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  • Responsabilità amministrativa dell’ente nelle ipotesi in cui il reato presupposto sia commesso da soggetto privo delle qualità di cui all’art. 5, co. 1°, lett. a) e b), d.lgs. 231/2001

    Trib. Pavia, 26 aprile 2018

    Oggetto del provvedimento.

    La vicenda giudiziaria in esame trae origine da un caso di infortunio sul lavoro per mancata attuazione e adeguamento delle misure di sicurezza nell’esecuzione di un contratto d’appalto di servizi.

    In particolare, con la sentenza in commento il Tribunale di Pavia in composizione monocratica ha escluso, ex art. 66 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, la responsabilità amministrativa della società appaltante perché il reato colposo presupposto è stato commesso da soggetto che non riveste la qualità di cui all’art. 5, co. 1°, lett. a) e b) d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

    Per converso lo stesso giudice ha ritenuto provata la responsabilità penale a titolo di colpa dell’amministratore della società appaltatrice, affermando per l’effetto la responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi degli artt. 5, co. 1°, lett. a), 9, 25 septies d.lgs. 231/01.

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    Contenuto del provvedimento.

    Il processo giunto innanzi il Tribunale di Pavia in composizione monocratica vedeva coinvolti l’amministratore unico di una società affidataria del servizio di carico e scarico merci e il direttore/responsabile del sito logistico della società appaltante i quali, secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbero colposamente cooperato tra loro nel cagionare l’infortunio sul lavoro occorso ad un dipendente della società appaltatrice da cui erano derivate lesioni personali con un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 60 giorni.

    Più nel dettaglio, al capo a) di imputazione la Procura della Repubblica contestava ai due imputati il delitto previsto e punito dagli artt. 40 cpv., 113, 590, co. 1°, 2° – in relazione all’art. 583, co. 1° n. 1) -, e 3° c.p., mentre al capo b) di imputazione chiamava in causa anche la responsabilità amministrativa degli enti in quanto la condotta era stata tenuta nell’interesse e a vantaggio dell’ente da soggetti con veste qualificata all’interno dell’organigramma societario in conformità al combinato disposto degli artt. 5, co. 1°, lett. a), 9 e 25 septies co. 3° del d.lgs. 231/2001.

    Esaurita l’istruttoria dibattimentale, il giudice affermava la penale responsabilità a titolo di colpa del solo amministratore della società appaltatrice, sia per profili di colpa generica, che di colpa specifica consistita nella specie: a) nel mancato inserimento nel POS aziendale (art. 100 d.lgs. 81/2008) di indicazioni specifiche volte a curare e cautelare gli aspetti di rischio venuti in rilievo nel caso in esame in relazione ai quali la sola affidataria era contrattualmente obbligata; b) nell’aver omesso di fornire all’addetto infortunatosi i dispositivi di protezione individuale (art. 18, co. 1, lett b), d.lgs. 81/2008, nella specie le scarpe antinfortunistiche; c) nell’aver completamente trascurato sino a quel momento sia la formazione che l’informazione generale di quel lavoratore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 37, co. 1 lett. b), d.lgs. 81/2008).

    Da ciò conseguiva anche l’affermazione della responsabilità amministrativa in capo all’ente in quanto il reato in questione era stato commesso da soggetto apicale, “ed anzi, dal vertice aziendale” e poiché l’ente avrebbe ottenuto da tale condotta un vantaggio di spesa “riveniente dall’adozione di una politica di impresa in materia di sicurezza assolutamente trascurata e sciatta”. Con tale motivazione, dunque, il Tribunale di Pavia in composizione monocratica in primo luogo aderisce all’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in forza del quale, in applicazione del combinato disposto degli artt. 5 e 25septies del d.lgs. 231/2001, la sussistenza dell’interesse o vantaggio dell’ente si deve innanzitutto accertare in relazione non tanto all’evento verificatosi, quanto alla condotta colposa realizzata da un soggetto che abbia un rapporto qualificato con l’ente. Inoltre, sempre al fine di ovviare alle difficoltà di coordinare i criteri di determinazione della responsabilità dell’ente con la realizzazione di reati di omicidio e lesioni colpose, tale orientamento prescrive che il vantaggio di cui all’art. 5, co. 1° venga identificato con il risparmio di spesa che l’ente realizza nel non investire nelle misure precauzionali necessarie nonché nel risparmio di tempo – con correlato aumento della produttività – che consegue alla velocizzazione dell’attività lavorativa altrimenti rallentata dalla necessità di osservare attentamente tutte le regole di cautela (ex multis, Cass. Pen. Sez. IV, 20.4.2016, n. 24697; Cass. Pen. Sez. IV, 13.09.2017, n. 16713).

    In secondo luogo, la motivazione in esame risulta forse ancor più rilevante nella parte in cui il Tribunale di Pavia in composizione monocratica assolveva il direttore/responsabile del sito logistico dell’impresa appaltante ritenendo che, alla luce delle risultanze processuali, “fossero del tutto smentiti i profili colposi contestati”.

    A tale riguardo giova innanzitutto ricordare che inizialmente la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia – che ad esito del processo chiedeva l’assoluzione dell’imputato – aveva contestato al responsabile del sito logistico dell’impresa committente sia profili di colpa generica che profili di colpa specifica individuati nello specifico nella mancata cooperazione con la società appaltatrice all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto ed evidenziate nel DUVRI nonché nel mancato coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi interferenziali ex art. 26, co. 2°, lett. a) e b) d.lgs. n. 81/2008.

    Invero, alla luce dell’istruttoria dibattimentale era emerso in primo luogo che nell’area in cui si era verificato l’infortunio non esisteva alcun rischio interferenziale. In secondo luogo, era altresì emerso che nel DUVRI, che la società appaltante aveva comunque regolarmente predisposto, era stata espressamente evidenziata la necessità che fossero le imprese affidatarie a prevedere nei rispettivi POS un’adeguata trattazione dei pericoli della stessa natura di quello verificatosi nel caso di specie. A dispetto di ciò, la società affidataria che per contratto era l’unica responsabile per tali incombenti era risultata inadempiente rispetto a tale obbligo. Infine, era emerso che gli addetti di tutte le aziende commissionarie che operavano in quello specifico sito avrebbero avuto a disposizione sia ribalte con pedane idrauliche (come quella utilizzata dal lavoratore che subiva l’infortunio) sia banchine con pedane fisse (maggiormente consone per l’operazione da cui era derivato il sinistro), segnalando così che la scelta in questione era dipesa esclusivamente da determinazione dell’impresa affidataria.

    Da ciò conseguiva l’assoluzione dell’imputato con la formula “non ha commesso il fatto” a dispetto della richiesta del pubblico ministero di un’assoluzione perché “il fatto non sussiste”.

    Tale precisazione sulla formula assolutoria non è meramente terminologica e priva di rilievo in quanto è proprio su tale base che, attentamente, il Tribunale di Pavia, con specifico riferimento alla responsabilità dell’ente in ipotesi di infortunio sul lavoro occorso in esecuzione di contratto d’appalto di servizi, concludeva affermando il principio secondo il quale “essendo stata individuata una responsabilità colposa per la produzione dell’evento lesivo occorso al lavoratore [….] in capo al solo amministratore della cooperativa affidataria, deve essere esclusa la responsabilità amministrativa ascritta alla appaltante, poiché il reato presupposto non è stato commesso da un soggetto apicale”. L’integrazione di una fattispecie criminosa inserita nell’elenco dei reati presupposto, dunque, non giustifica di per se stessa l’automatismo nell’attribuzione della responsabilità amministrativa in capo all’ente nemmeno quando a venire in rilievo è un contratto bilaterale di appalto di servizi.

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    Osservazioni conclusive.

    In conclusione si ritiene opportuno osservare che, con specifico riferimento alla assoluzione della società appaltante perché il reato colposo presupposto è stato commesso da soggetto che non riveste la qualità di cui all’art. 5, co. 1°, lett. a) e b) d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, la sentenza in commento è condivisibile e degna di menzione. Il Tribunale di Pavia in composizione monocratica infatti, nell’esaminare compiutamente le condotte poste in essere dagli imputati e la loro posizione rispetto ad entrambi gli enti coinvolti, ha richiamato l’attenzione su un principio fondamentale in tema di imputazione obiettiva dell’illecito all’ente: affinché possa ritenersi affermata la responsabilità amministrativa ex art. 5 d.lgs. 231/2001, ancor prima di verificare se il soggetto abbia agito nell’interesse o a vantaggio dell’ente, è necessario accertare la realizzazione di un reato integrato nei suoi estremi oggettivi e soggettivi da parte di un soggetto che abbia un rapporto qualificato con l’ente medesimo. La distinzione tra le categorie di soggetti indicati alle lett. a) e b) dell’art. 5, co. 1°, infatti, non è meramente dogmatica o classificatoria oppure connessa esclusivamente alla successiva applicazione dei criteri di imputazione soggettiva tipizzati e differenziati dagli artt. 6 e 7 d.lgs. 231/2001. Invero essa sottende che, in assenza di tali qualifiche, un reato pacificamente integrato in tutti i suoi elementi materiali e psicologici, non potrebbe mai essere ricondotto anche all’ente quanto meno per difetto del rapporto di immedesimazione organica.

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    Collegamenti giurisprudenziali.

    Non si sono rinvenuti precedenti specifici con riferimento alla assoluzione della società appaltante perché il reato colposo presupposto è stato commesso da soggetto che non riveste la qualità di cui all’art. 5, co. 1°, lett. a) e b) d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

    Sull’individuazione dell’interesse e vantaggio dell’ente in caso di reati colposi di cui all’art. 25 septies d.lgs. 231/2001, oltre alle pronunce indicate nel testo: Cass. Pen., sez. IV, 17.12.2015, n. 2544; Cass. Pen. Sez. IV, 23.06.2015, n. 31003; Cass. Pen. Sez. Un. 24.04.2014, n. 38343.

    Sulla responsabilità dell’ente anche in caso di assoluzione dell’autore del reato presupposto: Cass. Pen., Sez. VI, 25.10.2017, n. 49056; Cass. Pen., Sez. I, 2.09.2015, n. 35818.

    Tratto da http://www.dpei.it

  • Infortunio con la macchina utilizzata da due operatori: mancanza di doppio comando – inadeguata formazione del lavoratore

    Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 01/02/2017

    Fatto

    1. Con sentenza del 23.11.2015 la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Pesaro che ha dichiarato la responsabilità di D.M. e della S.r.l. EMMEDI in relazione all’infortunio sul lavoro avvenuto a Fano in data 3.12.2009 in danno di E.K., a seguito del quale il lavoratore riportava lesioni personali (ferita lacero-contusa all’avambraccio destro e frattura del radio e dell’ulna destra) giudicate guaribili per un tempo superiore a 40 giorni.
    2. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito il lavoratore E.K., impegnato con C.A.nella piegature di lamine con la pressa sincronizzata, mentre posizionava una lamiera per eseguire una terza piega, inseriva il braccio destro fra il punzone e la matrice e veniva schiacciato quando il punzone scendeva, a seguito dell’attivazione del comando a pedale da parte della C.A..
    Veniva appurato che E.K. svolgeva mansioni di aiuto, posizionando sulla matrice la lamiera da piegare attraverso la pressa; C.A. azionava il pedale che faceva scendere il punzone sulla matrice per eseguire le pieghe previste.
    Quel giorno la macchina era stata predisposta per la lavorazione di pezzi più lunghi rispetto a quelli lavorati al momento dell’infortunio.
    La Corte territoriale valutava non corretta la modalità di esecuzione del lavoro, in quanto la macchina era dotata di un solo comando e non di due comandi, uno per ciascun lavoratore: l’infortunato avrebbe dovuto avere un comando di conferma, e ciò avrebbe evitato sicuramente la discesa del punzone quando questi si trovava ancora con braccio nel punto di battuta. In ogni caso sarebbe stato assolutamente da evitare il fatto di spingere e tenere con le mani il foglio in lavorazione sotto gli organi meccanici: se del caso, si sarebbe dovuto utilizzare qualche supporto supplementare per tenere fermo il foglio contro la battuta, ovvero programmare in modo diverso la macchina stessa. Comunque il lavoratore non risultava né formato né informato sulle modalità di svolgimento del lavoro, nonostante l’estrema pericolosità della pressa piegatrice.
    Di qui la colpa specifica del datore di lavoro, D.M., per violazione degli artt. 37, comma 1, e 71, comma 4 lett. a),d.lgs. n. 81/2008, nonché la responsabilità dell’ente ai sensi della normativa di cui al d.lgs. n. 231/2001.
    2. Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi l’imputato e la S.r.l. EMMEDI, a mezzo dei rispettivi difensori.
    3. L’imputato lamenta violazione di legge e vizi motivazionali, nella parte in cui la Corte di appello omette di considerare che l’unica mansione del lavoratore era quella di “aiutare” la C.A., sostenendo e facendo girare il pezzo, stando ben lontano dal macchinario e senza mai avvicinarsi allo stesso.
    Deduce che la mansione cui era stato addetto l’infortunato era così semplice e minimale da non necessitare di una specifica formazione sulla macchina, né di utilizzare il doppio comando, necessario solo per piegare lamiere lunghe oltre i quattro metri.
    Ritiene che la condotta colposa del lavoratore assurge come causa sopravvenuta sufficiente a produrre l’evento, ponendosi come circostanza imprevedibile ed abnorme rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive impartite dal datore di lavoro.
    4. La società EMMEDI avanza le medesime censure sollevate dall’Imputato ed insiste nella esclusiva responsabilità del lavoratore nella causazione dell’evento lesivo.
    Deduce inoltre che nel caso non risultano provati i presupposti previsti dall’art. 5 del d.lgs. 231/2001, ovvero l’interesse ed il vantaggio per l’azienda in relazione all’infortunio.

    Diritto

    1. I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, affrontando questioni fra loro strettamente connesse con riguardo all’indagine attinente alla sussistenza della colpa e del nesso di causalità fra la condotta ascritta all’imputato e l’evento lesivo.
    2. I motivi sono infondati ed i ricorsi vanno conseguentemente rigettati sulla scorta delle seguenti considerazioni.
    3. I ricorrenti pretendono di avallare una ricostruzione alternativa dei fatti, secondo la quale le mansioni del lavoratore infortunato (E.K.) erano solo quelle di fungere da mero supporto nelle operazioni di piegatura delle lamine, limitandosi a “far girare il pezzo”, stando ben lontano dal macchinario e senza mai avvicinarsi allo stesso.
    E’ noto, tuttavia, che non spetta alla Corte di cassazione censurare la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito, qualora la stessa sia frutto di un iter argomentativo giuridicamente corretto, congruo e privo di vizi logici evidenti, come è certamente avvenuto nel caso di specie.
    4. La Corte territoriale, dopo un’attenta analisi delle prove orali assunte nel corso del procedimento e della documentazione acquisita, ha infatti appurato che la macchina pressatrice, nell’occasione, era stata predisposta per lavorare dei fogli lunghi 3 metri, più lunghi di quelli utilizzati durante la lavorazione in questione (2,5 metri); sicché anche la lama e la matrice erano lunghe 3 metri, il che comportava che il lavoratore era costretto a collocare il braccio pericolosamente vicino alla pressa per meglio posizionare il pezzo di lamina più corto. L’impostazione di 3 metri era stata mantenuta per questioni di tempo, perché «dovevo fare dei pezzi urgenti» (dep. D.F., addetto alla programmazione del macchinario), come era stato scritto nei fogli a lui consegnati per eseguire il lavoro. Del resto, che si trattasse di una macchina potenzialmente pericolosa e che fosse necessario prestare attenzione, è circostanza affermata dal D.F. e comprovata dal manuale d’uso e dal consulente di parte civile, ing. DM. (che, fra le altre cose, ha evidenziato come il macchinario prevedesse l’utilizzo di comandi doppi, proprio nel caso, come quello in esame, in cui vi fosse la presenza di due operatori: precauzione non adottata nel caso di specie).
    L’indagine sull’infortunio, condotta dalla funzionaria S.C., intervenuta quasi nell’immediatezza, ha consentito di accertare che il lavoratore E.K., durante la lavorazione, per effettuare la terza piega (quella centrale) del foglio di lamiera, essendo questo molto sottile (6 millimetri) e tendente a piegarsi, aveva dovuto manualmente dirigerlo verso l’appoggio esistente; la C.A., che comandava il pedale di azionamento (a distanza di circa 4 metri dal E.K.), aveva azionato troppo presto la discesa, quando il braccio del collega si trovava ancora sotto la sfera di azione del punzone.
    5. La ricostruzione della vicenda infortunistica operata dai giudici di merito, assolutamente logica e plausibile sulla scorta delle prove acquisite, ha dunque evidenziato – contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti – che il lavoratore infortunato è stato messo in condizione di operare sul macchinario in maniera tale da esporsi al rischio che si è poi concretizzato con l’infortunio.
    Da ciò sono conseguite le violazioni alla normativa antinfortunistica evidenziate a carico del D.M., datore di lavoro del E.K.: la non corretta modalità di esecuzione del lavoro, in assenza di un (doppio) comando di conferma (per la discesa del punzone) a disposizione del E.K., in maniera tale da non affidarsi soltanto alla comunicazione vocale con la C.A., evidentemente inidonea ad impedire l’evento lesivo; l’assenza di formazione ed informazione del E.K. sulle modalità di svolgimento del lavoro, tanto più necessaria se si considera l’indubbia pericolosità della pressa piegatrice, macchina che espone a rischi elevati, per cui è imprescindibile che essa sia adoperata soltanto da soggetti adeguatamente formati.
    6. Ne discende che anche i rilievi dei ricorrenti in ordine all’insussistenza del nesso eziologico, per asserita abnormità della condotta dell’infortunato rispetto alle mansioni richieste, sono destituite di ogni fondamento.
    E’ appena il caso di rilevare, in primo luogo, che l’infortunio di cui si discute è stato determinato proprio dalle violazioni della normativa prevenzionistica dianzi accennate (assenza di doppio comando e di adeguata formazione del lavoratore), senza le quali l’evento lesivo, con elevata probabilità logica, non si sarebbe realizzato.
    In secondo luogo, la costante giurisprudenza della Corte di cassazione definisce abnorme il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro; e tale non ritiene che sia il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un’operazione comunque rientrante, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli (Sez. 4, n. 23292 del 28/04/2011, Millo e altri, Rv. 250710). Nella sostanza è abnorme il comportamento imprudente del lavoratore che sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (Sez. 4, n. 7267 del 10/11/2009 – dep. 2010, Iglina e altri, Rv. 246695). Si è anche affermato che deve trattarsi di un contegno eccezionale od abnorme del lavoratore medesimo, esorbitante cioè rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute e come tale, dunque, del tutto imprevedibile (Sez. 4, n. 15009 del 17/02/2009, Liberali e altro, Rv. 243208).
    Si tratta di un orientamento ormai consolidato, che delinea l’abnormità del comportamento in presenza dell’imprevedibilità della condotta tenuta dal lavoratore; imprevedibilità che non può mai ritenersi – e mai è stata ritenuta – quando la condotta del lavoratore è tenuta nell’espletamento, sia pure imperito, imprudente o negligente, delle mansioni assegnategli. E ciò perché lo scostamento del lavoratore dagli standard di piena prudenza, diligenza e perizia nelle mansioni a lui affidate è ordinariamente presente, in quanto evenienza immanente nella stessa organizzazione del lavoro. La normativa antinfortunistica è preposta a tutela anche (e soprattutto) dei comportamenti colposi dei lavoratori. Ciò rende necessario che vengano portate alla luce quelle circostanze peculiari del processo di lavoro che connotano la condotta dell’infortunato, in modo che, per dirla con una più recente ricostruzione, “essa si collochi in qualche guisa al di fuori dell’area di rischio definita dalla lavorazione in corso. Tale comportamento è ‘interruttivo’ (per restare al lessico tradizionale) non perché ‘eccezionale’ ma perché eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare” (Sez. 4, n. 49821 del 23/11/2012, Lovison e altri, Rv. 254094).
    Tanto premesso, risulta palese nel caso in disamina che per quanto “imprudente” possa considerarsi la condotta del E.K. di porre gli arti sotto la macchina, essa risulta certamente compiuta nello svolgimento dei compiti assegnatigli e, ove pure errata – come assumono i ricorrenti -, in ogni caso attiene alle migliori modalità di assolvimento del compito.
    Correttamente quindi la Corte di appello ha escluso che il comportamento del lavoratore fosse in grado di elidere il nesso eziologico tra le accertate violazioni prevenzionistiche del datore di lavoro e l’infortunio verificatosi.
    7. Parimenti infondata è la specifica doglianza della società EMMEDI in merito alla lamentata insussistenza, nel caso in disamina, dei presupposti della responsabilità amministrativa previsti dall’art. 5 del d.lgs. 231/2001, per asserita mancanza di interesse e vantaggio per l’azienda in relazione all’infortunio.
    Al riguardo giova premettere che in tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante da reati colposi di evento, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell’art. 5 del D.Lgs. n. 231 del 2001 all’interesse o al vantaggio, sono alternativi e concorrenti tra di loro e devono essere riferiti alla condotta anziché all’evento, pertanto, ricorre il requisito dell’interesse qualora l’autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di conseguire un’utilità per l’ente, mentre sussiste il requisito del vantaggio qualora la persona fisica ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto (Conf. n. 31210 del 2016) (Sez. 4, n. 2544 del 17/12/2015 – dep. 2016, Gastoldi e altri, Rv. 268065).
    E’ stato condivisibilmente precisato che il requisito dell’”interesse” ricorre quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell’evento lesivo, ha consapevolmente agito allo scopo di far conseguire un’utilità alla persona giuridica, come, ad esempio, quando la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere l’esito di una scelta orientata a risparmiare sul costi d’impresa, allo scopo di soddisfare, appunto, un interesse dell’ente (risparmio sui costi in materia di prevenzione); ricorre, invece, il requisito del “vantaggio” per l’ente quando la persona fisica ha sistematicamente violato le norme prevenzionali, realizzando una politica d’impresa disattenta alla materia della sicurezza sul lavoro, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto.
    Nel caso in esame trovano correlazione con la condotta colposa dell’imputato sia l’interesse che il vantaggio per la società ricorrente.
    La Corte territoriale ha infatti correttamente rilevato che la omissiva condotta colposa del D.M. è stata posta in essere nell’interesse ed a vantaggio della società, posto che, da un lato, l’allestimento del necessario presidio antinfortunistico avrebbe determinato un rallentamento dei tempi di produzione; dall’altro, l’aggiornamento del macchinario e l’adeguamento dello stesso alle norme di prevenzione avrebbe richiesto un costo, così come la specifica preparazione del dipendente avrebbe richiesto tempi e costi ulteriori. Pertanto, l’adottata decisione di riduzione dei tempi e dei costi, a detrimento della sicurezza del lavoratore, ha indubbiamente evidenziato l’interesse/vantaggio della società nei termini dianzi indicati.
    8. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

    P.Q.M.

    Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 1 febbraio 2017

  • Infortunio con un impianto manomesso dal capo reparto. Responsabile anche il DL per omessa formazione di tutti, compresi i dirigenti e preposti

    … In un contesto in cui il foro aperto sulla grata di protezione del macchinario, oltre che privo di una chiusura con sportello apribile dotato di microinterruttore, era di dimensioni tali da consentire agevolmente l’introduzione della mano e dell’intero braccio del lavoratore, l’avere semplicemente confidato nel fatto che i lavoratori addetti seguissero con attenzione e pedissequamente le istruzioni fornite è stato correttamente ritenuto, anzitutto, espressione di una pesante carenza formativa/informativa in tema di sicurezza, di cui non poteva non essere chiamato a rispondere, in primis, il datore di lavoro, a prescindere dal fatto che egli sapesse o meno dell’esistenza di quel foro escogitato dal capo reparto e di cui tutti all’interno del reparto, nelle diverse posizioni gerarchiche, apparivano comunque a conoscenza.

