Con la sentenza del 13 febbraio 2008, n. 1774, il Tribunale di Milano ha ritenuto la responsabilità civile dell’amministratore di società per omessa predisposizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/ 2001.

Nella specie tanto l’amministratore (persona fisica) quanto la società sono stati condannati in sede penale. In particolare l’amministratore è stato ritenuto responsabile per i reati di corruzione, turbativa d’asta e truffa commessi nell’esercizio delle sue funzioni; la società per gli illeciti amministrativi dipendenti da detti reati in quanto commessi dall’apicale societario nel suo interesse e vantaggio.

Su detti presupposti, la società ha agito nei confronti dell’amministratore, ai sensi dell’art. 2392 c.c., chiedendo la condanna generica al risarcimento dei danni cagionati per non aver svolto correttamente i suoi compiti gestori consistenti nell’adozione di un adeguato Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231 del 2001 che avrebbe dovuto tutelare la stessa dai reati commessi.

La domanda attorea è stata accolta osservando che l’amministratore aveva il dovere di attivarsi affinché il CdA deliberasse sull’adozione del modello 231 e del conseguente sistema di procedure operative e controlli volti a prevenire la possibile commissione e dei reati previsti nel d.lgs 231/01.

Dunque, è stata riconosciuta una responsabilità di natura civile, ulteriore a quella penale, nei confronti della persona fisica – apicale o sottoposta – per la commissione di reati nell’ambito dell’ente.

Il Tribunale di Milano ha ritenuto sussistente una ipotesi i presupposti in presenza dei quali l’azione finalizzata ad una condanna generica di mala gestio per omessa predisposizione del modello sul presupposto che:

>l’Amministratore delegato ha il dovere di svolgere un’adeguata attività amministrativa e di sollecitare il CdA all’implementazione e adozione del modello 231;

>il convenuto è stato condannato per delitti previsti dal D. Lgs. n. 231 del 2001;

>la società è stata condannata ex D. Lgs. n. 231/2001 per l’illecito amministrativo dipendente da reato commesso a suo vantaggio.

Sebbene l’adozione si un modello organizzativo di gestione ex d.lgs 231/01 non costituisce un obbligo per l’ente, si deve rilevare che la sua omessa adozione da parte di chi ha il dovere di amministrare l’ente nel migliore dei modi, può comportare, in caso di ritenuta responsabilità amministrativa ex dlgs 231/01, la responsabilità in sede civile dell’amministratore in proprio.

Di fatto, un buon amministratore ha l’onere di predisporre un efficace MOGC 231, pena la condanna a rifondere alla società/soci/azionisti il danno procurato, ivi compresa la sanzione irrogata all’ente e le spese legali connesse alla difesa dell’ente in sede di giudizio penale.

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