nell’ipotesi accusatoria, con artifici consistiti in acquisti ripetuti in giorni ravvicinati di azioni Unipol privilegiate, tali da produrre un anomalo rialzo della valutazione dei titoli, alterandone il normale andamento sul mercato.Il presupposto dell’eccezione di incompetenza territoriale oggetto del motivo di ricorso in esame, ossia l’essere detto reato un illecito di mera condotta, è in realtà condiviso nell’impostazione della sentenza impugnata; ed è peraltro indiscutibile che il reato si esaurisca nella condotta artificiosa, rimanendo estraneo alla sua consumazione l’effettivo verificarsi o meno dell’alterazione del prezzo dei titoli.Tuttavia la condotta materiale del reato, lo abbiamo visto, non ne esaurisce gli elementi costitutivi. Occorre altresì che essa sia realizzata con modalità tali da rendere concreta la possibilità del verificarsi, in conseguenza della stessa, di una sensibile alterazione del valore degli strumenti finanziari. Si tratta, in sostanza, di un reato di pericolo; e per la precisione di un esemplare di quei reati di pericolo nei quali quest’ultimo è incluso nella fattispecie incriminatrice, essendo pertanto oggetto di accertamento in concreto, ma non quale risultato causale della condotta, bensì come modalità pericolosa della stessa nei confronti dell’interesse tutelato. Per questa tipologia di illeciti penali, certa dottrina ha coniato in passato la definizione di “reati di pericolo astratto-concreto”; altra ha fatto ricorso più semplicemente alla terminologia di “reati di pericolo astratto”, nell’ambito di una prospettiva classificatoria che non intendeva questa espressione quale sinonimica di quella di “reati di pericolo presunto”, utilizzata per indicare gli illeciti nei quali il pericolo non costituisce elemento costitutivo della fattispecie (sinonimia peraltro ritenuta da questa Corte, v. Sez. 5, n. 5215 del 28/10/1999, Florimonte, Rv. 215563; Sez. 4, n. 24249 del 28/04/2006, Crepaldl, Rv.234416). L’intento, in entrambe le letture, era quello di sottolineare la particolare posizione assunta in queste fattispecie dall’offesa di pericolo, che la differenzierebbe non solo da quella dei reati di pericolo presunto, ma anche da quella dei reati di pericolo concreto, nei quali il pericolo costituisce evento conseguente alla condotta; e di sottolinearne le implicazioni in tema di accertamento del pericolo o, per meglio dire, della pericolosità, da condursi necessariamente ex ante.Il reato, dunque, si perfeziona nel momento in cui la condotta acquisisce connotati di concreta lesività, nel senso del pericolo di alterazione del normale corso dei titoli; e ciò in special modo ove, come nel caso in esame, la condotta assume la forma degli artifici diversi dalla diffusione di notizie false o dalle operazioni simulate, situazione nella quale siffatta lesività costituisce elemento che concorre positivamente a delineare i contorni di tipicità del fatto, non sufficientemente definiti dall’elemento negativo della non riconducibilità alle altre tipologie di condotta appena menzionate. L’offensività della condotta, tuttavia, è prescritta dalla norma come concreta; non è dunque sufficiente la potenzialità lesiva di determinate operazioni, essendo altresì necessario che le stesse possano effettivamente realizzare tale potenzialità. In quanto attinente all’andamento del mercato finanziario, l’offensività diviene concreta nel momento in cui la condotta si manifesta nel mercato, venendo a conoscenza degli operatori; passaggio fattuale, questo, ineludibile perchè il fatto assuma rilevanza penale, risultando effettivamente produttivo di effetti distorsivi sulla valutazione dei titoli (in questo senso, nel caso per questi aspetti analogo dell’aggiotaggio commesso mediante diffusione di notizie false, v. Sez. 5, n. 28932 del 04/05/2011, Tanzi).Ulteriori specificazioni del momento consumativo, rispetto ad una fattispecie tipica descritta con mero riferimento ad artifici che si rivelino idonei a cagionare gli effetti di cui sopra, non possono che dipendere dalla condotta in concreto contestata; tale essendo nel nostro caso una serie di operazioni di acquisto di titoli, luogo di consumazione è quello in cui gli ordini di acquisto vengono effettuati, essendo da quel momento noti al mercato.Tanto risulta decisivo ai fini della competenza territoriale per il reato in esame; la quale, per il principio di cui all’art. 8 c.p.p., è determinata dal luogo di consumazione del reato. Ed in questi termini correttamente concludeva la sentenza impugnata, osservando che il reato in oggetto si consumava nel momento in cui la condotta perveniva a conoscenza del mercato, fissando in tale momento il luogo di riferimento per la determinazione della competenza.Nessuna indicazione utile in senso contrario può essere tratto dal precedente citato dalla difesa (Sez. 5, n. 7769 del 21/01/2009, Consorte, Rv. 242967), nel quale il luogo di consumazione del reato veniva individuato, ai fini della competenza territoriale, in quello nel quale avveniva la registrazione dei titoli sul conto dell’acquirente. Il caso era infatti relativo al diverso reato di esecuzione di operazioni su strumenti finanziari avvalendosi del possesso di informazioni privilegiate (cosiddetto “abuso di informazioni privilegiate” o “insider trading”), previsto all’epoca dall’art. 180 ed ora dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 184; diverso non solo nella diversa struttura della fattispecie, caratterizzata dal presupposto del possesso di informazioni e non dall’attitudine delle operazioni ad alterare il mercato, ma anche, e soprattutto, in ciò che ne deriva in termini di definizione dell’offensività del reato.Quest’ultima è infatti connotata, nell’insider trading, dal conseguimento di un vantaggio mediante l’abuso delle informazioni disponibili. è ricorrente in dottrina la metafora per la quale, assimilando il mercato borsistico ad una corsa ippica, l’aggiotaggio e l’abuso di informazioni privilegiate equivarrebbero rispettivamente ad una gara truccata e ad una “soffiata” sul cavallo vincente.Entrambi i reati, in altre parole, afferiscono allo stesso ambiente di vita (fuor di metafora, il mercato dei titoli). Ma, mentre l’aggiotaggio è lesivo del regolare andamento del mercato, e dunque diviene rilevante nel momento in cui la condotta è in grado di incidere su tale andamento, la lesività dell’abuso di informazioni privilegiate si pone nel conseguimento di indebiti vantaggi abusando di una determinata posizione sul mercato; e dunque si realizza nel momento in cui il vantaggio è effettivamente conseguito, come, nel caso trattato dal citato precedente, con l’effettiva acquisizione dei titoli oggetto dell’operazione.2.3. Nell’ottica della soluzione giuridica adottata dai giudici di merito sul punto, per quanto detto corretta, si colloca tuttavia l’ulteriore argomento dei ricorrenti, per il quale la riferibilità della condotta alla borsa di Milano non sarebbe più determinate nell’individuare detta sede come luogo di consumazione del reato, attesa la trasmigrazione del mercato borsistico italiano su una piattaforma digitale estera.L’argomento, tuttavia, non sposta i termini della questione;derivandone infatti unicamente l’insufficienza del dato nominalistico della sede borsistica in riferimento alla quale le operazioni venivano effettuate. Deve aversi riguardo, a questo punto, alla condotta materiale contestata; identificandone l’ultimo atto, territorialmente individuabile, che soddisfi la condizione dell’idoneità ad influenzare il mercato.Detta idoneità deve essere attribuita, per quanto detto in precedenza, agli ordini di acquisto dei titoli. Tali ordini venivano eseguiti, come si è rammentato in premessa, attraverso l’intermediaria Cofiri Sim; la quale risulta dagli atti avere sede in (Omissis). Quanto meno da questo luogo, dunque, gli ordini venivano immessi sul mercato; e tanto consente di collocarvi il momento di consumazione di una condotta già concretamente idonea ad incidere sui prezzi dei titoli. Mentre del tutto irrilevante a questi fini continua ad essere la successiva registrazione dei titoli sul conto dell’acquirente, in quanto comunque ininfluente sulla vantazione degli strumenti finanziari.Correttamente, in conclusione, il Tribunale di Milano veniva ritenuto territorialmente competente a conoscere dell’imputazione contestata.3. I motivi di ricorso relativi alla ritenuta utilizzabilità della relazione informativa della Consob, delle informazioni acquisite nel corso dell’attività ispettiva e delle registrazioni delle comunicazioni telefoniche, sono anch’essi infondati.La relazione su un’attività ispettiva, svolta da pubblici funzionari in sede amministrativa extraprocessuale, ha natura documentale rispetto ai dati oggettivi in essa rappresentati (Sez. 6, n. 10996 del 17/02/2010, Vanacore, Rv. 246686); ed in questi termini sono in particolare utilizzabili le relazioni ispettive dei funzionari della