    Condivisibile, sul punto, appare il richiamo che la Corte territoriale opera alla non trascurabile circostanza che proprio il datore di lavoro deve adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18, 36 e 37 D.L.vo 81/2008, nei confronti di tutti i dipendenti, ivi compresi quelli aventi un ruolo dirigenziale o comunque sovraordinato, in modo che costoro siano perfettamente informati dei rischi per la salute e la sicurezza connessi all’attività dell’impresa, alle macchine, alle sostanze e agli impianti in uso. E l’art. 37 citato, in tema di formazione dei lavoratori, stabilisce proprio, tra l’altro, al 7 comma che il datore di lavoro deve assicurare anche ai dirigenti e preposti “un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono: a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.”).
    Dunque, il dato essenziale nel caso in esame ritenuto dai giudici di merito con motivazione logica e congrua non è quanto fatto dal capo reparto in termini di istruzioni sull’uso della trancia, una volta praticato il foro sulla griglia laterale, ma piuttosto quanto non fatto nella circostanza dal datore di lavoro in termini di complessiva formazione ed informazione dei lavoratori.

    Quanto al capo reparto, autore materiale, reo confesso, della pericolosa modifica apportata sulla macchina, egli era perfettamente consapevole dei rischi che essa comportava per la sicurezza dei lavoratori, al punto da redigere istruzioni scritte per il corretto utilizzo della trancia in presenza del foro e prima dell’installazione di uno sportello dotato di un micro-interruttore in grado di bloccare gli organi lavoratori alla sua apertura. Ed appare pienamente condivisibile che sia stato ritenuto del tutto irrilevante che egli abbia agito con “buone intenzioni”, ovvero con lo scopo di adeguare la macchina ad un maggiore standard di sicurezza, realizzando un sistema di pulizia dei residui di lavorazione più sicuro per gli addetti, ove si consideri che tale finalità sarebbe stata raggiunta all’evidenza solo quando il foro praticato fosse stato dotato di una finestrella con microinterruttore, e non certo semplicemente realizzando un buco nella grata di protezione, tanto grande da consentire di introdurre un braccio intero, mantenendo in operatività l’impianto nella piena consapevolezza dei rischi che esso nel frattempo implicava.


    Presidente: BIANCHI LUISA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 27/04/2017

    Fatto

    1. La Corte di Appello di Brescia, pronunciando nei confronti degli odierni ricorrenti Z.C. e G.L., nonché della società FON STAM PRESS srl in persona del legale rappresentante prò tempore quale responsabile dell’illecito amministrativo, con sentenza del 4.12.2015, confermava la sentenza del Tribunale di Brescia, emessa in data 25.1.2013, con condanna degli appellanti Z.C., G.L. e FON STAM PRESS srl al pagamento delle maggiori spese processuali.
    Il Tribunale di Brescia aveva dichiarato gli imputati responsabili dei seguenti reati:

    Z.C. E G.L.
    A) del reato di cui agli artt. 40 cpv. 110, 590 comma 1 e 3 cod. pen. in relazione all’art. 583 cod. pen. perché, Z.C. in qualità di presidente della società FON STAM PRESS srl di Lumezzane (US), G.L. in qualità di Capo reparto Fonderia e responsabile di produzione della medesima società, per colpa cagionavano a O.A.B.M., dipendente dalla società stessa, lesioni personali consistite nel trauma da schiacciamento mano dx con fratture multiple e perdita di sostanza, giudicate guaribili in 90 giorni, in quanto lo stesso lavoratore, addetto all’impianto di pressofusione n° 7, per rimuovere una matterozza non correttamente espulsa dallo stampo della trancia parte dell’impianto stesso, infilava la mano destra attraverso l’apertura creata nella protezione laterale della macchina, al fine di spostare con la pinza che impugnava la matterozza stessa, ed in tale frangente il punzone riprendeva la propria corsa determinando lo schiacciamento della mano del lavoratore all’Interno della colonna di centraggio dello stampo, con le sopradescritte conseguenze lesive.
    Colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia nonché nell’inosservanza di norme preposte alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, non adottando le misure che secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, erano necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori ed in particolare nella violazione:

    Z.C.:
    • degli artt. 18 comma 1 lett. f), 70 comma 2 e 71 co. 1,3,4 lett. a) n.l)e2) T.U. 81/2008 anche in relazione al punto 5.6 allegato V del medesimo T.U. ed in relazione ai Requisiti Essenziali di Sicurezza previsti dall’allegato 1 punti 1.1.2 lett. a, 1.3.7, 1.4.1 del dpr 459/96 e successivi adeguamenti nonché alla norma tecnica UNI EN 294 in quanto non provvedeva all’installazione ed all’uso delle attrezzature di lavoro in conformità alle istruzioni del fabbricante ed alla sua conservazione in condizioni di efficienza, anche e soprattutto negli apprestamenti di difesa, atteso che disponeva, o comunque tollerava, che sull’impianto predetto, al fine di risolvere i problemi tecnici connessi alla non corretta espulsione dalla trancia delle materozze, venisse realizzata un’apertura sulla protezione laterale della trancia marca ESSE 2 mod. TB30 matr. 0549 del 2001 facente parte dell’impianto stesso, (protezione posta a segregazione della zona pericolosa di chiusura stampo) vanificando casi l’efficacia segregante di tale protezione prevista dal costruttore e rendendo accessibili e raggiungibili ai lavoratori gli elementi pericolosi in movimento della macchina (zona chiusura stampo/punzone), o comunque non vigilava idoneamente affinché tale intervento modificativo del tutto inadeguato, non venisse realizzato.
    • degli artt. 18 comma 1 lett. f), 70 co. 2, 71 co. 3, 73 T.U. 81/12008 in relazione ai punti 11.4 parte I allegato V e punto 1.6.2 allegato VI ed in relazione ai Requisiti Essenziali di Sicurezza previsti dall’allegato 1 punti 1.1.2 lett. a, 1.3.7, 1.4.1 del dpr 459/96 e successivi adeguamenti nonché alla norma tecnica UNI EN 294; in quanto, dopo la realizzazione dell’apertura sopra descritta, consentiva l’uso dell’Impianto prima dell’installazione sull’apertura medesima di idonei apprestamenti di difesa (quali ad esempio uno sportello interbloccato collegato con gli organi di movimento della trancia, una barriera immateriale, ecc.) in grado di garantire comunque la rimozione in sicurezza delle materozze attraverso tale varco, a macchina in condizioni di fermo assoluto, o comunque non vigilava idoneamente affinché, realizzata l’apertura sopra descritta, la macchina non venisse utilizzata prima dell’installazione dei necessari apprestamenti tecnici di difesa. La sicurezza dell’operatore veniva così affidata al rispetto di una procedura operativa del tutto inadeguata ed insufficiente alla rilevanza del rischio di schiacciamento presente sulla macchina dopo la modifica realizzata, procedura altresì non divulgata e non conosciuta dagli operatori, o comunque di cui non veniva realmente pretesa l’applicazione mediante una idonea vigilanza, cosicché ri-sultava frequentemente disattesa infilando direttamente il braccio nel varco per rimuovere manualmente le materozze, senza l’uso di alcun attrezzo distanziatore.
    • dell’art 70 co. 1 T.U. 81/2008 in relazione ai Requisiti Essenziali di Sicurezza previsti dall’allegato 1 punti 1.1.2 lett a, 1.3.7, 1.4.1 del dpr 459/96 e successivi adeguamenti nonché alla norma tecnica UNI EN 294, in quanto metteva a disposizione dei lavoratori un impianto automatizzato di pressofusione e sbavatura dei pezzi identificato come impianto di pressofusione n° 7 e da lui assemblato nei suoi vari elementi costitutivi, privo di marcatura CE, marcatura il cui conferimento risulta subordinato ad una verifica complessiva dell’impianto dal punto di vista della sicurezza al fine di assicurare la conformità dello stesso alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, compreso l’obbligo di irraggiungibilità degli elementi mobili pericolosi presenti.

    G.L.:
    • degli artt. 19 e 20 T.U. 81/2008 in relazione alle disposizioni sopra indicate in quanto, in relazione all’impianto sopra descritto ed alle citate modifiche ad esso apportate, realizzava l’apertura sulla protezione laterale vanificando così l’efficacia segregante della protezione prevista dal costruttore e, prima dell’apposizione di idonei apprestamenti di difesa tecnici sull’apertura (sopra già descritti) atti a garantire l’esecuzione solo a macchina ferma degli interventi di rimozione delle materozze dalla trancia, disponeva delle procedure operative inidonee alla rilevanza del rischio, procedure non portate altresì alla conoscenza concreta degli addetti all’impianto di pressofusione o comunque di cui non veniva realmente pretesa l’applicazione mediante una idonea vigilanza, cosicché gli addetti intervenivano spesso sulla trancia infilando direttamente il braccio attraverso l’apertura senza l’uso di alcun attrezzo distanziatore esponendosi così al rischio di schiacciamento ad opera del punzone in movimento.
    Fatto aggravato per aver cagionato lesioni gravi e perché commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
    In Lumezzane (BS) il 18.03.2009

    la FON STAM PRESS srl:
    B) dell’illecito di cui all’art. 25 septies co.3 D.Lvo 8.6.2001 n. 231 in relazione all’art. 590 c.p. perché, con riferimento al reato di lesioni colpose di cui al precedente capo A), commesso nell’interesse e vantaggio dell’ente in violazione delle norme sulla tutela della sicurezza sul lavoro da Z.C. (presidente della Fon Stam Press srl, con funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di direzione dell’ente stesso) e da G.L. (capo reparto fonderia e direttore di produzione della Fon Stam Press srl, sottoposto alla direzione e vigilanza di Z.C.) non adottando alcun modello organizzativo sul punto, rendeva possibile che i predetti Z.C. e G.L. cagionassero, con la condotta sopra indicata, le lesioni personali gravi al lavoratore O.A.B.M. . In Lumezzane (BS) in epoca antecedente e prossima al 18.03.2009.
    Z.C. e G.L. venivano condannati, concessa ad entrambi l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. equivalente alla contestata aggravante, ciascuno alla pena di mesi tre di reclusione, convertita nella corrispondente pena pecuniaria di euro 3420,00 di multa, con il beneficio della non menzione per G.L., oltre per entrambi.
    La società Fon Stam Press srl veniva dichiarata responsabile dell’illecito amministrativo dipendente da reato di cui al rispettivo capo B) e, concessa l’attenuante di cui all’art. 12 co 2 e 3 DLvo 231/2001 gli veniva applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di 60 quote del valore di euro 258 ciascuna (per un importo complessivo di euro 15.480,00), con condanna al pagamento delle spese processuali.

    2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio comune difensore di fiducia, con unico ricorso Z.C. e G.L., deducendo, i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:

    In relazione alla posizione di Z.C.:
    a. Con un primo motivo si deducono, cumulativamente, violazione della legge penale nonché per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione di responsabilità.
    Il ricorrente eccepisce la violazione dell’art.521 cod. proc. pen., in relazione alla correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza.
    Si rileva che nel capo a) dell’imputazione viene riportato il dettato dell’art. 43 cod. pen., ove si descrive il significato giuridico lato sensu del concetto di colpa e viene specificamente contestato di aver disposto o tollerato una pericolosa apertura su un lato della macchina-trancia. Tale contestazione avrebbe presupposto, secondo il ricorrente, la prova della conoscenza, da parte dell’Imputato, per aver ordinato la manomissione o per non averne impedito la realizzazione e averne consentito l’uso.
    La sentenza di primo grado, invece, avrebbe riconosciuto, come ammesso anche dalla corte di appello, la mancanza di prova della consapevolezza dell’imputato dell’esistenza di tale apertura, effettuata pochi giorni prima dallo G.L. di propria iniziativa, ma avrebbe ugualmente ritenuto la responsabilità dello Z.C. per non aver impartito una sufficiente formazione sulla sicurezza.
    Il tribunale, al fine di sostenere la responsabilità dell’imputato avrebbe ritenuto allora che nell’Imputazione era contestata la colpa generica di cui all’art. 43 cod. pen., che consentiva di far rientrare nel concetto di colpa qualsiasi circostanza attiva o omissiva. Tale motivazione – si ricorda in ricorso- veniva contestata nei motivi di appello in quanto l’aver riportato nell’Imputazione il testo della norma penale, non corrisponderebbe a quanto previsto in tema di specificazione dell’addebito che deve contenere i requisiti della chiarezza e della precisione, a tutela del diritto di difesa.
    Ci si duole, tuttavia, che la corte di appello sul punto abbia motivato riportandosi alla sentenza di questa Corte n. 35943 del 7.3.2014, che non si adatterebbe al caso in questione, in quanto riguardante un giudizio che vedeva una condanna non solo per non aver fornito al dipendente idonei presidi infortunistici, ma anche per omessa formazione. Nel caso di specie, invece, l’imputato sarebbe stato condannato per un’unica condotta non compresa nel capo di imputazione contestato. Il giudice di primo grado, secondo la tesi proposta in ricorso, avrebbe ritenuto erroneamente e immotivatamente che l’imputato poteva dedurre dal complesso degli atti processuali di poter essere condannato per omessa formazione, ma tale affermazione sarebbe apodittica, perché non indicherebbe da quali atti trarre tale deduzione, e sarebbe erronea perché dagli atti emergeva, al contrario, l’esistenza della formazione antinfortunistica, come attestato dall’esame dell’operatore dell’ASL.
    La sentenza di appello non solo avrebbe confermato l’orientamento della pronuncia di primo grado, sull’estensibilità dell’accusa, ma avrebbe addirittura recuperato la contestazione fondata sulla consapevolezza dell’anomala apertura della protezione.
    Pertanto, la corte di appello sarebbe pervenuta a un giudizio di colpevolezza su di un punto già oggetto di decisione da parte del tribunale, con formazione di giudicato in assenza di impugnazione da parte del P.M.
    La condanna in appello sembrerebbe, infine, basata su di un insieme di ipotesi fattuali, confliggenti fra di loro. Non sarebbe, infatti, possibile capire per quale delle tre ipotesi l’imputato sia stato condannato: ha fatto, ha tollerato o non ha formato a sufficienza? La corte di appello sembrerebbe sostenerle tutte, dimostrando da un punto di vista logico che nessuna delle tre fosse chiaramente apprezzabile.
    In relazione all’insufficienza della motivazione, sul punto relativo all’adeguatezza della formazione, il ricorrente rileva che la sentenza impugnata sembrerebbe aver ritenuto colpevole lo Z.C., per diverse condotte attive e omissive. Si lamenta, in particolare, che, a pagina 16 della sentenza, la corte di appello ritenga inconsistenti le argomentazioni difensive volte a contrastare l’addebito di omessa formazione e informazione, senza precisare, però a quale delle molteplici affermazioni faccia riferimento, incorrendo in evidente difetto di motivazione.
    La corte distrettuale -ci si duole in ricorso- riterrebbe l’evento indice di una grave carenza formativa/informativa in tema di sicurezza in quanto tutti sapevano del foro praticato dallo G.L., ma tale affermazione sarebbe apodittica in quanto non sarebbe affatto dimostrato che tutti all’interno del reparto sapessero dell’apertura praticata sulla macchina.
    L’affermazione sarebbe fondata unicamente sulla consapevolezza delle peri-colosità del foro da parte di chi aveva partecipato alla stessa operazione.
    Infine, la corte di appello avrebbe individuato nelle informazioni fornite ai dipendenti per l’utilizzo del foro un presidio insufficiente per l’incolumità dei lavoratori.
    Tali elementi avrebbero indotto i giudici di appello a ritenere insufficiente la formazione dei dipendenti, fornita dal ricorrente, anche se questi non fosse stato a conoscenza dell’apertura.
    Gli stessi elementi, però, rileva il ricorrente, non risponderebbero a quanto evidenziato con i motivi di appello, circa il fatto: 1. che tutti i dipendenti avevano ricevuto formazione antinfortunistica, compreso il divieto di alterare le macchine operatrici; 2. che coloro che avevano realizzato il foro erano persone qualificate con un ruolo apicale nella gerarchia dell’azienda; 3. che questi ultimi, la cui firma appare sui documenti aziendali, erano consapevoli di violare la normativa antinfortunistica, predisponendo anche specifiche istruzioni per l’utilizzo dell’apertura provvisoria praticata in vista della dotazione di apposito sportello, già ordinato, che avrebbe provocato l’arresto della macchina non appena fosse stato aperto.
    Tali argomentazioni sarebbero state apoditticamente definite inconsistenti solo perché qualcuno ha operato la manomissione dell’impianto, introducendo di fatti una responsabilità oggettiva del datore di lavoro.
    Il ricorrente rileva che l’azienda in questione era organizzata gerarchicamente e certamente il datore di lavoro non avrebbe potuto immaginare che proprio colui che aveva una funzione direttiva prendesse l’iniziativa di creare pericolo per i lavoratori.
    L’imputato rileva, inoltre, in relazione alla motivazione sulla consapevolezza dell’avvenuta manomissione che la sentenza impugnata riterrebbe che tre persone avrebbero reso false dichiarazioni nell’affermare che lo Z.C. nulla sapeva del foro praticato sulla base di semplici preconcetti.
    Non sarebbe credibile per la sentenza che lo Z.C. fosse stato tenuto all’oscuro della modifica, così come non sarebbe credibile l’affermazione del C. che la sigla apposta sul modellino per la richiesta dello sportellino fosse stata apposta dallo stesso sul timbro contenete il nome dello Z.C..
    La corte di appello avrebbe stabilito che il C. ha mentito per aiutare lo Z.C. senza procedere ad una comparazione con altre sigle apposte effettivamente dallo Z.C. e senza una consulenza tecnica. Inoltre l’imputato rileva l’assoluta irrilevanza del fatto che proverebbe solo che lo Z.C. avesse ordinato un piccolo sportello adeguato alla normativa ma certamente non proverebbe la consapevolezza dello stesso circa l’intervento di manomissione del macchinario compiuto dallo G.L..
    La sentenza impugnata avrebbe inoltre ritenuto che quanto riferito dal teste S.I., ossia che lo G.L. aveva disposto di non mettere le mani nell’apertura e che lo Z.C. frequentava il reparto e dava istruzioni fosse indice che quest’ultimo non potesse non essersi accoro della piccola apertura su di un lato di una macchina tra le tante operanti in azienda.
    La corte di appello avrebbe pertanto fatto un uso illogico e immotivato del principio del libero convincimento.
    b. Con un secondo motivo si lamentano illogicità della sentenza e difetto di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche allo Z.C..
    Ci si duole che la corte di appello abbia evidenziato una gravità di profili di colpa, negando allo Z.C. la concessione delle attenuanti generiche.
    Il ricorrente rileva, tuttavia, sul punto, l’ambiguità della colpa attribuita e la modestia dei precedenti penali uno risalente nel tempo e per un reato minore e l’altro dovuto allo stato di crisi aziendale.
    Inoltre non sarebbe stato considerato l’avvenuto integrale risarcimento della parte lesa prima del giudizio, tanto è vero che il giudice di primo grado ha concesso l’attenuante del risarcimento del danno alla società.

    In relazione alla posizione di G.L.;
    a. Con un primo motivo si deducono violazione di legge, illogicità della sentenza e difetto di motivazione in punto di affermazione di responsabilità.
    Il difensore ricorrente rileva che anche se lo G.L. è stato incontestabilmente l’autore dell’apertura sul macchinario per cui si è realizzato l’evento, la sentenza impugnata avrebbe dato esclusivamente credito alla versione della parte lesa ed economicamente interessata senza valutare la presenza di prove documentali, tecniche e testimoniali che evidenziavano la mancanza di credibilità della versione dei fatti prospettata dalla vittima.
    L’appello proposto dallo G.L. – si lamenta- evidenziava la concreta possibilità che lo O.A.B.M. si fosse autoinferto la lesione al solo fine di ottenere il risarcimento. In tal senso deponevano sia l’esistenza di un altro precedente strano incidente, sia le contraddizioni contenute nelle dichiarazioni rese dalla p.o., che ha differenza di quanto ipotizzato dalla corte di appello, ben conosce la lingua italiana risiedendo nel nostro paese da ben venti anni.
    Pertanto, ritiene il ricorrente che la corte di appello avrebbe dovuto pronunziare una sentenza di proscioglimento ai sensi del secondo comma dell’art. 530.
    b. Con un secondo motivo si lamenta illogicità e difetto di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
    Anche per lo G.L. -ci si duole- le attenuanti generiche sono state negate in considerazione della gravità della colpa, senza tenere conto dell’avvenuto risarcimento del danno e della finalità della manomissione operata sul macchinario che, non voleva costituire una pericolosa scappatoia alla risoluzione di un problema, ma voleva limitare la pericolosità della macchina, evitando che vi si accedesse dal fronte molto più pericolosamente.
    Del resto l’intento in buona fede sarebbe dimostrato dalla circostanza che l’apertura era provvisoria, in vista dell’arrivo dello sportellino che avrebbe garantito la massima sicurezza e dall’elaborazione di precise istruzioni scritte consegnate all’infortunato oltre alla messa in opera di un apposito strumento che se fosse stato usato avrebbe garantito la sicurezza del lavoratore.
    Nemmeno sarebbe stato considerato il comportamento processuale dell’Imputato che ha reso dichiarazioni confessorie, consentendo di accertare immediatamente dinamiche e responsabilità, mentre sarebbe arbitraria ed ingiusta la conclusione della corte distrettuale che lo G.L. abbia cercato di coprire la responsabilità del socio e datore di lavoro.
    Il difensore ricorrente chiede, dunque, nell’interesse di entrambi gli imputati, annullarsi la sentenza impugnata.

