Cassazione penale Sent. Sez. 3 Num. 31232/2019
Data Udienza: 13/06/2019

Sul ricorso proposto da
G. E. srl avverso l’ordinanza del 19/11/2018 del Tribunale della libertà di Bari
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale della libertà di Bari rigettava la richiesta di riesame ex art. 324 cod. proc. pen. proposta nell’interesse della
società G.E. s.r.l. (d’ora in avanti Gruppo Edile) avverso il decreto emesso il 21/06/2018 dal g.i.p. del Tribunale di Bari che, tra l’altro, aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni
aziendali riferibili a detta società fino alla concorrenza del profitto conseguito, quantificato in 6.719.530 euro, con riferimento a un traffico organizzato di rifiuti speciali non pericolosi abbandonati nel deposito sito nel territorio di Margherita di Savoia; in particolare, secondo il provvisorio editto accusatorio, a carico della predetta società – oltre che dalla E.I.srl – è ipotizzato l’illecito di cui all’art. 25-undecies d.lgs. n. 231 del 2001, per aver consentito la commissione del delitto di cui all’art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006 – ora 452-quaterdecies cod. pen. e delle contravvenzioni ex art. 256 del medesimo d.lgs. da parte di F.Z., R. Z. e da G. Z., nelle rispettive qualità di amministratore della società, di legale rappresentante dell’impianto di recupero di rifiuti edili E.I. srl e di amministrare e gestore di fatto dell’area adibita a discarica.
2. Avverso l’indicata ordinanza, la società G. E., per il tramite del
difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a un unico,
articolato, motivo, con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 256 e 260 d.lgs. n. 152 del 2006, nonché il vizio assenza di motivazione e/o di motivazione apparente con riguardo alla valutazione dei motivi dedotti a sostegno dell’istanza di riesame, delle consulenze tecniche di parte a firma del prof. Onofrio Laricchiuta e della dott.ssa Francesca Seccia e di tutta la documentazione prodotta.
La società ricorrente, in primo luogo, contesta la responsabilità penale delle
persone fisiche, con conseguente esclusione delle responsabilità da reato della società. Quanto a F. Z., legale rappresentante della società, si evidenzia che, sfumato il progettato intervento di edificazione sul terreno sequestrato perché divenuto inedificabile a seguito di imposizione di vincolo idrogeologico, in un’ottica di sistemazione dell’area nel 2013 si disponeva il reinterro con terra e rocce di scavo provenienti dall’impianto di recupero E.I. srl, attività ultimata nel 2015. L’affermazione, riferita dai c.c. del NOE di Bari, secondo cui sull’area vi erano depositati diverse migliaia di mc. di rifiuti speciali, frutto di una mera osservazione visiva, sarebbe perciò apodittica e smentita sia dalle fatture prodotte, corredate dai risultati delle analisi del materiale, che attestano inequivocabilmente che le sostanze analizzate rientrano all’interno dellanormalità dei parametri di legge richiesti per gli usi consentiti, sia dai rapporti di prova della società A. srl relativi a campioni prelevati dall’area di cantiere poco prima che venissero effettuati gli accertamenti da parte di c.c. del NOE, rapporti che hanno confermato la conformità di detti campioni ai parametri di legge. Ad avviso della ricorrente, pertanto, vi sarebbe la prova che i materiali
utilizzati per il rinterro del sito non sono rifiuti ma materia prima secondaria. La ricorrente, inoltre, contesta, con riferimento alla Z., la sussistenza del dolo specifico, ossia il conseguimento dell’ingiusto profitto, richiesto per l’integrazione dell’elemento soggettivo del delitto di cui all’art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006, e, in ogni caso, quand’anche risultasse che il materiale conferito dalla Eco Italia non rientrasse nei parametri di legge, la Z. non ne risponderebbe in virtù del
principio di affidamento.
Quanto a G. Z., ad avviso della ricorrente non vi sarebbero elementi
sufficienti per affermare che l’indagato abbia ricoperto la qualifica di
amministratore di fatto della società; l’atteggiamento autoritario, rilevato dai
c.c., sarebbe riconducibile non a poteri di fatto che egli aveva in seno alla società ma al carattere personale, tanto più che lo Z. aveva una propria impresa
individuale, sicché non aveva alcun motivo per ingerirsi nella gestione della
società della figlia. Peraltro, la presenza in loco dello Z. in data 01/12/2015
troverebbe giustificazione nel fatto che egli era stato nominato custode
nell’ambito del separato procedimento pendente avanti al Tribunale di Foggia.
Aggiunge, infine, la ricorrente che l’attività di reinterro è iniziata nel 2013 e terminata nel 2015, ciò che avrebbe dovuto indurre a una rivalutazione del
tempus commissi delicti e, di conseguenza, a una riduzione del sequestro.
