A seguito della Legge di conversione del decreto Fisco-Lavoro, si interviene sul Testo Unico Sicurezza sul Lavoro mediante l’implementazione delle attività formative e di addestramento, nonché, oltre ad altro, l’individuazione di precise funzioni di vigilanza e controllo a carico del Preposto, con introduzione di specifiche sanzioni di natura penale a carico sia dei Datori di Lavoro che dei Preposti.

La Legge di conversione del D.L. n. 146/2021 modifica numerosi articoli del D.Lgs. n. 81/2008 ed  incide sui temi con diretta rilevanza ex d.lgs 231/01. In particolare incide su:

– attività di formazione e di addestramento;

– precisa individuazione delle funzioni di vigilanza, controllo ed intervento del Preposto;

In tema di formazione ed addestramento, vengono apportate modifiche ai commi 2 e 7 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, prevedendo che entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente Stato-Regioni adotti un Accordo nel quale si rivedano gli Accordi attuativi del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro in materia di formazione, individuando la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro; l’individuazione delle modalità di verifica finale di apprendimento obbligatorio dei percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro nonché le verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Inoltre, in materia di salute e sicurezza del lavoro, il Datore di Lavoro al pari dei Dirigenti e dei Preposti, ha l’obbligo di ricevere un’adeguata e specifica formazione ed un aggiornamento periodico.

L’addestramento prevede una prova pratica per verificare l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze e DPC e DPI, oltreché un’esercitazione applicata nel caso di procedure di lavoro in sicurezza. L’attività di addestramento dovrà essere conservato in apposito registro (in tal senso l’art. 37, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008).

L’aggiornamento periodico dei preposti nonchè le loro attività formative dovranno essere svolte esclusivamente in presenza e successivamente reiterate ogni due anni, salvo che non dovesse risultare necessario procedere anticipatamente in conseguenza dell’evoluzione dei rischi già esistenti o per la sopravvenienza di nuovi rischi (in tal senso, l’art. 37, comma 7-ter, D.Lgs. n. 81/2008).

A presidio di detto obbligo è prevista una sanzione di natura penale con applicazione della pena dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro.

Circa la figura del Preposto occorre evidenziare che lo stesso assume un ruolo ancora più centrale atteso che il Datore di Lavoro e i Dirigenti deputati ad organizzare e dirigere le attività secondo le attribuzioni e competenze conferite, dovranno individuare il Preposto o i Preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza stabilite dall’art. 19 del Testo Unico.

Trattasi di incarico/qualifica che dovrà essere adeguatamente monetizzato tanto che, da un lato, i contratti collettivi di lavoro potranno stabilire la misura dell’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di vigilanza de qua, dall’altro, prevederanno che il preposto non possa subire alcun pregiudizio per lo svolgimento della citata attività (art. 18, comma 1, lettera b-bis), D.Lgs. n. 81/2008). A supporto di detta previsione è prevista una fattispecie di natura penale che prevede la punizione dell’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

Punto centrale è la previsione in forza della quale il richiamato art. 19, comma 1, del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro viene modificato prevedendo che il Preposto ha il dovere di:

– sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori degli obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

– sovrintendere e vigilare sul corretto uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.

Laddove il Preposto dovesse riscontrare comportamenti non conformi in merito alle disposizioni e alle istruzioni aziendali aventi ad oggetto misure, dispositivi e  strumenti di protezione collettiva e individuale, avrà l’obbligo di intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo anche le opportune indicazioni di sicurezza.

Nel caso in cui i lavoratore non dovesse recepire e quindi attuare le disposizioni impartitegli proseguendo nella condotta inosservante, il Preposto non solo dovrà informare i superiori diretti ­– come in precedenza previsto-  ma avrà l’obbligo, con conseguente assunzione di una posizione di garanzia- d’interrompere l’attività del lavoratore. Detta omissione è appositamente  sanzionata con l’arresto fino a due mesi o dell’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro e quindi, in caso d’infortunio o morte, potrà costituire profilo di colpa specifica.

Il Preposto dovrà inoltre interrompere temporaneamente l’attività segnalando la circostanza al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate, l’inadeguatezza dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e ogni situazione di potenziale pericolo rilevata durante la sua attività di vigilanza. L’eventuale inosservanza del predetto obbligo comporta l’applicazione della sanzione di natura penale dell’arresto fino a due mesi o dell’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro.

Le novità coinvolgono la materia anche sul fronte delle attività svolte in regime di appalto o di subappalto, prevedendo che i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori provvedano ad indicare -obbligatoriamente, espressamente e nominativamente- al committente il personale al quale venga attribuita la funzione di preposto (in tal senso, art. 26, comma 8-bis, D.Lgs. n. 81/2008). L’omesso adempimento di detto obbligo è sanzionata con la pena dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

Appare evidente che detta riforma, anche se solo parziale, abbia notevolmente inciso sul complessivo regime della disciplina del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro e che la stessa abbia notevoli riflessi sul d.lgs 231/01 nella parte in cui la verificazione dei reati di cui agli art. 589 e 590 c.p. possa essere conseguenza dell’omissione degli obblighi introdotti, potenziali profili di colpa specifica attribuibili tanto al Preposto (nei casi allo stesso riferibili) che al Datore di Lavoro e/o al Dirigenti e/o al Delegato ex art. 16 d.lgs 81/08.

Risulterà quindi necessario rivalutare il MOGC ex d.lgs 231/01 in relazione alla parte speciale che si occupa dei reati in tema di Sicurezza sul Lavoro.

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