    Diritto

    1. I motivi sopra illustrati appaiono tutti manifestamente infondati e, pertanto, i proposti ricorsi vanno dichiarati inammissibili.
    2. Il ricorso è manifestamente inammissibile, in quanto il difensore ricorrente, non senza evocare in larga misura, nell’interesse di entrambi gli imputati, censure in fatto non proponibili in questa sede, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata che in questa sede non viene in alcun modo sottoposta ad autonoma ed argomentata confutazione. Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Canna- vacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693).
    Ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608).
    Sul primo motivo proposto dallo Z.C., fondato sulla contestata mancanza di correlazione tra imputazione e condanna si è già esaustivamente espressa la corte di appello in aderenza alla consolidata giurisprudenza di questa Corte.
    Z.C. è stato condannato quale datore di lavoro dell’infortunato, essendo stato all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (cfr. visura della Camera dì Commercio), in assenza di delega di funzioni conferita a terzi soggetti ex art. 16 D.L.vo 81/2008, ed effettivamente il giudice di prime cure poi e quello del gravame del merito poi hanno individuato quale specifico profilo colposo a suo carico l’omessa formazione e informazione del personale, ritenendo l’infortunio il frutto di una generalizzata situazione di approssimazione e impreparazione da parte dei dirigenti, dei capireparto, dei lavoratori addetti quanto al rispetto delle più elementari norme di sicurezza.
    Trattandosi di colpa non contestata in forma specifica nell’imputazione, il tribunale bresciano prima e la Corte territoriale poi hanno comunque correttamente richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza l’affermazione di responsabilità a titolo dì colpa specifica comunque riconducibile all’addebito di colpa generica, nella specie contestata attraverso il richiamo ai concetti di negligenza, imprudenza, imperizia, nonché alla generica inosservanza di norme preposte alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
    3. La sentenza impugnata si colloca nell’alveo del consolidato dictum secondo cui, in tema di reati colposi non sussiste alcuna lesione dei diritti della difesa ex art. 521-522 c.p.p. se la contestazione concerne globalmente la condotta addebitata come colposa in relazione all’evento verificatosi, essendo consentito al giudice di aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e, come tali, non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa (ex multis, le richiamate Sez. 4, n. 51516 del 21/6/2013; Sez. 4, n. 7.3.2014, fattispecie in cui è stata riconosciuta la responsabilità degli imputati per lesioni colpose conseguenti ad infortunio sul lavoro non solo per la contestata mancata dotazione di scarpe, caschi ed imbracature di protezione, ma anche per l’omessa adeguata informazione e formazione dei lavoratori, non formalmente contestata).
    La Corte bresciana ha peraltro già confutato, con argomentazione logica e congrua, le argomentazioni difensive oggi riproposte volte a contrastare nel merito tale addebito di omessa formazione e informazione dei dipendenti, rilevando come, a prescindere dalle istruzioni scritte fornite ai lavoratori per il corretto utilizzo della trancia dopo la realizzazione del foro laterale, e senza voler entrare nel merito della loro esaustività e correttezza sotto il profilo tecnico, resta il rilievo pregnante e assorbente che la macchina è stata mantenuta in funzione e con l’indicazione di fare uso proprio di quel foro laterale per rimuovere i residui di tranciatura (sia pure attraverso l’utilizzo dello spingitoio e dopo il blocco del ciclo produttivo), nella piena consapevolezza da parte dell’intera dirigenza (quanto meno da parte di G.L., capo reparto responsabile, del direttore tecnico C.- cui è G.L. stesso a riferire di avere chiesto il permesso per fare il foro, dei responsabili della qualità DA. e M.) della sua intrinseca ed ineliminabile pericolosità, fino a che non fosse stata dotata dei sistemi di sicurezza, già ordinati il 2 marzo 2009 con previsione di consegna entro il 30 marzo 2009 (in proposito viene ricordata esserci stata offerta per la richiesta di intervento provata dal relativo modulo d’ordine).
    Coerente appare pertanto la conclusione che vuole essere di tutta evidenza che le istruzioni fornite non potevano costituire presidio sufficiente a tutela dell’incolumità dei lavoratori, nella misura in cui la sicurezza della trancia veniva di fatto e con buona approssimazione affidata al rispetto da parte degli operai addetti degli ordini dati. E altrettanto lo è l’avere ritenuto esemplificativo della condizione di sostanziale carenza di formazione di tutto il personale il fatto che lo stesso G.L., autore delle famose “istruzioni per il corretto utilizzo della trancia”, sia stato visto in talune occasioni inserire direttamente la mano nel foro laterale per estrarre i residui della lavorazione senza fare uso dello spingitoio, perché “il ferro non funzionava bene” (cosi la richiamata deposizione dell’O.A.B.M., pagg. 7-8 verbale udienza 6.2.2012).
    In un tale contesto – in cui il foro aperto sulla grata di protezione, oltre che privo di una chiusura con sportello apribile dotato di microinterruttore, era di dimensioni tali da consentire agevolmente l’introduzione della mano e dell’intero braccio del lavoratore (così le richiamate fotografie in atti, la deposizione dell’ufficiale di P.G. C. e la consulenza tecnica di parte) l’avere semplicemente confidato nel fatto che i lavoratori addetti seguissero con attenzione e pedissequamente le istruzioni fornite è stato correttamente ritenuto, anzitutto, espressione di una pesante carenza formativa/informativa in tema di sicurezza, di cui non poteva non essere chiamato a rispondere, in primis, lo Z.C., quale datore di lavoro, a prescindere dal fatto che egli sapesse o meno dell’esistenza di quel foro escogitato dallo G.L. e di cui tutti all’interno del reparto, nelle diverse posizioni gerarchiche, apparivano comunque a conoscenza.
    Condivisibile, sul punto, appare il richiamo che la Corte territoriale opera alla non trascurabile circostanza che proprio il datore di lavoro deve adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18, 36 e 37 D.L.vo 81/2008, nei confronti di tutti i dipendenti, ivi compresi quelli aventi un ruolo dirigenziale o comunque sovraordinato, in modo che costoro siano perfettamente informati dei rischi per la salute e la sicurezza connessi all’attività dell’impresa, alle macchine, alle sostanze e agli impianti in uso. E l’art. 37 citato, in tema di formazione dei lavoratori, stabilisce proprio, tra l’altro, al 7 comma che il datore di lavoro deve assicurare anche ai dirigenti e preposti “un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono: a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.”).
    Dunque, il dato essenziale nel caso in esame ritenuto dai giudici di merito con motivazione logica e congrua non è quanto fatto dal G.L. in termini di istruzioni sull’uso della trancia, una volta praticato il foro sulla griglia laterale, ma piuttosto quanto non fatto nella circostanza dallo Z.C. in termini di complessiva formazione ed informazione dei lavoratori.
    4. Parimenti manifestamente infondato appare, dunque, anche il secondo motivo di ricorso secondo cui si sarebbe formato il giudicato sulla mancanza di consapevolezza dello Z.C. circa l’avvenuta manomissione.
    Corrisponde al vero, va detto, che, fermo restando l’addebito di omessa formazione e informazione, la Corte territoriale ha altresì affermato, in coerenza con le specifiche contestazioni mosse, che Z.C. – in ragione dell’obiettiva situazione di contiguità in cui si trovava rispetto allo svolgimento dell’attività produttiva – non poteva non essere al corrente del foro praticato sulla trancia e del fatto che questa, divenuta intrinsecamente pericolosa per essere stata vanificata l’efficacia segregante della protezione laterale prevista dal costruttore, era stata mantenuta perfettamente operativa, pur in assenza dell’installazione dei necessari presidi.
    Il thema decidendi rimesso al giudice del gravame dall’appello degli imputati e della persona giuridica, tuttavia, mirava ad una rivalutazione nel merito dell’esistenza del comportamento colposo addebitato, nel suo complesso.
    Ben poteva, dunque, la Corte territoriale, come ha fatto -con l’unico limite, in assenza di impugnazione della parte pubblica del divieto di reformatio in peius della pena- ritenere argomentatamente che a carico dello Z.C. sussistessero anche i profili di colpa specifici contestati, consistiti quantomeno nell’avere tollerato la modifica intrinsecamente pericolosa apportata da G.L. sulla trancia e, quindi, consentito l’uso della stessa in quelle determinate condizioni, prima dell’installazione di idonei presidi di difesa (uno tra tutti, per come riferito dall’ufficiale di PG., uno sportello interbloccato che togliesse l’alimentazione nel momento in cui veniva introdotto fisicamente un arto).
    Sul punto il giudice del gravame del merito ritiene, infatti che, sebbene il giudice di prime cure, pur evocando il dubbio in ordine al fatto che Z.C. sapesse del foro che era stato praticato sulla trancia, sembri concludere in senso negativo, accreditando come maggiormente verosimile la tesi difensiva dell’estraneità psicologica dell’imputato rispetto alla modifica apportata, le risultanze istruttorie acquisite depongono ampiamente per la convalida dell’ipotesi accusatoria anche su tale punto.
    Viene ricordato nell’ampia motivazione del provvedimento impugnato che è emerso sia dalla deposizione della persona offesa sia da quella dell’altro lavoratore esaminato S.I., che Z.C. frequentava l’azienda, passava in reparto tra le macchine, dava istruzioni agli operai su come agire.
    La Fon Stam Press, d’altro canto, viene evidenziato, è una realtà industriale medio-piccola, con un capitale sociale di € 50.000 e un numero di dipendenti al momento dell’infortunio pari a 18.
    In tale contesto, in cui l’imputato ricopriva il ruolo di legale rappresentante con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e in cui non risulta documentato, né altrimenti provato, che vi fossero altri soggetti dotati di autonomi poteri di spesa, pare logico che non sia stato ritenuto credibile che Z.C. fosse stato tenuto all’oscuro di una modifica così rilevante e “critica” sotto il profilo della sicurezza, apportata sulla trancia dal capo reparto, a maggior ragione ove si consideri che tutti coloro che operavano in azienda, ivi compresi i dirigenti, ne erano a conoscenza.
    Corretto pare anche il rilievo che, poiché è pacifico che l’apertura del foro sia stata escogitata quale soluzione tecnica per consentire una migliore pulizia all’interno della macchina, rispetto a quella che era possibile effettuare procedendo dall’apertura situata sul lato anteriore (in ogni caso rischiosa, perché obbligava il lavoratore ad entrare con il busto all’Interno della trancia) e poiché tale modifica prevedeva anche ordini di fornitura presso terzi dei dispositivi di sicurezza, non sia realmente ipotizzabile che di tutto questo solo Z.C., ovvero il dominus a tutti gli effetti della società, non fosse stato informato.
    In proposito i giudici del gravame del merito danno atto che G.L. ha dichiarato di avere progettato e realizzato in autonomia la modifica, redigendo poi le istruzioni scritte per l’uso (che in effetti risultano sottoscritte dallo stesso G.L. e dal responsabile della qualità M.A. e non dallo Z.C.), ma alla luce delle logiche considerazioni appena ricordate, motivatamante lo stesso non è stato ritenuto credibile, così come non lo è stato il C., in quello che è stato ritenuto “l’estremo, ma inutile tentativo di negare il coinvolgimento di Z.C. nella vicenda”.
    Ciò che rende secondo la Corte territoriale, in ogni caso, inattendibile la versione del C., riportata integralmente in sentenza, è l’asserzione di autonomi poteri di spesa, che – a suo dire – gli avevano consentito l’acquisto del sistema di sicurezza del costo di euro 1500 (somma non proprio trascurabile, se paragonata alle dimensioni dell’azienda) senza necessità di autorizzazione da parte di Z.C.. In realtà, si legge ancora in sentenza, non solo detti poteri non sono stati documentati e non risultano neppure dalla visura camerale della società (dove C. è indicato solo come consigliere, senza deleghe), ma quanto da lui affermato in proposito appare semplicemente vago ed impreciso, a tratti palesemente contraddittorio. In alcuni passi del suo esame, infatti, sostiene che le sue autonome capacità di spesa, senza necessità di informare Z.C., comprendevano importi fino a euro 3000, in altri afferma invece di non avere un “tetto” di spesa (“Non ho un tetto. Quello no. Però se superano i 3000, 4000 già devo iniziare a chiedere”); dichiara che in ogni caso, quando si trattava di spese straordinarie, ne parlava con Z.C. e, tuttavia, subito dopo ammette che poteva decidere liberamente anche le modifiche da apportare ai macchinari; da ultimo, dopo avere riferito che tra lui e Z.C. non vi era nulla di scritto, afferma che quando si trattava di spese di “euro 10.000 o euro 5000 già devo chiedere”.
    In ogni caso, rileva la Corte bresciana, anche volendo prestare fede alle dichiarazioni del C., e a tutto voler concedere, proprio la nebulosità dei poteri di spesa oralmente attribuiti a tale dirigente, in uno con l’assenza di deleghe in tema di sicurezza, avrebbero imposto a Z.C. un’attività di maggiore attenzione e vigilanza su quanto avveniva all’interno del reparto, ciò che nella specie, invece, non risulta essere avvenuto (e si ricorda che tale profilo di colpa, peraltro, è stato formalmente contestato nell’Imputazione, laddove si addebita all’imputato: “comunque non vigilava idoneamente affinché, realizzata l’apertura sopra descritta, la macchina non venisse utilizzata prima dell’installazione dei necessari apprestamenti tecnici di difesa.”),
    5. Appare chiaro, già alla luce di quanto sin qui detto, come sia ancor più manifestamente infondato il motivo di ricorso proposto in favore dello G.L., anch’esso sostanzialmente ripropositivo dei motivi di appello su cui ampiamente ha motivato la sentenza di secondo grado.
    Incontestabile è la responsabilità dell’imputato che ha manomesso il macchinario, senza possibilità di alcuna scusante, dal momento che irrilevante è la motivazione per cui sia stata possa in essere la manomissione, né tantomeno può darsi credito alla tesi del gesto autolesionista del lavoratore.
    G.L. – rileva la sentenza impugnata- è l’autore materiale, reo confesso, della pericolosa modifica apportata sulla macchina ed era perfettamente consapevole dei rischi che essa comportava per la sicurezza dei lavoratori, al punto da redigere istruzioni scritte per il corretto utilizzo della trancia in presenza del foro e prima dell’installazione di uno sportello dotato di un micro-interruttore in grado di bloccare gli organi lavoratori alla sua apertura. Ed appare pienamente condivisibile che sia stato ritenuto del tutto irrilevante che egli abbia agito con “buone intenzioni”, ovvero con lo scopo di adeguare la macchina ad un maggiore standard di sicurezza, realizzando un sistema di pulizia dei residui di lavorazione più sicuro per gli addetti, ove si consideri che tale finalità sarebbe stata raggiunta all’evidenza solo quando il foro praticato fosse stato dotato di una finestrella con microinterruttore, e non certo semplicemente realizzando un buco nella grata di protezione, tanto grande da consentire di introdurre un braccio intero, mantenendo in operatività l’impianto nella piena consapevolezza dei rischi che esso nel frattempo implicava.
    Quanto alla tesi di un gesto “autolesionista” della vittima, finalizzato a lucrare un lauto risarcimento, appaiono oltremodo condivisibili le argomentazioni dei giudici di merito sull’assoluta inconsistenza di tale ipotesi ricostruttiva, considerata logicamente tanto più irricevibile quanto si consideri la gravità della lesione e i postumi permanenti all’arto subiti da O.A.B.M., compensati con un risarcimento di circa euro 55.000, che certo non cambia le sorti, né il complessivo tenore di vita dell’infortunato. Né a diversa conclusione poteva portare -come si legge ancora in sentenza- la considerazione che il medesimo lavoratore fosse già stato vittima di un precedente infortunio in azienda, ritenuto per alcuni aspetti “anomalo”.
    Secondo il logico argomentare della Corte territoriale la lettura complessiva e non frammentata della deposizione resa dall’infortunato (che pure ha evidenziato qualche modesta difficoltà nell’esprimersi in lingua italiana) non legittima alcuno dei dubbi avanzati in ordine alla ricostruzione della vicenda, del tutto lineare e pacifica.
    6. Manifestamente infondate appaiono anche le doglianze, proposte da entrambi gli imputati sulla mancata concessione delle attenuanti generiche.
    Con motivazione pienamente e logicamente rispondente al motivo di gravame proposto, la Corte territoriale ha ritenuto che Z.C. e G.L. non fossero meritevoli delle attenuanti generiche in ragione dell’oggettiva gravità dei profili di colpa rispettivamente rilevati a loro carico, considerati per Z.C. anche i precedenti penali per violazione della normativa sui rifiuti e per omesso versamento di ritenute certificate, quest’ultimo reato commesso in epoca successiva ai fatti di causa.
    Corretto è il rilievo che le circostanze attenuanti generiche possono concedersi solo a fronte di elementi positivamente accertati e favorevoli all’imputato, che nella specie non sussistono neppure per G.L., perché gli unici dati indicati dalla difesa, ovvero lo stato di incensuratezza e il corretto comportamento processuale, non sono comunque idonei a giustificare un’ulteriore mitigazione del trattamento sanzionatorio, in quanto G.L. ha ammesso solo ciò che non poteva all’evidenza negare, perché comprovato da altre inequivoche risultanze processuali, ed ha mantenuto un atteggiamento ambiguo in relazione a molti altri aspetti della vicenda, pure affrontati nelle proprie dichiarazioni.
    La sentenza si colloca pertanto nell’alveo della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cosi sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell’imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale).
    7. Va rilevato, in ultimo, che non può porsi in questa sede la questione di un’eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d’appello, in considerazione della manifesta infondatezza dei ricorsi.
    La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, rv. 256463).
    8. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

    P.Q.M.

    Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrente al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di € 2000,00 in favore della cassa delle ammende
    Così deciso in Roma il 27 aprile 2017

    Tratto da http://www.olympus.uniurb.it

  • Morte per asfissia nella cella frigorifera. Sensibile risparmio di spesa per la mancata attuazione delle specifiche cautele antinfortunistiche e realizzazione di un effettivo vantaggio dell’ente

    Cassazione Penale, Sez. 4, 09 agosto 2018, n. 38363 –


    Conferma della sentenza della corte d’appello di Trento con la quale è stata riformata la sentenza del tribunale di Trento -Gup- del 18.3.2015

    Vedi articolo: https://soluzione231.com/2019/08/16/quando-vi-e-responsabilita-per-condotta-volutamente-a-vantaggio-dellente/

    “Devono dunque affermarsi i seguenti principi di diritto.
    In tema di responsabilità da reato degli enti, i criteri di imputazione oggettiva del reato all’ente, di cui all’art. 5, d.lgs. n. 231/2001, sono fra loro giuridicamente diversi. L’interesse è criterio soggettivo, da valutare ex ante, consistente nella proiezione finalistica che caratterizza l’agire del reo, il quale spera nel raggiungimento di un qualche profitto per l’ente come conseguenza della commissione del reato, indipendentemente dall’effettivo ottenimento di tale profitto. Il vantaggio, invece, è criterio oggettivo, accertabile ex post e consistente nell’oggettivo e concreto vantaggio derivato all’ente dall’agire del reo come conseguenza del reato.
    In tema di responsabilità da reato degli enti, in relazione ai reati colposi contro la vita e l’incolumità personale commessi in violazione della normativa antinfortunistica sui luoghi di lavoro, di cui all’art. 25-septies, d.lgs. n. 231/2001, i criteri dell’interesse e del vantaggio devono essere indagati in riferimento alla sola condotta del soggetto agente, e non anche all’evento del reato.
    In tema di responsabilità da reato degli enti, in relazione ai reati colposi contro la vita e l’incolumità personale commessi in violazione della normativa antinfortunistica sui luoghi di lavoro, di cui all’art. 25-septies, d.lgs. n. 231/2001, i criteri dell’interesse e del vantaggio di cui all’art. 5 del medesimo decreto devono essere intesi nel senso che il primo sussiste in ogni caso in cui la persona fisica penalmente responsabile abbia violato la normativa antinfortunistica con il consapevole intento di ottenere un risparmio di spesa per l’ente, indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento; mentre il secondo sussiste in ogni caso in cui la persona fisica abbia sistematicamente violato la normativa antinfortunistica, ricavandone, oggettivamente, un qualche vantaggio per l’ente, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio. L’entità del vantaggio, che non può certo essere irrisoria, è rimessa alla valutazione del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove congruamente ed adeguatamente apprezzata.

    Tutto ciò premesso e considerato, è evidente come, nel caso di specie, il Consorzio Melinda abbia ritratto un oggettivo vantaggio dalla sistematica e reiterata violazione delle norme antinfortunistiche, come emerge dalle contestazioni mosse ad O.M. e, soprattutto, a G.F., direttore di stabilimento e dunque soggetto di vertice a norma dell’art. 5, lett. a), d.lgs. n. 231/2001, e come è stato acclarato dal materiale probatorio in atti. Emerge infatti chiaramente che le previsioni del Consorzio Melinda in tema di sicurezza del lavoro fossero estremamente lacunose, mancanza tanto più grave ove si consideri che attenevano ad ambienti di lavoro dove si creavano condizioni incompatibili con la vita.
    Il materiale probatorio, infatti, aveva permesso di ricostruire le complessive condizioni di sicurezza presenti nello stabilimento di Cles, rilevando come non vi fosse alcuna possibilità per il frigorista di controllare a distanza né le condizioni delle celle, né l’afflusso di azoto; come non fosse imposta alcuna procedura di sicurezza al riguardo, prevista soltanto per l’apertura delle celle alla fine del ciclo di lavorazione; come non fosse installato alcun sistema di controllo e di allarme per segnalare la presenza accidentale di atmosfere pericolose in tutto il volume delle celle; come non fosse stata indicata alcuna procedura per l’accesso alle celle di lavoratori estranei al ciclo produttivo; come fossero pessime le condizioni delle valvole che regolavano l’adduzione dell’azoto nelle celle da 32 a 35, i cui numeri di riferimento, scritti a pennarello, erano difficilmente leggibili in quanto sbiaditi; come il comando delle valvole medesime fosse esclusivamente manuale; come, infine, non vi fosse alcuna considerazione di tale situazione critica nei vari documenti di valutazione dei rischi.
    Tutte queste carenze e la generale insensibilità verso la tematica della sicurezza dimostrata dai responsabili individuali, rendono evidente, come correttamente affermato dalla Corte d’Appello, l’atteggiamento di noncuranza dei vertici societari. Tale noncuranza era evidentemente funzionale a privilegiare esigenze di profitto, e la condotta posta in essere dai coimputati persone fisiche ha permesso effettivamente il concretizzarsi per l’ente di un vantaggio economico indiretto, derivante dal risparmio conseguente alla posposizione delle esigenze della sicurezza del lavoro a quelle della produzione. Risparmio, peraltro, stimato in almeno 20.000,00 euro.
    Al contrario, del tutto illogico sarebbe ritenere che il solo risparmio di spesa sicuro ricavato dall’ente sia quello della mancata elaborazione del DUVRI, in quanto, come affermato dai giudici di secondo grado, è del tutto evidente che sui garanti della sicurezza dei lavoratori non gravi solamente l’obbligo di valutare i rischi, ma anche quello, di sicuro non arginabile semplicemente omettendo di redigere un documento, di fronteggiare detti rischi, adottando le misure più idonee. Non è infatti seriamente sostenibile che basti non redigere il documento di valutazione del rischio (interferenziale o meno) per evitare che la società risponda a norma del d.lgs. n. 231/2001 adducendo che non vi sarebbe alcun concreto vantaggio economico per l’ente solamente perché manca la base di valutazione dei costi da sostenere per la sicurezza sul lavoro.
    Deve dunque concludersi per la realizzazione di un effettivo vantaggio, rappresentato da un non trascurabile risparmio di spesa in termini di sicurezza sul lavoro, realizzato dal Consorzio Melinda grazie alla sistematica e comprovata violazione della normativa antinfortunistica da parte dei suoi organi di vertice, in particolare dell’O.M., del G.F. e dello Z..”

  • Quando vi è responsabilità per condotta (volutamente) a vantaggio dell’ente.