In relazione a R. Z., amministratore della E.I. srl, la ricorrente
evidenzia come sia stata fornita la prova della liceità dell’attività svolta da detta società e dell’idoneità dei macchinari utilizzati per il trattamento dei rifiuti, circostanza negata dal consulente dal p.m. in maniera immotivata. Aggiunge la
ricorrente che la falsificazione dei documenti di trasporto sarebbe stata desunta unicamente dalla difformità tra quanto attestato nei documenti e quanto realmente rinvenuto nei luoghi, e che il prezzo assai basso per il trattamento degli inerti si giustifica sia con i tempi stretti, imposti ai centri di recupero, per disfarsi del materiale, sia perché la E.I. srl trae il suo maggior guadagno non dalla vendita di materie prime secondarie, ma dal conferimento dei rifiuti presso il centro, come dimostrato dalle fatture prodotte. Le osservazioni del consulente del p.m. a proposito del prezzo praticato da E.I. sarebbero perciò errate, perché frutto di vizi metodologici e di valutazione inesatte, come emerge dalle consulenze di parte redatte dal prof. Laricchiuta e dalla dott.ssa Seccia, che hanno evidenziato una pluralità di vizi, quali: la mancata considerazione dell’incertezza associata”, il fatto che le analisi sono state effettuate in laboratori non accreditati, l’assenza di indicazioni in ordine alle precauzioni previste per il piano di campionamento e al metodo di trasporto e di conservazione dei campioni.
Infine, la società ricorrente si duole che nel provvedimento impugnato nulla
si dica a proposito della consulenza della dott.ssa Seccia e dei successivi
chiarimenti, dei rapporti di prova fatti eseguire dal laboratorio di analisi
Ambientale, della documentazione amministrativa e civile depositata, delle
fatture emesse da Eco Italia srl in favore di altri suoi acquirenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato.
2. Deve premettersi che, ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il
ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro
preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario’ logico seguito dal giudice (si veda, da ultimo, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656).
3. Si rammenta inoltre che, in tema di sequestro preventivo, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del soggetto nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista
il fumus commissi delicti, vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018 – dep. 27/04/2018, Armeli, Rv. 273069; Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014 – dep. 05/02/2014, P.M. in proc. Zagarrio, Rv. 258279), sicché il giudice può rilevare anche il difetto dell’elemento soggettivo del reato purché esso emerga ictu ocu/i, cioè sia di immediato rilievo (Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016 – dep.
03/05/2016, Iommi e altro, Rv. 266896; Sez. 6, n. 16153 del 06/02/2014 – dep.
11/04/2014, Di Salvo, Rv. 259337; Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008 – dep.
12/06/2008, P.M. in proc. Di Fulvio, Rv. 240521).
Di conseguenza, non possono essere censurati in questa sede né i vizi di
motivazione – salvo, come si è detto, quelli così radicali da rendere lamotivazione del tutto apparente -, né i profili ricostruttivi in fatto, e nemmeno il difetto dell’elemento soggettivo del reato, a meno che non ne emerga ictu oculi l’insussistenza.
4. Orbene, ciò posto, occorre prendere atto che la società ricorrente,
lamentando formalmente i vizi di violazione di legge e di motivazione
manifestamente illogica, apparente ed erronea, contesta proprio la concreta
ricostruzione in fatto resa dal Tribunale con un iter argomentativo coerente con
le emergenze investigative e scevro da vizi logici.
Invero, il Tribunale ha evidenziato come gli argomenti difensivi, che
propongono una lettura frammentaria degli elementi investigativi, non si
confrontano criticamente con un dato dirimente, ossia che nell’area di proprietà
della società sono stati rinvenuti, in rilevante quantità, rifiuti speciali non
pericolosi, provenienti da attività di demolizione e non sottoposti ad alcun
trattamento. Dato, questo, che il Tribunale, con apprezzamento fattuale
logicamente motivato, ha desunto non solo dall’esame visivo degli operanti,
come opinato dalla ricorrente, ma anche dalla consulenza del p.m. (ampiamente esposta alle p. 14-18), da cui emerge come, all’esito delle analisi effettuate, imateriali rinvenuti nell’area sequestrata siano classificabili non come sottoprodotto (siccome ritenuto dai consulenti della difesa) perché non conformi ad alcuno dei requisiti previsti dalla legge, ma come rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione (170904). A tal riguardo, il Tribunale ha correttamente
evidenziato un vizio di fondo dell’impostazione difensiva, vizio riscontrabile anche nel ricorso, ossia la genericità delle contestazioni metodologiche e di procedura svolte dal prof. Laricchiuta, le quali non indicano a quale diverso risultato di
analisi condurrebbe un metodo che, in ipotesi, fosse scevro dagli asseriti vizi. In altri termini, la prospettazione difensiva si incentra su una serie di presunte aporie del metodo seguito dal consulente del p.m., ma non propone una ricostruzione tecnica alternativa, che consenta di affermare che il materiale rinvenuto presso il cantiere sia stato oggetto di trattamento e che avesse i requisiti dell’aggregato riciclato, idoneo al reimpiego (almeno) quale sottofondo.