Consob (Sez. 5, n. 14759 del 02/12/2011, Fiorani, Rv. 252300). La relazione redatta nella specie dagli ispettori della Consob, come precisato nella sentenza impugnata, veniva acquisita nelle sole parti descrittive e valutata dai giudici di merito con riguardo ai dati oggettivi provenienti dall’analisi delle sedute di borsa e dai risultati delle registrazioni delle comunicazioni telefoniche intercorse fra il D. e G.D., operatore della Cofiri. I contenuti valutativi, che i ricorrenti lamentano essere presenti nella relazione, non venivano pertanto utilizzati a fini probatori. Nè la natura documentale dell’atto viene meno per la mera circostanza del concludersi lo stesso con la richiesta di avviso dell’eventuale richiesta di archiviazione, rimanendo immutata la natura amministrativa della sede nella quale l’atto veniva formato.Così delimitata la portata probatoria della relazione, nessuno degli elementi rilevanti per la stessa risulta essere stato raccolto nel corso dell’indagine ispettiva omettendo l’osservanza delle norme del codice di procedura penale, in violazione dell’art. 220 disp. att. c.p.p.. Tanto è in primo luogo evidente per la mera esposizione dei tempi e delle modalità di acquisto dei titoli. I contenuti delle registrazioni delle conversazioni telefoniche, legittimamente eseguite secondo le disposizioni regolamentari della Consob, venivano semplicemente riportati nella relazione; e la doglianza dei ricorrenti sulla mancanza di garanzie difensive nella trasposizione dei predetti contenuti è generica nel momento in cui non vengono segnalate precise difformità fra le registrazioni e le trascrizioni, al di là di un accenno a quello che gli stessi ricorrenti definiscono come un mero sospetto di errori collegato a differenze nelle indicazioni del numero delle registrazioni fra quanto trasmesso dalla Cofiri alla Consob e quanto pervenuto alla Guardia di Finanza, dato inconferente rispetto all’esattezza della trasposizione delle conversazioni. Non risulta, infine, che nell’argomentazione probatoria dei giudici di merito abbiano assunto rilevanza decisiva dichiarazioni rese in sede amministrativa da soggetti poi indagati.A prescindere da quanto sopra, gli elementi sostanziali riportati nella relazione, come rammentato dalla Corte territoriale, venivano comunque acquisiti direttamente in sede dibattimentale attraverso l’esame della teste D.. Le dedotte ragioni di inutilizzabilità sono in conclusione insussistenti.4. Sono altresì infondati i motivi di ricorso relativi alla sussistenza del reato contestato.Non vi è dubbio che, come osservato dai ricorrenti, la condotta del reato in esame debba essere oggettivamente artificiosa. Tale carattere artificioso, in altre parole, non può essere desunto da mero dato soggettivo del fine di alterazione delle valutazioni di mercato perseguito dall’agente, ma deve trovare fondamento nell’essere la condotta realizzata con modalità di azione, di tempo e di luogo tali da incidere sul normale andamento della domanda e dell’offerta dei titoli (Sez. 5, n. 2063 del 02/10/2008, Crovetto, Rv. 242356).La sentenza impugnata motivava tuttavia coerentemente secondo questi principi, nel momento in cui poneva alla base della propria argomentazione elementi modali tratti dall’esame delle operazioni borsistiche accertate, quali in particolare la concentrazione degli acquisti dei titoli in un ristretto periodo temporale, il frazionamento di tali acquisti in diverse e numerose giornate ed il ricorso ad un intermediario differente da quello solitamente utilizzato. Anche la tesi difensiva della riconducibilità dell’operazione ad un razionale e conveniente investimento veniva specificamente esaminata e ritenuta inattendibile, discutendosi in particolare le conclusioni del consulente della difesa in quanto fondate su eventi successivi alla condotta, ed osservandosi come di contro l’ipotesi di una normale campagna dividendi non spiegasse la concentrazione temporale degli acquisti e fosse smentita dall’aver l’imputato intrapreso l’operazione precedentemente all’annuncio ufficiale del dividendo del titolo.A ciò i ricorrenti oppongono la riproposizione della tesi della normale operazione di investimento e mere valutazioni diverse delle stesse risultanze esaminate dai giudici di merito, quali la maggiore fruttuosità di acquisti concentrati in prossimità della distribuzione dei dividendi, la natura “sottile” del titolo acquistato, ossia il suo essere scambiato in quantità ridotte, a giustificazione del frazionamento dell’operazione, o l’irrilevanza del ricorso ad un intermediario non consueto; rilievi, questi, che nel discutere partitamente i singoli elementi non evidenziano vizi logici rilevanti in questa sede nell’argomentazione della sentenza impugnata, fondata sulla convergenza di detti elementi rispetto all’ipotesi accusatola. Soprattutto, i ricorrenti non affrontano l’ulteriore dato segnalato dalla Corte d’Appello nelle registrazioni dei contatti telefonici relativi alla seduta dell’01/04/2003, nei quali si faceva espresso riferimento all’effettuazione in quella giornata di ulteriori acquisti di titoli, nonostante la vendita alla Finsoe fosse già stata effettuata il giorno precedente, al dichiarato scopo di occultare la reale natura dell’operazione.Riferimento finalistico, quest’ultimo, che non deve trarre in inganno sulla consistenza oggettiva dell’elemento; coerentemente individuata dalla Corte territoriale nella prova di un’attività materialmente artificiosa, quale è indubbiamente un acquisto di titoli funzionale a dissimulare il collegamento degli acquisti precedenti con il rialzo del valore del titolo fino alla vendita effettuata il 31/03/2003.Le considerazioni appena svolte rendono implicita la reiezione del rilievo della difesa sull’assenza di un formale rapporto dell’imputato con la vendita effettuata dalla Finsoe, viceversa sostanzialmente ritenuto in base all’indicato riferimento telefonico, così escludendosi la fondatezza della censura di mancanza di motivazione. Infondata è poi l’ulteriore doglianza di omessa motivazione con riguardo ad un’analoga operazione effettuata dal Monte dei Paschi, implicitamente quanto evidentemente ritenuta irrilevante rispetto agli aspetti propri della condotta qui esaminata.Anche sotto il profilo dell’offensività della condotta la sentenza impugnata era congruamente motivata con riferimento all’inconcludenza a tal fine di un successivo andamento rialzista del titolo, non indicativo di una tendenza esistente già al momento del fatto anche per la possibilità che il descritto andamento fosse stato influenzato dalla condotta dell’imputato.5. è da ultimo infondato il motivo di ricorso relativo all’affermazione di responsabilità della Unipol.Ai fini di detta responsabilità, è sufficiente che il soggetto autore del resto abbia agito per un interesse non esclusivamente proprio o di terzi, ma anche per un interesse riconducibile alla società della quale lo stesso è esponente (Sez. 6, n. 36083 del 09/07/2009, Mussoni, Rv. 244256).Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, siffatto titolo di responsabilità è individuabile anche all’interno di un gruppo di società; potendo la società capogruppo rispondere per il reato commesso nell’ambito dell’attività di una società controllata laddove il soggetto agente abbia perseguito anche un interesse riconducibile alla prima (Sez. 5, n.24583 del 18/01/2011, Tosinvest, Rv. 249820).Alla luce di questi principi, è irrilevante la circostanza dell’aver il D. agito nell’ambito di un incarico affidatogli dalla Meieaurora, laddove tale azione possa essere ricollegata ad un interesse della Unipol. E la ravvisabilità di tale interesse veniva adeguatamente motivata nella sentenza impugnata con riferimento non, come lamentato dalla ricorrente, all’emissione da parte della Unipol del titolo oggetto delle contrattazioni contestate, ma alla posizione della società all’interno del gruppo ed al vantaggio che per la stessa ne derivava dall’incremento del valore del titolo.6. In conclusione, dovendo la sentenza impugnata essere annullata senza rinvio agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione, i ricorsi devono essere rigettati agli effetti civili ed a quelli della responsabilità dell’ente da reato. Ne segue la condanna dell’imputato ricorrente al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che avuto riguardo all’entità della vicenda processuale si liquidano in Euro.5.000 oltre accessori come per legge.P.Q.M.Annulla la sentenza impugnata senza rinvio agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione.Rigetta i ricorsi agli effetti civili ed agli effetti della responsabilità da reato dell’ente.Condanna l’imputato alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile, liquidate complessivamente in Euro 5.000 oltre accessori come per legge.Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2012.Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2013