    TRIBUNALE DI TRENTO
    SENTENZA
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il GIUDICE dott. Carlo ANCONA, nell’udienza del 12.03.2615
    ha pronunciato e pubblicato mediante lettura la seguente sentenza nei confronti di:
    1. (A), nato a … e residente a …, libero presente difensore di fiducia avv….;
    2. (X), in persona del legale rappresentante, con sede a …;
    difensore di fiducia avv
    IMPUTATI
    Con i seguenti coimputati che hanno scelto il rito dibattimentale:
    (B)
    Del reato p. e p. dagli artt. 110 e 589, comma 2 c.p. perché per colpa consistita in imprudenza, imperizia, negligenza, inosservanza di norme per la prevenzione degli infortuni, e in particolare dell’art. 28, comma 2 lett. a) D.Lvo 81/2008, in qualità di datore di lavoro in quanto presidente del consiglio di amministrazione del (X), società che gestisce gli impianti per la raccolta, il condizionamento, la lavorazione e la conservazione dei prodotti con riferimento all’unità locale n. 6 costituita dallo stabilimento di … avendo omesso di:
    – valutare adeguatamente il rischio derivante da asfissia per i lavoratori incaricati di manutenzione nelle celle destinate alla conservazione delle mele non in attività; permetteva che il lavoratore dipendente della società (Y) Srl …, incaricato presso l’unità operativa di installare un ventilatore nella cella frigorifera n. 34, venisse a contatto con una sacca di azoto posta nella parte sommitale della cella, verosimilmente a causa di accidentale apertura della manopola di erogazione a far data dal 29-9-2013, presenza di azoto non segnalata da alcun dispositivo presente nella cella o comunque controllabile dal frigorista (A); a causa di tale atmosfera modificata …, recatosi con piattaforma elevabile all’altezza di circa m. 9 nel punto in cui doveva sostituire il ventilatore, trovandosi da solo e senza alcun controllo del collega perdeva immediatamente conoscenza e moriva per soffocamento in breve tempo;in … il 3-10-2013
    (C)
    Del reato p. e p. dagli artt. 110 e 589, comma 2 c.p. perché in qualità di direttore di stabilimento, delegato in materia di applicazione delle norme di igiene e sicurezza sul lavoro come da atto dell’1-12-2005, con riferimento all’unità locale 6 del (X), per colpa consistita in imprudenza, imperizia, negligenza, inosservanza di norme per la prevenzione degli infortuni, ed in particolare degli artt. 26 comma 1 lett. b), 26, comma 2, lett. a) e b), comma 3, art. 66, art. 71, commi 1, 3 e 7 D.Lvo 81/08 e dell’art. 3 del DPR 177/11 avendo omesso di:
    – redigere apposito documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) inerenti ai lavori di manutenzione eseguiti da lavoratori di altre ditte all’interno delle celle frigo;
    – attivare adeguate azioni di cooperazione e di coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione con la società appaltatrice (Y) Srl, non consegnando a quest’ultima il manuale d’uso e di manutenzione della piattaforma elettrica semovente AIRO, matricola SF 222855;
    – accertare, nell’ambito delle azioni di cooperazione coordinamento con la ditta (Y) Srl che la piattaforma di cui sopra venisse utilizzata solo da lavoratori indicati dalla (Y) Srl stessa in quanto formati ed abilitati all’uso della macchina (quindi solo …, in base al documento denominato “Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso” e solo impropriamente denominato DUVRI in epigrafe, firmato dal legale rappresentante della società (Y) Srl l’8.6.2011. … era lavoratore peraltro non adeguatamente formato per l’utilizzo della pedana);
    – verificare preliminarmente le condizioni di respirabilità dell’aria ambiente in tutto il volume della cella n. 34 omettendo di applicare il protocollo di sicurezza per i lavoratori che debbano accedere ad ambienti con possibile presenza di atmosfere pericolose per la salute umana;
    – applicare all’impianto di adduzione dell’azoto dispositivi atti a evidenziare la condizione di apertura delle saracinesche e a verificare la condizione di apertura o chiusura attraverso sistema informatizzato, e di applicare dispositivi di prelievo dell’aria delle celle nella parte sommitale ove più facilmente possono formarsi atmosfere irrespirabili e dove sono più frequenti interventi di manutenzione al sistema di refrigerazione e di illuminazione, e di adottare un sistema di controllo da remoto dell’atmosfera delle celle non in attività;
    – informare tutti i lavoratori dell’impresa appaltatrice (Y) Srl, tra cui …, in maniera puntuale e dettagliata sulle caratteristiche dei luoghi in cui erano chiamati a operare (ambienti sospetti di inquinamento) e su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compreso quello derivante dalla precedente conservazione in atmosfera modificata delle mele (art. 3 comma 1 DPR 177/11);
    – ometteva inoltre di nominare un proprio rappresentante in possesso di adeguate competenze (formazione triennale per lavori in ambienti sospetti di inquinamento, e addestramento in tali ambienti per l’applicazione di procedure di sicurezza) per vigilare sulla attività svolta dai lavoratori della impresa appaltatrice e per limitare il rischio da interferenza (art. 3, comma 2 cit.);
    – ometteva di adottare una procedura di lavoro diretta ad eliminare o ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario provinciale e dei Vigili del Fuoco (art. 3, comma 3 cit.);
    – permetteva che il lavoratore dipendente della società (Y) Srl …, chiamato presso l’unità operativa per montare un ventilatore nella cella frigorifera n. 34, venisse a contatto con una sacca di azoto posta nella parte sommitale della cella, verosimilmente a causa di accidentale apertura della manopola di erogazione che, a far data dal 29-9-2013, ha consentito l’indesiderata immissione di azoto non segnalata da alcun dispositivo presente nella cella o comunque controllabile dal frigorista (A): a causa di tale atmosfera modificata …, recatosi con piattaforma elevabile all’altezza di circa m. 9 nel punto in cui doveva sostituire il ventilatore, trovandosi da solo e senza alcun controllo del collega perdeva immediatamente conoscenza e moriva per asfissia in breve tempo; in … il 3-10-2013
    (D)
    (E)
    Del reato p. e p. dagli artt. 110 e 589, comma 2 c.p. perché in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione aziendale del (X), per colpa consistita in negligenza, imperizia, imprudenza, inosservanza dell’art. 33 lett. a) D.Lvo 81/08, non avendo adeguatamente segnalato al datore di lavoro il rischio di asfissia derivante dalla esposizione ad atmosfere modificate in caso di guasti e/o anomalie dell’impianto di generazione e trasporto dell’azoto, contribuiva con il datore di lavoro (B) alla omissione della valutazione del rischio e alla conseguente adozione di misure di prevenzione che avrebbero potuto impedire quanto verificatosi e cioè che il lavoratore …, dipendente della società (Y) Srl, chiamato presso l’unità operativa della (X) di … per montare un ventilatore nella cella frigorifera n. 34, venisse a contatto con una sacca di azoto posta nella parte sommitale della cella, verosimilmente a causa di accidentale apertura della manopola di erogazione a far data dal 29-9-2013, presenza di azoto non segnalata da alcun dispositivo presente nella cella o comunque controllabile dal frigorista (A): a causa di tale atmosfera modificata …, recatosi con piattaforma elevabile all’altezza di circa m. 9 nel punto in cui doveva sostituire il ventilatore, trovandosi da solo e senza alcun controllo del collega … o altro operaio alla base della piattaforma elevabile, perdeva immediatamente conoscenza e moriva per asfissia in breve tempo; in … il 3-10-2013 (A)
    Del reato p. e p. dagli artt. 110 e 589 comma 2 c.p. perché in qualità di lavoratore operaio specializzato con mansione di frigorista alle dipendenze della società (X) per colpa generica (negligenza, imprudenza, imperizia) ed altresì per colpa specifica in particolare, in violazione dell’art 20, comma 2 lett. e) D.Lvo 81/08 pur avendo una certa esperienza e formazione in materia di gestione delle strutture per la conservazione dei prodotti ortofrutticoli e per l’uso di piattaforme di lavoro elevabili tipo AIRO X10 EW permetteva ad … di utilizzare la piattaforma e di effettuare il lavoro in solitudine, nonostante fosse prescritto che gli utenti della macchina debbano essere sempre due, in tal modo non potendo evitare che a causa dell’immediato svenimento di … sulla piattaforma all’interno della cella 34 per carenza di ossigeno, lo stesso morisse in breve tempo di asfissia senza che gli potesse essere prestato immediato soccorso ove si fosse seguita la regola della presenza di altro operaio alla base della piattaforma in conformità alle istruzioni d’uso della stessa; in … il 3-10-2013
    (X) in persona del suo legale rappresentante
    Dell’illecito ammnistrativo p. e p. dagli artt. 5, comma 1, lett. a) e 25 septies commi 1 e 2 D.Lvo 231/01 perché in relazione ai capi di imputazione di cui ai n. 1) e 2), i predetti imputati, (B) nella qualità indicata di legale rappresentanti, (C) quale dirigente dell’unità locale di …, commettevano il reato di omicidio colposo a vantaggio della società (X) vantaggio consistito nel sensibile risparmio di spesa determinato dalla mancata attuazione delle specifiche cautele antinfortunistiche ed in particolare dalla mancata redazione del DUVRI (art. 26, comma 3 D.Lvo 8l/08), documento di valutazione del rischio da interferenze, in relazione alle lavorazioni appaltate alla società (Y) Srl all’interno del capannone di …, nonché dalla mancata attuazione di protocolli di sicurezza comprendenti l’adozione di:
    – idonee attrezzature per il monitoraggio della composizione dell’aria all’interno delle celle soggette ad interventi manutentivi;
    – idonei dispositivi da applicare all’impianto di adduzione dell’azoto atti a evidenziare la condizione di apertura delle saracinesche;
    – idonee attrezzature di natura informatica per il controllo da remoto sia degli impianti di monitoraggio della qualità dell’aria che del funzionamento degli impianti di
    generazione ed adduzione dell’azoto (art. 71, comma l D.Lvo 81/08), senza che venisse adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della medesima specie di quello per cui si procede; in … il 3-10-2013

    Diritto

    Va premesso che gli imputati principali, la cui posizione si legge nel capo di imputazione qui riprodotto per intero, hanno preferito la via del rito dibattimentale. In quella sede potrà essere meglio approfondita la dinamica del fatto, e rivisitata la ricostruzione delle relative responsabilità come formulata in accusa. Nella presente sede di rito abbreviato, per la ricostruzione dei fatti è sufficiente l’esame della notizia di reato, la relazione UOPSAL 13 12 13; non è necessaria una motivazione completa nella ricostruzione e descrizione della vicenda storica, perché in questo rito i risultati di indagine costituiscono prova, e possono essere richiamati anche nella semplice forma della motivazione per relationem, a sensi della corrente giurisprudenza in materia.
    La decisione sulla posizione (A) è molto semplice. La stessa memoria prodotta dalla difesa ammette, pur apparentemente negandola, la sua colpa per omissione: egli consentì (e non importa se questo avvenisse per la prima o per la decima volta) l’accesso all’impianto e l’uso del carrello senza un previo esplicito ammonimento alle modalità del suo impiego, e soprattutto alla necessità della presenza di due persone, come imposto dal libretto di istruzioni.
    Ma l’esame della CT del PM sulla cause e le modalità del decesso e della accurata relazione dei VV FF del 23 10 13 impone di escludere, se non con certezza però almeno in termini di applicazione del criterio del ragionevole dubbio, l’esistenza di nesso di causalità tra la omissione e l’evento; ricorda la CT che in presenza di una percentuale di ossigeno inferiore al 10% la perdita di coscienza e con essa il coma interviene quasi istantaneamente (il termine usato e “rapidissimamente”); e nella simulazione eseguita dai VV FF del giorno dopo il fatto viene verificata nel luogo interessato una presenza anche inferiore al 9%, quindi di evidente rilevo in tal senso. Ne discende che la presenza di un secondo operatore alla base del carrello, ove l’ossigeno era presente in misura molto maggiore, con ogni probabilità non era in grado di portare rimedio alle conseguenze dell’avvelenamento: appare almeno difficile ipotizzare in concreto, in sede di necessaria formulazione di una ipotesi controfattuale, che essa avrebbe modificato il corso degli avvenimenti, se non quanto alla immediatezza della constatazione dell’evento di morte; questa sarebbe sopravvenuta comunque, perché secondo i risultati degli atti procedimentali di cui si è detto prima era sufficiente anche una breve esposizione della vittima all’azoto presente nella parte alta, della durata di pochi secondi, perché il coma e quindi poi il decesso intervenissero.
    Sul punto, vale la pena di ricordare quanto questo giudice ha ritenuto in altro giudizio, in sentenza definitiva: in sede penale, ai fini della ricostruzione del nesso di causalità tra un’omissione e l’evento dannoso, e quindi della valutazione della rilevanza causale della condotta, occorre riferirsi a criteri presuntivi, perché la verifica viene condotta in via ipotetica, e non già su una serie causale di accadimenti realmente avvenuti; infatti si indaga non sull’esistenza di una effettiva catena causale tra condotte ed eventi, ma sulla ipotetica idoneità di una condotta che non vi è stata ad impedire un evento patologico che invece si è verificato per normale evoluzione. In tale ricerca e di applicazione di criteri presuntivi, fino all’ultimo decennio del secolo scorso in giurisprudenza prevaleva la tesi della rilevanza penale della semplice probabilità statistica di impedire l’evento attraverso la instaurazione dell’intervento del soggetto che rivestiva la posizione di garanzia, che in concreto era stato omesso (così detta giurisprudenza del 30%): l’ultima sentenza nota è la Silvestri del 1991, che appunto affermava la rilevanza penale della omissione quando vi fossero serie ed apprezzabili possibilità di successo in caso di instaurazione della terapia.
    La giurisprudenza più recente ha radicalmente modificato tale criterio, ed ha imposto una valutazione più rigorosa: per la ricorrenza del nesso di causalità occorre ora la rilevante probabilità che l’intervento terapeutico omesso potesse impedire l’evento dannoso (la più nota pronuncia della SC in merito è la Traballi, dell’11.1.99; essa è poi riconfermata con maggiore chiarezza dalla successiva 28.9.2000, Baltrocchi: in tale seconda ipotesi e stata ritenuta irrilevante ai fini penali una possibilità di sopravvivenza superiore del 50%). Si ritiene quindi che tra omissione ed evento debba sussistere una consequenzialità necessaria, od anche solo ricorrente in grado elevato … occorre che la condotta comandata, inserendosi nel corso della catena causale già attiva, sia (sarebbe) capace di impedire l’evento non voluto .; non basta semplice apprezzabile possibilità, perché qui non interessa rilevare quanto potrebbe avvenire nel regno del possibile, se … non si raggiunge probabilità vicina alla certezza, percentuale di casi vicina a cento … Tale orientamento è stato infine confermato dalle SSUU, con la nota sentenza Franzese,10.7.2002: il rapporto di causalità tra condotta ed evento non può ritenersi esistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che ipotizzandosi come avvenuta l’azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l’interferenza di decorsi causali alternativi, l’evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo o avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva.
    Le conseguenze sono da tempo acquisite in giurisprudenza per il Trib. di Pisa 26.10.10 Papeschi e la SC Spoldi 18.9.08, o la SC 10.9.12 n. 38: l’accertamento della violazione non basta a ritenere il nesso di causalità con l’evento; che occorre sempre provare, nel senso che deve essere escluso ogni volta che (con la formulazione dell’ipotesi controfattuale) può ritenersi che l’evento si sarebbe egualmente verificato anche in assenza di condotto colposa.
    Questo giudice è al corrente dell’esistenza di giurisprudenza (assolutamente minoritaria) di segno diverso: per la sent. SC 6.6.13, n. 31980, vi è addebito per commissione mediante omissione non solo se il comportamento diligente avrebbe evitato l’evento con certezza logica, ma anche se solo una alternativa corretta avrebbe avuto significativi probabilità di evitarlo; dunque si ritorna a ritenere che l’aumento del rischio è come tale addebitabile anche se vi è solo probabilità e nessuna certezza della evitabilità dell’evento; in tal caso l’addebito è di mancata mitigazione del rischio, con violazione di regola cautelare; le stesse considerazioni sono contenute nelle sentenze SC 7.11.13 n. 49401 e SC 14.2.08 n. 19512. Si tratta di tesi di diritto spesa solo in ipotesi di sinistro stradale, ed in presenza di gravi violazioni delle regole di guida ma comunque essa non può essere condivisa, per elementari ragioni di diritto processuale.
    Il principio cardine nella formazione della prova è quello della necessità di certezza dell’esistenza degli elementi costitutivi del reato che non può essere confuso con il dubbio sulla fondatezza sulle proposizioni difensive o con la comparazione di probabilità tra le due tesi in fatto che si contrappongono in causa. Per la SC 17.. 10, Cozzini, (in tema appunto di nesso di causalità), la regola del dubbio sistematico deve alimentare l’operato del giudice che non deve cercare nel caso concreto la conferma della ipotesi di accusa, ma la esistenza di punti di crisi: la affidabilità di un assunto è temprata non tanto dalle conferme che esso riceve quanto dalla ricerca disinteressata e strenua dei fatti che la mettano in crisi … occorre un approccio critico: la teoria del caso concreto si deve confrontare con i fatti, non solo per rivenirvi i segni che vi si conformino ma anche soprattutto per ricercare elementi di critica, di crisi; non può esservi conoscenza senza un maturo atteggiamento critico; senza disinteressato impegno ad analizzare severamente le proprie congetture ed i fatti sui quali esse si basano. Ancora, e con perentoria chiarezza, la sent. SC 9.11.12 n. 7035 ha affermato che la previsione sub 533 c.p.p. del “ragionevole dubbio” ha codificato il principio della certezza processuale della responsabilità dell’imputato. Vale la pena di aggiungere che la tesi che si è descritta come almeno maggioritaria è confermata dalla relazione dell’UFFICIO DEL MASSIMARIO, n. 157 del 4 settembre 2012. Esso si riporta testualmente nella parte di interesse: il nesso di causalità può essere ravvisato quando si accerti che, ipotizzandosi come realizzata la condotta doverosa impeditiva dell’evento, questo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato in epoca significativamente posteriore o con intensità meno lesiva, poiché accelerare il momento della morte di una persona destinata a soccombere equivale a cagionarla. Se si ripercorre brevemente l’evoluzione giurisprudenziale sul tema, si coglie con immediatezza un percorso che tende alla progressiva svalutazione del grado percentuale delle probabilità di esito positivo sufficiente per l’accertamento del nesso eziologico fra la colpevole condotta e la morte.
    Alcune pronunce, nella ricerca del nesso di causalità tra la condotta dell’imputato e l’evento, al criterio della certezza delle conseguenze della condotta, avevano sostituito quello della probabilità (anche limitata) degli effetti, ritendendo necessaria la presenza del trenta (Sez. IV, 12/07/1991), del cinquanta (Cass. 12/5/1989), del settantacinque (Sez. 4, Sentenza n. 1126 del 7/12/1999, dep. 01/02/2000, Rv. 215659) o dell’ottanta-settanta per cento (Sez. IV, 10/7/1987) di probabilità di successo dell’intervento. Successivamente, l’incerto criterio relativo alla seria ed apprezzabile probabilità di successo dell’intervento è stato sostituito da quello dell’impedimento dell’evento lesivo con un elevato grado di probabilità di successo prossimo alla certezza, in una percentuale di casi quasi prossima a cento (Sez. IV, 28/11/2000, n. 14006), non essendo sufficiente a tal fine un giudizio di mera verosimiglianza (Sez. 4, Sentenza n. 10437 del 27/9/1993, dep. 16/11/1993, Ev. 195459). La sussistenza del nesso di causalità non può essere affermata sulla base di una valutazione di probabilità statistica, risultando invece necessaria la formulazione di un giudizio di probabilità logica che consenta di ritenere l’evento specifico riconducibile alla condotta dell’agente al di là di ogni ragionevole dubbio (Sez. 4, Sentenza n. 39594 del 21/6/2007, dep. 26/10/2007, Rv. 237876). Questa impostazione si colloca nell’ambito del più recente orientamento per il quale l’accertamento di un elevato coefficiente di probabilità, riferibile a percentuali di certezza, costituisce un’interpretazione più aderente ai principi costituzionali in materia penale. Nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l’azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l’interferenza di decorsi causali alternativi, l’evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva (Sez., U, Sentenza n. 30328 del 10/7/2002, dep. 11/9/2002, Rv. 222138).
    Le difficoltà di prova in materie caratterizzate da attività complesse, implicanti un elevato livello di organizzazione e di distribuzione delle competenze, non possono, comunque, legittimare l’adozione di una nozione debole di causalità accertata attraverso coefficienti di probabilità indeterminati e arbitrari. Si ritiene perciò necessario un giudizio di responsabilità fondato su un accertamento della sussistenza del nesso causale con alto grado di probabilità logica o credibilità razionale, rispetto all’evidenza disponibile e alle circostanze del caso concreto (Sez. 4, Sentenza n. 19777 del 25/11/2004, dep. 25/5/2005, Rv. 231530), sicché devono escludersi processi causali alternativi e deve affermarsi in termini di “certezza processuale”, ossia di alta credibilità razionale o probabilità logica, che sia stata proprio quella condotta a determinare l’evento lesivo (Sez. 4, Sentenza n. 38334 del 3/10/2002, dep. 15/11/2002, Rv. 222862).
    Va dato atto che il PM si è correttamente posto il problema, ma l’ha risolto affermando che nel caso concreto era probabile che, sia pure con il ritardo dovuto al tempo necessario per la discesa al suolo e il primo soccorso da parte del compagno (assente), ed il successivo trasporto per ricovero nello ambiente ospedaliero necessario per rimediare alle conseguenze del coma, la vittima potesse essere salvata se l’intervento fosse stato tempestivo. Ma la difesa ha obiettato con fondamento che non si sta parlando di pochi secondi (solo la discesa dalla parte elevata del carrello avrebbe richiesto molto di più) e neppure di pochi o molti minuti, ma di un tempo decisamente molto più lungo, almeno di un’ora, e che quindi a riguardo non può assumersi alcuna conclusione con la necessaria certezza (sia pure semplicemente logica) di risultato positivo.
    In merito, e quindi con riferimento al livello di prova necessario per una condanna, può essere ricordata altra sentenza di questo giudice, confermata in Cassazione dopo che proprio su questo punto vi era stata riforma in appello (tale sentenza è già stata citata, è la SC 28.3.13 n. 30206, imp. Cozzini).
    Una condanna non può fondarsi su una semplice constatazione di probabilità, quale quella che il PM indiscutibilmente e correttamente formula: questo ogni volta che (come in questo caso) sia proponibile seriamente un dubbio sulla esistenza del nesso di causalità … in punto di accertamento del fatto, nel caso qui in decisione, deve ritenersi che non vi è prova ulteriore rispetto ad una affermazione di probabilità, che equivale a quella di uno (scontato) incremento del rischio. Ed allora deve semplicemente ricordarsi quello che si è detto all’inizio del presente esame, per concludere nell’unico modo che è consentito dalla corretta applicazione alla fattispecie delle regole processuali. A riguardo, non può essere richiamata altra proposizione contenuta (sempre in tema di nesso di causalità) nella sentenza SC Monti di data 9.5.03, che viene formulata con diretta applicazione dei principi della decisione delle SS UU: occorre raggiungere un grado di certezza processuale in modo non dissimile all’accertamento relativo di tutti gli altri elementi costitutivi della fattispecie … al fine di pervenire alla conclusione, caratterizzata da alto grado di credibilità razionale, che la condotta omissiva dell’imputato è stata condizione necessaria all’evento, mentre la insufficienza, la contraddittorietà e la incertezza del riscontro probatorio, e quindi il ragionevole dubbio sulla efficacia condizionante della condotta omissiva, non possono che condurre alla negazione della esistenza del nesso di condizionamento.
    Vi è quindi necessità di doveroso ricorso al criterio del ragionevole dubbio anche in questa sede, perché manca il raggiungimento dell’alto o elevato grado di credibilità razionale della ipotesi di accusa. Su tale argomento le conclusioni della giurisprudenza della Cassazione sono confermate anche nella sentenza della Corte Costituzionale n. 364 del 1988 (e poi sent. 1085 del 1988, e 2 del 1991), che impongono tutto il preciso collegamento tra autore della condotta ed evento, in applicazione della norma di cui all’art. 27 comma 1 Cost. Alla luce della precisazione della SC a SS UU (sent. 25.5.11, Orlando) in materia, ad un accertamento della assenza di prova di un elemento oggettivo del reato (quale avviene in questo caso) deve far seguito una formula di proscioglimento con la formula più ampia).
    Occorre ora passare alla posizione della società. L’argomento di rilievo, e certamente complesso nell’applicazione concreta dell’istituto, è quello della applicazione della responsabilità dell’ente per reati colposi (art. 9 D.Lgs 123/07), quando invece a fondamento della responsabilità dell’ente vi è un vero e proprio dolo di intenzione (art. 5 D.Lgs 231/01), e cioè la destinazione (necessariamente consapevole) del reato a soddisfare un vantaggio o interesse che sia proprio dell’ente. Occorre quindi che sia dimostrato un particolare legame di pertinenza tra la condotta omissiva del o dei responsabili penali e l’interesse dell’ente, obiettivamente inteso. In sostanza, una condotta colposa coinvolge e determina la responsabilità dell’ente, solo se esso consegue consapevolmente (e quindi con piena volontà e rappresentazione) un interesse o un vantaggio oggettivo dell’ente, quello di risparmiare una somma significativa nella predisposizione delle misure di prevenzione e sicurezza. Sul punto, deve subito esser premesso che, come correttamente osserva ed ammette il PM in pg 13 della sua memoria, è indiscutibile e pacifico che l’ente è responsabile solo per i reati commessi nel suo interesse o vantaggio. Ed occorre subito precisare che la ipotesi di cui all’art. 12 comma la (il prevalente interesse dell’autore materiale alla condotta) qui non può trovare rilievo, perché si tratta di norma palesemente destinata esclusivamente alla disciplina di reati dolosi (ed in particolare per i reati in materia di società), gli unici per i quali si possa applicare un criterio di prevalenza tra interesse o vantaggio tra loro omologhi, dell’autore e quello dell’ente.
    Occorre su questo punto aprire una parentesi, in ragione della lettura di una recente sentenza in materia, soprattutto della sua massima ufficiale. Sull’argomento potrebbe apparire di diverso avviso la Sentenza delle SS UU n. 38343 del 24/04/2014, contro Espenhahn e contro Thyssenkrupp a.s.t. secondo la quale in tema di responsabilità da reato degli enti i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell’art. 5 del D.Lgs 231 del 2001 all’interesse o vantaggio sono alternativi e concorrenti tra loro in quanto il criterio dell’interesse esprime una valutazione teleologica del reato apprezzabile “ex ante” cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre quello del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettivo, come tale valutabile “ex post” sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell’illecito. Tale affermazione potrebbe indurre qualche dubbio sulla necessità della stessa consapevolezza di una coscienza e volontà del fine della condotta, perché tale elemento soggettivo è necessario per la esistenza dello interesse, ma non anche (in tale prospettiva) del vantaggio, che potrebbe essere ricostruito con un ragionamento successivo; ed allora occorre scendere all’esame della motivazione della sentenza in questione. E del resto, se neppure il PM ha fatto ricorso a tale argomento, vi è certamente una ragione. Ed essa appare evidente se si legge il testo della sentenza in questione: si tratta di una notissima decisione, in un caso in cui era stata contestata una ipotesi di reato pacificamente doloso, quello sub art. 437 c.p. e anche una ipotesi di plurimo omicidio doloso per colpa eventuale (e va precisato che la questione venne rimessa alle SS UU della SC proprio per la soluzione di tale ultima e specifica questione). E dunque si era pacificamente (nella prospettiva spesa in quella sede dall’accusa, confermata dalla decisione della SC) in presenza di condotta dolosa, ed anzi esplicitamente preordinata al risparmio in materia di sicurezza aziendale (art. 437 c.p. omissione dolosa di impianti destinati a prevenire infortuni sul lavoro); indiscutibilmente, si tratta di una situazione sostanziale del tutto diversa da quella qui in esame, come emerge pacificamente dalla lettura dei capi di imputazione che si sono riportati in epigrafe nella loro interezza con impossibilità di richiamare gli argomenti utilizzati in termini testuali, per la loro evidente natura di obiter dicta. Del resto, nella stessa sentenza (è il punto 59, al termine delle 200 pagine di motivazione) si legge che nel caso concreto le condotte erano finalizzate a favorire la società … e questo dovrebbe bastare.
    Dunque, va riaffermata la tesi che è sempre stata pacifica in materia per cui (SC 17.11.10 n. 24583) i presupposti della responsabilità amministrativa dell’ente sono la commissione di uno dei reati indicati dalla legge, che lo abbia commesso una persona fisica che abbia con l’ente rapporti di tipo organizzativo funzionale e rivesta una posizione qualificata nell’ente e che il reato sia commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente.
    Nella sua memoria finale la società cerca di contestare tutto lo schema su cui si sorregge l’accusa e financo la responsabilità penale di persone fisiche poste al suo vertice, e l’assenza di modelli di organizzazione e gestione; ma su tali due argomenti le sue eccezioni non possono essere accolte. Sul secondo punto, va rilevato che certamente il modello non esisteva, e non ha importanza il fatto che faccia difetto una ipotesi di nesso di causalità tra la sua mancata predisposizione e l’evento, alla luce dell’art. 6 del D. L.vo 231, che configura tale predisposizione come causa di esclusione della responsabilità, indipendentemente dalla rilevanza causale delle previsioni in esse (non) contenute. Sul primo, è fin troppo ovvio che non può esservi un positivo accertamento delle responsabilità degli imputati che hanno preferito la via del dibattimento; ma questo non impedisce a questo giudice un accertamento incidentale della responsabilità di direttore e presidente (anche solo in alternativa tra loro); e in questa sede di rito abbreviato, e quindi alla luce dell’esito delle indagini ed anche solo della notizia di reato di cui alla relazione UOPSAL 13 12 13, non si vede come possa anche solo affermarsi nel senso che entrambe tali ipotesi di responsabilità possano essere escluse; si tratta di affermazione di assoluta evidenza più che di una ipotesi di lavoro, e quindi non è solo per ragioni di concreta irrilevanza, e cioè per quanto si dirà dopo, che questo argomento non viene approfondito in questa sede. Punto essenziale per la decisione è invece l’argomento sollevato per terzo dalla difesa, dove il consorzio si difende affermando l’assenza di un proprio interesse o vantaggio economico alle omissioni che vengono contestate agli imputati di cui in rubrica (più precisamente, al presidente e direttore generale). Allega a tale fine dovizia di documentazione, in ordine alla presenza di documenti di valutazione rischi in tutte le aziende consorziate, ma va osservato che si tratta di documenti diversi da quello qui contestato come assente. Anche sulla presenza di modello di gestione predisposto dopo il fatto, il PM risponde con la relazione UOAPSAL, secondo cui si tratterebbe di modello inidoneo; ma si tratta di questione palesemente irrilevante in causa, perché si tratterebbe di valutarlo quale attenuante, e non certo scriminante della rilevanza della condotta (art. 12 comma 2b D.Lgs 231); e quindi non se ne tratta oltre, neppure per quanto riguarda l’aspetto processuale della ammissibilità della produzione da parte del PM successivamente alla ammissione a rito, su cui si sono a lungo confrontate le parti in discussione.
    Il PM a sua volta affronta tale argomento alla pg. 13 della sua memoria, ove afferma che l’ente sarebbe il vero beneficiario della condotta omissiva: il suo (dell’ente, e per esso dei suoi rappresentanti in ruoli apicali) fine era di risparmiare sui conti della sicurezza, come risulta dal fatto che vi era una provata carenza di presidi infortunistici. Si tratta all’evidenza di una sintesi finale delle contestazioni dell’accusa, o meglio di una tesi di parte, che però deve essere ricostruita e dimostrata con riferimento al risultato delle indagini, come avviene per tutte le tesi di accusa, che non possono considerarsi fondate per il solo fatto di essere formulate, ma devono trovare fondamento nelle prove raccolte (in questo caso, nell’esito delle indagini).
    Per assolvere a tale onere della prova, il PM si limita a considerazioni di carattere presuntivo: se non è stata realizzata la condotta doverosa, e da questa omissione la società ha tratto un risparmio significativo, può presumersi che sia stata proprio questa la finalità della omissione; per formulare tale considerazione, l’accusa (nulla di diverso si legge nella memoria) fa riferimento alle contestazioni contenute nella relazione UOPSAL 9 12 13, a pg. 41 B; ove si afferma che nel DUVR (documento di valutazione dei rischi) commesso al professionista imputato (E) (documento e quindi prestazione professionale che certamente ha comportato una elevata spesa per l’ente), il problema delle possibili esposizioni a rischi respiratori è stato preso in carico, ma senza prevedere anche l’ipotesi che in concreto si è verificata, per l’assenza di coordinamento delle misure con la organizzazione della ditta appaltatrice della manutenzione (la (Y), di cui era dipendente la vittima); e quindi ipotizza in tale particolare forma di risparmio il vantaggio per la società; coma ha spiegato il PM in udienza, quello che in concreto viene contestato è la mancata predisposizione del DUVRI, ossia del documento di valutazione dei rischi “interferenziali”. Ma questa considerazione non basta, perché occorre andare a verificare se da tale omissione potesse derivare una risparmio economico per l’ente: nella relazione UOPSAL 31 1 14, tale risparmio (e cioè quello derivante dall’omissione del DUVRI) viene quantificato in 250 – 700 euro, cioè in un importo assolutamente modesto nella raffronto con le spese sostenute in materia di sicurezza del consorzio, palesemente privo di significato ai fini di interesse; ma poi si aggiunge che una volta redatto tale documento la spese per la installazione dei necessari impianti, con riferimento a tutti gli stabilimenti di conservazione della frutto delle società consorziate nella (X), sarebbe stata di oltre 20.000 euro, e quindi molto maggiore. Ma in tale computo di accusa la tesi non può essere condivisa: il risparmio “noto”, e come tale suscettibile di essere preso in considerazione dalla società al momento dell’omissione, era appunto solo quello della redazione del documento; perché l’altro risparmio riguarda spese mai previste, e quindi mai prese in esame. Diversamente sarebbe avvenuto e si dovrebbe ritenere, se il documento fosse stato predisposto, e poi non vi fosse stato adempimento (si legga proprio la sentenza delle SS UU Thyssenkrupp citata in precedenza per un’esemplificazione concreta di tale scelta aziendale); ma appunto questo non è avvenuto, e quindi la ricostruzione del risparmio che avrebbe determinato la scelta omissiva va limitata al primo dei due importi. Ma l’errore dell’accusa si annida già in punto di premessa: se lo (E) nell’adempimento del suo incarico professionale ha omesso di formulare una parte delle valutazioni a lui rimesse e di cui doveva farsi carico (quella sui rischi “interferenziali”), sia pure solo per invocare la necessità di un ulteriore apposito documento su tale oggetto, sarà lui a rispondere dell’omissione (il PM lo precisa egli stesso alla pg. 9 della memoria); e con lui potrà e dovrà essere riconosciuta la responsabilità concorrente per omissione di controllo del datore di lavoro, del preposto, del responsabile della struttura (come correttamente ricorda il PM); ma anche tale seconda omissione non potrà imputarsi a consapevole finalità di risparmio della società, perché invece essa appare determinata solo da colpevole negligenza nella acquiescenza all’errore del professionista, da parte di chi lo poteva e doveva controllare, e non anche ad una politica economica di risparmio aziendale in materia di sicurezza. E questo per la semplice ragione (logicamente evidente) che non si può neppure parlare di una scelta di risparmio di spese, dovute alla mancata istallazione d’impianti di sicurezza che nessuno in concreto ha proposto, e che quindi non sono stati mai neppure presi in considerazione. In discussione il PM ha insistito nella sua tesi, ma ha continuato a confondere i due aspetti: quello della responsabilità penale dei vertici della società per omesso controllo ed iniziativa sul documento predisposto dallo (E) (che come si è detto qui può considerarsi dimostrata, ben oltre la formulazione di una semplice ipotesi di lavoro), e quello ben diverso della finalità di tale condotta omissiva; ed è solo questa che viene in gioco ai fini che qui interessano; a riguardo, occorre prendere atto che nulla consente di ricollegare l’omissione negligente ad una intenzione di illecito risparmio sulla spese per la sicurezza, e quindi ad un oggettivo interesse patrimoniale della società. E quindi che non solo manca una prova a carico, ma che dalla lettura degli atti si determina quale unica conclusione quella dell’infondatezza dell’accusa. Va ribadito, in altri termini, che non ha importanza, o meglio non basta, che uno o più delle persone fisiche ai vertici della società versi in responsabilità colposa per quanto accaduto; occorre che tale omissione sia stata consumata in adempimento di una dolosa o almeno consapevole scelta di risparmio aziendale in materia di sicurezza, e non per banale negligenza o imperizia. E non pare dubbio che nel nostro caso non vi è alcuna seria prova, e neppure un indizio di qualche dignità, che possa confortare tale ipotesi.

