Commento a Cassazione Penale, Sez. 4, 23 novembre 2017, n. 53285

In generale, deve osservarsi, “quanto ai presupposti della responsabilità amministrativa dell’ente introdotta con il d.lgs. 231 dell’08/06/2001, che i criteri di imputazione oggettiva di cui al riferimento contenuto nell’art. 5 del d.lgs. 231/01 (interesse o vantaggio dell’ente), sono riferibili alla condotta e non all’evento e che, in caso di reati colposi di evento, essi sono alternativi e concorrenti tra di loro, esprimendo il criterio dell’interesse una valutazione del reato di tipo teleologico, apprezzabile ex ante, al momento cioè del fatto secondo un giudizio soggettivo e avendo, invece, quello del vantaggio una connotazione eminentemente oggettiva, valutabile ex post, sulla base degli effetti derivati dalla realizzazione dell’illecito (cfr. Sez. U. n.38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri, Rv. 261114 e Rv. 261115).

Inoltre, sempre in tema, si è riconosciuto l’interesse dell’ente nel caso in cui l’omessa predisposizione dei sistemi di sicurezza determini un risparmio di spesa, laddove si configura il vantaggio qualora la mancata osservanza della normativa cautelare consenta un aumento della produttività [cfr. sez. 4 n. 24697 del 20/04/2016, Rv. 268066 (in fattispecie in cui la Corte ha affermato che la responsabilità dell’ente non può essere esclusa in considerazione dell’esiguità del vantaggio o della scarsa consistenza dell’interesse perseguito, in quanto anche la mancata adozione di cautele comportanti limitati risparmi di spesa può essere causa di lesioni personali gravi); n. 2544 del 17/12/2015 ud. (dep. 21/01/2016), Rv. 268065].

Nel caso di specie, i giudici di merito hanno ricollegato la responsabilità amministrativa dell’ente alla inidoneità del documento di valutazione dei rischi predisposto e alla inadeguatezza dell’attività di formazione e informazione del lavoratore, entrambi causa dell’infortunio, laddove, con riferimento al vantaggio/interesse dell’ente, hanno evidenziato l’incidenza della scorretta prassi aziendale accertata sul rapporto spesa-guadagno.

Trattasi di motivazione del tutto congrua, logica e non contraddittoria, allineata ai principi di diritto sopra richiamati e sottratta pertanto al sindacato di questa Corte, incombendo, in ogni caso, sull’ente l’onere – con effetti liberatori – di dimostrare l’idoneità dei modelli di organizzazione e gestione adottati a prevenire reati della specie di quello verificatosi (cfr. Sez. U. n.38343/2014, Thyssen Krupp, Rv. 261112).

Onere che non può certamente considerarsi assolto attraverso la sola circostanza dell’esistenza di un documento, ritenuto inidoneo dai giudici di merito e di meri richiami verbali, ritenuti parimenti inadeguati.”

estratto da https://olympus.uniurb.it/

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