  • Grave infortunio per il meccanico intervenuto ad aggiustare un macchinario che più volte aveva manifestato problemi.

    Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 11/07/2018

    Fatto

    1. La Corte di appello di Brescia il 7 luglio 2017, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia del 6 luglio 2015, appellata dagli imputati e dalla s.r.l. “Officine Meccaniche Rezzatesi”, ente accusato dell’illecito amministrativo di cui agli artt. 5, comma 1, lett. a) e b), e 25-septies, comma 3, del d. I.gs. 8 giugno 2001, n. 231, sentenza, per quanto in questa sede rileva, con la quale – anche – G.L.A. e M.G., il primo procuratore della indicata società con delega per gli aspetti di igiene e sicurezza sul lavoro e datore di lavoro di F.A. e il secondo responsabile di produzione e responsabile dei servizi tecnici di produzione della detta azienda, erano stati riconosciuti colpevoli del reato di lesioni colpose gravissime, con violazione della disciplina antinfortunistica, nei confronti del dipendente F.A., fatto commesso il 14 ottobre 2009 (capo A) e la società responsabile dell’illecito amministrativo contestato (capo B), con condanna alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa, ha assolto i coimputati nel capo A), A.R. e Z.B. (rispettivamente, amministratore unico della ditta costruttrice del macchinario che ha causato l’infortunio e firmatario della dichiarazione di conformità CE della medesima macchina), per non avere commesso il fatto, ha assolto l’ente, per insussistenza del fatto, ed ha confermato, nel resto, l’impugnata sentenza.
    2. La vicenda è stata ricostruita dai Giudici di merito nei seguenti termini.
    2.1.Il 14 ottobre 2009 si è verificato all’interno di uno stabilimento delle Officine Meccaniche Rezzatesi, che producono componenti destinati all’industria automobilistica, un grave infortunio sul lavoro, a causa del quale F.A., lavoratore dipendente, con mansioni di “attrezzista meccanico” (cioè addetto, da circa trenta anni, alla preparazione dei macchinari al lavoro automatizzato, alla verifica che i pezzi fossero lavorati correttamente, alla modifica del programma della lavorazione, da automatico a semiautomatico, al controllo del funzionamento della macchina e alla effettuazione di piccole manutenzioni in caso di fermo: p. 8 della sentenza impugnata), ha riportato l’amputazione traumatica della mano destra.
    Era accaduto, in estrema sintesi, che un macchinario complesso, destinato e fresare e a forare pezzi di metallo, si era fermato e che F.A. aveva chiamato l’addetto alla riparazione, R.P., il quale, intervenuto, con l’impianto in funzione semiautomatica, aveva smontato il carter fisso di segregazione delle parti in movimento, aveva individuato il guasto nel malfunzionamento di un pistoncino ad aria, aveva effettuato le operazioni ritenute necessarie nella zona detta “cambio utensile”, aveva svolto alcune prove e, ritenuto risolto il problema, si era, infine, allontanato. A questo punto F.A. aveva effettuato altre prove in modalità semiautomatica ma la macchina, dopo due o tre giri, si era nuovamente fermata. F.A. allora aveva chiamato di nuovo R.P., il quale aveva risposto che occorreva attendere, perché impegnato in altra manutenzione. A questo punto F.A., di sua iniziativa, aveva nuovamente rimosso il carter fìsso, che era stato in precedenza rimontato, aveva dimenticato di premere sulla pulsantiera il tasto “reset”, cosa che normalmente faceva, il cui azionamento avrebbe cancellato dalla memoria il ciclo di lavorazione ed avrebbe impedito la ripartenza dell’impianto, aveva riscontrato che il pistoncino già oggetto di intervento poco prima non aveva terminato la corsa, aveva attribuito il blocco della macchina alla eventuale presenza di trucioli costituenti residuo della lavorazione e, dunque, imprudentemente, aveva impugnato una “pistola” ad aria compressa dal becco delle lunghezza di 15 centimetri, aveva infilato il braccio nel macchinario nella zona del cambio utensili per azionare il getto d’aria e per tentare di sbloccare il macchinario, che, però, all’improvviso si era rimesso in movimento, aveva bloccato la pistola che l’uomo impugnava e, in conseguenza, gli aveva incastrato e strappato la mano.
    2.2. I Giudici di merito hanno ritenuto che l’operazione concretamente svolta dall’infortunato rientrava nelle competenze allo stesso attribuite e che vi era stato, in effetti, errore del lavoratore, a partire dalla dimenticanza nel premere il pulsante reset, non qualificabile, però, come comportamento eccezionale ed abnorme (v. specc. pp. 11-12 e 22 della sentenza impugnata).
    2.3. I profili di colpa relativi agli imputati ricorrenti sono stati individuati nell’avere, nelle rispettive qualità, scelto di proteggere la zona pericolosa della macchina con un riparo fisso, anziché con un riparo mobile interbloccato fornito di microcellula, tale cioè da fermare automaticamente la macchina in ogni caso di apertura del carter, nel non avere installato dei dispostivi che rallentassero automaticamente la velocità della macchina in caso di necessità di osservazione della stessa in movimento finalizzata alla risoluzione di un guasto, nell’avere sottovalutato i plurimi e reiterati segnali che, da tempo, indicavano come zona critica proprio la zona detta “cambio utensile”, essendosi registrati anche quaranta blocchi in un turno e, addirittura, la necessità di smontare per ben cinque volte lo schermo fisso ad ogni turno, nel non avere distinto in maniera precisa le mansioni del manutentore (in concreto: R.P.) e dell’attrezzista (F.A.), il primo vagamente incaricato degli interventi “più importanti” e l’altro di quelli “meno importanti”, peraltro non meglio specificati (v. specc. pp. 18-24 della sentenza impugnata).
    3. Ricorrono per la cassazione della sentenza G.L.A. e M. G., tramite medesimo atto di impugnazione redatto da difensore di fiducia, affidandosi a plurimi motivi, con i quali denunziano sia violazione di legge (artt. 43, 583, 590 e 52-bis e 133 cod. pen.) sia difetto motivazionale (mancanza e manifesta illogicità della motivazione ed errata valutazione delle prove), allegando materialmente e richiamando la sentenza di primo grado, l’appello e le dichiarazioni della persona offesa e di altri due testimoni, R.P. e L.F..
    3.1. Con il primo motivo, in particolare, richiamata la motivazione della decisione di merito (pp. 2-4 del ricorso), si censura la – ritenuta – manifesta illogicità della sentenza rilevabile – si afferma – già dallo stesso testo (pp. 4-5).
    Infatti, la motivazione della decisione sarebbe manifestamente illogica nell’affermare che la causa del grave infortunio patito dal lavoratore sarebbe l’applicazione al macchinario di uno schermo protettivo fisso, anziché mobile e dotato di microinterruttore, che, ove aperto, avrebbe comportato, l’arresto automatico degli organi, e la mancata attivazione di un dispositivo di riduzione della velocità degli organi dell’impianto, tuttavia nel contempo – ma si stima contraddittoriamente – ammettendo che per individuare la causa del non funzionamento dell’impianto fosse necessario rimuovere lo schermo protettivo ed osservare l’impianto mentre lo stesso era in attività e che gli impianti già viaggiavano alla ridotta e ben visibile velocità di movimento di sei secondi.
    In realtà, invece, ad avviso del ricorrente, la vera «causa dell’infortunio […] deve logicamente e necessariamente essere individuata in ben altro: nei fatto che, invece di limitarsi ad osservare dall’esterno gli organi in movimento per riconoscere la causa dell’inefficienza dell’impianto, l’attrezzista [la p.o. F.A.] é poi invece intervenuto per un’operazione di pulizia all’interno dell’impianto senza averlo prima fermato» (così alla p. 5 del ricorso).
    3.2. Con l’ulteriore motivo lamenta la mancanza e, comunque, la manifesta illogicità della motivazione in relazione alle dichiarazioni del perito del Tribunale, ing. F.M.V., e del consulente tecnico della difesa, ing. A.B..
    Richiamato un argomento già svolto alle pp. 2-3 dell’appello, e cioè che sia il perito del Giudice, ing. F.M.V., che il consulente della difesa, ing. A.B., avevano convenuto sull’affermazione che non sempre i guasti verificatisi nella zona del cambio di utensili, zona che rileva nel caso di specie, erano verificabili attraverso l’apposito schermo display presente nel quadro comandi e che, pertanto, a tal fine, in taluni casi si rendeva necessario prima rimuovere lo schermo protettivo, poi riattivare l’impianto e, dunque, dare comandi manuali o disporre il funzionamento semiautomatico ed osservare gli organi in movimento, fermo il divieto assoluto di intervenire per qualsiasi operazione sugli organi in movimento (pp. 5-6 del ricorso), richiamate altresì testualmente le pp. 24-26 della sentenza di primo grado (pp. 6-7 dell’impugnazione), che recepiscono il riferito ragionamento, si sottopone la motivazione della Corte di appello alla censura che di seguito testualmente si riferisce (p. 7): «la sentenza del giudice di appello ha una motivazione mancante e comunque manifestamente illogica in relazione alle dichiarazioni dei perito ing. […] F.M.V. e dei consulente tecnico ing. […] A.B., poiché da tali dichiarazioni risulta che, per accertare la effettiva causa dei guasto all’impianto, sarebbe stato necessario rimuovere qualsiasi tipo di schermo protettivo, sia fisso che mobile, ed azionare dal comando centrale la movimentazione degli organi; nella sentenza dei giudice di appello infatti non solo non viene indicata alcuna ragione per confutare tali dichiarazioni dei perito e del consulente tecnico e pertanto la motivazione deve ritenersi mancante, ma la motivazione esposta nella sentenza è inoltre manifestamente illogica proprio in relazione a tali dichiarazioni, avendo affermato il giudice di appello che gii imputati sarebbero responsabili dei reato di lesioni colpose per avere consentito l’uso di uno schermo protettivo fisso dell’impianto e l’omessa attivazione di un riduttore di velocità degli organi, mentre il perito ed il consulente tecnico prima indicati hanno dichiarato che, ai fine di accertare la causa del guasto dell’impianto, era comunque necessario rimuovere qualsiasi schermo protettivo ed attivare l’impianto e che pertanto l’infortunio era avvenuto perché l’attrezzista, disattendendo le direttive ricevute, aveva invece introdotto il proprio braccio per putire un organo in movimento dell’impianto».
    3.3. Si denunzia, poi, la – ritenuta – mancanza e, comunque, la manifesta illogicità della motivazione in relazione alle dichiarazioni testimoniali della vittima e degli ulteriori dipendenti della soc. Officine Meccaniche Rezzatesi, R.P., addetto alla riparazione e manutenzione, e L.F., responsabile della manutenzione.
    Al riguardo, si richiamano preliminarmente due argomenti già svolti in appello, in particolare alle pp. 3-5 dello stesso, e cioè che dall’istruttoria svolta è emerso che l’infortunato F.A. era ben consapevole del divieto per i dipendenti di intervenire sugli impianti mentre erano in funzione, per avere ciò dichiarato la p.o. sia a dibattimento che nelle indagini all’ispettore della A.S.L., ed inoltre che era fatto divieto all’attrezzista, in caso di guasto, di intervenire direttamente per ripararlo, dovendo, invece, informare l’addetto al servizio di manutenzione ed attendere lo stesso, avendolo affermato nell’istruttoria dibattimentale sia R.P. sia L.F., nelle qualità suindicate (nn 8-10 del ricorso).
    Ciò posto, si assume che «nella motivazione della sentenza della Corte di appello non vi è alcun riferimento a tali dichiarazioni di F.A., né di R.P., né di L.F., né vi è addotta alcuna argomentazione per dimostrarne l’inattendibilità o la non rilevanza […] è pertanto del tutto mancante la motivazione in relazione a tali testimonianze, benché decisive in relazione aita innocenza degli imputati G.L.A. e M.G., poiché costituiscono le prove che l’infortunio si è verificato perché, violando le direttive ricevute e la consolidata prassi aziendale, F.A. era intervenuto sull’impianto senza averlo prima disattivato, compiendo inoltre una azione a lui proibita e riservata ad impianto fermo solo al manutentore. Inoltre, la motivazione non solo è mancante, ma è anche manifestamente illogica proprio in relazione a tali tre testimonianze, dalle quali risulta in modo inequivocabile che l’infortunio non è avvenuto per la presenza di uno schermo protettivo fisso in luogo di uno mobile, né per l’assenza di un programma di riduzione della velocità degli organi dell’impianto, circostanze queste evidentemente prive di alcuna rilevanza causale, ma è avvenuto proprio perché l’infortunato, contravvenendo alle direttive ricevute, aveva introdotto un braccio nell’impianto, benché questo fosse in funzione, e non aveva atteso l’intervento ad impianto fermo dell’unica persona autorizzata, ossia dei manutentore, come imponevano le direttive date dalla società» (così alle pp. 10-11 del ricorso).
    3.4. Con ulteriore motivo G.L.A. e M.G. censurano la ritenuta erronea applicazione degli artt. 43 e 590 cod. pen., in quanto la Corte di appello non avrebbe «indicato né quale legge o norma di altra fonte sia stata violata dagli imputati, né alcuna negligenza o imprudenza o imperizia attribuibile agli imputati che abbiano avuto un effettivo nesso causale con l’infortunio verificatosi in danno di F.A.» (così alla p. 11 dell’impugnazione).
    3.5. L’ultima doglianza concerne promiscuamente erronea – si stima – applicazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e difetto di motivazione, per avere la sentenza di secondo grado confermato il diniego delle attenuanti generiche, chieste in appello, valorizzando sia la gravità del fatto, che è già contemplata come ragione di aumento di pena dall’art. 583 cod. pen., sicché non può legittimamente essere stimata – si ritiene – come impeditiva del riconoscimento delle invocate attenuanti, sia l’elevato grado di colpa, circostanza che si stima essere «manifestamente illogica poiché prima dell’infortunio in danno di F.A. non si era mai verificato nello stabilimento che le direttive date per effettuare operazioni di manutenzione in sicurezza fossero state disattese o violate» (così alla p. 12 del ricorso).
    In ogni caso, ad avviso dei ricorrenti la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare la condotta degli imputati sia antecedente che successiva al fatto,
    non essendo mai occorsi prima, né essendosi mai verificati nemmeno dopo, ulteriori infortuni sul lavoro nello stabilimento in questione, e ciò proprio in virtù della «assoluta diligenza e attenzione aita sicurezza dei lavoro di entrambi gli imputati [… tale da essere definibile] esemplare condotta» degli stessi (così alla p. 13 del ricorso).