    P.Q.M.

    Visto l’art. 442 cpp
    assolve (A) dal reato ascritte e (X) per l’illecito amministrativo, il primo perché non ha commesso il fatto, la seconda perché fa difetto il presupposto della sua responsabilità.

  • Trasgressione (fatale) alle regole di sicurezza da parte del capocantiere esperto.

    Fatto

    Con sentenza emanata in data 26 giugno del 2014, il Tribunale di Milano, in un processo celebratosi nell’assenza di V.F., della RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., della METROPOLITANA MILANESE S.P.A, della IMPRESA C.L.F. COSTRUZIONI LINEE FERROVIARIE S.P.A., al termine di una complessa istruttoria dibattimentale, sentiti oltre 50 testi, tra cui:
    1) gli agenti di scorta della RFI (Rete Ferroviaria Italiana)
    2) i funzionari dell’ASL intervenuti sul luogo
    3) i macchinisti del treno 2033 proveniente da Torino e diretto a Milano
    4) i dipendenti di CLF, ditta sub-appaltatrice dei lavori lungo la linea ferroviaria

    assolveva, perché il fatto non sussiste,
    1) il predetto V.F., nella sua veste di ingegnere coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, preposto alla formazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC)
    2) C.F., nella sua veste di responsabile, dal 20 maggio del 2005, della Struttura organizzativa della unità territoriale di “Milano Nodo” di RFI S.p.a., vale a dire una delle strutture organizzative territoriali in cui si articolava la Direzione Compartimentale di RFI in Lombardia, delegato per la sicurezza a livello centrale
    3) D.R., nella sua veste di agente, dipendente di Rete Ferroviaria Italiana, con funzione di responsabile della sicurezza del cantiere
    4)L.G., nella sua veste di capo – tronco (area territoriale più ristretta) lavori di Rho, unità territoriale di Milano Nodo, nell’ambito della Direzione Compartimentale Infrastruttura ed altro soggetto, non partecipe nel presente giudizio di appello, ed escludeva la responsabilità dei predetti enti, la Metropolitana Milanese S.p.a., quale concessionaria del Comune di Milano, per la progettazione, e realizzazione della fermata ferroviaria Rho -Pero, il relativo fabbricato e tutte le operare civili connesse, Rete Ferroviaria Italiana, quale soggetto responsabile dei binari e della intera area su cui sorgeva il cantiere, La C.L.F. S.p.a., impresa sub-appaltatrice dei lavori per la regolazione di Lunga Rotaia Elettrosaldata (movimentazione di tratti di rotaia per poi essere riposizionati) lavori iniziati da quattro giorni prima dell’incidente, in ordine all’omicidio colposo dell’operaio, capo cantiere, nonché dipendente della stessa CLF S.p.a., P.C., il quale, trovatosi quella notte sul binario dispari, quello su cui transitano i treni provenienti da Rho, ove sopraggiungeva il treno regionale n.2033 proveniente da Torino e diretto a Milano, che in quel momento viaggiava alla velocità di km. 120 l’ora, veniva travolto dallo stesso e dilaniato (fatto accaduto in Milano, presso il chilometro 11,90 della linea Rho-Milano Certosa, in un cantiere allestito per la realizzazione della nuova stazione ferroviaria di Rho/Fiera Milano, alla prima ora del 6 marzo del 2008).
    Veniva contestata, nel capo di imputazione, la colpa omissiva “specifica”, per tutti tranne che per D.R., ove veniva in rilievo la colpa “generica”.
    In particolare:
    1) per V.F., l’omessa predisposizione di un piano di sicurezza e coordinamento (PSC) idoneo, avendo in ogni caso consentito la prassi di allestire il cantiere mobile in momenti antecedenti rispetto all’effettiva interruzione del traffico sul binario di riferimento
    2) per C.F., in violazione dell’art. 4, comma 5, lett. h, del d.leg.vo n. 626/94, di aver fornito agli agenti RFI addetti al controllo della sicurezza in cantiere un unico dispositivo di segnalazione acustica (fischietto) da utilizzare sia per le segnalazioni ordinarie che per quelle di emergenza, invece di fornire, per le segnalazioni di emergenza, più adeguati strumenti di segnalazione acustica
    3) per D.R., di aver consentito la prassi di allestire il cantiere mobile in momenti antecedenti rispetto all’effettiva interruzione del traffico sul binario di riferimento e non averla segnalata ai suoi diretti superiori.
    4) per L.G., in violazione dell’art. 4, lett. f) del d.leg.vo n. 626/94, di aver consentito la prassi di allestire il cantiere mobile in momenti antecedenti rispetto all’effettiva interruzione del traffico sul binario di riferimento, nonché, in violazione dell’art. 4, comma 5, lett. h, del d.leg.vo n.626/94, di aver fornito agli agenti RFI addetti al controllo della sicurezza in cantiere un unico dispositivo di segnalazione acustica (fischietto) da utilizzare sia per le segnalazioni ordinarie che per quelle di emergenza, invece di fornire, per le segnalazioni di emergenza, più adeguati strumenti di segnalazione acustica.
    tutti consentivano o comunque non impedivano che il cantiere mobile di C.L.F. per la Regolazione Lunga Rotaia Saldata (RLS) lungo la progressiva chilometrica 12 della linea Rho Milano (ingresso da Cristina di Beigioioso) fosse allestito con conseguente presenza di operai sul binario e nei luoghi adiacenti, prima della interruzione della circolazione prevista dalle h. 1,18 alle h. 5,18 e che fosse predisposto un sistema di avvistamento dei treni inidoneo allo scopo, in tal modo impedendo che P.C. si trovasse sul binario mentre giungeva alla velocità di km/h 105 il treno regionale n. 20.33 proveniente da Torino e diretto a Milano e non sentendo gli avvisi sonori emessi da D.R., non riuscisse a spostarsi in tempo e venisse investito dal treno, cagionandone quindi il decesso per complesso traumatismo contusivo produttivo di uno sfacelo corporeo.
    Veniva contestato a

    Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., così modificata l’originaria imputazione, l’illecito amministrativo di cui all’art. 5, comma 1, lett. a e b), 6, 7, 25 septies del d.leg.vo n. 231/2001, in relazione al delitto di omicidio colposo commesso da C.F. e da L.G., per la inosservanza costituita dal mancato aggiornamento del modello organizzativo alla luce dell’entrata in vigore della l. n. 123/2007, con i conseguenti controlli in materia (in Milano il 6 marzo del 2008)

    a Metropolitana Milanese S.p.a.l’illecito amministrativo di cui all’art. 5, comma 1, lett. b), 7, 25 septies del d.leg.vo n. 231/2001, in relazione all’omicidio colposo commesso da V.F., per la inosservanza degli obblighi di adozione di modelli organizzativi idonei a prevenire infortuni sul lavoro del tipo di quello indicato prima (in Milano il 6 marzo del 2008)

    ad Impresa C.L.F. Costruzioni Linee Ferroviarie S.p.a. l’illecito amministrativo di cui agli artt. 5, comma 1, lettera a), 6, 25 septies d.leg.vo n. 231/2001, in relazione all’omicidio colposo commesso da N.G., per difetto di inosservanza degli obblighi di adozione di modelli organizzativi idonei a prevenire infortuni di quello indicato precedentemente (in Milano il 6 marzo del 2008).
    Il Tribunale non ravvisava elementi di “colpa”, o specifica o generica in capo agli imputati, sottolineando che “operare un allestimento di un cantiere mobile in regime di avvistamento, ovvero senza interrompere il traffico ferroviario, non è una prassi, ma una consuetudine regolamentata dall’IPC, “Istruzione Protezione Cantieri”, vale a dire dal regolamento interno, racchiuso in un documento emanato direttamente da Rete Ferroviaria Italiana, operativo della normativa speciale di settore, che è la legge n. 191/74, e che regolamenta tutte le attività inerenti la gestione dei cantieri sulle tratte ferroviarie.
    Sottolineava altresì che non era risultata alcuna disposizione che rendesse obbligatoria nella zona dove si svolgeva l’attività preparatoria del cantiere una ulteriore strumentazione idonea a consentire la comunicazione anche tra Rete Ferroviaria Italiana e ditta appaltatrice diversa dal fischietto o dalla voce.
    Non si spiegava, inoltre, il primo giudice perché un operaio così esperto come P.C., che svolgeva da trent’anni il suo lavoro ed era in possesso del certificato Armditte, si fosse avvicinato ai binari, violando l’assoluto divieto, senza l’autorizzazione degli agenti di scorta.
    Siccome vicino a detti binari c’era un generatore elettrico che faceva rumore, e l’ordine di posizionare lo strumento proprio lì era stato dato dalla vittima, qualunque strumento gli agenti avessero avuto a disposizione per segnalare la emergenza non si sa se sarebbe servito.
    Con atto di appello depositato il 20 ottobre del 2014 il Procuratore della Repubblica impugnava la predetta sentenza, chiedendo che, in riforma della stessa, gli imputati L.G., C.F., V.F. e D.R. fossero dichiarati colpevoli del delitto loro ascritto in rubrica, e condannati alla pena di giustizia.
    Contestualmente chiedeva che fosse dichiarata la responsabilità amministrativa di Rete Ferroviaria Italia S.p.a. per il reato commesso da C.F., e L.G., di Metropolitana Milanese S.p.a. per il reato commesso da V.F. e di Impresa Costruzioni Linee Ferroviarie s.r.l. per il reato commesso da N.G. e condannarli alle sanzioni amministrative di giustizia.
    La premessa fondamentale dell’atto di appello era che nella fase della preparazione del cantiere, che si compendia nel portare materiali, strumenti, generatore di elettricità, essenziale, così come nella fase di inizio dei lavori, l’attività lavorativa non può svolgersi in regime di protezione costituito dalla liberazione del binario su avvistamento, sibbene in regime di interruzione della circolazione: quindi la circolazione dei treni doveva essere interrotta.
    Venivano tracciati dal Procuratore della Repubblica distinti profili di colpa per i 4 imputati di cui si chiedeva la condanna.
    In particolare:
    1) per quanto riguarda l’ing V.F., di aver predisposto un piano di sicurezza e coordinamento inidoneo, di non avere provveduto a regolamentare la fase di preparazione dei lavori, consentendo che si instaurasse la prassi di approntare il cantiere mobile in momenti antecedenti all’inizio dei lavori, adottando anche un regime di protezione diverso da quello previsto per lo svolgimento dei lavori.
    2) per quanto riguardava il responsabile dell’unità produttiva “Milano Nodo”, C.F., delegato delle funzioni in materia di sicurezza sul lavoro, la colpa specifica, consisteva nella scelta non adeguata della strumentazione di segnalazione acustica necessaria per l’avvistamento dei treni, in violazione dell’art. 4, comma 5, del d.leg.vo n. 626/94.
    Il fischietto utilizzato per la segnalazione dell’arrivo di un treno era inidoneo, tanto era vero che quasi nessuno si era accorto del medesimo prima del passaggio del treno.
    3) per quanto atteneva a L.G., di aver consentito la prassi, non regolamentata, di allestire il cantiere mobile in momenti antecedenti rispetto all’effettiva interruzione del traffico sul binario di riferimento
    4) Infine, con riferimento a D.R., il Pubblico Ministero imputava il fatto di aver consentito la prassi di allestire il cantiere sul binario prima della interruzione della circolazione.
    Depositavano memoria, in data 18 novembre del 2015 V.F., in data 20 novembre del 2015 C.F., L.G. e D.R., chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
    Il giudizio di II grado si celebrava nell’assenza del solo V.F., con all’esito il Procuratore Generale e la difesa che concludevano come da verbale in atti.
    Depositavano memoria Metropolitana Milanese S.p.a. e CLF S.p.a.

    Diritto

    Non possono essere condannati gli imputati coinvolti dal Pubblico Ministero nell’atto di appello, per le ragioni che seguono.
    – L’appello non fa altro che confermare l’impostazione, da subito fatta propria dal Pubblico Ministero, rispetto ad un problema cruciale nel presente processo.
    Premesso come il luogo in cui è avvenuto l’incidente non corrisponde al concetto normalmente utilizzato per definire il cantiere “edilizio” od il cantiere “stradale”, ma che, trattandosi di un cantiere sistemato in una zona ove insistono i binari interessati dal passaggio dei treni, presenta caratteristiche assolutamente peculiari, per “fase di approntamento del cantiere” si deve intendere quella del trasporto del materiale, il passaggio delle persone, la predisposizione delle apparecchiature che servono per materialmente intervenire sui binari.
    In quei giorni erano in corso in loco lavori di “lunga rotaia saldata”, vale a dire:
    “una movimentazione di tratti di rotaia, che dovevano poi essere riposizionati per ricondurre queste linee, e questo tipo di lavorazione era proprio specifica dell’armamento della CLF” (teste F.R.).
    E’ accertato che Rete Ferroviaria Italiana adottava regolarmente durante lo svolgimento di tali lavori il regime di “interruzione della circolazione dei treni sul binario” o il regime di “avvistamento”.
    Poiché in quel momento della notte in cui il capo squadra P.C. è morto dilaniato da un treno in corsa in quel cantiere vigeva, seppur per breve periodo, il “regime di liberazione del binario su avvistamento”, quello, cioè, con la “protezione su avvistamento” (cd. “binario attivo”), la questione fondamentale consiste nel fatto di sapere se tale fase, che, ovviamente precede e si differenzia dal regime dei lavori in “interruzione della circolazione dei treni”, sia prevista solamente da una “prassi”, come denuncia e lamenta il Pubblico Ministero, oppure ricade in una “consuetudine” come ravvisato dal Tribunale, o, ancor di più, è contemplata da una vera e propria norma regolamentare.
    L’esito del presente processo non offre dubbi di sorta in proposito:
    Il preallestimento del cantiere non poteva essere considerato una “prassi”, ma una vera e propria “fase operativa proceduralizzata, regolata da norme”.
    La “norma” è quella contenuta nell’art. 16 dell’IPC, vale a dire dell’Istruzione Protezione Cantieri.
    Tale norma recita così:
    “Gli agenti operanti isolatamente e che lavorino esclusivamente con attrezzi di ridotte dimensioni o con strumenti di misura portatili per interventi di breve durata, con tempo di liberazione del binario praticamente nullo, adottano la protezione basata sull’avvistamento realizzata dal almeno due agenti di cui uno rivolto verso una provenienza dei treni ed il secondo verso l’altra, in modo da trovarsi in condizioni favorevoli per l’avvistamento, che, in questo caso, può essere regolato su distanza di sicurezza corrispondente ad un tempo di sicurezza ridotto (15 secondi)”.
    Non è dunque vero che ogni accesso alla linea ferroviaria dovesse essere fatto in regime di interruzione.
    C’è un regolamento sul punto, come indicato dagli stessi ispettori dell’Asl, sentiti come testi:
    P.M.:
    “La regolamentazione di questi regimi dove si trova, dove l’avete trovata?”
    Teste F.R., funzionario dell’UOPSAL, nel suo ruolo di ufficiale di polizia giudiziaria “L’abbiamo trovata sul manuale, sulle norme di comportamento per il personale che esegue lavori in linea in presenza dell’esercizio, e l’istruzione operativa protezione cantieri, corredato del manuale o del regolamento dei segnali”.
    Teste C.E. del servizio di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro dell’Asl, responsabile dell’unità territoriale, sentita come teste il giorno 29 novembre del 2012:
    “No, no, è regolamentata, assolutamente”. “E’ regolamentata, questo sì, l’abbiamo detto”.
    Questo regolamento rientra nella normativa di settore, che si allaccia alla legge 26 aprile del 1974 n. 191.
    Il PSC., vale a dire il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, offre una valutazione delle fasi di rischio, riporta e fa chiaro riferimento alle istruzioni operative RFI ed alle norme di comportamento.
    E’ stato ritenuto dalla stessa F.R., dell’Asl di Milano, che ha deposto come teste all’udienza del 29 novembre del 2012, “adeguato e corretto”.
    Alla teste C.E. è stata posta la seguente domanda da parte della difesa:
    “Al coordinatore per la sicurezza, l’ingegnere V.F., non avete contestato alcuna violazione in questo senso?”
    “No”.

