Cassazione Penale, Sez. 4, 09 agosto 2018, n. 38363 –
Conferma della sentenza della corte d’appello di Trento con la quale è stata riformata la sentenza del tribunale di Trento -Gup- del 18.3.2015
Vedi articolo: https://soluzione231.com/2019/08/16/quando-vi-e-responsabilita-per-condotta-volutamente-a-vantaggio-dellente/
“Devono dunque affermarsi i seguenti principi di diritto.
In tema di responsabilità da reato degli enti, i criteri di imputazione oggettiva del reato all’ente, di cui all’art. 5, d.lgs. n. 231/2001, sono fra loro giuridicamente diversi. L’interesse è criterio soggettivo, da valutare ex ante, consistente nella proiezione finalistica che caratterizza l’agire del reo, il quale spera nel raggiungimento di un qualche profitto per l’ente come conseguenza della commissione del reato, indipendentemente dall’effettivo ottenimento di tale profitto. Il vantaggio, invece, è criterio oggettivo, accertabile ex post e consistente nell’oggettivo e concreto vantaggio derivato all’ente dall’agire del reo come conseguenza del reato.
In tema di responsabilità da reato degli enti, in relazione ai reati colposi contro la vita e l’incolumità personale commessi in violazione della normativa antinfortunistica sui luoghi di lavoro, di cui all’art. 25-septies, d.lgs. n. 231/2001, i criteri dell’interesse e del vantaggio devono essere indagati in riferimento alla sola condotta del soggetto agente, e non anche all’evento del reato.
In tema di responsabilità da reato degli enti, in relazione ai reati colposi contro la vita e l’incolumità personale commessi in violazione della normativa antinfortunistica sui luoghi di lavoro, di cui all’art. 25-septies, d.lgs. n. 231/2001, i criteri dell’interesse e del vantaggio di cui all’art. 5 del medesimo decreto devono essere intesi nel senso che il primo sussiste in ogni caso in cui la persona fisica penalmente responsabile abbia violato la normativa antinfortunistica con il consapevole intento di ottenere un risparmio di spesa per l’ente, indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento; mentre il secondo sussiste in ogni caso in cui la persona fisica abbia sistematicamente violato la normativa antinfortunistica, ricavandone, oggettivamente, un qualche vantaggio per l’ente, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio. L’entità del vantaggio, che non può certo essere irrisoria, è rimessa alla valutazione del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove congruamente ed adeguatamente apprezzata.
Tutto ciò premesso e considerato, è evidente come, nel caso di specie, il Consorzio Melinda abbia ritratto un oggettivo vantaggio dalla sistematica e reiterata violazione delle norme antinfortunistiche, come emerge dalle contestazioni mosse ad O.M. e, soprattutto, a G.F., direttore di stabilimento e dunque soggetto di vertice a norma dell’art. 5, lett. a), d.lgs. n. 231/2001, e come è stato acclarato dal materiale probatorio in atti. Emerge infatti chiaramente che le previsioni del Consorzio Melinda in tema di sicurezza del lavoro fossero estremamente lacunose, mancanza tanto più grave ove si consideri che attenevano ad ambienti di lavoro dove si creavano condizioni incompatibili con la vita.
Il materiale probatorio, infatti, aveva permesso di ricostruire le complessive condizioni di sicurezza presenti nello stabilimento di Cles, rilevando come non vi fosse alcuna possibilità per il frigorista di controllare a distanza né le condizioni delle celle, né l’afflusso di azoto; come non fosse imposta alcuna procedura di sicurezza al riguardo, prevista soltanto per l’apertura delle celle alla fine del ciclo di lavorazione; come non fosse installato alcun sistema di controllo e di allarme per segnalare la presenza accidentale di atmosfere pericolose in tutto il volume delle celle; come non fosse stata indicata alcuna procedura per l’accesso alle celle di lavoratori estranei al ciclo produttivo; come fossero pessime le condizioni delle valvole che regolavano l’adduzione dell’azoto nelle celle da 32 a 35, i cui numeri di riferimento, scritti a pennarello, erano difficilmente leggibili in quanto sbiaditi; come il comando delle valvole medesime fosse esclusivamente manuale; come, infine, non vi fosse alcuna considerazione di tale situazione critica nei vari documenti di valutazione dei rischi.
Tutte queste carenze e la generale insensibilità verso la tematica della sicurezza dimostrata dai responsabili individuali, rendono evidente, come correttamente affermato dalla Corte d’Appello, l’atteggiamento di noncuranza dei vertici societari. Tale noncuranza era evidentemente funzionale a privilegiare esigenze di profitto, e la condotta posta in essere dai coimputati persone fisiche ha permesso effettivamente il concretizzarsi per l’ente di un vantaggio economico indiretto, derivante dal risparmio conseguente alla posposizione delle esigenze della sicurezza del lavoro a quelle della produzione. Risparmio, peraltro, stimato in almeno 20.000,00 euro.
Al contrario, del tutto illogico sarebbe ritenere che il solo risparmio di spesa sicuro ricavato dall’ente sia quello della mancata elaborazione del DUVRI, in quanto, come affermato dai giudici di secondo grado, è del tutto evidente che sui garanti della sicurezza dei lavoratori non gravi solamente l’obbligo di valutare i rischi, ma anche quello, di sicuro non arginabile semplicemente omettendo di redigere un documento, di fronteggiare detti rischi, adottando le misure più idonee. Non è infatti seriamente sostenibile che basti non redigere il documento di valutazione del rischio (interferenziale o meno) per evitare che la società risponda a norma del d.lgs. n. 231/2001 adducendo che non vi sarebbe alcun concreto vantaggio economico per l’ente solamente perché manca la base di valutazione dei costi da sostenere per la sicurezza sul lavoro.
Deve dunque concludersi per la realizzazione di un effettivo vantaggio, rappresentato da un non trascurabile risparmio di spesa in termini di sicurezza sul lavoro, realizzato dal Consorzio Melinda grazie alla sistematica e comprovata violazione della normativa antinfortunistica da parte dei suoi organi di vertice, in particolare dell’O.M., del G.F. e dello Z..”