    Diritto

    l. Va premesso, al fine del calcolo della prescrizione, che ai sette anni e sei mesi decorrenti dal fatto (14 ottobre 2009 + sette anni e sei mesi = 14 aprile 2017) devono aggiungersi ulteriori tre mesi e diciassette giorni di sospensione della prescrizione per rinvìi in appello determinati dalla adesione dei difensori alla astensione dalle udienze (dal 21 marzo 2017 al 5 luglio 2017 e, poi, dal 5 luglio 2017 al 7 luglio 2017, v. p. 17 della sentenza impugnata), con termine finale, quindi, al 30 luglio 2017.
    2. Ciò posto, osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l’intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine di prescrizione massimo.
    Deve rilevarsi che il ricorso in esame (con particolare riferimento all’argomento non ostatività della gravità del fatto, in sé, rispetto all’ipotetico riconoscimento delle generiche: v. punto n. 3.5. del “ritenuto in fatto”) non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l’intervenuta prescrizione.
    Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e per dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. maturate, come nel caso di specie, successivamente rispetto all’adozione della sentenza impugnata (fatto del 14 ottobre 2009; sentenza di secondo grado del 7 luglio 2017; prescrizione massima maturatasi, tenuto conto, come si è visto, degli eventi sospensivi, il 30 luglio 2017).
    E’ poi appena il caso di sottolineare che risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della
    giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l’inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).
    Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione delle congrue e non illogiche valutazioni rese dalla Corte di appello nella sentenza impugnata, e ciò con particolare riferimento agli aspetti della inerzia a fronte dei reiterati blocchi del macchinario, anche numerose volte per ciascun ciclo lavorativo, e della confusione di ruoli tra attrezzista e manutentore, di cui si è detto (v. punto n. 2.3. del “ritenuto in fatto”): non emergendo, dunque, all’evidenza circostanze tali da imporre, quale mera “constatazione” cioè presa d’atto, la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244274), discende di necessità la pronunzia in dispositivo.
    Quanto agli aspetti del risarcimento del danno, la costituzione di parte civile in sede penale era rivolta solo contro gli imputati A.R. e Z.B. (pp. 1 e 56 della sentenza di primo grado), condannati dal Tribunale ed assolti in appello, con la formula “per non avere commesso il fatto”, non già contro gli odierni ricorrenti.
    3. Si impone, pertanto, l’annullamento, da pronunziarsi senza rinvio, della sentenza impugnata, per essere il reato contestato estinto per prescrizione.

    P.Q.M.

    Annulla senza rinvio la sentenza impugnata prescrizione.
    Così deciso il 11/07/2018.

  • Caduta mortale del dipendente non regolare durante l’uso del trabattello. Responsabilità dei datori di lavoro, del CSE e responsabilità amministrativa dell’impresa