    —

    L’utilizzazione del “fischietto” quale strumento di avviso acustico, prevista nel suddetto Regolamento, all’art. 14, punto 4, delle Istruzioni Protezione Cantiere, lavorando su una frequenza udibile anche in presenza di rumori nell’ambiente, era la soluzione “migliore” rispetto alla alternativa misura della “tromba” od altro.
    Ha detto in proposito il teste Q.D., all’epoca dei fatti capo reparto e pianificazione, programmazione e controllo per Unità Linea nord, deponendo come teste all’udienza dell’11 febbraio del 2013:
    “Il fischietto, avendo una sonorità molto più ampia, una frequenza molto più alta, è più riconoscibile, più udibile, anche in presenza di qualche particolare rumore, il fischietto è inconfondibile. La tromba potrebbe in qualche caso generare … Tanto è vero che non si usa più, difatti la tromba è uno strumento che ormai è decaduto come … La Tromba,, avendo un suono molto più grave, diciamo è meno riconoscibile, benché sia comunque riconoscibile, per l’amor di Dio, perciò il fischietto dà più l’immediatezza del segnale, ecco”.
    -Quella notte il fischietto si sentiva al sopraggiungere del treno, come riferiscono i testi V. e M..
    Esso si sentiva nel cantiere, come ha riferito il commissario di polizia che ha svolto le prime indagini, sentito come teste:
    “Io sono stato lì sul posto e, quando passava il treno, il fischietto si sentiva”.
    Il dato trova riscontro nella testimonianza di F.R.:
    “cioè noi abbiamo fatto questa indagine in fase di avvistamento, nel senso che i treni passavano, per cui anche noi eravamo….per cui c’erano, e il fischietto si sentiva, era presente, ecco”.
    Lo strumento acustico utilizzato, pertanto, era risultato conforme a quello prescritto dalla norma in vigore, ed è significativo che lo stesso ispettore dell’Asl, a domanda della difesa, dica: “Assolutamente no; noi, tra le varie contestazioni che è quella della segnalazione acustica, quello di aver consentito l’allestimento del cantiere, quindi un attraversamento del binario, dando vita ad una prassi illecita, non l’abbiamo contestato”.

    —

    Nella sua requisitoria in primo grado, il Pubblico Ministero si sofferma sulla figura dello sventurato P.C..
    “L’infortunio coinvolge P.C.. Chi era P.C.? Questa è anche un po’ la particolarità di questo processo. P.C. non era un operaio qualsiasi nel cantiere, era un operaio non solo particolarmente qualificato, nel senso che comunque svolgeva la propria attività professionale da più di trent’anni. Era anche, in relazione al cantiere di cui si sta trattando, il capo-cantiere Il P.C. era stato nominato proprio capocantiere in relazione al possesso da parte sua del certificato Armditte. Il certificato Armditte è in possesso solo di persone che hanno fatto corsi specifici, che sono corsi tenuti da RFI in relazione proprio alle regole da seguirsi sui cantieri presenti sulla linea ferroviaria. Viene fatto un esame a seguito del quale si ottiene questo certificato P.C. è stato proprio nominato capocantiere per quel cantiere proprio in relazione al possesso da parte sua del certificato Armditte. Appare talmente strano che una persona con quelle capacità, quella certificazione, comunque quella esperienza, si sia trovato al momento del passaggio del treno proprio sul binario dove il treno stava passando”.
    “Si è detto che, non è che si è detto, è un fatto accertato che il P.C. si trovasse su un binario diverso da quello dove dovevano essere effettuati i lavori” (requisitoria del Pubblico Ministero in primo grado, pag. 17).
    “Non si comprende come mai non si sia accorto in ogni caso degli avvertimenti che gli agenti di RFI dicono di avere dato..” (id. pag. 18).
    Queste “perplessità del Pubblico Ministero vengono ad aggiungersi ad un’altra circostanza, fondamentale nel presente processo.
    Risulta che L.G. avesse predisposto e consegnato, tramite l’agente M. ed il coimputato D.R., proprio la notte della disgrazia, un documento, il cd. “M40”, a P.C., il quale lo controfirmava (documento prodotto all’udienza del 26 giugno del 2013), ove sta scritto:
    “non intaccare con uomini e mezzi la sagoma di libero transito dei binari attigui, pertanto non bisogna avvicinarsi a meno di mt 1,50 dalla più vicina rotaia dei binari”.
    “Un metro e mezzo è la distanza prevista dal Regolamento RFI, eh, bisogna stare a un metro e mezzo” (teste C.E., funzionario dell’Asl di Milano); “la distanza di sicurezza, che è definita da RFI essere un metro e cinquanta dalla più vicina rotaia, in base alla velocità” (teste F.R.).
    Il povero P.C. ha trasgredito a questo invito.
    Tale circostanza è molto grave perché:
    l) egli, in possesso del certificato “Armditte”, che è un patentino che viene rilasciato dalle Ferrovie dello Stato dopo aver frequentato e sostenuto un corso specifico sulla sicurezza nella zona relativa ai binari ferroviari (“questa abilitazione è un’abilitazione che viene proprio rilasciata in questo tipo di lavorazioni agli operai delle imprese appaltanti, in modo che abbiano una serie di requisiti che gli consentano di lavorare sui binari” “ E’ una sorta di patentino, che prevede tutta una serie di competenze tecniche specifiche per svolgere quel particolare compito nei cantieri presenti sui binari” “La gestione del cantiere ferroviario” “sono requisiti generici, non specifici, che prevedono una visita adeguata, un udito adeguato” “aveva al momento dell’infortunio un’idoneità senza limitazioni” -teste C.E., “Era il caposquadra della CLF e l’unica persona in quella sede ad essere in possesso di una certificazione-abilitazione Armditte, che dava la possibilità di effettuare queste lavorazioni particolari” “la persona di riferimento era il P.C. per quella notte” – teste F.R.),aveva maturato una lunghissima esperienza, appunto come “capocantiere”.
    In tale veste, aveva l’obbligo di provvedere con attenzione ai propri spostamenti nel cantiere stesso.
    2) Come indicato dallo stesso Pubblico Ministero nella sua requisitoria:
    “non era la prima volta che gli operai allestivano il cantiere prima della interruzione del lavori” (requisitoria del Pubblico Ministero in primo grado, pag. 15).
    Non è provato quanto affermato dal medesimo che “i binari erano stati considerati da interrompere tutti e due per fare la lavorazione”.
    3) Non risulta che la vittima si trovasse sul binario dispari per posizionare gli strumenti nell’interlinea dei binari: questo compito spettava agli altri operai, arrivati in cantiere alle h. 23: erano altri operai a rifornire di gasolio le incavigliatrici, a sistemare il gruppo elettrogeno dove necessario per l’illuminazione (“Ero con un mio collega. Posso dire il nome? B.L. Stavo accendendo insieme a lui un generatore per l’impianto della luce, così in quel momento è passato il treno” “nel senso, io ero a fare quello che ho detto, e quando ho visto il P.C., ho parlato con P.C. un po’ di minuti prima che succedesse l’incidente….e poi non l’ho più visto, perché noi abbiamo un mucchio di attrezzatura, facendo i saldatori, un mucchio di attrezzatura da scaricare..’’- teste V.C., operaio, dipendente di CLF).
    4) Risulta, ed il dato ha molta importanza nel processo, che:
    “la notte tra il 5 e il 6 marzo, data in cui è avvenuto l’infortunio, era la quarta notte in cui l’impresa subappaltatrice CLF interveniva per la regolazione lungo la rotaia saldata di un ultimo tratto del binario pari della linea Milano-Novara” (teste C.E., udienza del 29 novembre del 2012).
    5) Risulta che il treno n. 2033 quella notte fosse “in orario”, non “in ritardo”.
    6) Risulta che quella notte in cantiere erano presenti una squadra di sedici lavoratori, tra cui il povero P.C., che aveva un “telefonino aziendale, di CLF, sì” (teste M.P., dipendente della CLF), rotto nello schianto.
    7) Ha riferito il teste B.L., operaio della CLF, quella notte in servizio su quel cantiere, alla domanda:
    “Il capocantiere le aveva precisato di star fuori dai binari?”
    “Sì”.
    Giudice:
    “Aspetti un attimo. Quindi era P.C. che le aveva detto di star fuori dai binari?
    “sì, di preparare l’attrezzatura”.
    8) Gli operai al momento del sopraggiungere del treno erano “in sicurezza”, il caposquadra no.
    La sconcertante scoperta che la vittima, nonostante tutti gli elementi prima descritti, si trovasse, senza alcuna plausibile ragione, “imprevedibilmente”, nel posto e nel momento “sbagliato”, rende irrilevante nel presente processo le lacune riscontrate dagli ispettori dell’Asl circa la inadeguatezza del sistema di comunicazione tra la squadra RFI e le squadre appaltanti.
    Anche se questa comunicazione ci fosse stata, l’evento probabilmente non sarebbe stato evitato, in quanto nessuno poteva prevedere che un capo squadra, che possedeva tutti quei requisiti professionali, quella disgraziata notte si trovasse “di spalle” sul binario, ove stava per sopraggiungere un treno a rilevante velocità.
    Ed allora, senza concludere nel senso di una disattenzione della povera vittima, senza immaginare che P.C. pensasse in quei tragici momenti che l’interruzione della circolazione sui binari fosse prevista non solo per il binario “pari”, ma anche per quello “dispari”, il quadro di riferimento, di grande incertezza, attorno alla questione delle ragioni che avevano indotto il capo squadra a stare sul binario dispari proprio al momento del passaggio del treno, induce a ritenere che l’evento tragico sia dovuto ad un fatto imprevedibile, che è intervenuto al di là dei meccanismi organizzativi predisposti dagli enti e dei sistemi di prevenzione degli incidenti.

    —

    L’appello del Pubblico Ministero si dimostra comunque lacunoso anche in relazione ai profili di colpa addebitati agli imputati.
    l) Non è dato comprendere esattamente, ed il punto non è stato spiegato dal Pubblico Ministero appellante, le modalità con le quali il PSC, cioè il Piano di Sicurezza e di
    Coordinamento, dovesse adattare l’IPC a quel particolare cantiere: peraltro, nei confronti di V.F., nella sua veste di coordinatore per la sicurezza, l’ispettore dell’Asl non ritenne di contestare alcuna violazione.
    E’ da tener presente che L’IPC integra un regime di protezione completo che copre le attività che devono svolgersi nell’ambito del cantiere fin dal momento in cui il personale vi entra. Non è dato allora comprendere in che cosa il Piano di sicurezza e di Coordinamento dovesse stabilire una disciplina particolare.
    2) D.R., che, peraltro, da pochissimo era in servizio nella RFI, ha dimostrato di essersi attivato, al di là di quanto prescritto dal Regolamento, ai fini della protezione dei lavoratori quella notte, telefonando al personale del movimento della stazione di Rho per sapere i treni in partenza per Milano: anche nei suoi confronti l’ispettore dell’Asl C.E., sentita come teste, nulla decise di contestare.
    “Neanche al signor D.R.?”
    “Neanche al signor D.R.”
    3) Non risulta che i funzionari dell’Asl di Milano abbiano rilevato problematiche di rilievo nell’utilizzo del “fischietto” in regime di “avvistamento” del treno, previsto dall’art. 14, punto 4 dell’IPC.

    —

    Per quanto attiene alla dedotta (nell’atto di appello) responsabilità degli enti coinvolti, id est: di Metropolitana Milanese S.p.a., di C.L.F. S.p.a. e di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., la Corte rileva:
    1) la persona fìsica di riferimento, per quanto attiene a Metropolitana Milanese S.p.a. è l’ing. V.F., assolto anche in questo grado di giudizio.
    2) le persone fisiche di riferimento, per quanto riguarda Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., vale a dire C.F. e L.G., sono state assolte anche in appello.
    3) nei confronti della persona fisica di riferimento, per quanto attiene ad Impresa Costruzioni Linee Ferroviarie S.p.a., vale a dire il presidente N.G., peraltro deceduto, non risulta affermata alcuna dichiarazione di colpevolezza.
    Non solo:
    premesso che “in tema di responsabilità da reato degli enti derivante da reati colposi di evento, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell’art. 5 del D.Lgs. n. 231 del 2001all’interesse o al vantaggio, devono essere riferiti alla condotta e non all’evento” (Cass. n. 38343/2014), il quadro tracciato dal Pubblico Ministero nell’appello, sul punto appare alquanto lacunoso, perché troppo “generico”, nella parte in cui non vengono dimostrati gli elementi fondanti l’affermazione che la condotta di violazione della normativa in materia di infortuni sul lavoro sia stata compiuta “nell’interesse ed a vantaggio dell’ente” ai sensi e per gli effetti di cui alla citata norma.
    In tal senso, la dizione contenuta nell’atto di appello, proprio riferita a C.L.F:
    “Anche perché è questa violazione e solo questa violazione che può essere imputata alla scelta dell’ente di risparmiare in mezzi e strumenti, risorse umane a scapito della salute e della sicurezza dei lavoratori, scelta questa volontaria”, si è dimostrata priva di “prova”.
    -Si impone, pertanto, la conferma della sentenza impugnata.

    P.Q.M.

    Visto l’art. 605 c.p.p.

    CONFERMA

    l’impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 26 giugno del 2014 nei confronti di L.G., C.F., V.F., D.R., nonché di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., Metropolitana Milanese S.p.a., ed Impresa C.L.F. Costruzioni Linee Ferroviarie S.p.a.
    Milano, li 24 novembre del 2015
    Depositato il 26 novembre 2015

  • Responsabilità personale dell’amministratore per mancata adozione di un MOG ex D.lgs 231 / 01

    Con la sentenza del 13 febbraio 2008, n. 1774, il Tribunale di Milano ha ritenuto la responsabilità civile dell’amministratore di società per omessa predisposizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/ 2001.

    Nella specie tanto l’amministratore (persona fisica) quanto la società sono stati condannati in sede penale. In particolare l’amministratore è stato ritenuto responsabile per i reati di corruzione, turbativa d’asta e truffa commessi nell’esercizio delle sue funzioni; la società per gli illeciti amministrativi dipendenti da detti reati in quanto commessi dall’apicale societario nel suo interesse e vantaggio.

    Su detti presupposti, la società ha agito nei confronti dell’amministratore, ai sensi dell’art. 2392 c.c., chiedendo la condanna generica al risarcimento dei danni cagionati per non aver svolto correttamente i suoi compiti gestori consistenti nell’adozione di un adeguato Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231 del 2001 che avrebbe dovuto tutelare la stessa dai reati commessi.

    La domanda attorea è stata accolta osservando che l’amministratore aveva il dovere di attivarsi affinché il CdA deliberasse sull’adozione del modello 231 e del conseguente sistema di procedure operative e controlli volti a prevenire la possibile commissione e dei reati previsti nel d.lgs 231/01.

    Dunque, è stata riconosciuta una responsabilità di natura civile, ulteriore a quella penale, nei confronti della persona fisica – apicale o sottoposta – per la commissione di reati nell’ambito dell’ente.

    Il Tribunale di Milano ha ritenuto sussistente una ipotesi i presupposti in presenza dei quali l’azione finalizzata ad una condanna generica di mala gestio per omessa predisposizione del modello sul presupposto che:

    >l’Amministratore delegato ha il dovere di svolgere un’adeguata attività amministrativa e di sollecitare il CdA all’implementazione e adozione del modello 231;

    >il convenuto è stato condannato per delitti previsti dal D. Lgs. n. 231 del 2001;

    >la società è stata condannata ex D. Lgs. n. 231/2001 per l’illecito amministrativo dipendente da reato commesso a suo vantaggio.

    Sebbene l’adozione si un modello organizzativo di gestione ex d.lgs 231/01 non costituisce un obbligo per l’ente, si deve rilevare che la sua omessa adozione da parte di chi ha il dovere di amministrare l’ente nel migliore dei modi, può comportare, in caso di ritenuta responsabilità amministrativa ex dlgs 231/01, la responsabilità in sede civile dell’amministratore in proprio.

    Di fatto, un buon amministratore ha l’onere di predisporre un efficace MOGC 231, pena la condanna a rifondere alla società/soci/azionisti il danno procurato, ivi compresa la sanzione irrogata all’ente e le spese legali connesse alla difesa dell’ente in sede di giudizio penale.

  • Responsabilità amministrativa della Sas -studio professionale- applicazione di misura cautelare interdittiva.

    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
    SECONDA SEZIONE PENALE

    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
    Dott. GIUSEPPE MARIA COSENTINO – Presidente
    Dott. DOMENICO GENTILE – Consigliere –
    Dott. MARGHERITA TADDEI – Rel. Consigliere –
    Dott. DOMENICO CHINDEMI – Consigliere –
    Dott. GIOVANNA VERGA – Consigliere –
    ha pronunciato la seguente
    SENTENZA

    sul ricorso proposto da:
    1) AMBULATORIO ODONTAIATRICO “STUDIO DENTISTICO DELLA DOTT.SSA (OMISSIS) S.A.S.”
    avverso l’ordinanza n. 208/2011 TRIB. LIBERTA’ di MESSINA, del 26/05/2011
    sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI;
    lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
    1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Messina confermava l’ordinanza datata 04.03.2011, del GIP di quel Tribunale che aveva applicato alla società “Ambulatorio odontoiatrico di (OMISSIS) sas” la misura cautelare dell’interdizione dall’esercizio dell’attività di ambulatorio odontoiatrico per la durata di un anno.
    Contro il provvedimento del Tribunale ricorre la difesa della società, chiedendone l’annullamento e deducendo a motivo: a)la violazione dell’art. 606 c.p.p. in relazione agli artt. 9 e 46 D.L. n. 231 del 2001 e 125 c.p.p. perché la misura interdittiva è giustificata solo dalla reiterazione delle condotte illecite e non anche dal profitto, non essendo stata acquisita, prima dello scadere del termine relativo alle indagini, prova del profitto conseguito dalla società;
    b) la violazione dell’art. 606 c.p.p. in relazione agli artt. 124, 335, 406 e 407 c.p.p. perché il Tribunale, in merito alla censura relativa alla inutilizzabilità delle prove acquisite dopo la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari, rilevato che analoga eccezione era stata rigettata nell’impugnativa della misura cautelare personale, aveva erroneamente dichiarato l’esistenza di una preclusione endoprocessuale ad una nuova pronuncia sul punto, senza considerare che, da un punto di vista soggettivo, l’eccezione riguardava due diversi soggetti;
    c) la violazione dell’art. 606 c.p.p. in relazione agli artt. 181 co. 1, 182, 293, 294, 309 e 424 c.p.p. perché, con riferimento all’impugnazione della misura personale della (omissis) il Tribunale aveva erroneamente affermato che la difesa era incorsa in una decadenza;
    d) la violazione dell’art. 606 c.p.p. in relazione agli artt. 53 e 55 D.L. n. 231 del 2001 e 27 Cost. la motivazione del provvedimento impugnato è carente perché non si è pronunciata sulla tardività dell’iscrizione della
    società nel registro degli indagati;
    e) la violazione dell’art. 606 c.p.p. in relazione agli artt. 62 e 63 D.L. n. 231 del 2001 e 125 c.p.p perché l’esame, condotto dalla P.G., dei pazienti della d. ssa z. ,che hanno assunto la qualità di indagati, doveva essere interrotto a norma dell’art. 63 c.p.p e , a pena di inutilizzabilità, avrebbe dovuto proseguire, con i preventivi avvertimenti di rito, con l’assistenza del difensore;

    Diritto

    2. Il ricorso è manifestamente infondato e perciò inammissibile.
    2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato pretestuoso perché l’art. 13 del D.Lgs n. 231 del 2001 subordina l’applicabilità delle sanzioni interdittive alla circostanza che l’ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità, ovvero, in alternativa, che l’ente abbia reiterato nel tempo gli illeciti e, proprio la reiterazione delle condotte illecite è stato valutato dal GIP di Messina come elemento che giustifica l’emissione della misura.
    2.2 Anche gli ulteriori motivi di ricorso sono generici e, pertanto, non idonei a giustificare l’instaurarsi del rapporto processuale di impugnazione.
    – Generica, invero, è la doglianza relativa al decorso dei termini delle indagini: è infatti, un principio, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte ( Sentenza n. 23868 del 2009 rv 243416) che è onere della parte, che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali, indicare, pena l’inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne anche la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene apprezzare la decisività in riferimento al provvedimento impugnato.
    – Generici, perché meramente ripetitivi di analoghe doglianze prospettate in prime cure, sono i motivi sub c) , d) e). Il Tribunale, infatti, con motivazione consona ed appropriata ha rilevato che la doglianza relativa al termine delle indagini preliminari attiene alla responsabilità della persona fisica e non a quella dell’Ente oggetto di valutazione e che proprio perché relativa alla persona fisica , che a sua volta aveva impugnato la misura cautelare, ogni ulteriore motivo di impugnazione sul punto era precluso dalla litispendenza;
    il motivo relativo alla iscrizione dell’Ente nel registro degli indagati e quello relativo ai pazienti compiacenti sono stati rigettati dal Tribunale su presupposti di fatto, quali la certificazione che attesta tale avvenuta iscrizione e l’essere emersi gli indizi di reità a carico dei pazienti dopo la loro escussione, che sfuggono all’esame della Corte di legittimità.
    3. Il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile: ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille euro , così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

    P.Q.M.

    Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille euro alla cassa delle ammende.
    Così deciso in Roma il 24.11. 2011
    Il Consigliere Estensore Il Presidente

  • Responsabile il Datore di Lavoro committente, ma non la società.

