Cassazione Penale Sent. Sez. 2 Num. 4583 Anno 2022

Con l’indicata sentenza, la Cassazione ribadisce la sussistenza della responsabilità ex dlgs 231/01 in capo ad un Ente estero laddove il fatto reato presupposto, riferibile ai suoi apicali o sottoposti, sia stato commesso in Italia, con conseguente giurisdizione italiana.

Il passaggio motivazionale afferma “Va altresì richiamato quell’orientamento di questa Corte di cassazione secondo cui in tema di responsabilità da reato degli enti, la persona giuridica risponde dell’illecito amministrativo derivante da un reato presupposto per il quale sussista la giurisdizione nazionale, commesso dai propri legali rappresentanti o soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza, a prescindere dalla nazionalità dell’ente e dal luogo ove esso abbia la sede legale, nonché dall’esistenza o meno, nello stato di appartenenza, di norme che disciplinino analoga materia, anche con riguardo alla predisposizione ed all’efficace -attuazione di modelli organizzativi e di gestione atti ad impedire la còmmissione di reati fonte di responsabilità amministrativa ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (sez. 6 – n. 11626 del 11/02/2020, RV. 278963 – 04).
Il principio risulta anche recentemente ribadito da altra pronuncia secondo cui in tema di responsabilità da reato degli enti, se il reato-presupposto è stato commesso sul territorio italiano, sussiste la giurisdizione nazionale per l’illecito amministrativo della persona giuridica pur avente esclusiva sede all’estero, perché il luogo di commissione dell’illecito è quello in cui si consuma il reato presupposto. (Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Rv. 281997 – 07).
Appare, pertanto, evidente che alcun rilievo decisivo può assumere la nazionalità dell’ente chiamato a rispondere dell’illecito amministrativo ove il reato presupposto sia stato consumato da rappresentanti od altri soggetti sottoposti a vigilanza nel territorio italiano; e tale circostanza è proprio quella emersa nel caso in esame in cui, gli organi di A. BANK, portavano a termine in Italia l’illecita attività di raccolta del risparmio ed
erogazione del credito in assenza di autorizzazione e cioè la fattispecie di abusivismo bancario, integrando anche fattispecie di vero e proprio riciclaggio di somme frutto di appropriazione indebita e reati tributari”.

Sotto il testo completo della sentenza.

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