    Presidente: FUMU GIACOMO Relatore: MONTAGNI ANDREA Data Udienza: 19/03/2019

    Fatto

    1. La Corte di Appello di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Grosseto resa in data 2.10.2015, per quanto rileva in questa sede, ha assolto P.S., P.D. B.G. e M.A. dai reati di cui ai capi 2), 4) e 6) perché i fatti non sussistono; il Collegio ha quindi rideterminato il trattamento sanzionatorio nei confronti di P.S., P.D. e B.G., in relazione al reato di omicidio colposo indicato in rubrica. La Corte territoriale, in accoglimento dell’impugnazione della parte pubblica, ha dichiarato la conseguente responsabilità amministrativa della M.G. s.r.l., condannando la predetta società alla sanzione pecuniaria di euro 25.800,00 corrispondente a 100 quote del valore di euro 258,00 ciascuna.
    I fratelli P., quali datori di lavoro di B.A., dipendente non regolarmente assunto dalla DSM Montaggi, impresa subappaltatrice di cui i prevenuti rivestono la qualità di legali rappresentanti e B.G., quale coordinatore per la sicurezza, sono chiamati a rispondere dell’omicidio colposo aggravato del lavoratore B.A., nei termini indicati al capo 1) della rubrica. In particolare, ai P. si ascrive di non aver adottato idonee opere provvisionali ed al B.G. di non averne verificato l’idoneità, in riferimento all’utilizzo di un trabattello posto a due metri e mezzo da terra, privo di parapetti, di talché B.A., che operava sul richiamato trabattello, cadeva a terra procurandosi lesioni che lo conducevano a morte.
    La Corte di merito ha confermato l’affermazione di responsabilità penale dei richiamati imputati, rispetto al reato di omicidio colposo. Con riguardo alla posizione del B.G., il Collegio ha richiamato il contenuto degli obblighi gravanti sul coordinatore per la sicurezza, osservando che il prevenuto era venuto meno ai propri doveri di vigilanza e che aveva vistato il POS solo in data successiva al verificarsi dell’infortunio mortale.
    In riferimento alla posizione della società M.G. srl, che ebbe a ricevere l’incarico dalla committenza di effettuare una tettoia, la Corte territoriale ha evidenziato che la predetta società aveva affidato l’esecuzione del manufatto di cui si tratta alla DSM Montaggi; e che aveva omesso di effettuare ogni attività di vigilanza, neppure verificando la redazione del POS da parte della ditta subappaltatrice. Per tali ragioni, la società è stata ritenuta responsabile dell’illecito amministrativo di cui agli artt. 5, comma 1, lett. a) e 25-septies, d.lgs. n. 231 del 2001.
    2. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello di Firenze hanno proposto ricorso per cassazione P.S. e P.D., a mezzo del comune difensore.
    Gli esponenti si dolgono delle valutazioni espresse dalla Corte di Appello in punto di trattamento sanzionatorio. Rilevano che i giudici, nel rideterminare la pena per il reato di omicidio colposo nella misura di anni due e mesi sei di reclusione hanno omesso di soffermarsi sulle censure che erano state affidate all’atto di appello, con particolare riguardo al comportamento collaborativo assunto dagli imputati, anche per fare luce sulla irregolarità della assunzione del lavoratore deceduto.
    3. B.G., a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza che occupa.
    La parte chiarisce di impugnare la statuizione con la quale è stata confermata la penale responsabilità del B.G. per il reato di omicidio colposo di cui al capo n. 1).
    Con il primo motivo si deduce violazione di legge in riferimento all’art. 43 cod. pen. e travisamento della prova.
    L’esponente osserva che la Corte di Appello ha omesso di soffermarsi sul tema della assenza di colpa in capo al B.G., che era stato espressamente dedotto.
    Tanto premesso, l’esponente contesta la sussistenza di alcuna necessità di coordinamento fra ditte diverse; ciò in quanto nel caso di specie operava una sola impresa, la DSM Montaggi, deputata all’esecuzione della copertura in legno. Rileva che la Corte di Appello avrebbe dovuto confrontarsi con il tema del rischio interferenziale, escludere l’applicabilità della relativa disciplina ed apprezzare l’insussistenza di obblighi a carico del coordinatore per la sicurezza. Il ricorrente osserva che il Collegio ha confuso la posizione di garanzia del coordinatore con quella dei datori di lavoro, che impiegarono un lavoratore esterno in aggiunta ai due titolari.
    Il ricorrente denuncia il vizio di travisamento della prova, posto che la Corte di Appello ha omesso di valutare le dichiarazioni del consulente tecnico della difesa. L’esponente osserva poi che nei confronti del coordinatore, che svolge una autonoma funzione di alta vigilanza, non era esigibile la costante presenza in cantiere.
    Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in riferimento alla rilevanza causale da assegnare alla violazione antinfortunistica che si ascrive al B.G.. La parte sottolinea che al prevenuto si contesta di non aver verificato l’idoneità del POS; al riguardo nel ricorso si afferma che il piano non è direttamente destinato ai lavoratori. L’esponente sottolinea che B.G. aveva di converso regolarmente predisposto e depositato il piano di sicurezza e coordinamento, piano che per i lavori in quota prevedeva che i ponteggi fossero dotati di idonei parapetti. La parte rileva che il POS conteneva le stesse prescrizioni contenuto nel PSC. Ciò posto, sottolinea che il trabattello noleggiato dalla ditta P. era dotato di parapetti a norma; e rileva che i parapetti, la mattina in cui ebbe a verificarsi il sinistro, erano però stati smontati ed appoggiati ad un muro dal B.A. unitamente ai fratelli P..
    Il ricorrente rileva che se i parapetti non fossero stati rimossi l’infortunio non si sarebbe verificato; e considera che B.G., non presente in cantiere, non potè percepire tale anomalia.
    Con il terzo motivo la parte contesta la valutazione della Corte di Appello che ha escluso qualsiasi rilevanza causale della condotta imprudente posta in essere dal B.A.. Osserva che B.A. era un lavoratore esperto e che B.G. neppure sapeva della sua presenza in cantiere, trattandosi di un lavoratore irregolarmente assunto dai P.. L’esponente rileva che il lavoratore ha violato le più semplici regole di comune cautela. Considera che la somma liquidata a titolo di provvisionale doveva essere perciò ridotta e non aumentata.
    Con il quarto motivo la parte si duole della entità della pena e del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di cui all’art. 114 cod. pen., alla luce del collaborativo comportamento processuale.
    4. Avverso la sentenza in esame ha proposto ricorso per cassazione la società M.G. s.r.l., a mezzo dell’avvocato Filippo V., quale difensore e procuratore speciale.
    L’esponente si sofferma sulle difformi valutazioni espresse dai giudici di merito, rispetto alla posizione assunta dalla società. La ricorrente richiama le argomentazioni affidate alla memoria depositata nel processo di appello, a fronte dell’impugnazione proposta dal Procuratore Generale avverso la sentenza assolutoria resa dal Tribunale nei confronti della M.G. s.r.l. La deducente considera che correttamente il Tribunale di Grosseto aveva affermato che la M.G. s.r.l. non era qualificabile come affidataria e che comunque non era stata posta nelle condizioni di adempiere agli obblighi gravanti sulla impresa affidataria delle opere di cui si tratta.
    Nel ricorso si sottolinea che la Corte di Appello, nel riformare la pronuncia liberatoria nei confronti dell’ente, ha reso una motivazione evanescente. La parte osserva: che i giudici hanno fatto un generico riferimento al contratto di appalto stipulato tra la società M.G. e la DSM Montaggi, senza indicare i relativi documenti; e che in sentenza neppure viene identificato il committente delle opere.
    Tanto premesso, con unico articolato motivo la ricorrente denuncia violazione di legge e vizio motivazionale, anche per omessa valutazione di prove decisive, in ordine alla assunzione di garanzia da parte della società ed alla possibilità di adempiere al relativo obbligo di controllo.
    La ricorrente osserva: che la parte committente non ha richiesto alla società M.G. i documenti che ne comprovassero l’idoneità tecnico professionale; che la committente non ha mai stipulato un contratto di appalto con la M.G. srl; sottolinea che la committente non ha trasmesso il PSC alla M.G.; sul punto, evidenzia che la mancata sottoscrizione del contratto di appalto ha impedito alla società di conoscere il PSC; che la committente non ha comunicato il nominativo del coordinatore per la sicurezza; che la committente e il coordinatore della sicurezza non hanno consentito alla M.G. di scrivere il POS, né di ricevere il POS della impresa esecutrice; che la M.G. non è mai stata invitata alle riunioni di coordinamento; che la committente non ha inserito la M.G. nella notifica preliminare disciplinata dall’art. 97, d.lgs. n. 81 del 2008, né in quelle successive, così impedendo alla M.G. l’ingresso nel cantiere. L’esponente ribadisce che i richiamati inadempimenti da parte della committente hanno impedito alla società di esercitare la posizione di garanzia tipica della impresa affidataria.
    La ricorrente osserva che le prove documentali e quelle dichiarative hanno dimostrato la sussistenza delle riferite violazioni; e sottolinea che la Corte di Appello ha ignorato tali fonti di prova.
    Ciò posto, la ricorrente si sofferma sul contenuto delle specifiche prove addotte a sostegno della tesi difensiva, ribadendo che la Corte territoriale ha errato nella identificazione della parte committente. Osserva che la Corte di Appello ha fatto riferimento allo scambio di telefax intervenuto tra A.C. e M.G., sottolineando che non è stato accertato alcun collegamento tra tale corrispondenza e P.V.C., indicata come committente nel capo di imputazione e neppure rispetto a E.G..
    L’esponente rileva che per il contratto di appalto la giurisprudenza richiede la forma scritta ad substantiam oltre che ad probatioriem., ai sensi dell’art. 26, d.lgs. n. 81/2008, applicabile anche in materia di cantieri temporanei e mobili. E considera che il richiamato scambio di fax non soddisfa tali condizioni.
    La parte considera che la società, neppure in via di fatto, ha assunto la posizione di garanzia che le è stata attribuita dalla Corte di Appello; e ribadisce che la società ha assunto il mero ruolo di fornitrice di legname, come chiarito dal dichiarante Ispettore P.. A sostegno dell’assunto, l’esponente evidenzia che la fornitura di legname è avvenuta presso l’Azienda Agricola di E.G. e non presso il cantiere.
    La ricorrente osserva che secondo la Corte di Appello la società avrebbe omesso di effettuare l’attività di doverosa vigilanza in ragione della posizione di garanzia in concreto assunta. Al riguardo, la parte rileva che occorre che il garante abbia effettivamente il controllo delle fonti di rischio; che, al riguardo, rispetto alla società affidataria subappaltante, occorre che la stessa società sia immessa nel cantiere; e che la parte committente ed il coordinatore per la sicurezza abbiano adempiuto a quanto previsto dal T.U. del 2008, per i cantieri temporanei e mobili.
    La parte ricorda poi che l’impresa che non risulta iscritta nella notifica preliminare ex artt. 90, comma 10, 99, d.lgs. n. 81 del 2008, non può entrare legittimamente in cantiere, evenienza non esaminata dalla Corte di Appello, pure a fronte di specifica sollecitazione. E rileva che la mancata trasmissione del PSC da parte della committente alla società M.G. ha sortito del pari rilevanti ricadute sullo svolgimento delle funzioni attribuite all’impresa affidataria, anche per il carattere pregiudiziale del PSC rispetto alla redazione dei POS, come inferibile dalla disciplina dettata dall’art. 101, d.lgs. n. 81 del 2008.
    La ricorrente considera: che la M.G. non ha quindi potuto redigere il proprio POS e neanche verificare la congruità di quello della DSM Montaggi; e che neppure in via di fatto ha preso in carico la posizione di garanzia attribuitale dalla Corte di Appello.
    In conclusione, la parte osserva che la committente ed il coordinatore per la sicurezza, avendo consentito l’inizio dei lavori da parte della DSM prima che la M.G. assumesse il controllo dell’attività di cantiere, hanno impedito all’Ente di evitare la verificazione del sinistro occorso ad B.A..
    5. La costituita parte civile, L.B., ha depositato memoria in data 5.02.2019.
    L’esponente rileva inammissibilità ovvero l’infondatezza dei ricorsi di S. e P.D. .
    Evidenzia, altresì, l’inammissibilità del ricorso nell’interesse di B.G..
    Infine, la parte civile rileva l’inammissibilità del ricorso della società M.G. s.r.l., considerando che il ricorso è affidato a censure di merito.
    5.1. La parte civile C.A., in data 28.02.2019, ha depositato memoria di contenuto sovrapponibile a quella dell’altra parte civile, ora richiamata.
    6. Ha proposto motivi nuovi la società M.G. s.r.l., a mezzo dell’avvocato P.S., quale codifensore e procuratore speciale.
    Con il primo motivo nuovo la parte contesta l’intervenuta assunzione della concreta posizione di garanzia da parte della società affidataria dei lavori.
    L’esponente rileva l’insussistenza del contratto di appalto tra la committente E.G. ed il legale rappresentante della M.G. s.r.l.; e considera di essere intervenuta come mero fornitore del materiale. Osserva inoltre che la committente non ha mai trasmesso alla M.G. s.r.l. il Piano di sicurezza e Coordinamento né ha comunicato il nominativo del coordinatore per la sicurezza. Ribadisce che la committente ha omesso di effettuare gli adempimenti preliminari richiesti dalla legge.
    Ciò posto l’esponente osserva che la Corte di Appella ha valorizzato sparute prove documentali. E rileva che, nel caso in cui la Corte territoriale riformi radicalmente la sentenza di primo grado, deve confrontarsi in modo specifico e completo con le argomentazioni poste a fondamento della prima sentenza.
    Con il secondo motivo nuovo la parte osserva che la Corte di Appello ha ignorato le prove documentali e dichiarative che escludevano l’assunzione della posizione di garanzia della società. A sostegno dell’assunto sviluppa argomenti difensivi affidati al ricorso originario.
    6.1. In data 12 marzo 2019 la società M.G. s.r.l ha depositato memoria evidenziando il difetto di legittimazione passiva delle persone offese ad argomentare nei confronti della predetta società.