    Presidente: BIANCHI LUISA Relatore: GIANNITI PASQUALE Data Udienza: 05/07/2016

    Fatto

    In data 21 gennaio 2009 presso i locali della United Parcel Service Italia srl (di seguito, per brevità, Ups) siti in Milano si verificava un infortunio sul lavoro al Sig. G.M., dipendente della cooperativa Nova Coop, consorziata a Job & Work, con cui Ups aveva concluso un contratto di somministrazione ovvero di appalto di alcuni servizi.
    2. Ad esito delle indagini, C.M., amministratore delegato e legale rappresentante di Ups, e detta società venivano entrambi rinviati a giudizio:
    -la C.M. per il reato di cui agli artt. 590 comma 3 in relazione all’art. 2087 cod. civ. ed all’art. 71 commi 1 e 4 lettera A del d. lgs. n. 81/2008, perché, quale datore di lavoro, non avrebbe garantito la buona manutenzione della barra di protezione del macchinario deputato al trasporto dei pacchi (cui era addetto il lavoratore) e, a causa di questa inosservanza, si sarebbe verificato l’infortunio (la carenza di manutenzione, in particolare, sarebbe stata riferibile alla mancata sostituzione della barra che, usurata avrebbe causato l’infortunio);
    -la società per l’illecito amministrativo di cui all’art. 25 septies comma 3 d. lgs. n. 231/2001 in relazione al fatto reato contestato alla C.M. e dalla stessa commesso a vantaggio della società (in relazione al risparmio di spesa derivante dalla mancata effettuazione di attività di manutenzione dell’impianto), perché non avrebbe adottato e non avrebbe attuato alcun modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
    3. Il Tribunale di Milano dichiarava la C.M. colpevole del reato alla stessa ascritto e, concessa l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 e le attenuanti generiche, la condannava alla pena di euro 1000 di ammenda. Dichiarava altresì la responsabilità amministrativa da reato della Ups che veniva condannata al pagamento di n. 210 quote per complessive euro 10.500.
    Secondo quanto accertato dal Giudice di primo grado, era accaduto che il G.M. stava operando sul nastro trasportatore per lo smistamento di corrispondenza e di pacchi di piccolo taglio (del peso massimo di due chilogrammi), nastro che era collocato ad una altezza superiore a quella del piano operativo diretto (e precisamente ad una altezza di circa 1,90 metri), allorché un pacco si era incagliato ed aveva bloccato il nastro trasportatore stesso. Fu così che il G.M., utilizzando una scaletta all’uopo predisposta, si era sporto ad una altezza sufficiente per poter sbloccare il pacco che impigliava lo scorrimento del nastro, si era sdraiato sul nastro stesso e, in tale posizione, aveva inserito le mani in una zona che neppure vedeva; in quel momento aveva sentito una scossa e si era accorto che parte della dita della mano destra erano state tranciate parzialmente con conseguente amputazione di molteplici falangi distali (con conseguente malattia per giorni 78 ed indebolimento permanente della mano destra).
    4. La Corte di appello di Milano, con la sentenza impugnata, confermava la pronuncia di primo grado nei confronti della C.M., mentre assolveva la società Ups dall’illecito amministrativo perché il fatto non sussiste.
    5. C.M., tramite difensore di fiducia, ricorre avverso la suddetta sentenza articolando 8 motivi di ricorso (essendo in realtà 2 i motivi articolati sotto il motivo 4), che, avuto riguardo all’art. 173 disp. att. c.p.p., possono essere enunciati e sintetizzati nei termini che seguono:
    -violazione degli artt. 415 bis, 552 comma 2 e 178 lett. c) c.p.p. laddove era stato ritenuto che il fatto di aver depositato la dichiarazione di domicilio dopo il 17 giugno 2011 (ossia dopo la redazione dell’avviso di conclusioni delle indagini da parte del PM), anche se prima della formale notifica, non obbligava (il PM e, quindi, la Polizia Giudiziaria) ad effettuare la notifica nel luogo prescelto;
    -violazione dell’art. 552 comma 2 c.p.p. laddove era stato affermato che qualificare l’imputata o committente o somministratore non dava luogo ad indeterminatezza del capo di imputazione, senza considerare che i lavoratori nel caso di contratto di appalto sono diretti e controllati dal proprio datore di lavoro mentre nel caso di somministrazione sono diretti e controllati dall’utilizzatore, con conseguente impossibilità per l’imputata di individuare con precisione la regola cautelare violata ed i relativi doveri;
    -vizio di motivazione laddove, da un lato, la persona giuridica era stata assolta, essendo risultato un adeguato sistema di prevenzione degli eventi lesivi dei dipendenti, e, dall’altro, lei, imputata persona fisica, era stata condannata, sul presupposto che non aveva garantito la corretta manutenzione dei macchinari (con particolare riferimento alla barra di protezione), non aveva impartito formazione ed istruzioni adeguate ai lavoratori, non aveva predisposto documenti sufficienti ai fini preventivi della sicurezza documenti;
    -violazione dell’art. 26 d. lgs. n. 81/2008 in relazione all’art. 590, laddove era stato introdotto il concetto di alta vigilanza senza riempire di contenuto la relativa locuzione; laddove erano stati posti a carico del committente l’appalto (la Ups per l’appunto) obblighi di prevenzione e protezione (e comunque di supervisione e di controllo) dei lavoratori, che erano dipendenti dell’appaltatore e che prestavano i loro servizi sotto le direttive del proprio datore di lavoro; laddove era stato omesso di considerare che il rischio interferenziale era stato adeguatamente gestito; laddove erano stati applicati in capo al committente rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici;
    -violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, laddove nel capo di imputazione era stato fatto riferimento esclusivamente agli artt. 2087 c.c. e 71 commi 1 e 4 lettera A del d. lgs. n. 81/2008 (cioè al fatto che le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori – nello specifico la barra -non erano oggetto di idonea manutenzione) mentre nella sentenza impugnata era stata ritenuta violata la regola cautelare di cui all’art. 26 del suddetto d.lgs. (cioè il mancato coordinamento tra imprese);
    -violazione di legge e vizio di motivazione laddove era stata affermata la sussistenza del nesso causale tra la condotta e l’evento senza considerare che detto nesso era stato interrotto dal comportamento del lavoratore, che avrebbe dovuto ritenersi abnorme proprio in considerazione delle modalità con cui il G.M. aveva cercato di disincagliare i pacchi;
    -vizio di motivazione laddove, nell’individuare come causa dell’Incidente l’assenza di protezione (ovvero della barra) e la mancanza di segregazione degli organi del macchinario in movimento (che, se presente, avrebbe impedito il contatto con le parti del corpo del lavoratore), erano state travisate le dichiarazioni testimoniali rese dall’ Accertatore Asl C. e del consulente tecnico di parte F., che erano stati esaminati nel corso dell’istruzione dibattimentale e le cui dichiarazioni erano state ritenute decisive per la condanna dell’imputata;
    -violazione di legge e vizio di motivazione laddove nulla era stato motivato in ordine a possibili spiegazioni alternative dell’infortunio; in particolare laddove la Corte aveva tenuto in considerazione le deposizioni dei testi I., F. e C., ma non aveva tenuto conto delle ulteriori emergenze processuali che deponevano nel senso che venivano correttamente effettuati sia manutenzione della macchina che i corsi di formazione ai dipendenti che il monitoraggio Ups volto a prevenire il rischio da interferenza; laddove aveva tenuto in considerazione soltanto alcune delle circostanze riferite dai testi I.,F. e C., senza considerare che sia la persona offesa che il teste I. (dipendente della Nova Coop) avevano riferito che gli interventi manuali sul nastro trasportatore in caso di blocco non erano in nessun modo tollerati; laddove non aveva considerato che l’operazione maldestra effettuata dal G.M. era contraria alle regole imposte dalla Ups, che obbligavano i dipendenti, in caso di blocco dei pacchi sul nastro trasportatore, ad interrompere la macchina con l’apposito pulsante stop.

    Diritto

    l. Il ricorso non è fondato e, pertanto, non può essere accolto.
    2. Infondato è il motivo primo concernente la pretesa nullità dell’avviso di conclusioni delle indagini e degli atti conseguenti.
    In punto di fatto, si rileva che: a) la C.M., dapprima, ha nominato difensore di fiducia l’avv. Fabio S., eleggendo domicilio presso lo studio dello stesso sito in Milano; e, poi, a seguito della rinuncia del mandato da parte di quest’ultimo, ha nominato difensore di fiducia l’attuale difensore, senza tuttavia variare la precedente elezione di domicilio; b) detta variazione è avvenuta soltanto in data 21 giugno 2011 allorquando la C.M. ha depositato presso l’ufficio del PM procedente elezione di domicilio presso il nuovo difensore in Roma; c) il provvedimento contenente l’avviso di conclusione delle indagini è stato redatto in data 17 giugno 2011 ed è stato notificato alla C.M. nel domicilio eletto a quella data (e, dunque, presso lo studio del precedente difensore).
    Orbene, la Corte territoriale, nel rigettare la relativa eccezione, ha fatto corretta applicazione della regula iuris costantemente affermata da questa Corte (cfr., di recente, Sez. 5, sent. n. 47096 del 15/07/2014, lori, Rv. 261259), in base alla quale la notificazione all’imputato è legittimamente eseguita al domicilio precedente quando la comunicazione della modifica di questo è intervenuta in data successiva a quella in cui l’atto è stato inoltrato all’ufficiale giudiziario, poiché, a norma dell’art, 162, comma quarto, cod. proc. pen., la dichiarazione o l’elezione di domicilio hanno efficacia dalla data in cui pervengono all’autorità procedente. Infatti, con l’espressione “notificazione disposta” detto articolo del vigente codice di rito (come d’altronde anche l’art. 171, quarto comma, cod. proc. pen. 1930) indica le notificazioni in corso di esecuzione, che sono da ritenere quelle per le quali abbia già avuto inizio l’”iter” procedimentale, destinato a concludersi con la consegna del documento al destinatario; “iter” che inizia con l’attività e nel momento stesso in cui l’autorità giudiziaria procedente dia concretezza – esteriormente apprezzabile – al proprio intento di darvi corso. A tal fine non si deve neppure attendere che la richiesta di notifica sia pervenuta all’ufficiale giudiziario, essendo sufficiente la possibilità di apprezzare un qualsiasi atto di quella autorità valido a realizzare comunque l’esteriorizzazione della richiesta. Il che segna concretamente l’inizio del procedimento notificatorio che diviene in tal modo non più modificabile.
    3. Infondati sono anche i motivi secondo e quarto, che qui vengono esaminati congiuntamente in quanto entrambi relativi a profili processuali.
    3.1. Secondo l’assunto della ricorrente, il capo di imputazione (nel quale viene contestata la carente manutenzione del macchinario) sarebbe nullo per indeterminatezza in quanto il rapporto contrattuale tra Ups e la Cooperativa è stato in esso prospettato alternativamente come di appalto di servizi o di somministrazione di mano d’opera. Sotto altro profilo sarebbe stato violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza in quanto nella impugnata sentenza è stato ad essa attribuito anche il mancato coordinamento tra imprese ex art. 26 d. lgs. n. 81/2008, ponendo così a suo carico obblighi di prevenzione e protezione (e comunque di supervisione e di controllo), che in realtà incombevano soltanto sull’appaltatore, alle cui dipendenze il G.M. prestava la sua attività lavorativa.
    Orbene, è indubbio che l’appalto di servizi è contratto ben distinto dalla fornitura di lavoro a terzi, che può essere effettuata solo da agenzie di somministrazione (quali soggetti autorizzati): ricorre una forma autentica di appalto ogni qual volta sussistono le caratteristiche del contratto, definite dall’art. 1655 c.c. (in particolare, l’organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore e l’assunzione del rischio di impresa da parte di quest’ultimo); al contrario, nel caso di somministrazione, si realizza un rapporto triangolare tra l’impresa utilizzatrice, il prestatore di lavoro e l’impresa di somministrazione. Parimenti indubbio è che, nel contratto di appalto, i lavoratori sono diretti e controllati dal proprio datore di lavoro (l’appaltatore, per l’appunto), mentre, nel caso di somministrazione, sono diretti e controllati dall’utilizzatore.
    Senonché, è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice la legittimità della contestazione contenuta nel decreto che dispone il giudizio di imputazioni alternative (cfr., tra le tante, Sez. 5, sent. n. 51252 del 11/11/2014, Saccomani ed altro, Rv. 262121; Sez. 1, sent. n 11742 del 17/11/2011, dep. 2012, Buono, Rv. 252275; Sez. 2, sent. n. 26527 del 04/05/2007, Abdelfatth, Rv. 237265; Sez. 5, sent. n. 46204 del 10/11/2004, Gatto, Rv. 230386). Si è infatti affermato che, in presenza di una condotta dell’imputato che sia tale da richiedere un approfondimento dell’attività dibattimentale per la definitiva qualificazione dei fatti contestati, tale metodo non solo è legittimo, ma risponde anche ad un’esigenza della difesa, atteso che l’incolpato, da un lato, è messo in condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà, il dibattito e, dall’altro, non si vede costretto, come sarebbe possibile, a rispondere della sola ipotesi criminosa più grave, rinviandosi poi, all’esito del dibattimento, la risoluzione della questione attraverso la successiva riduzione dell’imputazione originaria, secondo lo schema dell’art. 521 cod. proc. pen. (Sez. 5, sent. n. 6018 del 23/01/1997, Montanelli, Rv. 208084).
    Tanto è avvenuto nel caso di specie, nel quale l’incolpata, tramite l’imputazione in concreto contestatale, è stata messa nelle condizioni di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si è svolto il dibattimento, ad esito del quale entrambi i giudici di merito hanno ritenuto che tra la Ups e la Nova Coop Service (alle cui dipendenze lavorava il M.) fosse intercorso un contratto di appalto di servizi.
    3.2. D’altra parte, non si ravvisa nella specie alcuna violazione del fondamentale principio processuale fissato dall’art. 521 c.p.p.
    Invero, le Sezioni Unite (cfr. sent. n. 36551 del 15/07/2010, Carrelli, Rv.248051), hanno affermato che, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti di difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza non può esaurirsi nel mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, si sia venuto a trovare nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione.
    E, in materia di reati colposi, questa Sezione ha precisato che non sussiste violazione dei principio di correlazione tra l’accusa e la sentenza di condanna se la contestazione concerne globalmente la condotta addebitata come colposa, essendo consentito al giudice di aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e, come tali, non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa (sent. n. 35943 del 07/03/2014, Denaro ed altro, Rv. 260161).
    Orbene, nella fattispecie in esame: a) il fatto per il quale l’imputata è stata condannata è proprio quello addebitato al capo d’imputazione (lesioni colpose gravi con violazione della normativa sulla prevenzione degli infortuni): il fatto che all’imputata sia stata addebitato da entrambi i giudici di merito, oltre alla colpa generica ed al profilo di colpa specifico indicato in imputazione, anche altro profilo di colpa specifico non rappresenta altro che interno logico sviluppo (o, se si vuole, rappresentazione) della prospettazione accusatoria contestata in rubrica; b) non ricorre alcun vulnus difensivo, in quanto l’affermazione di penale responsabilità, anche sotto il profilo dell’omessa alta vigilanza, non ha trovato fondamento nell’accertamento di condotte illecite incompatibili, o anche solo eterogenee od eccentriche con quel che la difesa poteva ragionevolmente attendersi dal materiale processuale; c) l’imputazione è stata precisata (e/o integrata), in sentenza, alla luce delle risultanze acquisite nel corso dell’articolata istruzione dibattimentale, al cui svolgimento ha partecipato la difesa dell’imputata e tale precisazione (e/o integrazione) non ha affatto inciso sugli elementi costitutivi del reato ad essa formalmente contestato: l’imputata stessa, pertanto, è venuta a trovarsi nella condizione di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (al riguardo, cfr., “ex plurimis”, Sez. 4, sent. n. 16900 del 2004, Caffaz ed altri, Rv. 228042).
    Conclusivamente, deve escludersi che, nel caso in esame, possa parlarsi di mutamento del fatto, inteso come una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassumeva l’ipotesi astratta prevista dalla legge, così da pervenire ad un’incertezza sull’oggetto della imputazione tale da determinare un reale pregiudizio dei diritti della difesa.
    4. Parimenti infondati sono gli ulteriori motivi di ricorso, che qui si trattano congiuntamente in quanto tutti relativi all’affermazione di penale responsabilità dell’imputata.
    4.1. La Corte di appello di Milano, contrariamente a quanto affermato dalla difesa della ricorrente, con motivazione esente da vizi logici e giuridici (e, quindi, non censurabile in sede di legittimità), ha osservato:
    -quanto alla carente manutenzione del macchinario, che (pp. 18-24): detto macchinario era nella piena disponibilità di Ups (anche se sullo stesso lavoravano dipendenti della cooperativa appaltatrice, quale era per l’appunto il G.M.); gravava dunque sulla società committente l’obbligo di provvedere alla manutenzione del macchinario e di mettere a disposizione dei lavoratori un macchinario conforme ai criteri prevenzionistici degli infortuni sul lavoro; dall’audizione dei testi I. e DL. era emerso che il compito di intervenire sul nastro, in caso di incagliamento dei pacchi, spettava ai lavoratori della cooperativa (che, all’uopo, se necessario, usavano anche sgabello e scaletta); dall’audizione dell’ispettrice del lavoro C. era risultato che la barra di protezione (sotto la quale il G.M. aveva infilato la mano e le dita per rimuovere un pacco che si era impigliato sul nastro) presentava una “fessura”, che consentiva il contatto tra gli arti del lavoratore ed il macchinario in movimento nel punto di curva e di raccordo del nastro con i rulli; indubbia era stata dunque la difettosa manutenzione del macchinario e, conseguentemente, la responsabilità dell’imputata che, quale legale rappresentante Ups, era garante della sicurezza dei lavoratori; la C.M., proprio in considerazione della sua posizione di garanzia, avrebbe dovuto accertarsi della sicurezza del macchinario e, una volta rilevata la difettosità dello stesso (a motivo della riferita “fessura”, constatabile anche sulla base di un mero esame visivo), avrebbe dovuto far sì che lo stesso fosse messo in sicurezza; l’ispettrice C. aveva peraltro aggiunto che il difetto riscontrato (in occasione dell’intervento, avvenuto nel mese di ottobre 2009 e, dunque, alcuni mesi dopo l’infortunio) era risalente; non erano peraltro risultate altre possibili modalità di verificazione dell’infortunio; in definitiva, secondo la Corte territoriale, è indubbio che l’infortunio (occorso al G.M.) era stato possibile perché non era stata realizzata una completa segregazione degli organi del macchinario in movimento, una segregazione cioè che impedisse il contatto con parti del corpo del lavoratore; detta barra poteva anche costituire una componente meccanica funzionale del macchinario, ma comunque aveva una funzione di protezione del lavoratore (diversamente opinando, vi sarebbe stata una carenza strutturale del macchinario, sempre in violazione delle norme antinfortunistiche); tale profilo di colpa era di per sé sufficiente ad affermare la penale responsabilità dell’imputata in relazione alla imputazione alla stessa ascritta (p. 29);
    -quanto alla condotta tenuta dal lavoratore infortunato, che (pp. 24-26): nell’attività di disincagliamento dei pacchi sul nastro era obbligo dei lavoratori, secondo le precise istruzioni tecniche dagli stessi ricevute, di previamente bloccare lo scorrimento del nastro mediante i relativi pulsanti all’uopo predisposti; il G.M. aveva contravvenuto a detta precisa istruzione, ma non di meno la sua condotta non poteva essere considerata abnorme, in quanto atteneva pur sempre alle concrete mansioni alle quali lo stesso era adibito e, d’altra parte, anche in passato si erano verificate condotte analoghe; di talché indubbio era il nesso di causalità tra la concorrente colpa del datore di lavoro e l’evento infortunistico stesso; invero, le condotte colpevoli del lavoratore, per giurisprudenza consolidata, non esimono da responsabilità il datore di lavoro nel caso in cui, nella specie ritenuto sussistente, l’infortunio non si sarebbe verificato qualora il macchinario fosse stato dotato di efficienti organi diretti a realizzare la segregazione delle zone pericolose del macchinario stesso;
    -quanto all’omesso adempimento, da parte della C.M., degli obblighi di cooperazione e di coordinamento che su di lei gravavano, quale legale rappresentante della ditta committente (ai sensi dell’art. 26 comma 3 TUSSL), che: i lavori di smaltimento della corrispondenza affidati in appalto dalla Ups alla cooperativa si svolgevano all’interno dei locali di proprietà della Ups e con macchinari anch’essi di proprietà della Ups; su detti macchinari operavano tecnici della Ups ed imprese dalla stessa incaricate; in particolare l’attività di disincagliamento dei pacchi sul nastro trasportatore rientrava nei compiti affidati ai lavoratori della cooperativa addetti allo smaltimento (che all’incombente procedevano, non del tutto occasionalmente, senza porre in essere tutti gli accorgimenti previsti dalle istruzioni ricevute), mentre la Ups interveniva per le attività che concernevano guasti, avarie o difetti di funzionamento; alla luce di tali circostanze era indubbio un preciso obbligo di cooperazione e di coordinamento tra la società committente (Ups) e la cooperativa appaltatrice proprio perché i lavori venivano eseguiti da dipendenti della cooperativa su macchinari, dei quali aveva la effettiva e sostanziale disponibilità (anche sotto il profilo della manutenzione e del funzionamento) la società committente; conseguentemente era onere, anche di quest’ultima, verificare che tutte le misure prevenzionistiche fossero in concreto rispettate (anche quelle relative all’intervento sul nastro per il disincaglio di pacchi); il disincaglio dei pacchi, il blocco del nastro ed il successivo riavvio dello stesso costituivano attività strettamente connesse ed interdipendenti tra loro, che richiedevano uno stretto coordinamento e cooperazione; in tal senso era onere della Ups non soltanto la predisposizione e redazione dei necessari documenti ed l’espletamento delle attività informative e formative dei lavoratori, ma anche la realizzazione di tutte quelle attività dirette ad accertare che l’effettiva applicazione di quanto teoricamente predisposto e quindi che le istruzioni impartite fossero rispettate dai lavoratori (come purtroppo talvolta non era avvenuto e come la società committente avrebbe potuto agevolmente constatare mediante i molteplici suoi dipendenti, tra cui i manutentori, che erano costantemente presenti nello stabilimento e, in particolare, nel magazzino, dove si svolgevano i lavori di smistamento); in altri termini la Ups avrebbe dovuto svolgere una alta vigilanza, che nel caso di specie era invece purtroppo mancata; detto obbligo di alta vigilanza non era venuto meno per il solo fatto che nel contratto di appalto era stato attribuito alla cooperativa la direzione delle lavorazioni ed il controllo e la vigilanza su di esse, proprio perché si trattava di lavori che comunque attenevano direttamente all’uso del macchinario, che era non soltanto di proprietà ma anche nella disponibilità manutentiva della committente; era questo comunque un profilo di colpa che si aggiungeva a quello concernente la cattiva manutenzione del macchinario in esame.
    4.2. La ricorrente deduce vizio di motivazione, ma detto vizio è deducibile in sede di legittimità esclusivamente quando la motivazione sia manifestamente illogica o contraddittoria, nel senso che non consente l’agevole riscontro delle scansioni e degli sviluppi critici che connotano la decisone in relazione a ciò che è stato oggetto di prova ovvero nel senso che impedisce, per la sua intrinseca oscurità od incongruenza, il controllo sull’affidabilità dell’esito decisorio, sempre avendo riguardo alle acquisizioni processuali ed alle prospettazioni formulate dalle parti. Deduce ancora il travisamento della prova (peraltro non deducibile nel caso di cosiddetta “doppia conforme”: cfr. tra le tante, Sez. 4, n. 19710/2009, Rv. 243636; Sez. 2, n. 5223/2007, Rv. 236130), che ricorre qualora il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste (ad esempio, un documento o un testimone che in realtà non esiste) o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale (ad es., alla disposta perizia è risultato che lo stupefacente non fosse tale ovvero che la firma apocrifa fosse dell’Imputato).
    Nulla di tutto questo nel caso in esame, nel quale entrambi i giudici di merito hanno chiarito le ragioni, poste a fondamento delle rispettive pronunce, sviluppando un percorso argomentativo che – in quanto non presenta aporie di ordine logico ed è coerente con consolidati principi di diritto affermati da questa Corte (peraltro puntualmente richiamati nella sentenza impugnata), ed in particolare con il principio per cui il datore di lavoro è responsabile delle lesioni occorse all’operaio in conseguenza dell’uso del macchinario, che, pur non presentando alcun difetto di costruzione o di montaggio, per come in concreto utilizzato, ha comunque esposto i lavoratori a rischi del tipo di quello in concreto realizzatosi (Sez. 4, sent. n. 22819 del 23/04/2015, PG in proc. Baiguini ed altri, Rv. 263498) – risulta immune da censure rilevabili in questa sede di legittimità. Invero – giova ribadirlo – è preclusa alla Corte di legittimità la possibilità di «rivalutare» il modo con cui i singoli mezzi di prova assunti sono stati in concreto apprezzati dal giudice di merito, e, quindi, pervenire ad una «nuova lettura» degli elementi di prova.
    4.3. In particolare, la Corte territoriale, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, non è incorsa in contraddizione laddove ha confermato la sentenza di primo grado, confermando il giudizio di penale responsabilità dell’odierna imputata; mentre ha riformato la suddetta sentenza, assolvendo la società dall’illecito amministrativo di cui all’art. 25 septies comma 3 d. lgs. n. 231/2001.
    Come è noto, l’art. 5 del suddetto d. lgs. individua i criteri di imputazione oggettiva dell’ente nel fatto che i reati presupposti siano commessi nell’interesse o vantaggio, anche non esclusivo, dell’ente e da persone che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione o gestione (anche di fatto) oppure da dipendenti sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti prima indicati. Detta disposizione di legge pone il problema della compatibilità tra fattispecie di reato caratterizzate dalla non volontarietà dell’evento (i delitti colposi di evento) e il finalismo della condotta da cui scaturisce la responsabilità dell’ente, nel cui «interesse o vantaggio» quei reati devono essere stati commessi. Ma è indubbio che diversi sono i presupposti della responsabilità amministrativa da reato dell’ente e della responsabilità penale della persona fisica, legale rappresentante dell’ente.
    E la Corte territoriale – nel rilevare, quanto all’ente, che «non è ravvisabile sostanzialmente una carente politica aziendale, intesa come doverosa azione di vertice della società diretta alla massima tutela della sicurezza del lavoro e come adozione di tutto quanto necessario, a livello organizzativo e gestionale, al fine della prevenzione degli infortuni e della garanzia di sicure condizioni di lavoro» – ha correttamente aggiunto (p. 31) che «i profili di colpa ravvisati a carico dell’imputata attengono …non tanto a carenze organizzative e gestionali viste come riferibili all’interesse dell’azienda, ma come sostanziale inerzia personale dei soggetti che avrebbero dovuto provvedere ai relativi incombenti». Precisamente, la Corte di appello di Milano, ha rilevato (p.33):
    – quanto alla carente manutenzione del macchinario contestata alla C.M., che «risultava predisposta, programmata ed attuata, … una manutenzione periodica e costante del macchinario; se quindi essa non venne ben eseguita, non è emerso che tale circostanza fosse dovuta ad un risparmio dei costi di manutenzione sotto il profilo di una culpa in eligendo delle ditte di manutenzione o di condizioni economiche e contrattuale particolarmente vantaggiose da esse praticate e tali da poter avere diretti effetti sulla correttezza delle attività manutentive»;
    -e quanto all’ulteriore profilo di colpa (la ritenuta omessa alta vigilanza sulla esecuzione delle lavorazioni e sul rispetto delle cautele prevenzionistiche), che: «neppure è ravvisabile un risparmio di costi o di spesa da parte di Ups, perché presso la sede di lavoro … erano presenti molteplici dipendenti di Ups … con funzioni tecniche ed anche di controllo e di supervisione delle attività aziendali».
    In definitiva, la società è stata assolta dall’addebito, non essendo alla stessa derivato nessun «interesse» o «vantaggio» dall’illecito contestato alla C.M., senza che ciò infici in alcun modo la sussistenza di detto illecito, che rimane integro nei suoi elementi costitutivi.
    5. Per le ragioni che precedono il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.