E tanto basta per la sussistenza del fumus del delitto in esame.
5. Venendo all’analisi delle posizioni delle persone fisiche, anche il tal caso il
percorso argomentativo del provvedimento impugnato è immune da violazioni di legge.
5.1. Quanto a F. Z., il Tribunale ha correttamente osservato che la
sopravvenuta inedificabilità dell’area non esclude affatto che la società da lei
amministrata avesse interesse a ricevere i materiali conferiti dalla E.I., alfine di dar corso alle opere di sistemazione e livellamento, ammesse dalla ricorrente, in quanto il deposito di rifiuti ha in sé un valore corrispondente al conferimento in discarica con correlativo risparmio di spesa per la E. I.
Ancora, il Tribunale ha rilevato come la regolarità documentale delle operazioni di trasporto e dei rapporti di prova sui materiali non costituisca di per sé prova della buona fede della Z., in considerazione della macroscopica difformità dei materiali rinvenuti sul sito rispetto all’aggregato riciclato risultante dai predetti documenti; oltre a ciò, a sostegno della consapevolezza della ricorrente circa l’effettiva natura del materiale, il Tribunale ha rilevato come la condotta illecita si sia protratta per anni, ciò che è incompatibile con un’attività di mero riempimento destinata alla successiva edificazione. Si tratta di una motivazione congrua tale da escludere l’insussistenza ictu ocui/ dell’elemento soggettivo.
5.2. In relazione a Z. R., il Tribunale ha parimenti ribadito il fumus del delitto nei suoi confronti, evidenziando non solo la mancanza di proprietà dell’attrezzatura idonea alla trasformazione del rifiuto in materia prima secondaria, ma anche, e soprattutto, che l’attrezzatura noleggiata non era idonea all’esecuzione del trattamento; in ogni caso, l’analisi diretta sui materiali
rinvenuti sul luogo di destinazione finale ha evidenziato che essi non
corrispondessero alla descrizione contenuta nei documenti di trasporto, il che costituisce elemento sufficiente per affermare, allo stato, che non vi fosse stato alcun trattamento volto a trasformare i rifiuti da demolizione in materia prima secondaria, ora aggregato riciclato. Oltre a ciò, il Tribunale, con logica motivazione, ha poi valorizzato i calcoli volumetrici redatti dal consulente del
p.m., da cui risulta che il volume complessivo dei materiali presenti nel sito è superiore solo del 26% rispetto al totale dei materiali che, secondo la
documentazione acquisita da Eco Italia srl, sarebbero da questa stati conferiti al predetto sito, da ciò logicamente desumendo che, allo stato, sia da escludere ogni ragionevole ricostruzione alternativa, non essendo ipotizzabile, atteso il minimo scostamento volumetrico, che gli esiti della analisi eseguite sui predetti
materiali siano stati significativamente alterati da un ipotetico mescolamento con materiali di provenienza diversa.
5.3. Quanto a G. Z., il Tribunale, con apprezzamento fattuale
logicamente motivato, ha accertato che il coinvolgimento del predetto indagato
si desume dalla sua presenza in loco non solamente in data 09/12/2015 ma,
come emerge delle annotazioni di servizio, anche in occasione di ogni
accertamento e, soprattutto, durante gli scarichi dei rifiuti ad opera degli
autocarri, cui si aggiunge il fatto che lo Ziri impartiva ordini e direttive agli operai e ai consulenti, ciò che certamente trascende la sua condizione di custode, essendo piuttosto indicativo, appunto, di una gestione di fatto dell’area. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, il Tribunale ha perciò correttamente ravvisato la responsabilità da reato della società – la quale, come
la E.I. Srl., non era dotata di alcun modello di organizzazione e di gestione nel cui interesse sono stati commessi i reati ascritti alle persone fisiche, in
quanto il gruppo Ziri – a cui sono riconducibili entrambe le società in esame – ha conseguito un significativo risparmio di spesa per aver interrato rifiuti, senza che venissero trattati, quantificato dal consulente tecnico moltiplicando i metri cubi di rifiuti presenti sul sito per il prezzo di mercato al mc. A tal proposito, la
contestazione del prezzo indicato dal consulente del p.m. è generica, in quanto la difesa non ha offerto una quantificazione alternativa.
7. Da ultimo, è del tutto generica la doglianza concernente l’asserita
mancata considerazione di taluni atti offerti dalla difesa. Invero, l’omessa
valutazione di taluni atti indicati dalla difesa non determina, di per sé, alcuna
nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della
motivazione del provvedimento che definisce la fase nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive. Orbene, la società ricorrente si limita ad asserire la mancata valutazione di taluni atti, senza tuttavia indicare né il contenuto di tali atti, né, soprattutto, come essi avrebbero inciso, disarticolandolo, sull’apparato
motivazionale del provvedimento impugnato.
8. Per i motivi indicati, il ricorso deve perciò essere rigettato, con
conseguente condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 13/06/2019.

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