    Diritto

    1. I ricorsi in esame impongono i seguenti rilievi.
    2. I ricorsi proposti nell’interesse di P.S. e P.D. non hanno pregio.
    Come noto, in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la motivazione implicita (Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Rv. 256201; Sez. 6, n. 36382 del 4/07/2003, Rv. 227142) o l’impiego di formule sintetiche (Sez. 6, n. 9120 del 4 agosto 1998, Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sez. 3, n. 26908 del 16 giugno 2004, Rv. 229298). Segnatamente, nel ribadire che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche valutando globalmente gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen., si è osservato che non è necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulti contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla forbice edittale (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Rv. 230278).
    E bene: nel caso di specie la Corte di Appello ha espressamente chiarito che l’elevato grado di colpa rinvenibile nella condotta omissiva dei fratelli P., che avevano realizzato la pressoché totale inosservanze delle norme infortunistiche, giustificava la determinazione della pena nella misura di due anni e mesi sei di reclusione, in applicazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. Al riguardo, il Collegio ha pure sottolineato che i P. avevano anche pervicacemente travisato la situazione di illegittimità che caratterizzava il cantiere, redigendo in “fretta e furia”, come evidenziato il primo giudice, solo all’indomani del sinistro, il Piano si sicurezza. Si tratta di apprezzamenti che sfuggono dallo specifico orizzonte del sindacato di legittimità, come sopra censito.
    3. Si procede ora all’esame del ricorso nell’interesse di B.G..
    3.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
    La Corte di Appello ha chiarito che, nel caso di specie, la società M.G. aveva ricevuto l’incarico dalla committenza di realizzare una tettoia; ha precisato che dalla documentazione acquisita agli atti emergeva che la ditta M.G. aveva stipulato un contratto di appalto con la DSM Montaggi dei fratelli P.; ed ha considerato che la M.G. aveva pure fornito un preventivo, a tale riguardo. In tali termini, la Corte territoriale ha insindacabilmente dato conto della infondatezza del rilievo difensivo, volto a ritenere l’insussistenza della necessità di coordinamento tra ditte diverse, questione oggi reiterata con il primo motivo di ricorso. Deve quindi rilevarsi che del tutto legittimamente la Corte distrettuale ha osservato che B.G. era venuto meno ai doveri che gravano sul coordinatore della sicurezza.
    3.2. Introdotta così la valutazione del secondo motivo di ricorso, giova ricordare che la Corte regolatrice ha ripetutamente affermato che in tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori svolti in un cantiere è titolare di una posizione di garanzia – che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica – in quanto gli spettano compiti di “alta vigilanza”, consistenti: a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel plano di sicurezza e di coordinamento, nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell’incolumità dei lavoratori; b) nella verifica dell’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell’assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento; c) nell’adeguamento dei piani in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS. Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità del coordinatore per le lesioni subite da un lavoratore, in ragione dell’inidoneità del piano operativo di sicurezza predisposto dall’impresa, che non contemplava specifiche misure contro il rischio di caduta attraverso lucernari, indicato nel piano di sicurezza e coordinamento (Sez. 4, n. 45862 del 14/09/2017 – dep. 05/10/2017, Prina, Rv. 27102601).
    E bene, nel caso di specie i giudici di merito hanno riferito che i fratelli P. avevano del tutto omesso di predisporre il POS; con la precisazione che un Piano di Sicurezza era stato frettolosamente redatto solo dopo la verificazione del tragico infortunio, occorso ad un dipendente assunto irregolarmente che operava alle dipendenze della DSM Montaggi. Con ragionamento del tutto coerente, rispetto al delineato contesto operativo – nel quale venivano frontalmente disattese le basilari regole antinfortunistiche – il Collegio ha affermato: che B.G. era venuto meno al principale dovere gravante sul Coordinatore per la sicurezza, relativo alla verifica di idoneità del POS a fini prevenzionistici specifici; e che detta circostanza privava di ogni conducenza il fatto che B.A. stesse operando su un ponteggio dal quale erano stati rimossi i parapetti. Deve, invero, rilevarsi che logicamente la Corte territoriale ha rilevato che il non corretto uso del trabattello, da parte del lavoratore infortunato, non valeva ad escludere la riferibilità causale dell’evento lesivo alla condotta gravemente negligente del Coordinatore per la sicurezza, posto che, nel caso, B.G. non aveva segnalato al committente la non corretta applicazione delle procedure di lavoro ed aveva omesso di proporre l’immediata sospensione dei lavori, pur sapendo che difettava ogni reale prescrizione volta a prevenire i rischi di caduta dall’alto, rispetto alle opere oggetto del subappalto.
    3.3. L’ordine di considerazioni che precede conduce ad apprezzare l’infondatezza anche dei rilievi affidati al terzo motivo. Invero, la Suprema Corte ha da tempo chiarito che le norme antinfortunistiche sono destinate a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro, anche in considerazione della disattenzione con la quale gli stessi lavoratori effettuano le prestazioni. Segnatamente, si è precisato che nella materia che occupa deve considerarsi abnorme il comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro; e che l’eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l’obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili – come avvenuto nel caso di specie – della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica (cfr. Sez. 4, sentenza n. 3580 del 14.12.1999, dep. 2000, Rv. 215686). E preme altresì evidenziare che la Suprema Corte ha chiarito che non può affermarsi che abbia queste caratteristiche il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un’operazione rientrante pienamente, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli (Sez. 4, Sentenza n. 10121 del 23.01.2007, Rv. 236109).
    3.3.1. Si osserva che la doglianza relativa alla entità della somma liquidata a titolo di provvisionale è inammissibile. La natura provvisoria della liquidazione contenuta nella condanna al pagamento di una provvisionale, insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta in sede di effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento, ha infatti condotto la giurisprudenza a rilevare che il relativo provvedimento non è autonomamente ricorribile per cassazione (Sez. U, n. 2246 di 19/12/1990, dep. 1991, Capelli, Rv. 186722; Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D.G., Rv. 263486).
    3.4. Il quarto motivo di ricorso è destituito di fondamento.
    Richiamate le considerazioni sopra svolte analizzando il ricorso dei fratelli P., sul contenuto dello scrutinio assegnato al giudice di legittimità in punto di dosimetria sanzionatoria, deve osservarsi che la Corte di Appello di Firenze ha insindacabilmente rilevato che la pena originariamente inflitta risultava illegale, in quanto inferiore al minimo edittale previsto dall’art. 589, comma 2, cod. pen.; e che, in accoglimento dell’impugnazione del pubblico ministero, la sanzione doveva essere rideterminata in due anni di reclusione, escluso il riconoscimento delle attenuanti generiche stante la gravità della colpa riferibile alla condotta del Coordinatore per la sicurezza.
    3.5. In conclusione, il ricorso nell’interesse dell’Imputato B.G. deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
    4. Si vengono ora ad esaminare il ricorso originario ed i motivi nuovi proposti nell’interesse della società M.G. s.r.l.
    Giova ricordare che, in tema di infortuni sul lavoro, il committente, nei cantieri temporanei o mobili in cui sia prevista la presenza (anche non contemporanea) di più imprese esecutrici, ha l’obbligo: 1) di elaborare il documento unico di valutazione dei rischi di cui all’art. 26, comma 3, d.lgs n. 81 del 2008; 2) di nominare il coordinatore per la progettazione dell’opera di cui agli artt. 89, comma 1, lett. e), e 91 d.lgs n. 81 del 2008 (CSP), deputato a redigere il piano di sicurezza e coordinamento (PSC); 3) di nominare il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, di cui agli artt. 89, comma 1, lett. f) e 92 d.lgs n. 81 del 2008 (CSE), deputato a verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa, sia in relazione al PSC che in rapporto ai lavori da eseguirsi. In applicazione di tale principio, la Corte regolatrice ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità, per il reato di omicidio colposo, degli amministratori della società committente dei lavori, in conseguenza dell’infortunio sul lavoro occorso a un dipendente della società alla quale la subappaltatrice della prima affidataria dei lavori aveva a sua volta subappaltato i lavori, in ragione della mancata nomina del CSE e delle gravissime carenze dei POS delle imprese esecutrici (Sez. 4, n. 10544 del 25/01/2018, Scibilia e altri, Rv. 27223901).
    Quanto poi alla scansione prevista dall’art. 101, d.lgs. n. 81 del 2008, non è revocabile in dubbio che l’impresa affidataria, prima dell’inizio dei lavori, debba trasmettere il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) alle imprese esecutrici (art. 101, comma 2, cit.) e che prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice debba trasmettere il proprio piano operativo di sicurezza (POS) all’impresa affidataria (comma 3).
    Preme al riguardo ricordare che la Corte regolatrice ha chiarito che l’obbligo di redigere il piano operativo di sicurezza (POS) grava su tutti i datori di lavoro delle imprese esecutrici dei lavori, ivi compreso, in caso di subappalto, quello dell’impresa subappaltante (Sez. 4, n.31304 del 19/04/2013 – dep. 22/07/2013, E.G., Rv. 25595301).
    Orbene, nel caso di specie, i rapporti contrattuali intercorsi tra la proprietà P.V.C., parte committente, la società M.G. s.r.l. e la DSM Montaggi s.n.c., involgono la realizzazione di una tettoia di legno, al servizio della piscina di proprietà della parte committente.
    Segnatamente, la Corte di Appello ha chiarito: che la proprietà aveva incaricato la M.G. di realizzare la tettoia; che la predetta società aveva subappaltato alla DSM tali lavori; e che B.A., collaboratore in nero della DSM, era rovinosamente caduto da un trabattello, privo di parapetti, nell’esecuzione dell’opera.
    Il Collegio ha evidenziato che il primo giudice aveva escluso l’illecito amministrativo a carico della società M.G., oltre che in considerazione del fatto che non vi era traccia del contratto intercorso tra la parte committente e la M.G. s.r.l., per la ristrettezza dei tempi, la mancata informazione sul coordinatore e la direzione dei lavori, l’omessa convocazione ai fini della progettazione e l’assenza di un POS, evenienze tutte che non avevano consentito alla M.G. l’assunzione di una posizione di garanzia.
    Procedendo allo scrutinio dell’impugnazione che, sul punto, era stata proposta dalla parte pubblica, la Corte distrettuale ha sottolineato che il Tribunale aveva ignorato la documentazione acquisita agli atti, dimostrativa del fatto che la società M.G. non si era limitata a fornire il legname per la realizzazione della tettoia, ma aveva assunto il ruolo di subappaltatrice. In particolare, il Collegio ha osservato: che il carteggio intercorso tra la proprietà committente e la M.G., comprensivo del preventivo per l’esecuzione dell’opera redatto da quest’ultima, evidenziava che la società M.G. aveva ricevuto l’incarico da parte della proprietà di realizzare la tettoia; che il contratto di appalto tra la M.G. e la DSM dimostrava che tale realizzazione era stata oggetto di subappalto, in favore della DSM Montaggi; e che la M.G. aveva omesso di effettuare alcuna vigilanza sulla realizzazione dell’opera subappaltata, neppure verificando la predisposizione del POS da parte della DSM Montaggi.
    La Corte di Appello ha considerato che detti elementi risultavano idonei ad affermare la responsabilità amministrativa dell’Ente, conseguente al reato di omicidio colposo. Ciò in quanto, l’inosservanza dei richiamati doveri di controllo e coordinamento, da parte della società, era finalizzata a conseguire un risparmio di spesa, rispetto ai costi necessari all’apprestamento dei mezzi di prevenzione idonei a scongiurare eventi dannosi come quello verificatosi.
    Il richiamato percorso argomentativo resiste alle censure dedotte dalla società ricorrente.
    Non sfugge che la Corte regolatrice, nell’arresto richiamato dall’esponente, ha affermato che deve escludersi la possibilità di conclusione di un contratto di appalto, ex art. 26, d.lgs. n. 81 del 2008, per facta concludentia. Per vero, nella stessa sentenza (sez. 3, n.17010 del 26.02.2014, n.m.) si chiarisce che il contratto di appalto si qualifica in via generale come negozio a forma libera, salvo i casi espressamente previsti dalla legge, che non comprendono il contratto ex art. 26, cit. Ed il Collegio ha considerato che solo in ragione degli adempimenti prevenzionistici richiesti dal citato art. 26, T.U. 81 del 2008 può affermarsi che anche il contratto di appalto ex art. 26. cit. richieda la forma scritta ad substantiam. Preme tuttavia evidenziare che – anche attenendosi al principio ora richiamato, affermato in una decisione ad oggi rimasta isolata – la valutazione espressa nel caso di specie dalla Corte territoriale non risulta censurabile. La Corte di Appello di Firenze, invero, non ha altrimenti affermato che l’appalto avente ad oggetto la realizzazione della tettoia di servizio alla piscina fosse stato stipulato dalle parti per fatti concludenti: come sopra rilevato, il Collegio ha sottolineato che tra la proprietà e la M.G. s.r.l. era intercorso uno specifico carteggio, comprendente l’invio di un preventivo sui costi di realizzazione dell’opera redatto dalla società, carteggio apprezzato dai giudici quale principio di prova scritta, nella ricostruzione ex post dell’assetto negoziale convenuto dalle parti. Deve allora osservarsi che il richiamato argomento difensivo non risulta conducente: dal contenuto della motivazione resa dalla Corte di Appello emerge, infatti, che la M.G. ebbe ad accettare l’incarico di realizzare la tettoia affidatole dalla proprietà, alle condizioni convenute con lo scambio delle ricordate missive, con la precisazione che le parti omisero certamente di elaborare il documento di valutazione dei rischi, richiesto dall’art. 26, d.lgs. n. 81 del 2008.
    Tanto chiarito, deve considerarsi: che la valutazione espressa dalla Corte territoriale, circa la sussistenza di un incarico contrattualmente conferito dalla proprietà alla società M.G., per la realizzazione della tettoia, risulta immune dalle dedotte censure; e che le accertate omissioni in materia prevenzionistica, di cui ebbe a rendersi responsabile anche la M.G., nel suo ruolo di subappaltatrice dell’opera in favore della DSM Montaggi, anziché offrire un elemento di giustificazione per la mancata assunzione della posizione di garanzia, integrano esse stesse i profili di responsabilità amministrativa dell’Ente, conseguenti al reato di omicidio colposo. Risulta infatti accertato che l’infortunio morale si verificò a causa delle plurime e gravi inadempienze agli obblighi in materia antinfortunistica, da parte dei diversi soggetti economici interagenti, che caratterizzano la vicenda che occupa. In particolare, il fatto di aver subappaltato le opere di realizzazione della tettoia, in mancanza del piano di sicurezza e coordinamento e pure a fronte del mancato rispetto degli obblighi preliminari da parte della committente, non esclude l’Insorgenza del debito di sicurezza in capo alla M.G.; al contrario, proprio tali accertate negligenze evidenziano l’assoluta inosservanza delle prescrizioni gravanti sull’impresa affidataria, di cui all’art. 97, d.lgs. n.8 del 2008, oggetto della specifica contestazione elevata a carico dell’Ente; e si tratta di omissioni che involgono specificamente il difetto di coordinamento con la società subappaltatrice, che a sua volta eseguì l’intervento in patente violazione delle norme antinfortunistiche deputate a garantire la sicurezza dei lavori in quota.
    Si osserva infine che, in conformità alle indicazioni del diritto vivente, la Corte di Appello ha sottolineato che la responsabilità amministrativa della persona giuridica si imponeva, a fronte del vantaggio, in termini di risparmio sui costi, derivante nella sfera dell’Ente dalla commissione del reato presupposto (cfr. Sez. 4, n. 22468 del 18/04/2018, Eurocos S.n.c., Rv. 27339901).
    A questo punto della trattazione è appena il caso di rilevare: che le parti civili hanno concluso unicamente contro gli imputati S. P., P.D. P. e Gianni B.G. e non già nei confronti della società M.G. s.r.l.; e che, a fronte di tale scelta processuale, gli argomenti pure sostenuti dalle parti nelle memorie versate in atti, riguardo alla posizione dell’Ente, non assumono alcun rilievo nel presente giudizio.
    5. Al rigetto di tutti i ricorsi, che conclusivamente si impone, segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché di S. P., P.D. e B.G. alla rifusione delle spese in favore delle costituite parti civili, liquidate in dispositivo.