    P.Q.M.

    Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
    Così deciso il 05/07/2016.

  • Dispositivi di protezione individuale: il datore di lavoro ha l’onere di mantenerli idonei provvedendo anche al lavaggio degli indumenti da lavoro (tute e abbigliamento protettivo)

    Cassazione Civile, Sez. Lav., 27 giugno 2019, n. 17354 – definizione di DPI- Lavaggio e manutenzione degli indumenti dell’operatore ecologico.

    Presidente: TRIA LUCIA Relatore: PONTERIO CARLA Data pubblicazione: 27/06/2019

    Rilevato che:
    1. con sentenza n. 301 depositata il 3.1.18, la Corte d’appello di Cagliari, in accoglimento dell’Impugnazione proposta da De Vizia Transfer s.p.a e in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di C.A., operatore ecologico autista, di condanna di parte datoriale al risarcimento dei danni da inadempimento all’obbligo di lavaggio e manutenzione dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.);
    2. la Corte territoriale, richiamata la definizione di D.P.I. dettata dall’art.40, comma 1, D.Lgs. n. 626 del 1994, (“qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rìschi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la saluto durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”), ha premesso come incombesse sul datore di lavoro, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del decreto legislativo citato e nell’ambito del documento di valutazione dei rischi (D.V.R.), valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ed individuare “le misure di prevenzione e di protezione e i dispositivi di protezione individuale…”; ha ritenuto adeguata la valutazione operata dalla società nel senso di escludere che gli indumenti costituissero dispositivi antinfortunistici, sul rilievo che gli stessi, (maglie, pantaloni e giubbotti) forniti dalla società ai dipendenti, non avessero specifiche caratteristiche tecniche protettive;
    3. premesso, quale fatto notorio, che la raccolta dei rifiuti esponga al contatto con germi, in particolare attraverso le mani (per contatto con la bocca o per la presenza di ferite) oppure per inalazione, la Corte d’appello ha escluso che gli indumenti in questione potessero svolgere una funzione protettiva ed ha ricondotto la fattispecie esaminata all’ipotesi prevista dal comma 2, lett. a), del citato art. 40 (“non sono dispositivi di protezione individuale gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore”);
    4. avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, cui ha resistito con controricorso la società;
    5. entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.l. c.p.c.;

    Considerato che:
    6. col primo motivo di ricorso il lavoratore ha censurato la sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione del D.L.gs. n. 626 del 1994 e dell’art. 216, T.U. n. 1265 del 1934, per aver escluso che la De Vizia Transfer s.p.a. fosse classificabile come impresa insalubre di prima classe;
    7. col secondo motivo il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 c.c., 40, D.Lgs. n. 626 del 1994; 1, comma 2, D.Lgs. n. 475 del 1992; 379 del D.P.R. n. 547 del 1955 e 43, comma 4, D.Lgs. n. 626 del 1994, per avere la sentenza impugnata affermato che gli indumenti forniti ai lavoratori per lo svolgimento della prestazione non avessero alcuna funzione protettiva e quindi non fossero classificabili come D.P.I.;
    8. col terzo motivo di ricorso il lavoratore ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché omesso esame di un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per avere la Corte d’appello erroneamente escluso il rischio alla salute, certificato dalle relazioni dell’AusI, cui era esposto il lavoratore per il contatto con i rifiuti solidi urbani e per il lavaggio nella propria abitazione degli indumenti usati durante l’attività lavorativa; ha richiamato il verbale ispettivo del 4.8.2005 che aveva evidenziato l’esistenza, nel settore della raccolta e dello stoccaggio dei rifiuti solidi urbani, di un rischio di esposizione degli addetti ad agenti microbiologici, con particolare riferimento al virus dell’epatite B (HBV), e con pericolo di contatto, specie per alcune mansioni come quelle dei portasacchi, riguardante varie partì del corpo tra cui mani, braccia, gambe;
    9. col quarto motivo il ricorrente ha dedotto erronea valutazione degli artt. 4, comma 2, e 42 del D.Lgs. n. 626 del 1994, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la sentenza impugnata considerato attendibile il piano di valutazione dei rischi eseguito dal datore di lavoro;
    10. col quinto motivo di ricorso il lavoratore ha censurato la decisione per violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 c.c., 4, D.Lgs. n. 626 del 1994; dell’art. 67, comma 2, lett. a) c.c.n.l. 30.4.2003, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello escluso che gli indumenti da lavoro forniti ai dipendenti costituissero D.P.I. in quanto non menzionati nel piano di valutazione rischi aziendale;
    11. col sesto motivo di ricorso il lavoratore ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per omesso esame di un punto decisivo della controversia ed, esattamente, per avere la Corte d’appello erroneamente disatteso che tra gli indumenti forniti dall’azienda al lavoratore fossero ricomprese le scarpe, i guanti e la pettina alta visibilità che nel D.V.R. aziendale erano classificati D.P.I.;
    12. il secondo, il terzo e il quinto motivo di ricorso, che si trattano in via prioritaria ed unitariamente per ragioni di ordine logico, sono fondati nei limiti di seguito esposti;
    13. non è di ostacolo all’accoglimento del terzo motivo l’impropria invocazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., posto che, secondo il costante indirizzo di questa Corte, ove si possa identificare il contenuto delle censure attraverso le ragioni prospettate dal ricorrente, il profilo sostanziale dell’atto deve prevalere su quello formale, sicché l’omessa o l’erronea indicazione degli articoli di legge viene a perdere ogni rilevanza (Cass. n. 4923 del 1995; n. 302 del 1996; n. 1430 del 1999; n. 15713 del 2002) e, nella specie, dalle argomentazioni poste a base delle censure risulta evidente la denuncia di violazione dell’art. 2087 c.c. , con riguardo all’affermata esclusione del rischio alla salute per i lavoratori di cui si tratta, in contrasto con quanto affermato – pacificamente – nelle relazioni dell’Ausl in sede di ispezione;
    14. il profilo di censura riferito all’art. 360, n. 5, c.p.c. (formulato nel medesimo terzo motivo) è da considerare inammissibile perché il vizio prospettato attiene alla qualificazione e valutazione giuridica di fatti e quindi concerne parti della motivazione in diritto e non l’omesso esame di fatti veri e propri, principali o secondari, come richiesto dal vigente art. 360, n. 5, c.p.c.;
    15. ciò posto, deve essere, in primo luogo, ricordato che, ai sensi dell’art. 40, D.Lgs. n. 626 del 1994, recante attuazione delle 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ”1. Si intende per dispositivo di protezione individuale qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. 2. Non sono dispositivi di protezione individuale: a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;…”;
    16. tale previsione si pone in continuità con quelle di cui al D.P.R. n. 547 del 1955; ai sensi dell’art. 377, relativo a “Mezzi personali di protezione”, “il datore di lavoro, fermo restando quanto specificatamente previsto in altri articoli del presente decreto, deve mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate, qualora manchino o siano insufficienti i mezzi tecnici di protezione. – I detti mezzi personali di protezione devono possedere i necessari requisiti di resistenza e di idoneità nonché essere mantenuti in buono stato di conservazione”; secondo l’art. 379 relativo agli “Indumenti di protezione”, ” Il datore di lavoro deve, quando si è in presenza di lavorazioni, o di operazioni o di condizioni ambientali che presentano pericoli particolari non previsti dalle disposizioni del Capo 3A del presente Titolo (art. 366 ss.), mettere a disposizione dei lavoratori idonei indumenti di protezione”). L’art. 40 cit. è stato poi sostituito dall’art. 74, D.Lgs. n. 81 del 2008, che ne ricalca interamente il testo;
    17. il D.Lgs. n. 626 del 1994, all’art. 4, comma 5, prevede che “il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori e, in particolare..lett. d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione”;
    18. l’interpretazione data dalla Corte di merito al citato art. 40, volta a far coincidere i D.P.I. con le attrezzature formalmente qualificate come tali in ragione della conformità a specifiche caratteristiche tecniche di realizzazione e commercializzazione, non tiene adeguatamente conto del tenore letterale delle disposizioni richiamate e, soprattutto, della finalità delle stesse, di tutela della salute quale diritto fondamentale (art. 32 Cost.);
    19. l’espressione adoperata dall’art. 40 cit., che fa riferimento a “qualsiasi attrezzatura” nonché ad “ogni complemento o accessorio” destinati al fine di proteggere il lavoratore “contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro”, deve essere intesa nella più ampia latitudine proprio in ragione della finalizzazione a tutela del bene primario della salute e dell’ampiezza della protezione garantita dall’ordinamento attraverso non solo disposizioni che pongono specifici obblighi di prevenzione e protezione a carico del datore di lavoro, ma anche attraverso la norma di chiusura di cui all’art. 2087 c.c.;
    20. lo stesso D.Lgs. 81 del 2008 (seppure non applicabile ratione temporis) contiene nell’allegato VIII un “Elenco” espressamente definito “indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale”, che costituisce la conferma del contenuto necessariamente “aperto” della categoria dei mezzi di protezione e quindi della correttezza della s salvaguardare l’ampiezza dell’obbligo di tutela esame;
    21. da tali premesse discende come la previsione dell’art. 43, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 626 del 1994, secondo cui “3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI (dispositivi di protezione individuale) conformi ai requisiti previsti dall’art. 42 e dal decreto di cui all’art. 45, comma 2″; 4. Il datore di lavoro: – a) mantiene in efficienza i DPI (dispositivi di protezione individuale) e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie ( )”, non possa essere letta in senso limitativo del contenuto e del novero dei D.P.I., come ha fatto la Corte d’appello, bensì quale previsione di un ulteriore obbligo di carattere generale, posto a carico del datore di lavoro, di adeguatezza dei D.P.I. e di manutenzione dei medesimi;
    22. parimenti non rilevante è la circostanza della previsione o meno degli specifici D.P.I. nell’ambito del documento di valutazione dei rischi, atteso che l’obbligo posto dall’art. 4, comma 5 del D.L.gs. n. 626 del 1994 di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, costituisce un precetto al quale il datore di lavoro è tenuto a conformarsi a prescindere dal fatto che il loro utilizzo sia specificamente contemplato nel documento di valutazione dei rischi, confezionato dal medesimo datore di lavoro (in tal senso, con riferimento alla omologa previsione di cui all’att. 18, lett. d), D.Lgs. n. 81 del 2008, cfr. Cass. pen., n. 13096 del 2017);
    23. la categoria dei D.P.I. deve essere quindi definita in ragione della concreta finalizzazione delle attrezzature, degli indumenti e dei complementi o accessori alla protezione del lavoratore dai rìschi per la salute e la sicurezza esistenti nelle lavorazioni svolte, a prescindere dalla espressa qualificazione in tal senso da parte del documento di valutazione dei rischi e dagli obblighi di fornitura e manutenzione C.A.mplati nel contratto collettivo;
    24. da questo punto di vista appare coerente la distinzione che l’art. 40 cit. pone tra ciò che integra un D.P.I. e ciò che non è tale; in particolare, la lett. a) del comma 2 esclude che costituiscano D.P.I. “gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore”, vale a dire gli indumenti che in nessun modo sono correlati alla finalità di protezione da un rischio per la salute, e che assolvono unicamente alla funzione di uniforme aziendale o di preservare gli abiti civili;
    25. in tal senso si è espressa la circolare del Ministero del Lavoro n. 34 del 1999 (che non costituisce fonte del diritto, ma presupposto chiarificatore della posizione espressa dall’Amministrazione su un determinato oggetto, cfr. Cass. n. 7889 del 2011; n. 23042 del 2012; n. 1577 del 2014; n. 280 del 2016) che ha elencato le diverse funzioni a cui possono assolvere gli indumenti di lavoro, in particolare: a) elemento distintivo di appartenenza aziendale, ad esempio uniformi o divise; b) mera preservazione degli abiti civili dalla ordinaria usura connessa all’espletamento dell’attività lavorativa; c) protezione da rischi per la salute e la sicurezza; la circolare ha specificato che “in quest’ultimo caso gli indumenti rientrano nei dispositivi di sicurezza che assolvono alla funzione di protezione dai rischi, ai sensi dell’art. 40 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626. Rientrano, ad esempio, tra i D.P.I. … gli indumenti per evitare il contatto con sostanze nocive, tossiche, corrosive o con agenti biologici ecc.”;
    26. questa Corte ha più volte affermato, anche sotto il vigore del D.Lgs. n. 626 del 1994, come “in tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, ed in particolare di fornitura ai lavoratori di indumenti, alla stregua della finalità della disciplina normativa apprestata dal legislatore, per “indumenti di lavoro specifici” si debbono intendere le divise o gli abiti aventi la funzione di tutelare l’integrità fisica del lavoratore nonché quegli altri indumenti, essenziali in relazione a specifiche e peculiari funzioni, volti ad eliminare o quanto meno a ridurre i rischi ad esse connessi (come la tuta ignifuga del vigile del fuoco), oppure a migliorare le condizioni igieniche in cui viene a trovarsi il lavoratore nello svolgimento delle sue incombenze, onde scongiurare il rischio potenziale di contrarre malattie, come appunto deve reputarsi per la divisa dell’operatore ecologico (cfr. Cass. n. 11071 del 2008; nello stesso senso Cass. n. 23314 del 2010);
    27. con particolare riferimento agli operatori ecologici, addetti alla raccolta dei rifiuti, questa Corte ha sempre affermato l’obbligo datoriale di manutenzione e lavaggio degli indumenti da lavoro sul presupposto, fattuale e logico, della qualificazione degli indumenti medesimi come dispositivi di protezione individuale;
    28. si è in particolare precisato come “l’idoneità degli indumenti di protezione che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori – a norma del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 379 fino alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 626 del 1994 e ai sensi dell’art. 40, art. 43, commi 3 e 4, di tale decreto, per il periodo successivo – deve sussistere non solo nel momento della consegna degli indumenti stessi, ma anche durante l’intero periodo di esecuzione della prestazione lavorativa. Le norme suindicate, infatti, finalizzate alla tutela della salute quale oggetto di autonomo diritto primario assoluto (art. 32 cost.), solo nel suddetto modo conseguono il loro specifico scopo che, nella concreta fattispecie, è quello di prevenire l’insorgenza e il diffondersi d’infezioni. Ne consegue che, essendo il lavaggio indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza, esso non può non essere a carico del datore di lavoro, quale destinatario dell’obbligo previsto dalle citate disposizioni”, (cfr. Cass., n. 11139 del 1998; n. 22929 del 2005; n. 14712 del 2006; n. 22049 del 2006; n. 18573 del 2007; n. 11729 del 2009; n. 16495 del 2014; n. 8585 del 2015);
    29. nella sentenza n. 18674 del 2015, questa Corte, nel confermare la pronuncia di appello che aveva qualificato come D.P.I. gli indumenti usati da una lavoratrice addetta alla pulizia delle carrozze dei treni, attività comportante la raccolta di rifiuti, lo svuotamento di cestini e portacenere e l’inevitabile contatto con sostanze nocive o patogene, come la polvere, la sporcizia, residui organici, ha affermato che “per i lavori di pulizia di ambienti, treni, ecc. la semplice tuta di cotone può considerarsi un (seppur minimo) mezzo o dispositivo di protezione individuale, e non solo strumento identificativo dell’azienda per cui si lavora, e come tale essa deve essere fornita dal datore di lavoro e tenuta in stato idoneo”; la medesima pronuncia ha ritenuto come l’inclusione degli indumenti tra i D.P.I. in ragione della funzione protettiva svolta dovesse prescindere dalla loro qualificazione o meno in tal senso da parte delle fonti contrattuali collettive e, deve aggiungersi, anche da parte del documento di valutazione dei rischi;
    30. sulla base del quadro normativo in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, di rilievo costituzionale nonché attuativo delle direttive europee (a partire dalla direttiva quadro 89/391/CE) e delle convenzioni internazionali, incentrato sull’obbligo di prevenzione quale insieme di “disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell’attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno” (art. 2, lett. g), D.Lgs. n. 626 del 1994), la giurisprudenza di legittimità ha collegato l’obbligo di fornitura e manutenzione dei D.P.I. alla idoneità, seppur minima, dei medesimi di ridurre i rischi legati allo svolgimento dell’attività lavorativa, costituendo specifico obbligo datoriale quello di porre in essere tutte le misure necessarie per garantire la salute e sicurezza dei lavoratori e quindi per prevenire, con specifico riferimento agli operatori ecologici, l’insorgere e la diffusione di infezioni in danno dei medesimi e dei loro familiari, a cui il rischio si estenderebbe in caso di lavaggio degli indumenti da lavoro in ambito domestico;
    31. nessun rilievo può attribuirsi alle pronunce di legittimità richiamate nella sentenza impugnata e nel controricorso (Cass. nn. 2625, 5176, 13745 del 2014), in quanto relative a lavoratori non addetti alla raccolta dei rifiuti, bensì a mansioni di giardiniere; neppure paiono significativi i precedenti di questa Corte (sentenze Sez. 6, nn. 13931 – 13936, 13707, 14033 -14035, tutte pronunciate all’udienza del 15.4.2014) in cui è precisato come fosse estraneo al giudizio trattato il thema deddendum “della tutela della salute, della conformità degli indumenti fomiti alla normativa vigente e, quindi, della violazione dell’art. 2087 c.c., dell’art. 35, punti 1 e 3 (b e c), art. 4 (c) e D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 40…”; peraltro, nelle fattispecie decise con le sentenze del 2014 appena richiamate non risulta che l’azienda avesse accettato di farsi carico del lavaggio settimanale degli indumenti da lavoro, come invece avvenuto da parte della società attuale controricorrente, a seguito delle prescrizioni contenute nel verbale ispettivo dell’Asl;
    32. la sentenza impugnata ha dato atto dell’esito del sopralluogo effettuato dall’Asl il 4.8.2005 che aveva individuato l’esistenza, nel settore della raccolta dei rifiuti svolta dalla società, di un rischio infettivo, più esattamente di un rischio da contatto con sostanze tossiche, nocive ed agenti biologici;
    33. la Corte di merito, nonostante l’accertamento sulla esistenza di rischi, specie di natura infettiva, per la salute dei lavoratori impegnati nell’attività di raccolta dei rifiuti, rischi legati al possibile contatto con sostanze nocive, tossiche o corrosive, ha escluso la qualificazione degli indumenti fomiti dalla società come D.P.I. sul rilievo che gli stessi non possedessero una specifica funzionalità protettiva desumibile da caratteristiche tecniche dettate per la loro realizzazione e commercializzazione, e ciò nonostante non risultassero adottati altri strumenti in grado di fronteggiare il rischio pacificamente accertato, cosicché le tute rappresentavano per gli operatori ecologici l’unico schermo di protezione in concreto utilizzabile contro il possibile contatto con sostanze nocive per la salute;
    34. in tal modo la sentenza impugnata è incorsa nel denunciato vizio di violazione di legge avendo interpretato l’art. 40, comma 1, D.lgs. n. 626 del 1994, e la nozione legale di D.P.I. come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate; laddove la disposizione suddetta, per l’ampio tenore letterale della previsione e la precipua finalità di tutela di beni fondamentali del lavoratore, deve essere letta, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, nel senso di includere nella categoria dei D.P.I. qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, ai fini deiradempimento datoriale all’obbligo, posto dall’art. 4, comma 5, D.lgs. n. 626 del 1994;
    35. l’accoglimento del secondo, terzo e quinto motivo di ricorso, porta a ritenere assorbiti il primo e il sesto motivo;
    36. risulta, invece, inammissibile il quarto motivo di ricorso in quanto contenente censure di incompletezza ed inattendibilità del D.V.R. che non è stato, tuttavia, prodotto né trascritto nelle parti rilevanti;
    37. la sentenza impugnata deve essere pertanto cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, che provvederà ad un riesame della fattispecie attenendosi a tutti i principi sopra enunciati e quindi anche al seguente:
    “la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l’art. 2087 cod. civ., norma di chiusura del sistema di prevenzione degli infortuni e malattie professionali, suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro. Nella medesima ottica il datore di lavoro è tenuto a fornire i suddetti indumenti ai dipendenti e a garantirne l’idoneità a prevenire l’insorgenza e il diffondersi di infezioni provvedendo al relativo lavaggio, che è indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza e che, pertanto, rientra tra le misure necessarie “per la sicurezza e la salute dei lavoratori” che il datore di lavoro è tenuto ad adottare ai sensi dell’art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 626 del 1994 e degli arti. 15 e ss. del d.lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. (Fattispecie riguardante gli addetti alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani)”.

    P.Q.M.

    La Corte accoglie il secondo, terzo e quinto motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, dichiara inammissibile il quarto motivo, assorbiti il primo e il sesto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.