    P.Q.M.

    Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché S. P., P.D. e B.G. alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili C.A. e L.B.,. che liquida in euro 3.000,00, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA.
    Così deciso il 19 marzo 2019.

  • Non può costituire motivo di esonero della responsabilità del costruttore quello di aver ottenuto la certificazione

    Cassazione Penale, Sez. 4, 14 giugno 2016, n. 24708 – 

    Dovere di garanzia di chi pone in uso il macchinario nei confronti dei lavoratori: non può costituire motivo di esonero della responsabilità del costruttore quello di aver ottenuto la certificazione

    Responsabilità dei titolari e soci amministratori di una azienda agricola per aver omesso di fornire al lavoratore le cinture di sicurezza per eseguire lavori a 3,50 metri di altezza dal suolo senza parapetti e protezioni e senza averlo informato previamente dei rischi.

    I ricorrenti affermano che non sia possibile addebitare la responsabilità per i prodotti immessi in commercio, da cui scaturisca un danno alla collettività, a chi si sia limitato ad acquistare un bene per il quale sia stata rilasciata una certificazione di conformità alle norme UNI EN ISO 9001.

    Questa Corte Suprema ha avuto modo di precisare che le disposizioni che hanno dato attuazione alle cosiddette dell’Unione Europea (d.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 ), pur indicando le prescrizioni di sicurezza necessarie per ottenere il certificato di conformità e il marchio CE richiesti per immettere il prodotto nel mercato, non escludono ulteriori profili in cui si possa sostanziare il complessivo dovere di garanzia di coloro che pongono in uso il macchinario nei confronti dei lavoratori, che sono i diretti utilizzatori delle macchine stesse, non potendo costituire motivo di esonero della responsabilità del costruttore quello di aver ottenuto la certificazione e di aver rispettato le prescrizioni a tal fine necessarie. È stato anche chiarito che l’obbligo di aggiornamento previsto a carico del datore di lavoro dall’art.4, comma 5, lett.b) d. lgs. 19 settembre 1994, n.626 (ora art.18, comma 1, lett.z),d.lgs. 9 aprile 2008, n.81) va valutato in relazione al generale obbligo incombente sul datore di lavoro di adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori; quest’ultimo è, infatti, un obbligo assoluto che non consente, anche in considerazione del rigoroso sistema prevenzionistico introdotto dal citato decreto legislativo, la permanenza di macchinari pericolosi per la sicurezza e la salute dei lavoratori


    Presidente: BIANCHI LUISA Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 10/05/2016

    Fatto

    1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Catania ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Ragusa – Sezione Distaccata di Vittoria nei confronti di A.S. e di A.A., imputati del reato previsto dagli artt.113 e 590 cod. pen. per avere cagionato al lavoratore M.S. lesioni personali gravissime consistite in paraplegia in soggetto con esiti di frattura dislocazione D10-D11 giudicati guaribili in più di 172 giorni, in cooperazione colposa tra loro, in qualità di titolari e soci amministratori dell’azienda agricola F.lli A. e S. & A.S.S., per colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia ed in violazione della normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ed in particolare dell’art. 10 d.P.R. 7 gennaio 1956, n.164 e dell’art. 36 quinquies d. Lgs. n.626/94, omettendo di fornire al lavoratore le cinture di sicurezza per eseguire lavori a 3,50 metri di altezza dal suolo senza parapetti e protezioni e senza averlo informato previamente dei rischi.
    2. A.S. ed A.A. propongono ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
    a) travisamento della prova; secondo i ricorrenti, la sentenza impugnata non avrebbe tenuto in considerazione gli esiti della consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero, dalla quale era emerso sia che l’art. 36 quinquies d. lgs. n.626/1994 non potesse trovare applicazione al caso concreto, sia l’impossibilità di utilizzare misure alternative in quanto la assonometria degli impianti serricoli non consente la predisposizione di alcun genere di aggancio;
    b) violazione di legge per erronea individuazione del responsabile dell’illecito; i ricorrenti deducono che non sia possibile addebitare la responsabilità per i prodotti immessi in commercio, da cui scaturisca un danno alla collettività, a chi si sia limitato ad acquistare un bene per il quale sia stata rilasciata una certificazione di conformità alle norme UNI EN ISO 9001.

    Diritto


    1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
    1.1. Nel capo d’imputazione, la colpa specifica contestata agli imputati è stata correlata, oltre che alla violazione dell’art.36 quinquies d. Lgs. n.626/94, anche alla norma cautelare dettata dall’art. 10 d.P.R. n. 164/56, a mente della quale ed i giudici di merito hanno accertato che, nel caso concreto, il lavoratore non fosse dotato di alcun dispositivo di sicurezza.
    1.2. In replica ad analoga censura sviluppata nell’atto di gravame, la Corte territoriale aveva sottolineato come il consulente tecnico del pubblico ministero avesse confermato la possibilità di adottare opportuni presidi di sicurezza, richiamando le dichiarazioni verbalizzate all’udienza del 5 giugno 2008 ma, lungi dal confrontarsi con tale motivazione, il ricorso è meramente reiterativo delle censure già sottoposte all’esame della Corte di Appello e si limita a richiamare alcune considerazioni del consulente tecnico, asseritamente trascurate dai giudici di merito, senza spiegarne il ruolo dirimente e senza indicare l’atto del processo in cui esse sarebbero rinvenibili.
    2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto la censura riguarda una questione non sottoposta al giudice di appello. E secondo quanto, anche recentemente, affermato da questa Suprema Corte, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt.606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., dispone che non possano essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello. Si richiamano, sul punto, i principi espressi da (Sez. 5, n.28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577; Sez.4, n.10611 del 4/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv.256631; Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv.235504; Sez.l, n.2176 del 20/12/1993, dep. 1994, Etzi, Rv.196414).
    Giova, in ogni caso, ricordare, in linea di principio, che questa Corte Suprema ha avuto modo di precisare che le disposizioni che hanno dato attuazione alle cosiddette dell’Unione Europea (d.P.R. 24 luglio 1996, n. 459, cosiddetta , che ha disciplinato i presidi antinfortunistici concernenti le macchine e i componenti di sicurezza immessi sul mercato denominata Regolamento per l’attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine), pur indicando le prescrizioni di sicurezza necessarie per ottenere il certificato di conformità e il marchio CE richiesti per immettere il prodotto nel mercato, non escludono ulteriori profili in cui si possa sostanziare il complessivo dovere di garanzia di coloro che pongono in uso il macchinario nei confronti dei lavoratori, che sono i diretti utilizzatori delle macchine stesse, non potendo costituire motivo di esonero della responsabilità del costruttore quello di aver ottenuto la certificazione e di aver rispettato le prescrizioni a tal fine necessarie. È stato anche chiarito che l’obbligo di aggiornamento previsto a carico del datore di lavoro dall’art.4, comma 5, lett.b) d. lgs. 19 settembre 1994, n.626 (ora art.18, comma 1, lett.z), d.lgs. 9 aprile 2008, n.81) va valutato in relazione al generale obbligo incombente sul datore di lavoro di adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori; quest’ultimo è, infatti, un obbligo assoluto che non consente, anche in considerazione del rigoroso sistema prevenzionistico introdotto dal citato decreto legislativo, la permanenza di macchinari pericolosi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (Sez.3, n.47234 del 4/11/2005, Carosella, Rv. 233191).
    3. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

    P.Q.M.


    Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

  • Infortunio di un lavoratore per mancanza di DPI. Responsabilità del datore di lavoro in presenza di delega a RSPP e d. lgs. n. 231/01


    Cassazione Penale, Sez. 4, 13 ottobre 2016, n. 43271 –

    Presidente: BIANCHI LUISA Relatore: MENICHETTI CARLA Data Udienza: 20/09/2016

    Fatto

    1. Con sentenza in data 9 luglio 2015 la Corte d’Appello di Bologna confermava la condanna pronunciata dal Tribunale cittadino nei confronti di G.E. per il reato di cui agli artt. 590, comma 3, 583, comma 1 n.l, c.p. ai danni di L.L.G., assunto a tempo indeterminato dalla società di somministrazione di lavoro temporaneo “J.O.B. spa” e da quest’ultima avviato presso l’azienda del G.E. come operaio addetto alla pallinatura; confermava altresì la condanna al risarcimento dei danni in favore della persona offesa, costituitasi parte civile.
    Era stato contestato all’imputato, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società “TT srl”, e dunque di datore di lavoro, di aver cagionato lesioni colpose gravi al detto operaio, a seguito dell’entrata di un corpo estraneo metallico nell’occhio sinistro, che aveva reso necessario un intervento chirurgico di asportazione della cataratta e sostituzione del cristallino con uno artificiale, con postumi permanenti invalidanti. Erano state poi delineate, come profili di colpa specifica, la omessa valutazione e previsione dello specifico rischio di “proiezione” di schegge a seguito dell’urto tra pezzi in lavorazione, la omessa adozione di misure protettive ed ancora la omessa formazione del lavoratore in materia di sicurezza.
    Al G.E. era stato ancora contestato, nella indicata qualità, l’illecito amministrativo dipendente dal reato, commesso nell’interesse della società, poiché le omissioni antinfortunistiche avrebbero, in ipotesi, consentito una produzione più rapida di pezzi ad un costo minore, illecito dichiarato insussistente dal Tribunale.
    2. La Corte territoriale, nel rigettare i motivi di gravame e ripercorrendo le motivazioni svolte dal primo giudice, evidenziava in primo luogo che l’acquisto da parte dell’imputato di occhiali di protezione a far data dal 2003 non era sufficiente ad esonerarlo dalla responsabilità per l’evento lesivo, in quanto i tecnici della ASL, acceduti presso la sede della ditta, avevano rilevato che nessuno degli addetti ai lavori indossava occhiali protettivi ed inoltre nel Documento di valutazione dei rischi dell’azienda non era stata contemplata la possibilità specifica di formazione e proiezione di schegge durante lo scarico dalle ceste ai cassoni dei pezzi metallici usciti dalla pallinatura.
    Quanto all’elemento soggettivo del reato, escludeva che la designazione di un responsabile della sicurezza e della prevenzione nell’ambiente di lavoro ed il contestuale affidamento al capo del reparto pallinatura del compito di controllare l’organizzazione del lavoro, esonerasse il datore di lavoro dalla responsabilità in ordine agli infortuni dovuti alla mancata osservanza delle misure previste dalla legge.
    Nessuna colpa poteva poi essere addebitata al lavoratore infortunato per il mancato utilizzo degli strumenti di protezione e prevenzione datigli in dotazione, di cui risultava una mera firma per presa di consegna, in quanto non era stato appurato che gli occhiali gli fossero stati effettivamente forniti ed anzi era certo che nessuno li utilizzasse.
    Infine, andava esclusa ogni condotta imprevedibile ed abnorme dell’operaio, che al momento dell’Infortunio stava svolgendo l’attività cui era addetto.
    3. Ha proposto ricorso l’imputato, tramite il difensore di fiducia, per tre distinti motivi.
    3.1. Con un primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudicato interno formatosi sull’illecito amministrativo contestato alla società TT srl”.
    3.2. Con un secondo motivo lamenta illogicità della motivazione con riferimento all’elemento soggettivo del reato, non avendo la Corte tenuto conto della posizione apicale rivestita dal G.E., il quale oltre ad essere a capo di una complessa organizzazione aziendale, aveva nominato un responsabile per la sicurezza e la prevenzione, tal M.F., ed inoltre contestualmente affidato al capo reparto pallinatura, L.M., il compito di sovraintendere alla puntuale osservanza delle prescrizioni intinfortunistiche.
    3.3. Con un terzo motivo lamenta infine che la Corte d’Appello non si era posta la questione dell’applicabilità dell’alt.131 bis c.p.
    3.4. Con successiva memoria depositata ex art.121 c.p.p. ha chiesto in subordine l’annullamento della sentenza per maturata prescrizione.
    4. La parte civile ha anch’essa depositato memoria ex art.121 c.p.p. in replica ai motivi di ricorso.
     

    Diritto


    1. Il ricorso non è fondato.
    2. In ordine al primo motivo si osserva che la declaratoria di insussistenza dell’illecito amministrativo contestato alla TT r.l., e dunque al G.E. quale Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante, non ha valore di giudicato interno – come sostiene la difesa dell’imputato – che porterebbe all’esclusione della penale responsabilità per il reato di lesioni ai danni del lavoratore.
    L’illecito amministrativo dipendente da reato infatti, come ben evidenziato dai giudici di merito, si configura esclusivamente quando è dimostrato che dalla condotta colposa costituente reato sia derivato un incremento in termini di produttività aziendale ovvero un concreto vantaggio per l’impresa,-consistente in un risparmio di spesa conseguito alla mancata adozione delle misure di prevenzione, relazione esclusa nel caso di specie in cui l’addebito è stato attribuito ad una negligenza occasionale e non ad una scelta di politica aziendale.
    Il reato contestato alla persona fisica funge solo da presupposto per la responsabilità della persona giuridica, da affermarsi quest’ultima qualora ne sussistano gli elementi costitutivi, indicati dal D.Lgs.n.231/2001 nell’Interesse o vantaggio derivanti dalla condotta costituente reato (S.U., 25 settembre 2014, Uniland Spa ed altro, Rv.263679; S.U., 24 aprile 2014, Espenhahn ed altri, Rv.261115).
    3. In relazione al secondo motivo non può che ribadirsi il principio costantemente affermato da questa Corte Suprema in materia di obblighi di vigilanza e di controllo gravanti sul datore di lavoro, obblighi che non vengono meno con la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il quale svolge solo una funzione di ausilio diretta a supportare e non a sostituire il datore di lavoro nell’individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione e di formazione dei dipendenti.
    Dunque nonostante si sia proceduto, come nel caso di specie, alla nomina di un RSPP il G.E., nella sua posizione di garanzia quale datore di lavoro, ha mantenuto l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e di elaborare il documento relativo alle misure di prevenzione e protezione, come imposto espressamente dall’art. 17 D.Lgs.n.81/2008 anche nelle imprese di grandi dimensioni (Sez.4, 5 aprile 2013 n.50605, rv.258125).
    La Corte territoriale, con ragionamento immune da vizi logici e giuridici, ha escluso la concreta previsione del rischio e conseguentemente la sua corretta gestione e, per altro verso, ogni condotta incongrua del lavoratore: quest’ultima infatti – come più volte affermato da questa Corte Suprema (così la già citata S.U. n.38343/2014, Espenhahn e altri) – può considerarsi interruttiva del nesso di condizionamento solo quando si collochi in qualche modo al di fuori dell’area di rischio definita dalla lavorazione in corso, mentre nel caso di specie l’evento e la condotta omissiva che vi ha dato causa sono riconducibili proprio all’area di rischio tipica della prestazione lavorativa.
    Il datore di lavoro ha dunque l’obbligo giuridico di analizzare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda e, all’esito, deve redigere e sottoporre ad aggiornamenti periodici il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art.28 del D.Lgs.n.81/2008, all’interno del quale è tenuto ad indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Lo strumento della adeguata valutazione dei rischi è un documento che il datore di lavoro deve elaborare con il massimo grado di specificità, restandone egli garante: l’essenzialità di tale documento deriva con evidenza dal fatto che, senza la piena consapevolezza di tutti i rischi per la sicurezza, non è possibile una adeguata politica antinfortunistica (così, Sez.4, 13 dicembre 2010, n.43786, Cozzini). E ciò perché in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il rapporto di causalità tra la condotta dei responsabili della normativa antinfortunistica e l’evento lesivo deve essere accertato in concreto, rapportando gli effetti dell’omissione all’evento che si è concretamente verificato (Sez.4, 10 marzo 2016 n. 20129, Rv.267253; Sez.4, 3 marzo 2010 n. 8622, Rv.246498).
    Facendo applicazione di tali principi di diritto, la Corte di Bologna, richiamate le argomentazioni del giudice di prime cure, ha del tutto correttamente affermato che una adeguata valutazione del rischio avrebbe dovuto prevedere il rischio di proiezione di schegge durante lo scarico delle ceste ai cassoni dei pezzi metallici usciti dalla pallinatura ed imporre l’adozione degli occhiali protettivi, che invece – come emerso dall’istruttoria di cui hanno dato conto i giudici di merito – nessuno indossava.
    4. Quanto alla doglianza relativa alla mancata applicazione dell’art.131 bis c.p. si impongono due considerazioni: la prima, che la richiesta doveva essere avanzata nel corso del giudizio di appello, avendo questa Corte statuito nel senso può essere esaminata la questione in sede di legittimità solo ove non era possibile proporla prima (S. U., 25 febbraio – 6 aprile 2016 n.13681, Rv.266590); la seconda, che la Corte di Bologna ha ritenuto implicitamente il fatto non di lieve entità avendo disatteso la richiesta della difesa di conversione della pena detentiva irrogata nella corrispondente pena pecuniaria.
    5. Il tempo decorso dalla data del fatto comporta peraltro la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non potendosi – per le considerazioni sin qui svolte – pronunciare sentenza assolutoria ex art.129 c.p.p.
    Ne deriva l’annullamento della sentenza agli affetti penali ed il rigetto del ricorso ai fini civili.
    P.Q.M
    Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili.
    Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 settembre 2016